12.2013.135
Incendio. Difetto dell’opera o di manutenzione. Eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà.
9 dicembre 2014Italiano33 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.135
Lugano
9 dicembre 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. OR.2011.17 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città – promossa con petizione 1°
settembre 2011 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1;
AO 2;
AO 3;
AO 4;
AO 5;
AO 6;
AO 7;
AO 8;
AO 9;
AO 10;
AO 11;
AO 12;
AO 13;
AO 14
AO 15;
AO 16;
AO 17
quali membri dellaCC 2
tutti rappr. dall’ RA 2 __________
e
AO 18
tutti membri della CC 1
con cui ha chiesto di
condannare i convenuti al pagamento in solido di fr. 181'755.35 oltre interessi
al 5% dal 10 maggio 2009;
domanda alla quale AO 18
non ha risposto, mentre gli altri convenuti ne hanno postulato la reiezione;
sulla quale il Pretore
ha deciso il 25 luglio 2013 respingendo integralmente la petizione;
appellante l’attore che
con appello 10 settembre 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione e di porre le spese giudiziarie fissate dal primo
giudice interamente a carico delle controparti in solido, con protesta delle
spese processuali e delle ripetibili di appello;
mentre con risposta 30
ottobre 2013 i convenuti rappresentati dall’avv. RA 2 hanno postulato la
reiezione del gravame avversario, pure con protesta di spese giudiziarie di
appello;
ritenuto
in fatto: A. Nel maggio 2009 sul fondo n. __________
RFD di __________, ubicato in località “__________”, era in fase di costruzione
una palazzina in proprietà per piani. AP 1, oltre a esserne il promotore,
risultava essere intestatario di tutte le relative unità PPP. Successivamente
le stesse sono state alienate a terzi, tranne le PPP n. __________ e __________.
La particella in questione è situata esattamente di fronte al fondo n. __________
RFD di __________ di proprietà, fino al luglio 2013, dei membri della CC 1 e,
poi, di __________ __________ e __________ __________ __________ (v. estratti
del Registro fondiario). Attorno alla mezzanotte fra i giorni 9 e 10 maggio
2009 sul fondo n. __________ RFD di __________ è divampato un incendio che ha
distrutto tutti i manufatti ivi ubicati, concessi in locazione a terzi. Con
referto 25 settembre 2009 l’ing. __________ – su incarico della Sostituta
procuratrice pubblica __________ __________, titolare dell’inchiesta penale –
ha dichiarato che la tipologia e il funzionamento degli impianti tecnici
rendeva remoto un loro concorso nello sviluppo dell’incendio, mentre “riscontri
evidenti come la manomissione della catena di chiusura della porta a soffietto
e il cratere al suolo, sul pavimento (…)” rendevano “verosimile la tesi del
dolo” (inc. rich. OR.2011.15: inc. rich. II, inc. del Ministero pubblico n.
2009.4134: doc. 11). Il 13 ottobre 2009 il procedimento penale è stato sospeso
poiché ignoto era rimasto l’autore del reato, nonché in attesa di nuovi
sviluppi (loc. cit.: doc. 18).
B. Il 15 dicembre 2009
l’assicurazione responsabilità civile dei membri della Comunione ereditaria CC
1, __________, ha risposto all’avv. __________, rappresentante di AP 1, di non
elargire alcuna copertura per l’evento in questione, dato che dal rapporto di
polizia emergeva l’origine dolosa dell’incendio senza alcuna responsabilità da
parte dei propri assicurati (inc. rich. CM2011.34: doc. D). Il 4 marzo 2010 il
legale in questione ha scritto all’avv. __________, rappresentante dei
proprietari del fondo sul quale era divampato l’incendio, chiedendo la
fissazione di un incontro per “valutare l’eventuale disponibilità (…) a
risarcire il danno subìto dal mio cliente” (loc. cit.). Il giorno successivo
questi ha risposto negando l’esistenza di un danno e precisando che i propri
clienti non avrebbero risarcito alcunché “in quanto hanno delegato la pratica
alla loro assicurazione RC” (loc. cit.).
C. Il 7 maggio 2010 AP 1 ha
inoltrato dinanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città un’istanza
di esperimento di conciliazione (art. 354 segg. CPC/TI). In occasione
dell’udienza 9 giugno 2010 il tentativo è stato dichiarato fallito (inc. rich.
DI.2010.92). Il 6 maggio 2011 egli ha presentato una nuova istanza di
conciliazione (art. 197 segg. CPC). Constatata l’assenza di intesa, il Pretore
aggiunto ha rilasciato, il 1° giugno 2011, l’autorizzazione ad agire (inc.
rich. CM.2011.26).
D. Con petizione 1° settembre
2011 AP 1 ha convenuto tutti i membri della Comunione ereditaria fu __________ __________
dinanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, postulando la loro
condanna al versamento, con il vincolo della solidarietà, di fr. 181'755.35
oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2009. Con risposta 15 dicembre 2011 le
controparti rappresentate dall’avv. RA 2 si sono opposte alla richiesta
avversaria. Nel successivo scambio di allegati preliminari le parti si sono
confermate nelle proprie domande. Esse hanno poi rinunciato al dibattimento
finale, producendo memoriali scritti nei quali hanno confermato i rispettivi
punti di vista. Statuendo con decisione 25 luglio 2013 il Pretore ha respinto
integralmente la petizione. Nel frattempo, e meglio il 17 ottobre 2012, CC 2 è
deceduta e alla stessa sono subentrati i suoi eredi AO 17, AO 15 ed AO 16 (v.
certificato ereditario 30 ottobre 2012 della Pretura di Locarno-Campagna).
