12.2013.149
Revoca di donazione immobiliare per inadempimento di onere, restituzione di titoli donati, interpretazione di contratto di donazione
16 dicembre 2014Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.149
Lugano
16 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2012.20 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione 18 aprile 2012 da
AP
1
rappr. dagli RA 1 e RA 2
contro
AO 1
AO 2
tutti
rappr. dall’ RA 3
con cui l’attrice ha
chiesto in via principale la condanna dei convenuti in solido a versarle la
somma di fr. 100'000.- oltre interessi al 5% a partire dal 28 ottobre 2011, la
somma di fr. 21'985.- oltre interessi al 5% dal 28 ottobre 2011 e la condanna della
sola convenuta AO 1 a restituirle 1'200 parti __________) oltre ai redditi
maturati su tali titoli, depositati presso la Banca __________, relazione n. __________
intestata alla convenuta, subordinatamente ha chiesto la revoca della donazione
immobiliare del 19 ottobre 2006 relativa alla part. n. __________ per
inadempimento dell’onere, con retrocessione della proprietà del fondo part. __________
all’attrice, il tutto con protesta di spese e ripebili;
domande alle quali si
sono opposti i convenuti, che con domanda riconvenzionale hanno chiesto la
condanna dell’attrice a consegnare l’autoveicolo __________ e a versare la
somma di fr. 46'344.-, protestando spese e ripetibili;
mentre l’attrice si è
opposta alle domande riconvenzionali, aggiungendo alle sue domande la
richiesta, in via ancor più subordinata, di dichiarare nulla la donazione
immobiliare del 19 ottobre 2006 e quindi della retrocessione della part. n. __________
di __________;
domande sulle quali il
Pretore ha statuito con decisione 13 agosto 2013, respingendo sia la petizione
sia la domanda riconvenzionale;
appellante l’attrice che
con atto di appello 19 settembre 2013, chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione, protestando spese, tasse e ripetibili di
primo e secondo grado;
mentre i convenuti con la
risposta 7 novembre 2013 postulano la reiezione dell’appello con protesta di
spese giudiziarie;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. Il 19 ottobre 2006 AP 1 ha donato
in comproprietà per ½ ciascuno ai coniugi AO 1 e AO 2 il fondo part. n. __________,
comprendente un giardino e un’abitazione per un totale di 275 mq, riservando
per sé e per il suo convivente V__________, padre di AO 1, un diritto di
abitazione sulla casa ubicata sul fondo donato (doc. A). In medesima data AP 1
e i coniugi AO 1 e AO 2 hanno firmato una convenzione nella quale hanno
pattuito tra l’altro che: “I signori AO 1 e AO 2 si impegnano inoltre, in caso
di future necessità finanziarie della AP 1, e a richiesta di quest’ultima, a
gravare all’occorrenza il fondo ricevuto in donazione con ulteriori pegni
immobiliari per un valore massimo di tali pegni pari a fr. 100'000.-
(centomila) e a mettere il controvalore finanziario ricevuto a disposizione della
AP 1 oppure a corrispondere in altro modo, secondo modalità che le parti
concorderanno, l’identico importo di CHF 100'000.-”, nonché impegnandosi a non
vendere e a non gravare di ulteriori pegni l’abitazione fino a che la donante
fosse rimasta in vita (doc. B). L’8 giugno 2006 AO 1 ha sottoscritto una
dichiarazione nella quale attesta che “i 12 certificati (12/100) “__________”
depositati presso Banca __________, sono di proprietà di AP 1 e __________ V__________,
e che posso entrare in possesso degli stessi solo in caso di morte di entrambi
i proprietari; ovvero AP 1 e __________ V__________, __________” (doc. D). Il
12 giugno 2006 i certificati __________ sono stati depositati presso la __________,
sulla relazione n. __________ intestata a AO 1, che ha concesso procura con
diritto di firma individuale al padre e a AP 1. V__________ è morto il 18
settembre 2009. Con scritto 20 settembre 2011, il legale di AP 1, agendo a
titolo e per conto di quest’ultima, ha chiesto ai coniugi AO 1 e AO 2 di
versarle l’importo di fr. 100'000.- in applicazione della convenzione del 19
ottobre 2006, dichiarando che la sua mandante era disposta ad annullare la
donazione immobiliare del fondo part. n. __________ assumendone le spese, e che
inoltre la sua mandante revocava ad AO 1 la relazione intestata a lei a titolo
fiduciario, chiedendole la restituzione degli averi, poiché di sua proprietà
(doc. C). La richiesta è rimasta inevasa.
