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Decisione

12.2013.157

Contratto di lavoro, stipendio. Contratto nazionale mantello per l'edilizia (CNM), contratto collettivo di lavoro per l'edilizia (CCL). Attribuzione alla classe salariale (mutazione azione). Determina

27 gennaio 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1

è stato assunto alle dipendenze di AO 1, in qualità di “operaio edile carpentiere”

a partire dal 22 novembre 2010. Il contratto, di durata determinata, giungeva a

scadenza il 31 dicembre 2011 e prevedeva uno stipendio di fr. 56'290.- annui

(oltre agli assegni famigliari) per indicativamente 42 ore lavorative

settimanali (doc. F). Diversamente da quanto indicato in questo documento, che

fungeva da facciata, AP 1 ha pattuito con tale L__________ (“il caporale”) uno

stipendio netto di Euro 11.- all’ora e la presa a carico da parte della datrice

di lavoro delle spese di trasporto, del vitto e dell’alloggio (cfr. sentenza

impugnata pag. 3 e atto V verbale di AP 1 del 29 ottobre 2012 pag. 1).

B. Sino a fine febbraio 2011 AP 1 ha percepito lo stipendio (di 11.-

Euro l’ora) in contanti dapprima dalle mani del precitato Lorenzo ed in seguito

da M__________ e G__________ che ne hanno ripreso il ruolo di “caporale”. A

partire da marzo 2011 lo stipendio è invece stato versato sul conto aperto dal

dipendente presso la __________; il mese di aprile 2011 sul conto di AP 1 è

stato accreditato l’importo di fr. 3'600.-, somma che egli non ha restituito

ritenendo che la stessa gli fosse dovuta (cfr. sentenza impugnata pag. 3 e atto V verbale di AP 1 del 29 ottobre 2012 pag. 2 in fine). AP 1 ha lavorato alle dipendenze di AO 1 sino al 13 maggio 2011

quando è stato licenziato verbalmente dalla datrice di lavoro; alcuni giorni

dopo egli ha inoltrato le proprie dimissioni scritte.

C. Previo tentativo di conciliazione (CM.2011.714), il 12 marzo 2012

AP 1, patrocinato dal sindacato __________,ha inoltrato alla Pretura di Lugano,

sezione 1, una petizione con cui ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di

complessivi fr. 18'428.05 a titolo di salario, da intendersi quale differenza tra quanto dovutogli secondo il CNM

(Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera) e il CCL

(Contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale del Cantone Ticino) e

quanto realmente percepito. Più precisamente l’attore ha affermato di aver

ricevuto, per il periodo dal 22 novembre 2010 al 13 maggio 2011 unicamente fr.

15’429.70 netti in luogo dei fr. 22'074.05 netti a lui spettanti mentre per il

periodo dal 14 maggio 2011 al 31 dicembre 2011 gli sarebbero dovuti fr.

11'783.70 netti importo di cui non avrebbe però ricevuto nulla.

A

sostegno delle proprie pretese l’attore ha invocato una violazione del CCL ad

opera della datrice di lavoro che gli avrebbe versato meno di quanto a lui

dovuto in base a questa regolamentazione, vincolante per la convenuta. Egli ha

contestato il suo inserimento nella classe di stipendio C ed ha rivendicato

l’attribuzione alla classe A ai sensi dell’art. 42 CNM. Per quanto attiene al

monte ore ed al conteggio salario egli ha presentato una propria distinta. AP 1

ha inoltre contestato la validità della disdetta immediata. Delle altre

argomentazioni si dirà per quanto necessario in seguito.

La

convenuta si è opposta alla petizione contestando integralmente la pretesa

creditoria. In breve, essa ha affermato di aver sempre pagato il salario

pattuito contrattualmente ed ha negato di aver avuto conoscenza di eventuali

accordi divergenti tra i dipendenti e i “caporali”. Essa ha inoltre contestato

che l’eventuale agire illecito di questi ultimi potesse venirle addebitato.

Parallelamente AO 1 ha evidenziato delle incongruenze e delle contraddizioni

nel conteggio salariale allestito dall’attore. Essa ha pure sostenuto di nulla

dovere al lavoratore per il periodo successivo al 13 maggio 2011 avendo questi

dato le dimissioni e non essendosi più presentato al lavoro.