E. Con appello 10 settembre
2013 l’attore è insorto contro il querelato giudizio, chiedendone la riforma
nel senso di accogliere la petizione. Con risposta 30 ottobre 2013 i convenuti rappresentati
dall’avv. RA 2 si sono invece opposti al gravame.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova
applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2. Il Pretore ha spiegato, in
sintesi, che l’attore non aveva dimostrato né l’esistenza di un difetto
dell’opera o di manutenzione della stessa, di proprietà dei convenuti e sulla
quale era divampato l’incendio in questione, né l’esistenza di un nesso causale
adeguato tra l’asserito danno e l’allegato vizio o difetto. Egli ha di
conseguenza ritenuto inapplicabile l’art. 58 CO. Quanto all’art. 679 CC,
anch’esso invocato dall’attore, il primo giudice ha spiegato che non poteva
essere imputato ai convenuti di aver ecceduto nell’esercizio del diritto di
proprietà, segnatamente per aver permesso ai loro conduttori di gestire nello
stabile un negozio dell’usato e avervi quindi esposto merce potenzialmente
infiammabile.
3. L’appellante critica,
anzitutto, il primo giudice per aver reputato che la presenza di materiale
altamente infiammabile nello stabile in cui è divampato l’incendio non era tale
da considerare difettoso l’immobile, rispettivamente per ritenere che i
proprietari abbiano trasceso nel loro diritto di proprietà.
3.1 In primo luogo, secondo l’attore la
dinamica dell’incendio dimostrerebbe invece il contrario, dato che l’incendio
si sarebbe sviluppato, per tale ragione, rapidamente e in maniera violenta. Egli
afferma che “non vi è chi non veda” che uno sviluppo così rapido e violento
dell’incendio, a suo dire non contrastato da alcuna misura anti-incendio, non
possa essere considerata se non un difetto dell’opera o un eccesso
nell’esercizio della proprietà. In tale maniera, tuttavia, l’appellante non si
confronta con la motivazione pretorile, secondo la quale la maggiore o minore
velocità di propagazione di un incendio può essere determinata da più fattori
ambientali, sicché il sillogismo apparentemente affermato dall’attore fra
l’elevata velocità e l’esistenza di un vizio di costruzione o di un difetto di
manutenzione non è corretto. Su questo punto l’appello è pertanto irricevibile
(art. 311 cpv. 1 CPC). Per quanto concerne le misure anti-incendio, poi, si
rinvia a quanto sarà illustrato in seguito (consid. 4).
3.2 Egli fa riferimento, inoltre, al
contenuto del rapporto unico 10 dicembre 2009 di __________ __________ __________
(inc. rich. I). Dallo stesso non emerge, tuttavia, alcunché a sostegno della
tesi dell’appellante. Questi, poi, rinvia al referto dell’ing. __________ __________,
dal quale emerge che “l’ammasso di grosse quantità di materiale combustibile
fuori, dentro e sopra il locale «__________ », nonché gran parte della sua
struttura, erano tali da poter facilmente generare combustione dopo accensione
anche senza l’uso di acceleranti” (inc. rich. OR.2011.15: inc. rich. II, doc.
11, pag. 7 in alto) (appello, pag. 4 in alto e in mezzo), nonché all’audizione
testimoniale di quest’ultimo, laddove ha dichiarato: “posso affermare che in
effetti il materiale presente era atto a favorire un rapido sviluppo
dell’incendio (…)”(verbale 28 agosto 2012, pag. 3 in mezzo). Sebbene sia vero che dall’istruttoria è emerso, come testé evidenziato, che il materiale
in questione era adatto a favorire il rapido sviluppo dell’incendio, ciò non
basta tuttavia a fondare una responsabilità dei convenuti. Come precisato dal
Pretore, se ogni qualvolta in un immobile dove si trova del materiale
combustibile quale mobilia si dovesse ammettere la difettosità di un’opera
oppure l’eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà, allora ciò
concernerebbe quasi tutte le abitazioni o i locali commerciali (decisione
impugnata, pag. 11 in fondo, consid. 5.6). Come correttamente spiegato dal
Pretore, invece, la sola presenza di grosse quantità di materiale combustibile
non è sufficiente a dimostrare un vizio di costruzione o difetto di
manutenzione, rispettivamente un eccesso nell’esercizio del diritto di
proprietà. Diversamente sarebbe il caso qualora siano state violate delle
regole anti-incendio applicabili, per ipotesi, in caso di presenza nello
stabile di tale materiale (infra, consid. 4).
