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Decisione

12.2013.14

Tutela giurisdizionale dei casi manifesti, negata in concreto per assenza di fatto incontestato (insinuazione di credito in procedura di beneficio di inventario)

8 marzo 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. A seguito della richiesta 11 novembre 2004, __________ ha

rilasciato a __________ due carte di credito: una VISA e una MASTER (doc. A).

Al momento del decesso di __________ (8 giugno 2010), risultava un importo

scoperto di fr. 12'371.30, come si evince dal conteggio mensile __________card

maggio-giugno 2010 (doc. B). Gli eredi del defunto hanno presentato al Pretore

del Distretto di Lugano una domanda di beneficio d’inventario. Con decreto 20

agosto 2010 l’avv. __________ è stato nominato notaio delegato dell’inventario,

con l’incarico di procedere alla chiusura dello stesso entro un mese dalla

conferma delle grida (doc. C). Il 6 ottobre 2010 il notaio ha invitato __________

a volergli comunicare l’esistenza di eventuali crediti nei confronti del

defunto, dopo aver rilevato che essa non ne aveva ancora insinuati, nonostante

le grida apparse sul Foglio Ufficiale cantonale del 24 agosto, rispettivamente

del 7 settembre 2010 (doc. D). L’11 ottobre 2010 __________ ha notificato la

propria pretesa di fr. 12'371.30 (doc. E). Il 12 agosto 2011 la Pretura di Lugano, sezione 4, rispondendo a __________, ha informato quest’ultima che l’unico

erede di __________ era il di lui figlio, __________ M__________, il quale

aveva accettato l’eredità con il beneficio d’inventario (doc. F). Con scritti

29 dicembre 2011 e 16 febbraio 2012 l’istituto bancario ha ingiunto all’erede di

pagare l’importo scoperto (doc. G e H) e, visto il mancato adempimento da parte

di quest’ultimo, ha promosso un’esecuzione nei suoi confronti, alla quale è

stata interposta opposizione (doc. I).

B. Con istanza 4 dicembre 2012, promossa nella procedura sommaria di

tutela giurisdizionale nei casi manifesti, __________ ha convenuto in giudizio

innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, __________ M__________

per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 12'371.30, nonché il rigetto in

via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di

Mendrisio. Con ordinanza del 5 dicembre 2010, il Pretore ha assegnato un

termine di 15 giorni al convenuto per presentare le proprie osservazioni.

Questi non ha però inoltrato alcuna presa di posizione.

C. Statuendo l’8 gennaio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 3, ha accolto l’istanza, condannando il convenuto al pagamento di fr.

12'371.30, importo per cui ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al

PE.

D. Con reclamo (correttamente: appello) 21 gennaio 2013 il convenuto ha

chiesto l’annullamento del giudizio pretorile, protestando altresì tasse, spese

e congrue ripetibili di seconda istanza. Nella risposta del 15 febbraio 2013,

l’appellata ha proposto di respingere il gravame e di confermare integralmente

la decisione pretorile, protestando pure tasse, spese e ripetibili. Delle

argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi

considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del

Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine

di 30 giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1

CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata l’8 gennaio 2013 in una procedura sommaria con valore superiore a fr. 10'000.-. L’appello è tempestivo, così come

la risposta allo stesso.

1.1

L’appellante

ha presentato il proprio ricorso, denominandolo “reclamo”, basandosi sull’errata

indicazione dei rimedi giuridici da parte del Pretore. Di principio, se da un

esame dei presupposti di ammissibilità di un mezzo d’impugnazione risulta che

questo è inammissibile (fra gli altri, ad esempio a causa del non adempimento

del valore litigioso nelle controversie patrimoniali), lo stesso va evaso con

una decisione di non entrata in materia. In alcuni casi è tuttavia prevista

un’eccezione, che consente di convertire l’errato mezzo d’impugnazione in

quello corretto. Ciò a condizione che anche i presupposti di ammissibilità del

corretto (ma appunto non utilizzato) mezzo d’impugnazione siano soddisfatti e

che sia possibile escludere che i diritti della controparte sono stati o

saranno pregiudicati (Reetz in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., Schulthess, 2013, pag. 2069 ad art. 308-318

CPC). Con scritto 4 febbraio 2013 questa Camera ha

notificato l’atto alla controparte denominandolo, in modo corretto, appello e

indicando le disposizioni legali di questo specifico mezzo d’impugnazione. Ne

consegue che l’appellata (pure rappresentata da propri legali) è stata resa

attenta dell’errore di controparte ed ha pertanto avuto la possibilità di

inoltrare la propria risposta a norma dell’art. 312 CPC. A prescindere da tutto

ciò, non si vede in ogni caso per quali motivi essa avrebbe subito un

pregiudizio dei suoi diritti. Ne discende che l’appello è da considerarsi

inoltrato e ricevibile in quanto tale.

