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Decisione

12.2013.153

Contratto di lavoro, stipendio. Contratto nazionale mantello per l'edilizia (CNM), contratto collettivo di lavoro per l'edilizia (CCL). Attribuzione alla classe salariale. Determinazione delle ore lav

22 gennaio 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP

1, di formazione elettricista, è stato assunto alle dipendenze di AO 1 in qualità di operaio carpentiere a partire dal 15 novembre 2010. Il contratto sottoscritto dal

dipendente , di durata determinata, giungeva a termine il 31 dicembre 2011 e prevedeva

uno stipendio annuo di fr. 56'290.- (oltre agli assegni famigliari) per

indicativamente 42 ore settimanali (doc. F). Diversamente da quanto indicato in

questo documento, AP 1 ha pattuito con tale L__________ (“il caporale”) uno

stipendio netto di Euro 8.- all’ora e la presa a carico da parte della datrice

di lavoro delle spese di trasporto, del vitto e dell’alloggio (cfr. per tutti atto

V verbale AP 1 del 29 ottobre 2012 pag. 2 e 4 e in inc.

rich. MP 2011/2125 verbale di interrogatorio di G__________

__________ del 17 maggio 2011 pag. 6).

B. Sino

a fine febbraio 2011 AP 1 ha percepito lo stipendio (di 8 Euro l’ora) in

contanti presso gli uffici di AO 1, dapprima dalle mani del precitato Lorenzo

ed in seguito da M__________ e G__________ che ne hanno ripreso il ruolo di

“caporale”. Lo stipendio del marzo 2011 è invece stato versato sul conto aperto

dal dipendente presso la __________; in questa occasione il salario versato

corrispondeva a quanto a lui spettante secondo il contratto scritto (ovvero fr.

2'963.95 doc. 11 e N); la differenza tra questo importo e quanto pattuito a

voce è però stata consegnata da AP 1 ai due “caporali” (cfr. verbale di

interrogatorio di M__________ del 12 maggio 2011 pag. 3 e verbale di interrogatorio di G__________ del 17 maggio 2011 pag. 6 in inc. rich. MP 2011/2125). Per quanto attiene al mese di aprile 2011 sul

predetto conto bancario è stato versato il corrispettivo di 80 ore di lavoro ad

una tariffa di Euro 8.- all’ora ovvero fr. 765.35 (doc. 11 e N).

AP

1 ha lavorato alle dipendenze di AO 1 sino al 15 aprile 2011 quando dopo

essere stato licenziato verbalmente da M__________ ha inoltrato le proprie dimissioni

per iscritto adducendo (asseriti) motivi personali.

C. Previo

tentativo di conciliazione (CM.2011.705), l’8 marzo 2012 AP 1, patrocinato dal

sindacato __________, ha inoltrato alla Pretura di Lugano, sezione 1, una

petizione con cui ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr. 30'000.- a titolo di salario, da intendersi quale differenza tra

quanto dovutogli secondo il CNM (Contratto nazionale mantello per l’edilizia

principale in Svizzera) e il CCL (Contratto collettivo di lavoro per l’edilizia

principale del Cantone Ticino) e quanto realmente percepito. Più precisamente

l’attore afferma di aver ricevuto, per il periodo dal 15 novembre 2010 al 15

aprile 2011 unicamente fr. 8'964.- netti in luogo dei fr. 23'230.- lordi a lui

spettanti mentre per il periodo dal 16 aprile 2011 al 31 dicembre gli sarebbero

dovuti fr. 25'263.30 importo di cui non avrebbe però ricevuto nulla. AP 1

postula altresì il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE. n. 1511445

dell’UE di Lugano limitatamente all’importo di fr. 30'000.-.

A

sostegno delle proprie pretese l’attore ha invocato una violazione del CCL ad

opera della datrice di lavoro che gli avrebbe versato meno di quanto a lui

dovuto in base a questa regolamentazione, vincolante per la convenuta. Egli ha

contestato il suo inserimento nella classe di stipendio C ed ha rivendicato

l’attribuzione alla classe B ai sensi dell’art. 42 CNM. Per quanto attiene al

monte ore ed al conteggio salario egli ha presentato una propria distinta. AP 1 ha inoltre contestato la validità della disdetta immediata.

La

convenuta si è opposta alla petizione contestando integralmente la pretesa

creditoria. In breve, essa ha affermato di aver sempre pagato il salario

pattuito contrattualmente ed ha negato di aver avuto conoscenza di eventuali

accordi divergenti tra i dipendenti e i “caporali”. Essa ha inoltre contestato

che l’eventuale agire illecito di questi ultimi potesse venirle addebitato.

