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Decisione

12.2013.145

Assicurazione, legittimazione attiva del prenditore di leasing, validità di dichiarazione di retrocessione

22 luglio 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i mezzi di prova offerti dalle parti all’udienza di discussione 27 maggio 2013;

appellante l’attrice che

con appello 16 settembre 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel

senso I) in via principale di condannare la controparte al pagamento di fr. 16'758.-

e di fr. 1'275.80 più interessi al 5% dal 9 febbraio 2011, oltre a fr. 103.-

quali spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ del 18 gennaio 2013 emesso

dall’Ufficio esecuzioni di __________, nonché di addossare alla convenuta un

importo non precisato a titolo di tasse e spese di giustizia e di obbligarla a

corrisponderle delle ripetibili non quantificate; II) in via subordinata di

annullare la decisione impugnata e di ritornare gli atti al Pretore per nuovo

giudizio, con protesta di spese processuali e ripetibili di appello;

richiamata la decisione

22 novembre 2013 con la quale questa Camera ha respinto la domanda di

ammissione al gratuito patrocinio presentata il 16 settembre 2013

dall’appellante;

mentre la convenuta con “osservazioni”

(correttamente: risposta) 24 aprile 2014 postula la reiezione del gravame, pure

con protesta di spese giudiziarie di seconda sede;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. AP 1 e AO 1 hanno stipulato un

contratto di “assicurazione veicoli a motore” con inizio il 16 dicembre 2008 e

scadenza il 1° gennaio 2014 inerente al veicolo __________ e concernente,

segnatamente, la copertura “responsabilità civile” e “casco totale” (doc. C).

Il 9 febbraio 2011 AP 1 ha denunciato in Polizia cantonale la sottrazione della

vettura testé menzionata, affermando che deteneva la medesima in virtù di un

contratto di leasing con __________, __________. Ella ha altresì indicato che

il veicolo era stato messo in circolazione nel 2003 e che al momento del furto

aveva già percorso 156'000.- km. AP 1 ha dichiarato che l’asserito furto sarebbe avvenuto a __________, in via __________, tra il 7 e il 9 febbraio 2011,e

ha affermato di disporre, da sempre, unicamente di due chiavi del veicolo e che

le medesime, al momento dell’asserita sottrazione dell’autovettura, erano in

suo possesso (doc. D; cfr. anche doc. T).

B. Il 21 marzo successivo AP 1 ha notificato, mediante l’apposito modulo, l’evento testé menzionato a AO 1. L’assicurata ha

affermato che il veicolo, messo in circolazione per la prima volta nel marzo

2003, era da lei detenuto in virtù di un contratto di leasing stipulato con __________,

__________. Ella ha altresì affermato che al momento dell’“acquisto” del

veicolo le chiavi erano due e che esse si trovavano presso il proprio domicilio,

non rispondendo invece alla domanda di sapere se vi fossero delle chiavi

mancanti rispettivamente se fossero state effettuate delle copie. Ella ha,

infine, precisato che al parafango destro anteriore vi era un’ammaccatura a

seguito di un incidente della circolazione avvenuto in data 31 dicembre 2010

(doc. F).

C. Il 5 maggio 2011 le parti si

sono incontrate per un colloquio, in occasione del quale AP 1 ha ribadito l’esistenza di due sole chiavi. Alla domanda di sapere se “Lei o una persona da lei

incaricata ha mai ordinato una copia delle chiavi originali? Se sì, chi, quante

chiavi e presso chi?”, ella ha risposto “No, mai state richieste copie di

chiavi”. Una volta preso visione del rapporto 26 aprile 2011 di __________, __________,

commissionato dall’assicurazione, secondo il quale una delle due chiavi

consegnate dall’assicurata era una copia, ella ha tuttavia ammesso che “Lo

scorso anno risiedevo in __________ (__________) e in circostanze non chiarite

ho perso una chiave della vettura: ho contattato il garage __________ di __________

e ho comandato una chiave. Vi consegnerò al più presto la relativa fattura

dell’ordinazione della chiave”. Alla domanda se “Lei aveva intenzione di

vendere o cedere l’autovettura in questione? Aveva forse già acquistato un

altro veicolo?”, AP 1 ha risposto di aver “chiesto in dicembre 2010 alla

leasing a quanto ammontasse il valore di riscatto per poi acquistare in nome

mio la vettura. Purtroppo l’offerta mi è arrivata solo dopo il furto della

vettura” (doc. G, risposte n. 10, 11, 22 e 23).

