12.2013.164
Contratto di lavoro, stipendio. Contratto nazionale mantello per l'edilizia (CNM), contratto collettivo di lavoro per l'edilizia (CCL). Attribuzione alla classe salariale. Determinazione delle ore lav
17 febbraio 2014Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2013.164
Data decisione, Autorità:
17.02.2014, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, stipendio. Contratto nazionale mantello per l'edilizia (CNM), contratto collettivo di lavoro per l'edilizia (CCL). Attribuzione alla classe salariale. Determinazione delle ore lavorative in base al calendario sezionale dell'edilizia. Spese per vitto e alloggio. Appello. Reclamo
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
CONTRATTO COLLETTIVO
RECLAMO
SALARIO
art. 312 CPC
Incarto n.
12.2013.164
Lugano
17 febbraio
2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2012.102
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 13
marzo 2012 da
AP 1 (I)
rappr. dall’RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
in materia di contratto di lavoro, con cui l’attore ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 13’676.70 a titolo di salario, poi ridotti in sede di replica a fr. 13'344.-, per il periodo dal 13
gennaio al 30 giugno 2011, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
al PE. n. __________ dell’UE di Lugano limitatamente a detto importo,
richiesta avversata dalla convenuta che ne ha
postulato la reiezione e che il Pretore con sentenza 2 settembre 2013 ha parzialmente accolto condannando la convenuta al pagamento di fr. 8’505.- oltre interessi,
appellante l’attore che con reclamo (corretto:
appello) 3 ottobre 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e
ripetibili,
mentre la convenuta non ha presentato alcuna risposta,
letti ed esaminati
i documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A. AP 1 è stato assunto con un contratto di durata indeterminata
alle dipendenze di AO 1 in qualità di operaio carpentiere a partire dal 13
gennaio 2011. Il contratto prevedeva uno stipendio annuo di fr. 56'290.- (oltre
agli assegni famigliari) per indicativamente 42 ore settimanali. Diversamente
da quanto indicato in questo documento AP 1 ha pattuito con M__________ (“il caporale”) uno stipendio inferiore. In relazione alla propria retribuzione il
lavoratore ha affermato di aver concordato uno stipendio di Euro 12.- all’ora
mentre che stando alle dichiarazioni di M__________ e G__________ (che lo ha
affiancato nel ruolo di “caporale”) il salario pattuito sarebbe stato di 13.-
Euro l’ora. Ad ogni buon conto, in base a quest’accordo le spese di trasporto,
il vitto e l’alloggio sarebbero state a carico della datrice di lavoro.
B. Sino a fine febbraio 2011 AP 1 ha percepito lo stipendio inferiore concordato a voce in contanti dalle mani di M__________ e di G__________. Lo
stipendio del marzo 2011 è invece stato versato sul conto aperto dal dipendente
presso la __________; in questa occasione il salario versato corrispondeva a
quanto a lui spettante secondo il contratto scritto; la differenza tra questo
importo e quanto pattuito a voce è però stata consegnata da AP 1 a M__________.
AP 1 ha lavorato alle dipendenze di AO 1 sino al 13 maggio 2011 quando è stato licenziato per ragioni
legate alla mancanza di lavoro.
C. Previo tentativo di conciliazione (CM.2011.717), il 13 marzo 2012
AP 1, patrocinato dal sindacato __________, ha inoltrato alla Pretura di
Lugano, sezione 1, una petizione con cui ha chiesto la condanna di AO 1 al
pagamento di complessivi fr. 13'676.70. a titolo di
salario, da intendersi quale differenza tra quanto dovutogli secondo il CNM
(Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera) e il CCL
(Contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale del Cantone Ticino) e
quanto realmente percepito. Più precisamente l’attore afferma di aver ricevuto,
per il periodo dal 13 gennaio al 13 maggio 2011 unicamente fr. 16’317.- netti
in luogo dei fr. 35'026.10 lordi a lui spettanti mentre per il periodo dal 14
maggio al 30 giugno 2011 gli sarebbero dovuti fr. 5'298.- netti, importo di cui
non avrebbe però ricevuto nulla. AP 1 postula altresì il rigetto in via
definitiva dell’opposizione al PE. n. __________ dell’UE di Lugano limitatamente
all’importo di fr. 13'676.70.