Parallelamente AO 1 ha evidenziato delle incongruenze e delle contraddizioni

nel conteggio salariale allestito dall’attore. Essa ha pure sostenuto di nulla

dovere al lavoratore per il periodo dal 16 aprile 2011 al 31 dicembre 2011,

avendo questi dato le dimissioni spontaneamente.

In

sede di replica parte attrice ha approfondito le proprie argomentazioni ed ha

ricalcolato la differenza salariale precisando che le incongruenze rilevate da

controparte erano da ricondurre al pagamento in parte in Euro in parte in

franchi dello stipendio, mentre parte convenuta in duplica ha riconfermato le

proprie allegazioni.

D. Esperita

l’istruttoria le parti sono state convocate per la discussione finale; entrambe

hanno prodotto dei memoriali scritti nei quali hanno ribadito le proprie

antitetiche posizioni.

E. Statuendo

con sentenza del 26 agosto 2013 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione

ed ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 19'538.- netti oltre agli

interessi al 5% dal 16 aprile 2011 su fr. 574.- e dal 1° gennaio 2012 su fr. 18'964.-.

F. Con

appello 27 settembre 2013 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel

senso di accogliere integralmente la petizione e di condannare la controparte

al pagamento di tasse, spese e ripetibili. La convenuta non ha presentato

risposta all’appello.

e considerato,

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale

civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la

procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405

CPC).

2.

Preliminarmente,

al fine di chiarire quale sia la documentazione su cui poggia il presente procedimento,

è necessario evidenziare che in prima sede è stato richiamato formalmente unicamente

l’incarto 2011/2125 del Ministero pubblico (cfr. petizione pag. 6 e verbale

dibattimentale del 20 settembre 2012 pag. 2), non invece quelli indicati dall’appellante

nel proprio appello (pag. 2 in fine). Questi ultimi non hanno fatto oggetto di

un’ordinanza pretorile di richiamo ma sono stati congiunti al presente incarto

unicamente per fini istruttori. Ne discende che il loro contenuto non può

essere considerato nel procedimento qui in esame; si constata nondimeno che gli

atti dei singoli incarti sono completi.

3.

Per quanto ancora dibattuto in appello, il Pretore ha accertato che,

per il periodo dal 15 novembre 2010 al 15 aprile 2011, il lavoratore ha

percepito meno di quanto a lui spettante in base al CCL. Nel contempo il

magistrato ha ritenuto illegittima la disdetta comunicata al dipendente dalla

convenuta e nulla quella notificata in seguito dal dipendente, ragion per cui

la datrice di lavoro era tenuta a pagare lo stipendio sino al 31 dicembre 2011.

Il Pretore ha quindi affrontato la questione della qualifica salariale del

dipendente giusta il CCL giungendo alla conclusione che l’inserimento dello stesso

nella classe C fosse corretto.

Per

quanto attiene alla determinazione delle ore lavorative svolte dal dipendente e

dello stipendio a lui spettante, il giudice di prime cure ha giudicato inaffidabili

i conteggi allestiti dalla datrice di lavoro e non provato il monte ore preteso

dal lavoratore. Per il periodo da novembre 2010 ad aprile 2011, il Pretore ha

fatto capo ai parametri del CCL ed ha quantificato le ore effettuate in 584;

egli ha quindi moltiplicato le stesse per lo stipendio orario previsto dal CCL.

Per il periodo da metà aprile a fine 2011, il magistrato ha invece moltiplicato

lo stipendio mensile previsto da CCL per il numero dei mesi in esame. Da questi

importi, al netto delle deduzioni sociali, il magistrato ha dedotto lo

stipendio già pagato dalla convenuta, le spese sostenute dalla stessa per vitto

e alloggio nonché il salario conseguito da AP 1 presso la D__________ SA;

l’importo spettante all’attore è stato quantificato in complessivi fr. 19'538.-

Da ultimo, il magistrato ha riconosciuto alla patrocinatrice dell’attore

un’indennità di rappresentanza di fr. 300.-.

4.

Con

l’appello AP 1 contesta la propria attribuzione alla categoria C ai sensi

dell’art. 42 CNM e chiede l’inserimento nella classe salariale B. Al riguardo

egli sostiene di avere già lavorato nel ramo edile in Italia ciò che

giustificherebbe la sua attribuzione alla classe di stipendio superiore.

4.1

L’art.

42.

CNM prevede che un lavoratore senza conoscenze professionali è attribuito

alla classe C mentre che un soggetto con conoscenze professionali ma senza

certificato professionale, per le buone qualifiche viene promosso nella classe

B.

