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Decisione

12.2013.158

Lavaro - licenziamento abusivo - interessi

31 luglio 2015Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. A partire

dal 1° agosto 1999 AP 1 è stato assunto alle dipendenze di F__________ SA in

qualità di agente di vendita di generi alimentari. A seguito di fusione

societaria, modifica della ragione sociale, ripresa dell’attività da parte di

una nuova società, il rapporto di lavoro in questione è proseguito

sostanzialmente inalterato con tre differenti datori di lavoro (U__________ SA,

R__________ S__________ AG e A__________ SA) ovvero società attive tra l’altro nel

commercio all'ingrosso di articoli alimentari e in genere nel settore

merceologico (doc. B) e segnatamente nella fornitura a negozi al dettaglio di

generi alimentari e altre merci.

Il 16 dicembre 2005, con effetto dal 1° gennaio 2006, A__________ SA e AP 1

hanno quindi sottoscritto un nuovo contratto di lavoro (doc. C). Riconosciuto

come l’inizio del rapporto di impiego fosse da ricondurre alla data della prima

assunzione il 1° agosto 1999, le parti hanno indicato quale funzione del

dipendente quella di “agente di vendita/membro del management” e

stabilito, per un grado di occupazione del 90%, un salario mensile di fr.

6'325.- oltre tredicesima e un “rimborso auto” di fr. 1'580.- mensili

(doc. C). Con modifica contrattuale in vigore dal 1° gennaio 2007 le medesime

parti hanno pattuito una diversa modalità di remunerazione, sempre per un

impiego con grado di occupazione del 90%, calcolata sulla base di una

retribuzione base fissa di fr. 3'000.- lordi, alla quale si aggiungono una

serie di provvigioni, un premio di fine anno e un rimborso spese (doc. F).

B. Nel corso

del mese di giugno 2008 tra le parti sono sorte divergenze in merito alle

modalità operative del dipendente e ai rapporti conflittuali di questi con

alcuni clienti, situazione che ha condotto alla riduzione del portafoglio

clienti, in circostanze di cui si dirà, per quanto rilevanti, nei considerandi

successivi. Dal giugno 2008 e per diversi mesi, seppur in modo non continuo, AP

1 è stato inabile al lavoro per malattia con percentuale di incapacità

variabile.

C. Durante il

colloquio del 23 settembre 2008 alla presenza del direttore F__________ T__________

e del membro del CdA M__________ T__________, veniva comunicata al dipendente

la disdetta del rapporto di lavoro con effetto dal 30 novembre 2008, notifica formalizzata

con lettera raccomandata di medesima data (doc. 17).

La datrice di lavoro, con scritto 24 settembre a tutti i negozi facenti parte

del portafoglio di AP 1, comunicava loro la cessazione del rapporto di

collaborazione con il suo agente (doc. O).

Siccome la disdetta del 23 settembre 2008 è risultata coincidere con un periodo

di malattia del dipendente, il 1° ottobre 2008 la datrice di lavoro ha

inoltrato una nuova disdetta del contratto ribadendo quale motivo del

licenziamento la riorganizzazione del reparto vendita, liberando da subito il

lavoratore dall’obbligo di prestare la sua attività (doc. P).

D. Il 3 novembre 2008 AP 1 ha formulato formale opposizione alla disdetta

del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 336b cpv. 1 CO, lamentandone il

carattere manifestamente abusivo (doc. R). Allo scambio di corrispondenza tra

le parti (doc. S, U e V) faceva seguito la comunicazione 8 gennaio 2009 con la

quale la datrice di lavoro, con riferimento all’art. 336c lett. b CO, dava atto

al dipendente del prolungamento fino al 31 gennaio 2009 del diritto al salario

e alle provvigioni, tenuto conto del periodo di protezione considerato di 90

giorni (doc. X). Con risposta 22 gennaio 2009 il dipendente ha ribadito

l’abusività della disdetta, puntualizzando peraltro come il periodo di

protezione ai sensi della menzionata norma si estendesse nel caso concreto a

180 giorni e non solo ai 90 erroneamente indicati dalla controparte (doc. Y).

E. Con

petizione 5 febbraio 2009 AP 1 ha chiesto la condanna di A__________ SA al

pagamento di complessivi fr. 194'209.50 oltre interessi a titolo di indennità

per licenziamento abusivo giusta l’art. 337c cpv. 3 CO (calcolate in

complessivi fr. 44'605.- sulla base di una retribuzione lorda mensile media di

fr. 11'151.30), pretese salariali, rimborso spese e rifusione del mancato

guadagno.

F. Con risposta

26 marzo 2009 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione. Nella

replica e nella duplica orale le parti si sono riconfermate nelle proprie

allegazioni e richieste. Esperita l’istruttoria esse hanno rinunciato a

comparire alla discussione finale, ribadendo le proprie antitetiche posizioni

nei rispettivi allegati conclusivi, l’attore aumentando la sua pretesa a fr.

199'705,10 oltre interessi.

Il 17 settembre 2012 A__________ SA ha modificato la ragione sociale in AO 1 (verbale

20 novembre 2012, Atto XIII).

G. Con sentenza del

30 agosto 2013 il Pretore ha parzialmente accolto le pretese dell'attore,

condannando AO 1 al pagamento di fr. 21'363.-, oltre interessi al 5% sulla

somma riconosciuta a titolo di indennità a decorrere dalla data del giudizio, e

interessi di pari importo a decorrere dal 30 aprile 2009 per la somma

rimanente.

Il Pretore ha preliminarmente esposto con ampi riferimenti (da pag. 6 a pag. 11) dottrina e giurisprudenza in materia di abusività della disdetta del contratto di lavoro

ai sensi dell'art. 336 CO, con particolare riferimento all’onere della prova,

alle esigenze di motivazione della disdetta, alla tutela della personalità del

lavoratore, al divieto di rappresaglia e all’ampio margine d’apprezzamento

riservato al giudice nella valutazione degli elementi di giudizio. Con

riferimento alla fattispecie il primo giudice ha dapprima ravvisato come il

vero motivo del licenziamento non fosse tanto da ricondurre all’invocata

riorganizzazione del settore vendita, quanto piuttosto ai problemi sorti tra il

dipendente e due dei gerenti di negozi facenti capo alle forniture di

alimentari e merci della convenuta, rispettivamente ai rimproveri da questa

mossi al dipendente per la condotta avuta nel rivendicare i propri diritti.

Constatato l’atteggiamento improvvido assunto dal direttore aziendale verso più

dipendenti e in particolare nei confronti dell’attore, valutato altresì

l’insieme delle circostanze, il Pretore ha anzitutto ritenuto inconferente e

non proponibile a motivazione della disdetta l’invocazione, intervenuta solo in

sede giudiziaria, di circostanze in relazione ai problemi sorti tra il

dipendente e i due gerenti di negozi. Pur ravvisando nell’atteggiamento assunto

dal rappresentante in tale contesto una violazione dell’obbligo di fedeltà

(art. 321a cpv. 1 CO), il primo giudice ha ritenuto che il vero motivo della

disdetta fosse da ricondurre alle rimostranze del dipendente e alle pretese da

questi formulate per vedersi reintegrare il portafoglio clienti a suo dire

ingiustamente ridotto. Il Pretore ne ha quindi dedotto l’abusività della

disdetta, siccome avvenuta quale reazione alle pretese derivanti dal rapporto

di lavoro fatte valere in buona fede dal lavoratore.

Il giudizio pretorile

ha quindi proceduto ad esaminare le pretese dell’attore a titolo di indennità

per disdetta abusiva ai sensi dell’art. 336a CO. Ricordate dottrina e

giurisprudenza al riguardo, ha anzitutto determinato in fr. 9'382.- la media mensile

lorda determinante per il computo dell’indennità, quantificandola in via

equitativa, alla luce della ponderazione di tutti gli elementi rilevanti, in

totali fr. 18'764.-, pari a due mensilità.

