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Decisione

12.2013.144

Appalto - difetti - ricusa dell'opera

27 maggio 2015Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

riferimento al contratto di fornitura e posa dell'impianto, ad una prima

fornitura di apparecchi e materiale già nel corso del mese di agosto 2008 (doc.

V e Z) hanno fatto seguito i lavori di installazione eseguiti prima della

stagione fredda, su incarico dell'appaltatore, da una ditta subappaltatrice (Z

Sagl) in collaborazione con la ditta fornitrice della caldaia (E Sagl).

C. Con tempi e

modalità di cui meglio si dirà in seguito, per quanto rilevanti ai fini del

presente giudizio, la committente ha ripetutamente lamentato il cattivo funzionamento

dell'impianto e i conseguenti disagi, problemi che non hanno trovato una

soluzione concordata malgrado i molteplici interventi di tecnici e

rappresentanti delle ditte coinvolte, con riunioni sul posto e vari tentativi

di risoluzione (doc. E e F). La committente non ha infine dato il consenso alle

proposte di sostituzione della caldaia a pellet formulate dall'appaltatore

(doc. C, D e N) e questi ha provveduto il 4 maggio 2009 a farla smontare e restituirla alla ditta fornitrice ottenendo così il rimborso del prezzo

pagato (doc. C, AB e AF e doc. 7).

Le parti nel contratto non hanno raggiunto un accordo, mantenendo le divergenze

in merito alle rispettive pretese, la committente insistendo nell'invocare la valida

ricusa dell'opera difettosa, il conseguente diritto alla restituzione di quanto

versato a titolo di anticipo e pretendendo la rifusione dei danni asseritamente

subiti per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ritenendo al contrario di aver

adempiuto al contratto e rilevando l'inadempienza contrattuale della

controparte per aver rifiutato senza valido motivo le proposte di sostituzione della

caldaia e non aver fatto fronte al pagamento del saldo dovuto.

D. Con

petizione 4 giugno 2009 AO 1 ha adito la competente Pretura chiedendo la

condanna di AP 1 al versamento di fr. 23'021,15 oltre interessi. Essa ha

chiesto da un lato la restituzione della somma di fr. 14'000.- già anticipata

sulla mercede, sicché nulla sarebbe dovuto a tale titolo alla controparte,

nonché il risarcimento dei danni a seguito dell’asserita presenza di difetti

all’opera, ammontanti a fr. 9'021,15 comprensivi di spese preprocessuali.

Con risposta 14 settembre 2009 il convenuto si è opposto alle richieste

avversarie, postulando con domanda riconvenzionale la condanna di controparte

al pagamento di fr. 7'812,10 oltre interessi, a saldo della mercede.

Nell’ulteriore scambio di allegati preliminari le parti si sono confermate nei

loro antitetici punti di vista. Esperita l’istruttoria, essi hanno rinunciato a

presenziare al dibattimento finale, producendo memoriali scritti. In tale

occasione l'attrice ha esteso la sua pretesa a complessivi fr. 26'441,15,

domanda alla quale il convenuto si è opposto con scritto 3 luglio 2013 rilevandone

l'improponibilità e l'infondatezza.

Statuendo con sentenza 9 luglio 2013 il Pretore ha accolto la petizione

limitatamente a fr. 23'021,15 oltre interessi e contestualmente respinto

l’azione riconvenzionale, ponendo tasse e ripetibili a carico delle parti

secondo il rispettivo grado di soccombenza.

E. Con appello

16 settembre 2013 il convenuto è insorto contro il giudizio pretorile,

chiedendo in via principale la sua riforma nel senso di respingere la petizione

e accogliere la domanda riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di

entrambe le sedi, nonché in via subordinata di annullare il giudizio e rinviare

la causa al primo giudice per nuovo giudizio, previo allestimento di una nuova

perizia giudiziaria, pure con protesta di spese e ripetibili di entrambe le

sedi.

Con risposta 25 ottobre 2013 l'attrice ha postulato la reiezione del gravame

avversario con protesta di spese e ripetibili, opponendosi alle richieste di

prove avanzate dall'appellante.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272).

Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella

data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto

cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura

civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale

in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile

comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.

405 cpv. 1 CPC).

2.Ritenuta pacifica l’esistenza di un contratto di appalto per la posa di

un impianto di riscaldamento con caldaia a pellets, il giudizio pretorile ha

anzitutto ricordato gli oneri di verifica e di notifica dei difetti da parte

del committente ai sensi dell'art. 367 CO, accertando come nel caso specifico l'attrice

vi abbia fatto tempestivamente fronte con immediate e frequenti lamentele e con

la precisa indicazione all'appaltatore dei malfunzionamenti lamentati per

un'opera considerata difforme alle aspettative.

Ricordata la facoltà di ricusa dell'opera ai sensi dell'art. 368 cpv. 1 CO, il

primo giudice ha qualificato l'opera fornita come difettosa, facendo proprie le

conclusioni della perizia giudiziaria. A suo parere il referto peritale avrebbe

concluso, con argomenti logici, motivati e fondati su corrette basi fattuali, che

il sistema di produzione di calore e di produzione di acqua calda sanitaria non

sarebbe stato eseguito a regola d'arte, risultando pure difforme alle norme

applicabili. Il giudice di prime cure ne ha quindi dedotto l'esistenza di

difetti non ragionevolmente accettabili dalla committenza che a ragione avrebbe

quindi esercitato il diritto di rifiutare un'opera che non garantiva il

regolare funzionamento e risultava totalmente difforme a quanto pattuito. Abbondanzialmente

il giudizio pretorile ha indicato come le conclusioni della perizia giudiziaria

risulterebbero altresì supportate da ulteriori prove documentali (in

particolare i doc. AO, AP, AQ, AR e AS), già da sole eloquenti e bastanti ai fini

del giudizio. Inoltre, a mente del giudice di prime cure, sarebbe stato lo

stesso appaltatore ad ammettere esplicitamente l'esistenza dei difetti

all'impianto, come attestano i documenti agli atti relativi ai vari tentativi

di eliminarli (doc. E e F) a oltre due mesi dall'istallazione e alla decisione

dell'appaltatore, a fronte delle fondate lamentele dell'attrice, di rimuovere

la caldaia difettosa e restituirla alla ditta fornitrice ottenendone così il

rimborso del prezzo al convenuto (doc. D). Considerata la rilevante portata dei

difetti dell'opera, poiché la caldaia non funzionante comporterebbe l'impossibilità

di servirsi dell'intero impianto, il primo giudice ha quindi escluso

l'applicazione dell'art. 368 cpv. 2 CO e, alla luce delle dichiarazioni rese

dai testi, ha ritenuto non potesse essere rimproverata negligenza alcuna alla

committente.

Sulla base del referto peritale il Pretore ha infine ritenuto che le

sostituzioni proposte dall'appaltatore, in luogo della riparazione, non

risultassero comunque valide e che la committenza avesse pertanto il diritto di

rifiutarle, siccome non congeniali e a loro volta problematiche. Ne discende

che il diritto della committente a proporre l'azione redibitoria e alla

risoluzione ex tunc del contratto sarebbe rimasto inalterato. Di conseguenza, oltre

a riconoscere la pretesa di restituzione dell'acconto di fr. 14'000.- versato

dall'attrice, il primo giudice ha pure ritenuto giustificata, fondandosi sul

referto peritale per la quantificazione, la pretesa di risarcimento di ulteriori

fr. 7'827,85 pari ai costi di ripristino, accordando altresì il diritto alla

rifusione di fr. 1'193,30 per le spese di patrocinio preprocessuali sostenute

dall'attrice.

La domanda riconvenzionale dell'appaltatore è stata infine respinta dal

Pretore, alla luce delle valide contestazioni in merito al saldo della mercede

pattuita e della mancata prova da parte del preteso creditore dell'avvenuta esecuzione

di lavori supplementari che non fossero già compresi nel prezzo a corpo

pattuito dalle parti. Il giudizio pretorile, ritenuta irricevibile la tardiva

estensione della domanda di causa dell'attrice, ha posto spese e ripetibili a

carico del convenuto e attore riconvenzionale.

