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Decisione

12.2013.155

Contratto di lavoro, stipendio. Contratto nazionale mantello per l'edilizia (CNM), contratto collettivo di lavoro per l'edilizia (CCL). Attribuzione alla classe salariale. Determinazione delle ore lav

4 febbraio 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1

è stato assunto con un contratto di durata indeterminata alle dipendenze di AO

1 in qualità di operaio carpentiere a partire dal 13 gennaio 2011. Il contratto

prevedeva uno stipendio annuo di fr. 56'290.- (oltre agli assegni famigliari)

per indicativamente 42 ore settimanali. Diversamente da quanto indicato in

questo documento AP 1 ha pattuito col nipote __________ S__________ (“il

caporale”) uno stipendio inferiore. In relazione alla propria retribuzione, in

sede penale il lavoratore ha affermato di aver concordato uno stipendio di Euro

11.- all’ora mentre che in sede civile egli ha rettificato detto importo in

Euro 8.- l’ora. In base a quest’accordo le spese di trasporto, il vitto e l’alloggio

sarebbero state a carico della datrice di lavoro.

B. Sino a fine febbraio 2011 AP 1 ha percepito lo stipendio inferiore concordato a voce in contanti dalle mani di __________ S__________ e di __________

B__________, che hanno assunto il ruolo di “caporali”. Lo stipendio del marzo

2011 è invece stato versato sul conto aperto dal dipendente presso la __________;

in questa occasione il salario versato corrispondeva a quanto a lui spettante

secondo il contratto scritto; la differenza tra questo importo e quanto

pattuito a voce è però stata consegnata da AP 1 a __________ S__________.

AP 1 ha

lavorato alle dipendenze di AO 1 sino al 13 maggio 2011 quando è stato

licenziato per ragioni legate alla mancanza di lavoro.

C. Previo tentativo di conciliazione (CM.2011.715), il 13 marzo 2012

AP 1, patrocinato dal sindacato U__________, ha inoltrato alla Pretura di

Lugano, sezione 1, una petizione con cui ha chiesto la condanna di AO 1 al

pagamento di complessivi fr. 17’020.95. a titolo di

salario, da intendersi quale differenza tra quanto dovutogli secondo il CNM

(Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera) e il CCL

(Contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale del Cantone Ticino) e

quanto realmente percepito. Più precisamente l’attore afferma di aver ricevuto,

per il periodo dal 13 gennaio al 13 maggio 2011 unicamente fr. 13’266.- netti

in luogo dei fr. 33'270.10 lordi a lui spettanti mentre per il periodo dal 14

maggio al 30 giugno 2011 gli sarebbero dovuti fr. 5'561.95, importo di cui non

avrebbe però ricevuto nulla. AP 1 postula altresì il rigetto in via definitiva

dell’opposizione al PE. n. __________ dell’UE di Lugano limitatamente

all’importo di fr. 17'020.95.

A

sostegno delle proprie pretese l’attore ha invocato una violazione del CCL ad

opera della datrice di lavoro che gli avrebbe versato meno di quanto a lui

dovuto in base a questa regolamentazione, vincolante per la convenuta. Egli ha

contestato il suo inserimento nella classe di stipendio C ed ha rivendicato

l’attribuzione alla classe A ai sensi dell’art. 42 CNM. Per quanto attiene al

monte ore ed al conteggio salario egli ha presentato una propria distinta. AP 1

ha inoltre contestato la validità della disdetta immediata.

La

convenuta si è opposta alla petizione contestando integralmente la pretesa

creditoria. In breve, essa ha affermato di aver sempre pagato il salario

pattuito contrattualmente ed ha negato di aver avuto conoscenza di eventuali

accordi divergenti tra i dipendenti e i “caporali”. Essa ha inoltre contestato

che l’eventuale agire illecito di questi ultimi potesse venirle addebitato.

Parallelamente AO 1 ha evidenziato delle incongruenze negli importi pretesi

dall’attore. Essa ha pure sostenuto che la disdetta è stata data dal dipendente

di propria iniziativa e che malgrado egli non si sia più presentato al lavoro

dopo il 13 maggio 2011 lo stipendio gli è stato comunque versato sino al 20

maggio 2011.