3.3 Si precisa, poi, che l’appellante non
sembra riferirsi alla presenza di mobilia o di struttura in legno
dell’immobile, bensì a prodotti infiammabili. Infatti, egli si limita ad
allegare la presenza di materiale “altamente infiammabile” (appello, pag. 4 in mezzo). Nella petizione egli aveva affermato che vi erano delle “pericolose sostanze
infiammabili” all’interno dell’edificio (pag. 7). Secondo il Pretore l’istruttoria
non ha confermato tale allegazione (decisione impugnata, pag. 11 in mezzo). La teste __________ __________ ha riferito che “non vi erano, a mio avviso, sostanze
particolarmente infiammabili nei nostri locali. Vi erano forse alcuni prodotti
di pulizia per le porcellane o altro, come vi sono in qualsiasi casa” (verbale
5 giugno 2012, pag. 3 in fondo). In sede penale ella ha riferito, unitamente a __________
__________, che “all’esterno, nel gazebo, di recente non avevamo prodotti
infiammabili, mentre all’interno dello stabile, nel locale toilette al piano
terreno (angolo nord-occidentale) avevamo dei liquidi infiammabili di vario
genere ma non sappiamo indicare con precisione quali” (inc. rich. OR 2011.15:
inc. rich. II, rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 7 ottobre 2009,
verbale 12 maggio 2009, pag. 7 in fondo). In sede civile il teste __________ __________
ha dichiarato che “al pianterreno, in un locale «bagno», vi erano alcuni
prodotti di pulizia e solventi” (verbale 28 agosto 2012, pag. 6 in alto) e il teste __________ __________ __________ ha affermato che “nei locali del seminterrato
(…) non erano depositati materiali infiammabili” (verbale 28 agosto 2012, pag. 7).
Tali prodotti non si differenziano, quindi, da quelli presenti usualmente in
un’abitazione privata o locale commerciale, senza che per questo motivo si
debbano adottare delle particolari misure anti-incendio. Inoltre, sebbene il
teste ing. __________ __________, al quale l’appellante fa riferimento, abbia
dichiarato che “mi era stato riferito che vi era un locale contenente dei
prodotti per la pulizia (solventi)”, egli ha affermato che vi era materiale
“atto a favorire un rapido sviluppo dell’incendio con completa distruzione
dello stabile” sulla base di quanto descrittogli sull’interno dei locali e così
come da egli costatato tramite le fotografie (verbale 28 agosto 2012, pag. 3 in mezzo). Il tecnico si è quindi riferito anche alla presenza di mobilia e della struttura in
legno dello stabile, di cui si è già detto sopra. Occorre, poi, fare una
distinzione tra materiale “combustibile”, così come precisato dall’ing. __________
__________, e la presenza, allegata dall’appellante, di materiale “infiammabile”.
Se il primo può concernere anche solamente la presenza di legno nello stabile,
quali mobili o la struttura dell’immobile stesso (cfr., inoltre, inc. rich. OR.2011.15:
inc. rich. II, doc. 15, descrizione foto 6, ove si indica che vi erano “oggetti
e suppellettili usate [antiquariato] in gran parte facilmente combustibili), il
secondo si riferisce a prodotti, per l’appunto, “infiammabili”. Al riguardo il
teste __________ __________ __________ ha riferito che “in un armadio esterno
alla piccola officina vi erano due taniche di benzina da 5 l ciascuna (non bruciate nell’incendio), mentre all’interno dell’officina stessa vi erano, in un
armadio di metallo, le taniche di olio nuovo (che peraltro nell’incendio non
sono bruciate). Nella piccola officina, infine, vi erano delle apposite taniche
contenenti il liquido di raffreddamento (antigelo). Anche queste non sono state
bruciate” (verbale 28 agosto 2012, pag. 7). Tali liquidi infiammabili non sono
quindi stati coinvolti nella propagazione dell’incendio. Su questo punto,
infine, in sede di interrogatorio di polizia il teste __________ __________ ha
dichiarato che “sotto il gazebo era presente sicuramente una bombola di Gas
Propano da 30 litri, non so comunque indicare quanto gas vi fosse contenuto.
Inoltre, sempre sotto la tettoia, si trovavano diverse bombole da campeggio (0.5 litri) di Gas Butano” (inc. rich. OR 2011.15: inc. rich. II, rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 7 ottobre 2009, verbale 12 maggio 2009, pag. 4 in mezzo). In sede civile, egli ha risposto che “avevamo (…) un paio di bombole di gas depositate
all’esterno sotto il gazebo” (verbale 28 agosto 2012, pag. 6). L’appellante non
contesta la discordanza sul numero di bombole tra quanto indicato in sede
civile e penale. Anzi, su questo punto egli nemmeno fa riferimento a tale
testimonianza. Non vi è quindi motivo di dubitare la veridicità di quanto
affermato dinanzi al primo giudice, ossia che le bombole erano “un paio”.
Reputato, poi, che il teste non ha saputo dire se le stesse fossero totalmente
piene o solo parzialmente, non è dimostrato – e nemmeno, come detto,
l’appellante lo afferma – che le bombole abbiano contribuito alla propagazione
veloce e intensa dell’incendio in questione. Per questo motivo anche al
riguardo l’appello è respinto.
4. L’appellante critica, poi,
il Pretore per aver reputato che lo stabile ottemperava alle misure
anti-incendio (memoriale, pag. 4 in fondo). Il primo giudice ha precisato che
non si può rimproverare ai convenuti di non aver predisposto un sistema
anti-incendio efficace. Egli ha spiegato che dal rapporto dell’Ufficio tecnico
comunale 23 settembre 2004 emergeva che erano state adottate le misure
anti-incendio necessarie e, nel gennaio 2003, il Corpo civici pompieri di __________
aveva organizzato presso tale edificio un corso di tecnica di intervento, senza
segnalare la necessità di attuare altri particolari accorgimenti (decisione
impugnata, pag. 12 in alto).
4.1 A dire dell’attore, proprio il
rapporto summenzionato dimostrerebbe invece la grave difformità dello stabile
alle norme anti-incendio e, in ogni caso, non sarebbe un attestato di
conformità alle stesse (appello, pag. 4 in fondo e 5 in alto). La censura non può essere seguita per i motivi seguenti. Nel rapporto in questione il tecnico
ST C. __________, a quel tempo responsabile della Polizia del fuoco per il
comune di __________, ha dichiarato di aver constatato, in occasione del
sopralluogo 22 settembre 2004, che i convenuti avevano adottato le “misure
anti-incendio” che il Municipio gli aveva chiesto di verificare (inc. rich.
III). Dallo scritto 3 luglio 2012 dell’Ufficio tecnico comunale risulta, poi,
che il tecnico in questione “aveva frequentato il corso di formazione base in
materia di misure anti-incendio ed era quindi abilitato per conto del Comune a
valutare le condizioni degli stabili comunali e privati”. Egli non ha affermato
che l’impianto in questione fosse idoneo a ingenerare un incendio e, quindi,
non fosse conforme alle norme di sicurezza (doc. rich. III). L’appellante
rinvia, poi, in maniera generica al contenuto delle proprie conclusioni di
prima sede. In base alla giurisprudenza (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309; II CCA, sentenza inc. n.
12.2005.144 del 24 febbraio 2006, inc. n. 12.2004.214 del 13 dicembre 2005 e
inc. n. 12.2001.179 del 28 gennaio 2002), valida anche sotto l’egida del CPC
(sentenza del Tribunale federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2 con
rif.; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1367),
l’appello che si limita a richiamare le allegazioni espresse in altri allegati
di causa (o a rinviarvi) è proceduralmente nullo, per cui la censura è
inammissibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).
4.2 L’appellante sostiene, inoltre, che
l’attività di “__________” gestita da __________ __________ nello stabile nel
quale è divampato l’incendio avrebbe avuto inizio “al più tardi dal 1997” e non , come invece accertato dal primo giudice, nel 1996. Egli reputa, quindi, che il Pretore sia
incorso in un manifesto errore reputando inapplicabili alla fattispecie gli
art. 41a segg. LE, in vigore dal 1° gennaio 1997, secondo i quali al momento in
cui vi è un cambiamento di destinazione occorre ottenere un attestato di
conformità alle norme anti-incendio rilasciato da un tecnico riconosciuto (art.
41d LE). A dire dell’attore, il rapporto dell’Ufficio tecnico 23 settembre 2004
(inc. rich. III), peraltro non firmato, non rispetterebbe tale esigenza
(appello, pag. 5). Il Pretore ha spiegato che __________ __________ ha iniziato
la sua attività di negozio dell’usato nel 1996 (decisione impugnata, pag. 12 in mezzo, consid. 5.6). In realtà, dall’istruttoria è emerso che l’attività è iniziata ancora
prima di tale data, ossia nel 1994, sicché la motivazione pretorile regge
senz’altro alla critica formulata dell’appellante. La teste __________ __________
ha infatti dichiarato: “da circa 15 anni gestivo assieme al mio amico __________
__________ il __________ nello stabile di proprietà degli eredi __________”
(verbale 5 giugno 2012, pag. 2 in mezzo). È evidente che tale lasso di tempo
precede il momento in cui tale attività non è più stata eseguita a seguito
dell’incendio e della completa distruzione dello stabile, e meglio nel maggio
2009. Ne consegue che essa è stata esercitata a partire, circa, dal maggio
1994. Anche su questo punto l’appello è pertanto respinto. Quanto alla circostanza
che tale documento non sarebbe stato sottoscritto, l’appellante non ne trae
conclusioni, nel senso che non spiega in che misura ciò potrebbe comportare
l’irrilevanza, ai fini del giudizio, dello stesso. L’attore si domanda, infine,
il motivo per cui il Municipio di __________ abbia proceduto alla verifica di
cui al rapporto dell’Ufficio tecnico 23 settembre 2004 (inc. rich. III) se la
procedura summenzionata non fosse già entrata in vigore (appello, pag. 6 in alto). Alla luce di quanto illustrato sopra, ossia l’inapplicabilità delle norme succitate alla
fattispecie, anche tale censura non può essere seguita.
4.3 L’appellante prosegue criticando il
primo giudice per aver reputato conferente, ai fini di causa, il rapporto
dell’Ufficio tecnico 23 settembre 2004 (inc. rich. III) più volte menzionato. A
suo dire, le misure anti-incendio ivi indicate sono “scarse” (memoriale, pag. 6 in mezzo). Tale censura si esaurisce, tuttavia, in una mera allegazione di parte, per nulla
dimostrata e, quindi, senza rilevanza ai fini del giudizio. Secondo l’attore,
poi, i cinque rilevatori d’incendio con sirena elencati nel rapporto testé
menzionato non sarebbero stati rilevati da alcun testimone. Nessuno avrebbe,
invero, sentito tali allarmi in azione al momento dell’incendio. Egli reputa
che sia “evidente, secondo il normale corso delle cose” che qualora tali
allarmi fossero stati presenti ed efficienti, allora le sirene sarebbero
suonate e l’intervento dei pompieri sarebbe stato maggiormente tempestivo
(appello, pag. 6 segg. e 9 in mezzo). Dal rapporto dell’Ufficio tecnico
comunale 23 settembre 2004 emerge che in occasione del sopralluogo 22 settembre
2004 i rilevatori erano stati posizionati (doc. rich. III). I testi ing. __________
__________ __________ e __________ __________ non si sono espressi al riguardo,
ma ciò non significa ancora che i rilevatori non fossero presenti
nell’immobile. Lo stesso dicasi per quanto concerne i reperti rinvenuti dopo
l’incendio. Invero, l’ing. __________ __________ ha premesso che “la totale
distruzione causata dal fuoco non permette purtroppo di verificare, in
particolare, l’impianto elettrico” (referto 25 settembre 2009, pag. 5 in mezzo). Quanto alla circostanza affermata dall’appellante, secondo la quale nessun vicino
avrebbe sentito il rumore di tali sirene, va detto che ciò non dimostra ancora
che esse non abbiano suonato e che, invece, non siano state percepite dai terzi
poiché il rumore, seppur conforme alla normativa, non era abbastanza intenso. Non
vi è quindi alcuna evidenza, agli atti, che le stesse non fossero presenti
nell’immobile e che non abbiano funzionato. Già per questo motivo l’appello, al
riguardo, è respinto, senza doversi chinare sulle argomentazioni dell’appellante
circa il fatto che è “evidente”, “logico e verosimile” che qualora le sirene
fossero state percepite da terzi, allora l’intervento dei pompieri sarebbe
stato più tempestivo, rispettivamente che competerebbe alle controparti
dimostrare che il danno sarebbe stato identico se le stesse si fossero attivate.
