Lexipedia

Decisione

12.2013.141

Interpretazione del contratto

9 aprile 2015Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

2.Con

decisione di tassazione del 22 agosto 2007 l'autorità fiscale del Cantone Grigioni ha proceduto a tassare AO 1 per l'anno 2005 ("Steuerrechnung",

doc. D e E). Con decisione 18 giugno 2008 la medesima autorità ha poi deciso

l'imposizione fiscale della società anche per l'anno 2006 (doc. G e H).

Tra AO 1 e AP 1 è quindi sorto un contenzioso in merito all'assunzione dell'imposta

cantonale in relazione alle operazioni immobiliari eseguite tramite la società

semplice "__________".

L'autorità fiscale grigionese, tenuto conto delle differenti quote dei soci

nell'operazione immobiliare in questione, ha infatti provveduto a imporre

separatamente i vari associati, ciò che ha comportato per la sola società AO 1,

a seguito delle due tassazioni summenzionate, un debito di imposta (al netto di

altri elementi imponibili estranei all'operazione immobiliare in questione) di

totali fr. 1'350'578,64 (fr. 450'262,99 per il 2005 e fr. 900'315,65 per il

2006). Tenuto conto del pagamento parziale del debito d'imposta in questione tramite

le somme trattenute in deposito a tale scopo dai vari notai roganti nelle

operazioni di compravendita immobiliare portate a termine, il saldo scoperto

richiesto dall'autorità fiscale grigionese a AO 1 per gli anni 2005 e 2006

ammontava quindi complessivamente a fr. 738'000,94 (cfr. il calcolo esposto

nella sentenza pretorile a pag. 10 consid. n. 6.3).

A mente di AO 1, con la stipulazione del contratto 19 gennaio 2007 (doc. A) e

in particolare con la specifica clausola n. 8 regolante appunto la tassa sugli

utili immobiliari, essa sarebbe stata liberata da ogni onere fiscale incombente

sui soci della società che si apprestava a lasciare, poiché proprio AP 1 si

sarebbe esplicitamente assunta "l'obbligo di pagare ogni e qualsiasi

imposta a carico di AO 1 a margine della promozione immobiliare __________ "

(doc. M). AP 1 ha contestato immediatamente e con decisione tale pretesa e

l'interpretazione del contratto sulla quale si fondava, pretendendo che

l'accordo stipulato (doc. A) non prevedesse nulla di simile, ma che anzi ognuno

dei soci (attuali o passati) della società semplice avrebbe continuato ad essere

direttamente debitore degli oneri fiscali corrispondenti alla sua quota nella

promozione immobiliare, così come emerge dalla ripartizione eseguita

dall'autorità fiscale che ha infatti proceduto a tassarli ognuno direttamente.

L'uscita di AO 1 dalla società semplice nulla avrebbe quindi mutato a questo

riguardo.

Lo scambio di corrispondenza per ribadire tali contrastanti posizioni, fondate sostanzialmente

su antitetiche interpretazioni del contratto doc. A, non hanno permesso alle parti

di raggiungere un'intesa. Al PE n. __________ dell’UE __________ per fr.

736'061.-, oltre interessi, fatto spiccare il 20 luglio 2009 dalla pretesa creditrice,

AP 1 ha formulato opposizione (doc. EE).

3.Con

petizione 8 ottobre 2009 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla competente

Pretura per ottenere la sua condanna al pagamento di un importo di fr. 736'061.-,

oltre interessi al 5% dal 17 giugno 2009, nonché il rigetto in via definitiva

dell’opposizione interposta al PE summenzionato. L'attrice ha in sostanza

addotto che al momento della sua uscita dalla società semplice, secondo

l'accordo scritto doc. A, i soci rimanenti si sarebbero assunti ogni pretesa avanzata

da terzi e segnatamente anche ogni pubblico tributo che le autorità fiscali

avrebbero messo a carico dei soci in relazione ai redditi ricavati dalle

vendite degli oggetti della promozione immobiliare. La convenuta sarebbe

pertanto in mora nel pagamento del rimborso dovutole e opporrebbe pretestuose

obiezioni all'applicazione di una chiara clausola contrattuale.

