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Decisione

12.2013.159

Cure dentistiche. Risarcimento del danno. Torto morale

18 agosto 2014Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione 21 ottobre 2010 AP 1AO 1 e il dr. med. dent. AO 2 dinanzi alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendone la condanna in solido

al pagamento di fr. 63'909.35 a titolo di risarcimento del danno per violazione

contrattuale, subordinatamente di fr. 49'946.35. Nella risposta 25 novembre

2010 i convenuti si sono opposti alla petizione. Le parti hanno confermato le

rispettive domande di giudizio nei successivi allegati di replica e di duplica.

Esperita l’istruttoria – che comprende anche una perizia giudiziaria 20

settembre 2012 del dr. med. dent. __________ __________ e relativa

delucidazione 14 gennaio 2013 – le parti hanno rinunciato al dibattimento

finale, producendo conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito le loro

antitetiche posizioni. Statuendo con sentenza 29 agosto 2013 il Pretore ha

accolto parzialmente la petizione, condannando i convenuti a versare in solido

all’attrice l’importo di fr. 31'017.20 oltre interessi.

C. Con appello 2 ottobre 2013

l’attrice è insorta contro il querelato giudizio, chiedendone la riforma nel

senso di accogliere integralmente la petizione. Con scritto 14 ottobre 2013

ella ha altresì chiesto di acquisire agli atti due documenti. Con osservazioni

2 maggio 2014 i convenuti postulano la reiezione del gravame. Il 16 gennaio

2014 questa Camera ha respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio

presentata dall’appellante contestualmente all’appello.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto

che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la

stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale

previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile

ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che,

avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata – vale a

dire inviata (DTF 137 III 127 consid. 2) – dopo quella data, è retta dalle

nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2. Con scritto 14 ottobre 2013

l’appellante chiede l’acquisizione agli atti di due documenti, e meglio dei

preventivi 7 ottobre 2013 del dr. med. dent. __________ __________ (doc. B) e della

relativa nota d’onorario (doc. C). A dire dell’attrice tali documenti

dimostrerebbero che i costi per il risanamento della sua bocca sarebbero più

alti rispetto a quelli indicati dal perito giudiziario nel 2010 e sui quali il

Pretore ha fondato la posta di risarcimento inerente ai “costi dell’esecuzione

del mandato a regola d’arte, ovvero quelli del posizionamento dell’impianto

amovibile”.

2.1 Giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi

fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente

addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile

addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle

circostanze (lett. b). L’attrice sostiene di non aver potuto produrre i

medesimi dinanzi al primo giudice, poiché il dentista testé menzionato si

sarebbe sempre rifiutato di prendere posizione in pendenza di causa. Tale

affermazione si esaurisce in una mera allegazione di parte, per nulla

dimostrata. Quand’anche così non fosse, va rilevato che non basta a dimostrare

il buon fondamento della domanda in questione la circostanza – asserita

dall’appellante – che il dentista si sia rifiutato, precedentemente, di

informarla sull’ammontare degli interventi prospettati. Nella petizione 21

ottobre 2010 ella si è basata, su questo punto, sulle risultanze della prova a

futura memoria (pag. 6). Nello scritto 14 ottobre 2013 l’appellante dichiara,

come summenzionato, che il dr. med. dent. __________ __________ ha negato di

esprimersi in merito in pendenza di causa, sebbene sollecitato in tal senso

dalla stessa. Ciò dimostra che ella nutriva già dubbi sull’importo indicato

nella prova a futura memoria e avrebbe quindi potuto, semmai, avvalersi degli

strumenti istruttori per chiarire tale questione dinanzi al primo giudice. Ella

avrebbe potuto, per esempio, chiedere che lo stesso fosse sentito in qualità di

teste, oppure far approfondire tale tematica in sede di perizia giudiziaria,

eseguita nel 2012. Cosa che invece non ha fatto. L’attrice non ha quindi fatto

prova della ragionevole diligenza di cui all’art. 317 cpv. 1 lett. b CPC.

