12.2013.155
Contratto di lavoro, stipendio. Contratto nazionale mantello per l'edilizia (CNM), contratto collettivo di lavoro per l'edilizia (CCL). Attribuzione alla classe salariale. Determinazione delle ore lav
4 febbraio 2014Italiano16 min
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Numero d'incarto:
12.2013.155
Data decisione, Autorità:
04.02.2014, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, stipendio. Contratto nazionale mantello per l'edilizia (CNM), contratto collettivo di lavoro per l'edilizia (CCL). Attribuzione alla classe salariale. Determinazione delle ore lavorative in base al calendario sezionale dell'edilizia. Spese per vitto. Ripetibili
CONTRATTO COLLETTIVO
SALARIO
SPESE GIUDIZIARIE
art. 105 CPC
art. 107 CPC
art. 317 CPC
Incarto n.
12.2013.155
Lugano
4 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2012.97
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione del
13 marzo 2012 da
AP 1
rappr. da: RA 1
contro
AO 1
rappr. da: RA 2
in materia di contratto di lavoro, con cui l’attore ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 17'020.95 a titolo di salario, poi ridotti in sede di replica a fr. 16'201.45 , per il periodo dal 13
gennaio al 30 giugno 2011, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
al PE. n. __________ dell’UE di Lugano limitatamente a detto importo,
richiesta avversata dalla convenuta che ne ha
postulato la reiezione e che il Pretore con sentenza 27 agosto 2013 ha parzialmente accolto condannando la convenuta al pagamento di fr. 11'137.- oltre interessi,
appellante l’attore che con appello 30 settembre 2013
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente
la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta non ha presentato alcuna risposta,
letti ed esaminati
i documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A. AP 1
è stato assunto con un contratto di durata indeterminata alle dipendenze di AO
1 in qualità di operaio carpentiere a partire dal 13 gennaio 2011. Il contratto
prevedeva uno stipendio annuo di fr. 56'290.- (oltre agli assegni famigliari)
per indicativamente 42 ore settimanali. Diversamente da quanto indicato in
questo documento AP 1 ha pattuito col nipote __________ S__________ (“il
caporale”) uno stipendio inferiore. In relazione alla propria retribuzione, in
sede penale il lavoratore ha affermato di aver concordato uno stipendio di Euro
11.- all’ora mentre che in sede civile egli ha rettificato detto importo in
Euro 8.- l’ora. In base a quest’accordo le spese di trasporto, il vitto e l’alloggio
sarebbero state a carico della datrice di lavoro.
B. Sino a fine febbraio 2011 AP 1 ha percepito lo stipendio inferiore concordato a voce in contanti dalle mani di __________ S__________ e di __________
B__________, che hanno assunto il ruolo di “caporali”. Lo stipendio del marzo
2011 è invece stato versato sul conto aperto dal dipendente presso la __________;
in questa occasione il salario versato corrispondeva a quanto a lui spettante
secondo il contratto scritto; la differenza tra questo importo e quanto
pattuito a voce è però stata consegnata da AP 1 a __________ S__________.
AP 1 ha
lavorato alle dipendenze di AO 1 sino al 13 maggio 2011 quando è stato
licenziato per ragioni legate alla mancanza di lavoro.
C. Previo tentativo di conciliazione (CM.2011.715), il 13 marzo 2012
AP 1, patrocinato dal sindacato U__________, ha inoltrato alla Pretura di
Lugano, sezione 1, una petizione con cui ha chiesto la condanna di AO 1 al
pagamento di complessivi fr. 17’020.95. a titolo di
salario, da intendersi quale differenza tra quanto dovutogli secondo il CNM
(Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera) e il CCL
(Contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale del Cantone Ticino) e
quanto realmente percepito. Più precisamente l’attore afferma di aver ricevuto,
per il periodo dal 13 gennaio al 13 maggio 2011 unicamente fr. 13’266.- netti
in luogo dei fr. 33'270.10 lordi a lui spettanti mentre per il periodo dal 14
maggio al 30 giugno 2011 gli sarebbero dovuti fr. 5'561.95, importo di cui non
avrebbe però ricevuto nulla. AP 1 postula altresì il rigetto in via definitiva
dell’opposizione al PE. n. __________ dell’UE di Lugano limitatamente
all’importo di fr. 17'020.95.
A
sostegno delle proprie pretese l’attore ha invocato una violazione del CCL ad
opera della datrice di lavoro che gli avrebbe versato meno di quanto a lui
dovuto in base a questa regolamentazione, vincolante per la convenuta. Egli ha
contestato il suo inserimento nella classe di stipendio C ed ha rivendicato
l’attribuzione alla classe A ai sensi dell’art. 42 CNM. Per quanto attiene al
monte ore ed al conteggio salario egli ha presentato una propria distinta. AP 1
ha inoltre contestato la validità della disdetta immediata.
