12.2013.153
Contratto di lavoro, stipendio. Contratto nazionale mantello per l'edilizia (CNM), contratto collettivo di lavoro per l'edilizia (CCL). Attribuzione alla classe salariale. Determinazione delle ore lav
22 gennaio 2014Italiano16 min
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Numero d'incarto:
12.2013.153
Data decisione, Autorità:
22.01.2014, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, stipendio. Contratto nazionale mantello per l'edilizia (CNM), contratto collettivo di lavoro per l'edilizia (CCL). Attribuzione alla classe salariale. Determinazione delle ore lavorative in base al calendario sezionale dell'edilizia. Spese per vitto e alloggio. Ripetibili
CONTRATTO COLLETTIVO
SALARIO
art. 105 CPC
art. 107 CPC
Incarto n.
12.2013.153
Lugano
22 gennaio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2012.96
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 8
marzo 2012 da
AP 1
rappr. dall’RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
in materia di contratto di lavoro, con cui l’attore ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 30'000.-
a titolo di salario, per il periodo dal 15 novembre 2010 al 31 dicembre 2011,
nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE. n. __________ dell’UE
di Lugano limitatamente all’importo di fr. 30'000.-,
richiesta avversata dalla convenuta che ne ha
postulato la reiezione e che il Pretore con sentenza 26 agosto 2013 ha parzialmente accolto condannando la convenuta al pagamento di fr. 19'538.- oltre interessi,
appellante l’attore che con appello 27 settembre 2013
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente
la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta non ha presentato alcuna risposta,
letti ed esaminati i documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A. AP
1, di formazione elettricista, è stato assunto alle dipendenze di AO 1 in qualità di operaio carpentiere a partire dal 15 novembre 2010. Il contratto sottoscritto dal
dipendente , di durata determinata, giungeva a termine il 31 dicembre 2011 e prevedeva
uno stipendio annuo di fr. 56'290.- (oltre agli assegni famigliari) per
indicativamente 42 ore settimanali (doc. F). Diversamente da quanto indicato in
questo documento, AP 1 ha pattuito con tale L__________ (“il caporale”) uno
stipendio netto di Euro 8.- all’ora e la presa a carico da parte della datrice
di lavoro delle spese di trasporto, del vitto e dell’alloggio (cfr. per tutti atto
V verbale AP 1 del 29 ottobre 2012 pag. 2 e 4 e in inc.
rich. MP 2011/2125 verbale di interrogatorio di G__________
__________ del 17 maggio 2011 pag. 6).
B. Sino
a fine febbraio 2011 AP 1 ha percepito lo stipendio (di 8 Euro l’ora) in
contanti presso gli uffici di AO 1, dapprima dalle mani del precitato Lorenzo
ed in seguito da M__________ e G__________ che ne hanno ripreso il ruolo di
“caporale”. Lo stipendio del marzo 2011 è invece stato versato sul conto aperto
dal dipendente presso la __________; in questa occasione il salario versato
corrispondeva a quanto a lui spettante secondo il contratto scritto (ovvero fr.
2'963.95 doc. 11 e N); la differenza tra questo importo e quanto pattuito a
voce è però stata consegnata da AP 1 ai due “caporali” (cfr. verbale di
interrogatorio di M__________ del 12 maggio 2011 pag. 3 e verbale di interrogatorio di G__________ del 17 maggio 2011 pag. 6 in inc. rich. MP 2011/2125). Per quanto attiene al mese di aprile 2011 sul
predetto conto bancario è stato versato il corrispettivo di 80 ore di lavoro ad
una tariffa di Euro 8.- all’ora ovvero fr. 765.35 (doc. 11 e N).
AP
1 ha lavorato alle dipendenze di AO 1 sino al 15 aprile 2011 quando dopo
essere stato licenziato verbalmente da M__________ ha inoltrato le proprie dimissioni
per iscritto adducendo (asseriti) motivi personali.
