12.2013.159
Cure dentistiche. Risarcimento del danno. Torto morale
18 agosto 2014Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.159
Lugano
18 agosto 2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. OA.2010.762
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 21
ottobre 2010 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 e
AO 2
entrambi
rappr. dall’ RA 2
chiedente la condanna
dei convenuti al pagamento in solido di fr. 63'909.35 a titolo di risarcimento del danno per violazione contrattuale, subordinatamente di fr.
49'946.35, oltre interessi;
domande alle quali si
sono opposti i convenuti e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza
29 agosto 2013, condannando i convenuti a versare in solido all’attrice
l’importo di fr. 31'017.20 oltre interessi al 5% dal 20 luglio 2009 e ponendo
gli oneri procedurali di prima istanza, di fr. 1'200.-, nonché della procedura
di assunzione della prova a futura memoria, di fr. 3'200.-, a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;
appellante l'attrice che
con appello 2 ottobre 2013 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso
di accogliere integralmente la petizione e di condannare pertanto i convenuti a
versarle fr. 63'909.35, in via subordinata fr. 49'946.35, oltre interessi, con
protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni
2 maggio 2014 i convenuti postulano la reiezione del gravame, pure con protesta
di spese e ripetibili;
vista la domanda 14
ottobre 2013 dell’appellante volta all’acquisizione agli atti di due documenti;
richiamata la decisione
16 gennaio 2014 con la quale questa Camera ha respinto l’istanza di ammissione
al gratuito patrocinio presentata dall’appellante contestualmente all’appello;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Dal marzo 2007 AP 1 ha ricevuto cure dentistiche dal dr. med. dent. AO 2, attivo presso lo AO 1. Dopo alcune sedute di
cura della parodontite, il dentista ha proceduto fino al marzo 2008 con la
prima fase del trattamento, ovvero con l’installazione graduale di impianti
provvisori, in vista dell’installazione di un impianto fisso. Tuttavia,
nell’ottobre 2008 la paziente – scontenta del prolungarsi della provvisorietà
dell’intervento e lamentando forti dolori – si è rivolta ad altri
professionisti. A seguito della sua convinzione che gli interventi a cui era
stata sottoposta non fossero stati eseguiti a regola d’arte, il 14 dicembre
2009 ella ha inoltrato un’istanza di assunzione di prova a futura memoria, che
è sfociata nel referto 19 aprile 2010 del dr. med. dent. __________ __________
e nella relativa delucidazione scritta 22 luglio 2010 (inc.DI. 2009.1824)
Fatti
B. Con
petizione 21 ottobre 2010 AP 1AO 1 e il dr. med. dent. AO 2 dinanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendone la condanna in solido
al pagamento di fr. 63'909.35 a titolo di risarcimento del danno per violazione
contrattuale, subordinatamente di fr. 49'946.35. Nella risposta 25 novembre
2010 i convenuti si sono opposti alla petizione. Le parti hanno confermato le
rispettive domande di giudizio nei successivi allegati di replica e di duplica.
Esperita l’istruttoria – che comprende anche una perizia giudiziaria 20
settembre 2012 del dr. med. dent. __________ __________ e relativa
delucidazione 14 gennaio 2013 – le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale, producendo conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito le loro
antitetiche posizioni. Statuendo con sentenza 29 agosto 2013 il Pretore ha
accolto parzialmente la petizione, condannando i convenuti a versare in solido
all’attrice l’importo di fr. 31'017.20 oltre interessi.
C. Con appello 2 ottobre 2013
l’attrice è insorta contro il querelato giudizio, chiedendone la riforma nel
senso di accogliere integralmente la petizione. Con scritto 14 ottobre 2013
ella ha altresì chiesto di acquisire agli atti due documenti. Con osservazioni
2 maggio 2014 i convenuti postulano la reiezione del gravame. Il 16 gennaio
2014 questa Camera ha respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio
presentata dall’appellante contestualmente all’appello.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto
che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la
stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale
previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile
ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che,
avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata – vale a
dire inviata (DTF 137 III 127 consid. 2) – dopo quella data, è retta dalle
nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. Con scritto 14 ottobre 2013
l’appellante chiede l’acquisizione agli atti di due documenti, e meglio dei
preventivi 7 ottobre 2013 del dr. med. dent. __________ __________ (doc. B) e della
relativa nota d’onorario (doc. C). A dire dell’attrice tali documenti
dimostrerebbero che i costi per il risanamento della sua bocca sarebbero più
alti rispetto a quelli indicati dal perito giudiziario nel 2010 e sui quali il
Pretore ha fondato la posta di risarcimento inerente ai “costi dell’esecuzione
del mandato a regola d’arte, ovvero quelli del posizionamento dell’impianto
amovibile”.