D. Con lettera 28 giugno 2011 AO

1 ha rifiutato la copertura assicurativa affermando che l’assicurata non aveva

ottemperato ai presupposti di cui all’art. 39 LCA, ovvero non aveva fornito le

“necessarie prove dei fatti da lei asseriti”. Essa ha affermato che i fatti

descritti da AP 1 destavano “legittimi dubbi sul caso. Infatti le circostanze

del supposto evento non sono credibili”. A sostegno della propria posizione

l’assicurazione ha in particolare menzionato le contraddizioni dell’assicurata

sulla questione delle chiavi nonché la circostanza secondo la quale la ditta di

leasing le aveva comunicato il valore di riscatto della vettura precedentemente

all’asserito furto e non, come da ella riferito in occasione del colloquio 5

maggio 2011, solo successivamente (doc. H).

E. Previo infruttuoso tentativo

di conciliazione con petizione 28 gennaio 2013 AP 1 ha convenuto AO 1 dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna

di quest’ultima I) in via principale al pagamento in suo favore di fr. 16'758.-

e di fr. 1'275.80 più interessi al 5% dal 9 febbraio 2011, oltre a fr. 103.-

quali spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione

interposta all’eventuale precetto esecutivo emesso nel 2013 nei suoi confronti

dall’Ufficio esecuzioni di __________; II) in via subordinata al versamento di

fr. 13'000.- e di fr. 1'275.80 più interessi al 5% dal 9 febbraio 2011, oltre a

fr. 103.- quali spese esecutive, nonché, limitatamente a tali importi, il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta all’eventuale precetto

esecutivo summenzionato; III) in via ancor più subordinata alla corresponsione

di fr. 6'140.- e di fr. 1'275.80 più interessi al 5% dal 9 febbraio 2011, oltre

a fr. 103.- quali spese esecutive, nonché, limitatamente a tali importi e a fr.

3'000.- relativi a “spese legali cagionate dalla vertenza legata al furto della

vettura”, il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta

all’eventuale precetto esecutivo summenzionato. Con osservazioni 4 marzo 2013

la convenuta si è opposta alle domande avversarie, postulando la reiezione in

ordine della petizione “per quanto concerne l’importo che supera quanto

richiesto con istanza di conciliazione” e nel merito per carenza di

legittimazione attiva, in via subordinata perché in ogni caso infondata. Il 27

maggio 2013 si è tenuto il dibattimento, in occasione del quale le parti si

sono confermate nei rispettivi punti di vista. Con decisione 12 agosto 2013 il

Pretore ha respinto la petizione.

F. Con

appello 16 settembre 2013 l’attrice è insorta contro il querelato giudizio, chiedendone

la riforma nel senso I) in via principale di condannare la controparte al

pagamento di fr. 16'758.- e di fr. 1'275.80 più interessi al 5% dal 9 febbraio

2011 oltre a fr. 103.- quali spese esecutive, nonché il rigetto in via

definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del

18 gennaio 2013 emesso dall’Ufficio esecuzioni di __________, e di addossare

alla convenuta un importo non precisato a titolo di tasse e spese di giustizia

nonché di obbligarla a corrisponderle delle ripetibili non quantificate; II) in

via subordinata di annullare la decisione impugnata e di ritornare gli atti al

Pretore per nuovo giudizio. Il 22 novembre 2013 questa Camera ha respinto la

domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata dall’appellante il 16

settembre 2013. Con “osservazioni” (correttamente: risposta) 24 aprile 2014 la

convenuta postula la reiezione del gravame.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova

applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è

stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

Considerandi

2.

Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione è impugnabile

mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311

cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata intimata il 12

agosto 2013 e ricevuta dall’appellante il 14 agosto successivo. Tenuto conto

delle ferie giudiziarie giusta l’art. 145 cpv. 1 lett. b CPC l’appello datato

16.

settembre 2013 è tempestivo. Il gravame è stato intimato all’appellata il 14

marzo 2014 e notificato il 17 marzo 2014. In considerazione delle ferie giudiziarie di cui all’art. 145 cpv. 1 lett. a CPC anche la risposta 24 aprile 2014 è quindi

tempestiva.

3.

Il Pretore ha spiegato che

il fatto, per l’attrice, di aver consapevolmente negato l’esistenza di una

terza chiave è sufficiente per negare la copertura assicurativa da ella

postulata. Egli ha soggiunto che ulteriori elementi confortano la decisione di

negare quanto da ella richiesto. In primo luogo, l’autovettura non era un

bersaglio ghiotto per un potenziale ladro, dato che era vecchia, un modello

assai superato, con molti chilometri di percorrenza e un valore commerciale

particolarmente ridotto. Il primo giudice ha inoltre sottolineato che l’attrice

si trovava in ristrettezze finanziarie e che l’evento in questione non era il

primo a lei ascrivibile, tanto che l’assicurazione era stata disdetta dalla

convenuta per il 19 febbraio 2011 a causa dei troppi sinistri denunciati. Non

da ultimo, il Pretore ha precisato che l’asserito furto è stato notificato a

pochi giorni dalla scadenza testé menzionata. Di conseguenza, egli ha respinto

la petizione, ritenendo mancanti i presupposti della verosimiglianza preponderante

del furto.

4.

La

legittimazione delle parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia

una questione di diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio

(sentenza del Tribunale federale inc.4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid.

7.3

, in RSPC 2/2009, pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3, 121 III 118

consid. 3, 114 II 354 consid. 3d, 108 Ia 129 consid. 1, 108 II 216 consid. 1,

100.

II 167 consid. 3). Laddove la procedura sia retta dalla massima

Dispositivo

dispositiva, il giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle

parti e accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio

la legittimazione di una parte, che controparte ha omesso di allegare. Ciò

significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione

senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare

il principio del contraddittorio (sentenza del Tribunale federale inc.

4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, 7.3.2 e

7.4, in RSPC 2/2009, pag. 147 seg.; W. Ott, Die unbestrittene

Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17 seg., in particolare pag. 18, 22 e 23). In

conclusione, il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione delle parti,

trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli atti presenti

nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Incombe invero

alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro pretese,

rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in particolare alla

legittimazione attiva DTF 130 III 417 consid. 3.1).

5. L’attrice ha dichiarato che

la sua legittimazione attiva è data “vista la dichiarazione di retrocessione

del 9 gennaio 2013 della __________” di cui al doc. CC (petizione 28 gennaio

2013, pag. 2 in alto, cfr. anche pag. 5 in alto). La convenuta ha osservato che siccome il documento testé menzionato è stato allestito successivamente

all’inoltro dell’istanza di conciliazione 9 ottobre 2012, tale procedura è stata

eseguita in mancanza di legittimazione attiva e, pertanto, la petizione

dev’essere respinta per assenza di una valida procedura conciliativa

(osservazioni 4 marzo 2013, pag. 6 in alto). Al dibattimento 27 maggio 2013 AP 1 ha sostenuto che l’argomentazione della controparte è stata sollevata unicamente con le

osservazioni citate, mentre precedentemente essa le avrebbe sempre riconosciuto

la qualità di controparte contrattuale. A suo dire, quindi, la censura della

convenuta sarebbe contraria alla buona fede processuale e avrebbe uno scopo

meramente dilatorio (pag. 3 in mezzo). Al riguardo quest’ultima ha affermato la

tempestività della propria contestazione, sottolineando di non aver mai

riconosciuto la legittimazione attiva dell’attrice. Essa ha preso, infine, atto

della mancata contestazione della controparte sulle carenze della procedura conciliativa

a seguito dell’assenza di legittimazione attiva, dato che si sarebbe limitata a

invocare una violazione della buona fede processuale (pag. 5 in fondo). Dalla motivazione della decisione pretorile non emerge alcunché sulla questione della

legittimazione attiva.

