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Decisione

12.2013.164

Contratto di lavoro, stipendio. Contratto nazionale mantello per l'edilizia (CNM), contratto collettivo di lavoro per l'edilizia (CCL). Attribuzione alla classe salariale. Determinazione delle ore lav

17 febbraio 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1 è stato assunto con un contratto di durata indeterminata

alle dipendenze di AO 1 in qualità di operaio carpentiere a partire dal 13

gennaio 2011. Il contratto prevedeva uno stipendio annuo di fr. 56'290.- (oltre

agli assegni famigliari) per indicativamente 42 ore settimanali. Diversamente

da quanto indicato in questo documento AP 1 ha pattuito con M__________ (“il caporale”) uno stipendio inferiore. In relazione alla propria retribuzione il

lavoratore ha affermato di aver concordato uno stipendio di Euro 12.- all’ora

mentre che stando alle dichiarazioni di M__________ e G__________ (che lo ha

affiancato nel ruolo di “caporale”) il salario pattuito sarebbe stato di 13.-

Euro l’ora. Ad ogni buon conto, in base a quest’accordo le spese di trasporto,

il vitto e l’alloggio sarebbero state a carico della datrice di lavoro.

B. Sino a fine febbraio 2011 AP 1 ha percepito lo stipendio inferiore concordato a voce in contanti dalle mani di M__________ e di G__________. Lo

stipendio del marzo 2011 è invece stato versato sul conto aperto dal dipendente

presso la __________; in questa occasione il salario versato corrispondeva a

quanto a lui spettante secondo il contratto scritto; la differenza tra questo

importo e quanto pattuito a voce è però stata consegnata da AP 1 a M__________.

AP 1 ha lavorato alle dipendenze di AO 1 sino al 13 maggio 2011 quando è stato licenziato per ragioni

legate alla mancanza di lavoro.

C. Previo tentativo di conciliazione (CM.2011.717), il 13 marzo 2012

AP 1, patrocinato dal sindacato __________, ha inoltrato alla Pretura di

Lugano, sezione 1, una petizione con cui ha chiesto la condanna di AO 1 al

pagamento di complessivi fr. 13'676.70. a titolo di

salario, da intendersi quale differenza tra quanto dovutogli secondo il CNM

(Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera) e il CCL

(Contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale del Cantone Ticino) e

quanto realmente percepito. Più precisamente l’attore afferma di aver ricevuto,

per il periodo dal 13 gennaio al 13 maggio 2011 unicamente fr. 16’317.- netti

in luogo dei fr. 35'026.10 lordi a lui spettanti mentre per il periodo dal 14

maggio al 30 giugno 2011 gli sarebbero dovuti fr. 5'298.- netti, importo di cui

non avrebbe però ricevuto nulla. AP 1 postula altresì il rigetto in via

definitiva dell’opposizione al PE. n. __________ dell’UE di Lugano limitatamente

all’importo di fr. 13'676.70.

A

sostegno delle proprie pretese l’attore ha invocato una violazione del CCL ad

opera della datrice di lavoro che gli avrebbe versato meno di quanto a lui

dovuto in base a questa regolamentazione, vincolante per la convenuta. Egli ha

contestato il suo inserimento nella classe di stipendio C ed ha rivendicato

l’attribuzione alla classe A ai sensi dell’art. 42 CNM. Per quanto attiene al

monte ore ed al conteggio salario egli ha presentato una propria distinta. AP 1 ha inoltre contestato la validità della disdetta immediata.

La

convenuta si è opposta alla petizione contestando integralmente la pretesa

creditoria. In breve, essa ha affermato di aver sempre pagato il salario

pattuito contrattualmente ed ha negato di aver avuto conoscenza di eventuali

accordi divergenti tra i dipendenti e i “caporali”. Essa ha inoltre contestato

che l’eventuale agire illecito di questi ultimi potesse venirle addebitato.

