12.2013.14
Tutela giurisdizionale dei casi manifesti, negata in concreto per assenza di fatto incontestato (insinuazione di credito in procedura di beneficio di inventario)
8 marzo 2013Italiano13 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2013.14
Data decisione, Autorità:
08.03.2013, IICCA
Titolo:
Tutela giurisdizionale dei casi manifesti, negata in concreto per assenza di fatto incontestato (insinuazione di credito in procedura di beneficio di inventario)
BENEFICIO D'INVENTARIO
TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CASI MANIFESTI
art. 590 CC
art. 257 CPC
Incarto n.
12.2013.14
Lugano
8 marzo 2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Simoni
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria
(tutela giurisdizionale nei casi manifesti, ex art. 257 CPC) - inc. n.
SO.2012.5303 - della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con
istanza 4 dicembre 2012 da
AP 1,
contro
AO 1
rappr. dall’ RA 3
con cui
l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 12'371.30
nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Mendrisio;
domanda
sulla quale il convenuto non si è espresso nel termine impartitogli e che il
Pretore, con decisione 8 gennaio 2013, ha accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 12'371.30, importo per cui ha pure rigettato in via
definitiva l’opposizione al PE;
appellante
il convenuto con atto di reclamo (correttamente: appello) 21 gennaio 2013, con
cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di annullare la sentenza
pretorile, protestando tasse, spese e ripetibili d’appello;
mentre
l’istante con risposta 15 febbraio 2013 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. A seguito della richiesta 11 novembre 2004, __________ ha
rilasciato a __________ due carte di credito: una VISA e una MASTER (doc. A).
Al momento del decesso di __________ (8 giugno 2010), risultava un importo
scoperto di fr. 12'371.30, come si evince dal conteggio mensile __________card
maggio-giugno 2010 (doc. B). Gli eredi del defunto hanno presentato al Pretore
del Distretto di Lugano una domanda di beneficio d’inventario. Con decreto 20
agosto 2010 l’avv. __________ è stato nominato notaio delegato dell’inventario,
con l’incarico di procedere alla chiusura dello stesso entro un mese dalla
conferma delle grida (doc. C). Il 6 ottobre 2010 il notaio ha invitato __________
a volergli comunicare l’esistenza di eventuali crediti nei confronti del
defunto, dopo aver rilevato che essa non ne aveva ancora insinuati, nonostante
le grida apparse sul Foglio Ufficiale cantonale del 24 agosto, rispettivamente
del 7 settembre 2010 (doc. D). L’11 ottobre 2010 __________ ha notificato la
propria pretesa di fr. 12'371.30 (doc. E). Il 12 agosto 2011 la Pretura di Lugano, sezione 4, rispondendo a __________, ha informato quest’ultima che l’unico
erede di __________ era il di lui figlio, __________ M__________, il quale
aveva accettato l’eredità con il beneficio d’inventario (doc. F). Con scritti
29 dicembre 2011 e 16 febbraio 2012 l’istituto bancario ha ingiunto all’erede di
pagare l’importo scoperto (doc. G e H) e, visto il mancato adempimento da parte
di quest’ultimo, ha promosso un’esecuzione nei suoi confronti, alla quale è
stata interposta opposizione (doc. I).
B. Con istanza 4 dicembre 2012, promossa nella procedura sommaria di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti, __________ ha convenuto in giudizio
innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, __________ M__________
per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 12'371.30, nonché il rigetto in
via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di
Mendrisio. Con ordinanza del 5 dicembre 2010, il Pretore ha assegnato un
termine di 15 giorni al convenuto per presentare le proprie osservazioni.
Questi non ha però inoltrato alcuna presa di posizione.
C. Statuendo l’8 gennaio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, ha accolto l’istanza, condannando il convenuto al pagamento di fr.
12'371.30, importo per cui ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al
PE.
D. Con reclamo (correttamente: appello) 21 gennaio 2013 il convenuto ha
chiesto l’annullamento del giudizio pretorile, protestando altresì tasse, spese
e congrue ripetibili di seconda istanza. Nella risposta del 15 febbraio 2013,
l’appellata ha proposto di respingere il gravame e di confermare integralmente
la decisione pretorile, protestando pure tasse, spese e ripetibili. Delle
argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
Nelle
controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del
Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine
di 30 giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1
CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata l’8 gennaio 2013 in una procedura sommaria con valore superiore a fr. 10'000.-. L’appello è tempestivo, così come
la risposta allo stesso.