Con riferimento alle pretese salariali il primo giudice ha poi respinto le

richieste di aumento delle provvigioni sulla base del fatturato aziendale

intravvedendo da un lato nell’agire del dipendente a questo riguardo una tacita

accettazione della modalità di calcolo applicata dalla datrice di lavoro, e

concludendo d’altro canto che l’interpretazione della clausola alla luce del

tenore e della volontà delle parti confermerebbe la correttezza del calcolo

eseguito dalla convenuta.

Il Pretore ha altresì riconosciuto, limitatamente a fr. 116,50, il premio

(inteso quale provvigione sul fatturato) dovuto all’agente di vendita per

l’avvenuta acquisizione di un nuovo cliente.

Con riferimento alla domanda dell’attore relativa al rimborso delle spese, il

giudice di prime cure ha respinto la tesi relativa al diritto del dipendente di

vedersi rifondere i costi effettivi eccedenti l’indennità forfetaria già

versatagli, imputandogli il mancato adempimento dell’onere della prova, sia a

riguardo della segnalazione tempestiva alla controparte, sia a proposito

dell’insufficienza della cifra forfetaria a copertura delle spese

effettivamente sostenute, deducendone altresì un’accettazione del sistema di

rimborso a forfait applicato dalla datrice di lavoro. Dal carattere forfetario

del rimborso il primo giudice ha per contro dedotto il diritto del dipendente a

vedersi rifondere fr. 2'482,50 indebitamente trattenuti dalla convenuta sul

conteggio stipendio del mese di gennaio 2009.

Il Pretore ha infine negato, poiché tardivamente proposta per la prima volta in

sede di memoriale conclusivo, la pretesa di indennità per la perdita di

guadagno asseritamente subita.

Tenuto conto dell’accoglimento parziale della petizione, il giudizio pretorile

ha quindi ripartito spese e attribuito indennità per ripetibili secondo il

reciproco grado di soccombenza.

H. Con atto di

appello 2 ottobre 2013 AP 1 postula la riforma del giudizio impugnato chiedendo

che la petizione venga “integralmente accolta” (appello pag. 2), anche

se concretamente la pretesa pecuniaria risulta leggermente inferiore, siccome

cifrata in soli fr. 184'431.60. Con risposta del 22 novembre 2013 l’appellata

propone la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e

ripetibili.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1°

gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata

avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta

disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio

dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece

la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una

decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove

disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.

L’appellante

espone preliminarmente i tratti salienti del suo rapporto di lavoro e le

circostanze che hanno condotto al licenziamento e all'assenza dal lavoro per

malattia, riassumendo infine il giudizio pretorile. Queste parti iniziali

dell'allegato (da pag. 1 a pag. 6) sono una sorta di premessa e come tale non

costituiscono una censura motivata ai sensi dell'art. 311 CPC, ma sono semmai

da considerare quale introduzione generale alle censure di seguito esposte.

Il giudizio pretorile ha ampiamente esposto dottrina e giurisprudenza relative

alle norme applicabili alle quali si rimanda.

3.

L'appellante,

preso atto con soddisfazione del riconoscimento della natura abusiva della

disdetta del rapporto di lavoro, contesta la valutazione pretorile in merito

alla quantificazione dell'indennità, ritenuta insufficiente sia con riferimento

al salario medio erroneamente computato, sia per il riconoscimento di una somma

pari a due sole mensilità alla luce della gravità delle circostanze che hanno

condotto al licenziamento.