La convenuta si è opposta alla petizione, rilevando anzitutto come l'attrice

abbia confuso le diverse tipologie di prelievo fiscale e come l'accordo

stipulato (doc. A clausola n. 8.1) "disciplina chiaramente la sorte

delle imposte sugli utili immobiliari e non delle imposte sugli utili"

(petizione pag. 10). Riferendosi al "gergo legale-tributario"

che utilizza l'espressione "TUI" per riferirsi notoriamente

alla tassa sugli utili immobiliari, la convenuta ha contestato che l'accordo potesse

avere avuto quale oggetto anche l’imposizione di utili societari e sul capitale

o altri oneri tributari, come quelli sui quali l'attrice fonda la sua pretesa

di pagamento. La genesi della convenzione doc. A attesterebbe come le parti

abbiano inteso regolare unicamente l'imposta sugli utili immobiliari e comunque

esclusivamente per le pretese future connesse con immobili non ancora venduti,

nulla essendo per contro previsto in merito a oneri derivanti da operazioni

passate.

Con gli allegati di replica e duplica, nonché con le conclusioni scritte al

termine dell'istruttoria, le parti si sono riconfermate nelle rispettive contrapposte

tesi e domande.

4.Il

Pretore, con la sentenza 25 luglio 2013 qui impugnata, ha accolto la petizione

condannando la convenuta al pagamento di fr. 736'061.-, oltre interessi al 5%

dal 17 giugno 2009, ordinando altresì il rigetto in via definitiva

dell’opposizione interposta al relativo PE, con tasse di giustizia di

complessivi fr. 15'000.- e le spese poste a carico della convenuta, tenuta a

rifondere alla controparte complessivi fr. 30'000.- per ripetibili.

Il giudice di prime cure ha anzitutto esposto i termini dell'accordo stipulato

tra le parti il 19 gennaio 2007 (doc. A), riproponendone testualmente ampi

stralci (da pag. 2 a pag. 5 della sentenza impugnata). Ricordate dottrina e

giurisprudenza in merito all'art. 18 CO, il Pretore ha quindi proceduto

all'esame degli elementi che concorrono all'interpretazione della convenzione

19 gennaio 2007 (doc. A), in particolare della sua clausola 8.1.

Riepilogati i principi dell'imposizione di pubblici tributi riguardanti gli

utili da sostanza immobiliare a seguito di alienazione di fondi, con

particolare riferimento alla legislazione federale che consente ai singoli Cantoni

di percepire l'imposta sulla base di differenti modelli (art. 12 LAID), il

giudice di prime cure ha dapprima rilevato come nel Cantone Grigioni non si

applica un sistema come quello ticinese ai quali le parti hanno accennato

(ovvero la TUI quale imposta speciale distinta e all'occorrenza esclusiva). In

quel Cantone infatti gli utili immobiliari derivanti dalla sostanza commerciale

vengono imposti nell'ambito delle imposte ordinarie sul reddito e sull'utile,

addizionati ad altri elementi del risultato d'esercizio estranei ad operazioni

su immobili. Sulla base di tale distinzione il Pretore ha quindi dedotto che

un'interpretazione letterale del punto 8.1 della convenzione nel senso di

considerarla come riferita alla cosiddetta TUI (così come conosciuta dalla

legislazione tributaria in Ticino) mal si concilia con la legislazione

grigionese applicabile alle operazioni immobiliari oggetto della vertenza. A

mente del primo giudice entrambe le parti nella convenzione 19 gennaio 2007

(doc. A), patrocinate da legali, nel richiamarsi alla tassa sugli utili

immobiliari non potevano pertanto che riferirsi ai pubblici tributi sul

plusvalore derivante dall'alienazione di beni immobili, così come previsti

dalla legislazione cantonale concretamente applicabile, poiché ammettere il contrario

