12.2013.168
Disconoscimento del debito - inesigibilità del debito - compensazione
28 febbraio 2014Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2013.168
Data decisione, Autorità:
28.02.2014, IICCA
Titolo:
Disconoscimento del debito - inesigibilità del debito - compensazione
DISCONOSCIMENTO DI DEBITO
art. 83 cpv. 2 LEF
Incarto n.
12.2013.168
Lugano
28 febbraio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura
semplificata - inc. n. SE.2011.68 della Pretura del Distretto di Bellinzona -
promossa con petizione 29 luglio 2011 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
CC 1 composta di:
- AO 1
- AO 2
- AO 3
- AO 4
tutti rappr. dall’
RA 2
con cui
l’attrice ha chiesto di disconoscere il debito di fr. 11'666.70 oltre interessi
al 5% dal 14 ottobre 2009 e accessori (spese esecutive, tassa di giustizia e
ripetibili della procedura di rigetto dell’opposizione) vantato nei suoi
confronti con il PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda avversata
dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 5 settembre 2013 ha respinto;
appellante
l’attrice con atto di appello 7 ottobre 2013, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e con ciò di disconoscere
il debito di fr. 11'666.65 oltre interessi al 5% dal 9 luglio 2010 e accessori
(spese esecutive, tassa di giustizia e ripetibili della procedura di rigetto
dell’opposizione) vantato nei confronti di I__________ con il PE n. __________
dell’UEF di Biasca, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre la
convenuta con risposta 25 novembre 2013 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
contratto di cessione 10 agosto 1984 (doc. 2B) E__________ __________, padre di
A__________ (H__________) __________ e di K__________ __________, ha ceduto ai figli
di quest’ultima L__________, I__________ e AP 1 l’abitazione sita al mappale n.
__________ RF di __________, stabilendo che nella sua successione il valore del
fondo avrebbe dovuto essere imputato in ragione di fr. 200'000.-.
A seguito del decesso di E__________ __________, avvenuto il 7
maggio 1994, il 17 maggio 1995 (doc. 2D) quattro dei suoi cinque eredi, tra cui
A__________ __________, hanno avviato una procedura di conciliazione nei
confronti di L__________, I__________ e AP 1 in vista dell’inoltro di una causa
di riduzione ex art. 527 CC. Onde evitare una tale causa, il 2 ottobre 1995
(doc. 2E) A__________ __________ ha trasmesso ai nipoti L__________, I__________
e AP 1 una lettera (“Abkommen”), con cui riduceva drasticamente le sue pretese
a complessivi fr. 36’500.-, già dedotti i due acconti nel frattempo ricevuti di
fr. 500.- e fr. 3'000.-. A seguito di una nuova missiva del 7 febbraio 2002 di
A__________ __________, i nipoti L__________, I__________ e AP 1, dopo essersi
impegnati il 14 febbraio 2002 a dar seguito a quella pretesa con pagamenti
mensili di fr. 1'000.- a far tempo da giugno 2002 (doc. 2G), hanno versato
altri due acconti, uno di fr. 1'000.- l’8 luglio 2002 (doc. 2F) e un altro di fr. 500.- il 13 agosto 2007 (doc. 2H). Con lettera 17 novembre 2009 (doc. 2K) al
legale degli eredi di A__________ __________, che nel frattempo, il 10 luglio
2008, era deceduta, essi hanno poi confermato “che il totale che dobbiamo agli
eredi della zia H__________ sono fr. 35'000.-“, osservando che il relativo pagamento
sarebbe avvenuto a saldo entro il 28 febbraio 2010. Il 24 febbraio 2010 (doc.
2M) hanno infine chiesto una proroga di pagamento fino al 15 aprile 2010, che è
stata loro concessa (doc. 2N). Invano.
2. Preso
atto dell’infruttuosità dei solleciti di pagamento 17 maggio e 24 giugno 2010
(cfr. doc. 2O e 2P), nel settembre 2010 i membri della comunione ereditaria fu
A__________ __________, ossia i figli AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4, hanno fatto
spiccare nei confronti di AP 1 (ora AP 1) il PE n. __________ dell’UEF di
Bellinzona per l’importo di fr. 11'666.70 oltre interessi al 5% dal 14 ottobre
2009 (doc. 2R1 e 2R2), pari a un terzo di fr. 35'000.-. L’opposizione
interposta al PE è stata rigettata in via provvisoria limitatamente a fr.