2.2 Si aggiunga che l’appellante motiva

la sua richiesta di assunzione di nuovi documenti rifacendosi all’asserita

“attualità di tali valutazioni rispetto a quelle effettuate nella causa di

primo grado dal perito giudiziario (2010)”. Non vi è tuttavia alcuna prova che

la situazione accertata nella perizia a futura memoria si sia modificata. La

perizia giudiziaria, del resto, è stata allestita nel 2012. Anzi, affermando

che durante la procedura di prima sede non aveva potuto produrre tali documenti

ella ammette che la produzione in sede di appello non sia da ricondurre a una

variazione della situazione.

2.3 A ben vedere, infine, tali

documenti non sono nemmeno rilevanti ai fini del giudizio. Invero, il Pretore

ha riconosciuto all’attrice fr. 16'000.- a titolo di costi di esecuzione del

mandato a regola d’arte, ovvero di posizionamento dell’impianto amovibile,

previa estrazione dell’implantologia difettosa e cura della parodontite (sentenza

impugnata, pag. 7 in mezzo). Se per quanto concerne l’estrazione dell’impianto

attuale la pretesa dell’attrice è senz’altro fondata, così non è per la posa di

un nuovo impianto, a maggior ragione per un impianto fisso, come si vedrà in

seguito. In applicazione dell’art. 97 CO il creditore ha diritto di ottenere il

risarcimento dell’interesse positivo, ossia egli deve essere posto di nuovo

nella situazione come se il contratto fosse stato adempiuto correttamente.

Nella fattispecie il Pretore ha accordato all’attrice il risarcimento dei costi

sopportati per il posizionamento dell’impianto fisso da parte dei convenuti.

Qualora le si riconoscessero le spese di un nuovo intervento, ella si

troverebbe quindi arricchita. Va ricordato che il concetto stesso di risarcimento

del danno comporta che esso non deve condurre a un arricchimento del

danneggiato (II CCA, sentenza inc. 12.2005.133 del 3 agosto 2006, consid. 8).

Alla luce di quanto illustrato i due documenti prodotti con scritto 14 ottobre

2013 sono inammissibili.

3. Dopo aver qualificato come

contratto di mandato il rapporto tra le parti e accertato la responsabilità

solidale dei convenuti, il Pretore ha fondato il proprio giudizio sia sulla

prova a futura memoria del 2010 sia sulla perizia giudiziaria del 2012,

entrambe allestite dal dr. med. dent. __________ __________. Il primo giudice

ha spiegato che la cura della parodontite, necessaria prima di eseguire

l’intervento, non era stata eseguita in maniera appropriata. Egli ha poi, in

sintesi, reputato che AO 2 aveva eseguito un’anamnesi superficiale e

sottovalutato sia i rischi dell’installazione di un impianto fisso sia la

complessità di un simile intervento. Quanto all’impianto provvisorio

effettivamente posizionato, il primo giudice ha accertato che il medesimo era

stato installato in violazione delle regole dell’arte. Accertata l’esistenza di

una violazione contrattuale e del nesso causale adeguato, il Pretore ha fissato

il danno subìto dall’attrice in complessivi fr. 31'017.20, composti di fr. 12'420.85

(costi in vista dell’installazione di un impianto fisso e sedute di cura della

parodontite), di fr. 16'000.- (costi per il posizionamento corretto di un

impianto amovibile, compresi quelli relativi all’estrazione dell’implantologia

difettosa e alla cura della parodontite), di fr. 1'186.35 (costi degli esami

clinici sostenuti in esito al trattamento) e di fr. 1'410.- (spese

preprocessuali). Il primo giudice ha invece negato il torto morale postulato

dall’attrice.

4. L’appellante critica in

primo luogo il Pretore per averle riconosciuto, a titolo di risarcimento dei

costi da essa sostenuti per l’istallazione dell’impianto fisso, unicamente fr.

12'420.85 invece dei fr. 13'963.- da ella postulati (memoriale, pag. 4 in mezzo). Il primo giudice ha riconosciuto all’attrice fr. 10'992.85 inerenti ai versamenti di cui

al doc. G e fr. 1'428.- così come stabilito dal perito giudiziario sulla base

dei doc. 1 e 2 (sentenza impugnata, pag. 7). Dall’importo vantato

dall’appellante si deduce che ella non contesta il riconoscimento dei fr.