In sede

di replica parte attrice ha approfondito le proprie argomentazioni giuridiche ed

ha ricalcolato la differenza salariale precisando che le incongruenze rilevate

da controparte erano da ricondurre al pagamento dello stipendio in parte in

Euro e in parte in franchi svizzeri. L’attore ha quindi modificato le proprie

affermazioni precedenti ed ha allegato di aver percepito a titolo di stipendio

unicamente fr. 14’771.- (cfr. doc N). Nel contempo egli ha limitato la pretesa

fatta valere in giudizio al periodo dal 22 novembre 2010 al 19 giugno 2011 ed

ha quantificato la stessa in complessivi fr. 14'225.55, di cui fr. 10'576.95

per il periodo sino al 13 maggio 2011 e fr. 3'648.60 per il periodo dal 14

maggio al 19 giugno 2011 (cfr. replica pag. 4 e 5).

Per sua

parte la convenuta, in duplica, ha riconfermato le proprie allegazioni.

Esperita l’istruttoria le parti sono state convocate per la

discussione finale; entrambe hanno prodotto dei memoriali scritti nei quali

hanno ribadito le proprie antitetiche posizioni.

D. Statuendo

con sentenza del 27 agosto 2013 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione

ed ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 2’917.- netti oltre agli

interessi al 5% dal 13 maggio 2011.

E. Con

appello 2 ottobre 2013 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso

di accogliere parzialmente la petizione e di condannare la controparte al

pagamento di fr. 14'125.24 oltre interessi, protestate tasse, spese e

ripetibili. La convenuta non ha presentato risposta all’appello.

e considerato,

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto

processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome

la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405

CPC).

2.

Preliminarmente,

al fine di chiarire quale sia la documentazione su cui poggia il presente

procedimento, è necessario evidenziare che in prima sede è stato richiamato

formalmente unicamente l’incarto 2011/2125 del Ministero pubblico (cfr.

petizione pag. 6 e verbale dibattimentale dell’8 ottobre 2012 pag. 2), non

invece quelli indicati dall’appellante nel proprio appello (pag. 2 in fine). Questi ultimi non hanno fatto oggetto di un’ordinanza pretorile di richiamo ma sono stati

congiunti al presente incarto unicamente per fini istruttori. Ne discende che

il loro contenuto non può essere considerato nel procedimento qui in esame; si

constata nondimeno che gli atti dei singoli incarti sono completi.

3.

Per

quanto ancora dibattuto in appello, il Pretore ha accertato che per il periodo

in cui è stato alle dipendenze di AO 1 il lavoratore ha percepito meno di quanto

a lui spettante in base al CCL. Il magistrato ha ritenuto valida la disdetta

del 13 maggio 2013 (corretto: 2011; cfr. sentenza cit pag. 4) ed ha di

conseguenza giudicato che il rapporto lavorativo è giunto a termine in quella

data. Il Pretore ha quindi affrontato la questione della qualifica salariale

del dipendente giusta il CCL giungendo alla conclusione che l’inserimento nella

classe C fosse corretto. Per quanto attiene alla determinazione delle ore

lavorative svolte dal dipendente e dello stipendio a lui spettante, il giudice

ha giudicato inaffidabili i conteggi allestiti dalla datrice di lavoro e non

provato il monte ore preteso dal lavoratore. Per il periodo dal 22 novembre

2010.

al 13 maggio 2011, il Pretore ha fatto capo ai parametri del CCL ed ha

quantificato le ore effettuate in 951; ritenuto però che nei documenti da lei

prodotti parte attrice ha quantificato le ore lavorative in 899 il magistrato ha

considerato quest’ultimo dato e l’ha moltiplicato per lo stipendio orario

previsto dal CCL (cfr. sentenza cit. pag. 5). Da questo importo, al netto delle

deduzioni sociali, il magistrato ha dedotto lo stipendio già pagato dalla

convenuta e le spese sostenute dalla stessa per vitto e alloggio; l’importo

spettante all’attore è stato quantificato in complessivi fr. 2'917.- netti. Da

ultimo, il magistrato ha riconosciuto alla patrocinatrice dell’attore

un’indennità di rappresentanza di fr. 1'000.-.