3. L'appellante

critica preliminarmente l'attendibilità della perizia giudiziaria ritenuta

inconcludente, producendo quale doc. C un documento denominato "Analisi

peritale" che evidenzierebbe le lacune sostanziali e le gravi

insufficienze di natura metodologica del referto (perizia e complemento) allestito

dal perito giudiziario. Sulla base di tale elemento, invocando l'applicazione

dell'art. 316 cpv. 3 CPC, l'appellante chiede a questa Corte di far allestire

un nuovo referto peritale, subordinatamente di far assumere tale prova all'autorità

giudiziaria inferiore alla quale la causa andrebbe ritornata per nuovo

giudizio. In sostanza, il convenuto ripropone inalterate le richieste già

formulate con l'istanza di nomina di un nuovo perito del 9 dicembre 2011 (atto

VIII), richiesta respinta dal Pretore con ordinanza del 9 gennaio 2012.

La domanda è irricevibile. L'appellante chiede l’allestimento di una seconda

perizia avente il medesimo oggetto del referto peritale già affidato dal

Pretore all’ing T__________, consegnato il 24 maggio 2011 rispettivamente 21

novembre 2011 (perizia e relativo complemento). Il convenuto non dimostra però che

il referto criticato presenti delle carenze rilevanti e che siano dati motivi a

giustificazione dell'offerta di documentazione estranea all’incarto (art. 317

CPC). La richiesta di prova riformulata in appello non si confronta con le tesi

alla base del giudizio pretorile e si limita sostanzialmente ad invocare le

critiche esposte nello stesso doc. C, omettendo di indicare in quale modo le diverse

valutazioni così proposte sarebbero concretamente in relazione con elementi

rilevanti ai fini del giudizio. Già per questo motivo la domanda è pertanto

irricevibile e non può essere ammessa.

In ogni modo, come indicato ai considerandi successivi, la conclusione

pretorile in merito all'inadempienza contrattuale del convenuto merita conferma

a prescindere da eventuali contraddizioni o lacune del referto peritale. Infatti,

come indicato dal Pretore, già dalla sola documentazione agli atti e dalle

circostanze accertate, tra le quali le ammissioni del convenuto e il suo

comportamento, emergono elementi sufficienti ad accertare le circostanze che

hanno permesso al primo giudice di riconoscere il diritto della committente ad

invocare la rescissione del contratto, ricusando l'opera e chiedendo la

rifusione dei danni ai sensi dell'art. 368 cpv. 1 CO.

4.Nel merito l’appellante riconosce anzitutto i fatti come esposti nel

giudizio impugnato, con l'eccezione della circostanza relativa alla rimozione

della caldaia, avvenuta a suo dire solo a seguito dell'insistente richiesta

della committente e non per unilaterale decisione dell'appaltatore, che non avrebbe

affatto riconosciuto in tal modo l'esistenza di difetti. Precisato l'oggetto

del contratto il convenuto eccepisce anzitutto la tardività della notifica dei

difetti.

La censura è infondata e risulta finanche irricevibile per carente motivazione.

Essa si fonda infatti sull'erronea convinzione che l'inadempienza contrattuale

e i difetti dell'opera siano ristretti alla sola questione del funzionamento della

caldaia e quindi ai relativi problemi di funzionamento che l'appaltatore non

nega ma ritiene essere stati man mano risolti. Insistendo nel tentativo di

dedurre dalle dichiarazioni rese dai numerosi testi che la caldaia e l'impianto

nel suo insieme sarebbero stati funzionanti, l'appellante rimprovera quindi alla

perizia giudiziaria di non aver saputo individuare i difetti tecnici o "l'origine

dei problemi lamentati dalla committente", risultando così impossibile

un apprezzamento della loro gravità nell'ottica dell'azione redibitoria

(appello pag. 9). La tesi invocata, oltre ad essere caratterizzata da un'evidente

contraddizione tra l'asserzione che l'impianto "funzionava regolarmente"

o "funzionava alla perfezione" (appello pag. 8) e la pretesa

necessità di meglio accertare giudizialmente la portata e la gravità dei

difetti, non si confronta con la conclusione pretorile che ha giustamente

esaminato la prestazione contrattuale nel suo insieme e non si è limitato alla

ristretta ottica delle singole componenti dell'impianto eseguito dal convenuto (cfr.

considerando successivo n. 5).