10'992.85 summenzionati, bensì chiede il versamento dell’integralità di quanto

indicato nel doc. 1, ovvero fr. 2'970.15. I convenuti si limitano, al riguardo,

ad affermare di non comprendere la censura della controparte, rispettivamente che

le altre cure non avrebbero fatto parte del piano volto all’installazione

dell’impianto fisso (risposta, pag. 2 in mezzo). Al quesito volto a sapere: “se le cure esperite dal dr. AO 2 tra il 27

marzo 2007 e il 18/25 aprile 2007 siano prodromi che agli interventi eseguiti

successivamente dal medico-dentista e se con questi costituiscano un unico

trattamento”, il perito ha risposto: “Le

cure prestate in questo «primo periodo» rientrano nel contesto di misure

preparatorie che precedono la fase vera e propria di risanamento. Se alcune di

queste cure (consultazione iniziale, radiografie, modelli di studio,

detartraggio e misure di igiene) sono indipendenti dai trattamenti successivi,

altre cure comprese in questa prima fase facevano per contro già parte di piano

di trattamento ben preciso. Qui penso in particolare alla cura endodontica dei

denti 13 e 23 (di cui quella al dente 23 non riscontrabile su nessuna

radiografia). Dello splintaggio effettuato sui denti frontali del mascellare

inferiore, menzionato sulla cartella clinica e fatturato, non vi è più traccia”

(perizia giudiziaria 20 settembre 2012, risposta n. 1, pag. 1 seg.). Alla

domanda di delucidazione: “Con riferimento alla

risposta data al quesito n. 1 di parte attrice, voglia il perito dettagliare

quale delle cure esperite dal dr. AO 2, così come indicate nel documento 1

prodotto dal convenuto, siano indipendenti dai trattamenti successivamente

eseguiti dal medico-dentista e quali invece facciano già parte di un piano di

trattamento ben preciso”, il perito giudiziario ha risposto: “Le cure comprese nelle misure preparatorie che

precedono la fase vera e propria del risanamento e che sono indipendenti da un

piano di trattamento preciso, si possono riassumere in: consultazione iniziale

con l’anamnesi, l’esame della dentatura e l’ispezione del cavo orale,

radiografie, modelli di studio, detartraggio e misure di igiene. Nella nota

d’onorario emessa dal dr. AO 2 in data 25 aprile 2007, esse ammontano

complessivamente a fr. 1'428.-”

(delucidazione peritale 14 gennaio 2013, risposta n. 1, pag. 1). L’appellante

sostiene che siccome dalla perizia sarebbe emerso che le prestazioni della

controparte sono state “carenti ed errate fin dall’inizio”, allora le deve

essere risarcito tutto quanto già versato. In particolare, ella sostiene che la

consultazione iniziale, l’anamnesi e la scelta della cura, l’informazione e la

sua istruzione, nonché il detartraggio e le misure di igiene adottate sono

state “insufficienti e imperite”. Come indicato sopra, il perito giudiziario ha

spiegato che quanto effettuato dal dentista nel periodo tra il 27 marzo e il 18

aprile 2007 erano delle cure preparatorie, di cui solo una parte, per l’importo

di fr. 1'428.-, indipendente da un piano di trattamento ben preciso

(installazione fissa), ovvero valido anche per altre soluzioni rispetto a

quella adottata dai convenuti. Il Pretore ha riconosciuto all’attrice

unicamente tale cifra e omesso il restante, seppur quest’ultimo direttamente

attinente al discusso trattamento, poiché misura preparatoria necessaria per

l’installazione fissa. Ciò posto, va detto che anche le spese concernenti

misure indipendenti da un trattamento ben preciso sono state a ragione

riconosciute all’attrice, poiché qualsiasi nuovo trattamento presuppone, come

emerge dalla perizia giudiziaria 20 settembre 2012, il rifacimento delle

stesse. Il perito ha invero spiegato che “per il

risanamento della bocca della paziente bisognerà per forza procedere a tappe

iniziando con la terapia della paradentite/periimplantite. Occorrerà dapprima

eliminare tartaro e depositi, per poi intervenire sulle tasche parodontali (…)”