La
convenuta si è opposta alla petizione contestando integralmente la pretesa
creditoria. In breve, essa ha affermato di aver sempre pagato il salario
pattuito contrattualmente ed ha negato di aver avuto conoscenza di eventuali
accordi divergenti tra i dipendenti e i “caporali”. Essa ha inoltre contestato
che l’eventuale agire illecito di questi ultimi potesse venirle addebitato.
Parallelamente AO 1 ha evidenziato delle incongruenze negli importi pretesi
dall’attore. Essa ha pure sostenuto che la disdetta è stata data dal dipendente
di propria iniziativa e che malgrado egli non si sia più presentato al lavoro
dopo il 13 maggio 2011 lo stipendio gli è stato comunque versato sino al 20
maggio 2011.
In sede
di replica parte attrice ha approfondito le proprie argomentazioni ed ha
ricalcolato la differenza salariale precisando che le incongruenze rilevate da
controparte erano da ricondurre al pagamento in parte in Euro in parte in
franchi dello stipendio. Essa ha ridotto la pretesa fatta valere in giudizio ed
ha quantificato la stessa in fr. 16'201.45, di cui fr. 12'509.10 per il periodo
sino al 20 maggio 2011 e fr. 3'692.35 per il periodo dal 21 maggio al 30 giugno
2011. Nel contempo AP 1 ha ribadito di aver intascato unicamente Euro 8.-
all’ora ed ha postulato l’attribuzione alla classe salariale B.
Per sua
parte la convenuta in duplica ha riconfermato le proprie allegazioni.
D. Esperita
l’istruttoria le parti sono state convocate per la discussione finale; entrambe
hanno prodotto dei memoriali scritti nei quali hanno ribadito le proprie
antitetiche posizioni.
E. Statuendo
con sentenza del 27 agosto 2013 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione
ed ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 11'137.- netti oltre agli
interessi al 5% dal 14 maggio 2011 su fr. 7'904.- e dal 1° luglio 2011 su fr. 3'233.-.
F. Con
appello 30 settembre 2013 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere integralmente la petizione e di condannare la controparte al
pagamento di fr. 17'020.85, protestate tasse, spese e ripetibili. La convenuta
non ha presentato risposta all’appello.
e considerato,
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale
civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la
procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405
CPC).
2.
Preliminarmente,
al fine di chiarire quale sia la documentazione su cui poggia il presente
procedimento, è necessario evidenziare che in prima sede è stato richiamato
formalmente unicamente l’incarto 2011/2125 del Ministero pubblico (cfr.
petizione pag. 6 e verbale dibattimentale dell’8 ottobre 2012 pag. 2), non
invece quelli indicati dall’appellante nel proprio appello (pag. 2 in fine). Questi ultimi non hanno fatto oggetto di un’ordinanza pretorile di richiamo ma sono stati
congiunti al presente incarto unicamente per fini istruttori. Ne discende che
il loro contenuto non può essere considerato nel procedimento qui in esame; si
constata nondimeno che gli atti dei singoli incarti sono completi.
3.
Con
l’appello l’attore postula l’accoglimento integrale della petizione e la
condanna della controparte al pagamento di fr. 17'020.85, oltre interessi (cfr.
atto di appello pag. 2), importo questo che eccede quanto richiesto in prima
sede. Verosimilmente parte attrice è incorsa in un errore riprendendo in
maniera acritica la cifra indicata dal Pretore in ingresso alla decisione
impugnata (cfr. sentenza cit. 1) e che si riferisce all’importo postulato nella
petizione (fr. 17'020.95, pag. 1) ma poi ridotto in sede di replica (fr.
16'201.45, replica pag. 5 e 6) e nel memoriale conclusivo (pag. 1). Trattasi
con ogni evidenza di un’estensione delle richiesta di giudizio inammissibile in
quanto non soddisfa i presupposti dell’art. 317 CPC. L’oggetto del giudizio va
pertanto limitato all’importo richiesto nell’atto conclusivo di prima sede,
ovvero fr. 16'201.45.
4.
Per quanto ancora dibattuto in appello, il
Pretore ha accertato che, per il periodo dal 13 gennaio al 13 maggio 2011, il
lavoratore ha percepito meno di quanto a lui spettante in base al CCL. Nel
contempo il magistrato ha ritenuto ingiustificata la disdetta comunicata al
dipendente dalla convenuta ed ha sancito l’obbligo di quest’ultima di pagare lo
stipendio anche dal 14 maggio al 30 giugno 2011, ossia durante il termine
ordinario di disdetta, deduzione fatta di quanto percepito dal lavoratore
presso altri datori di lavoro.
