12.2013.145
Assicurazione, legittimazione attiva del prenditore di leasing, validità di dichiarazione di retrocessione
22 luglio 2014Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.145
Lugano
22 luglio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata – inc. n. SE.2013.38 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 28 gennaio 2013 da
AP
1
rappr. dall’avv. RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’avv. RA 2
con cui ha chiesto di
condannare la convenuta: I) in via principale al pagamento in suo favore di fr.
16'758.- e di fr. 1'275.80 più interessi al 5% dal 9 febbraio 2011, oltre a fr.
103.- quali spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta all’eventuale precetto esecutivo emesso nel 2013
nei suoi confronti dall’Ufficio esecuzioni di __________; II) in via
subordinata al versamento di fr. 13'000.- e di fr. 1'275.80 più interessi al 5%
dal 9 febbraio 2011, oltre a fr. 103.- quali spese esecutive, nonché,
limitatamente a tali importi, il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta all’eventuale precetto esecutivo summenzionato; III) in via ancor
più subordinata alla corresponsione di fr. 6'140.- e di fr. 1'275.80 più
interessi al 5% dal 9 febbraio 2011, oltre a fr. 103.- quali spese esecutive,
nonché, limitatamente a tali importi e a fr. 3'000.- relativi a “spese legali
cagionate dalla vertenza legata al furto della vettura”, il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta all’eventuale precetto esecutivo
summenzionato;
domande avversate dalla
convenuta che con osservazioni 4 marzo 2013 ha postulato la reiezione in ordine della petizione “per quanto concerne l’importo che supera quanto richiesto con
istanza di conciliazione” e nel merito per carenza di legittimazione attiva, in
via subordinata perché in ogni caso infondata;
sulla quale il Pretore
ha statuito con decisione 12 agosto 2013, respingendo la petizione e non ammettendo
Fatti
i mezzi di prova offerti dalle parti all’udienza di discussione 27 maggio 2013;
appellante l’attrice che
con appello 16 settembre 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso I) in via principale di condannare la controparte al pagamento di fr. 16'758.-
e di fr. 1'275.80 più interessi al 5% dal 9 febbraio 2011, oltre a fr. 103.-
quali spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ del 18 gennaio 2013 emesso
dall’Ufficio esecuzioni di __________, nonché di addossare alla convenuta un
importo non precisato a titolo di tasse e spese di giustizia e di obbligarla a
corrisponderle delle ripetibili non quantificate; II) in via subordinata di
annullare la decisione impugnata e di ritornare gli atti al Pretore per nuovo
giudizio, con protesta di spese processuali e ripetibili di appello;
richiamata la decisione
22 novembre 2013 con la quale questa Camera ha respinto la domanda di
ammissione al gratuito patrocinio presentata il 16 settembre 2013
dall’appellante;
mentre la convenuta con “osservazioni”
(correttamente: risposta) 24 aprile 2014 postula la reiezione del gravame, pure
con protesta di spese giudiziarie di seconda sede;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AO 1 hanno stipulato un
contratto di “assicurazione veicoli a motore” con inizio il 16 dicembre 2008 e
scadenza il 1° gennaio 2014 inerente al veicolo __________ e concernente,
segnatamente, la copertura “responsabilità civile” e “casco totale” (doc. C).
Il 9 febbraio 2011 AP 1 ha denunciato in Polizia cantonale la sottrazione della
vettura testé menzionata, affermando che deteneva la medesima in virtù di un
contratto di leasing con __________, __________. Ella ha altresì indicato che
il veicolo era stato messo in circolazione nel 2003 e che al momento del furto
aveva già percorso 156'000.- km. AP 1 ha dichiarato che l’asserito furto sarebbe avvenuto a __________, in via __________, tra il 7 e il 9 febbraio 2011,e
ha affermato di disporre, da sempre, unicamente di due chiavi del veicolo e che
le medesime, al momento dell’asserita sottrazione dell’autovettura, erano in
suo possesso (doc. D; cfr. anche doc. T).