(risposta n. 4, pag. 3 in alto). Dai doc. 1 e 2, ai quali l’appellante rinvia,

emerge tuttavia che ella ha versato alla controparte unicamente fr. 2'188.90

dei fr. 2'970.15 fatturati e di cui chiede il risarcimento (fr. 2'970.15 ./.

fr. 781.25). All’appellante può quindi unicamente essere riconosciuto, a tale

titolo, l’importo di fr. 2'188.90, che va ad aggiungersi ai fr. 10'922.85 di

cui al doc. G, per un totale di fr. 13'111.75 per costi sopportati dall’attrice

in vista dell’installazione dell’impianto fisso. Su questo punto, quindi,

l’appello va parzialmente accolto.

5. L’appellante critica il

Pretore per averle negato un risarcimento per torto morale (memoriale, pag. 5

segg.). Da una parte ella sostiene che all’età di soli 53 anni si trova

impossibilitata a installare un impianto fisso (consid. 5.2), dall’altra che ha

subìto “sofferenze” e “disagi” (consid. 5.3).

5.1 L’art. 47 CO fa dipendere dalla

sussistenza di particolari circostanze la possibilità di riconoscere, in caso

di lesione corporale di una persona, un’equa indennità pecuniaria a titolo di

riparazione. Al danneggiato non è di conseguenza sempre riconosciuto un

risarcimento, ancora essendo necessaria l’esistenza di particolari circostanze

che lo giustifichino. In materia di lesione della personalità (art. 49 CO), il

Tribunale federale ha stabilito che per suffragare una pretesa a titolo di

torto morale la parte lesa deve provare le circostanze soggettive dalle quali

si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale;

non è sufficiente invece che in base alla comune esperienza una violazione

della personalità possa comportare una certa sofferenza (DTF 120 II 98 consid. 2b). La prova di una sofferenza morale è difficilmente

dimostrabile (SJ 1995 352), ma ciò non dispensa il richiedente dall’addurre e

circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98 consid. 2b). Le

lesioni corporali, fisiche o psichiche che siano, devono comportare, di principio,

un importante dolore fisico o morale, oppure aver causato una lesione durevole

della salute. Un lungo periodo di sofferenza e d’incapacità al lavoro, oppure

dei danni psichici importanti, quali uno stato post-traumatico con modifica

durevole della personalità, possono così giustificare il riconoscimento di

un’indennità. Qualora, invece, si tratta di una lesione temporanea, essa deve

essere grave, comportante, per esempio, un’esposizione al rischio di morte, una

lunga ospedalizzazione oppure dei dolori particolarmente intensi (sentenza del

Tribunale federale inc.4A_307/2013 del 6 gennaio 2014, consid. 3.2 con

rinvii).

5.2 Il primo giudice ha spiegato,

anzitutto, che la prospettiva dell’impianto fisso non era mai stata realistica

e, anzi, era controindicata, di modo che il disagio provocato dal dover, poi,

usare un impianto amovibile non giustificava un risarcimento per torto morale

(sentenza impugnata, pag. 8 in mezzo). L’attrice critica tale accertamento e

assevera che dall’istruttoria sarebbe invece emerso che all’inizio del

trattamento, nel 2007, il posizionamento di un impianto fisso sarebbe stato

possibile, se preceduto da un adeguato risanamento della bocca. A dire

dell’appellante, poi, per quanto concerne l’arcata inferiore tale possibilità non

era ancora esclusa nemmeno nel 2009, mentre a suo dire lo sarebbe oggi a causa

delle inadempienze della controparte (memoriale, pag. 5 in mezzo). L’attrice rinvia in primo luogo alla risposta n. 2 di cui alla perizia giudiziaria 20

settembre 2012. Al quesito di sapere: “Dica il

perito se nel momento in cui la paziente si è per la prima volta rivolta al dr.

AO 2 era possibile, adottando tutte le misure del caso, prevedere una

riabilitazione fissa”, il perito ha risposto: “La scelta di una riabilitazione di tipo fisso in una situazione clinica

di tipo C (Complex) con deficit osseo sia orizzontale che verticale, su di una

paziente fumatrice e affetta da una malattia parodontale generalizzata e

attiva, comporta l’assunzione di rischi e di costi sicuramente elevati.