A giusta ragione il Pretore ha quindi ritenuto la notifica dei difetti dell'opera

commissionata tempestiva e la relativa censura, come detto, oltre che infondata

è anzitutto irricevibile per carente motivazione (art. 311 CPC).

5.Inutilmente l'appellante cerca in questa sede di focalizzare

l'attenzione alla sola difettosità della caldaia, essendo questa componente

solo una parte, per quanto rilevante, dell'impianto nel suo insieme o meglio

ancora di un sistema proposto dall'appaltatore quale impianto efficiente e

rispondente alle esigenze di confort e di economicità della committente, proprietaria

di un'abitazione familiare con un tradizionale impianto a gasolio da sostituire

(doc. A, P, T, U e Z). L'inadempienza contrattuale rilevata dal Pretore non è

quindi limitata alla sola caldaia a pellets, come pretende l'appellante, ma riguarda

il malfunzionamento dell'impianto nel suo insieme, alla luce dei problemi di

affidabilità (interruzioni improvvise e ripetute), del consumo eccessivo di

combustibile e della relativa ineconomicità, o ancora della difficoltà nell'ottenere

un'adeguata temperatura dell'acqua erogata. L'opera, ovvero il sistema di

produzione di calore e di acqua calda sanitaria, è pertanto risultata nel suo

complesso difforme a quanto pattuito e non rispondente alle legittime

aspettative della committente. In particolare il primo giudice ha condiviso le

conclusioni del perito in merito alla mancata esecuzione a regola d'arte, al

rispetto delle norme applicabili e alle condizioni imposte nella licenza

edilizia (segnatamente per la polizia del fuoco), così come alla garanzia di un

servizio tecnico in caso di problemi. Con riferimento ai vari inconvenienti

subiti dalla committente, oltre a quanto emerge chiaramente dalla

documentazione agli atti attestante disagi sull'arco di parecchi mesi e per

tutta la stagione fredda, è significativo pure il referto peritale che ha evidenziato

problemi nel sistema di caricamento del pellets, difetti al sistema di comando

e regolazione, insufficienza al cablaggio elettrico e scarsa quantità di acqua

calda tale da non consentire il riempimento di una vasca da bagno o da

risultare insufficiente anche per una doccia o per altri usi domestici. Il

Pretore ha quindi considerato l'opera difettosa non solo per specifici problemi

di funzionamento, che l'appellante cerca ora senza successo addirittura di

negare, ma anche dal punto di vista della difformità della stessa con quanto

contrattualmente pattuito.

Questa impostazione dell'allegato d'appello rende le censure nel loro complesso

problematiche dal punto di vista della ricevibilità, venendo meno un confronto motivato

con la conclusione pretorile e una puntuale contestazione dei difetti così come

rilevati e qualificati dal primo giudice.

Come si vedrà ai considerandi successivi, a prescindere da queste

considerazioni, l'opera litigiosa andrebbe comunque qualificata come non

conforme al contratto già solo per il fatto che a partire dal 4 maggio 2009 l'impianto è stato messo fuori uso dall'intervento di asportazione della caldaia a pellets

eseguito dall'appaltatore per il tramite della ditta di sua fiducia (doc. AB e

AF). A fronte di un'abitazione familiare rimasta senza fonte di

approvvigionamento di acqua calda sanitaria e riscaldamento dei locali, appare

evidente dedurre come il contratto doc. A non possa essere considerato

adempiuto, a prescindere dai dettagli e dalle vicissitudini che hanno

caratterizzato i mesi precedenti tale messa fuori uso dell'impianto. A torto

l'appellante insiste quindi su questi aspetti nel tentativo di dedurre dalle

circostanze elementi che attestino il corretto adempimento del contratto.