Per
quanto attiene alla determinazione delle ore lavorative svolte dal dipendente e
dello stipendio a lui spettante, il giudice di prime cure ha giudicato
inaffidabili i conteggi allestiti dalla datrice di lavoro e non provato il
monte ore preteso dal lavoratore. Il magistrato ha quindi fatto capo ai parametri
del CCL ed ha quantificato le ore effettuate tra il 13 gennaio ed il 13 maggio 2011 in 814; egli ha quindi moltiplicato le stesse per lo stipendio orario previsto dal CCL. In
maniera analoga il magistrato ha determinato le ore da conteggiare per il periodo
dal 14 maggio al 30 giugno 2011, stimate in 190.04. Anche in questo caso egli
ha moltiplicato le ore per la tariffa prevista dal CCL. Da questi importi, al
netto delle deduzioni sociali, il magistrato ha dedotto lo stipendio già pagato
dalla convenuta, le spese sostenute dalla stessa per vitto e alloggio nonché il
salario conseguito da AP 1 presso un altro datore di lavoro tra il 21 maggio e
il 30 giugno 2011; l’importo spettante all’attore è quindi stato quantificato
in complessivi fr. 11'137.- netti. Da ultimo, il magistrato ha riconosciuto
alla patrocinatrice dell’attore un’indennità di rappresentanza di fr. 150.-.
5.
Nel proprio allegato di appello AP 1 ha censurato il calcolo
effettuato dal Pretore per stabilire le ore da retribuire per il periodo dal 13
gennaio e il 30 giugno 2011. A detta dell’appellante le ore da conteggiare
assommerebbero a 902.50 per il periodo dal 13 gennaio al 13 maggio 2011 e a 215
per il periodo dal 14 maggio al 30 giugno di quell’anno, e non a 814 per il
primo periodo e a 190.04 per il secondo periodo, come accertato dal magistrato
(cfr. sentenza impugnata pag. 5).
5.1
Preliminarmente
è necessario sottolineare che la determinazione del monte ore, e di conseguenza
dello stipendio spettante al lavoratore, si è rivelata complessa. Da un canto,
parte attrice ha prodotto dei conteggi in contraddizione tra loro e contenenti
degli errori (cfr. doc. H, I e N); dall’altro la sentenza impugnata non
permette di ricostruire il ragionamento soggiacente il calcolo effettuato dal Pretore,
calcolo che ad ogni buon conto pare inesatto in quanto fondato sui dati (come
detto errati) contenuti nella documentazione attorea.
In
assenza di indicazioni attendibili fornite dalle parti in relazione alle ore
effettuate dal dipendente, non rimane che attenersi per la determinazione delle
stesse, ai parametri del CCL e al calendario sezionale dell’edilizia. Agli atti
figura il calendario sezionale base per l’anno 2011 (doc. F), documento dal
quale è possibile estrapolare i giorni e le ore lavorative mensili per l’anno 2011. In equità, per quanto attiene al periodo dal 13 gennaio 2011 al 13 maggio 2011 si ricava un
monte ore pari a 693,5 mentre che per il periodo dal 14 maggio al 30 giugno
2011.
esso assomma a 264.
Ritenuto
uno stipendio orario pari a fr. 27.75 (cfr. sentenza impugnata pag. 4),
l’importo lordo del salario per il periodo dal 13 gennaio al 13 maggio 2011 è
pertanto pari a fr. 19’245.- a cui vanno aggiunti fr. 577.- per i festivi
infrasettimanali, fr. 2'101.- per le vacanze e fr. 1’826.- per la tredicesima,
per un totale complessivo di fr. 23’749. A questa cifra vanno inoltre aggiunti fr. 900.- (4.5 mesi x fr. 200.-) e fr. 1’125.- (4.5 mesi x fr. 250.-) quali
assegni famigliari (cfr. doc. N) per un importo totale di fr. 25’774.-. Da
detto importo devono quindi essere dedotte le trattenute sociali,
corrispondenti complessivamente al 21.83% (pari a fr. 5’626.-) e lo stipendio
già pagato dalla datrice di lavoro assommante a fr. 14'399.- (fr. 7'314.- + fr.
7'085.-; accertato nella sentenza impugnata pag. 5 e non contestato in
appello).
Per
il periodo dal 14 maggio al 30 giugno 2011 l’importo lordo dello stipendio
assomma invece a fr. 7'326.- a cui vanno aggiunti fr. 220.- per i festivi infrasettimanali,
fr. 780.- per le vacanze e fr. 695.- per la tredicesima, per un totale
complessivo di fr. 9'021.-. A questa cifra vanno inoltre aggiunti fr. 300.-
(1.5 mesi x fr. 200.-) e fr. 375.- (1.5 mesi x fr. 250.-) quali assegni
famigliari per un importo totale di fr. 9'696.-.