5. L’attore sostiene, inoltre,
che anche nell’ipotesi che l’incendio sia insorto a causa di un atto doloso,
tale circostanza non interromperebbe il nesso causale adeguato tra la presenza
di materiale combustibile nonché l’asserita assenza dei sistemi di allarme e il
danno allegato (appello, pag. 9 in alto). Alla luce di quanto illustrato
(sopra, consid. 3 seg.) non vi è motivo di chinarsi su tale censura.
6. L’appellante critica, poi,
il Pretore per aver reputato che il controllo dell’impianto elettrico di un
negozio come il “__________” avrebbe dovuto avvenire ogni venti anni e non ogni
cinque (memoriale, pag. 9 in fondo e 10 in alto). Effettivamente, il primo giudice ha spiegato che secondo l’allegato all’Ordinanza federale sugli impianti
elettrici a bassa tensione (RS 734.27) il controllo di una tale struttura deve
avvenire ogni venti anni. L’attore dimentica, tuttavia, la motivazione espressa
dal primo giudice prima di tale precisazione. Egli ha invero rilevato che il
riferimento all’Ordinanza in questione non era rilevante, poiché non
sussistevano elementi tali da ritenere che l’impianto elettrico, seppur
vetusto, non fosse a norma. Per tacere il fatto che l’incendio non era
scaturito dal medesimo (decisione impugnata, pag. 12, in mezzo, consid. 5.6). Con le argomentazioni sul momento in cui l’ultimo controllo è stato
eseguito rispettivamente sulla frequenza con la quale esso doveva essere messo
in atto egli non si confronta, quindi, con la motivazione pretorile. Anche al
riguardo l’appello è pertanto inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC).
7. L’attore si lamenta, altresì,
del fatto che il primo giudice abbia fondato il proprio giudizio sul referto 25
settembre 2009 dell’ing. __________ __________, incaricato di far luce sulla
dinamica dell’incendio dalla Sostituta procuratrice pubblica __________ __________,
titolare dell’inchiesta penale. Secondo l’appellante il tecnico testé
menzionato avrebbe escluso che l’origine dell’incendio fosse da ricondursi
all’impianto elettrico fondandosi esclusivamente sulle affermazioni dei gerenti
del negozio “__________”. Egli reputa che le testimonianze di questi ultimi
sarebbero inattendibili. Da una parte, __________ __________ avrebbe
“costruito” tale impianto sebbene non sia elettricista, dall’altra __________ __________
per “difendere il suo compagno” avrebbe dichiarato contrariamente al vero che
egli aveva tale formazione professionale. Inoltre, l’appellante sostiene che
dalla documentazione fotografica (doc. FF) risulta che l’impianto elettrico era
“sicuramente difforme alle normative in vigore, molto «artigianale» e con
addirittura fili volanti attraverso i locali” (memoriale, pag. 10 in mezzo e in fondo).
7.1 Effettivamente l’ing. __________ __________
ha dichiarato che “la totale distruzione causata dal fuoco non permette
purtroppo di verificare, in particolare, l’impianto elettrico”. Egli ha,
inoltre, precisato che “settori e valvolazioni descritte” negli “schizzi
allestiti da __________ e __________” “nonché l’assenza di riscontri legati a
eventuali difetti o inconvenienti elettrici nel recente passato, non lasciano
ipotizzare possibili quanto probabili cause suscettibili di poter generare un
incendio” (inc. rich. OR.2011.15: inc. rich. II, doc. 11, pag. 5 in mezzo). Tuttavia, egli ha anche spiegato che “in particolare, nella zona «epicentro» dov’era
ubicato il locale «__________ » non si identificano fattori tecnici evidenti in
grado di scatenare evento del genere. In effetti e primariamente, dagli
accertamenti non è confermata la presenza di utilizzatori in funzione e quindi
sono da scartare carichi elettrici (…) l’impianto di riscaldamento era spento e
di conseguenza anche da questo riscontro è da escludere un qualsiasi legame con
le origini del sinistro”. Quanto, poi, alla questione della luce accesa
nell’immobile (ribadita a pag. 12 in mezzo del gravame), il tecnico ha
affermato che “le testimonianze, per altro divergenti, tra quanto affermato
dalla __________ nel senso di aver spento le luci alla partenza dal negozio e
quelle di altre persone che affermano di aver visto luce o luci accese
all’interno dell’edificio non aggiungono nulla a quanto già rilevato, nel senso
che tali osservazioni erano riferite all’interno della costruzione e non alla
parte centrale sottostante la tettoia dove il fuoco ha avuto origine”.