La prima censura relativa al calcolo del salario medio mensile risulta

anzitutto irricevibile per carente motivazione (art. 311 CPC). L'appellante si

limita infatti a invocare l'esigenza di computare nel salario anche l'indennità

mensile forfetaria versata a titolo di rimborso spese proponendo una citazione

della dottrina, peraltro sostanzialmente identica a quella menzionata nel

giudizio pretorile contestato, senza però confrontarsi con la deduzione del

primo giudice che ha espressamente ritenuto di dover escludere l'indennità

mensile di fr. 1'500.- poiché versata a copertura di "spese medie

effettive equivalenti" (sentenza pag. 17 n. 4).

L'appellante rileva poi una serie di circostanze, emerse dall'istruttoria, che

attesterebbero la gravità del pregiudizio subito a seguito del licenziamento

abusivo e imporrebbero, a suo giudizio e per coerenza con alcuni specifici casi

decisi dal Tribunale federale, un'indennità perlomeno pari a quattro mensilità.

La critica non può essere accolta. A prescindere dall'improponibilità di alcune

circostanze addotte per la prima volta in questa sede (art. 317 CPC), la

censura ripropone di fatto circostanze e elementi di giudizio che pure il

Pretore ha ritenuto rilevanti. A differire è pertanto sostanzialmente solo la

valutazione della gravità nel suo complesso, giudizio che l'art. 336a cpv. 2 CO

lascia al giudice conferendogli al riguardo ampio margine d'apprezzamento delle

circostanze. Ritenuto come neppure l'appellante abbia preteso che si

giustifichi un'indennità superiore a quattro mensilità, ovvero più vicina o

equivalente al massimo legale di sei mensilità (art. 336a cpv. 2 CO), la somma

equivalente a due mensilità riconosciuta nel caso concreto dal primo giudice,

pur situandosi di poco sopra al minimo legale, è comunque rispettosa dei parametri

definiti dalla norma, non risulta sostanzialmente diversa da quanto emerge

dalla giurisprudenza in merito e non appare affatto insufficiente o

insostenibile. Le censure proposte, che peraltro omettono di considerare la

rilevanza della violazione del dovere di fedeltà del dipendente rilevata dal

Pretore, non sono pertanto atte a giustificare una modifica della conclusione,

considerata appunto l'ampia latitudine di giudizio conferita al giudice di

prime cure.

4.

Merita

per contro accoglimento la censura in merito alla data dalla quale far

decorrere gli interessi sulla somma riconosciuta a titolo di indennità. A torto

il Pretore, senza peraltro proporre particolari considerazioni al riguardo, ha

deciso di far decorrere il diritto agli interessi solo dal giorno della

sentenza invece che da quello in cui è sorta la pretesa di indennità a seguito

dell’abusività del licenziamento (sentenza del Tribunale federale 4C. 414/2005

del 29 marzo 2006; Dunand/Mahon Commentaire du contrat de travail, 2013, n.2 ad

art.339 CO). Su questo punto l'appello è pertanto accolto e gli interessi di

mora del 5% sono quindi dovuti a valere dal 30 aprile 2009 per l'intera somma

riconosciuta dal Pretore.

5.

A mente

dell'appellante il Pretore sarebbe inoltre incorso in un'errata valutazione dei

fatti emersi dall'istruttoria per non aver riconosciuto l’intera pretesa a

titolo di provvigione, ovvero di partecipazione al fatturato. A mente

dell’appellante l’interpretazione della clausola contrattuale n. 9 (doc. F) è

chiara e eventuali dubbi al proposito andrebbero comunque sciolti a favore del

dipendente. A torto il Pretore avrebbe poi dedotto un’accettazione per atti

concludenti di una retribuzione diversa da quanto pattuito, siccome un

silenzio-assenso non potrebbe comunque comportare il decadimento di un diritto

del lavoratore.

