12.2013.157
Contratto di lavoro, stipendio. Contratto nazionale mantello per l'edilizia (CNM), contratto collettivo di lavoro per l'edilizia (CCL). Attribuzione alla classe salariale (mutazione azione). Determina
27 gennaio 2014Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2013.157
Data decisione, Autorità:
27.01.2014, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, stipendio. Contratto nazionale mantello per l'edilizia (CNM), contratto collettivo di lavoro per l'edilizia (CCL). Attribuzione alla classe salariale (mutazione azione). Determinazione delle ore lavorative in base al calendario sezionale. Spese per vitto e alloggio. Ripetibili
CONTRATTO COLLETTIVO
SALARIO
art. 105 CPC
art. 107 CPC
art. 317 CPC
Incarto n.
12.2013.157
Lugano
27 gennaio
2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2012.99
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12
marzo 2012 da
AP 1 (I)
rappr. dall’RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
in materia di contratto di lavoro, con cui l’attore ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 18'428.05,
a titolo di salario, per il periodo dal 22 novembre 2010 al 31 dicembre 2011, pretesa
poi ridotta in sede di replica a fr. 14'225.55 limitatamente al periodo dal 22
novembre 2010 al 19 giugno 2011,
richiesta avversata dalla convenuta che ne ha
postulato la reiezione e che il Pretore con sentenza 27 agosto 2013 ha parzialmente accolto condannando la convenuta al pagamento di fr. 2’917.- oltre interessi,
appellante l’attore che con appello 2 ottobre 2013
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione,
con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta non ha presentato alcuna risposta,
letti ed esaminati i documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A. AP 1
è stato assunto alle dipendenze di AO 1, in qualità di “operaio edile carpentiere”
a partire dal 22 novembre 2010. Il contratto, di durata determinata, giungeva a
scadenza il 31 dicembre 2011 e prevedeva uno stipendio di fr. 56'290.- annui
(oltre agli assegni famigliari) per indicativamente 42 ore lavorative
settimanali (doc. F). Diversamente da quanto indicato in questo documento, che
fungeva da facciata, AP 1 ha pattuito con tale L__________ (“il caporale”) uno
stipendio netto di Euro 11.- all’ora e la presa a carico da parte della datrice
di lavoro delle spese di trasporto, del vitto e dell’alloggio (cfr. sentenza
impugnata pag. 3 e atto V verbale di AP 1 del 29 ottobre 2012 pag. 1).
B. Sino a fine febbraio 2011 AP 1 ha percepito lo stipendio (di 11.-
Euro l’ora) in contanti dapprima dalle mani del precitato Lorenzo ed in seguito
da M__________ e G__________ che ne hanno ripreso il ruolo di “caporale”. A
partire da marzo 2011 lo stipendio è invece stato versato sul conto aperto dal
dipendente presso la __________; il mese di aprile 2011 sul conto di AP 1 è
stato accreditato l’importo di fr. 3'600.-, somma che egli non ha restituito
ritenendo che la stessa gli fosse dovuta (cfr. sentenza impugnata pag. 3 e atto V verbale di AP 1 del 29 ottobre 2012 pag. 2 in fine). AP 1 ha lavorato alle dipendenze di AO 1 sino al 13 maggio 2011
quando è stato licenziato verbalmente dalla datrice di lavoro; alcuni giorni
dopo egli ha inoltrato le proprie dimissioni scritte.
C. Previo tentativo di conciliazione (CM.2011.714), il 12 marzo 2012
AP 1, patrocinato dal sindacato __________,ha inoltrato alla Pretura di Lugano,
sezione 1, una petizione con cui ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di
complessivi fr. 18'428.05 a titolo di salario, da intendersi quale differenza tra quanto dovutogli secondo il CNM
(Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera) e il CCL
(Contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale del Cantone Ticino) e
quanto realmente percepito. Più precisamente l’attore ha affermato di aver
ricevuto, per il periodo dal 22 novembre 2010 al 13 maggio 2011 unicamente fr.
15’429.70 netti in luogo dei fr. 22'074.05 netti a lui spettanti mentre per il
periodo dal 14 maggio 2011 al 31 dicembre 2011 gli sarebbero dovuti fr.
11'783.70 netti importo di cui non avrebbe però ricevuto nulla.