Unicamente dopo aver redatto un piano di trattamento dettagliato, aver discusso

approfonditamente la questione dei rischi di complicazione e di insuccesso e

dei costi a esso legati e averli paragonati a una o più soluzioni amovibili, si

sarebbe potuto, a ben precise condizioni, proporre una riabilitazione fissa”

(pag. 2 in alto). Il perito ha, inoltre, soggiunto che “per tutte le ragioni esposte sopra e nel referto peritale 19 aprile

2010 e nel suo complemento 22 luglio 2010 una soluzione protesica amovibile era

indicata già nel 2007, al momento della prima visita presso lo studio del dr. AO

2”

(risposta n. 3, pag. 2 in basso). A ben vedere il perito giudiziario ha

espressamente affermato che la soluzione amovibile era indicata, in

contrapposizione con quella fissa che, quindi, risultava controindicata, per

gli elevati rischi di complicazioni e di insuccesso, così come dei suoi costi.

L’argomentazione pretorile resiste quindi a critica. L’appellante rinvia – a

sostegno della propria tesi secondo la quale la soluzione fissa sarebbe oggi

non più ipotizzabile a causa degli errori commessi da controparte – alla

risposta n. 3 in parte testé menzionata. Oltre a quanto indicato sopra il

perito ha dichiarato: “Lo è [una soluzione protesica amovibile] sicuramente

tutt’ora e a maggior ragione visto che la situazione clinica e i fattori di

rischio a essa connessi non sono mutati in questo lasso di tempo. Il tempo

trascorso dall’ultima consultazione (2008), il degrado progressivo dei

provvisori inadatti al lungo periodo e il progredire della malattia

parodontale, non hanno sicuramente rallentato il processo di atrofia alveolare

diffusa dei mascellari” (loc. cit.). Egli, quindi, ha affermato che la

soluzione è peggiorata e, quindi, a maggior ragione una soluzione amovibile è

indicata, ma ha anche precisato che essa lo era già nel 2007. Per quanto,

infine, concerne la possibilità di un impianto fisso sull’arcata inferiore, va

detto che la risposta n. 3 summenzionata concerne l’arcata superiore. Come

affermato dall’appellante, nella delucidazione 22 luglio 2010 della prova a

futura memoria è indicato: “Per l’arcata

inferiore suggerirei, dopo attenta valutazione dell’impianto I43, l’adozione di

un ponte provvisorio a lunga durata con un adattamento marginale corretto e una

morfologia che permetta una igiene corretta ed efficace. Come detto, l’esito

della cura della paradentosi/periimplantite, la motivazione e le abitudini

della paziente (tabagismo) indicheranno poi il piano di trattamento definitivo

per l’arcata inferiore (fisso/amovibile)” (risposta n. A, pag. 2 in alto). Nella perizia giudiziaria il perito ha affermato: “Per

l’arcata inferiore, dopo il trattamento parodontale, si potrebbe pensare a una

soluzione intermedia con la posa nel IV. quadrante di un ponte provvisorio a

lunga durata, dotato di armatura, con margini corretti e rispettosi dei tessuti

gengivali e della dimensione biologica paradentale. Quindi, a dipendenza del

decorso della malattia parodontale, si renderà prima o poi necessaria la

rimozione degli impianti e dei denti residui nell’arcata inferiore. Anche qui

la soluzione definitiva potrebbe consistere in una protesi ibrida inferiore

ancorata su due impianti intraforaminali che andranno posati ex-novo”

(perizia giudiziaria 20 settembre 2010, risposta n. 4, pag. 3 in mezzo). Il perito giudiziario non ha quindi affermato che a seguito del decorso del tempo, come

invece asserisce l’appellante, la situazione si è modificata rispetto a quella

accertata in occasione dell’allestimento della prova a futura memoria e che

esclude, ora, un impianto fisso anche per la parte inferiore. Su questo punto

l’appello è quindi respinto.