2.1 Giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi
fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente
addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile
addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle
circostanze (lett. b). L’attrice sostiene di non aver potuto produrre i
medesimi dinanzi al primo giudice, poiché il dentista testé menzionato si
sarebbe sempre rifiutato di prendere posizione in pendenza di causa. Tale
affermazione si esaurisce in una mera allegazione di parte, per nulla
dimostrata. Quand’anche così non fosse, va rilevato che non basta a dimostrare
il buon fondamento della domanda in questione la circostanza – asserita
dall’appellante – che il dentista si sia rifiutato, precedentemente, di
informarla sull’ammontare degli interventi prospettati. Nella petizione 21
ottobre 2010 ella si è basata, su questo punto, sulle risultanze della prova a
futura memoria (pag. 6). Nello scritto 14 ottobre 2013 l’appellante dichiara,
come summenzionato, che il dr. med. dent. __________ __________ ha negato di
esprimersi in merito in pendenza di causa, sebbene sollecitato in tal senso
dalla stessa. Ciò dimostra che ella nutriva già dubbi sull’importo indicato
nella prova a futura memoria e avrebbe quindi potuto, semmai, avvalersi degli
strumenti istruttori per chiarire tale questione dinanzi al primo giudice. Ella
avrebbe potuto, per esempio, chiedere che lo stesso fosse sentito in qualità di
teste, oppure far approfondire tale tematica in sede di perizia giudiziaria,
eseguita nel 2012. Cosa che invece non ha fatto. L’attrice non ha quindi fatto
prova della ragionevole diligenza di cui all’art. 317 cpv. 1 lett. b CPC.
2.2 Si aggiunga che l’appellante motiva
la sua richiesta di assunzione di nuovi documenti rifacendosi all’asserita
“attualità di tali valutazioni rispetto a quelle effettuate nella causa di
primo grado dal perito giudiziario (2010)”. Non vi è tuttavia alcuna prova che
la situazione accertata nella perizia a futura memoria si sia modificata. La
perizia giudiziaria, del resto, è stata allestita nel 2012. Anzi, affermando
che durante la procedura di prima sede non aveva potuto produrre tali documenti
ella ammette che la produzione in sede di appello non sia da ricondurre a una
variazione della situazione.
2.3 A ben vedere, infine, tali
documenti non sono nemmeno rilevanti ai fini del giudizio. Invero, il Pretore
ha riconosciuto all’attrice fr. 16'000.- a titolo di costi di esecuzione del
mandato a regola d’arte, ovvero di posizionamento dell’impianto amovibile,
previa estrazione dell’implantologia difettosa e cura della parodontite (sentenza
impugnata, pag. 7 in mezzo). Se per quanto concerne l’estrazione dell’impianto
attuale la pretesa dell’attrice è senz’altro fondata, così non è per la posa di
un nuovo impianto, a maggior ragione per un impianto fisso, come si vedrà in
seguito. In applicazione dell’art. 97 CO il creditore ha diritto di ottenere il
risarcimento dell’interesse positivo, ossia egli deve essere posto di nuovo
nella situazione come se il contratto fosse stato adempiuto correttamente.
Nella fattispecie il Pretore ha accordato all’attrice il risarcimento dei costi
sopportati per il posizionamento dell’impianto fisso da parte dei convenuti.
Qualora le si riconoscessero le spese di un nuovo intervento, ella si
troverebbe quindi arricchita. Va ricordato che il concetto stesso di risarcimento
del danno comporta che esso non deve condurre a un arricchimento del
danneggiato (II CCA, sentenza inc. 12.2005.133 del 3 agosto 2006, consid. 8).
Alla luce di quanto illustrato i due documenti prodotti con scritto 14 ottobre
2013 sono inammissibili.