Parallelamente AO 1 ha evidenziato delle incongruenze negli importi pretesi

dall’attore. Essa ha pure sostenuto che la disdetta è stata data dal dipendente

di propria iniziativa e che malgrado egli non si sia più presentato al lavoro

dopo il 13 maggio 2011 lo stipendio gli è stato comunque versato sino al 20

maggio 2011.

In sede

di replica parte attrice ha approfondito le proprie argomentazioni ed ha

ricalcolato la differenza salariale precisando che le incongruenze rilevate da

controparte erano da ricondurre al pagamento in parte in Euro in parte in

franchi svizzeri dello stipendio. Essa ha ridotto la pretesa fatta valere in

giudizio ed ha quantificato la stessa in fr. 13'344.-, di cui fr. 9'595.20 per

il periodo sino al 20 maggio 2011 e fr. 3'748.80 per il periodo dal 21 maggio

al 30 giugno 2011.

Per sua

parte la convenuta in duplica ha riconfermato le proprie allegazioni.

D. Esperita

l’istruttoria le parti sono state convocate per la discussione finale; entrambe

hanno prodotto dei memoriali scritti nei quali hanno ribadito le proprie

antitetiche posizioni.

E. Statuendo

con sentenza del 2 settembre 2013 il Pretore ha accolto parzialmente la

petizione ed ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 8’505.- netti oltre

agli interessi al 5% dal 14 maggio 2011 su fr. 5’632.- e dal 1° luglio 2011 su fr. 2’873.-.

F. Con reclamo

(corretto: appello) 3 ottobre 2013 AP 1 chiede la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione e di condannare la

controparte al pagamento di fr. 13'343.97, protestate tasse, spese e

ripetibili. La convenuta non ha presentato risposta all’appello.

e considerato,

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale

civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la

procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405

CPC).

2.

Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del

Pretore è impugnabile mediante appello entro il termine di 30 giorni. Decisiva

per la determinazione del valore litigioso è l’ultima conclusione riconosciuta

nella decisione (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie l’ultima conclusione

di prima sede menziona un valore litigioso di fr. 13'344.-, ne discende

l’appellabilità della sentenza qui contestata.

2.1

L’appellante

ha presentato il proprio ricorso, denominandolo “reclamo”, basandosi

sull’errata convinzione che il valore litigioso andasse determinato nella

differenza (“valore residuo”) tra “il valore iniziale e il valore riconosciuto

dal pretore” (cfr. reclamo pag. 2). Di principio, se da un esame dei

presupposti di ammissibilità di un mezzo d’impugnazione risulta che questo è

inammissibile (fra gli altri, ad esempio a causa del non adempimento del valore

litigioso nelle controversie patrimoniali), lo stesso va evaso con una

decisione di non entrata in materia. In alcuni casi è tuttavia prevista

un’eccezione, che consente di convertire l’errato mezzo d’impugnazione in

quello corretto. Ciò a condizione che anche i presupposti di ammissibilità del

corretto (ma appunto non utilizzato) mezzo d’impugnazione siano soddisfatti e

che sia possibile escludere che i diritti della controparte sono stati o

saranno pregiudicati (Reetz in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (ed.), Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., Schulthess, 2013,

pag. 2069 ad art. 308-318 CPC). Con scritto 10 ottobre

2013.

questa Camera ha notificato l’atto alla controparte denominandolo, in modo

corretto, appello e indicando le disposizioni legali di questo specifico mezzo

d’impugnazione. Ne consegue che l’appellata è stata resa attenta dell’errore di

controparte ed ha avuto la possibilità di inoltrare la propria risposta a norma

dell’art. 312 CPC; possibilità di cui la stessa non ha però fatto uso. Ad ogni

buon conto, i diritti dell’appellata non risultano essere stati lesi, ciò che

peraltro la stessa neppure sostiene. Ne discende che l’appello è da

considerarsi inoltrato e ricevibile in quanto tale.

3.

Preliminarmente,

al fine di chiarire quale sia la documentazione su cui poggia il presente

procedimento, è necessario evidenziare che in prima sede è stato richiamato

formalmente unicamente l’incarto 2011/2125 del Ministero pubblico (cfr.

petizione pag. 6 e verbale dibattimentale dell’8 ottobre 2012 pag. 2), non

invece quelli indicati dall’appellante nel proprio allegato ricorsuale (pag. 3).

Questi ultimi non hanno fatto oggetto di un’ordinanza pretorile di richiamo ma

sono stati congiunti al presente incarto unicamente per fini istruttori. Ne

discende che il loro contenuto non può essere considerato nel procedimento qui

in esame; si constata nondimeno che gli atti dei singoli incarti sono completi.

4.

Per quanto ancora dibattuto in appello, il

Pretore ha accertato che, per il periodo dal 13 gennaio al 13 maggio 2011, il

lavoratore ha percepito meno di quanto a lui spettante in base al CCL. Nel

contempo il magistrato ha ritenuto ingiustificata la disdetta comunicata al

dipendente dalla convenuta ed ha sancito l’obbligo di quest’ultima di pagare lo

stipendio anche dal 14 maggio al 30 giugno 2011, ossia durante il termine

ordinario di disdetta, deduzione fatta di quanto percepito dal lavoratore

presso altri datori di lavoro.

Per

quanto attiene alla determinazione delle ore lavorative svolte dal dipendente e

dello stipendio a lui spettante, il giudice di prime cure ha giudicato

inaffidabili i conteggi allestiti dalla datrice di lavoro e non provato il

monte ore preteso dal lavoratore. Il magistrato ha quindi fatto capo ai

parametri del CCL ed ha quantificato le ore effettuate tra il 13 gennaio ed il

13.

maggio 2011 in 794; egli ha quindi moltiplicato le stesse per lo stipendio

orario previsto dal CCL per la classe salariale A. In maniera analoga il

magistrato ha determinato le ore da conteggiare per il periodo dal 14 maggio al

30.

giugno 2011, stimate in 190.04. Anche in questo caso egli ha moltiplicato le

ore per la tariffa prevista dal CCL. Da questi importi, al netto delle

deduzioni sociali, il magistrato ha dedotto lo stipendio già pagato dalla

convenuta, le spese sostenute dalla stessa per vitto e alloggio nonché il

salario conseguito da AP 1 presso un altro datore di lavoro tra il 21 maggio e

il 30 giugno 2011; l’importo spettante all’attore è quindi stato quantificato

in complessivi fr. 8’505.- netti.

5.

Nel proprio allegato ricorsuale AP 1 ha censurato il calcolo effettuato dal Pretore per stabilire le ore da retribuire per il periodo

dal 13 gennaio e il 30 giugno 2011. A detta dell’appellante le ore da

conteggiare assommerebbero a 910.50 per il periodo da gennaio a maggio 2011 e a

215.

per il periodo dal 14 maggio al 30 giugno di quell’anno.

5.1

Preliminarmente

è necessario sottolineare che la determinazione del monte ore, e di conseguenza

dello stipendio spettante al lavoratore, si è rivelata complessa. Da un canto,

parte attrice ha prodotto dei conteggi in contraddizione tra loro e contenenti degli

errori (cfr. doc. H, I e N); dall’altro la sentenza impugnata non permette di

ricostruire il ragionamento soggiacente il calcolo effettuato dal Pretore,

calcolo che ad ogni buon conto pare inesatto in quanto fondato sui dati (come

detto errati) contenuti nella documentazione attorea.

In

assenza di indicazioni attendibili fornite dalle parti in relazione alle ore

effettuate dal dipendente, non rimane che attenersi per la determinazione delle

stesse, ai parametri del CCL e al calendario sezionale dell’edilizia. Agli atti

figura il calendario sezionale base per l’anno 2011 (doc. F), documento dal

quale è possibile estrapolare i giorni e le ore lavorative mensili per l’anno 2011. In equità, per quanto attiene al periodo dal 13 gennaio 2011 al 13 maggio 2011 si ricava un

monte ore pari a 693,5 mentre che per il periodo dal 14 maggio al 30 giugno

2011.

esso assomma a 264.