B. Con petizione 18 aprile 2012
AP 1 ha convenuto in giudizio i coniugi AO 1 e AO 2 davanti alla Pretura del
Distretto di Bellinzona. L’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al
versamento di fr. 100'000.- oltre interessi in conformità della convenzione di
cui al doc. B, fr. 21'985.- oltre interessi per gli oneri ipotecari e le spese
dello stabile da lei sopportate e che invece asserisce avrebbero dovuto essere
pagati dai donatari, alla restituzione da parte di AO 1 di 1'200 parti __________
oltre ai redditi maturati, e in via subordinata la revoca della donazione
immobiliare 19 ottobre 2006 della part. n. __________ per errore essenziale.
Contestualmente a tali domande l’attrice ha inoltre richiesto che in via
cautelare fosse ordinato il blocco di 12 (dodici) certificati __________
depositati presso la Banca __________, sulla relazione n. __________ intestata
a AO 1, per evitare che tali averi vengano liquidati con conseguente danno
economico, prevalendosi del fatto che la convenuta le ha revocato la procura su
tale relazione bancaria. La procedura cautelare è terminata con la sentenza 10
ottobre 2012 della Seconda Camera civile del Tribunale di appello (inc.
12.2012.104).
C. I convenuti si sono opposti
alla petizione con la risposta 23 maggio 2012 e in via riconvenzionale hanno
chiesto la consegna dell’autoveicolo __________ a suo tempo donato dall’attrice
e mai consegnato e il versamento della somma di fr. 46'344.10. Nella replica
con risposta riconvenzionale l’attrice si è opposta all’azione riconvenzionale
e ha aggiunto tra le domande subordinate la restituzione del fondo n. __________
per nullità della donazione immobiliare. Nei successivi allegati scritti di
duplica con replica riconvenzionale e duplica riconvenzionale le parti hanno
sostanzialmente ribadito le rispettive domande di giudizio, opponendosi a
quelle di controparte. Eseguita l’istruttoria, le parti hanno ribadito le loro
domande di giudizio nei memoriali conclusivi.
D. Statuendo il 13 agosto 2013,
il Pretore ha respinto sia la petizione sia la domanda riconvenzionale.
E. L’attrice è insorta con atto
di appello 19 settembre 2013, contro il giudizio del Pretore, chiedendone la
riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e
ripetibili. Nella risposta 7 novembre 2013 i convenuti
propongono di respingere l’appello e di confermare la sentenza pretorile, con
protesta di spese giudiziarie. Delle argomentazioni delle parti si dirà,
se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che
trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore
è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2.
Giusta l’art. 308 cpv. 1
CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima
istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti
cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie
patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima
conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art.
308.
cpv. 2 CPC). È il caso in concreto, il valore litigioso raggiungendo almeno
fr. 100'000.-.
3.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le
sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in
particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali
ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare
(TF 7 dicembre 2011,4A_659/2011 consid. 4; II CCA 23 febbraio 2012 inc. n.
12.2012
, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n.
12.2012
, 18 aprile 2013 inc. 12.2011.119).
4.
Il Pretore ha dapprima
esaminato la validità della convenzione doc. B del 19 ottobre 2006, ritenendo
che essa non era un elemento essenziale della donazione immobiliare e che non
doveva pertanto rivestire la forma dell’atto pubblico. L’impegno dei convenuti
di versare fr. 100'000.- all’attrice era dunque valido, ma sottostava per il
suo adempimento alla condizione della necessità finanziaria della donante, che
non si era verificata. Il primo giudice ne ha quindi concluso che l’attrice non
aveva diritto di ottenere il versamento di fr. 100'000.- né poteva revocare la
donazione immobiliare per inadempimento dell’onere. La validità della
convenzione doc. B comportava inoltre, secondo il giudice, la reiezione della
domanda subordinata sulla nullità della donazione immobiliare. Il Pretore ha
poi respinto le pretese dell’attrice per il versamento di fr. 21'985.- oltre
interessi al 5% dal 28 ottobre 2011 a titolo di rimborso di spese da lei
sopportate per l’immobile. Secondo il Pretore l’attrice ha un diritto di
abitazione gratuito e deve dunque sopportare le spese di manutenzione ordinarie
dell’immobile, mentre non ha potuto provare di aver pagato gli oneri ipotecari,
i premi annui per l’assicurazione dell’immobile e le fatture per la revisione
del serbatoio per l’olio combustibile. In merito alla restituzione dei titoli,
il primo giudice ha accertato la conclusione di una donazione manuale alla
convenuta da parte del padre e dell’attrice e ha dunque respinto anche tale
richiesta di quest’ultima. Infine, il Pretore ha respinto tutte le domande
contenute nell’azione riconvenzionale. La consegna dell’autoveicolo __________
era soggetta a una condizione non verificatasi e inoltre la convenuta non era
l’unica erede del padre, sicché non era legittimata a far valere da sola
pretese successorie sul veicolo. L’attrice aveva procura sul conto della
convenuta e poteva dunque ritirare gli importi di cui la convenuta chiede la
restituzione. Anche la richiesta in via subordinata alla restituzione di fr.
15'522.10 alla convenuta è stata respinta dal Pretore, in quanto fondata su
pretese successorie, per le quali non vi era il consenso di tutti gli eredi.
5.
L’appellante rimprovera in
primo luogo al Pretore di aver violato il diritto federale per essersi fondato
sul principio dell’affidamento nell’interpretazione della convenzione 19
ottobre 2006, senza aver ricercato la reale e concorde volontà delle parti.
Nell’economia di tutto il contratto di donazione, sostiene l’appellante, per lei
era importante tutelare la propria sicurezza economica, sia con l’iscrizione di
un diritto di abitazione sia con l’impegno dei beneficiari di versarle a
richiesta l’importo di fr. 100'000.-. Senza tali protezioni la donante non avrebbe
concluso la donazione immobiliare e ne consegue che l’onere previsto al doc. B
era un elemento essenziale del contratto di donazione immobiliare, valido anche
se stipulato in semplice forma scritta. La donante ne può pertanto chiedere
l’adempimento, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice. Secondo
l’appellante anche con l’interpretazione oggettiva si giungerebbe al medesimo
risultato, poiché ogni persona ragionevole avrebbe voluto garantirsi una certa
sicurezza finanziaria dopo aver rinunciato a un bene immobile che le avrebbe
permesso in caso di necessità finanziarie di ottenere un credito.
5.1
Per l’interpretazione di un
contratto il giudice deve adoperarsi per determinare la vera e concorde volontà
delle parti (art. 18 cpv. 1 CO). In assenza di accertamenti di fatto sulla
reale concordanza delle volontà delle parti o se questa non può essere
stabilita, il giudice procede all’interpretazione delle loro dichiarazioni
secondo il principio dell’affidamento, ovvero secondo il senso che ogni
contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di
volontà dell’altro nella situazione concreta (interpretazione oggettiva), con
il risultato che a una parte può essere imputato il senso oggettivo della sua
dichiarazione, anche se questo non corrisponde alla sua intima volontà (DTF 133
III 675 consid. 3.3, 131 III 606 consid. 4.1). L’onere della prova riguardante
una concreta volontà riferita al contenuto del contratto è a carico della parte
che se ne prevale.