3. Dopo aver qualificato come
contratto di mandato il rapporto tra le parti e accertato la responsabilità
solidale dei convenuti, il Pretore ha fondato il proprio giudizio sia sulla
prova a futura memoria del 2010 sia sulla perizia giudiziaria del 2012,
entrambe allestite dal dr. med. dent. __________ __________. Il primo giudice
ha spiegato che la cura della parodontite, necessaria prima di eseguire
l’intervento, non era stata eseguita in maniera appropriata. Egli ha poi, in
sintesi, reputato che AO 2 aveva eseguito un’anamnesi superficiale e
sottovalutato sia i rischi dell’installazione di un impianto fisso sia la
complessità di un simile intervento. Quanto all’impianto provvisorio
effettivamente posizionato, il primo giudice ha accertato che il medesimo era
stato installato in violazione delle regole dell’arte. Accertata l’esistenza di
una violazione contrattuale e del nesso causale adeguato, il Pretore ha fissato
il danno subìto dall’attrice in complessivi fr. 31'017.20, composti di fr. 12'420.85
(costi in vista dell’installazione di un impianto fisso e sedute di cura della
parodontite), di fr. 16'000.- (costi per il posizionamento corretto di un
impianto amovibile, compresi quelli relativi all’estrazione dell’implantologia
difettosa e alla cura della parodontite), di fr. 1'186.35 (costi degli esami
clinici sostenuti in esito al trattamento) e di fr. 1'410.- (spese
preprocessuali). Il primo giudice ha invece negato il torto morale postulato
dall’attrice.
4. L’appellante critica in
primo luogo il Pretore per averle riconosciuto, a titolo di risarcimento dei
costi da essa sostenuti per l’istallazione dell’impianto fisso, unicamente fr.
12'420.85 invece dei fr. 13'963.- da ella postulati (memoriale, pag. 4 in mezzo). Il primo giudice ha riconosciuto all’attrice fr. 10'992.85 inerenti ai versamenti di cui
al doc. G e fr. 1'428.- così come stabilito dal perito giudiziario sulla base
dei doc. 1 e 2 (sentenza impugnata, pag. 7). Dall’importo vantato
dall’appellante si deduce che ella non contesta il riconoscimento dei fr.
10'992.85 summenzionati, bensì chiede il versamento dell’integralità di quanto
indicato nel doc. 1, ovvero fr. 2'970.15. I convenuti si limitano, al riguardo,
ad affermare di non comprendere la censura della controparte, rispettivamente che
le altre cure non avrebbero fatto parte del piano volto all’installazione
dell’impianto fisso (risposta, pag. 2 in mezzo). Al quesito volto a sapere: “se le cure esperite dal dr. AO 2 tra il 27
marzo 2007 e il 18/25 aprile 2007 siano prodromi che agli interventi eseguiti
successivamente dal medico-dentista e se con questi costituiscano un unico
trattamento”, il perito ha risposto: “Le
cure prestate in questo «primo periodo» rientrano nel contesto di misure
preparatorie che precedono la fase vera e propria di risanamento. Se alcune di
queste cure (consultazione iniziale, radiografie, modelli di studio,
detartraggio e misure di igiene) sono indipendenti dai trattamenti successivi,
altre cure comprese in questa prima fase facevano per contro già parte di piano
di trattamento ben preciso. Qui penso in particolare alla cura endodontica dei
denti 13 e 23 (di cui quella al dente 23 non riscontrabile su nessuna
radiografia). Dello splintaggio effettuato sui denti frontali del mascellare
inferiore, menzionato sulla cartella clinica e fatturato, non vi è più traccia”
(perizia giudiziaria 20 settembre 2012, risposta n. 1, pag. 1 seg.). Alla
domanda di delucidazione: “Con riferimento alla
risposta data al quesito n. 1 di parte attrice, voglia il perito dettagliare
quale delle cure esperite dal dr. AO 2, così come indicate nel documento 1
prodotto dal convenuto, siano indipendenti dai trattamenti successivamente
eseguiti dal medico-dentista e quali invece facciano già parte di un piano di
trattamento ben preciso”, il perito giudiziario ha risposto: “Le cure comprese nelle misure preparatorie che
precedono la fase vera e propria del risanamento e che sono indipendenti da un
piano di trattamento preciso, si possono riassumere in: consultazione iniziale
con l’anamnesi, l’esame della dentatura e l’ispezione del cavo orale,
radiografie, modelli di studio, detartraggio e misure di igiene. Nella nota
d’onorario emessa dal dr. AO 2 in data 25 aprile 2007, esse ammontano