6. Resta quindi da esaminare la tesi dell'appellante che sostiene di

aver comunque adempiuto al contratto per avere, dopo la suddetta asportazione

della caldaia, proposto parecchie alternative di sostituzione di questa

componente ritenuta difettosa dalla committente. L'appellante rimprovera

infatti al Pretore di essere giunto ad erronee conclusioni a questo proposito per

essersi affidato in modo acritico al referto peritale, avendovi dedotto

circostanze che neppure il perito giudiziario avrebbe indicato. Sennonché, la

tesi si esaurisce nell'esposizione di asserite caratteristiche di due specifici

modelli di caldaia, proposte alla committente appunto in alternativa di quella

originariamente istallata e asportata, al fine di dedurre che "queste

avrebbero garantito una funzionalità dell'impianto equipollente o almeno

analoga - e dunque accettabile - a quella dell'impianto oggetto del doc. A"

(appello pag. 12). Ancora una volta l'appellante non si confronta però

adeguatamente con le obiezioni rilevate dal giudice e con le conclusioni

pretorili sulla difformità di queste proposte con quanto inizialmente pattuito.

Il convenuto si limita infatti a contrapporre sue soggettive valutazioni, senza

indicare per quali motivi quelle diverse a cui è giunto il giudice sarebbero

errate. In particolare l'appellante non si confronta con le deduzioni pretorili

in merito alla rilevanza, ai fini di un giudizio sull'accettabilità e la

praticabilità della riparazione, di aspetti quali il rispetto delle

prescrizioni di polizia del fuoco, l'aumento di potenza calorica, la

dispersione di calore, le esigenze di modifica alla canna fumaria e di spazio, i

tempi di consegna, i costi, e più in genere le difformità della soluzione

alternativa prefigurata con quanto originariamente pattuito.

Le tesi apportate in appello per invocare la mora della committente, nel

tentativo di renderla responsabile per non aver accettato le proposte di

sostituzione della caldaia, sono inoltre caratterizzate dalla medesima errata

impostazione di cui si è detto ai considerandi precedenti (cfr. consid. n. 4). La

proposta di sostituzione della caldaia è infatti invocata dall'appellante nuovamente

nell'erronea convinzione che l'inadempienza contrattuale imputatagli sia appunto

limitata alla ristretta ottica del funzionamento di questa singola componente

dell'impianto, mentre a giudizio del Pretore l'inaccettabilità dell'opera difettosa

riguarda l'intero sistema di produzione di calore e di acqua calda sanitaria,

risultato nel suo complesso difforme a quanto pattuito e non corrispondente

alle legittime aspettative della committente.

Anche su questo punto l'appello, oltre che infondato, è pertanto anzitutto

irricevibile per carente motivazione (art. 311 CPC).

7.Le tesi dell'appellante non si confrontano neppure direttamente con la

conclusione pretorile, che ha dedotto dagli atti l'esplicita ammissione dei

difetti all'impianto da parte dell'appaltatore. Il primo giudice ha tratto tale

conclusione sulla base dei molteplici documenti di causa relativi ai ripetuti

tentativi messi in atto per eliminare i difetti ancora presenti a oltre due

mesi dall'istallazione. Eloquenti al riguardo sono ad esempio il verbale

redatto dallo stesso appaltatore che indica come la riunione di cantiere sia

stata indetta "dopo 2.5 mesi di tentativi vari per cercare di far

funzionare con regolarità la stufa" (doc. E) o lo scambio di

corrispondenza tra ditte subappaltatrici dal quale si evince come ad inizio

febbraio 2009 i malfunzionamenti all'impianto risultassero tutt'altro che

risolti e i disagi della committenza di fronte al rischio di rimanere in pieno

inverno senza fonte di riscaldamento fossero "al limite della

sopportazione" (doc. AM). L'appellante non si avvede che,

contrariamente a quanto sembra sottintendere la sua tesi, invocante in modo

apodittico l'assenza di ogni responsabilità, egli è l'appaltatore e risponde

per inadempienza contrattuale anche per la difettosità delle singole parti

dell'impianto, così come per la cattiva esecuzione dei lavori di posa e messa

in funzione. Durante il periodo in cui sono stati fatti molteplici tentativi

per risolvere i rilevanti problemi di funzionamento e sono state svolte

trattative con le varie ditte subappaltatrici (dalla fornitrice della caldaia, all'installatore,