Nel

caso concreto non vi è prova che l’attore, di formazione elettricista, avesse esperienza

nel settore edile. In primo luogo è necessario evidenziare che quanto sostenuto

dall’appellante nei propri allegati di prima sede ed in appello si scontra con

le dichiarazioni rese dallo stesso in sede penale dove egli ha affermato (cfr. verbale

23.

maggio 2011 pag. 3 in. inc. rich. MP 2011/2125): “Io lavoravo come

manovale dei carpentieri. Si trattava della mia prima esperienza in questo tipo

di lavoro sul cantiere.“ Circostanza che emerge anche dall’audizione testimoniale

innanzi al Pretore del 29 ottobre 2012 (atto IV verbale cit. pag. 4) nel corso

della quale egli si è così espresso:“(…) avevano più esperienza di me. Essi

lavoravano in modo autonomo (…). Invece io e un altro ragazzo pagato Euro

8.

-/ora facevamo piuttosto i manovali e in particolare preparavamo i materiali”.

L’inesperienza

dell’attore traspare anche dalle dichiarazioni rese innanzi al Pretore e in

sede penale dai suoi colleghi di lavoro, dichiarazioni a cui si rinvia. Tra

queste vale però la pena di menzionare l’audizione di A__________, di

formazione assistente edile, il quale ha riferito che: “(…) Per i parametri

in Svizzera, __________ poteva essere inquadrato come manovale perché non era in

grado di fare altro” (verbale audizione testimoniale del 6 novembre 2012

pag. 7) e quella di G__________ che ha riferito “(…) 8 euro all’ora per AP 1

che non valeva un granché professionalmente” ed ancora “sul lavoro era

nullo” (verbale d’interrogatorio del 17 maggio 2011 in inc. rich. MP 2011/2125).

A

questo vada aggiunto che AP 1 non ha presentato alcuna prova oggettiva delle

sue (asserite) passate esperienze lavorative.

Alla

luce di quanto precede la decisione del Pretore di confermare l’attribuzione

dell’attore alla categoria C ai sensi del CNM con uno stipendio mensile, a

partire dall’anno 2010, di fr. 4’330.- equivalenti a fr. 24.95 all’ora (doc. E),

è corretta e va confermata.

5.

Nel

proprio allegato AP 1 ha quindi censurato il calcolo effettuato dal Pretore per

stabilire le ore lavorative effettuate da metà novembre 2010 a metà aprile 201 1. A detta dell’appellante le ore da conteggiare assommerebbero a 862 e non a

584.

come accertato dal magistrato.

5.1

Preliminarmente

è necessario sottolineare che la determinazione del monte ore si è rivelata

particolarmente complessa. Da un canto, parte attrice ha prodotto dei conteggi

che, per sua stessa ammissione, sono errati (cfr. atto di appello pag. 5 punto

4); dall’altro la sentenza impugnata non permette di ricostruire il

ragionamento soggiacente il calcolo effettuato dal Pretore, calcolo che ad ogni

buon conto pare inesatto in quanto fondato sui dati (come detto errati) contenuti

nella documentazione attorea. In assenza di indicazioni attendibili fornite

dalle parti in relazione alle ore effettuate dal dipendente, non rimane che attenersi

per la determinazione delle stesse, ai parametri del CCL e al calendario

sezionale dell’edilizia. Agli atti figura il calendario sezionale base per

l’anno 2011 (doc. G), documento dal quale è possibile estrapolare i giorni e le

ore lavorative mensili per quell’anno. Per quanto attiene al periodo da gennaio

2011.

a metà aprile 2011 si ricava un monte ore pari a 586.50. Per la determinazione

invece delle ore prestate da metà novembre e fine dicembre 2010 si constata la

mancata produzione del calendario sezionale per l’anno 2010; poiché il contenuto

di detto documento non può essere considerato notorio, in assenza di altre

indicazioni, pare equo riferirsi anche per questo periodo al calendario 2011. Se

ne ricava un monte ore di 246 ore. Le ore complessive prestate dal dipendente

nel periodo da metà novembre 2010 a metà aprile 2011 possono pertanto essere quantificate,

in equità, in 832.5. L’importo lordo dello stipendio è pertanto pari a fr.

20'771.- a cui vanno aggiunti fr. 623.- per i festivi infrasettimanali, fr.

2'268.- per le vacanze e fr. 1'964.- per la tredicesima, per un totale

complessivo di fr. 25’626.-. Da detto importo devono quindi essere dedotte le

trattenute sociali, corrispondenti complessivamente al 21.83% (pari a fr.