A
sostegno delle proprie pretese l’attore ha invocato una violazione del CCL ad
opera della datrice di lavoro che gli avrebbe versato meno di quanto a lui
dovuto in base a questa regolamentazione, vincolante per la convenuta. Egli ha
contestato il suo inserimento nella classe di stipendio C ed ha rivendicato
l’attribuzione alla classe A ai sensi dell’art. 42 CNM. Per quanto attiene al
monte ore ed al conteggio salario egli ha presentato una propria distinta. AP 1
ha inoltre contestato la validità della disdetta immediata. Delle altre
argomentazioni si dirà per quanto necessario in seguito.
La
convenuta si è opposta alla petizione contestando integralmente la pretesa
creditoria. In breve, essa ha affermato di aver sempre pagato il salario
pattuito contrattualmente ed ha negato di aver avuto conoscenza di eventuali
accordi divergenti tra i dipendenti e i “caporali”. Essa ha inoltre contestato
che l’eventuale agire illecito di questi ultimi potesse venirle addebitato.
Parallelamente AO 1 ha evidenziato delle incongruenze e delle contraddizioni
nel conteggio salariale allestito dall’attore. Essa ha pure sostenuto di nulla
dovere al lavoratore per il periodo successivo al 13 maggio 2011 avendo questi
dato le dimissioni e non essendosi più presentato al lavoro.
In sede
di replica parte attrice ha approfondito le proprie argomentazioni giuridiche ed
ha ricalcolato la differenza salariale precisando che le incongruenze rilevate
da controparte erano da ricondurre al pagamento dello stipendio in parte in
Euro e in parte in franchi svizzeri. L’attore ha quindi modificato le proprie
affermazioni precedenti ed ha allegato di aver percepito a titolo di stipendio
unicamente fr. 14’771.- (cfr. doc N). Nel contempo egli ha limitato la pretesa
fatta valere in giudizio al periodo dal 22 novembre 2010 al 19 giugno 2011 ed
ha quantificato la stessa in complessivi fr. 14'225.55, di cui fr. 10'576.95
per il periodo sino al 13 maggio 2011 e fr. 3'648.60 per il periodo dal 14
maggio al 19 giugno 2011 (cfr. replica pag. 4 e 5).
Per sua
parte la convenuta, in duplica, ha riconfermato le proprie allegazioni.
Esperita l’istruttoria le parti sono state convocate per la
discussione finale; entrambe hanno prodotto dei memoriali scritti nei quali
hanno ribadito le proprie antitetiche posizioni.
D. Statuendo
con sentenza del 27 agosto 2013 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione
ed ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 2’917.- netti oltre agli
interessi al 5% dal 13 maggio 2011.
E. Con
appello 2 ottobre 2013 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso
di accogliere parzialmente la petizione e di condannare la controparte al
pagamento di fr. 14'125.24 oltre interessi, protestate tasse, spese e
ripetibili. La convenuta non ha presentato risposta all’appello.
e considerato,
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto
processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome
la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405
CPC).
2.
Preliminarmente,
al fine di chiarire quale sia la documentazione su cui poggia il presente
procedimento, è necessario evidenziare che in prima sede è stato richiamato
formalmente unicamente l’incarto 2011/2125 del Ministero pubblico (cfr.
petizione pag. 6 e verbale dibattimentale dell’8 ottobre 2012 pag. 2), non
invece quelli indicati dall’appellante nel proprio appello (pag. 2 in fine). Questi ultimi non hanno fatto oggetto di un’ordinanza pretorile di richiamo ma sono stati
congiunti al presente incarto unicamente per fini istruttori. Ne discende che
il loro contenuto non può essere considerato nel procedimento qui in esame; si
constata nondimeno che gli atti dei singoli incarti sono completi.
3.
Per
quanto ancora dibattuto in appello, il Pretore ha accertato che per il periodo
in cui è stato alle dipendenze di AO 1 il lavoratore ha percepito meno di quanto
a lui spettante in base al CCL. Il magistrato ha ritenuto valida la disdetta
del 13 maggio 2013 (corretto: 2011; cfr. sentenza cit pag. 4) ed ha di
conseguenza giudicato che il rapporto lavorativo è giunto a termine in quella
data. Il Pretore ha quindi affrontato la questione della qualifica salariale
del dipendente giusta il CCL giungendo alla conclusione che l’inserimento nella
classe C fosse corretto. Per quanto attiene alla determinazione delle ore
lavorative svolte dal dipendente e dello stipendio a lui spettante, il giudice
ha giudicato inaffidabili i conteggi allestiti dalla datrice di lavoro e non
provato il monte ore preteso dal lavoratore. Per il periodo dal 22 novembre
2010.