2.

Ai

sensi dell’art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in

procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili

(lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Il giudice non entra

nel merito dell’istanza se non sono date le condizioni per ottenere la tutela

giurisdizionale in procedura sommaria (art. 257 cpv. 3 CPC). Lo scopo della

tutela giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257 CPC è di offrire

all’istante, quando le condizioni sono adempiute, la scelta di avvalersi di una

procedura sommaria, in genere più celere, piuttosto che con una procedura

ordinaria (Hofmann in Spühler/Tenchio/Infanger (ed.), Basler Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010, pag.

1190, n. 1 ad art. 257 CPC). Tale procedura è possibile anche per le pretese

puramente finanziarie, anzi è pensata appositamente per la tutela dei creditori

(Hofmann in op. cit., pag. 1194, n. 17; Messaggio del Consiglio federale

concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28

giugno 2006, FF 2006 6593, pag. 6724).

2.1

Affinché i

fatti siano considerati incontestati (art. 257 cpv. 1 lett. a CPC) non è

sufficiente l’assenza di contestazione della controparte, bisogna ancora che il

giudice non nutra seri dubbi circa la veridicità del fatto incontestato, anche

tramite l’assunzione immediata di ulteriori mezzi di prova, grazie alle

spiegazioni dell’istante o alla produzione da parte sua di ulteriori documenti.

Torna quindi applicabile l’art. 153 cpv. 2 CPC, sia in caso di mancate

osservazioni scritte della convenuta, sia in caso di mancata comparsa al

dibattimento (Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero (CPC), Lugano 2011, pag. 1137, ad art. 257

CPC). Per quanto riguarda invece i fatti immediatamente comprovabili (art.

257cpv. 1 lett. a CPC), la causa non deve essere liquida già all’inizio, ma può

diventarlo anche grazie all’amministrazione di prove immediatamente esperibili

da parte del giudice (Trezzini in op. cit., pag. 1139 ad art. 257 CPC;

Sutter-Somm/Lötscher in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (ed.), Kommentar

zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Schultess, 2010, pag. 1468 ad

art. 257 CPC). Inoltre la verosimiglianza delle allegazioni e delle prove da

parte dell’istante non è sufficiente, posto che egli deve sempre apportare la

prova piena atta a far addivenire il giudice alla certezza della sua pretesa

(Sutter-Somm/Lötscher in op- cit., pag. 1468 ad art. 257 CPC; Göksu in

Brunner/Gasser/Schwander (ed.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,

DIKE, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 1498, n. 10 ad art. 257 CPC; Hofmann in op.

cit., pag. 1193, n. 15 ad art. 257 CPC).

2.2

Per quel che

concerne la seconda condizione posta dall’art. 257 cpv. 1 lett. b CPC, la

situazione giuridica è chiara soltanto se la norma si applica nel caso concreto

e vi dispiega i suoi effetti in modo evidente (Messaggio del CF citato, FF 2006

6593, pag. 6724; Hofmann in op. cit., pag. 1192, n. 11 ad art. 257 CPC). In altre

parole vi è situazione giuridica chiara se l’applicazione del diritto materiale

e processuale conduce ad un risultato senza ambiguità, cosa che non sarà

generalmente il caso se l’applicazione della norma esige una decisione di

equità o un apprezzamento da parte del giudice (DTF 138 III 123, consid. 2.1.2,

pag. 126; Göksu in op. cit., pag. 1498, n. 11-12 ad art. 257 CPC).

3.