fino agli altri fornitori di componenti, cfr. doc. E), l'approccio del

convenuto a questo riguardo è risultato essere perlomeno ambiguo, ovvero più

congeniale ad una figura di direttore dei lavori, quasi che egli ritenesse di

essere solo un rappresentante della committente e come se le ditte in questione

rispondessero pertanto contrattualmente direttamente a quest'ultima. Ciò non è

però il caso, viste le circostanze concrete, poiché il convenuto non ha affatto

avuto un tale ruolo di mera rappresentanza. Egli era al contrario l'appaltatore

diretto, avendo proposto un contratto chiaro a questo proposito (doc. A) e

utilizzando peraltro la chiara qualifica di "impresa totale"

(doc. E). Egli rispondeva quindi direttamente del corretto adempimento del

contratto e sopportava le conseguenze della cattiva esecuzione,

indipendentemente dai motivi, ovvero anche nel caso in cui questa fosse da

ricondurre alla difettosità dell'apparecchio fornito da un fabbricante o alla

carente esecuzione da parte delle ditte subappaltatrici (in casu in

particolare __________ Sagl e E__________ Sagl, doc. E). Questa

ambiguità rispetto al suo ruolo contrattuale caratterizza pure l'esposizione

delle censure d'appello, l'appaltante omettendo di confrontarsi con le sue

dirette responsabilità contrattuali. Correttamente il Pretore ha infatti

dedotto un'ammissione di responsabilità dall'agire concreto e dalle

dichiarazioni dell'appaltatore, non potendo essere attribuito significato diverso

ai suoi scritti con i quali comunicava alla committente in data 17 febbraio

2013 che "a seguito di condizioni non rispettate dalla ditta e dal loro

servizio esterno si è giunti alla conclusione di sostituire la caldaia

Termorossi, che verrà ripresa dalla ditta E e ne verrà rimborsato il costo"

(doc. C) o ancora rilevava che non avendo ottenuto l'esito sperato con la prima

riunione sarebbero state poste precise condizioni in occasione di un secondo

incontro per poi chiedere e ottenere "il rimborso dell'acquisto"

(doc. B). Anche su questo punto l'appello si rileva pertanto infondato.

8.Il Pretore ha inoltre correttamente considerato che, procedendo allo

smontaggio della caldaia difettosa, alla sua restituzione alla ditta fornitrice

e all'incasso del relativo rimborso (doc. C, AB e AF e

doc. 7), l'appaltatore ha, perlomeno per atti concludenti, ulteriormente riconosciuto

il cattivo funzionamento dell'impianto o perlomeno di questa sua fondamentale

componente, ammettendo la relativa esigenza di sostituzione. L'appellante non

apporta elementi atti a sovvertite questa conclusione.

In ogni caso, come rilevato ai considerandi precedenti, tale smantellamento

parziale dell'impianto ha comportato in tutta evidenza che l'opera non poteva,

perlomeno da quel momento, essere ritenuta esente da difetti, in quanto

divenuta manifestamente inservibile. La facoltà di ricusa dell'opera difettosa

ai sensi dell'art. 368 cpv. 1 CO va quindi esaminata alla luce di questa

circostanza, ovvero del fatto che a partire dal 4 maggio 2009 (doc. C, AB e AF) la committente non ha comunque più avuto a disposizione un

impianto funzionante, ciò che rende superflua ogni disquisizione dell'appellante

sulla natura dei difetti precedentemente riscontrati, sull'efficacia degli

interventi riparatori o le altre considerazioni sui ripetuti episodi di

malfunzionamento di un impianto che non ha mai svolto con necessaria stabilità e

affidabilità la funzione prevista, ovvero la fornitura di acqua calda sanitaria

e il riscaldamento conformemente alle esigenze di un'abitazione familiare

precedentemente dotata di un impianto tradizionale a gasolio. L'appellante non

è peraltro stato in grado di dimostrare che la scelta di mettere fuori funzione

l'impianto, asportandone la caldaia a pellets, possa essere imputata alla volontà

della committente e i documenti agli atti dimostrano piuttosto il contrario (doc.

