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Decisione

12.2013.168

Disconoscimento del debito - inesigibilità del debito - compensazione

28 febbraio 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i doc. A e B (“Beim Erhalten des Baukredits bin ich A. __________ gewillt

den Kredit den E. __________ am 26.3.1994 an K. __________ abgetreten hat, zu

begleichen der für E. __________ bezahlt wurde, auch Schulden die AO 1 mit K. __________

hat”); ma soprattutto nulla permette di ritenere che a quel momento essa

abbia pure ammesso o riconosciuto di compensare quei debiti.

11. Per

il resto, l’attrice, pur ribadendo in questa sede che la pretesa della

convenuta andava compensata con i suoi due crediti di cui ai doc. A e B, non

censura in alcun modo le argomentazioni che avevano indotto il Pretore a non

ammettere la compensazione. Priva di qualsiasi motivazione (art. 311 cpv. 1

CPC), la censura deve pertanto essere dichiarata irricevibile.

12. Ne

discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è

ricevibile. Gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo

grado, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 11'666.70, seguono la

soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 7 ottobre 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di fr. 500.- sono a carico dell’appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 1’200.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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