L’appellante dimentica, poi, che il tecnico ha fondato il proprio parere sulla
causa scatenante dell’incendio, reputando remoto il concorso dell’impianto
elettrico nello sviluppo del medesimo, non sulle testimonianze dei testi
menzionati sopra bensì su accertamenti da egli esperiti in sede di sopralluogo.
Egli ha rinvenuto tra le macerie sotto la tettoia “il montante e la struttura
portante in acciaio della porta a soffietto. A detto montante è ancora
agganciata parte della catena di chiusura. Particolare importante, un anello di
questa catena risulta aperto. Malgrado il materiale e la struttura non siano ad
alta resistenza, è da escludere che tale apertura sia stata provocata da forze
derivanti dall’evento. È, per contro verosimile, che a causarla sia stata un’azione
volontaria di manomissione intesa ad aprire la porta per accedere al deposito.
La rimozione dei detriti e la pulizia nella zona dove è stato localizzato il
focolaio permette di mettere a nudo il pavimento in derivato di legno
impiallacciato con laminato plastico. L’effetto termodinamico che tende a
portare il calore verso l’alto lascia rinvenire questo supporto in
corrispondenza e nelle vicinanze del “__________” praticamente integro, se si
esclude un’area limitata dove l’effetto fuoco ha trovato origine e sviluppo su
di esso. Questa area collima in modo palese con quella in cui è stato
localizzato l’epicentro dell’incendio. Dalla porta a soffietto a questo luogo
il cammino è breve e praticamente al coperto (loc. cit., pag. 6). Egli ha
altresì sottolineato: “un fatto è certo: l’incendio ha avuto origine sul
pavimento a ridosso della parete occidentale del vano «__________ »” (loc.
cit., pag. 7). Tali riscontri fanno senz’altro propendere per un atto doloso
all’origine dell’incendio. Di conseguenza, le argomentazioni dell’appellante
circa la conformità dell’impianto elettrico alle norme in vigore è del tutto
irrilevante.
7.2 Per i motivi di seguito indicati, a
nulla muta, al riguardo, l’allegazione dell’appellante secondo la quale anche
nel locale “epicentro” dell’incendio vi sarebbero state delle prolunghe per
portare corrente in altri reparti (memoriale, pag. 10 in mezzo). Egli rinvia alle testimonianze in sede penale di __________ __________ e __________ __________.
Nel passaggio indicato dall’attore è precisato che “sotto la tettoia” era
“presente pure una prolunga su rullo sempre allacciata alla presa dell’edificio
e pronta all’uso nel caso di allacciamento di apparecchi. Altre prolunghe erano
pure presenti per portare illuminazione al reparto «Holz + Metal»” (inc. rich.
OR 2011.15: inc. rich. II, verbale d’interrogatorio __________ /__________ /__________
12 maggio 2009, pag. 3 in mezzo). L’ing. __________ __________ era al corrente
di tale circostanza, tant’è che quanto riportato sopra è da attribuire proprio
a una sua precisazione (“Ing. __________ dopo aver conferito con __________ __________,
__________ __________ e __________ __________ precisa che”). Nel proprio
referto egli ha tuttavia dichiarato che “nella zona «epicentro» dov’era ubicato
il locale «__________ » non si identificano fattori tecnici evidenti in grado
di scatenare evento del genere” (loc. cit., pag. 5 in fondo). Ne consegue che anche al riguardo l’appello è respinto.
7.3 L’appellante sottolinea, altresì,
che il perito non ha dimostrato l’origine dolosa dell’incendio, bensì l’ha
unicamente reputata verosimile. Egli critica, poi, le deduzioni del tecnico,
affermando che il dolo sarebbe invece da escludere e reputa che, di
conseguenza, non rimane che un’unica possibile causa, ossia che a generare
l’incendio sia stato un difetto dell’impianto elettrico (appello, pag. 11
seg.). Egli dimentica, tuttavia, che compete a chi si prevale dell’art. 58 CO
dimostrare, tra le altre cose, l’esistenza di un vizio di costruzione o di difetto
di manutenzione. Non basta, al riguardo, che siano escluse, per ipotesi, altre
cause, per adempiere automaticamente a tale onere. Segnatamente, non si può
dire che ogni qualvolta non si riesca a dimostrare l’esistenza di un dolo
all’origine di un incendio, allora la causa dev’essere forzatamente un vizio o
un difetto imputabile al proprietario dell’opera. Già per questo motivo la
censura non può essere seguita. Sia come sia, anche le ulteriori argomentazioni
formulate dall’attore e passate di seguito in rassegna (consid. 7.4 seg.) non
sono condivisibili.
7.4 L’attore afferma, anzitutto, che l’“assenza
di acceleranti”, così come accertato dal perito, non depone in favore
dell’ipotesi del dolo (loc. cit., pag. 11 in mezzo). Sennonché, l’ing. __________ __________ ha spiegato che “l’ammasso di grosse quantità di materiale
combustibile fuori, dentro e sopra il locale «__________ », nonché gran parte
della sua struttura, erano tali da poter facilmente generare combustione dopo
accensione anche senza l’uso di acceleranti” (inc. rich. OR.2011.15: inc. rich.