al 13 maggio 2011, il Pretore ha fatto capo ai parametri del CCL ed ha
quantificato le ore effettuate in 951; ritenuto però che nei documenti da lei
prodotti parte attrice ha quantificato le ore lavorative in 899 il magistrato ha
considerato quest’ultimo dato e l’ha moltiplicato per lo stipendio orario
previsto dal CCL (cfr. sentenza cit. pag. 5). Da questo importo, al netto delle
deduzioni sociali, il magistrato ha dedotto lo stipendio già pagato dalla
convenuta e le spese sostenute dalla stessa per vitto e alloggio; l’importo
spettante all’attore è stato quantificato in complessivi fr. 2'917.- netti. Da
ultimo, il magistrato ha riconosciuto alla patrocinatrice dell’attore
un’indennità di rappresentanza di fr. 1'000.-.
4.
Con
l’appello AP 1 contesta la propria attribuzione alla classe salariale C ai
sensi dell’art. 42 CNM e chiede l’inserimento nella classe salariale B. L’appellante
sostiene di avere una grande esperienza professionale in campo edile, settore
in cui avrebbe lavorato sin dall’età di 18 anni, circostanza che a suo dire giustificherebbe
la sua attribuzione alla classe superiore (cfr. atto di appello pagg. 4, 7 e 8).
4.1
Dagli
atti di causa si evince che in prima sede il ricorrente ha postulato sempre e solo
l’attribuzione alla classe salariale A, mentre in appello egli ha formulato per
la prima volta la richiesta di venire inserito nella classe salariale B. Nel
proprio allegato ricorsuale egli ha infatti indicato “infine vi è
l’inquadramento nella categoria salariale che a nostro giudizio deve corrispondere
perlomeno alla classe B (mutazione della pretesa)”(cfr. pag. 4 a metà). Trattasi con ogni evidenza di una mutazione dell’azione - circostanza riconosciuta
dall’appellante stesso - ammissibile in appello solo alle restrittive
condizioni poste dall’art. 317 CPC (cfr. anche Trezzini,
in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1390 segg).
Nel caso concreto le stesse non sono con ogni evidenza adempiute. È palese che l’attore avrebbe potuto far
valere dette conclusioni, quantomeno a titolo sussidiario, già in prima sede,
ciò che non è però stato fatto; la censura è pertanto irricevibile.
5.
Nel
proprio allegato AP 1 ha quindi criticato il calcolo effettuato dal Pretore per
stabilire le ore lavorative effettuate da novembre 2010 a maggio 2011. A detta dell’appellante le ore da conteggiare assommerebbero a 1079 e non a 899
come accertato dal magistrato.
5.1
Preliminarmente
è necessario sottolineare che la determinazione del monte ore si è rivelata
particolarmente complessa. Da un canto, in prima sede parte attrice ha prodotto
dei conteggi che, per sua stessa ammissione, sono errati (cfr. atto di appello
pag. 4 punto 3 “purtroppo conteneva un errore nella somma finale”);
dall’altro non è stato possibile ricostruire dalla sentenza impugnata il ragionamento
soggiacente il calcolo effettuato dal Pretore, calcolo che ad ogni buon conto
pare inesatto in quanto basato sul risultato di una somma (come detto errata) estrapolata
dalla documentazione attorea. In assenza di indicazioni attendibili fornite dalle
parti in relazione alle ore effettuate dal dipendente, ci si può attenere per
la determinazione delle stesse, ai parametri del CCL e al calendario sezionale
dell’edilizia. Agli atti figura il calendario sezionale base per l’anno 2011
(doc. G), documento dal quale è possibile estrapolare i giorni e le ore
lavorative mensile per l’anno 2011. Per quanto attiene al periodo da inizio gennaio
al 13 maggio 2011 si ricava un monte ore pari a 746. Per la determinazione
invece delle ore prestate dal 22 novembre a fine dicembre 2010 si constata la
mancata produzione del calendario sezionale per l’anno 2010; poiché il
contenuto di detto documento non può essere considerato notorio, in assenza di
altre indicazioni, ci si può riferire anche per questo periodo al calendario
2011.
Se ne ricava un monte ore di 206 ore. Le ore complessive prestate dal
dipendente nel periodo dal 22 novembre 2010 al 13 maggio 2011 possono pertanto
essere quantificate, in equità, in 952, cifra che ricalca sostanzialmente
quella di 951 ore inizialmente determinata dal Pretore (cfr. sentenza cit. pag.
5). L’importo lordo è pertanto pari a fr. 23’752.- a cui vanno aggiunti fr. 713.-
per i festivi infrasettimanali, fr. 2’593.- per le vacanze e fr. 2'254.- per la
tredicesima, per un totale complessivo di fr. 29'312.-. Da detto importo devono
quindi essere dedotte le trattenute sociali, corrispondenti complessivamente al
21.