C. Previo
tentativo di conciliazione (CM.2011.705), l’8 marzo 2012 AP 1, patrocinato dal
sindacato __________, ha inoltrato alla Pretura di Lugano, sezione 1, una
petizione con cui ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr. 30'000.- a titolo di salario, da intendersi quale differenza tra
quanto dovutogli secondo il CNM (Contratto nazionale mantello per l’edilizia
principale in Svizzera) e il CCL (Contratto collettivo di lavoro per l’edilizia
principale del Cantone Ticino) e quanto realmente percepito. Più precisamente
l’attore afferma di aver ricevuto, per il periodo dal 15 novembre 2010 al 15
aprile 2011 unicamente fr. 8'964.- netti in luogo dei fr. 23'230.- lordi a lui
spettanti mentre per il periodo dal 16 aprile 2011 al 31 dicembre gli sarebbero
dovuti fr. 25'263.30 importo di cui non avrebbe però ricevuto nulla. AP 1
postula altresì il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE. n. 1511445
dell’UE di Lugano limitatamente all’importo di fr. 30'000.-.
A
sostegno delle proprie pretese l’attore ha invocato una violazione del CCL ad
opera della datrice di lavoro che gli avrebbe versato meno di quanto a lui
dovuto in base a questa regolamentazione, vincolante per la convenuta. Egli ha
contestato il suo inserimento nella classe di stipendio C ed ha rivendicato
l’attribuzione alla classe B ai sensi dell’art. 42 CNM. Per quanto attiene al
monte ore ed al conteggio salario egli ha presentato una propria distinta. AP 1 ha inoltre contestato la validità della disdetta immediata.
La
convenuta si è opposta alla petizione contestando integralmente la pretesa
creditoria. In breve, essa ha affermato di aver sempre pagato il salario
pattuito contrattualmente ed ha negato di aver avuto conoscenza di eventuali
accordi divergenti tra i dipendenti e i “caporali”. Essa ha inoltre contestato
che l’eventuale agire illecito di questi ultimi potesse venirle addebitato.
Parallelamente AO 1 ha evidenziato delle incongruenze e delle contraddizioni
nel conteggio salariale allestito dall’attore. Essa ha pure sostenuto di nulla
dovere al lavoratore per il periodo dal 16 aprile 2011 al 31 dicembre 2011,
avendo questi dato le dimissioni spontaneamente.
In
sede di replica parte attrice ha approfondito le proprie argomentazioni ed ha
ricalcolato la differenza salariale precisando che le incongruenze rilevate da
controparte erano da ricondurre al pagamento in parte in Euro in parte in
franchi dello stipendio, mentre parte convenuta in duplica ha riconfermato le
proprie allegazioni.
D. Esperita
l’istruttoria le parti sono state convocate per la discussione finale; entrambe
hanno prodotto dei memoriali scritti nei quali hanno ribadito le proprie
antitetiche posizioni.
E. Statuendo
con sentenza del 26 agosto 2013 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione
ed ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 19'538.- netti oltre agli
interessi al 5% dal 16 aprile 2011 su fr. 574.- e dal 1° gennaio 2012 su fr. 18'964.-.
F. Con
appello 27 settembre 2013 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere integralmente la petizione e di condannare la controparte
al pagamento di tasse, spese e ripetibili. La convenuta non ha presentato
risposta all’appello.
e considerato,
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale
civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la
procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405
CPC).
2.
Preliminarmente,
al fine di chiarire quale sia la documentazione su cui poggia il presente procedimento,
è necessario evidenziare che in prima sede è stato richiamato formalmente unicamente
l’incarto 2011/2125 del Ministero pubblico (cfr. petizione pag. 6 e verbale
dibattimentale del 20 settembre 2012 pag. 2), non invece quelli indicati dall’appellante
nel proprio appello (pag. 2 in fine). Questi ultimi non hanno fatto oggetto di
un’ordinanza pretorile di richiamo ma sono stati congiunti al presente incarto
unicamente per fini istruttori. Ne discende che il loro contenuto non può
essere considerato nel procedimento qui in esame; si constata nondimeno che gli
atti dei singoli incarti sono completi.