II, doc. 11, pag. 7 in alto). L’appellante reputa, poi, che nemmeno il luogo
dell’epicentro dell’incendio può far propendere per l’esistenza di un atto
doloso. A suo dire da esso non si possono inferire le cause del medesimo
(memoriale, pag. 11 in mezzo). Tuttavia, il tecnico ha rilevato l’importanza
del luogo al fine di determinare l’origine dolosa dell’incendio poiché esso non
coincideva con componenti dell’impianto elettrico o di riscaldamento (per
quanto riguarda l’esistenza di prolunghe, ribadita a pag. 12 in mezzo dell’appello, si rinvia a quanto già illustrato sopra al consid. 7.2). Per questo motivo
anche la censura testé menzionata non può essere seguita. Quanto alla presenza
di un ombrello (appello, pag. 11 in fondo), va detto che sebbene tale
circostanza sia indicata nel referto dell’esperto incaricato dal Ministero
pubblico (pag. 7 in alto), il Pretore non vi ha fatto menzione nelle proprie
argomentazioni. Tale censura è quindi priva di rilevanza ai fini del giudizio.
7.5 L’attore critica, infine, la
portata probatoria dell’anello della catena di chiusura dell’accesso, trovato aperto.
In primo luogo egli afferma che sotto la porta a soffietto vi era uno spazio
sufficiente al passaggio di una persona. A suo dire, quindi, non sarebbe
credibile che “un fantomatico male intenzionato perda tempo ad aprire una
catena quando poteva agevolmente scivolare sotto la porta” (appello, pag. 12 in alto). È ben vero che la teste __________ __________ ha affermato che sotto la porta a
soffietto “poteva passare una persona” (verbale di audizione testimoniale 5
giugno 2012, pag. 2 in fondo), ma il teste __________ __________, pur aderendo
a tale affermazione, ha dichiarato che tale spazio era di circa 15-20 cm (verbale di audizione testimoniale 28 agosto 2012, pag. 6). Non vi è chi non veda come
un’eventuale fuga non era senz’altro facilitata dall’esiguità dello spazio in
questione. L’appellante critica, poi, il tecnico per aver provveduto a
valutazioni sulle cause dell’apertura dell’anello che, invece, sarebbero semmai
di competenza della polizia giudiziaria o scientifica (appello, pag. 12 in alto). Indipendentemente dalla portata dell’incarico conferito al perito da parte della
Procuratrice pubblica aggiunta, il ritrovamento dell’anello rotto fa parte del
materiale probatorio. Quanto alla precisazione del perito circa il fatto che “è
da escludere che tale apertura sia stata provocata da forze derivanti
dall’evento. È per contro verosimile, che a causarla sia stata azione
volontaria di manomissione intesa ad aprire la porta per accedere al deposito”
(inc. rich. OR.2011.15: inc. rich. II, doc. 11, pag. 6 in alto)”, basta visionare la fotografia inserita nel referto in questione (loc. cit.) per
accorgersi della correttezza di quanto rilevato dal tecnico. L’appellante
sostiene, infine, che non sarebbe mai emerso un minimo movente di un ipotetico
incendiario e che nessuno avrebbe visto movimenti di persone o veicoli sospetti
(memoriale, pag. 1 in mezzo). Alla luce delle risultanze summenzionate tali
allegazioni, anche se eventualmente dimostrate, non incidono sull’esito del
giudizio. Ne consegue che anche su questo punto l’appello è respinto.
8. L’attore reputa, inoltre,
che la responsabilità delle controparti è data in applicazione dell’art. 679
CC, persino nell’ipotesi in cui fosse accertata l’origine dolosa dell’incendio
(appello, pag. 12 in fondo).
8.1 Il Pretore ha spiegato che la
presenza di merce potenzialmente infiammabile nello stabile non comportava che
il proprietario avesse trasceso, giusta l’art. 679 CC, nell’esercizio del suo
diritto di proprietà. Egli ha poi sottolineato che lo stabile era in origine
addirittura adibito a falegnameria e che l’autorità comunale era a conoscenza
dell’attività successiva, ossia negozio dell’usato, tant’è che aveva provveduto
ai necessari collaudi del sistema anti-incendio, senza postulare l’adozione di
accorgimenti supplementari o di migliorie agli impianti elettrico e di
riscaldamento (decisione impugnata, consid. 6).
8.2 L’appellante ritiene, invece, che
le attività svolte nello stabile (negozio dell’usato e in parte officina di
riparazione) “avrebbero facilmente potuto trasformarsi, come è poi avvenuto, in
attività pericolose” e che i proprietari del medesimo non si sarebbero invece
preoccupati di installare “un vero e proprio impianto anti-incendio,
rispettivamente (…) verificare il funzionamento dei rilevatori di incendio (…)
né tanto meno (…) procedere ai collaudi dell’impianto elettrico” (appello, pag.