complessivamente a fr. 1'428.-”
(delucidazione peritale 14 gennaio 2013, risposta n. 1, pag. 1). L’appellante
sostiene che siccome dalla perizia sarebbe emerso che le prestazioni della
controparte sono state “carenti ed errate fin dall’inizio”, allora le deve
essere risarcito tutto quanto già versato. In particolare, ella sostiene che la
consultazione iniziale, l’anamnesi e la scelta della cura, l’informazione e la
sua istruzione, nonché il detartraggio e le misure di igiene adottate sono
state “insufficienti e imperite”. Come indicato sopra, il perito giudiziario ha
spiegato che quanto effettuato dal dentista nel periodo tra il 27 marzo e il 18
aprile 2007 erano delle cure preparatorie, di cui solo una parte, per l’importo
di fr. 1'428.-, indipendente da un piano di trattamento ben preciso
(installazione fissa), ovvero valido anche per altre soluzioni rispetto a
quella adottata dai convenuti. Il Pretore ha riconosciuto all’attrice
unicamente tale cifra e omesso il restante, seppur quest’ultimo direttamente
attinente al discusso trattamento, poiché misura preparatoria necessaria per
l’installazione fissa. Ciò posto, va detto che anche le spese concernenti
misure indipendenti da un trattamento ben preciso sono state a ragione
riconosciute all’attrice, poiché qualsiasi nuovo trattamento presuppone, come
emerge dalla perizia giudiziaria 20 settembre 2012, il rifacimento delle
stesse. Il perito ha invero spiegato che “per il
risanamento della bocca della paziente bisognerà per forza procedere a tappe
iniziando con la terapia della paradentite/periimplantite. Occorrerà dapprima
eliminare tartaro e depositi, per poi intervenire sulle tasche parodontali (…)”
(risposta n. 4, pag. 3 in alto). Dai doc. 1 e 2, ai quali l’appellante rinvia,
emerge tuttavia che ella ha versato alla controparte unicamente fr. 2'188.90
dei fr. 2'970.15 fatturati e di cui chiede il risarcimento (fr. 2'970.15 ./.
fr. 781.25). All’appellante può quindi unicamente essere riconosciuto, a tale
titolo, l’importo di fr. 2'188.90, che va ad aggiungersi ai fr. 10'922.85 di
cui al doc. G, per un totale di fr. 13'111.75 per costi sopportati dall’attrice
in vista dell’installazione dell’impianto fisso. Su questo punto, quindi,
l’appello va parzialmente accolto.
5. L’appellante critica il
Pretore per averle negato un risarcimento per torto morale (memoriale, pag. 5
segg.). Da una parte ella sostiene che all’età di soli 53 anni si trova
impossibilitata a installare un impianto fisso (consid. 5.2), dall’altra che ha
subìto “sofferenze” e “disagi” (consid. 5.3).
5.1 L’art. 47 CO fa dipendere dalla
sussistenza di particolari circostanze la possibilità di riconoscere, in caso
di lesione corporale di una persona, un’equa indennità pecuniaria a titolo di
riparazione. Al danneggiato non è di conseguenza sempre riconosciuto un
risarcimento, ancora essendo necessaria l’esistenza di particolari circostanze
che lo giustifichino. In materia di lesione della personalità (art. 49 CO), il
Tribunale federale ha stabilito che per suffragare una pretesa a titolo di
torto morale la parte lesa deve provare le circostanze soggettive dalle quali
si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale;
non è sufficiente invece che in base alla comune esperienza una violazione
della personalità possa comportare una certa sofferenza (DTF 120 II 98 consid. 2b). La prova di una sofferenza morale è difficilmente
dimostrabile (SJ 1995 352), ma ciò non dispensa il richiedente dall’addurre e
circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98 consid. 2b). Le
lesioni corporali, fisiche o psichiche che siano, devono comportare, di principio,
un importante dolore fisico o morale, oppure aver causato una lesione durevole
della salute. Un lungo periodo di sofferenza e d’incapacità al lavoro, oppure
dei danni psichici importanti, quali uno stato post-traumatico con modifica
durevole della personalità, possono così giustificare il riconoscimento di
un’indennità. Qualora, invece, si tratta di una lesione temporanea, essa deve
essere grave, comportante, per esempio, un’esposizione al rischio di morte, una
lunga ospedalizzazione oppure dei dolori particolarmente intensi (sentenza del
Tribunale federale inc.4A_307/2013 del 6 gennaio 2014, consid. 3.2 con
rinvii).