In sede

di replica parte attrice ha approfondito le proprie argomentazioni ed ha

ricalcolato la differenza salariale precisando che le incongruenze rilevate da

controparte erano da ricondurre al pagamento in parte in Euro in parte in

franchi dello stipendio. Essa ha ridotto la pretesa fatta valere in giudizio ed

ha quantificato la stessa in fr. 16'201.45, di cui fr. 12'509.10 per il periodo

sino al 20 maggio 2011 e fr. 3'692.35 per il periodo dal 21 maggio al 30 giugno

2011. Nel contempo AP 1 ha ribadito di aver intascato unicamente Euro 8.-

all’ora ed ha postulato l’attribuzione alla classe salariale B.

Per sua

parte la convenuta in duplica ha riconfermato le proprie allegazioni.

D. Esperita

l’istruttoria le parti sono state convocate per la discussione finale; entrambe

hanno prodotto dei memoriali scritti nei quali hanno ribadito le proprie

antitetiche posizioni.

E. Statuendo

con sentenza del 27 agosto 2013 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione

ed ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 11'137.- netti oltre agli

interessi al 5% dal 14 maggio 2011 su fr. 7'904.- e dal 1° luglio 2011 su fr. 3'233.-.

F. Con

appello 30 settembre 2013 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel

senso di accogliere integralmente la petizione e di condannare la controparte al

pagamento di fr. 17'020.85, protestate tasse, spese e ripetibili. La convenuta

non ha presentato risposta all’appello.

e considerato,

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale

civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la

procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405

CPC).

2.

Preliminarmente,

al fine di chiarire quale sia la documentazione su cui poggia il presente

procedimento, è necessario evidenziare che in prima sede è stato richiamato

formalmente unicamente l’incarto 2011/2125 del Ministero pubblico (cfr.

petizione pag. 6 e verbale dibattimentale dell’8 ottobre 2012 pag. 2), non

invece quelli indicati dall’appellante nel proprio appello (pag. 2 in fine). Questi ultimi non hanno fatto oggetto di un’ordinanza pretorile di richiamo ma sono stati

congiunti al presente incarto unicamente per fini istruttori. Ne discende che

il loro contenuto non può essere considerato nel procedimento qui in esame; si

constata nondimeno che gli atti dei singoli incarti sono completi.

3.

Con

l’appello l’attore postula l’accoglimento integrale della petizione e la

condanna della controparte al pagamento di fr. 17'020.85, oltre interessi (cfr.

atto di appello pag. 2), importo questo che eccede quanto richiesto in prima

sede. Verosimilmente parte attrice è incorsa in un errore riprendendo in

maniera acritica la cifra indicata dal Pretore in ingresso alla decisione

impugnata (cfr. sentenza cit. 1) e che si riferisce all’importo postulato nella

petizione (fr. 17'020.95, pag. 1) ma poi ridotto in sede di replica (fr.

16'201.45, replica pag. 5 e 6) e nel memoriale conclusivo (pag. 1). Trattasi

con ogni evidenza di un’estensione delle richiesta di giudizio inammissibile in

quanto non soddisfa i presupposti dell’art. 317 CPC. L’oggetto del giudizio va

pertanto limitato all’importo richiesto nell’atto conclusivo di prima sede,

ovvero fr. 16'201.45.

4.

Per quanto ancora dibattuto in appello, il

Pretore ha accertato che, per il periodo dal 13 gennaio al 13 maggio 2011, il

lavoratore ha percepito meno di quanto a lui spettante in base al CCL. Nel

contempo il magistrato ha ritenuto ingiustificata la disdetta comunicata al

dipendente dalla convenuta ed ha sancito l’obbligo di quest’ultima di pagare lo

stipendio anche dal 14 maggio al 30 giugno 2011, ossia durante il termine

ordinario di disdetta, deduzione fatta di quanto percepito dal lavoratore

presso altri datori di lavoro.

Per

quanto attiene alla determinazione delle ore lavorative svolte dal dipendente e

dello stipendio a lui spettante, il giudice di prime cure ha giudicato

inaffidabili i conteggi allestiti dalla datrice di lavoro e non provato il

monte ore preteso dal lavoratore. Il magistrato ha quindi fatto capo ai parametri

del CCL ed ha quantificato le ore effettuate tra il 13 gennaio ed il 13 maggio 2011 in 814; egli ha quindi moltiplicato le stesse per lo stipendio orario previsto dal CCL. In

maniera analoga il magistrato ha determinato le ore da conteggiare per il periodo

dal 14 maggio al 30 giugno 2011, stimate in 190.04. Anche in questo caso egli

ha moltiplicato le ore per la tariffa prevista dal CCL. Da questi importi, al

netto delle deduzioni sociali, il magistrato ha dedotto lo stipendio già pagato

dalla convenuta, le spese sostenute dalla stessa per vitto e alloggio nonché il

salario conseguito da AP 1 presso un altro datore di lavoro tra il 21 maggio e

il 30 giugno 2011; l’importo spettante all’attore è quindi stato quantificato

in complessivi fr. 11'137.- netti. Da ultimo, il magistrato ha riconosciuto

alla patrocinatrice dell’attore un’indennità di rappresentanza di fr. 150.-.