B. Il 21 marzo successivo AP 1 ha notificato, mediante l’apposito modulo, l’evento testé menzionato a AO 1. L’assicurata ha
affermato che il veicolo, messo in circolazione per la prima volta nel marzo
2003, era da lei detenuto in virtù di un contratto di leasing stipulato con __________,
__________. Ella ha altresì affermato che al momento dell’“acquisto” del
veicolo le chiavi erano due e che esse si trovavano presso il proprio domicilio,
non rispondendo invece alla domanda di sapere se vi fossero delle chiavi
mancanti rispettivamente se fossero state effettuate delle copie. Ella ha,
infine, precisato che al parafango destro anteriore vi era un’ammaccatura a
seguito di un incidente della circolazione avvenuto in data 31 dicembre 2010
(doc. F).
C. Il 5 maggio 2011 le parti si
sono incontrate per un colloquio, in occasione del quale AP 1 ha ribadito l’esistenza di due sole chiavi. Alla domanda di sapere se “Lei o una persona da lei
incaricata ha mai ordinato una copia delle chiavi originali? Se sì, chi, quante
chiavi e presso chi?”, ella ha risposto “No, mai state richieste copie di
chiavi”. Una volta preso visione del rapporto 26 aprile 2011 di __________, __________,
commissionato dall’assicurazione, secondo il quale una delle due chiavi
consegnate dall’assicurata era una copia, ella ha tuttavia ammesso che “Lo
scorso anno risiedevo in __________ (__________) e in circostanze non chiarite
ho perso una chiave della vettura: ho contattato il garage __________ di __________
e ho comandato una chiave. Vi consegnerò al più presto la relativa fattura
dell’ordinazione della chiave”. Alla domanda se “Lei aveva intenzione di
vendere o cedere l’autovettura in questione? Aveva forse già acquistato un
altro veicolo?”, AP 1 ha risposto di aver “chiesto in dicembre 2010 alla
leasing a quanto ammontasse il valore di riscatto per poi acquistare in nome
mio la vettura. Purtroppo l’offerta mi è arrivata solo dopo il furto della
vettura” (doc. G, risposte n. 10, 11, 22 e 23).
D. Con lettera 28 giugno 2011 AO
1 ha rifiutato la copertura assicurativa affermando che l’assicurata non aveva
ottemperato ai presupposti di cui all’art. 39 LCA, ovvero non aveva fornito le
“necessarie prove dei fatti da lei asseriti”. Essa ha affermato che i fatti
descritti da AP 1 destavano “legittimi dubbi sul caso. Infatti le circostanze
del supposto evento non sono credibili”. A sostegno della propria posizione
l’assicurazione ha in particolare menzionato le contraddizioni dell’assicurata
sulla questione delle chiavi nonché la circostanza secondo la quale la ditta di
leasing le aveva comunicato il valore di riscatto della vettura precedentemente
all’asserito furto e non, come da ella riferito in occasione del colloquio 5
maggio 2011, solo successivamente (doc. H).
E. Previo infruttuoso tentativo
di conciliazione con petizione 28 gennaio 2013 AP 1 ha convenuto AO 1 dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna
di quest’ultima I) in via principale al pagamento in suo favore di fr. 16'758.-
e di fr. 1'275.80 più interessi al 5% dal 9 febbraio 2011, oltre a fr. 103.-
quali spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta all’eventuale precetto esecutivo emesso nel 2013 nei suoi confronti
dall’Ufficio esecuzioni di __________; II) in via subordinata al versamento di
fr. 13'000.- e di fr. 1'275.80 più interessi al 5% dal 9 febbraio 2011, oltre a
fr. 103.- quali spese esecutive, nonché, limitatamente a tali importi, il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta all’eventuale precetto
esecutivo summenzionato; III) in via ancor più subordinata alla corresponsione
di fr. 6'140.- e di fr. 1'275.80 più interessi al 5% dal 9 febbraio 2011, oltre
a fr. 103.- quali spese esecutive, nonché, limitatamente a tali importi e a fr.
3'000.- relativi a “spese legali cagionate dalla vertenza legata al furto della
vettura”, il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
all’eventuale precetto esecutivo summenzionato. Con osservazioni 4 marzo 2013
la convenuta si è opposta alle domande avversarie, postulando la reiezione in
ordine della petizione “per quanto concerne l’importo che supera quanto
richiesto con istanza di conciliazione” e nel merito per carenza di
legittimazione attiva, in via subordinata perché in ogni caso infondata. Il 27
maggio 2013 si è tenuto il dibattimento, in occasione del quale le parti si
sono confermate nei rispettivi punti di vista. Con decisione 12 agosto 2013 il
Pretore ha respinto la petizione.