5.2 Il primo giudice ha spiegato,
anzitutto, che la prospettiva dell’impianto fisso non era mai stata realistica
e, anzi, era controindicata, di modo che il disagio provocato dal dover, poi,
usare un impianto amovibile non giustificava un risarcimento per torto morale
(sentenza impugnata, pag. 8 in mezzo). L’attrice critica tale accertamento e
assevera che dall’istruttoria sarebbe invece emerso che all’inizio del
trattamento, nel 2007, il posizionamento di un impianto fisso sarebbe stato
possibile, se preceduto da un adeguato risanamento della bocca. A dire
dell’appellante, poi, per quanto concerne l’arcata inferiore tale possibilità non
era ancora esclusa nemmeno nel 2009, mentre a suo dire lo sarebbe oggi a causa
delle inadempienze della controparte (memoriale, pag. 5 in mezzo). L’attrice rinvia in primo luogo alla risposta n. 2 di cui alla perizia giudiziaria 20
settembre 2012. Al quesito di sapere: “Dica il
perito se nel momento in cui la paziente si è per la prima volta rivolta al dr.
AO 2 era possibile, adottando tutte le misure del caso, prevedere una
riabilitazione fissa”, il perito ha risposto: “La scelta di una riabilitazione di tipo fisso in una situazione clinica
di tipo C (Complex) con deficit osseo sia orizzontale che verticale, su di una
paziente fumatrice e affetta da una malattia parodontale generalizzata e
attiva, comporta l’assunzione di rischi e di costi sicuramente elevati.
Unicamente dopo aver redatto un piano di trattamento dettagliato, aver discusso
approfonditamente la questione dei rischi di complicazione e di insuccesso e
dei costi a esso legati e averli paragonati a una o più soluzioni amovibili, si
sarebbe potuto, a ben precise condizioni, proporre una riabilitazione fissa”
(pag. 2 in alto). Il perito ha, inoltre, soggiunto che “per tutte le ragioni esposte sopra e nel referto peritale 19 aprile
2010 e nel suo complemento 22 luglio 2010 una soluzione protesica amovibile era
indicata già nel 2007, al momento della prima visita presso lo studio del dr. AO
2”
(risposta n. 3, pag. 2 in basso). A ben vedere il perito giudiziario ha
espressamente affermato che la soluzione amovibile era indicata, in
contrapposizione con quella fissa che, quindi, risultava controindicata, per
gli elevati rischi di complicazioni e di insuccesso, così come dei suoi costi.
L’argomentazione pretorile resiste quindi a critica. L’appellante rinvia – a
sostegno della propria tesi secondo la quale la soluzione fissa sarebbe oggi
non più ipotizzabile a causa degli errori commessi da controparte – alla
risposta n. 3 in parte testé menzionata. Oltre a quanto indicato sopra il
perito ha dichiarato: “Lo è [una soluzione protesica amovibile] sicuramente
tutt’ora e a maggior ragione visto che la situazione clinica e i fattori di
rischio a essa connessi non sono mutati in questo lasso di tempo. Il tempo
trascorso dall’ultima consultazione (2008), il degrado progressivo dei
provvisori inadatti al lungo periodo e il progredire della malattia
parodontale, non hanno sicuramente rallentato il processo di atrofia alveolare
diffusa dei mascellari” (loc. cit.). Egli, quindi, ha affermato che la
soluzione è peggiorata e, quindi, a maggior ragione una soluzione amovibile è
indicata, ma ha anche precisato che essa lo era già nel 2007. Per quanto,
infine, concerne la possibilità di un impianto fisso sull’arcata inferiore, va
detto che la risposta n. 3 summenzionata concerne l’arcata superiore. Come
affermato dall’appellante, nella delucidazione 22 luglio 2010 della prova a
futura memoria è indicato: “Per l’arcata
inferiore suggerirei, dopo attenta valutazione dell’impianto I43, l’adozione di
un ponte provvisorio a lunga durata con un adattamento marginale corretto e una
morfologia che permetta una igiene corretta ed efficace. Come detto, l’esito
della cura della paradentosi/periimplantite, la motivazione e le abitudini
della paziente (tabagismo) indicheranno poi il piano di trattamento definitivo
per l’arcata inferiore (fisso/amovibile)” (risposta n. A, pag. 2 in alto). Nella perizia giudiziaria il perito ha affermato: “Per
l’arcata inferiore, dopo il trattamento parodontale, si potrebbe pensare a una
soluzione intermedia con la posa nel IV. quadrante di un ponte provvisorio a
lunga durata, dotato di armatura, con margini corretti e rispettosi dei tessuti
gengivali e della dimensione biologica paradentale. Quindi, a dipendenza del
decorso della malattia parodontale, si renderà prima o poi necessaria la
rimozione degli impianti e dei denti residui nell’arcata inferiore. Anche qui
la soluzione definitiva potrebbe consistere in una protesi ibrida inferiore
ancorata su due impianti intraforaminali che andranno posati ex-novo”
(perizia giudiziaria 20 settembre 2010, risposta n. 4, pag. 3 in mezzo). Il perito giudiziario non ha quindi affermato che a seguito del decorso del tempo, come
invece asserisce l’appellante, la situazione si è modificata rispetto a quella
accertata in occasione dell’allestimento della prova a futura memoria e che
esclude, ora, un impianto fisso anche per la parte inferiore. Su questo punto
l’appello è quindi respinto.