equivarrebbe a privare la clausola litigiosa di qualsivoglia contenuto. Il

giudizio pretorile indica come i testi sentiti nella fase istruttoria avrebbero

inoltre confermato come il riferimento agli utili immobiliari non specificasse

un preciso sistema di tassazione e come dall'esame della genesi dell'accordo,

in particolare delle bozze preliminari, non emergano elementi atti a permettere

una diversa conclusione, confermando che la denominazione impropria utilizzata

nella convenzione (doc. A al punto 8) nulla muta in merito alla chiara volontà delle

parti di disciplinare la sorte delle imposte dovute, a prescindere dalla loro modalità

di imposizione.

Il Pretore ha altresì dedotto dal chiaro testo della clausola contrattuale,

corrispondente alla chiara e concorde volontà delle parti come emersa dagli

atti di causa, che l'accordo di porre a carico della convenuta gli oneri

fiscali riguardasse tutte le compravendite oggetto della promozione immobiliare

e non solo rapporti futuri. A mente del primo giudice la tesi contraria

sostenuta dalla convenuta sarebbe incomprensibile, già per il fatto che non

rimarrebbero più appartamenti invenduti, sarebbe pure contraddetta da quanto

emerso dall'esame delle bozze di accordo e mal si concilierebbe con la ratio

della convenzione, ovvero l'intento di disciplinare i rapporti tra le parti

sino a quel momento in essere e che sarebbero poi cessati con la concordata uscita

dell'attrice dalla società semplice.

Infine il Pretore ha esaminato concretamente quali tributi (tra quelli concretamente

richiesti dall'autorità fiscale all'attrice) siano da rifondere a seguito

dell'accordo in questione, e ne ha dedotto, facendo proprie le conclusioni del

referto allestito dal perito giudiziario (atto XIV), che il saldo della pretesa

ammonta a complessivi fr. 738'009,64, ciò che giustifica l'accoglimento

integrale della domanda di causa che chiedeva peraltro la condanna al pagamento

di una cifra di poco inferiore. Vista la messa in mora della debitrice, il

giudice di prime cure ha pure riconosciuto interessi al 5% sulla somma a valere

dal 17 giugno 2009.

5.Con

l’appello 16 settembre 2013, che qui ci occupa, la convenuta chiede di

riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

L'appellante sviluppa sostanzialmente tre tipi di censura. Anzitutto rimprovera

al Pretore un'interpretazione arbitraria della convenzione doc. A,

subordinatamente sostiene che anche a fronte dell'interpretazione pretorile la

pretesa dell'attrice non avrebbe comunque potuto essere accolta poiché

costituisce un chiaro abuso di diritto e, infine, censura l'interpretazione

insostenibile e arbitraria che il primo giudice avrebbe dato alla specifica

clausola che, contrariamente a quanto conclude il giudizio impugnato, regolava

l'assunzione da parte della convenuta di determinati oneri unicamente a valere

da quel momento e quindi per il futuro.

6.Della

risposta 5 novembre 2013 con cui l'attrice postula la reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se e per quanto necessario,

nei prossimi considerandi.

7.Il 1°

gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata

avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta

disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio

dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece

la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una

decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove

disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

8.Giusta

l’art. 18 cpv. 1 CO un contratto va interpretato, sia per la forma che per il

contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti. In base a

questi principi, il giudice è innanzitutto tenuto ad esaminare se l’istruttoria

abbia permesso di accertare l’esistenza di una concorde e comune volontà dei

contraenti (interpretazione soggettiva) e in tal caso ad indicarne il

contenuto. Solo quando non vi sono accertamenti di fatto sulla reale

concordanza della volontà delle parti o se la volontà intima delle parti è

divergente, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti

delle parti secondo il principio dell’affidamento, ossia secondo il senso che

ogni parte poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di

volontà dell’altra nella situazione concreta (interpretazione oggettiva; DTF

133 III 675 consid. 3.3, 132 III 268 consid. 2.3.2, 131 III 606 consid. 4.1; II

CCA 31 agosto 2012 inc. n. 12.2011.161, 26 luglio 2013 inc. n. 12.2011.171).