A
sostegno delle proprie pretese l’attore ha invocato una violazione del CCL ad
opera della datrice di lavoro che gli avrebbe versato meno di quanto a lui
dovuto in base a questa regolamentazione, vincolante per la convenuta. Egli ha
contestato il suo inserimento nella classe di stipendio C ed ha rivendicato
l’attribuzione alla classe A ai sensi dell’art. 42 CNM. Per quanto attiene al
monte ore ed al conteggio salario egli ha presentato una propria distinta. AP 1 ha inoltre contestato la validità della disdetta immediata.
La
convenuta si è opposta alla petizione contestando integralmente la pretesa
creditoria. In breve, essa ha affermato di aver sempre pagato il salario
pattuito contrattualmente ed ha negato di aver avuto conoscenza di eventuali
accordi divergenti tra i dipendenti e i “caporali”. Essa ha inoltre contestato
che l’eventuale agire illecito di questi ultimi potesse venirle addebitato.
Parallelamente AO 1 ha evidenziato delle incongruenze negli importi pretesi
dall’attore. Essa ha pure sostenuto che la disdetta è stata data dal dipendente
di propria iniziativa e che malgrado egli non si sia più presentato al lavoro
dopo il 13 maggio 2011 lo stipendio gli è stato comunque versato sino al 20
maggio 2011.
In sede
di replica parte attrice ha approfondito le proprie argomentazioni ed ha
ricalcolato la differenza salariale precisando che le incongruenze rilevate da
controparte erano da ricondurre al pagamento in parte in Euro in parte in
franchi svizzeri dello stipendio. Essa ha ridotto la pretesa fatta valere in
giudizio ed ha quantificato la stessa in fr. 13'344.-, di cui fr. 9'595.20 per
il periodo sino al 20 maggio 2011 e fr. 3'748.80 per il periodo dal 21 maggio
al 30 giugno 2011.
Per sua
parte la convenuta in duplica ha riconfermato le proprie allegazioni.
D. Esperita
l’istruttoria le parti sono state convocate per la discussione finale; entrambe
hanno prodotto dei memoriali scritti nei quali hanno ribadito le proprie
antitetiche posizioni.
E. Statuendo
con sentenza del 2 settembre 2013 il Pretore ha accolto parzialmente la
petizione ed ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 8’505.- netti oltre
agli interessi al 5% dal 14 maggio 2011 su fr. 5’632.- e dal 1° luglio 2011 su fr. 2’873.-.
F. Con reclamo
(corretto: appello) 3 ottobre 2013 AP 1 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione e di condannare la
controparte al pagamento di fr. 13'343.97, protestate tasse, spese e
ripetibili. La convenuta non ha presentato risposta all’appello.
e considerato,
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale
civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la
procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405
CPC).
2.
Nelle
controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del
Pretore è impugnabile mediante appello entro il termine di 30 giorni. Decisiva
per la determinazione del valore litigioso è l’ultima conclusione riconosciuta
nella decisione (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie l’ultima conclusione
di prima sede menziona un valore litigioso di fr. 13'344.-, ne discende
l’appellabilità della sentenza qui contestata.
2.1
L’appellante
ha presentato il proprio ricorso, denominandolo “reclamo”, basandosi
sull’errata convinzione che il valore litigioso andasse determinato nella
differenza (“valore residuo”) tra “il valore iniziale e il valore riconosciuto
dal pretore” (cfr. reclamo pag. 2). Di principio, se da un esame dei
presupposti di ammissibilità di un mezzo d’impugnazione risulta che questo è
inammissibile (fra gli altri, ad esempio a causa del non adempimento del valore
litigioso nelle controversie patrimoniali), lo stesso va evaso con una
decisione di non entrata in materia. In alcuni casi è tuttavia prevista
un’eccezione, che consente di convertire l’errato mezzo d’impugnazione in
quello corretto. Ciò a condizione che anche i presupposti di ammissibilità del
corretto (ma appunto non utilizzato) mezzo d’impugnazione siano soddisfatti e
che sia possibile escludere che i diritti della controparte sono stati o
saranno pregiudicati (Reetz in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (ed.), Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., Schulthess, 2013,
pag. 2069 ad art. 308-318 CPC). Con scritto 10 ottobre
2013.
questa Camera ha notificato l’atto alla controparte denominandolo, in modo
corretto, appello e indicando le disposizioni legali di questo specifico mezzo
d’impugnazione. Ne consegue che l’appellata è stata resa attenta dell’errore di
controparte ed ha avuto la possibilità di inoltrare la propria risposta a norma
dell’art. 312 CPC; possibilità di cui la stessa non ha però fatto uso. Ad ogni
buon conto, i diritti dell’appellata non risultano essere stati lesi, ciò che
peraltro la stessa neppure sostiene. Ne discende che l’appello è da
considerarsi inoltrato e ricevibile in quanto tale.