1.1
L’appellante
ha presentato il proprio ricorso, denominandolo “reclamo”, basandosi sull’errata
indicazione dei rimedi giuridici da parte del Pretore. Di principio, se da un
esame dei presupposti di ammissibilità di un mezzo d’impugnazione risulta che
questo è inammissibile (fra gli altri, ad esempio a causa del non adempimento
del valore litigioso nelle controversie patrimoniali), lo stesso va evaso con
una decisione di non entrata in materia. In alcuni casi è tuttavia prevista
un’eccezione, che consente di convertire l’errato mezzo d’impugnazione in
quello corretto. Ciò a condizione che anche i presupposti di ammissibilità del
corretto (ma appunto non utilizzato) mezzo d’impugnazione siano soddisfatti e
che sia possibile escludere che i diritti della controparte sono stati o
saranno pregiudicati (Reetz in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., Schulthess, 2013, pag. 2069 ad art. 308-318
CPC). Con scritto 4 febbraio 2013 questa Camera ha
notificato l’atto alla controparte denominandolo, in modo corretto, appello e
indicando le disposizioni legali di questo specifico mezzo d’impugnazione. Ne
consegue che l’appellata (pure rappresentata da propri legali) è stata resa
attenta dell’errore di controparte ed ha pertanto avuto la possibilità di
inoltrare la propria risposta a norma dell’art. 312 CPC. A prescindere da tutto
ciò, non si vede in ogni caso per quali motivi essa avrebbe subito un
pregiudizio dei suoi diritti. Ne discende che l’appello è da considerarsi
inoltrato e ricevibile in quanto tale.
2.
Ai
sensi dell’art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in
procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili
(lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Il giudice non entra
nel merito dell’istanza se non sono date le condizioni per ottenere la tutela
giurisdizionale in procedura sommaria (art. 257 cpv. 3 CPC). Lo scopo della
tutela giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257 CPC è di offrire
all’istante, quando le condizioni sono adempiute, la scelta di avvalersi di una
procedura sommaria, in genere più celere, piuttosto che con una procedura
ordinaria (Hofmann in Spühler/Tenchio/Infanger (ed.), Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010, pag.
1190, n. 1 ad art. 257 CPC). Tale procedura è possibile anche per le pretese
puramente finanziarie, anzi è pensata appositamente per la tutela dei creditori
(Hofmann in op. cit., pag. 1194, n. 17; Messaggio del Consiglio federale
concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28
giugno 2006, FF 2006 6593, pag. 6724).
2.1
Affinché i
fatti siano considerati incontestati (art. 257 cpv. 1 lett. a CPC) non è
sufficiente l’assenza di contestazione della controparte, bisogna ancora che il
giudice non nutra seri dubbi circa la veridicità del fatto incontestato, anche
tramite l’assunzione immediata di ulteriori mezzi di prova, grazie alle
spiegazioni dell’istante o alla produzione da parte sua di ulteriori documenti.
Torna quindi applicabile l’art. 153 cpv. 2 CPC, sia in caso di mancate
osservazioni scritte della convenuta, sia in caso di mancata comparsa al
dibattimento (Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero (CPC), Lugano 2011, pag. 1137, ad art. 257
CPC). Per quanto riguarda invece i fatti immediatamente comprovabili (art.
257cpv. 1 lett. a CPC), la causa non deve essere liquida già all’inizio, ma può
diventarlo anche grazie all’amministrazione di prove immediatamente esperibili
da parte del giudice (Trezzini in op. cit., pag. 1139 ad art. 257 CPC;
Sutter-Somm/Lötscher in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (ed.), Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Schultess, 2010, pag. 1468 ad
art. 257 CPC). Inoltre la verosimiglianza delle allegazioni e delle prove da
parte dell’istante non è sufficiente, posto che egli deve sempre apportare la
prova piena atta a far addivenire il giudice alla certezza della sua pretesa
(Sutter-Somm/Lötscher in op- cit., pag. 1468 ad art. 257 CPC; Göksu in
Brunner/Gasser/Schwander (ed.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
DIKE, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 1498, n. 10 ad art. 257 CPC; Hofmann in op.
cit., pag. 1193, n. 15 ad art. 257 CPC).
2.2
Per quel che
concerne la seconda condizione posta dall’art. 257 cpv. 1 lett. b CPC, la
situazione giuridica è chiara soltanto se la norma si applica nel caso concreto
e vi dispiega i suoi effetti in modo evidente (Messaggio del CF citato, FF 2006
6593, pag. 6724; Hofmann in op. cit., pag. 1192, n. 11 ad art. 257 CPC). In altre
parole vi è situazione giuridica chiara se l’applicazione del diritto materiale
e processuale conduce ad un risultato senza ambiguità, cosa che non sarà
generalmente il caso se l’applicazione della norma esige una decisione di
equità o un apprezzamento da parte del giudice (DTF 138 III 123, consid. 2.1.2,
pag. 126; Göksu in op. cit., pag. 1498, n. 11-12 ad art. 257 CPC).
3.