9.L'appellante

riepiloga preliminarmente i fatti salienti alla base della controversia (da

pag. 2 a pag. 6, lett. da A a H), aggiungendo una serie di citazioni di

dottrina e giurisprudenza relative all'art. 18 CO (da pag. 6 a pag. 7) per poi giungere alla prima sostanziale e ricevibile (art. 311 CPC) critica al Pretore,

al quale viene rimproverato di aver interpretato la convenzione tra le parti in

modo arbitrario e contrario alla volontà espressa dai contraenti, siccome il

tenore della clausola n. 8.1 sarebbe di tale chiarezza da escludere ogni

esigenza interpretativa. Tale circostanza sarebbe pure confermata dalla

clausola 4.1 (che prevedeva una trattenuta del notaio per una tassa sugli utili

immobiliari) e dallo scritto 19 gennaio 2007 del rappresentante dell'attrice

che menzionava espressamente un "importo trattenuto a garanzia del

pagamento TUI" (doc. 2), riferito con evidenza alla legislazione

tributaria del Cantone Ticino, ambito territoriale in cui i due legali operavano

e operano.

La tesi dell'appellante non può essere seguita. Anzitutto va rilevato come il

menzionato scritto (doc. 2), così come la clausola 4.1 della convenzione a cui

si riferisce, riguardano una specifica operazione di cessione immobiliare di una

serie di quote di proprietà (quelle vendute dalla convenuta all'attrice

contestualmente all'uscita di quest'ultima dalla società semplice) e quindi una

precisa operazione di compravendita a quel momento in corso e pertanto soggetta

a futura tassazione (si veda al riguardo il tenore dello scritto doc. FF nel

quale vengono fornite indicazioni in merito al prezzo totale di vendita

ammontante a fr. 6'200'000.-, al versamento del saldo di fr. 2'450'000.- a

contanti e al fatto che la differenza fosse da ritenere "compensata

nella rinuncia di K__________ /AO 1 agli utili della società semplice",

doc. FF). In ogni modo, se anche si volesse seguire la tesi dell'appellante, questa

non risulta comunque determinante al fine di chiarire l'oggetto del

contenzioso, riferito alla questione generale dell'assunzione di oneri relativi

alle operazioni immobiliari a quel momento già portate a termine,

sostanzialmente quindi la vendita di buona parte delle unità condominiali

oggetto di promozione, alle quali si riferisce appunto l'imposizione fiscale per

gli anni 2005 e 2006 alla base del contenzioso.

10. La convenuta si appella

inoltre alla "semplice logica" a suffragio della sua tesi

interpretativa, ritenuto come non vi sarebbe motivo per il quale essa avrebbe

dovuto impegnarsi a pagare le imposte sugli utili societari dell'attrice,

"utili che avrebbero potuto avere anche causali assolutamente estranee

alla promozione immobiliare con l'appellante, dunque a costei del tutto ignote,

ciò che avrebbe reso un siffatto impegno totalmente sconsiderato vista la

concreta impossibilità di cifrarne preventivamente l'ammontare" (appello

pag. 9 n. 1.2.3). A mente dell'appellante, per assumersi l'onere di pagare l'imposta

sugli utili societari, la formulazione dell'accordo"avrebbe dovuto

essere ben differente e ben più complessa e articolata" (appello pag.

10 n. 1.2.3 in fine).