3.
Preliminarmente,
al fine di chiarire quale sia la documentazione su cui poggia il presente
procedimento, è necessario evidenziare che in prima sede è stato richiamato
formalmente unicamente l’incarto 2011/2125 del Ministero pubblico (cfr.
petizione pag. 6 e verbale dibattimentale dell’8 ottobre 2012 pag. 2), non
invece quelli indicati dall’appellante nel proprio allegato ricorsuale (pag. 3).
Questi ultimi non hanno fatto oggetto di un’ordinanza pretorile di richiamo ma
sono stati congiunti al presente incarto unicamente per fini istruttori. Ne
discende che il loro contenuto non può essere considerato nel procedimento qui
in esame; si constata nondimeno che gli atti dei singoli incarti sono completi.
4.
Per quanto ancora dibattuto in appello, il
Pretore ha accertato che, per il periodo dal 13 gennaio al 13 maggio 2011, il
lavoratore ha percepito meno di quanto a lui spettante in base al CCL. Nel
contempo il magistrato ha ritenuto ingiustificata la disdetta comunicata al
dipendente dalla convenuta ed ha sancito l’obbligo di quest’ultima di pagare lo
stipendio anche dal 14 maggio al 30 giugno 2011, ossia durante il termine
ordinario di disdetta, deduzione fatta di quanto percepito dal lavoratore
presso altri datori di lavoro.
Per
quanto attiene alla determinazione delle ore lavorative svolte dal dipendente e
dello stipendio a lui spettante, il giudice di prime cure ha giudicato
inaffidabili i conteggi allestiti dalla datrice di lavoro e non provato il
monte ore preteso dal lavoratore. Il magistrato ha quindi fatto capo ai
parametri del CCL ed ha quantificato le ore effettuate tra il 13 gennaio ed il
13.
maggio 2011 in 794; egli ha quindi moltiplicato le stesse per lo stipendio
orario previsto dal CCL per la classe salariale A. In maniera analoga il
magistrato ha determinato le ore da conteggiare per il periodo dal 14 maggio al
30.
giugno 2011, stimate in 190.04. Anche in questo caso egli ha moltiplicato le
ore per la tariffa prevista dal CCL. Da questi importi, al netto delle
deduzioni sociali, il magistrato ha dedotto lo stipendio già pagato dalla
convenuta, le spese sostenute dalla stessa per vitto e alloggio nonché il
salario conseguito da AP 1 presso un altro datore di lavoro tra il 21 maggio e
il 30 giugno 2011; l’importo spettante all’attore è quindi stato quantificato
in complessivi fr. 8’505.- netti.
5.
Nel proprio allegato ricorsuale AP 1 ha censurato il calcolo effettuato dal Pretore per stabilire le ore da retribuire per il periodo
dal 13 gennaio e il 30 giugno 2011. A detta dell’appellante le ore da
conteggiare assommerebbero a 910.50 per il periodo da gennaio a maggio 2011 e a
215.
per il periodo dal 14 maggio al 30 giugno di quell’anno.
5.1
Preliminarmente
è necessario sottolineare che la determinazione del monte ore, e di conseguenza
dello stipendio spettante al lavoratore, si è rivelata complessa. Da un canto,
parte attrice ha prodotto dei conteggi in contraddizione tra loro e contenenti degli
errori (cfr. doc. H, I e N); dall’altro la sentenza impugnata non permette di
ricostruire il ragionamento soggiacente il calcolo effettuato dal Pretore,
calcolo che ad ogni buon conto pare inesatto in quanto fondato sui dati (come
detto errati) contenuti nella documentazione attorea.