5.3 Il primo giudice ha reputato che

l’attrice non ha né dimostrato né reso verosimile la sofferenza da ella

lamentata (sentenza impugnata, pag. 8 in mezzo). L’appellante sostiene, invece, il contrario. Ella rinvia, in primo luogo, al certificato medico 19

ottobre 2010 (doc. U), con il quale il dr. med. __________ __________ afferma

che “nel 2008 la paziente sviluppa già nei primi

mesi un dolore della sfera otorinolaringoiatrica, in prima ipotesi riferibile a

sinusite con nevralgie bilaterali. In seguito però, si aggiungono tensioni

muscolari diffuse cervico-dorsali. Bruciori del cavo orale. Dopo numerosi

tentativi con farmaci vari, ho infine richiesto una TAC dentale, sospettando

un’origine mascellare del problema. L’esame TAC è stato eseguito nel gennaio

del 2009. In seguito alla conclusione tratta dalla TAC, la paziente è stata poi

affidata al dentista”. Non vi è tuttavia alcuna indicazione che lasci

perlomeno inferire un nesso tra le inadempienze dei convenuti e i dolori

lamentati. L’attrice menziona, poi, il suo scritto 22 gennaio (corretto a mano

12 maggio) 2009 al Dipartimento della sanità e della socialità, Commissione di

vigilanza, medico cantonale (doc. 3), nel quale afferma che “il ponte provvisorio superiore totale mi si stacca di

continuo, oltre a essere un disagio vorrei poter mangiare e parlare senza aver

paura di «perdere» i denti davanti alle

persone e per questo denuncio il dr. AO 2 per mal cure!”. Il contenuto

di tale missiva, tuttavia, si esaurisce in un mero asserto di parte, sprovvisto

di portata probatoria.

L’appellante sostiene, poi, che “i numerosi referti clinici prodotti (doc. C, D, E, F,

N, O, P, Q, R, R1, T, U) dimostrano inconfutabilmente i disagi cui è andata

incontro (…), ha dovuto sottoporsi a numerosi accertamenti clinici e a visite

odontoiatriche d’urgenza, con evidente dispendio di tempo ed energie”

(memoriale, pag. 6). Come illustrato (sopra, consid. 5.1) non basta, tuttavia,

dimostrare di aver dovuto investire molto tempo o energie per fondare un

risarcimento per torto morale. Già per questo motivo la censura dell’appellante

non può essere condivisa. Nemmeno volendo esaminare i documenti da ella

allegati a sostegno, su questo punto, della propria pretesa, il risultato

sarebbe diverso. Invero, tali documenti non dimostrano quanto asserito

dall’appellante. I doc. C, D e T concernono la TAC dental scan eseguita il 6

febbraio 2009 su richiesta del dr. med. __________ __________. Anche in questo

caso ci si trova in presenza di un referto medico che però non si esprime sul

fatto che il dolore da ella lamentato sia da ricondurre alle inadempienze della

parte convenuta e che quindi tale esame sia da attribuire alla medesima. Lo

stesso dicasi delle note di onorario per trattamenti dentistici di cui ai doc.

Q, R e R1, e meglio del 14 novembre 2008 da parte del dott. __________ __________

di fr. 29.45, del 18 dicembre 2008 del dott. __________ __________ di fr. 50.-

e del 1° aprile 2009 a cura del dott. __________ __________ di fr. 134.40. Il

doc. E è la fotocopia di una radiografia senza alcuna indicazione circa il

motivo dell’esecuzione della medesima. I doc. N e O concernono il dental scan

effettuato dall’attrice il 23 aprile 2007 su richiesta del dr. med. dent. __________

__________. Non vi è alcuna indicazione che esso non fosse necessario già per

il trattamento, ad esempio, della parodontite (alla quale peraltro nel referto

si fa esplicito riferimento) e, quindi, che l’esecuzione del medesimo si sia

poi rivelata inutile a seguito dell’inadempienza della controparte

nell’installare un impianto fisso. Il “passaporto implantare personale” di cui

al doc. P attesta gli impianti eseguiti da AO 2. Si ribadisce, al riguardo, che

non basta allegare di aver perso tempo ed energie per fondare una pretesa di

risarcimento per torto morale. Quanto al doc. F, esso è il preventivo 10 marzo

2009 del dr. med. dent. __________ __________. Esso si riferisce al colloquio

avuto con la paziente il 2 marzo 2009. Anche questo dispendio di tempo non è

quindi sufficiente per dimostrare il buon fondamento della censura

dell’appellante. Per quanto concerne il doc. U, infine, si rinvia alle

considerazioni espresse sopra.