5.3 Il primo giudice ha reputato che
l’attrice non ha né dimostrato né reso verosimile la sofferenza da ella
lamentata (sentenza impugnata, pag. 8 in mezzo). L’appellante sostiene, invece, il contrario. Ella rinvia, in primo luogo, al certificato medico 19
ottobre 2010 (doc. U), con il quale il dr. med. __________ __________ afferma
che “nel 2008 la paziente sviluppa già nei primi
mesi un dolore della sfera otorinolaringoiatrica, in prima ipotesi riferibile a
sinusite con nevralgie bilaterali. In seguito però, si aggiungono tensioni
muscolari diffuse cervico-dorsali. Bruciori del cavo orale. Dopo numerosi
tentativi con farmaci vari, ho infine richiesto una TAC dentale, sospettando
un’origine mascellare del problema. L’esame TAC è stato eseguito nel gennaio
del 2009. In seguito alla conclusione tratta dalla TAC, la paziente è stata poi
affidata al dentista”. Non vi è tuttavia alcuna indicazione che lasci
perlomeno inferire un nesso tra le inadempienze dei convenuti e i dolori
lamentati. L’attrice menziona, poi, il suo scritto 22 gennaio (corretto a mano
12 maggio) 2009 al Dipartimento della sanità e della socialità, Commissione di
vigilanza, medico cantonale (doc. 3), nel quale afferma che “il ponte provvisorio superiore totale mi si stacca di
continuo, oltre a essere un disagio vorrei poter mangiare e parlare senza aver
paura di «perdere» i denti davanti alle
persone e per questo denuncio il dr. AO 2 per mal cure!”. Il contenuto
di tale missiva, tuttavia, si esaurisce in un mero asserto di parte, sprovvisto
di portata probatoria.
L’appellante sostiene, poi, che “i numerosi referti clinici prodotti (doc. C, D, E, F,
N, O, P, Q, R, R1, T, U) dimostrano inconfutabilmente i disagi cui è andata
incontro (…), ha dovuto sottoporsi a numerosi accertamenti clinici e a visite
odontoiatriche d’urgenza, con evidente dispendio di tempo ed energie”
(memoriale, pag. 6). Come illustrato (sopra, consid. 5.1) non basta, tuttavia,
dimostrare di aver dovuto investire molto tempo o energie per fondare un
risarcimento per torto morale. Già per questo motivo la censura dell’appellante
non può essere condivisa. Nemmeno volendo esaminare i documenti da ella
allegati a sostegno, su questo punto, della propria pretesa, il risultato
sarebbe diverso. Invero, tali documenti non dimostrano quanto asserito
dall’appellante. I doc. C, D e T concernono la TAC dental scan eseguita il 6
febbraio 2009 su richiesta del dr. med. __________ __________. Anche in questo
caso ci si trova in presenza di un referto medico che però non si esprime sul
fatto che il dolore da ella lamentato sia da ricondurre alle inadempienze della
parte convenuta e che quindi tale esame sia da attribuire alla medesima. Lo
stesso dicasi delle note di onorario per trattamenti dentistici di cui ai doc.
Q, R e R1, e meglio del 14 novembre 2008 da parte del dott. __________ __________
di fr. 29.45, del 18 dicembre 2008 del dott. __________ __________ di fr. 50.-
e del 1° aprile 2009 a cura del dott. __________ __________ di fr. 134.40. Il
doc. E è la fotocopia di una radiografia senza alcuna indicazione circa il
motivo dell’esecuzione della medesima. I doc. N e O concernono il dental scan
effettuato dall’attrice il 23 aprile 2007 su richiesta del dr. med. dent. __________
__________. Non vi è alcuna indicazione che esso non fosse necessario già per
il trattamento, ad esempio, della parodontite (alla quale peraltro nel referto
si fa esplicito riferimento) e, quindi, che l’esecuzione del medesimo si sia
poi rivelata inutile a seguito dell’inadempienza della controparte
nell’installare un impianto fisso. Il “passaporto implantare personale” di cui
al doc. P attesta gli impianti eseguiti da AO 2. Si ribadisce, al riguardo, che
non basta allegare di aver perso tempo ed energie per fondare una pretesa di
risarcimento per torto morale. Quanto al doc. F, esso è il preventivo 10 marzo
2009 del dr. med. dent. __________ __________. Esso si riferisce al colloquio
avuto con la paziente il 2 marzo 2009. Anche questo dispendio di tempo non è
quindi sufficiente per dimostrare il buon fondamento della censura
dell’appellante. Per quanto concerne il doc. U, infine, si rinvia alle
considerazioni espresse sopra.
Va precisato che in assenza di
appello incidentale da parte dei convenuti le considerazioni sopra esposte non
pregiudicano in alcun modo l’esito delle argomentazioni pretorili inerenti ai
doc. Q, R, R1, S e T. Il primo giudice ha invero reputato di riconoscere
all’attrice fr. 1'186.35 per note di onorario quali poste di danno conseguente
(sentenza impugnata, pag. 7 in mezzo).
In questa sede va precisato che
tali documenti non si esprimono sul fatto che il dolore lamentato
dall’appellante sia da ricondurre alle inadempienze della parte convenuta e che
quindi tali visite siano da attribuire alla medesima.
5.4 L’appellante sostiene che i “dolori e disagi” da ella allegati sarebbero
comprovati in primo luogo dalla prova a futura memoria 19 aprile 2010, laddove
è indicato che “Il processo di infiammazione
delle mucose e del parodonzio assume un carattere subacuto: tumefazione
iperplastica, sanguinamento e secrezione purulenta al sondaggio” (pag.
2). Ella dimentica, tuttavia, che tale passaggio è preceduto dall’accertamento
secondo il quale “la bocca presenta una
situazione di igiene carente, la gengiva appare infiammata in prossimità degli
impianti e dei denti-moncone” e che nella delucidazione 22 luglio 2010
alla prova a futura memoria è scritto che al momento in cui l’appellante si è
rivolta ai convenuti presentava una “parodontite
marginale cronica diffusa in stadio avanzato in una situazione di igiene
carente e abuso di nicotina” (pag. 2 in basso). Anche nella perizia giudiziaria 20 settembre 2012 è precisato che “il
comportamento della paziente (igiene carente e abuso di nicotina) e la sua
parodontosi non sono fattori nuovi entrati in gioco dopo le cure prestate dal
dr. AO 2, ma erano già tutti chiaramente presenti e riscontrabili nel 2007” (risposta n. 5, pag. 6).
L’appellante rinvia, su questo punto, al seguente passaggio della perizia
giudiziaria 20 settembre 2012: “aumentare il carico batterico e ad
aggravare lo stato di infiammazione dei tessuti parodontali della paziente”,
ed afferma che tale stato di infiammazione è di per sé sintomatico di dolori e
disagi. A parte il fatto che l’appellante si limita, nuovamente, ad affermare
la presenza di dolori e disagi mentre dovrebbe dimostrare la loro particolare
intensità ai fini del riconoscimento di un’indennità per torto morale, ella
dimentica che la frase è preceduta da: “gli
impianti posati e il relativo quadro di periimplantite sviluppatosi attorno a
essi hanno sicuramente contribuito ad”. Dal referto in questione e da
quanto illustrato sopra emerge quindi che i dolori asseriti dall’appellante
sono, perlomeno in parte, da ricondurre alla sua pregressa situazione e alle
sue cattive abitudini nell’igiene orale. Per tacere del fatto che il perito,
affermando che la decisione di AO 2 di non portare a termine il trattamento
lasciando la paziente con i manufatti provvisori ha “probabilmente procurato alla paziente uno stato di sofferenza e di
prostrazione”, non ha escluso il contrario (perizia giudiziaria 20
settembre 2012, risposta n. 4, pag. 3 in basso). Come illustrato sopra al consid. 5.1, che le sofferenze siano plausibili non è sufficiente a fondare una
pretesa per torto morale. Il primo giudice ha poi correttamente evidenziato che
l’attrice non si è nemmeno sottoposta agli “idonei
trattamenti per eliminare dolori e disagi” preannunciati nell’istanza 14
dicembre 2009 di assunzione di prova a futura memoria (pag. 3 in basso). L’appellante sostiene di esservi stata impedita a causa delle sue difficoltà finanziarie
(memoriale, pag. 6 in fondo). Essa non ha tuttavia dimostrato il suo asserto,
ovvero che una simile terapia non fosse coperta, almeno parzialmente, dalla sua
assicurazione malattia o che non potesse provvedervi con un pagamento
rateizzato.