5.

Nel proprio allegato di appello AP 1 ha censurato il calcolo

effettuato dal Pretore per stabilire le ore da retribuire per il periodo dal 13

gennaio e il 30 giugno 2011. A detta dell’appellante le ore da conteggiare

assommerebbero a 902.50 per il periodo dal 13 gennaio al 13 maggio 2011 e a 215

per il periodo dal 14 maggio al 30 giugno di quell’anno, e non a 814 per il

primo periodo e a 190.04 per il secondo periodo, come accertato dal magistrato

(cfr. sentenza impugnata pag. 5).

5.1

Preliminarmente

è necessario sottolineare che la determinazione del monte ore, e di conseguenza

dello stipendio spettante al lavoratore, si è rivelata complessa. Da un canto,

parte attrice ha prodotto dei conteggi in contraddizione tra loro e contenenti

degli errori (cfr. doc. H, I e N); dall’altro la sentenza impugnata non

permette di ricostruire il ragionamento soggiacente il calcolo effettuato dal Pretore,

calcolo che ad ogni buon conto pare inesatto in quanto fondato sui dati (come

detto errati) contenuti nella documentazione attorea.

In

assenza di indicazioni attendibili fornite dalle parti in relazione alle ore

effettuate dal dipendente, non rimane che attenersi per la determinazione delle

stesse, ai parametri del CCL e al calendario sezionale dell’edilizia. Agli atti

figura il calendario sezionale base per l’anno 2011 (doc. F), documento dal

quale è possibile estrapolare i giorni e le ore lavorative mensili per l’anno 2011. In equità, per quanto attiene al periodo dal 13 gennaio 2011 al 13 maggio 2011 si ricava un

monte ore pari a 693,5 mentre che per il periodo dal 14 maggio al 30 giugno

2011.

esso assomma a 264.

Ritenuto

uno stipendio orario pari a fr. 27.75 (cfr. sentenza impugnata pag. 4),

l’importo lordo del salario per il periodo dal 13 gennaio al 13 maggio 2011 è

pertanto pari a fr. 19’245.- a cui vanno aggiunti fr. 577.- per i festivi

infrasettimanali, fr. 2'101.- per le vacanze e fr. 1’826.- per la tredicesima,

per un totale complessivo di fr. 23’749. A questa cifra vanno inoltre aggiunti fr. 900.- (4.5 mesi x fr. 200.-) e fr. 1’125.- (4.5 mesi x fr. 250.-) quali

assegni famigliari (cfr. doc. N) per un importo totale di fr. 25’774.-. Da

detto importo devono quindi essere dedotte le trattenute sociali,

corrispondenti complessivamente al 21.83% (pari a fr. 5’626.-) e lo stipendio

già pagato dalla datrice di lavoro assommante a fr. 14'399.- (fr. 7'314.- + fr.

7'085.-; accertato nella sentenza impugnata pag. 5 e non contestato in

appello).

Per

il periodo dal 14 maggio al 30 giugno 2011 l’importo lordo dello stipendio

assomma invece a fr. 7'326.- a cui vanno aggiunti fr. 220.- per i festivi infrasettimanali,

fr. 780.- per le vacanze e fr. 695.- per la tredicesima, per un totale

complessivo di fr. 9'021.-. A questa cifra vanno inoltre aggiunti fr. 300.-

(1.5 mesi x fr. 200.-) e fr. 375.- (1.5 mesi x fr. 250.-) quali assegni

famigliari per un importo totale di fr. 9'696.-.

Da detto

importo devono essere dedotte le trattenute sociali, corrispondenti

complessivamente al 21.83% (pari a fr. 2'117.-) e quanto percepito da AP 1 alle

dipendenze di una datrice di lavoro terza tra il 21 maggio e il 30 giugno 2011,

ovvero fr. 1'869.60 (doc. N). Lo stipendio pagato da AO 1 per il periodo dal 14

al 20 maggio è già stato considerato nel periodo precedente.