Ritenuto

uno stipendio orario pari a fr. 29.40 (cfr. sentenza impugnata pag. 4),

l’importo lordo del salario per il periodo dal 13 gennaio al 13 maggio 2011 è

pertanto pari a fr. 20’389.- a cui vanno aggiunti fr. 612.- per i festivi

infrasettimanali, fr. 2'739.- per le vacanze e fr. 1’977.- per la tredicesima,

per un totale complessivo di fr. 25'717.-.

Da detto

importo devono quindi essere dedotte le trattenute sociali, corrispondenti

complessivamente al 21.53% (pari a fr. 5'537.-; doc. G e N), la LPP (pari a fr.

1’255.-) e lo stipendio già pagato dalla datrice di lavoro assommante a fr. 15’407.-

(fr. 8’037.- + fr. 7’370.-; accertato nella sentenza impugnata pag. 5 e non

contestato e doc. N).

Per il

periodo dal 14 maggio al 30 giugno 2011 l’importo lordo dello stipendio assomma

invece a fr. 7’762.- a cui vanno aggiunti fr. 233.- per i festivi infrasettimanali,

fr. 1’039.- per le vacanze e fr. 752.- per la tredicesima, per un totale

complessivo di fr. 9’786.-. Da detto importo devono essere dedotte le

trattenute sociali, corrispondenti complessivamente al 21.53% (pari a fr.

2’107.-), la LPP (pari a fr. 470.-) e lo stipendio percepito presso il nuovo

datore di lavoro (pari a fr. 1'549.20; doc. M e N). Lo stipendio pagato da AO 1

per il periodo dal 14 al 20 maggio 2011 è già stato considerato nel periodo

precedente.

Ne

discende che il dipendente ha diritto complessivamente a ulteriori fr. 9’178.-

netti (fr. 3'518.- + fr. 5’660.-).

5.2

L’appellante contesta inoltre la deduzione dallo stipendio delle

spese per il vitto e per l’alloggio operata dal Pretore.

L’istruttoria

ha permesso di accertare che le spese per il vitto e per l’alloggio erano a carico

della datrice di lavoro, obbligo che il Pretore ha riconosciuto nella sentenza

di primo grado (cfr. pag. 4). Queste spese sono effettivamente state sostenute

dalla convenuta, circostanza non contestata dall’attore. Come emerge dagli

atti, lo stipendio previsto da contratto (fr. 29.40 all’ora) era da intendersi

al netto di detti costi e ne consegue che la deduzione della quota per vitto e

alloggio (pari a fr. 2'335.50) operata dal Pretore si rivela in contrasto con

gli accertamenti effettuati dallo stesso. Su questo punto la sentenza di primo

grado non può pertanto essere confermata.

Così

stando le cose l’importo spettante al dipendente per il periodo dal 13 gennaio

al 30 giugno 2011 ammonta pertanto a fr. 9’178.- netti (fr. 3'518.- + fr.

5’660.-; consid. 5.1).

6.

Visto quanto precede l’appello deve essere parzialmente accolto.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado

seguono la rispettiva soccombenza delle parti.

Per

il giudizio di appello si è tenuto conto di un valore di causa di fr. 4'839.-.

Per i quali motivi,

visti gli art. 96 e 106

CPC e 15 RTar,

decide:

I. L’appello

3.

ottobre 2013 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 2 settembre 2013 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, è così riformata:

1.

La petizione di AP

1.

è parzialmente accolta e, di conseguenza, AO 1 è

condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr. 9’178.- netti oltre interessi al 5%

dal 14 maggio 2011 su fr. 3’518.- e dal 1°

luglio 2011 su fr. 5’660.-.

.

2.

invariato

3.

invariato

4.

invariato

5.

invariato

II. Non si prelevano spese processuali. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 100.- per ripetibili di appello ridotte.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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