Lexipedia

Decisione

12.2013.137

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - appello - nuove prove

29 novembre 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i termini dell'accordo di pagamento in quattro rate del saldo residuo di fr.

192'000.-, con in calce la firma del debitore a fianco della dicitura "Con

la firma della presente riconosco il mio debito totale come sopraindicato"

(doc. D);

che a fronte di una domanda fondata su di un riconoscimento di debito, non può

essere rimproverato al Pretore di non aver accertato e esaminato le circostanze

alla base del rapporto contrattuale e alla sussistenza del debito a titolo di

mercede per prestazioni eseguite a favore del debitore convenuto;

che non può comunque essere considerato agire doloso o circostanza atta a

incutere timore ai sensi dell'invocato art. 28 CO il semplice fatto che il

creditore, in qualità di appaltante, potesse legittimamente esercitare un

diritto conferitogli a garanzia dell'incasso della mercede, segnatamente

chiedendo l'annotazione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e

imprenditori ai sensi dell'art. 839 CC; a torto l'appellante pretende poi di dedurre

dal giudizio pretorile il riconoscimento di un tale vizio di volontà (appello

pag. 6), il primo giudice non essendosi affatto espresso in tal senso;

che tale questione risulta superata poiché, come correttamente evidenziato dal

Pretore (pag. 3 del giudizio contestato) l'appellante, peraltro assistito da un

Considerandi

legale, ha comunque sottoscritto più di un riconoscimento di debito e tra

questi solo per il primo (doc. D allestito a poco più di un mese dalla fine dei

lavori) poteva teoricamente sussistere il paventato rischio, le successive

dichiarazioni essendo state rilasciate quando oramai il temuto pericolo era

comunque svanito per decorrenza del termine di quattro mesi dalla fine dei

lavori ai sensi dell'art. 839 cpv. 2 CC: si pensi ad esempio alla dichiarazione

del 12 marzo 2013 (doc. O) con la quale, come rilevato dal Pretore, l'appellante

ha formulato alla creditrice "una nuova proposta di accordo chiedendo

la cancellazione dell'esecuzione a suo carico a fronte del pagamento di

ulteriori fr. 40'000.- e prospettando la sua capacità a breve di liquidare il

debito in rate di una certa consistenza" (sentenza impugnata pag. 2);

che le argomentazioni sollevate non si confrontano con tale accertamento

pretorile e risultano pertanto, oltre che irricevibili (art. 311 CPC), inadatte

a sovvertirne le conclusioni;

che in

tali circostanze l’appello si rivela manifestamente infondato, nella limitata

misura in cui è ricevibile, ed è pertanto respinto;

che le

spese processuali dell’appello vanno poste a carico dell'appellante soccombente,

con riconoscimento alla parte istante di congrue ripetibili;

che il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 165'225.- come accertato dal Pretore;

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

1. L’appello

6 settembre 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile e la

decisione 23 agosto 2013 (incarto SO.2013.2587) del Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 2, è confermata.

2. Le

spese processuali in complessivi fr. 1'000.- sono poste a carico dell'appellante

che rifonderà alla parte istante fr. 1'200.- di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a

fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster