12.2013.152
Mutuo/donazione: valutazione delle prove
27 gennaio 2015Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.152
Lugano
27 gennaio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.14 della
Pretura - promossa con petizione 25 maggio 2012 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1,
AP 2
tutti
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attore ha chiesto
la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 108'930.-, oltre
interessi al 5% dal 23 aprile 2012, nonché il rigetto definitivo delle
opposizioni interposte ai PE n. __________ e n. __________ dell’UEF di __________;
domanda avversata dai convenuti,
che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 23 agosto 2013 ha integralmente accolto;
appellanti i convenuti
con atto di appello 24 settembre 2013, con cui chiedono la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di
tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre l’attore con
risposta 5 novembre 2013 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Nel corso del 1992 AO 1 ha
versato ai suoi genitori AP 1 e AP 2 l’importo complessivo di fr. 108'930.- (petizione,
ad 1, pag. 2; risposta, pag. 3). Tale somma è servita a coprire una parte dei
costi dell’ampliamento della casa dei genitori concernente la costruzione di un
nuovo appartamento adatto alle necessità di AO 1, divenuto tetraplegico in
seguito ad un incidente occorsogli nel marzo del 1991 (verbale di audizione 18
febbraio 2013 __________ C__________, pag. 2, Doc. D, doc. 2 e 3). Con scritto
14 ottobre 2011, rispettivamente 12 marzo 2012, AO 1 ha notificato ai genitori AP
1 e AP 2 la disdetta del mutuo per un importo di fr. 108'930.- (doc. E e F), da
loro contestato (doc. G e H). L’11 febbraio 2012, rispettivamente il 4 maggio
2012, AO 1 ha fatto spiccare nei confronti dei genitori i PE n. __________ e n.
__________ per un importo di fr. 108'930.-, ai quali AP 1 e AP 2 hanno
interposto tempestiva opposizione (doc. I e L).
B. Con petizione 25 maggio 2012
AO 1 ha postulato la condanna di AP 1 e AP 2, in solido, al pagamento di fr.
108'930.-, oltre interessi di mora, a titolo di restituzione della somma di
pari importo che egli avrebbe mutuato ai genitori nel 1992. Con risposta 14
settembre 2012 AP 1 e AP 2 si sono opposti alla petizione, adducendo che la
somma di fr. 108’930.- sarebbe stata loro versata dal figlio AO 1 a fondo
perso, quale riconoscimento per il supporto morale ed economico che essi gli
avrebbero offerto a seguito dell’incidente. La pretesa dell’attore sarebbe ad
ogni modo compensata con le numerose prestazioni da loro eseguite a favore del
figlio. Con replica 16 ottobre 2012 l’attore, a sostegno della propria tesi,
evidenzia che il prestito risulterebbe contabilizzato fiscalmente sia per
l’attore sia per i suoi genitori sin dal 1992, circostanza contestata dai
convenuti con duplica 19 novembre 2012 (duplica, ad 1, pag. 3). Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire all’udienza di dibattimento,
inoltrando tempestivamente delle conclusioni scritte, in cui si sono riconfermate
sostanzialmente nelle proprie antitetiche argomentazioni. A sostegno della
propria tesi i convenuti hanno inoltre precisato che l’attore, quale segno di
riconoscenza, avrebbe rinunciato alla restituzione della somma mutuata e solo
per dimenticanza essi avrebbero omesso di comunicare allo studio fiduciario
incaricato di allestire le loro dichiarazioni fiscali l’avvenuto condono.
C. Con decisione 23 agosto 2013
il Pretore ha accolto integralmente la petizione, condannando i coniugi AP 1 e AP
2,in solido, a pagare a AO 1 la somma di fr. 108'930.-, oltre interessi,
rigettando in via definitiva le opposizioni interposte ai PE n. __________ e n.
__________ e caricando loro le spese giudiziarie, con l’obbligo di rifondere all’attore
le ripetibili.
D. Con l’appello che qui ci
occupa i convenuti chiedono di riformare la decisione impugnata nel senso di
respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di
entrambi i gradi di giudizio. Della risposta dell’attore, con cui postula la
reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se e per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova
applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello, presentato nel
termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è
tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni
impartito da questa Camera il 9 ottobre 2013. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
2. Con la sentenza qui impugnata
il Pretore ha integralmente accolto la petizione. Egli, sulla base delle
emergenze istruttorie, ha concluso per l’esistenza di un contratto di mutuo e ha
ritenuto che la dazione di denaro da parte dell’attore ai propri genitori fosse
sorretta dalla concorde volontà delle parti circa l’obbligo di restituzione
della somma mutuata. A titolo abbondanziale il primo giudice ha inoltre evidenziato
che la tesi secondo cui l’attore avrebbe in seguito rinunciato alla
restituzione della somma mutuata, oltre che tardiva poiché presentata per la
prima volta solo in sede conclusionale, non era sorretta da alcun elemento
probatorio.
3. Con l’appello che qui ci
occupa i convenuti chiedono di riformare la sentenza pretorile nel senso di
respingere integralmente la petizione. Essi contestano l’esistenza di una
concorde volontà delle parti circa l’obbligo di restituzione della somma di fr.
108'930.- consegnata da AO 1 ai propri genitori e rimproverano al primo giudice
di non avere tenuto conto delle particolari circostanze nelle quali la dazione
della somma di denaro sarebbe avvenuta. A loro giudizio l’istruttoria avrebbe
dimostrato come AO 1 avrebbe dato tale somma ai genitori in segno di
riconoscenza e gratitudine per gli sforzi personali da essi profusi in suo favore
durante la lunga degenza presso il centro per paraplegici di __________ e per
gli sforzi economici da essi sostenuti per la realizzazione di un’abitazione
corrispondente ai bisogni specifici del figlio. Tale circostanza, unita al
fatto che per oltre venti anni il figlio non ha chiesto il rimborso del
capitale, avrebbe dovuto indurre il primo giudice a concludere per l’esistenza
di una donazione, escludendo dunque un obbligo di restituzione. Gli appellanti
rimproverano inoltre il Pretore per avere considerato tardiva la loro
allegazione, secondo cui l’attore avrebbe in ogni caso rinunciato al rimborso
della somma mutuata, e per non averla ritenuta comprovata.
4. Preliminarmente si rileva
come gli appellanti con appello 24 settembre 2013 ripropongono la propria
interpretazione dei fatti, limitandosi a trascrivere quanto già contenuto nel
loro memoriale conclusivo, senza confrontarsi compiutamente con le
argomentazioni pretorili. Tale modo di procedere è inammissibile in questa
sede, poiché l’atto di appello deve confrontarsi criticamente con la decisione
impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe
errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad art. 311;
ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad
art. 311; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 25 novembre 2014
inc. n. 12.2013.111 consid. 5), fermo restando che la semplice trascrizione
nell’appello delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza
oppure anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non costituisce
una sufficiente motivazione d’appello secondo l’art. 311 cpv. 1 CPC (DTF 138
III 374 consid. 4.3.1; II CCA 25 novembre 2014 inc. n. 12.2013.111 consid. 5; Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1367). Le ampie citazioni
tratte dall’allegato conclusionale concernenti i fatti rendono le
corrispondenti parti dell’appello irricevibili (appello pag. 2 – 4, punti da 1 a 4), poiché non conformi ai requisiti posti dall’art. 311 cpv. 1 CPC.
5. Gli appellanti rimproverano
al Pretore di avere concluso per l’esistenza di un contratto di mutuo, dando
eccessivo peso alle dichiarazioni fiscali delle parti e negligendo altre circostanze
più favorevoli alla tesi della donazione.
5.1 Si osserva preliminarmente
che gli appellanti si limitano ad evidenziare altri indizi che a loro dire
avrebbero dovuto indurre il giudice a concludere per l’ipotesi della donazione,
senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni e motivazioni contenute
nella sentenza impugnata. Tale modo di procedere non rispetta i requisiti posti
dall’art. 311 cpv. 1 CPC in merito alle esigenze di motivazione dell’atto di
appello e la censura è già solo per questo motivo inammissibile.
5.2 Anche a prescindere dalla
riserva di ricevibilità espressa al considerando precedente, la decisione con
cui il Pretore ha ritenuto provata l’esistenza di un contratto di mutuo va
comunque confermata.
Gli appellanti criticano il
Pretore per non avere tenuto conto del fatto che la dazione della somma di
denaro a loro favore sarebbe stata dettata dalla gratitudine di AO 1 verso i
genitori per gli sforzi (sia economici sia personali) da loro profusi in suo
favore a seguito del grave incidente. Tale sentimento di riconoscenza, unito al
fatto che per oltre venti anni l’attore non ha chiesto la restituzione della
somma versata, avrebbero dovuto indurre il primo giudice a concludere per
l’esistenza di una donazione. Queste argomentazioni non sono di rilievo e non
inficiano l'apprezzamento operato dal primo giudice sulla forza probante delle
dichiarazioni fiscali per gli anni 2009, 2010 e 2011 agli atti (dalle quali si
evince che i convenuti hanno sempre indicato tra i loro debiti quello in esame
di fr. 108'930.- a favore del figlio) e della deposizione del teste __________ C__________
(commissario presso l’Ufficio circondariale di tassazione di __________), il
quale ha confermato tale circostanza e riferito che ciò avveniva sin dalla data
in cui la somma è stata messa a disposizione dei genitori per l’ampliamento
della loro abitazione nel 1991/1992 (verbale 18 febbraio 2013, pag. 2). Ciò è pure
confermato dalla lettera di cui al doc. D dell’Ufficio di tassazione in
riferimento alla dichiarazione fiscale per l’anno 2001. Pur ammettendo il
sentimento di riconoscenza del figlio verso i suoi genitori, ciò non sarebbe
comunque ancora sufficiente, tenuto conto di tutte le circostanze del caso
concreto, per ammettere che a quel momento egli rinunciasse ad un suo rimborso,
tanto più che la donazione non è presunta e il negozio deve essere interpretato
a favore del donatore (Baddeley, CR
- CO I – n. 20 ad art. 239 CO). Il fatto che l’attore non abbia chiesto il
rimborso del capitale per oltre venti anni non impone necessariamente di
concludere che la somma mutuata non fosse più dovuta a seguito di una rinuncia
unilaterale da parte del figlio, tanto più che nel caso concreto le parti non
hanno pattuito alcun termine per la restituzione della somma mutuata. I
rimproveri mossi dagli appellanti alla valutazione operata dal Pretore, che non
avrebbe tenuto in debita considerazione le circostanze a sostegno della loro
tesi difensiva, non sono suffragati da alcun riscontro certo e oggettivabile,
ma sono frutto di una valutazione soggettiva. Giova infine rilevare il
comportamento processuale dei convenuti: contraddittorio in merito alla loro
tesi difensiva (essi con la duplica hanno dapprima negato di avere indicato
come debito nelle loro dichiarazioni fiscali l’importo di fr. 108'930.-
[duplica, pag. 3] mentre che con le conclusioni, dopo avere esperito
l’istruttoria, essi hanno sostenuto di avere dimenticato di comunicare alle
autorità fiscali l’avvenuto condono del debito [conclusioni, ad 6, pag. 4]) ma
soprattutto poco collaborativo nell’edizione delle loro dichiarazioni fiscali
per gli anni 2009, 2010 e 2011 (dichiarazioni che sono poi state prodotte agli
atti dal teste __________ C__________, act. VI, VII e VIII). Così stando le
cose questa Corte non può che confermare il giudizio pretorile, corretto nella valutazione
delle prove, secondo cui il versamento dell’importo di fr. 108'930.-
costituisce un mutuo.
6. Gli appellanti rimproverano
il Pretore per avere ritenuto tardiva e quindi irricevibile la loro allegazione
secondo cui AO 1 avrebbe rinunciato a chiedere la restituzione della somma
mutuata, e per non averla ritenuta provata a fronte della deposizione della
teste __________ B__________.
6.1 Contrariamente a quanto sostenuto dagli
appellanti, con gli atti introduttivi essi non hanno mai ammesso, nemmeno per
denegata ipotesi, l’esistenza di un mutuo e la rinuncia successiva alla
restituzione della somma mutuata da parte di AO 1 ai sensi di un condono ex
art. 115 CO. Con gli allegati introduttivi essi si sono limitati a contestare
l’esistenza del mutuo, sostenendo che il versamento da parte di AO 1 in loro
favore fosse da qualificare quale donazione. L’accenno in tali allegati secondo
cui AO 1 in diverse occasioni avrebbe ribadito ai genitori “che non avrebbero
dovuto restituire quel denaro “ (risposta ad 5 - 7, pag. 4, duplica ad 1 pag.
3) è volto al sostegno della tesi della donazione. Solo con il memoriale
conclusivo, per altro in maniera alquanto confusa, gli appellanti hanno sostenuto
che la restituzione della somma mutuata sarebbe stata condonata dall’attore e
che solo per dimenticanza le parti avrebbero omesso di comunicare alle autorità
fiscali l’avvenuto condono (conclusioni 28 giugno 2013, ad 5, 6, 10). Essendo
stata invocata per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 229 cpv. 1 e 2
e contrario, 232 CPC), solo con le conclusioni di causa, a giusta ragione il
Pretore ha ritenuto tardiva l’allegazione. Come già sotto l’egida del CPC-TI
anche in applicazione del nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero
nuovi fatti, argomentazioni o contestazioni sollevati per la prima volta con le
conclusioni sono inammissibili (IICCA 6 febbraio 2014 inc. 12.2012.191, consid.
10; 28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168 consid. 10.1 e riferimenti ivi
contenuti). Ne discende l’irricevibilità della contestazione anche in questa
sede, non essendo adempiute le condizioni poste dall’art. 317 cpv. 1 lett. b
CPC.
6.2 Si osserva abbondanzialmente che la
censura andrebbe comunque respinta anche nel merito, non potendo dedursi dalla
sola deposizione della teste __________ B__________ la concorde volontà delle
parti di rinunciare al rimborso della somma mutuata ai sensi dell’art. 115 CO. Gli
appellanti, in dispregio al loro onere di allegazione, omettono peraltro di
specificare come e quando ciò sarebbe avvenuto e nessun elemento agli atti
permette di suffragare tale tesi. L’argomentazione è anzi smentita dal fatto
che nelle dichiarazioni fiscali agli atti AP 1 e AP 2 hanno sempre indicato tra
Fatti
i loro debiti quello in esame di fr. 108'930.- a favore del figlio, circostanza
confermata anche dalla deposizione del teste __________ C__________ (verbale 18
febbraio 2013, pag. 2).
7. Ne discende che nella
Considerandi
misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di appello, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 108'930.- (determinante anche ai fini di un ricorso in materia
civile al Tribunale federale) seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono
poste a carico degli appellanti in solido.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 24 settembre
2013 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Gli oneri processuali di
fr. 3'000.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno, sempre
con vincolo di solidarietà, a AO 1 fr. 3'500.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).