La censura non può essere accolta e, a ben vedere, risulta pure carente non

confrontandosi adeguatamente con gli argomenti esposti dal Pretore. Questi

infatti ha sviluppato un duplice ragionamento. Dapprima ha negato la pretesa

sulla base della teoria dell’accettazione tacita (ora contestata)

confrontandosi con l’ipotesi teorica (“Ammesso e non concesso…”,

sentenza pag. 19 consid. B1.1.) di un’interpretazione della clausola più

favorevole all’appellante. Le censure dell’appellante potrebbero semmai teoricamente

risultare idonee a scalfire questa prima parte del ragionamento pretorile, in

particolare laddove il primo giudice ha ritenuto di poter trarre conclusioni da

un silenzio interpretato quale assenso alla modifica contrattuale.

Le censure lasciano però sostanzialmente incontestato il giudizio pretorile,

che non può quindi ritenersi in alcun modo scalfito, relativo

all’interpretazione della clausola contrattuale n. 8 alla luce del suo tenore e

dell’accertata volontà delle parti al momento della stipulazione dell’accordo.

Il primo giudice ha infatti ritenuto significativa l’assenza nel contratto di

uno specifico riferimento al fatturato globale dell’azienda e ha altresì

riconosciuto la valenza delle indicazioni proposte dall’attore stesso nelle

comparse scritte, con le quali ha sostenuto che, per volontà delle parti,

l’intervenuto cambiamento di sistema remunerativo avrebbe comunque dovuto

garantire una certa stabilità rispetto alle precedenti condizioni contrattuali.

Il Pretore ha quindi trovato nelle cifre concrete una conferma

all’interpretazione della clausola nel senso auspicato dalla convenuta,

intravvedendovi il raggiungimento della preconizzata continuità remunerativa

pur a fronte di un rilevante aumento della retribuzione complessiva del

dipendente (passata da una media mensile lorda di fr. 8'432.- ad una media

complessiva per l’ultimo anno intero di lavoro precedente il licenziamento di

fr. 10’882.-). A mente del primo giudice non potrebbe invece essere dedotta un’analoga

logica di continuità in una remunerazione come quella pretesa dall’attore, che

risulterebbe pressoché raddoppiata. La diversa interpretazione della clausola

auspicata dal dipendente comporterebbe infatti un ulteriore significativo

aumento retributivo, quantificato dal primo giudice in fr. 4'166.- mensili

(cifra grossomodo confermata dalle pretese formulate con l’appello a pag. 19 e

20). L’appello non si confronta adeguatamente con queste valutazioni pretorili,

risultando quindi addirittura irricevibile per carente motivazione (art. 311

CPC). Non può infatti bastare la categorica affermazione dell’appellante

secondo la quale il confronto eseguito dal Pretore sarebbe del tutto

inconferente o i generici ragionamenti sull’assunzione del rischio e

l’impossibilità di prevedere in anticipo le cifre di vendita, o ancora

riferimenti a pattuizioni salariali relative ad altri dipendenti.

Anche su questo punto il giudizio merita pertanto conferma.

6.

L’appellante

prosegue lamentando il mancato riconoscimento della pretesa a titolo di premio

di fine anno (provvigione), accolta solo in una minima parte, limitatamente a

fr. 116,50. Sulla base dei documenti agli atti l’acquisizione di una serie di

clienti da parte del dipendente, e il relativo diritto al premio,

risulterebbero provati e sarebbe quindi a torto che il Pretore avrebbe imputato

all’attore la mancata prova in tal senso. Il primo giudice avrebbe inoltre

intravvisto l’esigenza formale di compilazione di uno specifico formulario e di

una sua accettazione da parte della datrice di lavoro.