5.2
Nel fascicolo processuale
non si trovano indicazioni sulla reale e concorde volontà delle parti. Tra i
documenti figurano il rogito 19 ottobre 2006 con il quale l’attrice ha donato
la proprietà immobiliare ai convenuti (doc. A) e la convenzione 19 ottobre 2006
(doc. B) sottoscritta dalla donante e dai due coniugi donatari. Tali documenti non
menzionano i motivi che hanno portato la donante a chiedere ai donatari
l’impegno morale di non vendere il fondo donato e di non gravarlo con altri
pegni immobiliari in vita della donante e a versare l’importo di fr. 100'000.-
“in caso di future necessità finanziarie della Signora AP 1 e a richiesta di
quest’ultima” (doc. B). L’interrogatorio dell’attrice (verbale 29 aprile 2013)
non contiene il benché minimo accenno ai motivi che hanno portato alla
sottoscrizione della citata convenzione. Nel suo interrogatorio di stessa data
la convenuta ha fornito la sua personale interpretazione della convenzione,
spiegando quale fosse a suo modo di vedere il senso dell’espressione “per
future necessità” (verbale 29 aprile 2013 pag. 9). L’altro beneficiario della
donazione non è stato sentito e tutto si ignora quindi di quale fosse la sua
volontà a quel momento. In definitiva, quindi, l’istruttoria non ha consentito di
accertare quale fosse la reale e concorde volontà delle tre persone parti alla
donazione del 19 ottobre 2006. A giusta ragione pertanto il Pretore ha fondato
il suo ragionamento sul principio dell’affidamento nell’esaminare la questione
dell’onere di cui al doc. B e l’appello si rivela infondato al riguardo.
6.
L’art. 245 CO prevede che
la donazione può essere gravata da condizioni e oneri. L’onere è
un’obbligazione di effettuare una prestazione determinata, che il donante
impone al donatario. Dal punto di vista giuridico l’onere non rappresenta una
controprestazione, altrimenti farebbe venir meno il carattere gratuito della
donazione. Non è nemmeno una condizione, in quanto dall’adempimento o meno
dell’onere non dipende la validità dell’accordo. Essa è piuttosto un compito di
natura accessoria a carico del beneficiario della donazione (Engel, Contrats de droit suisse, Berna
2000, p. 124). Come ogni altra clausola contrattuale, anche l’onere per essere
valido deve essere accettato dalla controparte. Secondo la dottrina dominante,
tutti i singoli punti essenziali dell’accordo, sia oggettivi che soggettivi,
devono rispettare la forma prescritta per il negozio (DTF 68 II 229; Guhl/Koller, op. cit., p. 120, n. 3; Gauch/Schluep, op. cit., p. 102, n.
537). Per quanto riguarda i punti soggettivi essenziali, tuttavia, la
giurisprudenza ha posto una limitazione. Devono infatti rispettare la forma
solo quegli elementi soggettivi che costituiscono anche un elemento della
fattispecie contrattuale (DTF 119 II 138; 117 II 264; Gauch/Schluep, op. cit., p. 102, n. 538). A differenza della
condizione, dall’onere non dipende l’efficacia del contratto di donazione. Tale
accordo può pertanto spiegare i propri effetti anche qualora l’onere a esso
connesso non venga adempiuto dal donatario. La pattuizione di una siffatta
clausola permette solamente di chiedere giudizialmente l’adempimento, oppure di
revocare la donazione quando l’onere non venga attuato (art. 246 e 249 CO). L’onere
connesso con la donazione immobiliare e che ne costituisce un punto –
soggettivamente o oggettivamente – essenziale deve rivestire la forma
qualificata della donazione stessa (Baddeley,
Commentaire Romand CO-I, 2a ed., n. 26 e 31 ad art. 245). Il vizio
di forma dell’onere soggettivamente essenziale ne comporta la nullità (sentenza
II CCA del 4 marzo 2011 12.2009.34 in RtD I-2012 18c pag. 912).
7.
Nella fattispecie le parti
hanno sottoscritto nella forma dell’atto pubblico la donazione immobiliare del
19.
ottobre 2006 (doc. A) e il medesimo giorno hanno firmato la convenzione doc.
B contenente diversi oneri, in presenza del notaio rogante, che ne ha
autenticato le firme a tergo. Il convivente dell’attrice e padre,
rispettivamente suocero, dei convenuti è morto il 18 settembre 2009 (petizione,
pag. 3). La donante ha preteso il 20 settembre 2011 l’adempimento dell’onere di
versarle l’importo di fr. 100'000.- (doc. C) e al rifiuto dei donatari ha
promosso l’azione in adempimento dell’onere, in via subordinata della revoca della
donazione per inadempimento dell’onere, domanda poi modificata in replica con
la richiesta di accertare la nullità della donazione immobiliare. I donatari,
dal canto loro, hanno rifiutato di versare l’importo richiesto dall’attrice,
sostenendo che le condizioni previste dal doc. B non erano adempiute e che
comunque l’onere di versare fr. 100'000.- era nullo in quanto non rivestito
della forma dell’atto pubblico (risposta 23 maggio 2012, pag. 3).
7.1
In concreto occorre
stabilire se l’onere di cui l’attrice ha chiesto invano l’adempimento era un
elemento soggettivamente essenziale per la donazione immobiliare. Il Pretore ha
negato tale circostanza, rilevando che la donante si era già riservata il
diritto di abitazione sulla casa donata e aveva fatto riprendere dai donatari
il debito ipotecario gravante il fondo. I convenuti sostengono che la
convenzione doc. B è indipendente dalla donazione immobiliare, visto che il notaio
rogante non ha ritenuto di inserire tutte le pattuizioni nel rogito doc. A e ritengono
nulla la clausola relativa all’onere di versare fr. 100'000.-, che avrebbe
dovuto rivestire la forma dell’atto pubblico. L’appellante censura la
conclusione pretorile, ritenendo che qualsiasi persona ragionevole avrebbe
considerato essenziale la garanzia di una certa sicurezza “logistica” al
momento di “spogliarsi” di un bene immobile in favore di terzi. Il fascicolo
processuale non fornisce, come visto, la benché minima indicazione sulla reale
e concorde volontà delle parti. La convenuta ha nondimeno ammesso, nel corso
del suo interrogatorio il 29 aprile 2013, che la convenzione era stata
sottoscritta il giorno stesso del rogito doc. A con lo scopo di garantire alla
donante “la copertura degli eventuali costi derivanti da un suo ricovero in
casa per anziani” e che la firma di entrambi i documenti, vale a dire il rogito
doc. A e la convenzione doc. B, era stata consigliata dal notaio che aveva
allestito il rogito per la donazione immobiliare. La convenzione menziona del
resto esplicitamente come premessa il rogito n. 1970 (doc. A) e le firme delle
parti sono state autenticate a tergo a cura del medesimo notaio davanti al
quale è stata rogata la donazione immobiliare. Lungi dal dimostrare
l’indipendenza dei due accordi, come afferma in questa sede la parte appellata,
proprio tale circostanza dimostra lo stretto legame funzionale tra i due
documenti, che vanno considerati come un unico negozio giuridico. Nella
convenzione doc. B i beneficiari della donazione hanno assunto tre distinti
oneri e si sono impegnati: ad assumere il debito ipotecario esistente di fr.
103'200.- in capitale dal 19 ottobre 2006 (punto 1), a mettere a disposizione
della donante l’importo di fr. 100'000.- “in caso di future necessità
finanziarie della Signora AP 1 e a richiesta di quest’ultima” (punto 2), e a
non vendere il fondo donato loro e a non gravarlo di ulteriori oneri ipotecari
finché fosse stata in vita la donante (punto 3). L’impegno di cui al punto 1 è
stato ripreso nell’atto pubblico di donazione immobiliare (doc. A, punto 4),
che comprende anche la pattuizione di un diritto di abitazione (punto 2) in
favore della donante e del suo convivente. L’impegno morale dei donatari di non
vendere il fondo donato e di non gravarlo ulteriormente in vita della donante è
in stretta ed evidente connessione con il diritto di abitazione. Anche
l’impegno di versare l’importo di fr. 100'000.- in caso di future necessità
finanziarie della donante appare connesso alla donazione immobiliare, poiché donando
l’immobile la donante si è privata della possibilità di ottenere in futuro
liquidità con un ulteriore aggravio del debito ipotecario. Il diritto di
abitazione, infatti, garantisce solo di poter abitare nell’immobile, ma non
consente di ricavare dallo stesso liquidità in caso di necessità. Dall’insieme
delle circostanze in cui è avvenuta la donazione immobiliare si può quindi
concludere che l’appellante non avrebbe donato il suo immobile senza gli
impegni dei donatari contenuti nella convenzione doc. B. A maggior ragione se
si considera che la donante non ha alcun vincolo familiare con i beneficiari,
che non hanno alcun obbligo di mantenimento nei suoi confronti. La diversa
conclusione del Pretore, condivisa dai convenuti, non può dunque essere
confermata.
7.2
Nelle circostanze sopra
descritte la mancata indicazione degli oneri della convenzione doc. B nell’atto
pubblico di donazione comporta necessariamente la nullità di tutto il contratto,
poiché la donante non avrebbe sottoscritto la donazione immobiliare se i
beneficiari non avessero assunto nei suoi confronti tali obblighi. L’accertamento
della nullità del contratto di donazione 19 ottobre 2006 nella sua integralità (doc.
A e B) rende superfluo l’esame delle ulteriori argomentazioni dell’appellante. I
convenuti devono infatti restituire l’immobile oggetto della donazione
rivelatasi nulla (Guggenheim, op.
cit., n. 27 ad art. 11 CO).
8.
Per quanto concerne gli
oneri ipotecari, l’appellante rimprovera al Pretore di aver considerato non
provati i pagamenti che essa ha eseguito a tale titolo. Essa sostiene di aver
pagato gli interessi ipotecari che avrebbero dovuto essere a carico dei
proprietari dell’immobile e ne chiede il rimborso. A detta dell’appellante
l’edizione dei documenti dalla Banca del S__________ e della Banca dello __________
dimostra che essa ha prelevato dai suoi conti gli importi sufficienti per far
fronte al pagamento degli interessi ipotecari qualche giorno prima della
scadenza degli stessi. Rileva che la sua è l’unica spiegazione plausibile
rispetto a quella ammessa dal Pretore, al quale rimprovera di non aver spiegato
perché sarebbe più plausibile la versione dei convenuti. Ci si potrebbe invero
chiedere se tale critica sia ricevibile avuto riguardo alle esigenze dell’art.
311.
CPC. A ogni modo gli esempi portati dall’appellante in questa sede non
dimostrano alcunché, già per il fatto che gli importi prelevati non
corrispondono nella loro entità agli interessi ipotecari maturati. Non spettava
del resto al Pretore spiegare perché “sarebbe più plausibile il macchinoso giro
orchestrato dai convenuti” per il pagamento degli interessi, ma piuttosto
all’attrice provare di aver pagato gli interessi ipotecari, ciò che non è stata
in grado di fare.
9.
L’appellante lamenta
un’errata applicazione del diritto da parte del Pretore, che ha ritenuto
proprietà della convenuta le 1200 parti __________. Il primo giudice è giunto
alla conclusione che l’immissione dei titoli nel deposito della convenuta, il
12.
giugno 2006, è da considerare una donazione manuale per atti concludenti da
parte dell’attrice e del suo convivente. Occorre premettere che la consegna dei
titoli (allora 12 parti) è avvenuta pacificamente il 12 giugno 2006 (cfr.
edizione dalla Banca __________ dei documenti relativi al deposito titoli __________)
ed è del tutto indipendente dalla donazione immobiliare, almeno per quanto
risulta dagli atti di causa. La convenuta ha sottoscritto l’8 giugno 2006 (doc.
D) una dichiarazione, unitamente all’appellante e al suo defunto compagno, secondo
la quale “i 12 certificati “__________” depositati presso Banca __________,
sono di proprietà di AP 1 e __________ V__________, e che posso entrare in
possesso degli stessi solo in caso di morte di entrambi i proprietari; ovvero AP
1.
e __________ V__________, __________”. Il Pretore è giunto alla conclusione
che tale scritto non è un contratto fiduciario, mancando il trasferimento
immediato della proprietà dei titoli alla convenuta, ma una donazione
condizionale in caso di morte, ai sensi dell’art. 245 cpv. 2 CO. Il primo
giudice ha poi esaminato se fosse sorto un rapporto fiduciario tra le parti, dopo
il trasferimento dei titoli sulla relazione bancaria intestata alla sola
convenuta, avvenuto il 12 giugno 2006, e lo ha negato. Con il trasferimento dei
titoli mobiliari sulla relazione della sola convenuta, secondo il Pretore,
l’attrice e il suo compagno hanno perfezionato una donazione manuale, a
modifica di quanto pattuito l’8 giugno 2006, poiché accettando di avere su tale
relazione bancaria solo una procura essi hanno con atti concludenti rinunciato
alla proprietà dei titoli.
9.1
L’appellante critica
l’applicazione del diritto operata dal Pretore e ribadisce che lo scritto 8
giugno 2006 e il trasferimento dei titoli nella relazione bancaria della
convenuta il 12 giugno 2006 costituiscono già dal profilo temporale un unico
negozio giuridico, da valutare nel suo insieme, e che è un evidente patto
fiduciario. La revoca della procura all’attrice sul deposito, avvenuta il 29
agosto 2011, non ha quindi avuto alcuna incidenza sulla proprietà dei titoli e
la fiduciante ha di conseguenza diritto di ottenere la restituzione dei titoli.
L’appellante rileva inoltre che lo scritto doc. D non può essere considerato
una donazione condizionale in caso di morte, poiché non rispetta le norme sulle
disposizioni in caso di morte. Lo scritto è infatti firmato da tre persone
(l’attrice, il convivente e la figlia di questi) e non può quindi essere un
testamento dei due conviventi, il diritto svizzero non ammettendo il testamento
congiunto, né un patto successorio, mancando la forma dell’atto pubblico
prevista dall’art. 512 CC. L’argomentazione è pertinente ma non giova
all’appellante. L’attrice fonda la sua richiesta di restituzione dei titoli su
un contratto fiduciario esistente con la convenuta AO 1. Doveva dunque provare
l’esistenza del contratto fiduciario e il suo contenuto.
9.2
Il testo della dichiarazione
8.
giugno 2006 (doc. D) è chiaro e da essa risulta che la proprietà dei titoli
non era della sola attrice, ma anche del suo compagno, morto il 18 settembre
2009.
La parte convenuta ha ammesso che l’attrice era proprietaria a titolo
fiduciario della sua parte di 5/12, ma che la proprietaria reale è la convenuta
AO 1 (risposta 23 maggio 2012, pag. 8). L’attrice ha contestato tale versione
dei fatti, rivendicando la proprietà di tutti i titoli, nonostante avesse
ammesso in petizione di essere proprietaria di “almeno 6 dei 12 certificati”,
gli altri essendo proprietà del suo convivente (petizione, pag. 5). Tutto si
ignora dei motivi e dello scopo per i quali i due conviventi (entrambi classe
1931) proprietari dei titoli avrebbero concluso un contratto fiduciario con la
figlia di uno di loro. Non è quindi possibile accertare la loro reale e
concorde volontà. La convenuta AO 1 ha sottoscritto il 5 settembre 2007 una dichiarazione
analoga al doc. D, firmata anche dall’attrice e dal convivente di costei,
relativa al conto risparmio n. __________ presso la Banca __________ (doc. P),
che non è oggetto di esame in questa sede. Anche su tale dichiarazione le
versioni delle parti in causa sono divergenti e non se ne può trarre dunque
alcuna conclusione su quale fosse stata la reale e concorde volontà delle parti
contrattuali. È comunque incontestato che il 12 giugno 2006, pochi giorni dopo
la sottoscrizione del doc. D, l’attrice e il suo compagno hanno fatto
trasferire i titoli di loro proprietà (1200 parti in tutto) nel deposito
bancario n. __________ intestato alla sola convenuta AO 1, che ha concesso a
ognuno di loro procura individuale sulla relazione bancaria. Il trasferimento è
avvenuto mediante consegna dei titoli allo sportello (scheda bancaria del 12
giugno 2006, fascicolo edizione dalla Banca __________). Il fascicolo
processuale non consente di accertare chi ha consegnato i titoli alla cassa né
dove fossero depositati in precedenza. In tali circostanze il Pretore ha
ravvisato nel trasferimento dei titoli una donazione manuale par atti
concludenti, in quanto la procura concessa a ognuno dei conviventi era
liberamente revocabile in ogni momento dalla titolare della relazione, ciò che
escludeva l’esistenza di un contratto fiduciario per l’impossibilità dei
fiducianti di poter prelevare i titoli dopo la revoca della procura. Al
riguardo l’appellante ribadisce che il contratto fiduciario si è perfezionato
proprio con il trasferimento di proprietà dei titoli e rimprovera al Pretore