F. Con
appello 16 settembre 2013 l’attrice è insorta contro il querelato giudizio, chiedendone
la riforma nel senso I) in via principale di condannare la controparte al
pagamento di fr. 16'758.- e di fr. 1'275.80 più interessi al 5% dal 9 febbraio
2011 oltre a fr. 103.- quali spese esecutive, nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del
18 gennaio 2013 emesso dall’Ufficio esecuzioni di __________, e di addossare
alla convenuta un importo non precisato a titolo di tasse e spese di giustizia
nonché di obbligarla a corrisponderle delle ripetibili non quantificate; II) in
via subordinata di annullare la decisione impugnata e di ritornare gli atti al
Pretore per nuovo giudizio. Il 22 novembre 2013 questa Camera ha respinto la
domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata dall’appellante il 16
settembre 2013. Con “osservazioni” (correttamente: risposta) 24 aprile 2014 la
convenuta postula la reiezione del gravame.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova
applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
Considerandi
2.
Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione è impugnabile
mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311
cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata intimata il 12
agosto 2013 e ricevuta dall’appellante il 14 agosto successivo. Tenuto conto
delle ferie giudiziarie giusta l’art. 145 cpv. 1 lett. b CPC l’appello datato
16.
settembre 2013 è tempestivo. Il gravame è stato intimato all’appellata il 14
marzo 2014 e notificato il 17 marzo 2014. In considerazione delle ferie giudiziarie di cui all’art. 145 cpv. 1 lett. a CPC anche la risposta 24 aprile 2014 è quindi
tempestiva.
3.
Il Pretore ha spiegato che
il fatto, per l’attrice, di aver consapevolmente negato l’esistenza di una
terza chiave è sufficiente per negare la copertura assicurativa da ella
postulata. Egli ha soggiunto che ulteriori elementi confortano la decisione di
negare quanto da ella richiesto. In primo luogo, l’autovettura non era un
bersaglio ghiotto per un potenziale ladro, dato che era vecchia, un modello
assai superato, con molti chilometri di percorrenza e un valore commerciale
particolarmente ridotto. Il primo giudice ha inoltre sottolineato che l’attrice
si trovava in ristrettezze finanziarie e che l’evento in questione non era il
primo a lei ascrivibile, tanto che l’assicurazione era stata disdetta dalla
convenuta per il 19 febbraio 2011 a causa dei troppi sinistri denunciati. Non
da ultimo, il Pretore ha precisato che l’asserito furto è stato notificato a
pochi giorni dalla scadenza testé menzionata. Di conseguenza, egli ha respinto
la petizione, ritenendo mancanti i presupposti della verosimiglianza preponderante
del furto.
4.
La
legittimazione delle parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia
una questione di diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio
(sentenza del Tribunale federale inc.4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid.
7.3
, in RSPC 2/2009, pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3, 121 III 118
consid. 3, 114 II 354 consid. 3d, 108 Ia 129 consid. 1, 108 II 216 consid. 1,
100.
II 167 consid. 3). Laddove la procedura sia retta dalla massima
Dispositivo
dispositiva, il giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle
parti e accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio
la legittimazione di una parte, che controparte ha omesso di allegare. Ciò
significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione
senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare
il principio del contraddittorio (sentenza del Tribunale federale inc.
4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, 7.3.2 e
7.4, in RSPC 2/2009, pag. 147 seg.; W. Ott, Die unbestrittene
Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17 seg., in particolare pag. 18, 22 e 23). In
conclusione, il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione delle parti,
trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli atti presenti
nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Incombe invero
alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro pretese,
rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in particolare alla
legittimazione attiva DTF 130 III 417 consid. 3.1).