5.5 L’attrice reputa che pure la
circostanza di dover effettuare un nuovo intervento le comporterà “disagi e dolori” e che “è più che verosimile che ella avrà a patire dispendio di tempo e di
energie quanto meno per un intero anno (…) con ulteriori evidenti riflessi
pregiudizievoli sul piano della vita quotidiana, lavorativa e non”
(appello, pag. 6 in basso). Come evidenziato dal Pretore, il perito giudiziario
ha messo persino in dubbio l’insorgere di dolori a seguito del trattamento
auspicato (perizia giudiziaria 20 settembre 2012, risposta n. 4, pag. 3 in fondo). Egli ha, inoltre, affermato che nel caso “della soluzione
amovibile proposta nella perizia (o simile), tutti i trattamenti potranno
essere effettuati ambulatorialmente in studio, senza incapacità lavorativa
prolungata (al massimo un paio di giorni dopo la posa degli impianti)”
(delucidazione 14 gennaio 2013 della perizia giudiziaria, risposta n. 2, pag. 2 in basso). Ne consegue che, nella fattispecie, non vi sono gli estremi per accordare un’indennità
per torto morale. Su questo punto l’appello è pertanto respinto.
6. L’appellante si duole,
infine, del giudizio del Pretore circa la ripartizione delle spese inerenti
alla prova a futura memoria (memoriale, pag. 7 seg.). Il primo giudice ha
spiegato che la tassa di giustizia e le spese della procedura a futura memoria
erano state solo anticipate e che la sorte delle medesime doveva essere
definita nel giudizio di merito, sulla base della reciproca soccombenza delle
parti. Di conseguenza, egli ha posto le stesse a carico delle parti in ragione
di metà ciascuna (sentenza impugnata, pag. 9). L’attrice reputa, in sintesi,
che “le risultanze del cautelare sono state già
di per sé schiaccianti e che ciononostante i convenuti sono rimasti fermi sulla
propria proposizione avversando in toto le richieste risarcitorie avanzate
dall’esponente”. Dall’esito del giudizio odierno, che riforma solo in
minima parte quello di prima sede, vi è soccombenza pressoché identica delle
parti, sicché nella decisione del Pretore sul riparto delle spese in questione
non si intravvede alcunché di iniquo e sproporzionato. Si aggiunga che il primo
giudice ha pure contemplato che l’attrice, seppur soccombente numericamente
nella misura del 51%, risultava vincente sul principio e, pertanto, ha già
tenuto conto di tale circostanza, ora invocata dall’appellante a sostegno della
propria censura.
7. Alla luce di quanto
suesposto l’appello è parzialmente accolto, nel senso che all’attrice sono
riconosciuti fr. 31'708.10 (fr. 13'111.75 + fr. 16'000.- + fr. 1'186.35 + fr.
1'410.-). La lieve entità della riforma non impone una modifica della
ripartizione degli oneri del giudizio di primo grado (cfr. II CCA, sentenza
inc. 12.2006.203 del 28 novembre 2007, consid. 10). Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di appello seguono la pressoché integrale
soccombenza dell’appellante (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; cfr. II CCA, inc.
12.2006.77 del 24 aprile 2007, consid. 11). Le ripetibili in favore della parte
appellata sono calcolate in funzione del fatto che la risposta 2 maggio 2014 è
oltremodo succinta (art. 7 Regolamento sulle ripetibili). Il valore di causa ai
fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr.
32'892.15 (fr. 63'909.35 ./. fr. 31'017.20).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. L’appello 2 ottobre 2013 di AP
1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 29 agosto 2013
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, inc. OA.2010.762, è così
riformata:
1.
La petizione 21 ottobre 2010 è
parzialmente accolta e di conseguenza i convenuti sono condannati, in solido, a
rifondere all’attrice fr. 31'708.10 oltre
interessi al 5% dal 20 luglio 2009.
2.
Invariato.
§ Invariato.
3.
Invariato.
4.
Invariato.
Considerandi
II. Le spese processuali di
fr. 1'000.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere
alle controparti complessivi fr. 200.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).