11'666.70 oltre interessi al 5% dal 16 aprile 2010 dal Pretore aggiunto del
Distretto di Bellinzona con sentenza 12 luglio 2011 (cfr. inc. n. SO.2011.568
rich.), poi confermata il 23 agosto 2011 dalla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello (inc. n. 14.2011.110; cfr. inc. n.
SO.2011.568 rich).
3. Con
petizione 29 luglio 2011 AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del
Distretto di Bellinzona la comunione ereditaria fu A__________ __________,
composta da AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4, chiedendo di disconoscere il debito di fr.
11'666.70 oltre interessi al 5% dal 14 ottobre 2009 (recte: 16 aprile
2010) ed accessori (spese esecutive, tassa di giustizia e ripetibili della
procedura di rigetto dell’opposizione) vantato nei suoi confronti e di
confermare l’opposizione al PE. Essa, in estrema sintesi, ha addotto che il
debito posto in esecuzione andava compensato con due crediti che le erano stati
ceduti dalla madre K__________ __________ (che a sua volta li aveva ricevuti in
cessione dal padre E__________ __________ il primo, rispettivamente dal marito
B__________ __________ il secondo), quello di fr. 9'949.15 nei confronti di Er__________
__________ (doc. A), nel frattempo defunto e di cui i convenuti erano i membri
della relativa comunione ereditaria, e quello di fr. 19'218.- nei confronti di AO
1 (doc. B).
In
risposta la convenuta si è opposta alla petizione, contestando che le due
pretese potessero essere poste in compensazione.
4. In occasione
dell’udienza del 23 gennaio 2012 l’attrice, in replica, ha affermato che
“quanto sostenuto in sede di petizione risulta maggiormente confermato dal
contenuto dei documenti C, D ed E … dai quali risulta che la madre
dell’attrice, nel 2003, aveva concluso un accordo scritto con la sorella A__________,
nel frattempo deceduta, concernente il pagamento della pretesa della stessa e
soprattutto le compensazioni oggetto della presente procedura”, concludendo che
“in particolare il doc. E [ndR di cui meglio si dirà
nel prosieguo di questo esposto] prova che la defunta A__________
__________ ha ricevuto per lo meno un acconto di fr. 1'000.- che non è stato
considerato nella pretesa di parte convenuta oggetto della presente procedura”.
La
convenuta, con la duplica, ha eccepito di falso la convenzione di cui al doc.
E, rilevando che, se la stessa fosse invece stata autentica, la sua pretesa
poteva essere ridotta di fr. 333.33 (un terzo dell’ulteriore acconto di fr. 1'000.-),
mentre che la proroga contenuta in quello scritto era nel frattempo venuta
meno.
5. Esperita
l’istruttoria di causa, le parti, dopo aver rinunciato ad essere citate al
dibattimento finale, hanno presentato i loro rispettivi allegati conclusionali,
con cui si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti domande e
richieste. Con riferimento al doc. E, l’attrice si è limitata ad affermare che
lo stesso, contenente una proroga di pagamento della pretesa posta in
esecuzione, ne comportava l’inesigibilità, e che allora la zia aveva ammesso la
compensazione di fr. 19'218.- di cui al doc. B; la convenuta ha invece ribadito
che lo stesso era un documento di autenticità molto sospetta, superato dagli
eventi e comunque nullo per inosservanza delle forme sulla fideiussione.
6. Il
Pretore, con la sentenza 5 settembre 2013 qui oggetto di impugnativa, ha
respinto la petizione, ponendo a carico dell’attrice la tassa di giustizia di
fr. 500.-, le spese di fr. 100.- e le ripetibili di fr. 2’900.-. Il giudice di
prime cure ha innanzitutto escluso che l’accordo di cui al doc. E, che per
l’attrice avrebbe dovuto comportare l’inesigibilità della pretesa posta in
esecuzione, fosse autentico, aggiungendo in via abbondanziale che la dilazione
di pagamento in esso contenuta non era in ogni caso più in essere. Ammessa con
ciò l’esigibilità della pretesa della convenuta, ha ritenuto che la stessa non
poteva essere compensata né con il credito di fr. 9'949.15 di cui al doc. A,
non sufficientemente provato e prescritto, né con quello di fr. 19'218.- di cui
al doc. B, che, siccome vantato nei confronti di un solo coerede, non poteva
essere opposto alla comunione ereditaria.