4.

Con

l’appello AP 1 contesta la propria attribuzione alla classe salariale C ai

sensi dell’art. 42 CNM e chiede l’inserimento nella classe salariale B. L’appellante

sostiene di avere una grande esperienza professionale in campo edile, settore

in cui avrebbe lavorato sin dall’età di 18 anni, circostanza che a suo dire giustificherebbe

la sua attribuzione alla classe superiore (cfr. atto di appello pagg. 4, 7 e 8).

4.1

Dagli

atti di causa si evince che in prima sede il ricorrente ha postulato sempre e solo

l’attribuzione alla classe salariale A, mentre in appello egli ha formulato per

la prima volta la richiesta di venire inserito nella classe salariale B. Nel

proprio allegato ricorsuale egli ha infatti indicato “infine vi è

l’inquadramento nella categoria salariale che a nostro giudizio deve corrispondere

perlomeno alla classe B (mutazione della pretesa)”(cfr. pag. 4 a metà). Trattasi con ogni evidenza di una mutazione dell’azione - circostanza riconosciuta

dall’appellante stesso - ammissibile in appello solo alle restrittive

condizioni poste dall’art. 317 CPC (cfr. anche Trezzini,

in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1390 segg).

Nel caso concreto le stesse non sono con ogni evidenza adempiute. È palese che l’attore avrebbe potuto far

valere dette conclusioni, quantomeno a titolo sussidiario, già in prima sede,

ciò che non è però stato fatto; la censura è pertanto irricevibile.

5.

Nel

proprio allegato AP 1 ha quindi criticato il calcolo effettuato dal Pretore per

stabilire le ore lavorative effettuate da novembre 2010 a maggio 2011. A detta dell’appellante le ore da conteggiare assommerebbero a 1079 e non a 899

come accertato dal magistrato.

5.1

Preliminarmente

è necessario sottolineare che la determinazione del monte ore si è rivelata

particolarmente complessa. Da un canto, in prima sede parte attrice ha prodotto

dei conteggi che, per sua stessa ammissione, sono errati (cfr. atto di appello

pag. 4 punto 3 “purtroppo conteneva un errore nella somma finale”);

dall’altro non è stato possibile ricostruire dalla sentenza impugnata il ragionamento

soggiacente il calcolo effettuato dal Pretore, calcolo che ad ogni buon conto

pare inesatto in quanto basato sul risultato di una somma (come detto errata) estrapolata

dalla documentazione attorea. In assenza di indicazioni attendibili fornite dalle

parti in relazione alle ore effettuate dal dipendente, ci si può attenere per

la determinazione delle stesse, ai parametri del CCL e al calendario sezionale

dell’edilizia. Agli atti figura il calendario sezionale base per l’anno 2011

(doc. G), documento dal quale è possibile estrapolare i giorni e le ore

lavorative mensile per l’anno 2011. Per quanto attiene al periodo da inizio gennaio

al 13 maggio 2011 si ricava un monte ore pari a 746. Per la determinazione

invece delle ore prestate dal 22 novembre a fine dicembre 2010 si constata la

mancata produzione del calendario sezionale per l’anno 2010; poiché il

contenuto di detto documento non può essere considerato notorio, in assenza di

altre indicazioni, ci si può riferire anche per questo periodo al calendario

2011.

Se ne ricava un monte ore di 206 ore. Le ore complessive prestate dal

dipendente nel periodo dal 22 novembre 2010 al 13 maggio 2011 possono pertanto

essere quantificate, in equità, in 952, cifra che ricalca sostanzialmente

quella di 951 ore inizialmente determinata dal Pretore (cfr. sentenza cit. pag.

5). L’importo lordo è pertanto pari a fr. 23’752.- a cui vanno aggiunti fr. 713.-

per i festivi infrasettimanali, fr. 2’593.- per le vacanze e fr. 2'254.- per la

tredicesima, per un totale complessivo di fr. 29'312.-. Da detto importo devono

quindi essere dedotte le trattenute sociali, corrispondenti complessivamente al

21.

% (pari a fr. 6'398.-; cfr. doc. 3) e lo stipendio già pagato dalla

datrice di lavoro assommante a fr. 14'771.-. All’appellante sono quindi dovuti

ancora fr. 8'143.-.