Nella

fattispecie, il Pretore ha ritenuto adempiute le condizioni poste per la tutela

giurisdizionale nei casi manifesti. Egli è quindi entrato nel merito della

vertenza, dando per scontato che l’importo vantato dall’istante fosse stato

tempestivamente notificato al notaio delegato nell’ambito della procedura di

beneficio d’inventario della successione del defunto Mauro Raoul Mariani (sentenza

impugnata pag. 2). Questa conclusione risulta affrettata, se si considera che si

fonda su documenti (doc. E, D e C) dai quali appare invece il contrario. Lo

scritto del notaio - incaricato di allestire l’inventario - alla Cornèr Banca

SA del 6 ottobre 2010 (doc. D), aveva quale scopo quello di permettere

all’istituto bancario di notificare l’esistenza di eventuali crediti nei

confronti del defunto. Come giustamente rilevato dall’appellante, dalla missiva

traspare però inoltre la constatazione del notaio che la banca non aveva

insinuato suoi eventuali crediti, “nonostante le grida apparse sul Foglio

Ufficiale cantonale il 24 agosto 2010 e il 7 settembre 2010.” Tale indicazione avrebbe semmai dovuto far dubitare il Pretore sull’esistenza di una tempestiva

notifica del credito. Ciò, come spiegato in precedenza, a prescindere dal fatto

che il convenuto aveva omesso di presentare le proprie osservazioni e non aveva

quindi contestato i fatti esposti nell’istanza. Il giudice di prime cure

avrebbe potuto far uso della facoltà assegnatagli dall’art. 153 cpv. 2 CPC, verificando

nella raccolta del Foglio Ufficiale (reperibile in rete), il termine pubblicato

nei FU cantonali con le grida del 24 agosto, rispettivamente del 7 settembre 2010. In tal caso, avrebbe potuto accertare che lo stesso era decorso il 24 settembre 2010. Considerato

inoltre che agli atti non vi erano altre prove (quali ad esempio l’inventario

della successione) in grado di apportare la prova piena dell’avvenuta insinuazione

del credito nel termine impartito per mezzo del FU, il Pretore non avrebbe

dovuto entrare nel merito della causa. Con i soli documenti prodotti, infatti, non

poteva giungere alla conclusione che l’istante aveva tempestivamente notificato

il suo credito.

4.

È quindi a

torto che l’appellata rimprovera al convenuto di non aver mai sostenuto

dinnanzi al primo giudice che l’insinuazione fosse tardiva. Come già spiegato,

non è sufficiente l’assenza di contestazione per rendere un fatto

“incontestato” a norma dell’art. 257 cpv. 1 lett. a CPC. I fatti, come addotti

e documentati dall’istante, benché non contestati, non potevano non far sorgere

dubbi sulla tempestività della notifica. Il Pretore non poteva quindi, su tali

basi, considerare adempiuti i presupposti per concedere la tutela

giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura prevista dall’art. 257 CPC.

5.

L’appellata

sostiene inoltre che la controparte non ha dimostrato e/o prodotto in prima

istanza un documento attestante la data esatta di scadenza del termine per

l’insinuazione delle pretese nella procedura di inventario dell’eredità relitta

dal defunto __________. Essa dimentica però che spetta proprio all’istante provare

le proprie allegazioni e che incombeva a lei dimostrare di avere un credito

inventariato (poiché tempestivamente notificato) nell’atto pubblico redatto dal

notaio. Di principio infatti, affinché l’erede risponda, tanto coi beni della

successione quanto coi suoi propri, è necessario che i debiti del defunto figurino

nell’inventario (Steinauer, Le droit des successions, Berna, 2006, pag. 495, n.

1036; Wissmann, Basler Kommentar, ZGB II, 2a ed., n. 2 e 3 ad art. 589 CC). In

caso contrario, i creditori che hanno omesso di notificare i propri crediti non

hanno azione né contro l’erede personalmente, né contro l’eredità, fatta

riserva per alcune eccezioni (art. 590 CC), qui non verificatesi.

6.

Ne

discende che in mancanza delle condizioni previste per la tutela giurisdizionale

nei casi manifesti, l’istanza deve essere dichiarata irricevibile (art. 257

cpv. 3 CPC). L’appello va quindi accolto. Gli oneri processuali di entrambe le

sedi seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Nella determinazione delle

ripetibili d’appello si tiene conto del valore litigioso di fr. 12'371.30 e dei

criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulle ripetibili (Rtar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

decide:

I. L’appello

21 gennaio 2013 di __________ M__________ è accolto.

Di conseguenza la decisione 8 gennaio 2013 inc. SO.2012.5303 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

1.

L’istanza 4 dicembre 2012 di __________ è inammissibile.

2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 350.-, da

anticipare come di rito, restano a carico dell’istante. Non si attribuiscono

ripetibili.

II. Le

spese processuali di appello in complessivi fr. 400.- sono a carico

dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 800.- per ripetibili di

appello.

III. Notificazione:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente

Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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