5. L’attrice ha dichiarato che
la sua legittimazione attiva è data “vista la dichiarazione di retrocessione
del 9 gennaio 2013 della __________” di cui al doc. CC (petizione 28 gennaio
2013, pag. 2 in alto, cfr. anche pag. 5 in alto). La convenuta ha osservato che siccome il documento testé menzionato è stato allestito successivamente
all’inoltro dell’istanza di conciliazione 9 ottobre 2012, tale procedura è stata
eseguita in mancanza di legittimazione attiva e, pertanto, la petizione
dev’essere respinta per assenza di una valida procedura conciliativa
(osservazioni 4 marzo 2013, pag. 6 in alto). Al dibattimento 27 maggio 2013 AP 1 ha sostenuto che l’argomentazione della controparte è stata sollevata unicamente con le
osservazioni citate, mentre precedentemente essa le avrebbe sempre riconosciuto
la qualità di controparte contrattuale. A suo dire, quindi, la censura della
convenuta sarebbe contraria alla buona fede processuale e avrebbe uno scopo
meramente dilatorio (pag. 3 in mezzo). Al riguardo quest’ultima ha affermato la
tempestività della propria contestazione, sottolineando di non aver mai
riconosciuto la legittimazione attiva dell’attrice. Essa ha preso, infine, atto
della mancata contestazione della controparte sulle carenze della procedura conciliativa
a seguito dell’assenza di legittimazione attiva, dato che si sarebbe limitata a
invocare una violazione della buona fede processuale (pag. 5 in fondo). Dalla motivazione della decisione pretorile non emerge alcunché sulla questione della
legittimazione attiva.
6. Come evidenziato sopra
l’attrice ha fondato la propria legittimazione attiva sulla dichiarazione di
retrocessione 9 gennaio 2013 di cui al doc. CC. In tale documento è indicato
che __________, in qualità di cedente, retrocede a AP 1, “in virtù della
dichiarazione di cessione Assicurazione casco, contratto no. __________,
contraente del leasing signor __________ __________, contraente della polizza
assicurativa no. __________ signora AP 1”, “i diritti risultanti dal sinistro «furto vettura» del 9 febbraio 2011 da contratto di assicurazione casco
totale, polizza n. __________, per la vettura __________, stipulata con AO 1
dalla signora AP 1, in generale e in particolare per il sinistro notificato in
data 9 febbraio 2011 (furto)”. Tale dichiarazione è sottoscritta da “__________”
e “__________”. Dall’estratto del Registro di commercio relativo alla società __________,
__________, emerge che all’epoca della sottoscrizione del doc. CC __________ __________
(“vicedirettore”) aveva diritto di “firma collettiva a due” (www.shab.ch). Non
vi è invece alcun riferimento al signor “__________” testé menzionato. In
assenza, peraltro, di ulteriori risultanze, agli atti, che legittimino l’agire
della persona in questione, ne consegue che la dichiarazione di cui al doc. CC
non costituisce una valida retrocessione atta a fondare la legittimazione
attiva dell’attrice. Nella fattispecie, invero, non vi è dubbio – e nemmeno le
parti lo contestano – che la legittimazione attiva dell’attrice debba fondarsi
su una valida retrocessione, da parte della società di leasing, delle pretese vantate
da AP 1, dato che dal carteggio processuale emerge che esse erano state
oggetto, a suo tempo, di una cessione (doc. V e 11). Nemmeno si può dire che il
giudice non può fondarsi su quanto emerge dall’estratto del registro di
commercio citato, sebbene le parti non abbiano speso una parola al riguardo.
Invero, da un lato le iscrizioni figuranti a registro di commercio –
accessibili anche via internet all’indirizzo www.shab.ch – sono fatti notori
giusta l’art. 151 CPC (Trezzini in:
Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 630; cfr.
anche sentenza del Tribunale federale inc.5A_62/2009 del 2 luglio 2009 consid.
2), dall’altro non si è in presenza di un caso in cui la legittimazione attiva
deve ritenersi implicita in assenza di contestazione, poiché la stessa attrice
ha fondato la medesima sulla dichiarazione di retrocessione 9 gennaio 2013 e
compete quindi al giudice vagliarne, d’ufficio, la portata giuridica. Ne
consegue che l’appello dev’essere respinto e la decisione pretorile, che ha
respinto la petizione, confermata, seppure per altri motivi rispetto a quelli
addotti dal primo giudice.
7. Le spese processuali seguono
la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate in applicazione
degli art. 7, 8 cpv. 1 e 13 LTG. Alla parte appellata sono attribuite ripetibili,
commisurate al fatto che in sede di appello non ha profuso impegno per la trattazione
della presente problematica, esaminata d'ufficio da questa Camera. Il valore di
causa ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è
di fr. 18'136.80 (fr. 16'758.- + fr. 1'275.80 + fr. 103.-) e non raggiunge
quindi la soglia di fr. 30'000.- prevista dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per i quali motivi
richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 16 settembre 2013 di AP
1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
200.- sono poste a carico di AP 1, con l’obbligo di rifondere a AO 1, __________,
fr. 300.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale
deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119
LTF).