7. Con
l’appello 7 ottobre 2013, che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta
25 novembre 2013, l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso
di accogliere la petizione e con ciò di disconoscere il debito di fr. 11'666.65
oltre interessi al 5% dal 9 luglio 2010 e accessori (spese esecutive, tassa di
giustizia e ripetibili della procedura di rigetto dell’opposizione) vantato nei
confronti di I__________ con il PE n. __________ dell’UEF di Biasca, il tutto
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa rimprovera al Pretore
di non aver ritenuto autentico l’accordo di cui al doc. E, nonostante la
controparte non avesse formalmente sollevato la relativa eccezione, rispettivamente
non avesse sufficientemente sostanziato gli argomenti a sostegno
dell’eccezione, e comunque non fosse stato provato il buon fondamento della
stessa. L’autenticità del documento, che ne risultava, faceva sì che dalla
pretesa della convenuta dovesse essere dedotto l’acconto di fr. 1'000.-
menzionato nello scritto e soprattutto che la stessa non fosse esigibile in
virtù della dilazione di pagamento pure contenuta in quell’accordo. In tali
circostanze, nemmeno sarebbe necessario entrare nel merito della compensazione
di quel debito con i suoi due crediti di cui ai doc. A e B, compensazione che per
altro era stata ammessa dalla convenuta sempre nel menzionato doc. E.
8. Preliminarmente
occorre esaminare se il gravame non debba essere dichiarato irricevibile per il
fatto che con lo stesso, pur essendo stata chiesta la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, non è però poi stato domandato
di disconoscere il debito di fr. 11'666.70 oltre interessi al 5% dal 16 aprile
2010 e accessori vantato nei confronti dell’attrice con il PE n. __________
dell’UEF di Bellinzona, bensì di disconoscere il debito di fr. 11'666.65 oltre
interessi al 5% dal 9 luglio 2010 e accessori vantato nei confronti di I__________
__________ con il PE n. __________ dell’UEF di Biasca, richiesta questa che
nulla ha a che vedere con la presente lite (anche se alcuni atti di quella
causa, e meglio la relativa petizione, sono stati versati agli atti in questo
procedimento, cfr. doc. 3). Nel caso di specie il quesito va risolto per la
negativa. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che la
sanzione dell’irricevibilità dell’appello per l’erroneità della domanda di
giudizio va applicata con cautela e che non può essere sanzionato l’appello dal
cui contenuto, ancorché impreciso, appaia comunque chiara l’intenzione di
impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole
all’appellante e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio
alla controparte (in tal senso II CCA 26 agosto 2011 inc. n. 12.2011.40). Ed è
ciò che si è verificato in concreto, atteso che l’attrice, pur non avendo
concretizzato nel “petitum” la domanda di riformare il giudizio
pretorile nel senso di accogliere la “sua” petizione, ha chiaramente lasciato
intendere che quello era il senso della sua richiesta: nei considerandi
d’appello essa ha in effetti indicato che a seguito delle sue censure “la
petizione dell’appellante avrebbe … dovuto essere accolta … almeno con il
disconoscimento del debito per l’importo di fr. 1'000.-“ (p. 6), che “in questo
senso l’appello dovrà essere integralmente accolto con conseguente riforma del
giudizio impugnato nel senso che il debito della parte appellante deve essere
integralmente disconosciuto” e ancora che “il debito dell’appellante va
pertanto disconosciuto anche per questo motivo e l’appello va perciò accolto
con conseguente riforma della decisione impugnata” (p. 7). È pertanto chiaro
che l’erroneo riferimento nel “petitum” al debito di fr. 11'666.65 oltre
interessi e accessori vantato dalla convenuta nei confronti di I__________ __________
con il PE n. __________ dell’UEF di Biasca, nemmeno evidenziato nella sua
risposta dalla controparte - che a maggior ragione non ne ha così subito un
pregiudizio -, costituiva un semplice refuso.
9. Per
poter esaminare con cognizione di causa le censure d’appello, occorre dapprima riprendere
il tenore del doc. E.
In base a
quel documento, sottoscritto il 5 aprile 2003 da A__________ __________ e da K__________
__________, e denominato “definitive Vereinbarung was die Erbschaft von
unserem Vater E__________ __________, Haben und Geben betrifft”, le parti
hanno stabilito quanto segue: ”K. __________ verzichtet auf Fr. 1'200.-
Spesenanteil, den Ihr A. __________ schuldet (siehe Abrechnung vom 30.1.1997).
