12.2013.142
Appalto - mandato - culpa in contrahendo
15 aprile 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.142
Lugano
15 aprile 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.126
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 29
dicembre 2010 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 51'510.43 oltre interessi
al 5% dal 2 dicembre 2009 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio;
domanda avversata dal convenuto,
che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 23
luglio 2013 ha accolto, facendo tuttavia decorrere gli interessi sul capitale solo
a far tempo dal 21 dicembre 2010;
appellante il convenuto con
atto di appello 16 settembre 2013, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con
risposta 28 ottobre 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nel maggio 2009 AP 1 si è
interessato all’acquisto di due appartamenti in PPP di proprietà della società AO
1 in vendita per un prezzo di fr. 1'000'000.- e di fr. 320'000.-, recanti il n.
__________ (di tipo “G”, di 5 ½ locali, allo stato grezzo) e il n. __________
(di tipo “D”, di 2 ½ locali, con le pareti divisorie posate e i betoncini
pronti), siti al __________ piano del Condominio __________ e corrispondenti
rispettivamente alle part. n. __________ e __________ del fondo base part. n. __________
__________ di __________.
Tra il luglio e il novembre 2009 i
due appartamenti sono stati collegati tra loro creando un’apertura nel muro in
beton, ritenuto che nell’appartamento più grande si è provveduto a modificare
l’atrio e la cucina nonché a realizzare una nuova camera da letto con bagno, il
tutto con le relative modifiche negli impianti elettrico, sanitario e di
riscaldamento, mentre in quello più piccolo sono stati demoliti i betoncini e le
pareti divisorie ed è stato effettuato lo smantellamento degli impianti
elettrico, sanitario e di riscaldamento già in essere, con lo spostamento della
cucina e la formazione di nuove pareti divisorie.
In quei mesi, il notaio avv. __________
ha provveduto ad allestire una bozza del contratto di compravendita avente per
oggetto la part. n. __________ (doc. DDD) e almeno cinque bozze di contratti di
compravendita relativi alla part. n. __________ (doc. BBB, CCC, C, D e F) - l’ultima
delle quali elaborata il 27 ottobre 2009 - che tuttavia non sono mai state
sottoscritte dalle parti.
Il 2 dicembre 2009 AP 1 ha
comunicato a AO 1 la rinuncia all’acquisto degli appartamenti.
2. Con petizione 29 dicembre
2010 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione
di Mendrisio sud per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 51'510.43 oltre
interessi ed accessori, somma corrispondente alle spese per il taglio della
parete in beton tra i due appartamenti e le opere correlate (fr. 4'248.10), per
la demolizione e il rifacimento dei betoncini (fr. 12'524.60), per lo
smontaggio delle pareti e le opere correlate (fr. 5'746.-) e per il rimontaggio
delle pareti demolite (fr. 6'240.-), ai costi dei progettisti degli impianti
elettrico, sanitario e di riscaldamento (fr. 4'850.50), all’onorario del notaio
(fr. 1’250.-), ai costi di stampa e alle spese per onorario del progettista e
direttore dei lavori (fr. 12'870.- e fr. 142.95) e all’IVA (fr. 3'638.28, cfr. doc.
VV).
Il convenuto si è integralmente opposto
alla petizione.
3. Il Pretore, con la sentenza
23 luglio 2013 qui impugnata, ha accolto la petizione, modificando unicamente
la data di decorrenza degli interessi proposta dall’attrice. Il giudice di
prime cure ha ritenuto che tra le parti era venuto in essere, almeno per atti
concludenti, un contratto di appalto rispettivamente di mandato volto alla
sistemazione dei due appartamenti, ciò che giustificava di porre a carico del
convenuto le spese per il taglio della parete in beton tra i due appartamenti e
le opere correlate, quelle per la demolizione dei betoncini, quelle per lo
smontaggio delle pareti e le opere correlate, i costi dei progettisti degli
impianti elettrico, sanitario e di riscaldamento, e le spese per costi di
stampa e onorario del progettista e direttore dei lavori, oltre alla relativa IVA.
A titolo abbondanziale, quand’anche si volesse ammettere che tra le parti non si
fosse perfezionato alcun contratto, ha evidenziato che al convenuto andava in
ogni caso imputata una responsabilità per culpa in contrahendo, ciò che
imponeva di fargli risarcire, oltre alle pretese appena menzionate, anche
quelle aventi per oggetto il successivo rifacimento dei betoncini, il successivo
rimontaggio delle pareti demolite, l’onorario del notaio e la relativa IVA.
4. Con l’appello 16 settembre
2013 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 28 ottobre 2013, il
convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
integralmente la petizione. Egli contesta che tra le parti fosse venuto in
essere un contratto d’appalto relativo ai due appartamenti, rilevando per altro
di aver in precedenza rinunciato ad acquistare l’appartamento più piccolo. Ed esclude
di poter essere reso responsabile per culpa in contrahendo.
5. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
La dottrina e la giurisprudenza
ne hanno in particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante
deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali
ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz / Theiler, in: Sutter-Somm / Hasenböhler
/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311; TF 7 dicembre
2011 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 26 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.40, 23
febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17
ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123), fermo restando che in ogni caso la semplice
riproduzione dell’allegato conclusionale o di suoi ampi stralci non costituisce
ancora una valida motivazione d’appello (Cocchi
/ Trezzini / Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale
civile svizzero, p. 1367; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 27 agosto 2012
5A_438/2012 consid. 2.2; II CCA 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2012.86, 27 marzo 2015
inc. n. 12.2013.166).
7. Il Pretore, con riferimento
al tema dell’esistenza di un contratto tra le parti, ha innanzitutto rilevato
che i lavori esperiti o fatti eseguire dall’attrice erano oggettivamente di una
certa importanza e che la complessità e l’ampiezza dell’intervento non
permettevano di ritenere che quest’ultimo potesse iscriversi nell’ambito di una
mera promozione. Egli ha quindi osservato che il convenuto, come confermato dai
testi arch. __________ e __________, nel corso delle trattative per l’acquisto
degli appartamenti aveva provveduto ad inviare, personalmente o tramite sue
persone di fiducia, diverse richieste di modifica degli appartamenti alla
controparte, e meglio alla sua rappresentante, rispettivamente a progettisti ed
ingegneri (cfr. doc. CC, DD, FF e PP), e che dall’avvio dei lavori era informato
dello stato di avanzamento degli stessi (doc. II, LL e MM), tanto più che i
vari piani rielaborati gli venivano man mano partecipati (cfr. doc. EE). Visto
quanto precede, considerata la tipologia e l’importanza degli interventi, ha pertanto
ritenuto che, almeno per atti concludenti, il convenuto avesse incaricato la
controparte, nell’ambito di un contratto di appalto rispettivamente di mandato,
di procedere ai lavori poi effettivamente eseguiti nonché all’allestimento dei
vari piani e schizzi in variante a dipendenza delle sue richieste; questo per
quanto atteneva ai lavori inerenti entrambi gli appartamenti, così come
indicato dai testi escussi ed emergente dalla documentazione di causa, ritenuto
che la circostanza addotta dal convenuto secondo cui dal settembre 2009 egli avrebbe
chiaramente manifestato interesse per il solo appartamento di tipo “G” non aveva
trovato alcun riscontro nell’istruttoria ed anzi era stata smentita dai testi
escussi e dal teste avv. __________, che avevano indicato l’intenzione del convenuto
di acquistare entrambi gli immobili, tanto più che la volontà di procedere ad
un acquisto di entrambi era finanche palese a seguito dell’apertura di un
passaggio tra gli stessi, in conseguenza della quale una vendita singola era di
fatto divenuta impossibile. Di qui, stante l’onerosità della prestazione svolta,
da retribuire - in assenza della prova di un accordo su un prezzo a corpo -
secondo il valore di quanto effettivamente eseguito rispettivamente secondo
l’uso vigente in ambito architettonico, l’obbligo del convenuto di pagare le
spese per il taglio della parete in beton tra i due appartamenti e le opere
correlate, quelle per la demolizione dei betoncini, quelle per lo smontaggio
delle pareti e le opere correlate, i costi dei progettisti degli impianti
elettrico, sanitario e di riscaldamento, e i costi di stampa e le spese per
onorario del progettista e direttore dei lavori, oltre alla relativa IVA, tutte
ritenute congrue, l’istruttoria avendo per il resto confermato che i costi di
progettazione e di sistemazione sarebbero stati a carico del futuro acquirente
e non sarebbero stati inclusi nel prezzo di compravendita (cfr. in particolare
la testimonianza dell’arch. __________ e le bozze di rogiti nel plico doc.
rich. IV° [recte: III°]).
7.1 In questa sede il convenuto
contesta che tra le parti possa essersi perfezionato un contratto per atti
concludenti, rilevando come facesse difetto l’elemento essenziale del consenso
sul prezzo della prestazione: a suo parere, l’attrice avrebbe in effetti dovuto
allestire un preventivo dei costi concernenti le modifiche da lui richieste, da
sottoporgli preventivamente per esame ed accettazione, sennonché l’esistenza di
tali preventivi non era stata né provata né invocata, e nemmeno era poi stato provato
che tali costi sarebbero stati a suo carico, egli essendo sempre stato convinto
che il prezzo d’acquisto sarebbe stato comprensivo delle modifiche richieste
per ottenere un progetto consono alle sue esigenze abitative e famigliari,
tanto più che l’attrice mai gli aveva reso noto che in caso di mancata
sottoscrizione dell’atto notarile avrebbe dovuto pagare quelle spese. Nell’ipotesi
in cui si volesse ritenere perfezionato un accordo tra le parti per atti
concludenti, rileva in ogni caso che lo stesso avrebbe avuto per oggetto solo
le opere svolte nell’appartamento di tipo “G”, egli avendo rinunciato nel
settembre 2009 all’acquisto dell’appartamento di tipo “D” (cfr. testi __________,
__________ e arch. __________, i doc. rich. I° e III° [recte: II°] e i doc.
8 e 9), sicché non potevano di principio essergli imputati i costi relativi alle
opere eseguite in quest’ultimo: sennonché, ritenuto che né dal conteggio di cui
al doc. VV né dalla perizia giudiziaria era possibile desumere quali opere, e di
conseguenza quali costi, fossero riferiti all’uno o all’altro appartamento,
nulla poteva essere posto a suo carico.
7.2 L’appello, su questo punto,
dev’essere disatteso.
Esso è innanzitutto irricevibile,
per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), nella misura in cui il
convenuto non si è assolutamente confrontato con alcuni accertamenti del
Pretore (in particolare sul fatto che i lavori esperiti non potevano iscriversi
nell’ambito di una mera promozione e sul fatto che il convenuto aveva chiesto
delle modifiche agli appartamenti ed era informato della loro esecuzione),
rispettivamente non ha illustrato le ragioni di fatto e di diritto per cui sarebbe
stato errato un altro accertamento pretorile (quello sul fatto che i costi di
sistemazione sarebbero stati a suo carico, per altro confermato
inequivocabilmente, nel merito, dal teste arch. __________).
Esso è irricevibile, sempre per
carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), anche nella misura in cui il
convenuto si è limitato a riprodurre in questa sede (in particolare sul tema
dell’assenza del consenso - qui limitato per la prima volta, e quindi
irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), al prezzo - alla conclusione di un
contratto e sulla rinuncia all’acquisto dell’appartamento di tipo “D” con la
conseguente assenza di un danno risarcibile rispettivamente della prova di un
tale danno) quanto da lui già addotto in sede conclusionale (p. 3 seg. e 6 seg.),
sia pure sotto forma di un “collage” completato solo da qualche breve nuova
aggiunta, ciò che a ben vedere non costituisce ancora una valida motivazione ricorsuale.
Oltretutto parte di questa sua motivazione (e meglio quella relativa alla
rinuncia all’acquisto dell’appartamento di tipo “D”) era in ogni caso
irricevibile anche per il fatto che il convenuto non aveva spiegato per quali
motivi la diversa conclusione del Pretore, fondata su ben precise risultanze di
causa qui non censurate, era da riformare.
Esso è infine irricevibile (art.
317 cpv. 1 CPC) anche nella misura in cui il convenuto si prevale ora di nuovi fatti
(segnatamente della mancata informazione sull’obbligo di pagare i lavori di
sistemazione anche in caso di mancato acquisto).
A prescindere da quanto precede,
è manifestamente a torto che il convenuto pretende, nel merito, che l’assenza
di un preventivo dei costi allestito dall’attrice e da lui poi approvato sarebbe
tale da escludere un consenso sul prezzo dei lavori di sistemazione e con ciò da
compromettere il perfezionamento del contratto, l’allestimento di un preventivo
non essendo affatto necessario allo scopo, tanto più che dalla sentenza
pretorile risultava che le parti avevano concordato l’onerosità di quelle
prestazioni.
In merito infine alla rinuncia all’acquisto
dell’appartamento di tipo “D”, si osserva che la stessa non è stata per nulla dimostrata
dal convenuto, le prove documentali e testimoniali da lui addotte in questa
sede (i testi __________, __________ e arch. __________, i doc. rich. I° e II°
e i doc. 8 e 9) non essendo tali da comprovare quella circostanza - su cui nemmeno
si esprimono -, smentita per altro dai testi arch. __________, arch. __________
e avv. __________ nonché dalla pacifica creazione dell’apertura di un passaggio
tra i due appartamenti.
8. Il Pretore, per quanto
riguarda infine il tema della responsabilità per culpa in contrahendo,
ha evidenziato da una parte che era scontato che il convenuto desiderasse
acquistare entrambi gli appartamenti (teste arch. __________) e che dall’altra le
parti nell’ottobre 2009 avevano raggiunto un accordo di massima che aveva poi
fatto oggetto dell’ultima bozza contrattuale, con conseguente conferma della
volontà di entrambe di procedere alla compravendita (cfr. teste avv. __________).
Ricordati l’importanza dei lavori eseguiti e il coinvolgimento del convenuto negli
stessi (cfr. teste __________, i doc. rich. I° e III° e i doc. HH e FF), egli
ha quindi ritenuto, viste le modalità di condotta delle trattative, che il
convenuto avesse creato nella controparte una legittima ed oggettiva aspettativa
a che il contratto di compravendita sarebbe infine venuto certamente in essere,
per entrambe le PPP; questo in considerazione della sua attitudine in relazione
alle svariate richieste formulate, che erano talmente puntuali e ampie che
l’attrice in buona fede non poteva secondo l’ordinario andamento delle cose
escludere la successiva conclusione del contratto di compravendita, poco
importando poi se l’accordo non fu mai formalizzato nella forma prescritta,
considerato come, a ben vedere, la sua formalizzazione in tal modo rivestisse
per le parti una mera questione di dettaglio. A fronte della legittima
aspettativa creata nel partner contrattuale, il convenuto aveva poi deciso inspiegabilmente
di venir meno alla volontà di acquistare gli immobili, non avendo apportato
delle valide motivazioni a sostegno della sua decisione, la quale in tali
circostanze non poteva che risultare contraria ai principi della buona fede: in
particolare, già escluso che la compravendita avrebbe dovuto avere per oggetto
solo l’appartamento di tipo “G”, non era vero che la compravendita non si
sarebbe poi perfezionata per l’impossibilità di aprire un ulteriore passaggio
in un muro portante, considerato che - a parte il fatto che tale richiesta era
stata formulata solo in un momento successivo e non risultava essere una
condizione per l’acquisto delle PPP - l’attrice e i suoi collaboratori avevano invero
fatto il possibile per assecondare anche questa ulteriore richiesta
predisponendo una soluzione tecnica attuabile, fermo restando che la stessa
avrebbe necessitato l’approvazione da parte della maggioranza dei condomini -
ciò che il convenuto non poteva allora ignorare siccome patrocinato da un
legale - che non risultava sarebbe però stata negata; parimenti prive di
fondamento ed al limite del pretesto erano infine le doglianze del convenuto in
merito alle tempistiche di consegna dell’immobile, visto e considerato che il
procrastinarsi dei lavori nei vani interessati dalla compravendita era
semplicemente la conseguenza delle sue reiterate richieste di modifica. Alla
luce di quanto precede, il giudice di prime cure, richiamata la giurisprudenza
(TF 14 gennaio 2011 4A_615/2010), ha concluso che il convenuto, nell’ambito
della prospettata compravendita delle due PPP, aveva violato il principio della
buona fede che gli incombeva di mantenere in fase precontrattuale, inducendo l’attrice
nella legittima aspettativa di una certa conclusione del contratto e portando
la medesima ad avviare ingenti lavori di modifica in relazione a precise
richieste del medesimo. Di qui il suo obbligo di pagare tutte le pretese
azionate con la petizione, anche quelle, esse pure ritenute congrue, aventi per
oggetto il successivo rifacimento dei betoncini, il successivo rimontaggio delle
pareti demolite, l’onorario del notaio e la relativa IVA, rientranti tutte,
come già le altre riconosciute in precedenza, nel concetto di interesse
negativo risarcibile in base alla giurisprudenza.
8.1 In questa sede il convenuto,
ribadendo quanto già esposto in sede conclusionale, ritiene che i fatti
accertati dall’istruttoria, il comportamento delle parti ed il mancato consenso
sulle condizioni da lui poste per l’acquisto dell’oggetto in questione (e
meglio la consegna di locali finiti ed idonei per le sue esigenze abitative
famigliari, segnatamente con l’apertura di un ulteriore passaggio in un muro
portante, entro e non oltre Natale 2009, cfr. testi __________ e arch. __________),
portavano a dover negare qualsiasi suo comportamento contrario ai principi
della buona fede e dunque una sua responsabilità precontrattuale.
8.2 L’appello dev’essere
disatteso anche su questo punto.
Esso è senz’altro irricevibile,
per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), nella misura in cui il
convenuto non si è assolutamente confrontato con tutta una serie di
accertamenti del Pretore (in particolare sulla chiara intenzione del convenuto
di acquistare i due appartamenti, sull’esecuzione negli stessi degli importanti
lavori di sistemazione da lui richiesti, sul raggiungimento di un accordo di
massima tra le parti sui contratti di compravendita, sulla conferma della loro
volontà di procedere con la compravendita, sulla conseguente creazione
nell’attrice di una legittima ed oggettiva aspettativa a che il contratto di
compravendita sarebbe stato certamente concluso e sull’infondatezza della tesi
difensiva del convenuto secondo cui la compravendita non si sarebbe
perfezionata per l’impossibilità di aprire un ulteriore passaggio in un muro
portante).
Ma, a ben vedere, esso è
irricevibile, sempre per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), anche
nella rimanente misura in cui sembra aver fatto riferimento alla decisione
pretorile (e meglio all’infondatezza della tesi difensiva del convenuto secondo
cui la compravendita avrebbe dovuto essere perfezionata entro Natale 2009): a
parte il fatto che in questa sede il convenuto si è in sostanza limitato a
riprodurre sul tema quanto da lui già addotto in sede conclusionale (p. 4
segg.), nuovamente con un “collage” completato solo da qualche breve nuova
aggiunta ciò che a ben vedere non costituisce però ancora una valida
motivazione ricorsuale, si osserva in effetti che egli non ha per nulla
spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto non si potesse condividere
l’assunto del Pretore, il quale aveva disatteso la sua tesi circa il mancato
rispetto della sua volontà di entrare negli appartamenti entro Natale 2009 (cfr.
testi __________ e arch. __________) rilevando come la stessa fosse del tutto
infondata e sfiorasse il pretesto, atteso che il procrastinarsi dei lavori nei
vani interessati dalla compravendita era semplicemente la conseguenza delle
reiterate richieste di modifica dell’acquirente. Il convenuto non ha del resto
censurato nemmeno l’assunto pretorile secondo cui la sua richiesta di
formazione di un ulteriore passaggio in un muro portante, che a suo dire - ma
ciò non è per altro stato dimostrato nel corso dell’istruttoria - avrebbe
comportato il mancato rispetto della data di consegna prevista per Natale 2009 a seguito della necessità di una sua approvazione da parte della maggioranza dei condomini, non
risultava però essere una condizione per l’acquisto delle PPP ed era oltretutto
stata formulata solo in un momento successivo (il 5 e il 26 novembre 2009, cfr.
doc. T e QQ nonché doc. Z e TT), rispettivamente quello secondo cui egli non
poteva in ogni caso ignorare la necessità della delibera da parte della
maggioranza dei condomini (con i tempi che ciò comportava), che pure sarebbe
stata verosimilmente positiva: dal che, in sostanza, la pretestuosità
dell’argomentazione da lui addotta nell’occasione a sostegno della rinuncia al
contratto, tanto più se si pensa che nell’ultima bozza di contratto di compravendita
(doc. F), diversamente dalle tre che l’avevano preceduta (doc. CCC, C, D),
nemmeno più era stato concordato un termine di consegna entro fine dicembre
2009.
9. Ne discende che l’appello
del convenuto dev’essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 51'510.43, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 16 settembre
2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di
fr. 3’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr.
2’000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).