12 in basso e 13 in alto). Sennonché, la sola presenza di grosse quantità di
materiale combustibile quale mobilia non è sufficiente a dimostrare un
trascendimento nell’esercizio del diritto di proprietà. Nemmeno l’appellante spiega
il motivo per cui la presenza di un’officina di riparazione, da egli allegata, riunisca
tale condizione. Egli sembra, poi, fare riferimento alla presenza di liquidi
infiammabili nel negozio “__________” (memoriale, pag. 13 in mezzo). Secondo il Pretore l’istruttoria non ha confermato tale allegazione (decisione
impugnata, pag. 11 in mezzo). Come già indicato (sopra, consid. 3.3), la teste __________
__________ ha riferito che “non vi erano, a mio avviso, sostanze
particolarmente infiammabili nei nostri locali. Vi erano forse alcuni prodotti
di pulizia per le porcellane o altro, come vi sono in qualsiasi casa” (verbale
5 giugno 2012, pag. 3 in fondo). Il teste __________ __________ ha dichiarato
che “al pianterreno, in un locale «bagno», vi erano alcuni prodotti di pulizia
e solventi” (verbale 28 agosto 2012, pag. 6 in alto) e il teste __________ __________ __________ ha affermato che “nei locali del seminterrato (…) non erano
depositati materiali infiammabili” (verbale 28 agosto 2012, pag. 7). Tali
prodotti non si differenziano, quindi, da quelli presenti usualmente in
un’abitazione privata o locale commerciale, senza che per questo motivo si
debbano adottare delle particolari misure anti-incendio. Al contrario di quanto
reputato dall’appellante (memoriale, pag. 13 in mezzo), a nulla muta la dichiarazione dei medesimi testi espressa in sede penale, secondo la quale “all’interno
dello stabile, nel locale toilette al piano terreno (angolo nord-occidentale)
avevamo dei liquidi infiammabili di vario genere ma non sappiamo indicare con
precisione quali” (inc. rich. OR 2011.15: inc. rich. II, verbale 12 maggio
2009, pag. 7 in fondo). Invero, tale dichiarazione non contrasta con quella
espressa dinanzi al primo giudice, ove è indicata la presenza di prodotti di
pulizia e solventi nel bagno, senza indicazione precisa di cosa si trattasse.
Si rinvia, poi, a quanto già illustrato nel considerando testé menzionato,
anche per quanto concerne il materiale presente nella piccola officina e la
necessità o meno di avere delle particolari misure anti-incendio (consid. 3.3 e
4).
8.3 L’appellante sostiene, inoltre, che
la presenza di materiali infiammabili sia dimostrata anche dal fatto che
“numerosi testi” avrebbero “udito botti ed esplosioni” che non possono essere
ragionevolmente riconducibili ai mobili e alle suppellettili presenti nello
stabile (appello, pag. 13 in mezzo). Il rinvio generico alle testimonianze,
senza sostanziare i passaggi che suffragherebbero la propria tesi, viola i
requisiti minimi di motivazione di un appello. Su questo punto esso è quindi
finanche inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Sia come sia, anche su questo
punto l’appello sarebbe da respingere. Il teste __________ __________ ha
confermato, il 14 gennaio 2013 (verbale, pag. 2 in fondo), quanto da egli riferito in sede penale, ossia di aver sentito “degli scoppiettii”, e
meglio che “l’eternit (…) stava scoppiettando” e che “l’eternit (…) esplodeva”
(doc. EE, pag. 1 e 2). __________ __________, dopo aver anche lei confermato il
contenuto dell’audizione dinanzi alla polizia cantonale (verbale 14 gennaio
2013, pag. 3 in mezzo), ha dichiarato di essere stata avvisata dell’incendio
dalla sua vicina di casa __________ __________ e di aver poi udito “chiari
scoppietti tipici di un incendio, quindi si udivano infrangersi dei vetri”
(doc. EE, pag. 2 in mezzo). Non vi è alcun riferimento a rumori che lascino
intendere esplosioni riconducibili a materiale infiammabile. Il teste __________
__________ ha anch’egli confermato quanto dichiarato dinanzi agli organi di
polizia (verbale 14 gennaio 2013, pag. 4 in mezzo). In tale sede egli ha riferito di aver sentito “degli scoppi come i fuochi d’artificio” e di aver udito
“maggiori scoppi” (doc. EE, pag. 1 in mezzo). In mancanza di una precisazione
sull’origine di tali scoppi, essi potrebbero quindi essere da ricondurre a
quelli rilevati dal teste __________ __________ e inerenti all’eternit. Lo
stesso dicasi di quanto riferito da __________ __________, che dinanzi alla
polizia cantonale ha affermato di aver udito “botti tipo esplosioni (…) come
una marmitta di un’autovettura che scoppietta (…) botto” (doc. EE, pag. 1). Per
tacere del fatto che dinanzi al primo giudice ella ha unicamente riferito di
aver udito dei “crepitii” (verbale 25 febbraio 2013, pag. 2 in mezzo). Lo stesso dicasi del teste __________ __________, che dopo aver dichiarato in sede
penale di aver udito “forti colpi, come se fossero dei fuochi d’artificio”
(doc. EE, pag. 1 in fondo), ha affermato di aver sentito dei “crepitii”
(verbale 25 febbraio 2013, pag. 3 in mezzo). __________ __________, infine, che
ha lavorato in qualità di pompiere presso l’aeroporto di __________, ha unicamente
riferito di uno “scoppiettio” (doc. EE, pag. 1 in mezzo), rispettivamente di aver udito dei “rumori” (verbale 25 febbraio 2013, pag. 4 in mezzo). Ne consegue che anche su questo punto l’appello, nella misura in cui è ricevibile, è
respinto.
9. Alla luce di quanto
illustrato nei considerandi precedenti non vi è motivo di chinarsi sulle
censure dell’appellante inerenti all’esistenza e alla quantificazione
dell’asserito danno (memoriale, pag. 13 -15).
10. Ne consegue che nella misura
in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese giudiziarie sono poste a
carico dell’appellante, interamente soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono
commisurate al valore di causa di fr. 181'755.35, valido anche per un eventuale
ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Per i quali motivi,
richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile
l’appello 10 settembre 2013 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
6'000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alle controparti
complessivi fr. 6'000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-;
-;
-.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).