A ben vedere l'invocazione di questa circostanza risulta nuova e così come

formulata la critica è pertanto irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). La censura

non può comunque essere accolta. Anzitutto essa si fonda su una deduzione

logica riferita ad un'ipotesi concretamente non verificatasi, non essendo mai

stata in discussione la pretesa di porre a carico della convenuta l'intero

onere fiscale dell'attrice, che al contrario ha da subito provveduto a

scorporare dalla cifra complessiva dell'imposizione quella a suo parere

riferita alle sole operazioni generanti un plusvalore immobiliare eseguite dalla

società semplice costituita tra le parti. Il Pretore, facendo proprie le

conclusioni del referto peritale a proposito della correttezza del calcolo

esposto, ha a sua volta esaminato esclusivamente l'ipotesi di mettere a carico

della convenuta quello specifico e limitato onere fiscale, non considerando affatto

ulteriori tributi dovuti ad altro titolo, coerentemente con l'interpretazione data

alla clausola contrattuale litigiosa. Va inoltre rilevato come la sola

difficoltà pratica per le parti contraenti nel calcolare preventivamente

l'entità effettiva del dovuto (operazione che non appare comunque a priori

impraticabile, le parti nel contratto potendo attingere alle informazioni

rilevanti), non basta ancora a sovvertire la conclusione pretorile. Peraltro neppure

l'appellante pretende e dimostra che quanto richiestogli, a titolo di rifusione

degli oneri fiscali concretamente scaturiti dalle operazioni immobiliari

compiute dalle parti congiuntamente, risulti essere una somma eccessiva a

seguito di fattori che ne avrebbero indebitamente aumentato l'aliquota di

imposizione o che possano altrimenti averne determinato un incremento.

L'ipotesi sollevata dall'appellante in merito a possibili causali estranee e

ignote e alle eventuali aliquote maggiorate è pertanto rimasta allo stadio di

pura supposizione o speculazione teorica e non risulta affatto dal giudizio impugnato

che il Pretore, a conseguenza dell'interpretazione data alla convenzione doc. A,

abbia in qualche modo avvalorato la tesi di un'assunzione di un onere

indeterminato e soggetto a variabili imponderabili. La pretesa insufficiente

codifica dei dettagli dello specifico accordo è semmai una circostanza di cui

le parti nel contratto debbono assumersi le conseguenze, e non può essere

invocata ora, in termini peraltro del tutto generici e finanche irricevibili

(art. 318 CPC), quale fatto che escluda a priori un'interpretazione del senso

dell'accordo così come effettivamente formulato.

La censura, inconcludente su questo aspetto, per quanto non nuova e irricevibile,

deve pertanto essere respinta.

11. L'appellante ripercorre quindi

le tappe che hanno condotto alla formulazione del testo finale della

convenzione doc. A, con particolare riferimento agli interventi dei legali

delle parti e alle modifiche da questi apportate al tenore di determinate

clausole, ritenendo di potervi dedurre che la concorde volontà degli stipulanti

fosse quella di pattuire l'assunzione da parte dell'attrice della sola tassa

sugli utili immobiliari (TUI) secondo il modello conosciuto nel Canton Ticino.

La tesi non può essere seguita e non risulta idonea a sovvertire le conclusioni

a cui è giunto il Pretore. Infatti, come correttamente rilevato dal primo

giudice, la formulazione dell'accordo utilizzando una terminologia che risulta indubbiamente

imprecisa, se riferita alla legislazione tributaria effettivamente applicabile,

non esclude a priori un'interpretazione come quella ora contestata. Contrariamente

a quanto pretende l'appellante, la scelta di abbandonare una prima versione

dell'accordo la cui formulazione era più ampia ("assumerà a proprio

carico tutte le tasse e imposte, comprese le imposte sugli utili immobiliari":

cfr. doc. 3 pag. 14) a favore della versione finale più limitativa della

clausola n. 8.1 ("tassa sugli utili immobiliari") non è atta a

sovvertire la conclusione pretorile. La prima versione avrebbe evidentemente

posto l'esigenza supplementare di interpretazione del concetto generico di

"tutte le tasse e imposte", ampliando oltremodo l'ipotesi di

assunzione di oneri in merito a pubblici tributi che addirittura non avrebbero avuto

direttamente relazione con le operazioni immobiliari e con la loro imposizione.