un’errata applicazione del diritto, perché non vi è alcuna relazione tra
l’esistenza di una procura sul deposito, non indispensabile per il contratto
fiduciario, e il credito della fiduciante per la restituzione dei beni ceduti a
titolo fiduciario. Si può dar atto all’appellante che l’esistenza della procura
non è di principio incompatibile con il contratto fiduciario. Il fiduciante,
infatti, ha un diritto personale alla restituzione dei beni nei confronti del
fiduciario (Tercier/Favre/Conus,
Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 5470 pag. 829). L’esistenza di una
procura sul conto non è quindi decisiva per la qualifica del contratto
fiduciario, come sembra invece ritenere il Pretore. La circostanza non giova
tuttavia all’appellante. L’attrice doveva provare, infatti, l’esistenza del
contratto fiduciario in base al quale pretende la restituzione dei titoli. Dai
pochi elementi di fatto reperibili nel fascicolo processuale non si può
tuttavia ritenere provata l’esistenza di tale contratto. Come visto, il doc. D
è stato sottoscritto da tre persone: una è morta il 18 settembre 2009 e le
altre due hanno fornito versioni contrastanti sul contratto da loro voluto e
sugli scopi dell’operazione. Rimangono solo i fatti oggettivamente costatati in
causa, vale a dire l’avvenuto trasferimento dei titoli in possesso dei due
conviventi al deposito intestato alla sola convenuta AO 1. La conclusione che
ne ha tratto il Pretore, secondo il quale si è trattato di una donazione manuale,
resiste dunque alla critica dell’attrice, mancando la prova dell’esistenza di
un contratto fiduciario. L’appello deve dunque essere respinto per quel che
concerne la restituzione dei titoli.
10.
In definitiva, l’appello
dell’attrice può essere accolto limitatamente alla domanda subordinata di
restituzione dell’immobile n. __________, per nullità totale della donazione
immobiliare 19 ottobre 2006. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC). L’attrice ottiene causa vinta sulla nullità della donazione immobiliare
e soccombe invece sul rimborso degli oneri ipotecari (fr. 14'000.-) e sulla
restituzione dei titoli. Né le parti né il Pretore hanno indicato quale sia il
valore litigioso della vertenza e l’incarto non contiene documentazione sul
valore venale dell’immobile n. __________. Il valore dei titoli contesi ammonta
ad almeno fr. 131'200.- (doc. E). Nella sua domanda principale, ripresa anche
in appello, l’attrice chiedeva il versamento di fr. 100'000.-. Se ne può
desumere che il valore litigioso in appello ammontava ad almeno fr. 245'000.-.
Dal profilo aritmetico l’appellante risulta soccombente in misura di 2/5 ma
essa ottiene la restituzione della proprietà immobiliare, il cui valore è a
prima vista ben superiore ai fr. 100'000.- relativi all’onere doc. B. Si
giustifica quindi di ripartire a metà le spese processuali tra le parti e di
compensare le ripetibili. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base
ai criteri degli art. 2, 7, e 13 LTG .
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
I. L’appello 19 settembre
2013 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 13
agosto 2013 del Pretore del Distretto di Bellinzona inc. OR.2012.20 è così
riformata:
1.
La petizione 18 aprile 2012 è parzialmente accolta. La donazione immobiliare
del 19 ottobre 2006 è dichiarata nulla ed AO 1 e AO 2 sono condannati a
retrocedere ad AP 1 la proprietà del fondo n. __________.
2.
La tassa di giustizia di fr. 4'900.- e le spese di fr. 100.- sono poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
3.
invariato
4.
invariato
5.
invariato
II. Le spese processuali del
presente giudizio, in complessivi fr. 4'000.-, già anticipati dall’appellante,
sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Le ripetibili sono
compensate.
III. Notificazione:
- e
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è
ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).