C, D, AB e AF).

L'appaltatore di un impianto di questo genere che, a oltre otto mesi dalla

stipulazione del contratto, non è ancora (o comunque non è più) funzionante è

evidentemente malvenuto a pretendere di essere adempiente e l'insistenza con

cui le tesi di appello negano addirittura questa circostanza, invocando un

perfetto funzionamento dell'opera, appare pretestuosa.

9.L'appellante

ribadisce nel proseguo dell'appello la tesi secondo la quale anche dopo

l'asportazione della caldaia il ripristino dell'impianto funzionante e conforme

a quanto pattuito sarebbe risultato ancora possibile, ma sarebbe stato impedito

dal comportamento anticontrattuale della controparte.

Il Pretore, apprezzando le circostanze concrete, è però giunto alla conclusione

contraria e l'appellante non è stato in grado di scalfire tale deduzione, non

risultando affatto dimostrata la proposta di una soluzione adeguata e

accettabile alla committente. Sempre con riferimento alle

ammissioni rilevate dal Pretore è significativo come lo stesso appaltatore

abbia esplicitamente fatto partecipe la committente della difficoltà in cui si

trovava nell'adempiere al contratto, in particolare con lo scritto 3 febbraio

2009 con il quale confidava di non sapere come trovare una soluzione ( "devo

ammettere che non ho mai e poi mai avuto tanti problemi con nessun tipo di

impianto di riscaldamento e ora sono al limite delle idee", doc. D).

Ne consegue che, anche senza l'ausilio del referto peritale, la conclusione pretorile

si impone, siccome sulla base delle stesse indicazioni e ammissioni fornite

dall'appaltatore si può evincere come questi non sia stato in grado di adempiere

al contratto fornendo l'impianto previsto e abbia semmai cercato, senza

riuscirci, di convincere la committente ad accettare una soluzione tecnica alternativa

e sostanzialmente diversa. Né in prima sede, né con le tesi di appello,

l'appaltatore è stato in grado di provare che le proposte formulate avessero le

caratteristiche per essere qualificate quali riparazione e non fossero solo

tentativi inatti a ripristinare un'opera oramai inservibile e come tale non

accettabile dalla committenza. Agli atti risultano solo proposte formulate in

modo assai generico, con indicazione di modelli di caldaia a proposito dei

quali non è stata fornita alcuna specifica tecnica che permettesse alla

committenza di considerarli quale ripristino dell'impianto a quel momento parzialmente

smontato e fuori uso. L'audizione testimoniale di R (verbale 20 aprile 2010

pag. 7), rappresentante della ditta direttamente coinvolta nell'installazione,

ha peraltro confermato come la ricerca di alternative fosse rimasta ad uno

stadio di approfondimento insufficiente, soprattutto a livello di dati tecnici

e costi. Eloquente al riguardo dei problemi connessi con la sostituzione sono

gli scritti dell'appaltatore alla ricorrente del 3 febbraio 2009 (doc. D) e 15

febbraio 2009 (doc. AD), in merito ai quali il Pretore ha rilevato come le

soluzioni alternative "non sembrano risultare entusiasmanti e

convincenti neppure per chi le propone" (sentenza impugnata pag. 11

consid. 8). Se ne deve quindi dedurre che tali proposte, se accettate dalla

committente, avrebbero comportato una nuova e differente pattuizione tra le

parti, avente quale oggetto la fornitura e la posa di qualcosa di diverso da

quanto previsto dal doc. A e, perlomeno in alcune ipotesi, procurato addirittura

costi aggiuntivi alla committente (doc. 2). L'appaltatore, che invoca la

facoltà di riparare gratuitamente l'opera ai sensi dell'art. 368 cpv. 2 CO, è

pertanto venuto meno all'onere probatorio che gli incombeva in merito alla

possibilità concreta di eseguire tale ripristino in adempimento di quanto

contrattualmente pattuito e quindi in modo accettabile dalla committente, in

particolare dal punto di vista della garanzia di funzionamento dell'impianto e

del rispetto dei costi preventivati (doc. 2). Viste le circostanze concrete

risulta pertanto superfluo esaminare nel dettaglio in questa sede se i modelli

di caldaia proposti fossero o meno in grado di funzionare adeguatamente o di

garantire un risultato soddisfacente.