La precisazione apportata dai contraenti, come visto utilizzando una

formulazione non corrispondente al regime fiscale applicabile del Cantone

Grigioni, permette certamente di escludere che la pattuizione in esame abbia

inteso andare oltre l'imposizione di pubblici tributi riguardanti gli utili da

sostanza immobiliare a seguito di alienazione di fondi. Il Pretore ha interpretato

la clausola in questo modo e ha pertanto limitato il suo esame all'imposizione

degli utili immobiliari intesi quali pubblici tributi sul plusvalore derivante

dall'alienazione dei beni immobili, così come codificati dalla legislazione

cantonale in concreto applicabile. La conclusione pretorile regge pertanto alla

critica e la denominazione impropria utilizzata nella convenzione (doc. A al

punto 8) non è quindi da sola decisiva, risultando appropriata la deduzione

tratta dal primo giudice sull'inutilità di un riferimento al sistema tributario

ticinese, convinzione raggiunta pure sulla base di quanto emerge dalle

dichiarazioni rese dai testi (sentenza impugnata pag. 8 con riferimento alle

deposizioni degli avv. __________ G__________ e __________ T__________). Nel

caso di specie l’istruttoria ha pertanto permesso di stabilire la concorde

volontà delle parti al momento della sottoscrizione dell’accordo di cui al doc.

A, ovvero l'intento di disciplinare la sorte delle imposte dovute, a

prescindere dalla loro specifica modalità di imposizione secondo la

legislazione tributaria cantonale.

Tenuto conto della circostanza, che vedeva uno dei soci della società semplice

rinunciare a rivendicare la sua parte di utile a favore di un altro socio (doc.

FF: "rinuncia degli utili a favore della società semplice"),

anche un’interpretazione in base al principio dell’affidamento permette tutto

sommato di concludere che l’accordo di cui al doc. A dovesse essere inteso come

proposto dall’attrice e ritenuto dal giudice di prime cure. Scopo dell’accordo

era incontestabilmente quello di permettere all’attrice di ritenersi liberata

da oneri verso terzi (si veda specificatamente la clausola generale n. 7) e coerentemente

pure verso l'autorità fiscale cantonale. La diversa interpretazione proposta dalla

convenuta risulta quindi, anche per questo motivo, infondata.

12. L'appellante non può nemmeno

essere seguita laddove pretende che il Pretore abbia omesso di considerare la

circostanza che ha visto nelle trattative precontrattuali tra le parti ridurre

da fr. 1'500'000.- a fr. 200'000.- "l'importo trattenuto a garanzia

degli oneri fiscali" (appello. pag. 14). La censura è anzitutto

irricevibile poiché motivata in modo carente, non confrontandosi con il

giudizio pretorile e omettendo di spiegare adeguatamente quale sarebbe il

rilievo della circostanza invocata con riferimento all'interpretazione data dal

primo giudice agli accordi presi. In ogni modo, se anche si volesse esaminarla

nel merito, la critica appare inconsistente, siccome confonde la questione

della trattenuta da parte di un notaio rogante di una determinata cifra a

garanzia dei pubblici tributi che scaturiscono da quella specifica operazione

con gli aspetti fiscali di un accordo di scioglimento di società semplice. A

più riprese negli allegati di causa la convenuta è incorsa in tale confusione, non

riuscendo a distinguere la questione dell'imposizione di una puntuale

compravendita immobiliare contestuale alla convenzione, ovvero la cessione dalla

convenuta all'attrice di quote di comproprietà di immobili (cfr. doc. A con

elenco da 1 a 5 nella premessa E e nella clausola II. N. 3 ), dall'altra questione

relativa allo scioglimento dei rapporti pluriennali tra soci della società

semplice e contestuale all'assunzione degli oneri fiscali conseguenti alle passate

vendite a terzi degli immobili oggetto della promozione immobiliare.

13. L'appellante espone in seguito

ampie considerazioni in merito ai differenti regimi fiscali dei Cantoni Ticino

e Grigioni e alla legislazione tributaria federale, per criticare

l'applicazione fatta dal Pretore. L'impossibilità di calcolare un'imposizione

secondo la TUI "per ragioni di natura prettamente tecnico-fiscale"

(appello pag. 16) avrebbe dovuto comportare la reiezione della pretesa

dell'attrice in quanto impossibile e pertanto nulla ai sensi dell'art. 20 CO. La

tesi è anzitutto irricevibile. La nullità ai sensi dell'art. 20 CO è invocata

per la prima volta con l'appello. Pur trattandosi di una questione di diritto,

non è possibile esaminarla poiché essa è proposta in modo del tutto

superficiale senza un'adeguata allegazione dei motivi che avrebbero dovuto

indurre il primo giudice a considerare il contratto, o perlomeno una delle sue

parti (art. 20 cpv. 2 CO), viziati ai sensi della norma invocata. La censura è inoltre

supportata (appello da pag. 17 a pag. 19) da una serie di considerazioni che

l'appellante espone in modo irricevibile (nuovamente per carente motivazione ai

sensi dell'art. 311 CPC), siccome si riducono sostanzialmente a quesiti retoricamente

proposti e lasciati aperti, quasi che le risposte siano sottintese o

implicitamente diverse da quanto ritenuto dal Pretore, al quale viene così indirettamente

rimproverato di essere giunto ad altre conclusioni o di non essersi posto

analoghe domande.

Abbondanzialmente va rilevato come un'impossibilità di adempiere all'impegno

assunto con l'accordo sottoscritto non può certo essere dedotta dall'invocata ignoranza

in merito alle normative legali applicabili, segnatamente in merito al sistema

cantonale di imposizione degli utili conseguiti con l'operazione immobiliare

promossa. A prescindere dall'uso di una terminologia imprecisa nella

formulazione dell'accordo, le circostanze concrete portano a ritenere che le

parti, che risultano essere soggetti avvezzi a svolgere operazioni immobiliari

e si sono avvalse della rappresentanza di legali, non potessero ignorare che la

plusvalenza fondiaria scaturita dall'operazione congiuntamente promossa

comportasse un'imposizione fiscale e il versamento di pubblici tributi. Nel caso

concreto, l'applicazione del diritto tributario del Canton Grigioni non può

certo essere ritenuta un'ipotesi inaspettata o addirittura imprevedibile per le

parti, che hanno promosso l'operazione immobiliare in quel Cantone tramite una

società semplice che vedeva tra i suoi membri soggetti ancorati a tale realtà

cantonale; infatti, sia l'attrice (Doc. A e C), sia la società __________,

definita quale "promotrice immobiliare alla quale è stata affidata

l'edificazione in questione" (doc. A punto 2 lett. C), hanno la loro sede

sociale a __________. A ben vedere l'appellante neppure indica per quali motivi

le parti, che in base alle circostanze vanno considerate avvezze alle

operazioni immobiliari soggette al regime tributario grigionese, abbiano

ritenuto necessario pattuire l'applicazione di un regime fiscale di un altro

cantone, segnatamente quello ticinese. La deduzione pretorile che ha ravvisato

nel doc. A solo un'imprecisione terminologica, escludendo quindi un accordo nel

senso auspicato dalla convenuta, regge pertanto alla critica.

14. L'appello prosegue censurando

il fatto che il Pretore non avrebbe rilevato l'abuso di diritto dell'attrice.