A. __________ erhält heute als Anzahlung von K. __________ Fr. 1'000.- für das
Haus Map. __________ in __________. Die Unterschrift dieses Schreibens giltet
als Quittung. Da die Geschwister __________ Fr. 1'000.- die A. __________
monatlich verlangt nicht bezahlen können, bin ich A. __________ einverstanden
dass kleine Raten bis zum Erhalten des Baukredits bezahlt werden, der für den
Umbau des Hauses Map. __________ in __________ dient. Beim Erhalten des
Baukredits bin ich A. __________ gewillt den Kredit den E. __________ am
26.3.1994 an K. __________ abgetreten hat, zu begleichen der für E. __________
bezahlt wurde, auch Schulden die AO 1 mit K. __________ hat. Die Schulden die AO
4 betreffen, begleiche ich nicht. Mit diesem Schreiben sind alle unsere
finanziellen Angelegenheiten geklärt!”.
10. Contrariamente
a quanto ritenuto dall’attrice, non è in realtà necessario stabilire se
l’accordo di cui al doc. E sia o meno autentico, la questione essendo
irrilevante per l’esito della lite. Dall’autenticità di quel documento
l’attrice ha in effetti dedotto tre circostanze di fatto, e meglio l’inesigibilità
della pretesa posta in esecuzione in virtù della dilazione di pagamento fino
all’ottenimento di un credito di costruzione (attualmente non ancora concesso) contenuta
in quello scritto, il versamento di un ulteriore acconto di fr. 1'000.- a A__________
__________ - e con ciò ai suoi eredi - e l’accordo di quest’ultima - e con ciò
degli eredi - a riconoscere la compensazione dei due debiti di cui ai doc. A e
B, circostanze che però - come si vedrà - sono proceduralmente irricevibili,
rispettivamente infondate nel merito.
10.1 Come
detto (cfr. supra consid. 5), l’inesigibilità della pretesa della
convenuta era stata addotta dall’attrice per la prima volta, e con ciò
irritualmente (cfr. art. 229 cpv. 1 e 2 CPC e contrario; disposizione
applicabile anche alla procedura semplificata, cfr. Mazan, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 23 ad art. 247 CPC), solo in sede conclusionale (poco
importando se la questione sia poi stata oggetto di esame da parte del Pretore,
cfr. II CCA 30 settembre 2013 inc. n. 12.2012.36, 29 ottobre 2013 inc. n.
12.2012.164; cfr. pure, più in generale, Kunz,
ZPO-Rechtsmittel - Berufung und Beschwerde, n. 94 ad art. 311; Seiler, Die Berufung nach ZPO, n. 433 e
893; Hugenbühler, DIKE-ZPO, n. 35
ad art. 311; Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, in: JdT 2010 III p. 136) e già per questo
motivo non può essere presa in considerazione per il giudizio.
Ma, a
prescindere da quanto precede, nel merito si osserva innanzitutto che la
presunta dilazione di pagamento concessa nel doc. E non è vincolante per le
parti in causa, quell’accordo essendo stato sottoscritto nei confronti di K__________
__________ e non di L__________, I__________ e AP 1 e costituendo perciò una “res
inter alios acta”. Oltretutto l’accordo di A__________ __________ - e con
ciò dei suoi eredi - a che delle piccole rate fossero pagate fino
all’ottenimento del credito di costruzione per la ristrutturazione della casa
al mappale n. __________ RF di __________ (“dass kleine Raten bis zum
Erhalten des Baukredits bezahlt werden, der für den Umbau des Hauses Map. __________
in __________ dient”) nemmeno costituisce una valida dilazione di
pagamento, tale cioè da inficiare l’esigibilità del suo credito, ma la semplice
autorizzazione a versare importi rateali inferiori ai fr. 1'000.- concordati in
precedenza (doc. 2G). E in ogni caso l’attrice, venendo meno al suo onere di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha spiegato in questa sede per quale
motivo non poteva essere condiviso l’assunto pretorile - per altro pertinente e
con ciò condivisibile - secondo cui L__________, I__________ e AP 1 avevano in
seguito posto un chiaro termine a quell’eventuale dilazione di pagamento, impegnandosi
a pagare il debito entro il 28 febbraio 2010 (doc. 2K), rispettivamente
chiedendo poi un’ulteriore proroga fino al 15 aprile 2010 (doc. 2M), termini
poi non rispettati: la motivazione da lei addotta secondo cui “non risulta che
tra le parti sia stato stipulato un accordo successivo alla convenzione 5
aprile 2003 che abbia modificato o revocato gli accordi di cui a tale convenzione”
di modo che “la dilazione pattuita con questa convenzione è pertanto ancora in
vigore” (appello p. 6) non è in effetti sufficiente, in quanto l’attrice non si
è minimamente confrontata con gli argomenti esposti al proposito dal Pretore.
