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Decisione

12.2013.143

Mutuo o donazione per versamenti eseguiti nel corso di una relazione sentimentale

19 giugno 2015Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1, cittadino di origine

greca residente a __________ e AO 1, con cittadinanza svizzera e portoghese,

residente nel Canton Ticino, hanno intrattenuto una relazione sentimentale, in

parte a distanza e in parte convivendo – per più mesi – a __________. Durante

tale relazione AP 1 ha effettuato diversi versamenti a AO 1 per l’acquisto di

un’abitazione (PPP) in Ticino. Nella convenzione di riservazione del 20 maggio

2008, così come nel rogito di acquisto del 20 giugno 2008, figura quale acquirente

la sola AO 1. In seguito AP 1 ha versato a AO 1 ulteriori importi per il

pagamento degli oneri condominiali e di manutenzione. Terminata la relazione, AP

1 ha chiesto a AO 1 la restituzione degli importi a suo tempo versati,

sostenendo che si trattava di un mutuo. AO 1 si è opposta alla restituzione,

sostenendo che i versamenti erano avvenuti a titolo di donazione. Di

conseguenza AP 1 ha avviato il 13 settembre 2011 nei confronti di AO 1 una

procedura conciliativa, rimasta senza esito, ottenendo l’autorizzazione ad

agire il 24 ottobre 2011 (inc. CM.2011.532).

B. Con petizione del 24

novembre 2011 AP 1 ha convenuto in causa AO 1 chiedendo il pagamento di CHF

6'200.-, Euro 88'000.- e £ 83'674.-, oltre interessi al 5% dal 26 agosto 2011 e

con protesta di tasse, spese e ripetibili, a titolo di restituzione del mutuo.

Sussidiariamente, la pretesa è stata sostanziata pure a titolo di indebito

arricchimento. Nella risposta del 26 gennaio 2012 la convenuta ha chiesto la

reiezione della petizione (pure con protesta di tasse, spese e ripetibili),

sostenendo di avere ricevuto gli importi a titolo di donazione e non di mutuo;

essa ha contestato pure la tesi di un indebito arricchimento, e in merito a

quest’ultima causale ha sollevato l’eccezione di prescrizione. In replica e

duplica le parti si sono riconfermate nelle loro tesi. Esperita l’istruttoria,

incentrata essenzialmente sull’audizione di tre testimoni, le parti hanno

concluso per la conferma delle rispettive domande. Nelle sue conclusioni l’attore

ha indicato di qualificare prioritariamente il rapporto tra le parti come

fiduciario, e solo sussidiariamente quale mutuo, e ancora più sussidiariamente

quale indebito arricchimento. La convenuta ha confermato le proprie tesi di

donazione e di eccezione di prescrizione per un’obbligazione da indebito

arricchimento.

C. Con sentenza del 5 agosto

2013 (inc. OR.2011.145) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha

respinto la petizione, caricando all’attore fr. 3'000.- per tassa di giustizia

e fr. 15'000.- per ripetibili.

D. Contro il giudizio pretorile

l’attore è insorto con atto di appello del 16 settembre 2013. Nella risposta

all’appello del 4 novembre 2013 la convenuta ha proposto di respingere

l’appello. Essa ha sostenuto che le dichiarazioni dei testi deporrebbero invece

a favore di una donazione e che l’e-mail citata dall’appellante sarebbe priva

di forza probante. Essa ha contestato pure l’esistenza di un rapporto

fiduciario. Delle ulteriori argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto

necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che

trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore

è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). La decisione pretorile

impugnata è una decisione finale di prima istanza e, come tale, impugnabile

(art. 308 cpv. lett. a CPC); il valore di causa supera infatti fr. 10'000.-

(art. 308 cpv. 2 CPC). Con l’appello possono essere censurati l’errata

applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC). Presentato

nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza (art.

311.

cpv. 1 CPC), l’appello è tempestivo. Esso è munito della decisione

impugnata (art. 311 cpv. 1 CPC).

2.

Il Pretore ha ritenuto in

sostanza che l’attore non aveva fatto fronte al proprio onere probatorio in

relazione all’esistenza di un contratto di mutuo (con conseguente obbligo di

restituzione): non vi sarebbero atti scritti che menzionino quale causale un

mutuo, o che indichino una volontà di acquisto della PPP in comproprietà; anzi

le dichiarazioni dei testi verbalizzati, oltre all’esistenza di un legame

sentimentale, farebbero propendere per una volontà di donazione, non revocabile

nella fattispecie. Neppure vi sarebbe un indebito arricchimento. Il primo

giudice non si è espresso sull’esistenza di un rapporto fiduciario.

3.

L’appellante rimprovera al

Pretore un errato apprezzamento delle prove e un’errata applicazione del

diritto. Egli ha contestato al primo giudice la sua lettura delle dichiarazioni

dei testi, gli ha rimproverato di non avere apprezzato una e-mail della

convenuta nella quale essa si sarebbe dichiarata disposta a restituire quanto

ricevuto, ha portato elementi che sosterrebbero l’ipotesi di un accordo di

mutuo, e ha fatto valere infine che nel dubbio non si potrebbe presumere

l’esistenza di una donazione bensì di un contratto di mutuo. Gli importi

reclamati sarebbero quindi da rimborsarsi, che sia per la fine di un rapporto

fiduciario o di mutuo.

4.

Il mutuo è un contratto per

cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuario la proprietà di una somma

di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa

specie in eguale qualità e quantità (art. 312 CO); esso può essere o meno

fruttifero di interessi (art. 313 CO). L’obbligo di restituzione costituisce un

elemento essenziale del contratto di mutuo, necessaria per poter ammettere una

simile qualifica (Tercier/Favre,

Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 3028 pag. 443; Schärer/Maurenbrecher,

Basler Kommentar, OR-I, 5a ed. 2011). Colui che agisce in

restituzione di un mutuo deve portare la prova non solo della consegna dei

fondi ma soprattutto della conclusione del contratto di mutuo, ciò che

presuppone un accordo sull’obbligo di restituzione a carico del mutuatario (DTF

83.

II 209 consid. 2 pag. 210; Schärer/Maurenbrecher,

op. cit., n. 11b ad art. 312 CO).

La

donazione invece è ogni liberalità tra vivi con la quale taluno arricchisce un

altro con i propri beni senza prestazione corrispondente (art. 239 cpv. 1 CO).

Il contratto fiduciario infine è

un accordo per il quale il fiduciante trasferisce beni o diritti di ogni natura

al fiduciario, che ne diventa proprietario con l’obbligo di restituirli al

fiduciante secondo i loro accordi, ma al più tardi con la fine del rapporto

fiduciario; esso discende dal contratto di mandato ai sensi dell’art. 394 CO

(DTF 117 II 430). I suddetti tre contratti possono essere stipulati – per beni

mobili – anche verbalmente (art. 11 cpv. 1 CO). Si tratta quindi di qualificare

il rapporto giuridico intervenuto tra le parti, per pronunciarsi sull’esistenza

o meno di una pretesa creditoria (restituzione dell’importo).

5.

L’attore,

in sede di appello, non ha ripreso la tesi dell’indebito arricchimento

sostenuta in prima istanza. Resta da valutare quindi quale rapporto,

forzatamente contrattuale, sia intercorso tra le parti. Un acquisto da parte

della convenuta a titolo fiduciario (perlomeno della quota di comproprietà di

un mezzo) non risulta in alcun modo sostanziato, ancor meno reso verosimile e

tanto meno provato. In questa sede l’appellante si è limitato a riprendere le

scarne affermazioni esposte nelle conclusioni di causa, senza spiegare per

quale motivo sarebbe errata la conclusione del Pretore, che ha escluso la tesi

della volontà di acquisire la comproprietà dell’immobile (pag. 4 della sentenza

impugnata), per il motivo che nulla risultava agli atti di tale asserita

volontà. Sulla questione del contratto fiduciario l’appello si rivela dunque

inammissibile per carenza di motivazione (art. 311 CPC). A ogni modo anche nel

merito l’attore non ha saputo minimamente sostanziare da quali elementi

risulterebbe un suo rapporto fiduciario con la convenuta, la tesi essendo

rimasta a livello di pura allegazione di parte.

6.

Non resta quindi che stabilire

se le parti abbiano stipulato un contratto di mutuo o di donazione. Esse non

hanno pattuito alcunché in forma scritta. Occorre quindi valutare quale volontà

risulti dagli atti e dalle tavole processuali, o perlomeno quale sia deducibile

dalle circostanze, partendo dagli elementi di fatto incontestati. È pacifico

che le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, anche se la

convivenza (a __________) è durata solo qualche mese, e per il rimanente esse

si sono frequentate restando ciascuno residente in nazioni diverse. È altrettanto

incontestato che i versamenti dell’attore alla convenuta erano finalizzati

all’acquisto di un appartamento, concretizzatosi poi nella compera della PPP __________

del fondo-base part. __________ RFD __________ al prezzo di fr. 520'000.-.

6.1

Incontestati sono tre

versamenti precedenti al rogito d’acquisto, uno di Euro 88'000.- e due di £

20'027.-, per compressivi

fr. 240'816.-, che rappresentano la “sostanza” della pretesa creditoria

dell’attore. Pure incontestati sono i seguenti versamenti, successivi al

suddetto rogito:

- £ 2'520.- versati il 3 ottobre

2008.

su un conto comune presso la __________;

- £ 8'000.- versati il 9 febbraio

2009.

su un conto comune presso __________;

- £ 1'000.- versati il 9 marzo

2009.

su un conto comune presso __________;

- £ 2'500.- versati il 3 luglio

2009.

su un conto comune presso __________;

- £ 15'000.- versati il 14 dicembre

2009.

su un conto comune presso la __________;

- £ 250.- versati il 12 luglio

2010.

su un conto no. __________ intestato alla convenuta;

- £ 1'000.- versati il 4 ottobre

2010.

su un conto no. __________ intestato alla convenuta;

- £ 500.- versati il 15 novembre

2010.

su un conto no. __________ intestato alla convenuta;

- £ 1'500.- versati il 25

novembre 2010 su un conto no. __________ intestato alla convenuta;

- £ 1'000.- versati il 3 dicembre

2010.

su un conto no. __________ intestato alla convenuta;

- £ 2'350.- versati in data 10

gennaio 2011 su un conto no. __________ intestato alla convenuta;

- £ 500.- versati il 4 febbraio

2011.

su un conto no. __________ intestato alla convenuta.

Tutti i versamenti citati sono

avvenuti per il pagamento di oneri condominiali o di manutenzione, come risulta

dalla deposizione del teste R__________, che si occupava dell’amministrazione

dell’immobile.

6.2

Controversi risultano essere

i seguenti versamenti a mezzo cassa (i primi due precedenti, il terzo

susseguente al rogito di acquisto):

- CHF 1'000.- versati in data 26

maggio 2008 su di un conto detenuto in comune presso la __________;

- £ 7'500.- versati in data 9

agosto 2010 su di un conto detenuto in comune presso la __________

- CHF 5'200.- versati in data 3

ottobre 2008 su un conto comune presso __________.

Detti importi possono e devono in

realtà essere considerati come ulteriori versamenti (a cassa) dell’attore alla

convenuta. Avantutto egli ha prodotto la relativa ricevuta usualmente

rilasciata a chi effettua il versamento. Inoltre la convenuta non ha portato in

merito la prova di alcuna altra persona che avrebbe potuto fare tale

versamento, né una causale alternativa.

7.

L’effettuazione dei

versamenti sopra descritti non permette però di concludere in maniera certa né

per l’esistenza di un accordo di futuro rimborso, né per l’esistenza di un

accordo contrario. Neppure figura su di essi indicazione alcuna in relazione a

loro eventuali accordi, né precedenti né seguenti la firma del rogito, come già

accertato dal Pretore. Nemmeno la causale “for buying house” indicata nel

versamento di Euro 87'950.- (doc. V) permette di dedurre altro se non che

l’importo serviva, ed è servito, all’acquisto di un fondo (letteralmente: di

una casa). Né apporta chiarimenti il fatto che il suddetto importo sia giunto

dalla sorella dell’attore (doc. DD), e che egli glielo debba restituire (in parte

o totalmente): trattasi di rapporto interno tra l’attore e la propria sorella,

decisivo invece qui (oltre che pacifico) essendo il fatto che il versamento è

avvenuto per conto dell’attore. Nuovamente, non ne deriva dunque alcun indizio

rilevante in merito all’esistenza di un obbligo di rimborso.

8.

È da ammettersi inoltre (e,

parzialmente, è ammesso pure dall’attore, cfr. conclusioni, pag. 5, punto 10)

che il rogito di acquisto fosse da sottoscriversi dalla sola convenuta: così

già indicava la convenzione di riservazione (doc. S, base di indicazione per il

prezzo), e così è stato accettato dall’attore. La circostanza, pacifica, che

l’attore abbia finanziato il pagamento di parte del prezzo di compravendita e

delle spese condominiali, mentre la convenuta abbia sottoscritto un mutuo

ipotecario di

fr. 350'000.- per detto acquisto, non consente di dedurre alcunché,

contrariamente a quanto sostiene la convenuta. In effetti, non è necessario che

l’attore abbia finanziato l’intero acquisto, o abbia garantito (solidalmente)

il debito ipotecario, perché vi sia stato un mutuo tra le parti; tale fatto

però neppure esclude il contrario, e ciò che vi sia stata liberalità.

9.

L’istruttoria non ha

fornito elementi decisivi per l’una o l’altra tesi in presenza. Ogni parte ha

tentato di dedurre dalla testimonianza di R__________, fiduciario che aveva

curato i loro interessi, aveva procura sul loro conto bancario e si occupava

dell’amministrazione dell’abitazione (verbale 28 novembre 2012) degli elementi

a favore della propria tesi. Invano. Il teste infatti ha riferito di proprie

supposizioni (“credo che sia stato tenuto in considerazione dell’attore…”),

che non hanno valore probatorio, o elementi in negativo (“Non si è mai

parlato che questi importi fossero dei prestiti”) che non escludono però

neppure il contrario (cioé che fossero dei prestiti). Nemmeno l’asserita (dal

teste) volontà dell’attore di garantire alla convenuta “una certa sicurezza,

un punto di riferimento sicuro quando rientrava in Ticino“ depone in

maniera decisiva per una o l’altra ipotesi. Stessa sorte pertocca al fatto che

l’attore abbia parlato al teste di restituzione solo dopo che la relazione sentimentale

era finita, non potendosi da ciò escludere che tra le parti se ne fosse

parlato, e meglio dette parti si fossero accordate, in precedenza, per quanto

informalmente. Certo, la dichiarazione del suddetto teste prodotta agli atti

(doc. 4) avrebbe potuto permettere di fornire un indizio a favore di un animus

donandi, perché in essa si indica che gli importi versati dall’attore alla

convenuta erano una sorta di indennizzo per avere lasciato il Ticino per

raggiungerlo a __________, lasciando pure affetti ed opportunità professionali.

Sennonché, tale passaggio della propria dichiarazione è stato relativizzato dal

teste in occasione della sua audizione.

La teste P__________ (verbale 28

novembre 2012) pure ha fornito informazioni interpretabili a sostegno di

entrambe le tesi: così è, ad esempio, per il fatto che la convenuta le ha

indicato di dovere lavorare per pagare l’ipoteca dell’immobile. In realtà, vi è

un’affermazione di peso, e cioè quella di avere sentito l’attore dire, alla

presenza della teste medesima, “di aver regalato una casa” alla

convenuta. La testimone ha invero relativizzato la frase riferita, aggiungendo

“almeno così ho capito io”.

L’appellante attribuisce molta

importanza al contenuto del messaggio di posta elettronica del 3 marzo 2010,

inviatogli dalla convenuta (doc. LL), e rimprovera al Pretore di non averlo

adeguatamente considerato nel giudizio. Sennonché, la convenuta contesta non

solo il contenuto del messaggio, ma finanche di averlo inviato. La

contestazione è corroborata dalla testimonianza di D__________ (verbale 18

aprile 2013), informatico di fiducia della convenuta, per il quale vi è stato

un accesso esterno alla corrispondenza informatica di quest’ultima. Ne risulta

che il messaggio di posta elettronica contestato, per sua essenza sprovvisto di

firma, non costituisce una prova, contrariamente a quanto sostiene l’appellante.

10.

Spettava all’attore,

conformemente alle regole sull’onere della prova poste dall’art. 8 CC, provare l’esistenza

del mutuo e dell’obbligo di rimborso. Come detto, non vi sono agli atti

indicazioni certe, né le deposizioni testimoniali consentono di ritenere

provata la circostanza della pattuizione di un obbligo di restituzione. L’appellante

rileva invero che la donazione non è presunta e che spetta alla persona che ha

ricevuto una somma di denaro provare l’animus donandi, in difetto del

quale l’esistenza di un mutuo è presunta, invocando la dottrina e la

giurisprudenza al riguardo. A detta dell’appellante l’insieme delle

circostanze, quali l’esistenza di una relazione sentimentale mentre egli stava

divorziando, l’entità dell’importo da egli finanziato, pari a circa la metà del

valore dell’immobile acquistato, il suo obbligo di restituire tale importo alla

propria sorella, il versamento su un conto intestato a entrambe le parti, le

ristrettezze economiche in cui versava la convenuta, sprovvista di un alloggio

in Ticino, che per altro non aveva informato nessuno dei propri amici di aver

ricevuto una donazione, l’assenza di dichiarazioni al fisco e il coinvolgimento

nella compravendita dell’abitazione, costituirebbero indizi convergenti per

provare l’esistenza di un contratto di mutuo con obbligo di restituzione. Tale

lettura degli atti istruttori, invero soggettiva, non ha trovato riscontro

oggettivo. Come si è detto, non vi sono agli atti prove dell’esistenza del

mutuo e dell’obbligo di restituzione, come accertato già dal Pretore. Anzi,

talune circostanze evocate anche dall’appellante, come la relazione sentimentale

con il trasferimento della convenuta a __________ e la ripetitività dei

versamenti in favore di quest’ultima, anche dopo l’acquisto dell’abitazione (in

totale 13 versamenti), lasciano piuttosto supporre l’esistenza di un animus

donandi. Dagli atti emerge piuttosto un quadro in cui non è per nulla

provata l’esistenza di un muuto con obbligo di restituzione ed è plausibile

l’esistenza di una donazione. È ben vero che una donazione non è presunta e che

il negozio giuridico deve essere interpretato a favore del donatore (sentenza II

CCA 27 gennaio 2015 inc. 12.2013.152, consid. 5.2; Baddeley, CR-CO I – n. 20 ad art. 239 CO). Spettava tuttavia

all’attore provare l’esistenza del mutuo e dell’obbligo di restituzione (cfr.

consid. 4), ciò che gli non ha potuto fare. Ne deriva che a giusta ragione il

Pretore ha deciso in suo sfavore, conformemente alle regole sull’onere della

prova (art. 8 CC).

11.

In definitiva, dunque, nel

suo risultato la decisione del Pretore resiste alle critiche e l’appello va

respinto con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le

spese processuali, insieme a un’adeguata indennità per ripetibili (art. 95 cpv.

1.

CPC) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa

di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG

(versione in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile in favore

dell’appellata è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore litigioso

determinante giusta l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi

giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è stabilito

in fr. 240'816.- (petizione, pag. 4; risposta, pag. 4).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello 16 settembre 2013

di AP 1 è respinto e la decisione 5 agosto 2013 (OR.2011.145) del

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è confermata.

2. Le spese

processuali di appello, in complessivi fr. 5'000.-, già anticipate

dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata

fr. 7'000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

- avv.

- avv.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).