Regge pertanto alla critica la conclusione pretorile che, valutando i contrapposti

interessi e nell'ambito di un giudizio di equità, ha riconosciuto il diritto

della committente di rifiutare le proposte formulate dall'appaltatore, poiché

queste non avrebbero garantito il risultato promesso nel contratto e non sono

risultate sufficientemente valide.

10. Visto

quanto sopra, alla luce della valida ricusa dell'opera e del conseguente

annullamento del contratto, va confermato il giudizio del Pretore che ha

condannato l'appaltatore alla restituzione dell'acconto sulla mercede di fr.

14'000.- versatogli dalla committente.

11. L'appellante

censura la decisione pretorile in merito al riconoscimento di ulteriori fr.

7'827,85 quale risarcimento del danno subito dalla committente per i lavori

necessari al ripristino della situazione (art. 368 cpv. 1 CO).

La censura è nuovamente irricevibile siccome inadeguatamente motivata e poiché

formulata in modo carente, senza confrontarsi adeguatamente con le conclusioni

pretorili (art. 311 CPC).

In merito alla questione della colpa dell'appaltatore dedotta dal Pretore,

l'appellante accenna appena ad una contestazione per poi espressamente indicare

che la questione "può rimanere irrisolta" (appello pag. 38 n.

10). Con riferimento alla decisione del primo giudice che ha accolto le pretese

dell'attrice per la rifusione dei costi di ripristino l'appellante si limita ad

esprimere considerazioni di ordine generale sui costi a carico della

committente per la modifica del tipo di impianto da lei desiderata e decisa e

sulla vetustà dell'impianto a gasolio bisognoso di sostituzione. La tesi non

può essere esaminata nel merito poiché l'appellante, venendo meno al suo onere

allegatorio e all'esigenza di contestazione, neppure indica quali sarebbero le

conseguenze concrete in caso di accoglimento della sua obiezione con riferimento

alle singole poste del danno considerate del primo giudice, che le ha esaminate

sulla base di un preciso elenco e di una valutazione della congruità supportata

dal referto peritale (sentenza impugnata pag. 13). Anche su questo punto il

giudizio pretorile regge pertanto alla critica, la censura risultando nuovamente

irricevibile.

12. Visto

l'esito del giudizio, merita conferma pure la decisione pretorile di respingere

la domanda, formulata in via riconvenzionale dall'appellante, volta ad ottenere

il pagamento del saldo della mercede e il rimborso di spese di patrocinio

preprocessuale. Al proposito le critiche proposte con l'appello risultano

comunque nuovamente irricevibili per carente motivazione, non andando oltre al

semplice rimprovero al Pretore di aver fornito una motivazione confusa. In

particolare le censure non si confrontano con la conclusione pretorile che ha

ritenuto di dover considerare i lavori fatturati come inclusi nel contratto con

un prezzo a corpo, siccome l'attore riconvenzionale non è stato in grado di dar

seguito al suo onere allegatorio al proposito, facendo così mancare "riferimenti

precisi che permettano di stabilire quando siano stati svolti i lavori e con

quali finalità" (sentenza impugnata pag. 15 n. 11).

13. Ne discende che l’appello,

nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto, sia per la domanda

principale, sia per quella subordinata, e il giudizio pretorile conseguentemente

confermato.

Gli oneri processuali (art. 13 LTG) e le ripetibili della procedura di secondo

grado seguono la soccombenza (art. 106 CPC), tenuto conto di un valore

litigioso di fr. 30'833,25 (fr. 23'021,15 + fr. 7'812,10), importo determinante

anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.

Per i quali motivi,

richiamati la LTG

decide:

1. L'appello 16 settembre 2013

di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di

fr. 2’000.-, già anticipati dall'appellante, sono posti a suo carico, con

l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).