Da detto
importo devono essere dedotte le trattenute sociali, corrispondenti
complessivamente al 21.83% (pari a fr. 2'117.-) e quanto percepito da AP 1 alle
dipendenze di una datrice di lavoro terza tra il 21 maggio e il 30 giugno 2011,
ovvero fr. 1'869.60 (doc. N). Lo stipendio pagato da AO 1 per il periodo dal 14
al 20 maggio è già stato considerato nel periodo precedente.
Ne
discende che il dipendente ha diritto complessivamente a ulteriori fr. 11'458.-
netti (fr. 5’749 + fr. 5’709.-).
6.
L’appellante
contesta inoltre la deduzione dallo stipendio delle spese per il vitto e per
l’alloggio operata dal Pretore.
6.1
L’istruttoria
ha permesso di accertare che le spese per il vitto e per l’alloggio erano a carico
della datrice di lavoro, obbligo che il Pretore ha riconosciuto nella sentenza
di primo grado (cfr. pag. 4). Queste spese sono effettivamente state sostenute
dalla convenuta, circostanza non contestata dall’attore. Come emerge dagli
atti, lo stipendio previsto da contratto (fr. 27.75 all’ora) era da intendersi
al netto di detti costi e ne consegue che la deduzione della quota per vitto e
alloggio (pari a fr. 2'335.50) operata dal Pretore si rivela in contrasto con
gli accertamenti effettuati dallo stesso. Su questo punto la sentenza di primo
grado non può pertanto essere confermata.
Così
stando le cose l’importo spettante al dipendente per il periodo dal 13 gennaio
al 30 giugno 2011 ammonta pertanto a fr. 11'458.- netti (fr. 5’749 + fr.
5’709.-, consid. 5.1).
7.
Da
ultimo l’appellante critica la ripartizione delle ripetibili operata dal
Pretore e postula il riconoscimento in favore del sindacato UNIA di un importo
equivalente a quello usualmente assegnato in caso di patrocinio per il tramite
di un legale iscritto al registro degli avvocati.
7.1
Come
traspare dalla sentenza impugnata, il Pretore ha fissato le ripetibili secondo
equità ed ha determinato le stesse in fr. 150.- (art. 107 CPC; sentenza cit.
pag. 6). Nel caso concreto detto modo di agire pare corretto e l’importo
attribuito è finanche generoso tenuto conto delle circostanze.
Al
riguardo si rileva che il patrocinatore di AP 1 non ha prodotto né una nota da
cui sia possibile desumere il dispendio orario connesso alla causa in oggetto
né una lista delle spese sostenute, ciò che sarebbe invece stato auspicabile a
fronte di una simile richiesta (art. 105 cpv. 2 CPC). A questo vada aggiunto
che l’art. 15 Rtar riconosce la facoltà di accordare un’indennità al
patrocinatore non iscritto nel registro degli avvocati “se la qualità delle
prestazioni e le circostanze lo giustifichino e avuto riguardo dello
svolgimento diligente del patrocinio”. In concreto però l’attività di
patrocinio svolta dal sindacato UNIA è appena sufficiente, in particolare per
quel che concerne la redazione degli allegati, la formulazione delle richieste
di giudizio e l’allestimento della documentazione prodotta, come visto oggetto
di vari e ripetuti errori che hanno reso particolarmente laboriosa la
ricostruzione dei fatti e il conseguente accertamento delle pretese attoree
(cfr. anche consid. 5.1). Da un rappresentante professionale – o che tale vuole
essere – ci si può aspettare ben altro, nell’interesse della persona
patrocinata.
In
considerazione di quanto precede e dell’esito dell’appello, accolto in misura
minima, un adeguamento dell’importo riconosciuto quale indennità di
rappresentanza dal Pretore non si giustifica. Le ripetibili di prima sede,
fissate, in equità, in fr. 150.- vanno pertanto confermate.
8.
Visto
quanto precede l’appello deve essere parzialmente accolto. La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la
rispettiva soccombenza delle parti.
Per
il giudizio di appello si è tenuto conto di un valore di causa di fr. 5’064.45.
Per i quali motivi,
visti gli art. 96 e 106
CPC e 15 RTar,
decide:
I. L’appello 30 settembre 2013 è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 27 agosto 2013 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, è così riformata:
1.
La petizione di AP 1 è parzialmente
accolta e, di conseguenza, AO 1 è condannata a pagare a AO 1 l’importo di fr. 11'458.- netti oltre interessi al 5% dal 14 maggio 2011 su fr.
5’749.- e dal 1°luglio 2011 su fr. 5’709.-.
2.
invariato
3.
invariato
4.
invariato
5.
invariato
II. Non
si prelevano né tasse né spese di appello. Non si assegnano ripetibili di
appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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