Sennonché il Pretore ha ritenuto che l’attore, a fronte della contestazione in

merito, neppure abbia preteso di aver personalmente acquisito i cinque negozi

in questione (ovvero quelli di __________, __________, __________, __________ e

__________). In effetti con la petizione (pag. 15 n. 17) questi si è limitato a

menzionare il doc. BB e a rivendicare il premio per tutti i negozi rientranti

nel suo pacchetto clienti. Neppure a fronte delle allegazioni della convenuta,

secondo la quale l’acquisizione di detti clienti non fosse riconducibile

all’opera dell’attore (risposta pag. 23), l’attore ha ritenuto di affermare il

contrario, limitandosi sostanzialmente con la replica a sostenere che la

provvigione fosse dovuta per il solo fatto di avere questi negozi tra la

clientela a lui “assegnata” (replica pag. 21). Dello stesso tenore le

conclusioni (pag. 18) con le quali l’attore ha ribadito che determinante

sarebbe l’attribuzione dei negozi al proprio portafoglio, senza pretendere che

la loro acquisizione fosse riconducibile al suo agire. A ragione il Pretore ha

pertanto ritenuto che, a fronte della pretesa di vedersi riconosciuto un premio

“chiaramente finalizzato e connesso con l’acquisizione da parte dell’agente

di vendita stesso del nuovo cliente” (sentenza pag. 22 consid. B2.2.),

spettasse all’attore dimostrare tale circostanza e prima ancora allegarla

adeguatamente. Non si confrontano con questa deduzione, e non sono comunque

atte a scalfire la deduzione pretorile, le censure d’appello relative alle

formalità di tale operazione, ovvero all’esigenza di specifici formulari,

siccome l’argomentazione pretorile a questo riguardo (sentenza pag. 22 consid.

B2.3.) risulta di tipo abbondanziale, a fronte appunto della mancata prova di

una relazione tra l’azione dell’agente e l’acquisizione dei nuovi clienti posta

alla base delle pretese.

Irricevibili poiché fondate su allegazioni proposte per la prima volta (art. 317

CPC) risultano inoltre le lamentele relative all’unica provvigione riconosciuta

dal giudice di prime cure. L’appellante invoca infatti un errore di calcolo

pretendendo che non sarebbe determinante l’anno civile, ma bensì l’anno

d’attività aziendale. Egli non si avvede però che, nelle peraltro scarne

allegazioni, egli stesso ha sempre fatto riferimento all’anno civile.

Nella misura in cui è ricevibile la censura è pertanto respinta.

7.

L'appellante

ribadisce le pretese a titolo di rimborso spese limitatamente al solo periodo

di preavviso da ottobre 2008 a gennaio 2009, rinunciando a contestare la

conclusione pretorile in merito alla mancata prova delle circostanze addotte a

sostegno della violazione dell’art. 327a CO. Egli rimprovera al Pretore di non

aver ritenuto l’indennità mensile, definita nel giudizio di carattere

forfetario, quale parte integrante del salario e come tale da corrispondere e

riconoscere al dipendente anche durante gli ultimi quattro mesi del rapporto di

lavoro, corrispondenti al periodo di preavviso durante il quale questi era

stato esonerato dall’onere della prestazione lavorativa.

Il primo giudice ha negato il diritto all’indennità forfetaria durante il

periodo di liberazione del dipendente dall’onere di lavorare citando dottrina e

giurisprudenza in tal senso. Con la censura d’appello l’attore contrappone una

citazione di dottrina relativa al riconoscimento del diritto al pagamento delle

cosiddette “unechte Spesenpauschalen”, limitandosi a sostenere che

quelle versate dalla datrice di lavoro nella fattispecie sarebbero di tale

natura. L’appellante non indica però, venendo meno all’onere di motivazione

della censura d’appello, quali sarebbero gli elementi di fatto che avrebbero

dovuto indurre il Pretore a concludere per una tale diversa qualifica del

rimborso forfetario. Così come proposta, la censura non risulta pertanto

ricevibile (art. 311 CPC), non confrontandosi adeguatamente con la contraria

conclusione pretorile.

8.

Infine

l'appellante rimprovera al Pretore di aver considerato tardiva la pretesa

salariale riferita al periodo di disdetta, a fronte di una chiara domanda

formulata già con l'allegato di replica.