Ne

discende che il dipendente ha diritto complessivamente a ulteriori fr. 11'458.-

netti (fr. 5’749 + fr. 5’709.-).

6.

L’appellante

contesta inoltre la deduzione dallo stipendio delle spese per il vitto e per

l’alloggio operata dal Pretore.

6.1

L’istruttoria

ha permesso di accertare che le spese per il vitto e per l’alloggio erano a carico

della datrice di lavoro, obbligo che il Pretore ha riconosciuto nella sentenza

di primo grado (cfr. pag. 4). Queste spese sono effettivamente state sostenute

dalla convenuta, circostanza non contestata dall’attore. Come emerge dagli

atti, lo stipendio previsto da contratto (fr. 27.75 all’ora) era da intendersi

al netto di detti costi e ne consegue che la deduzione della quota per vitto e

alloggio (pari a fr. 2'335.50) operata dal Pretore si rivela in contrasto con

gli accertamenti effettuati dallo stesso. Su questo punto la sentenza di primo

grado non può pertanto essere confermata.

Così

stando le cose l’importo spettante al dipendente per il periodo dal 13 gennaio

al 30 giugno 2011 ammonta pertanto a fr. 11'458.- netti (fr. 5’749 + fr.

5’709.-, consid. 5.1).

7.

Da

ultimo l’appellante critica la ripartizione delle ripetibili operata dal

Pretore e postula il riconoscimento in favore del sindacato UNIA di un importo

equivalente a quello usualmente assegnato in caso di patrocinio per il tramite

di un legale iscritto al registro degli avvocati.

7.1

Come

traspare dalla sentenza impugnata, il Pretore ha fissato le ripetibili secondo

equità ed ha determinato le stesse in fr. 150.- (art. 107 CPC; sentenza cit.

pag. 6). Nel caso concreto detto modo di agire pare corretto e l’importo

attribuito è finanche generoso tenuto conto delle circostanze.

Al

riguardo si rileva che il patrocinatore di AP 1 non ha prodotto né una nota da

cui sia possibile desumere il dispendio orario connesso alla causa in oggetto

né una lista delle spese sostenute, ciò che sarebbe invece stato auspicabile a

fronte di una simile richiesta (art. 105 cpv. 2 CPC). A questo vada aggiunto

che l’art. 15 Rtar riconosce la facoltà di accordare un’indennità al

patrocinatore non iscritto nel registro degli avvocati “se la qualità delle

prestazioni e le circostanze lo giustifichino e avuto riguardo dello

svolgimento diligente del patrocinio”. In concreto però l’attività di

patrocinio svolta dal sindacato UNIA è appena sufficiente, in particolare per

quel che concerne la redazione degli allegati, la formulazione delle richieste

di giudizio e l’allestimento della documentazione prodotta, come visto oggetto

di vari e ripetuti errori che hanno reso particolarmente laboriosa la

ricostruzione dei fatti e il conseguente accertamento delle pretese attoree

(cfr. anche consid. 5.1). Da un rappresentante professionale – o che tale vuole

essere – ci si può aspettare ben altro, nell’interesse della persona

patrocinata.

In

considerazione di quanto precede e dell’esito dell’appello, accolto in misura

minima, un adeguamento dell’importo riconosciuto quale indennità di

rappresentanza dal Pretore non si giustifica. Le ripetibili di prima sede,

fissate, in equità, in fr. 150.- vanno pertanto confermate.

8.

Visto

quanto precede l’appello deve essere parzialmente accolto. La tassa di

giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la

rispettiva soccombenza delle parti.

Per

il giudizio di appello si è tenuto conto di un valore di causa di fr. 5’064.45.

Per i quali motivi,

visti gli art. 96 e 106

CPC e 15 RTar,

decide:

I. L’appello 30 settembre 2013 è

parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 27 agosto 2013 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, è così riformata:

1.

La petizione di AP 1 è parzialmente

accolta e, di conseguenza, AO 1 è condannata a pagare a AO 1 l’importo di fr. 11'458.- netti oltre interessi al 5% dal 14 maggio 2011 su fr.

5’749.- e dal 1°luglio 2011 su fr. 5’709.-.

2.

invariato

3.

invariato

4.

invariato

5.

invariato

II. Non

si prelevano né tasse né spese di appello. Non si assegnano ripetibili di

appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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