3.
Per quanto ancora dibattuto in appello, il Pretore ha accertato che,
per il periodo dal 15 novembre 2010 al 15 aprile 2011, il lavoratore ha
percepito meno di quanto a lui spettante in base al CCL. Nel contempo il
magistrato ha ritenuto illegittima la disdetta comunicata al dipendente dalla
convenuta e nulla quella notificata in seguito dal dipendente, ragion per cui
la datrice di lavoro era tenuta a pagare lo stipendio sino al 31 dicembre 2011.
Il Pretore ha quindi affrontato la questione della qualifica salariale del
dipendente giusta il CCL giungendo alla conclusione che l’inserimento dello stesso
nella classe C fosse corretto.
Per
quanto attiene alla determinazione delle ore lavorative svolte dal dipendente e
dello stipendio a lui spettante, il giudice di prime cure ha giudicato inaffidabili
i conteggi allestiti dalla datrice di lavoro e non provato il monte ore preteso
dal lavoratore. Per il periodo da novembre 2010 ad aprile 2011, il Pretore ha
fatto capo ai parametri del CCL ed ha quantificato le ore effettuate in 584;
egli ha quindi moltiplicato le stesse per lo stipendio orario previsto dal CCL.
Per il periodo da metà aprile a fine 2011, il magistrato ha invece moltiplicato
lo stipendio mensile previsto da CCL per il numero dei mesi in esame. Da questi
importi, al netto delle deduzioni sociali, il magistrato ha dedotto lo
stipendio già pagato dalla convenuta, le spese sostenute dalla stessa per vitto
e alloggio nonché il salario conseguito da AP 1 presso la D__________ SA;
l’importo spettante all’attore è stato quantificato in complessivi fr. 19'538.-
Da ultimo, il magistrato ha riconosciuto alla patrocinatrice dell’attore
un’indennità di rappresentanza di fr. 300.-.
4.
Con
l’appello AP 1 contesta la propria attribuzione alla categoria C ai sensi
dell’art. 42 CNM e chiede l’inserimento nella classe salariale B. Al riguardo
egli sostiene di avere già lavorato nel ramo edile in Italia ciò che
giustificherebbe la sua attribuzione alla classe di stipendio superiore.
4.1
L’art.
42.
CNM prevede che un lavoratore senza conoscenze professionali è attribuito
alla classe C mentre che un soggetto con conoscenze professionali ma senza
certificato professionale, per le buone qualifiche viene promosso nella classe
B.
Nel
caso concreto non vi è prova che l’attore, di formazione elettricista, avesse esperienza
nel settore edile. In primo luogo è necessario evidenziare che quanto sostenuto
dall’appellante nei propri allegati di prima sede ed in appello si scontra con
le dichiarazioni rese dallo stesso in sede penale dove egli ha affermato (cfr. verbale
23.
maggio 2011 pag. 3 in. inc. rich. MP 2011/2125): “Io lavoravo come
manovale dei carpentieri. Si trattava della mia prima esperienza in questo tipo
di lavoro sul cantiere.“ Circostanza che emerge anche dall’audizione testimoniale
innanzi al Pretore del 29 ottobre 2012 (atto IV verbale cit. pag. 4) nel corso
della quale egli si è così espresso:“(…) avevano più esperienza di me. Essi
lavoravano in modo autonomo (…). Invece io e un altro ragazzo pagato Euro
8.
-/ora facevamo piuttosto i manovali e in particolare preparavamo i materiali”.