Sebbene formulata in via subordinata, a ben vedere la censura non è altro che

la ripetizione di concetti già espressi nelle precedenti critiche e della cui

infondatezza già si è detto. A mente dell'appellante l'abuso di diritto

dell'attrice consisterebbe nel fatto di aver inteso pattuire solo l'assunzione

della TUI e comunque di non poter essere inconsapevole, al momento della

stipulazione dell'accordo, che a quella sola tassa si riferisse la volontà

della convenuta. Così non fosse stato, il rappresentante di quest'ultima, a

tutela della propria mandante, "avrebbe certamente manifestato meno

indulgenza nei confronti delle proposte contrattuali della sua partner e

avrebbe preteso maggiore chiarezza e maggiori specifiche tecniche"

(appello pag. 20). Sarebbe quindi una chiara indulgenza manifestata

dall'attrice ad aver ingenerato la convinzione che la questione fiscale fosse

risolta in termini diversi da quanto poi indebitamente preteso sulla scorta di

una soggettiva interpretazione "abusando dell'asserita imperfezione o

equivocità del testo contrattuale" (appello pag. 21).

Ancora una volta l'appellante ribadisce le tesi precedentemente esposte in modo

irrito, ovvero senza andare oltre l'esposizione di una sua soggettiva

interpretazione delle circostanze, inadeguata a sovvertire la diversa

conclusione a cui è giunto il Pretore. Così come esposta la censura sembrerebbe

accennare ad un eventuale vizio di volontà, senza però che questo sia

espressamente invocato e mancando di esporre una motivata contestazione

d'appello al riguardo.

15. L'appellante insiste infine

nel ribadire i limiti temporali dell'imposizione fiscale posta a carico della

convenuta, l'accordo essendo stato a suo parere raggiunto solo "da quel

momento in avanti" (appello pag. 21, n. 4.1) e la diversa interpretazione

del Pretore risultando di conseguenza "insostenibile e arbitraria"

(appello pag. 22). La censura invoca genericamente la corrispondenza intercorsa

tra le parti prima della stipulazione dell'accordo e rimprovera al Pretore di

averla totalmente trascurata. Le modifiche apportate alla bozza di convenzione,

con l'abbandono della dicitura "passate, presenti e future"

(doc. 3), farebbe apparire manifesta la volontà delle parti di "regolare

la pertinenza dei pubblici tributi solo per il futuro, e non certamente le

tasse societarie passate, seppur non ancora notificate" (appello pag.

22 n. 4.2), circostanza che sarebbe confermata anche dalla deposizione del

teste avv. __________ G__________.

Sennonché la censura risulta anzitutto irricevibile per carente motivazione

(art. 311 CPC) limitandosi a esporre una soggettiva interpretazione delle

circostanze, senza alcun riferimento concreto alle differenti conclusioni

tratte dal Pretore, che ha illustrato per quali motivi dall'abbandono della

prima formulazione non possa essere dedotto quanto preteso dalla convenuta. La deduzione

pretorile al riguardo non risulta affatto arbitraria, ma si fonda al contrario

sulle risultanze istruttorie e sull'interpretazione del tenore dell'accordo

alla luce dello scopo che le parti si erano prefisso.

16. In merito agli importi dovuti,

l'appellante non contesta espressamente i calcoli esposti dall'attrice negli

allegati di causa e neppure la valenza probatoria della perizia giudiziaria e

quindi le conclusioni a cui è giunto il calcolo allestito dal perito

giudiziario, poi fatto proprio dal Pretore. Ritenuto come il giudizio pretorile

regga alla critica, per i motivi esposti ai considerandi precedenti, pure la

quantificazione della pretesa riconosciuta all'attrice merita quindi conferma.

17. Ne discende che l’appello,

nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto e il giudizio pretorile

confermato.

Gli oneri processuali (art. 13 LTG) e le ripetibili della procedura di secondo

grado seguono la soccombenza (art. 106 CPC), tenuto conto di un valore

litigioso di fr. 736'061.-, importo determinante anche ai fini di un eventuale

ricorso al Tribunale federale.

Per i quali motivi,

richiamati la LTG

decide:

1. L'appello 16 settembre 2013

di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di fr.

15’000.- già anticipati dall'appellante, sono posti a suo carico, con l'obbligo

di rifondere alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).