Nella
fattispecie, il Pretore ha ritenuto adempiute le condizioni poste per la tutela
giurisdizionale nei casi manifesti. Egli è quindi entrato nel merito della
vertenza, dando per scontato che l’importo vantato dall’istante fosse stato
tempestivamente notificato al notaio delegato nell’ambito della procedura di
beneficio d’inventario della successione del defunto Mauro Raoul Mariani (sentenza
impugnata pag. 2). Questa conclusione risulta affrettata, se si considera che si
fonda su documenti (doc. E, D e C) dai quali appare invece il contrario. Lo
scritto del notaio - incaricato di allestire l’inventario - alla Cornèr Banca
SA del 6 ottobre 2010 (doc. D), aveva quale scopo quello di permettere
all’istituto bancario di notificare l’esistenza di eventuali crediti nei
confronti del defunto. Come giustamente rilevato dall’appellante, dalla missiva
traspare però inoltre la constatazione del notaio che la banca non aveva
insinuato suoi eventuali crediti, “nonostante le grida apparse sul Foglio
Ufficiale cantonale il 24 agosto 2010 e il 7 settembre 2010.” Tale indicazione avrebbe semmai dovuto far dubitare il Pretore sull’esistenza di una tempestiva
notifica del credito. Ciò, come spiegato in precedenza, a prescindere dal fatto
che il convenuto aveva omesso di presentare le proprie osservazioni e non aveva
quindi contestato i fatti esposti nell’istanza. Il giudice di prime cure
avrebbe potuto far uso della facoltà assegnatagli dall’art. 153 cpv. 2 CPC, verificando
nella raccolta del Foglio Ufficiale (reperibile in rete), il termine pubblicato
nei FU cantonali con le grida del 24 agosto, rispettivamente del 7 settembre 2010. In tal caso, avrebbe potuto accertare che lo stesso era decorso il 24 settembre 2010. Considerato
inoltre che agli atti non vi erano altre prove (quali ad esempio l’inventario
della successione) in grado di apportare la prova piena dell’avvenuta insinuazione
del credito nel termine impartito per mezzo del FU, il Pretore non avrebbe
dovuto entrare nel merito della causa. Con i soli documenti prodotti, infatti, non
poteva giungere alla conclusione che l’istante aveva tempestivamente notificato
il suo credito.
4.
È quindi a
torto che l’appellata rimprovera al convenuto di non aver mai sostenuto
dinnanzi al primo giudice che l’insinuazione fosse tardiva. Come già spiegato,
non è sufficiente l’assenza di contestazione per rendere un fatto
“incontestato” a norma dell’art. 257 cpv. 1 lett. a CPC. I fatti, come addotti
e documentati dall’istante, benché non contestati, non potevano non far sorgere
dubbi sulla tempestività della notifica. Il Pretore non poteva quindi, su tali
basi, considerare adempiuti i presupposti per concedere la tutela
giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura prevista dall’art. 257 CPC.
5.
L’appellata
sostiene inoltre che la controparte non ha dimostrato e/o prodotto in prima
istanza un documento attestante la data esatta di scadenza del termine per
l’insinuazione delle pretese nella procedura di inventario dell’eredità relitta
dal defunto __________. Essa dimentica però che spetta proprio all’istante provare
le proprie allegazioni e che incombeva a lei dimostrare di avere un credito
inventariato (poiché tempestivamente notificato) nell’atto pubblico redatto dal
notaio. Di principio infatti, affinché l’erede risponda, tanto coi beni della
successione quanto coi suoi propri, è necessario che i debiti del defunto figurino
nell’inventario (Steinauer, Le droit des successions, Berna, 2006, pag. 495, n.
1036; Wissmann, Basler Kommentar, ZGB II, 2a ed., n. 2 e 3 ad art. 589 CC). In
caso contrario, i creditori che hanno omesso di notificare i propri crediti non
hanno azione né contro l’erede personalmente, né contro l’eredità, fatta
riserva per alcune eccezioni (art. 590 CC), qui non verificatesi.
6.
Ne
discende che in mancanza delle condizioni previste per la tutela giurisdizionale
nei casi manifesti, l’istanza deve essere dichiarata irricevibile (art. 257
cpv. 3 CPC). L’appello va quindi accolto. Gli oneri processuali di entrambe le
sedi seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Nella determinazione delle
ripetibili d’appello si tiene conto del valore litigioso di fr. 12'371.30 e dei
criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulle ripetibili (Rtar).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,
decide:
I. L’appello
21 gennaio 2013 di __________ M__________ è accolto.
Di conseguenza la decisione 8 gennaio 2013 inc. SO.2012.5303 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
1.
L’istanza 4 dicembre 2012 di __________ è inammissibile.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 350.-, da
anticipare come di rito, restano a carico dell’istante. Non si attribuiscono
ripetibili.
II. Le
spese processuali di appello in complessivi fr. 400.- sono a carico
dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 800.- per ripetibili di
appello.
III. Notificazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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