5'594.-; cfr. doc. 4) e lo stipendio già pagato dalla datrice di lavoro

assommante a fr. 9'522.-. L’attore ha quindi diritto a ulteriori fr. 10'510.-

netti.

6.

L’appellante

contesta inoltre la deduzione dallo stipendio delle spese per il vitto e per l’alloggio

operata dal Pretore.

6.1

L’istruttoria

ha permesso di accertare che le spese per il vitto e per l’alloggio erano a carico

della datrice di lavoro, obbligo che il Pretore ha riconosciuto nella sentenza

di primo grado (cfr. pag. 5). Queste spese sono effettivamente state sostenute

dalla convenuta, circostanza non contestata dall’attore. Come emerge dagli atti,

lo stipendio previsto da contratto (fr. 24.95 all’ora) era da intendersi al

netto di detti costi e ne consegue che la deduzione della quota per vitto e

alloggio (pari a fr. 3'004.50) operata dal Pretore si rivela in contrasto con

gli accertamenti effettuati dallo stesso. Su questo punto la sentenza di primo

grado non può pertanto essere confermata.

Così

stando le cose l’importo spettante al dipendente per il periodo da metà

novembre 2010 a metà aprile 2011 ammonta pertanto a fr. 10'510.- (fr. 25'626 -

5'594 - 9'522; cfr. consid. 5.1).

A

questo importo va inoltre aggiunto quanto spettante al lavoratore per il

periodo da metà aprile a fine dicembre 2011 così come calcolato dal Pretore e

non contestato in sede di appello e assommante a fr. 18'964.- (sentenza cit.

pag. 6).

7.

Da

ultimo l’appellante critica la ripartizione delle ripetibili operata dal

Pretore e postula il riconoscimento in favore del sindacato __________ di un

importo equivalente a quello usualmente assegnato in caso di patrocinio per il

tramite di un legale iscritto al registro degli avvocati.

7.1

Come

traspare dalla sentenza impugnata, il Pretore ha fissato le ripetibili secondo

equità ed ha determinato le stesse in fr. 300.- (art. 107 CPC; sentenza cit.

pag. 6). Nel caso concreto detto modo di agire pare corretto e l’importo

attribuito è finanche generoso tenuto conto delle circostanze.

Al

riguardo si rileva che il patrocinatore di AP 1 non ha prodotto né una nota da

cui sia possibile desumere il dispendio orario connesso alla causa in oggetto

né una lista delle spese sostenute, ciò che sarebbe invece stato auspicabile a

fronte di una simile richiesta (art. 105 cpv. 2 CPC). A questo vada aggiunto

che l’art. 15 Rtar riconosce la facoltà di accordare un’indennità al

patrocinatore non iscritto nel registro degli avvocati “se la qualità delle

prestazioni e le circostanze lo giustifichino e avuto riguardo dello

svolgimento diligente del patrocinio”. In concreto però l’attività di

patrocinio svolta dal sindacato __________ è appena sufficiente, in particolare

per quel che concerne la redazione degli allegati e l’allestimento della

documentazione prodotta, come visto oggetto di vari e ripetuti errori che hanno

reso particolarmente laboriosa la ricostruzione dei fatti e il conseguente

accertamento delle pretese attoree (cfr. consid. 5.1). Da un rappresentante

professionale – o che tale vuole essere – ci si può aspettare ben altro,

nell’interesse della persona patrocinata.

Premesso

quanto sopra, si giustifica nondimeno accordare un adeguamento dell’importo

riconosciuto quale indennità di rappresentanza in considerazione del maggior

grado di soccombenza della convenuta. Le ripetibili di prima sede possono

quindi essere fissate, in equità, in fr. 500.-.

8.

Visto

quanto precede l’appello deve essere parzialmente accolto. La tassa di

giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la

rispettiva soccombenza delle parti.

Per

il giudizio di appello si è tenuto conto di un valore di causa di fr. 10'462.-.

Per i quali motivi,

visti gli art. 96 e 106

CPC e 15 RTar,

decide:

I. L’appello

27.

settembre 2013 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 26 agosto 2013 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, è così riformata:

1.

La

petizione di AP 1 è parzialmente accolta e, di conseguenza,

AO 1 è condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr. 29’474.- netti oltre

interessi al 5% dal 16 aprile 2011 su fr. 10'510.- e dal 1° gennaio 2012 su fr. 18'964.-.

2.

invariato

3.

Non si prelevano tasse e spese di

giustizia, mentre la convenuta è condannata a versare all’attore l’importo di

fr. 500.- a titolo d’indennità di rappresentanza ridotta.

4.

invariato

5.

invariato

II. Non si prelevano né tasse né spese di appello. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 200.- per ripetibili di appello ridotte.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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