Va precisato che in assenza di

appello incidentale da parte dei convenuti le considerazioni sopra esposte non

pregiudicano in alcun modo l’esito delle argomentazioni pretorili inerenti ai

doc. Q, R, R1, S e T. Il primo giudice ha invero reputato di riconoscere

all’attrice fr. 1'186.35 per note di onorario quali poste di danno conseguente

(sentenza impugnata, pag. 7 in mezzo).

In questa sede va precisato che

tali documenti non si esprimono sul fatto che il dolore lamentato

dall’appellante sia da ricondurre alle inadempienze della parte convenuta e che

quindi tali visite siano da attribuire alla medesima.

5.4 L’appellante sostiene che i “dolori e disagi” da ella allegati sarebbero

comprovati in primo luogo dalla prova a futura memoria 19 aprile 2010, laddove

è indicato che “Il processo di infiammazione

delle mucose e del parodonzio assume un carattere subacuto: tumefazione

iperplastica, sanguinamento e secrezione purulenta al sondaggio” (pag.

2). Ella dimentica, tuttavia, che tale passaggio è preceduto dall’accertamento

secondo il quale “la bocca presenta una

situazione di igiene carente, la gengiva appare infiammata in prossimità degli

impianti e dei denti-moncone” e che nella delucidazione 22 luglio 2010

alla prova a futura memoria è scritto che al momento in cui l’appellante si è

rivolta ai convenuti presentava una “parodontite

marginale cronica diffusa in stadio avanzato in una situazione di igiene

carente e abuso di nicotina” (pag. 2 in basso). Anche nella perizia giudiziaria 20 settembre 2012 è precisato che “il

comportamento della paziente (igiene carente e abuso di nicotina) e la sua

parodontosi non sono fattori nuovi entrati in gioco dopo le cure prestate dal

dr. AO 2, ma erano già tutti chiaramente presenti e riscontrabili nel 2007” (risposta n. 5, pag. 6).

L’appellante rinvia, su questo punto, al seguente passaggio della perizia

giudiziaria 20 settembre 2012: “aumentare il carico batterico e ad

aggravare lo stato di infiammazione dei tessuti parodontali della paziente”,

ed afferma che tale stato di infiammazione è di per sé sintomatico di dolori e

disagi. A parte il fatto che l’appellante si limita, nuovamente, ad affermare

la presenza di dolori e disagi mentre dovrebbe dimostrare la loro particolare

intensità ai fini del riconoscimento di un’indennità per torto morale, ella

dimentica che la frase è preceduta da: “gli

impianti posati e il relativo quadro di periimplantite sviluppatosi attorno a

essi hanno sicuramente contribuito ad”. Dal referto in questione e da

quanto illustrato sopra emerge quindi che i dolori asseriti dall’appellante

sono, perlomeno in parte, da ricondurre alla sua pregressa situazione e alle

sue cattive abitudini nell’igiene orale. Per tacere del fatto che il perito,

affermando che la decisione di AO 2 di non portare a termine il trattamento

lasciando la paziente con i manufatti provvisori ha “probabilmente procurato alla paziente uno stato di sofferenza e di

prostrazione”, non ha escluso il contrario (perizia giudiziaria 20

settembre 2012, risposta n. 4, pag. 3 in basso). Come illustrato sopra al consid. 5.1, che le sofferenze siano plausibili non è sufficiente a fondare una

pretesa per torto morale. Il primo giudice ha poi correttamente evidenziato che

l’attrice non si è nemmeno sottoposta agli “idonei

trattamenti per eliminare dolori e disagi” preannunciati nell’istanza 14

dicembre 2009 di assunzione di prova a futura memoria (pag. 3 in basso). L’appellante sostiene di esservi stata impedita a causa delle sue difficoltà finanziarie

(memoriale, pag. 6 in fondo). Essa non ha tuttavia dimostrato il suo asserto,

ovvero che una simile terapia non fosse coperta, almeno parzialmente, dalla sua

assicurazione malattia o che non potesse provvedervi con un pagamento

rateizzato.