L’inesperienza
dell’attore traspare anche dalle dichiarazioni rese innanzi al Pretore e in
sede penale dai suoi colleghi di lavoro, dichiarazioni a cui si rinvia. Tra
queste vale però la pena di menzionare l’audizione di A__________, di
formazione assistente edile, il quale ha riferito che: “(…) Per i parametri
in Svizzera, __________ poteva essere inquadrato come manovale perché non era in
grado di fare altro” (verbale audizione testimoniale del 6 novembre 2012
pag. 7) e quella di G__________ che ha riferito “(…) 8 euro all’ora per AP 1
che non valeva un granché professionalmente” ed ancora “sul lavoro era
nullo” (verbale d’interrogatorio del 17 maggio 2011 in inc. rich. MP 2011/2125).
A
questo vada aggiunto che AP 1 non ha presentato alcuna prova oggettiva delle
sue (asserite) passate esperienze lavorative.
Alla
luce di quanto precede la decisione del Pretore di confermare l’attribuzione
dell’attore alla categoria C ai sensi del CNM con uno stipendio mensile, a
partire dall’anno 2010, di fr. 4’330.- equivalenti a fr. 24.95 all’ora (doc. E),
è corretta e va confermata.
5.
Nel
proprio allegato AP 1 ha quindi censurato il calcolo effettuato dal Pretore per
stabilire le ore lavorative effettuate da metà novembre 2010 a metà aprile 201 1. A detta dell’appellante le ore da conteggiare assommerebbero a 862 e non a
584.
come accertato dal magistrato.
5.1
Preliminarmente
è necessario sottolineare che la determinazione del monte ore si è rivelata
particolarmente complessa. Da un canto, parte attrice ha prodotto dei conteggi
che, per sua stessa ammissione, sono errati (cfr. atto di appello pag. 5 punto
4); dall’altro la sentenza impugnata non permette di ricostruire il
ragionamento soggiacente il calcolo effettuato dal Pretore, calcolo che ad ogni
buon conto pare inesatto in quanto fondato sui dati (come detto errati) contenuti
nella documentazione attorea. In assenza di indicazioni attendibili fornite
dalle parti in relazione alle ore effettuate dal dipendente, non rimane che attenersi
per la determinazione delle stesse, ai parametri del CCL e al calendario
sezionale dell’edilizia. Agli atti figura il calendario sezionale base per
l’anno 2011 (doc. G), documento dal quale è possibile estrapolare i giorni e le
ore lavorative mensili per quell’anno. Per quanto attiene al periodo da gennaio
2011.
a metà aprile 2011 si ricava un monte ore pari a 586.50. Per la determinazione
invece delle ore prestate da metà novembre e fine dicembre 2010 si constata la
mancata produzione del calendario sezionale per l’anno 2010; poiché il contenuto
di detto documento non può essere considerato notorio, in assenza di altre
indicazioni, pare equo riferirsi anche per questo periodo al calendario 2011. Se
ne ricava un monte ore di 246 ore. Le ore complessive prestate dal dipendente
nel periodo da metà novembre 2010 a metà aprile 2011 possono pertanto essere quantificate,
in equità, in 832.5. L’importo lordo dello stipendio è pertanto pari a fr.
20'771.- a cui vanno aggiunti fr. 623.- per i festivi infrasettimanali, fr.
2'268.- per le vacanze e fr. 1'964.- per la tredicesima, per un totale
complessivo di fr. 25’626.-. Da detto importo devono quindi essere dedotte le
trattenute sociali, corrispondenti complessivamente al 21.83% (pari a fr.
5'594.-; cfr. doc. 4) e lo stipendio già pagato dalla datrice di lavoro
assommante a fr. 9'522.-. L’attore ha quindi diritto a ulteriori fr. 10'510.-
netti.
6.
L’appellante
contesta inoltre la deduzione dallo stipendio delle spese per il vitto e per l’alloggio
operata dal Pretore.
6.1
L’istruttoria
ha permesso di accertare che le spese per il vitto e per l’alloggio erano a carico
della datrice di lavoro, obbligo che il Pretore ha riconosciuto nella sentenza
di primo grado (cfr. pag. 5). Queste spese sono effettivamente state sostenute
dalla convenuta, circostanza non contestata dall’attore. Come emerge dagli atti,
lo stipendio previsto da contratto (fr. 24.95 all’ora) era da intendersi al
netto di detti costi e ne consegue che la deduzione della quota per vitto e
alloggio (pari a fr. 3'004.50) operata dal Pretore si rivela in contrasto con
gli accertamenti effettuati dallo stesso. Su questo punto la sentenza di primo
grado non può pertanto essere confermata.