6.

L’appellante

contesta inoltre la deduzione dallo stipendio delle spese per il vitto e per

l’alloggio operata dal Pretore.

6.1

L’istruttoria

ha permesso di accertare che le spese per il vitto e per l’alloggio erano a carico

della datrice di lavoro, obbligo che il Pretore ha riconosciuto nella sentenza

di primo grado (cfr. pag. 4 e 5). Queste spese sono effettivamente state

sostenute dalla convenuta, circostanza non contestata dall’attore. Come emerge

dagli atti, lo stipendio previsto da contratto (fr. 24.95 all’ora) era da

intendersi al netto di detti costi, e ne consegue che la deduzione della quota

per vitto e alloggio (pari a fr. 3'273.50) operata dal Pretore si rivela in

contrasto con gli accertamenti effettuati dallo stesso. Su questo punto la

sentenza di primo grado non può pertanto essere confermata.

Così

stando le cose l’importo spettante al dipendente per il periodo dal 22 novembre

2010.

al 13 maggio 2011 ammonta pertanto a fr. 8’143.- netti (fr. 29'312 – fr. 6’398

– fr.14'771, cfr. consid. 5.1).

7.

Da

ultimo l’appellante critica la ripartizione delle ripetibili operata dal

Pretore e postula il riconoscimento in favore del sindacato __________ di un

importo equivalente a quello usualmente assegnato in caso di patrocinio per il

tramite di un legale iscritto al registro degli avvocati.

7.1

Come

traspare dalla sentenza impugnata, il Pretore ha fissato le ripetibili secondo

equità ed ha determinato le stesse in fr. 1’000.- (art. 107 CPC; sentenza cit.

pag. 6). Nel caso concreto detto modo di agire pare corretto e l’importo

attribuito generoso tenuto conto delle circostanze.

Al

riguardo si rileva che il patrocinatore di AP 1 non ha prodotto né una nota da

cui sia possibile desumere il dispendio orario connesso alla causa in oggetto

né una lista delle spese sostenute, ciò che sarebbe invece stato auspicabile a

fronte di una simile richiesta (art. 105 cpv. 2 CPC). A questo vada aggiunto

che l’art. 15 Rtar riconosce la facoltà di accordare un’indennità al

patrocinatore non iscritto nel registro degli avvocati “se la qualità delle

prestazioni e le circostanze lo giustifichino e avuto riguardo dello

svolgimento diligente del patrocinio”. In concreto però l’attività di

patrocinio svolta dal sindacato __________ è appena sufficiente, in particolare

per quel che concerne la redazione degli allegati e l’allestimento della

documentazione prodotta, come visto oggetto di vari e ripetuti errori che hanno

reso particolarmente laboriosa la ricostruzione dei fatti e il conseguente

accertamento delle pretese attoree (cfr. consid. 5.1). Da un rappresentante professionale

– o che tale vuole essere – ci si può aspettare ben altro, nell’interesse della

persona patrocinata.

Premesso

quanto sopra, si giustifica nondimeno accordare un adeguamento dell’importo

riconosciuto quale indennità di rappresentanza in considerazione del maggior

grado di soccombenza della convenuta. Le ripetibili di prima sede possono

quindi essere fissate, in equità, in fr. 1’500.-.

8.

Visto

quanto precede l’appello deve essere parzialmente accolto. La tassa di

giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la

rispettiva soccombenza delle parti.

Per

il giudizio di appello si è tenuto conto di un valore di causa di fr. 11'208.-.

Per i quali motivi,

visti gli art. 96 e 106

CPC e 15 RTar,

decide:

I. L’appello

2.

ottobre 2013 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 27 agosto 2013 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, è così riformata:

1.

La

petizione di AP 1 è parzialmente accolta e, di

conseguenza, AO 1 è condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr. 8’143.- netti oltre

interessi al 5% dal 13 maggio 2011.

2.

Non si prelevano tasse e spese di

giustizia, mentre la convenuta è condannata a versare all’attore l’importo di

fr. 1’500.- a titolo d’indennità di rappresentanza.

3.

invariato

4.

invariato

II. Non si prelevano né tasse né spese di appello. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 600.- per ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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