In
assenza di indicazioni attendibili fornite dalle parti in relazione alle ore
effettuate dal dipendente, non rimane che attenersi per la determinazione delle
stesse, ai parametri del CCL e al calendario sezionale dell’edilizia. Agli atti
figura il calendario sezionale base per l’anno 2011 (doc. F), documento dal
quale è possibile estrapolare i giorni e le ore lavorative mensili per l’anno 2011. In equità, per quanto attiene al periodo dal 13 gennaio 2011 al 13 maggio 2011 si ricava un
monte ore pari a 693,5 mentre che per il periodo dal 14 maggio al 30 giugno
2011.
esso assomma a 264.
Ritenuto
uno stipendio orario pari a fr. 29.40 (cfr. sentenza impugnata pag. 4),
l’importo lordo del salario per il periodo dal 13 gennaio al 13 maggio 2011 è
pertanto pari a fr. 20’389.- a cui vanno aggiunti fr. 612.- per i festivi
infrasettimanali, fr. 2'739.- per le vacanze e fr. 1’977.- per la tredicesima,
per un totale complessivo di fr. 25'717.-.
Da detto
importo devono quindi essere dedotte le trattenute sociali, corrispondenti
complessivamente al 21.53% (pari a fr. 5'537.-; doc. G e N), la LPP (pari a fr.
1’255.-) e lo stipendio già pagato dalla datrice di lavoro assommante a fr. 15’407.-
(fr. 8’037.- + fr. 7’370.-; accertato nella sentenza impugnata pag. 5 e non
contestato e doc. N).
Per il
periodo dal 14 maggio al 30 giugno 2011 l’importo lordo dello stipendio assomma
invece a fr. 7’762.- a cui vanno aggiunti fr. 233.- per i festivi infrasettimanali,
fr. 1’039.- per le vacanze e fr. 752.- per la tredicesima, per un totale
complessivo di fr. 9’786.-. Da detto importo devono essere dedotte le
trattenute sociali, corrispondenti complessivamente al 21.53% (pari a fr.
2’107.-), la LPP (pari a fr. 470.-) e lo stipendio percepito presso il nuovo
datore di lavoro (pari a fr. 1'549.20; doc. M e N). Lo stipendio pagato da AO 1
per il periodo dal 14 al 20 maggio 2011 è già stato considerato nel periodo
precedente.
Ne
discende che il dipendente ha diritto complessivamente a ulteriori fr. 9’178.-
netti (fr. 3'518.- + fr. 5’660.-).
5.2
L’appellante contesta inoltre la deduzione dallo stipendio delle
spese per il vitto e per l’alloggio operata dal Pretore.
L’istruttoria
ha permesso di accertare che le spese per il vitto e per l’alloggio erano a carico
della datrice di lavoro, obbligo che il Pretore ha riconosciuto nella sentenza
di primo grado (cfr. pag. 4). Queste spese sono effettivamente state sostenute
dalla convenuta, circostanza non contestata dall’attore. Come emerge dagli
atti, lo stipendio previsto da contratto (fr. 29.40 all’ora) era da intendersi
al netto di detti costi e ne consegue che la deduzione della quota per vitto e
alloggio (pari a fr. 2'335.50) operata dal Pretore si rivela in contrasto con
gli accertamenti effettuati dallo stesso. Su questo punto la sentenza di primo
grado non può pertanto essere confermata.
Così
stando le cose l’importo spettante al dipendente per il periodo dal 13 gennaio
al 30 giugno 2011 ammonta pertanto a fr. 9’178.- netti (fr. 3'518.- + fr.
5’660.-; consid. 5.1).
6.
Visto quanto precede l’appello deve essere parzialmente accolto.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado
seguono la rispettiva soccombenza delle parti.
Per
il giudizio di appello si è tenuto conto di un valore di causa di fr. 4'839.-.
Per i quali motivi,
visti gli art. 96 e 106
CPC e 15 RTar,
decide:
I. L’appello
3.
ottobre 2013 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 2 settembre 2013 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, è così riformata:
1.
La petizione di AP
1.
è parzialmente accolta e, di conseguenza, AO 1 è
condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr. 9’178.- netti oltre interessi al 5%
dal 14 maggio 2011 su fr. 3’518.- e dal 1°
luglio 2011 su fr. 5’660.-.
.
2.
invariato
3.
invariato
4.
invariato
5.
invariato
II. Non si prelevano spese processuali. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 100.- per ripetibili di appello ridotte.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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