6. Come evidenziato sopra

l’attrice ha fondato la propria legittimazione attiva sulla dichiarazione di

retrocessione 9 gennaio 2013 di cui al doc. CC. In tale documento è indicato

che __________, in qualità di cedente, retrocede a AP 1, “in virtù della

dichiarazione di cessione Assicurazione casco, contratto no. __________,

contraente del leasing signor __________ __________, contraente della polizza

assicurativa no. __________ signora AP 1”, “i diritti risultanti dal sinistro «furto vettura» del 9 febbraio 2011 da contratto di assicurazione casco

totale, polizza n. __________, per la vettura __________, stipulata con AO 1

dalla signora AP 1, in generale e in particolare per il sinistro notificato in

data 9 febbraio 2011 (furto)”. Tale dichiarazione è sottoscritta da “__________”

e “__________”. Dall’estratto del Registro di commercio relativo alla società __________,

__________, emerge che all’epoca della sottoscrizione del doc. CC __________ __________

(“vicedirettore”) aveva diritto di “firma collettiva a due” (www.shab.ch). Non

vi è invece alcun riferimento al signor “__________” testé menzionato. In

assenza, peraltro, di ulteriori risultanze, agli atti, che legittimino l’agire

della persona in questione, ne consegue che la dichiarazione di cui al doc. CC

non costituisce una valida retrocessione atta a fondare la legittimazione

attiva dell’attrice. Nella fattispecie, invero, non vi è dubbio – e nemmeno le

parti lo contestano – che la legittimazione attiva dell’attrice debba fondarsi

su una valida retrocessione, da parte della società di leasing, delle pretese vantate

da AP 1, dato che dal carteggio processuale emerge che esse erano state

oggetto, a suo tempo, di una cessione (doc. V e 11). Nemmeno si può dire che il

giudice non può fondarsi su quanto emerge dall’estratto del registro di

commercio citato, sebbene le parti non abbiano speso una parola al riguardo.

Invero, da un lato le iscrizioni figuranti a registro di commercio –

accessibili anche via internet all’indirizzo www.shab.ch – sono fatti notori

giusta l’art. 151 CPC (Trezzini in:

Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 630; cfr.

anche sentenza del Tribunale federale inc.5A_62/2009 del 2 luglio 2009 consid.

2), dall’altro non si è in presenza di un caso in cui la legittimazione attiva

deve ritenersi implicita in assenza di contestazione, poiché la stessa attrice

ha fondato la medesima sulla dichiarazione di retrocessione 9 gennaio 2013 e

compete quindi al giudice vagliarne, d’ufficio, la portata giuridica. Ne

consegue che l’appello dev’essere respinto e la decisione pretorile, che ha

respinto la petizione, confermata, seppure per altri motivi rispetto a quelli

addotti dal primo giudice.

7. Le spese processuali seguono

la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate in applicazione

degli art. 7, 8 cpv. 1 e 13 LTG. Alla parte appellata sono attribuite ripetibili,

commisurate al fatto che in sede di appello non ha profuso impegno per la trattazione

della presente problematica, esaminata d'ufficio da questa Camera. Il valore di

causa ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è

di fr. 18'136.80 (fr. 16'758.- + fr. 1'275.80 + fr. 103.-) e non raggiunge

quindi la soglia di fr. 30'000.- prevista dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per i quali motivi

richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 16 settembre 2013 di AP

1 è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

200.- sono poste a carico di AP 1, con l’obbligo di rifondere a AO 1, __________,

fr. 300.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale

deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119

LTF).