10.2 Come
si è visto (cfr. supra consid. 4 e 5), il versamento di un ulteriore
acconto di fr. 1'000.- era sì stato addotto negli allegati preliminari, ma non
lo è più stato in sede conclusionale: riproposto in questa sede, esso
costituisce pertanto un fatto nuovo e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1
CPC), la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che decisivo per
stabilire se un’allegazione costituisce un inammissibile “novum” è
sapere se essa è stata fatta valere rispettivamente mantenuta in prima sede,
mentre non è sufficiente che sia stata menzionata nei memoriali introduttivi
(cfr. per analogia Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 35 ad art. 321; II CCA 4 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.207, 9
marzo 2011 inc. n. 12.2010.154; cfr. pure TF 15 luglio 1999 5P.199/1999 consid.
3, 13 aprile 2000 5P.91/2000 consid. 5c, 12 marzo 2002 5P.339/2001 consid. 3, riferite
ai nova della sede federale).
Nuovo e
pertanto irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC) è pure il fatto, sempre addotto in questa
sede, che la controparte avrebbe ammesso in causa quel pagamento: in sede
conclusionale l’attrice non si era in effetti prevalsa dell’ammissione in
replica della convenuta in tal senso (per altro limitata alla somma di fr.
333.33 e condizionata alla conferma della validità del doc. E), che
quest’ultima non aveva poi più riproposto con le conclusioni.
Entrambe
le circostanze (il versamento dell’ulteriore acconto e l’ammissione di questo
fatto da parte della convenuta) non possono pertanto essere considerate per il
giudizio.
10.3 Anche
il fatto che A__________ __________ - e con ciò i suoi eredi - si fosse a quel
momento dichiarata d’accordo ad assumersi le somme di cui ai doc. A e B e di
porle in compensazione è stato addotto dall’attrice per la prima volta, e con
ciò irritualmente, solo in sede conclusionale (con riferimento al credito di
fr. 19'218.- di cui al doc. B) rispettivamente solo in questa sede (con
riferimento anche al credito di fr. 9'949.15 di cui al doc. A). Lo stesso non
può così essere considerato.
In via
abbondanziale, nel merito, è innanzitutto incontestabile che quel presunto
accordo non è vincolante per le parti ora in causa costituendo una “res
inter alios acta” (cfr. supra consid. 10.1). E in ogni caso nemmeno
risulta che nell’occasione A__________ __________ - e con ciò i suoi eredi - si
sia assunta o abbia riconosciuto quei debiti, essa essendosi limitata a dirsi
disposta, al momento del ricevimento del saldo a suo favore - per altro non
ancora avvenuto -, a saldare o estinguere le pretese poi cedute all’attrice con
Fatti
i doc. A e B (“Beim Erhalten des Baukredits bin ich A. __________ gewillt
den Kredit den E. __________ am 26.3.1994 an K. __________ abgetreten hat, zu
begleichen der für E. __________ bezahlt wurde, auch Schulden die AO 1 mit K. __________
hat”); ma soprattutto nulla permette di ritenere che a quel momento essa
abbia pure ammesso o riconosciuto di compensare quei debiti.
11. Per
il resto, l’attrice, pur ribadendo in questa sede che la pretesa della
convenuta andava compensata con i suoi due crediti di cui ai doc. A e B, non
censura in alcun modo le argomentazioni che avevano indotto il Pretore a non
ammettere la compensazione. Priva di qualsiasi motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC), la censura deve pertanto essere dichiarata irricevibile.
12. Ne
discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è
ricevibile. Gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo
grado, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 11'666.70, seguono la
soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 7 ottobre 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di fr. 500.- sono a carico dell’appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 1’200.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster