12.2013.143
Mutuo o donazione per versamenti eseguiti nel corso di una relazione sentimentale
19 giugno 2015Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.143
Lugano
19 giugno 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Camponovo (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2011.145 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 24 novembre 2011 da
AP
1
rappr. dall’avv. RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’avv. RA 2
chiedente la condanna
della convenuta al pagamento di CHF 6'200.-, EUR 88'000.- e £ 83'674.- oltre
interessi al 5% dal 26 agosto 2011, domande alle quali la convenuta si è
opposta e che il Pretore ha respinto con decisione 5 agosto 2013;
appellante l’attore, che
con atto di appello del 16 settembre 2013 chiede la riforma del giudizio
pretorile nel senso di accogliere la petizione e di porre la tassa di giustizia
di fr. 3'000.- a carico della parte convenuta, tenuta inoltre a rifondere
all’attore un’indennità di fr. 15'000.- per ripetibili;
mentre la convenuta
nella risposta del 4 novembre 2013 propone di respingere l’appello e di
confermare il giudizio pretorile, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto
Fatti
A. AP 1, cittadino di origine
greca residente a __________ e AO 1, con cittadinanza svizzera e portoghese,
residente nel Canton Ticino, hanno intrattenuto una relazione sentimentale, in
parte a distanza e in parte convivendo – per più mesi – a __________. Durante
tale relazione AP 1 ha effettuato diversi versamenti a AO 1 per l’acquisto di
un’abitazione (PPP) in Ticino. Nella convenzione di riservazione del 20 maggio
2008, così come nel rogito di acquisto del 20 giugno 2008, figura quale acquirente
la sola AO 1. In seguito AP 1 ha versato a AO 1 ulteriori importi per il
pagamento degli oneri condominiali e di manutenzione. Terminata la relazione, AP
1 ha chiesto a AO 1 la restituzione degli importi a suo tempo versati,
sostenendo che si trattava di un mutuo. AO 1 si è opposta alla restituzione,
sostenendo che i versamenti erano avvenuti a titolo di donazione. Di
conseguenza AP 1 ha avviato il 13 settembre 2011 nei confronti di AO 1 una
procedura conciliativa, rimasta senza esito, ottenendo l’autorizzazione ad
agire il 24 ottobre 2011 (inc. CM.2011.532).
B. Con petizione del 24
novembre 2011 AP 1 ha convenuto in causa AO 1 chiedendo il pagamento di CHF
6'200.-, Euro 88'000.- e £ 83'674.-, oltre interessi al 5% dal 26 agosto 2011 e
con protesta di tasse, spese e ripetibili, a titolo di restituzione del mutuo.
Sussidiariamente, la pretesa è stata sostanziata pure a titolo di indebito
arricchimento. Nella risposta del 26 gennaio 2012 la convenuta ha chiesto la
reiezione della petizione (pure con protesta di tasse, spese e ripetibili),
sostenendo di avere ricevuto gli importi a titolo di donazione e non di mutuo;
essa ha contestato pure la tesi di un indebito arricchimento, e in merito a
quest’ultima causale ha sollevato l’eccezione di prescrizione. In replica e
duplica le parti si sono riconfermate nelle loro tesi. Esperita l’istruttoria,
incentrata essenzialmente sull’audizione di tre testimoni, le parti hanno
concluso per la conferma delle rispettive domande. Nelle sue conclusioni l’attore
ha indicato di qualificare prioritariamente il rapporto tra le parti come
fiduciario, e solo sussidiariamente quale mutuo, e ancora più sussidiariamente
quale indebito arricchimento. La convenuta ha confermato le proprie tesi di
donazione e di eccezione di prescrizione per un’obbligazione da indebito
arricchimento.
C. Con sentenza del 5 agosto
2013 (inc. OR.2011.145) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha
respinto la petizione, caricando all’attore fr. 3'000.- per tassa di giustizia
e fr. 15'000.- per ripetibili.
D. Contro il giudizio pretorile
l’attore è insorto con atto di appello del 16 settembre 2013. Nella risposta
all’appello del 4 novembre 2013 la convenuta ha proposto di respingere
l’appello. Essa ha sostenuto che le dichiarazioni dei testi deporrebbero invece
a favore di una donazione e che l’e-mail citata dall’appellante sarebbe priva
di forza probante. Essa ha contestato pure l’esistenza di un rapporto
fiduciario. Delle ulteriori argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto
necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che
trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore
è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). La decisione pretorile
impugnata è una decisione finale di prima istanza e, come tale, impugnabile
(art. 308 cpv. lett. a CPC); il valore di causa supera infatti fr. 10'000.-
(art. 308 cpv. 2 CPC). Con l’appello possono essere censurati l’errata
applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC). Presentato
nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza (art.
311.
cpv. 1 CPC), l’appello è tempestivo. Esso è munito della decisione
impugnata (art. 311 cpv. 1 CPC).
2.
Il Pretore ha ritenuto in
sostanza che l’attore non aveva fatto fronte al proprio onere probatorio in
relazione all’esistenza di un contratto di mutuo (con conseguente obbligo di
restituzione): non vi sarebbero atti scritti che menzionino quale causale un
mutuo, o che indichino una volontà di acquisto della PPP in comproprietà; anzi
le dichiarazioni dei testi verbalizzati, oltre all’esistenza di un legame
sentimentale, farebbero propendere per una volontà di donazione, non revocabile
nella fattispecie. Neppure vi sarebbe un indebito arricchimento. Il primo
giudice non si è espresso sull’esistenza di un rapporto fiduciario.
3.
L’appellante rimprovera al
Pretore un errato apprezzamento delle prove e un’errata applicazione del
diritto. Egli ha contestato al primo giudice la sua lettura delle dichiarazioni
dei testi, gli ha rimproverato di non avere apprezzato una e-mail della
convenuta nella quale essa si sarebbe dichiarata disposta a restituire quanto
ricevuto, ha portato elementi che sosterrebbero l’ipotesi di un accordo di
mutuo, e ha fatto valere infine che nel dubbio non si potrebbe presumere
l’esistenza di una donazione bensì di un contratto di mutuo. Gli importi
reclamati sarebbero quindi da rimborsarsi, che sia per la fine di un rapporto
fiduciario o di mutuo.
4.
Il mutuo è un contratto per
cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuario la proprietà di una somma
di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa
specie in eguale qualità e quantità (art. 312 CO); esso può essere o meno
fruttifero di interessi (art. 313 CO). L’obbligo di restituzione costituisce un
elemento essenziale del contratto di mutuo, necessaria per poter ammettere una
simile qualifica (Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 3028 pag. 443; Schärer/Maurenbrecher,
Basler Kommentar, OR-I, 5a ed. 2011). Colui che agisce in
restituzione di un mutuo deve portare la prova non solo della consegna dei
fondi ma soprattutto della conclusione del contratto di mutuo, ciò che
presuppone un accordo sull’obbligo di restituzione a carico del mutuatario (DTF
83.
II 209 consid. 2 pag. 210; Schärer/Maurenbrecher,
op. cit., n. 11b ad art. 312 CO).
La
donazione invece è ogni liberalità tra vivi con la quale taluno arricchisce un
altro con i propri beni senza prestazione corrispondente (art. 239 cpv. 1 CO).
Il contratto fiduciario infine è
un accordo per il quale il fiduciante trasferisce beni o diritti di ogni natura
al fiduciario, che ne diventa proprietario con l’obbligo di restituirli al
fiduciante secondo i loro accordi, ma al più tardi con la fine del rapporto
fiduciario; esso discende dal contratto di mandato ai sensi dell’art. 394 CO
(DTF 117 II 430). I suddetti tre contratti possono essere stipulati – per beni
mobili – anche verbalmente (art. 11 cpv. 1 CO). Si tratta quindi di qualificare
il rapporto giuridico intervenuto tra le parti, per pronunciarsi sull’esistenza
o meno di una pretesa creditoria (restituzione dell’importo).
5.
L’attore,
in sede di appello, non ha ripreso la tesi dell’indebito arricchimento
sostenuta in prima istanza. Resta da valutare quindi quale rapporto,
forzatamente contrattuale, sia intercorso tra le parti. Un acquisto da parte
della convenuta a titolo fiduciario (perlomeno della quota di comproprietà di
un mezzo) non risulta in alcun modo sostanziato, ancor meno reso verosimile e
tanto meno provato. In questa sede l’appellante si è limitato a riprendere le
scarne affermazioni esposte nelle conclusioni di causa, senza spiegare per
quale motivo sarebbe errata la conclusione del Pretore, che ha escluso la tesi
della volontà di acquisire la comproprietà dell’immobile (pag. 4 della sentenza
impugnata), per il motivo che nulla risultava agli atti di tale asserita
volontà. Sulla questione del contratto fiduciario l’appello si rivela dunque
inammissibile per carenza di motivazione (art. 311 CPC). A ogni modo anche nel
merito l’attore non ha saputo minimamente sostanziare da quali elementi
risulterebbe un suo rapporto fiduciario con la convenuta, la tesi essendo
rimasta a livello di pura allegazione di parte.
6.
Non resta quindi che stabilire
se le parti abbiano stipulato un contratto di mutuo o di donazione. Esse non
hanno pattuito alcunché in forma scritta. Occorre quindi valutare quale volontà
risulti dagli atti e dalle tavole processuali, o perlomeno quale sia deducibile
dalle circostanze, partendo dagli elementi di fatto incontestati. È pacifico
che le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, anche se la
convivenza (a __________) è durata solo qualche mese, e per il rimanente esse
si sono frequentate restando ciascuno residente in nazioni diverse. È altrettanto
incontestato che i versamenti dell’attore alla convenuta erano finalizzati
all’acquisto di un appartamento, concretizzatosi poi nella compera della PPP __________
del fondo-base part. __________ RFD __________ al prezzo di fr. 520'000.-.
6.1
Incontestati sono tre
versamenti precedenti al rogito d’acquisto, uno di Euro 88'000.- e due di £
20'027.-, per compressivi
fr. 240'816.-, che rappresentano la “sostanza” della pretesa creditoria
dell’attore. Pure incontestati sono i seguenti versamenti, successivi al
suddetto rogito:
- £ 2'520.- versati il 3 ottobre
2008.
su un conto comune presso la __________;
- £ 8'000.- versati il 9 febbraio
2009.
su un conto comune presso __________;
- £ 1'000.- versati il 9 marzo
2009.
su un conto comune presso __________;
- £ 2'500.- versati il 3 luglio
2009.
su un conto comune presso __________;
- £ 15'000.- versati il 14 dicembre
2009.
su un conto comune presso la __________;
- £ 250.- versati il 12 luglio
2010.
su un conto no. __________ intestato alla convenuta;
- £ 1'000.- versati il 4 ottobre
2010.
su un conto no. __________ intestato alla convenuta;
- £ 500.- versati il 15 novembre
2010.
su un conto no. __________ intestato alla convenuta;
- £ 1'500.- versati il 25
novembre 2010 su un conto no. __________ intestato alla convenuta;
- £ 1'000.- versati il 3 dicembre
2010.
su un conto no. __________ intestato alla convenuta;
- £ 2'350.- versati in data 10
gennaio 2011 su un conto no. __________ intestato alla convenuta;
- £ 500.- versati il 4 febbraio
2011.
su un conto no. __________ intestato alla convenuta.
Tutti i versamenti citati sono
avvenuti per il pagamento di oneri condominiali o di manutenzione, come risulta
dalla deposizione del teste R__________, che si occupava dell’amministrazione
dell’immobile.
6.2
Controversi risultano essere
i seguenti versamenti a mezzo cassa (i primi due precedenti, il terzo
susseguente al rogito di acquisto):
- CHF 1'000.- versati in data 26
maggio 2008 su di un conto detenuto in comune presso la __________;
- £ 7'500.- versati in data 9
agosto 2010 su di un conto detenuto in comune presso la __________
- CHF 5'200.- versati in data 3
ottobre 2008 su un conto comune presso __________.
Detti importi possono e devono in
realtà essere considerati come ulteriori versamenti (a cassa) dell’attore alla
convenuta. Avantutto egli ha prodotto la relativa ricevuta usualmente
rilasciata a chi effettua il versamento. Inoltre la convenuta non ha portato in
merito la prova di alcuna altra persona che avrebbe potuto fare tale
versamento, né una causale alternativa.
7.
L’effettuazione dei
versamenti sopra descritti non permette però di concludere in maniera certa né
per l’esistenza di un accordo di futuro rimborso, né per l’esistenza di un
accordo contrario. Neppure figura su di essi indicazione alcuna in relazione a
loro eventuali accordi, né precedenti né seguenti la firma del rogito, come già
accertato dal Pretore. Nemmeno la causale “for buying house” indicata nel
versamento di Euro 87'950.- (doc. V) permette di dedurre altro se non che
l’importo serviva, ed è servito, all’acquisto di un fondo (letteralmente: di
una casa). Né apporta chiarimenti il fatto che il suddetto importo sia giunto
dalla sorella dell’attore (doc. DD), e che egli glielo debba restituire (in parte
o totalmente): trattasi di rapporto interno tra l’attore e la propria sorella,
decisivo invece qui (oltre che pacifico) essendo il fatto che il versamento è
avvenuto per conto dell’attore. Nuovamente, non ne deriva dunque alcun indizio
rilevante in merito all’esistenza di un obbligo di rimborso.
8.
È da ammettersi inoltre (e,
parzialmente, è ammesso pure dall’attore, cfr. conclusioni, pag. 5, punto 10)
che il rogito di acquisto fosse da sottoscriversi dalla sola convenuta: così
già indicava la convenzione di riservazione (doc. S, base di indicazione per il
prezzo), e così è stato accettato dall’attore. La circostanza, pacifica, che
l’attore abbia finanziato il pagamento di parte del prezzo di compravendita e
delle spese condominiali, mentre la convenuta abbia sottoscritto un mutuo
ipotecario di
fr. 350'000.- per detto acquisto, non consente di dedurre alcunché,
contrariamente a quanto sostiene la convenuta. In effetti, non è necessario che
l’attore abbia finanziato l’intero acquisto, o abbia garantito (solidalmente)
il debito ipotecario, perché vi sia stato un mutuo tra le parti; tale fatto
però neppure esclude il contrario, e ciò che vi sia stata liberalità.
9.
L’istruttoria non ha
fornito elementi decisivi per l’una o l’altra tesi in presenza. Ogni parte ha
tentato di dedurre dalla testimonianza di R__________, fiduciario che aveva
curato i loro interessi, aveva procura sul loro conto bancario e si occupava
dell’amministrazione dell’abitazione (verbale 28 novembre 2012) degli elementi
a favore della propria tesi. Invano. Il teste infatti ha riferito di proprie
supposizioni (“credo che sia stato tenuto in considerazione dell’attore…”),
che non hanno valore probatorio, o elementi in negativo (“Non si è mai
parlato che questi importi fossero dei prestiti”) che non escludono però
neppure il contrario (cioé che fossero dei prestiti). Nemmeno l’asserita (dal
teste) volontà dell’attore di garantire alla convenuta “una certa sicurezza,
un punto di riferimento sicuro quando rientrava in Ticino“ depone in
maniera decisiva per una o l’altra ipotesi. Stessa sorte pertocca al fatto che
l’attore abbia parlato al teste di restituzione solo dopo che la relazione sentimentale
era finita, non potendosi da ciò escludere che tra le parti se ne fosse
parlato, e meglio dette parti si fossero accordate, in precedenza, per quanto
informalmente. Certo, la dichiarazione del suddetto teste prodotta agli atti
(doc. 4) avrebbe potuto permettere di fornire un indizio a favore di un animus
donandi, perché in essa si indica che gli importi versati dall’attore alla
convenuta erano una sorta di indennizzo per avere lasciato il Ticino per
raggiungerlo a __________, lasciando pure affetti ed opportunità professionali.
Sennonché, tale passaggio della propria dichiarazione è stato relativizzato dal
teste in occasione della sua audizione.
La teste P__________ (verbale 28
novembre 2012) pure ha fornito informazioni interpretabili a sostegno di
entrambe le tesi: così è, ad esempio, per il fatto che la convenuta le ha
indicato di dovere lavorare per pagare l’ipoteca dell’immobile. In realtà, vi è
un’affermazione di peso, e cioè quella di avere sentito l’attore dire, alla
presenza della teste medesima, “di aver regalato una casa” alla
convenuta. La testimone ha invero relativizzato la frase riferita, aggiungendo
“almeno così ho capito io”.
L’appellante attribuisce molta
importanza al contenuto del messaggio di posta elettronica del 3 marzo 2010,
inviatogli dalla convenuta (doc. LL), e rimprovera al Pretore di non averlo
adeguatamente considerato nel giudizio. Sennonché, la convenuta contesta non
solo il contenuto del messaggio, ma finanche di averlo inviato. La
contestazione è corroborata dalla testimonianza di D__________ (verbale 18
aprile 2013), informatico di fiducia della convenuta, per il quale vi è stato
un accesso esterno alla corrispondenza informatica di quest’ultima. Ne risulta
che il messaggio di posta elettronica contestato, per sua essenza sprovvisto di
firma, non costituisce una prova, contrariamente a quanto sostiene l’appellante.
10.
Spettava all’attore,
conformemente alle regole sull’onere della prova poste dall’art. 8 CC, provare l’esistenza
del mutuo e dell’obbligo di rimborso. Come detto, non vi sono agli atti
indicazioni certe, né le deposizioni testimoniali consentono di ritenere
provata la circostanza della pattuizione di un obbligo di restituzione. L’appellante
rileva invero che la donazione non è presunta e che spetta alla persona che ha
ricevuto una somma di denaro provare l’animus donandi, in difetto del
quale l’esistenza di un mutuo è presunta, invocando la dottrina e la
giurisprudenza al riguardo. A detta dell’appellante l’insieme delle
circostanze, quali l’esistenza di una relazione sentimentale mentre egli stava
divorziando, l’entità dell’importo da egli finanziato, pari a circa la metà del
valore dell’immobile acquistato, il suo obbligo di restituire tale importo alla
propria sorella, il versamento su un conto intestato a entrambe le parti, le
ristrettezze economiche in cui versava la convenuta, sprovvista di un alloggio
in Ticino, che per altro non aveva informato nessuno dei propri amici di aver
ricevuto una donazione, l’assenza di dichiarazioni al fisco e il coinvolgimento
nella compravendita dell’abitazione, costituirebbero indizi convergenti per
provare l’esistenza di un contratto di mutuo con obbligo di restituzione. Tale
lettura degli atti istruttori, invero soggettiva, non ha trovato riscontro
oggettivo. Come si è detto, non vi sono agli atti prove dell’esistenza del
mutuo e dell’obbligo di restituzione, come accertato già dal Pretore. Anzi,
talune circostanze evocate anche dall’appellante, come la relazione sentimentale
con il trasferimento della convenuta a __________ e la ripetitività dei
versamenti in favore di quest’ultima, anche dopo l’acquisto dell’abitazione (in
totale 13 versamenti), lasciano piuttosto supporre l’esistenza di un animus
donandi. Dagli atti emerge piuttosto un quadro in cui non è per nulla
provata l’esistenza di un muuto con obbligo di restituzione ed è plausibile
l’esistenza di una donazione. È ben vero che una donazione non è presunta e che
il negozio giuridico deve essere interpretato a favore del donatore (sentenza II
CCA 27 gennaio 2015 inc. 12.2013.152, consid. 5.2; Baddeley, CR-CO I – n. 20 ad art. 239 CO). Spettava tuttavia
all’attore provare l’esistenza del mutuo e dell’obbligo di restituzione (cfr.
consid. 4), ciò che gli non ha potuto fare. Ne deriva che a giusta ragione il
Pretore ha deciso in suo sfavore, conformemente alle regole sull’onere della
prova (art. 8 CC).
11.
In definitiva, dunque, nel
suo risultato la decisione del Pretore resiste alle critiche e l’appello va
respinto con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le
spese processuali, insieme a un’adeguata indennità per ripetibili (art. 95 cpv.
1.
CPC) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa
di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG
(versione in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile in favore
dell’appellata è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore litigioso
determinante giusta l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi
giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è stabilito
in fr. 240'816.- (petizione, pag. 4; risposta, pag. 4).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 16 settembre 2013
di AP 1 è respinto e la decisione 5 agosto 2013 (OR.2011.145) del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è confermata.
2. Le spese
processuali di appello, in complessivi fr. 5'000.-, già anticipate
dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata
fr. 7'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
- avv.
- avv.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).