5.5 L’attrice reputa che pure la

circostanza di dover effettuare un nuovo intervento le comporterà “disagi e dolori” e che “è più che verosimile che ella avrà a patire dispendio di tempo e di

energie quanto meno per un intero anno (…) con ulteriori evidenti riflessi

pregiudizievoli sul piano della vita quotidiana, lavorativa e non”

(appello, pag. 6 in basso). Come evidenziato dal Pretore, il perito giudiziario

ha messo persino in dubbio l’insorgere di dolori a seguito del trattamento

auspicato (perizia giudiziaria 20 settembre 2012, risposta n. 4, pag. 3 in fondo). Egli ha, inoltre, affermato che nel caso “della soluzione

amovibile proposta nella perizia (o simile), tutti i trattamenti potranno

essere effettuati ambulatorialmente in studio, senza incapacità lavorativa

prolungata (al massimo un paio di giorni dopo la posa degli impianti)”

(delucidazione 14 gennaio 2013 della perizia giudiziaria, risposta n. 2, pag. 2 in basso). Ne consegue che, nella fattispecie, non vi sono gli estremi per accordare un’indennità

per torto morale. Su questo punto l’appello è pertanto respinto.

6. L’appellante si duole,

infine, del giudizio del Pretore circa la ripartizione delle spese inerenti

alla prova a futura memoria (memoriale, pag. 7 seg.). Il primo giudice ha

spiegato che la tassa di giustizia e le spese della procedura a futura memoria

erano state solo anticipate e che la sorte delle medesime doveva essere

definita nel giudizio di merito, sulla base della reciproca soccombenza delle

parti. Di conseguenza, egli ha posto le stesse a carico delle parti in ragione

di metà ciascuna (sentenza impugnata, pag. 9). L’attrice reputa, in sintesi,

che “le risultanze del cautelare sono state già

di per sé schiaccianti e che ciononostante i convenuti sono rimasti fermi sulla

propria proposizione avversando in toto le richieste risarcitorie avanzate

dall’esponente”. Dall’esito del giudizio odierno, che riforma solo in

minima parte quello di prima sede, vi è soccombenza pressoché identica delle

parti, sicché nella decisione del Pretore sul riparto delle spese in questione

non si intravvede alcunché di iniquo e sproporzionato. Si aggiunga che il primo

giudice ha pure contemplato che l’attrice, seppur soccombente numericamente

nella misura del 51%, risultava vincente sul principio e, pertanto, ha già

tenuto conto di tale circostanza, ora invocata dall’appellante a sostegno della

propria censura.

7. Alla luce di quanto

suesposto l’appello è parzialmente accolto, nel senso che all’attrice sono

riconosciuti fr. 31'708.10 (fr. 13'111.75 + fr. 16'000.- + fr. 1'186.35 + fr.

1'410.-). La lieve entità della riforma non impone una modifica della

ripartizione degli oneri del giudizio di primo grado (cfr. II CCA, sentenza

inc. 12.2006.203 del 28 novembre 2007, consid. 10). Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di appello seguono la pressoché integrale

soccombenza dell’appellante (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; cfr. II CCA, inc.

12.2006.77 del 24 aprile 2007, consid. 11). Le ripetibili in favore della parte

appellata sono calcolate in funzione del fatto che la risposta 2 maggio 2014 è

oltremodo succinta (art. 7 Regolamento sulle ripetibili). Il valore di causa ai

fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr.

32'892.15 (fr. 63'909.35 ./. fr. 31'017.20).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: I. L’appello 2 ottobre 2013 di AP

1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 29 agosto 2013

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, inc. OA.2010.762, è così

riformata:

1.

La petizione 21 ottobre 2010 è

parzialmente accolta e di conseguenza i convenuti sono condannati, in solido, a

rifondere all’attrice fr. 31'708.10 oltre

interessi al 5% dal 20 luglio 2009.

2.

Invariato.

§ Invariato.

3.

Invariato.

4.

Invariato.

Considerandi

II. Le spese processuali di

fr. 1'000.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere

alle controparti complessivi fr. 200.- per ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).