Così
stando le cose l’importo spettante al dipendente per il periodo da metà
novembre 2010 a metà aprile 2011 ammonta pertanto a fr. 10'510.- (fr. 25'626 -
5'594 - 9'522; cfr. consid. 5.1).
A
questo importo va inoltre aggiunto quanto spettante al lavoratore per il
periodo da metà aprile a fine dicembre 2011 così come calcolato dal Pretore e
non contestato in sede di appello e assommante a fr. 18'964.- (sentenza cit.
pag. 6).
7.
Da
ultimo l’appellante critica la ripartizione delle ripetibili operata dal
Pretore e postula il riconoscimento in favore del sindacato __________ di un
importo equivalente a quello usualmente assegnato in caso di patrocinio per il
tramite di un legale iscritto al registro degli avvocati.
7.1
Come
traspare dalla sentenza impugnata, il Pretore ha fissato le ripetibili secondo
equità ed ha determinato le stesse in fr. 300.- (art. 107 CPC; sentenza cit.
pag. 6). Nel caso concreto detto modo di agire pare corretto e l’importo
attribuito è finanche generoso tenuto conto delle circostanze.
Al
riguardo si rileva che il patrocinatore di AP 1 non ha prodotto né una nota da
cui sia possibile desumere il dispendio orario connesso alla causa in oggetto
né una lista delle spese sostenute, ciò che sarebbe invece stato auspicabile a
fronte di una simile richiesta (art. 105 cpv. 2 CPC). A questo vada aggiunto
che l’art. 15 Rtar riconosce la facoltà di accordare un’indennità al
patrocinatore non iscritto nel registro degli avvocati “se la qualità delle
prestazioni e le circostanze lo giustifichino e avuto riguardo dello
svolgimento diligente del patrocinio”. In concreto però l’attività di
patrocinio svolta dal sindacato __________ è appena sufficiente, in particolare
per quel che concerne la redazione degli allegati e l’allestimento della
documentazione prodotta, come visto oggetto di vari e ripetuti errori che hanno
reso particolarmente laboriosa la ricostruzione dei fatti e il conseguente
accertamento delle pretese attoree (cfr. consid. 5.1). Da un rappresentante
professionale – o che tale vuole essere – ci si può aspettare ben altro,
nell’interesse della persona patrocinata.
Premesso
quanto sopra, si giustifica nondimeno accordare un adeguamento dell’importo
riconosciuto quale indennità di rappresentanza in considerazione del maggior
grado di soccombenza della convenuta. Le ripetibili di prima sede possono
quindi essere fissate, in equità, in fr. 500.-.
8.
Visto
quanto precede l’appello deve essere parzialmente accolto. La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la
rispettiva soccombenza delle parti.
Per
il giudizio di appello si è tenuto conto di un valore di causa di fr. 10'462.-.
Per i quali motivi,
visti gli art. 96 e 106
CPC e 15 RTar,
decide:
I. L’appello
27.
settembre 2013 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 26 agosto 2013 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, è così riformata:
1.
La
petizione di AP 1 è parzialmente accolta e, di conseguenza,
AO 1 è condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr. 29’474.- netti oltre
interessi al 5% dal 16 aprile 2011 su fr. 10'510.- e dal 1° gennaio 2012 su fr. 18'964.-.
2.
invariato
3.
Non si prelevano tasse e spese di
giustizia, mentre la convenuta è condannata a versare all’attore l’importo di
fr. 500.- a titolo d’indennità di rappresentanza ridotta.
4.
invariato
5.
invariato
II. Non si prelevano né tasse né spese di appello. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 200.- per ripetibili di appello ridotte.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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