% (pari a fr. 6'398.-; cfr. doc. 3) e lo stipendio già pagato dalla
datrice di lavoro assommante a fr. 14'771.-. All’appellante sono quindi dovuti
ancora fr. 8'143.-.
6.
L’appellante
contesta inoltre la deduzione dallo stipendio delle spese per il vitto e per
l’alloggio operata dal Pretore.
6.1
L’istruttoria
ha permesso di accertare che le spese per il vitto e per l’alloggio erano a carico
della datrice di lavoro, obbligo che il Pretore ha riconosciuto nella sentenza
di primo grado (cfr. pag. 4 e 5). Queste spese sono effettivamente state
sostenute dalla convenuta, circostanza non contestata dall’attore. Come emerge
dagli atti, lo stipendio previsto da contratto (fr. 24.95 all’ora) era da
intendersi al netto di detti costi, e ne consegue che la deduzione della quota
per vitto e alloggio (pari a fr. 3'273.50) operata dal Pretore si rivela in
contrasto con gli accertamenti effettuati dallo stesso. Su questo punto la
sentenza di primo grado non può pertanto essere confermata.
Così
stando le cose l’importo spettante al dipendente per il periodo dal 22 novembre
2010.
al 13 maggio 2011 ammonta pertanto a fr. 8’143.- netti (fr. 29'312 – fr. 6’398
– fr.14'771, cfr. consid. 5.1).
7.
Da
ultimo l’appellante critica la ripartizione delle ripetibili operata dal
Pretore e postula il riconoscimento in favore del sindacato __________ di un
importo equivalente a quello usualmente assegnato in caso di patrocinio per il
tramite di un legale iscritto al registro degli avvocati.
7.1
Come
traspare dalla sentenza impugnata, il Pretore ha fissato le ripetibili secondo
equità ed ha determinato le stesse in fr. 1’000.- (art. 107 CPC; sentenza cit.
pag. 6). Nel caso concreto detto modo di agire pare corretto e l’importo
attribuito generoso tenuto conto delle circostanze.
Al
riguardo si rileva che il patrocinatore di AP 1 non ha prodotto né una nota da
cui sia possibile desumere il dispendio orario connesso alla causa in oggetto
né una lista delle spese sostenute, ciò che sarebbe invece stato auspicabile a
fronte di una simile richiesta (art. 105 cpv. 2 CPC). A questo vada aggiunto
che l’art. 15 Rtar riconosce la facoltà di accordare un’indennità al
patrocinatore non iscritto nel registro degli avvocati “se la qualità delle
prestazioni e le circostanze lo giustifichino e avuto riguardo dello
svolgimento diligente del patrocinio”. In concreto però l’attività di
patrocinio svolta dal sindacato __________ è appena sufficiente, in particolare
per quel che concerne la redazione degli allegati e l’allestimento della
documentazione prodotta, come visto oggetto di vari e ripetuti errori che hanno
reso particolarmente laboriosa la ricostruzione dei fatti e il conseguente
accertamento delle pretese attoree (cfr. consid. 5.1). Da un rappresentante professionale
– o che tale vuole essere – ci si può aspettare ben altro, nell’interesse della
persona patrocinata.
Premesso
quanto sopra, si giustifica nondimeno accordare un adeguamento dell’importo
riconosciuto quale indennità di rappresentanza in considerazione del maggior
grado di soccombenza della convenuta. Le ripetibili di prima sede possono
quindi essere fissate, in equità, in fr. 1’500.-.
8.
Visto
quanto precede l’appello deve essere parzialmente accolto. La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la
rispettiva soccombenza delle parti.
Per
il giudizio di appello si è tenuto conto di un valore di causa di fr. 11'208.-.
Per i quali motivi,
visti gli art. 96 e 106
CPC e 15 RTar,
decide:
I. L’appello
2.
ottobre 2013 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 27 agosto 2013 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, è così riformata:
1.
La
petizione di AP 1 è parzialmente accolta e, di
conseguenza, AO 1 è condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr. 8’143.- netti oltre
interessi al 5% dal 13 maggio 2011.
2.
Non si prelevano tasse e spese di
giustizia, mentre la convenuta è condannata a versare all’attore l’importo di
fr. 1’500.- a titolo d’indennità di rappresentanza.
3.
invariato
4.
invariato
II. Non si prelevano né tasse né spese di appello. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 600.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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