La censura è infondata. A ragione il primo giudice ha respinto la pretesa di

fr. 5'866.- a titolo di indennità di perdita di guadagno ritenendo che l’attore

l’abbia formulata tardivamente (art. 78 CPC-TI). Infatti nella petizione non

solo non vi è alcuna quantificazione di tale pretesa nel petitum, ma

neppure si accenna alla questione. La frase sibillina proposta a pag. 17 della

replica, ora a torto invocata quale tempestiva domanda di causa, altro non è

che una riserva generica di far valere in futuro pretese a tale titolo. Se ne

deve dedurre che l’attore ha omesso o rinunciato a formulare una domanda in tal

senso nell’ambito dell’azione proposta, riservandosi eventualmente di agire in

un secondo tempo usufruendo della facoltà di proporre un’azione parziale (“Teilklage”),

facoltà riconosciuta anche nel sistema procedurale ticinese retto dal CPC-TI (Cocchi-Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, pag. 206 n. 1 ad

art. 70 CPC-TI).

A torto l’appellante invoca ora la pretesa impossibilità di quantificare una

pretesa in assenza degli elementi determinanti che, a suo dire, sarebbero

emersi solo dall’edizione di documenti dall’assicurazione. La questione della

durata del contratto di lavoro fino al 30 aprile 2009 era già stata oggetto di

espliciti chiarimenti tra le parti, il dipendente avendo reso attenta la

datrice di lavoro della durata del periodo di protezione ai sensi dell’art.

336c lett. b CO pari a 180 giorni, tenuto conto della durata del periodo di impiego

superiore ai cinque anni (doc. X e Y). Invano l’appellante invoca quindi la

giurisprudenza in merito alla possibilità di quantificare solo in corso di

causa la pretesa, avendo nel caso concreto semplicemente omesso di proporre

tale domanda di causa conformemente ai requisiti stabiliti dall’art. 165 cpv. 2

lett. g CPC-TI (Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 165 CPC n. 12).

9.

In conclusione l’appello, per quanto ricevibile, deve essere parzialmente

accolto nel senso di confermare il giudizio pretorile in merito alla somma

dovuta all'attore e modificare lo stesso in merito alla data determinante per

la decorrenza degli interessi (dispositivo n. 1).

Gli oneri processuali e le ripetibili della procedura d'appello seguono la

soccombenza (art. 106 CPC) sostanzialmente totale dell’appellante. Questi è

infatti integralmente soccombente per le pretese formulate a titolo di

prestazioni contrattuali e indennità (richiesta

di condanna per fr. 184'431.60 a fronte di fr. 21'363.- riconosciuti dal

Pretore). Le parti risultano invece sostanzialmente soccombenti

in egual misura in merito alla pretesa accessoria di versamento degli interessi

al 5% sull’indennità per licenziamento abusivo già a partire dal 30 aprile 2009

e non solo dalla data del giudizio, siccome l’attore si è visto accogliere la

domanda, ma solo su una somma pari a poco meno della metà di quanto richiesto (fr.

18'764.- invece di fr. 43'528.-).

Alla luce di tale soccombenza nel complesso, non appare quindi necessario modificare

la ripartizione delle spese e l’attribuzione di ripetibili decise in prima

sede.

Il valore litigioso della procedura di appello, importo determinante anche ai

fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 163'068,60 (fr. 184'431.60 ./. fr. 21'363.-).

La tassa di giustizia è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e

13.

LTG (testo in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità per ripetibili è

calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG

decide:

1. L’appello 2 ottobre 2013 di

AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto. Di

conseguenza la sentenza 30 agosto 2013 del Pretore della giurisdizione di

Locarno-Città è così modificata:

1.

La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza AO 1, R__________, è tenuta

a versare a AP 1, C__________, l'importo di fr. 21'363.- oltre interessi al 5%

dal 30 aprile 2009.

2. Le spese processuali di

appello di fr. 5’000.-, già anticipate, sono poste a carico dell'appellante che

rifonderà alla controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Città

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).