12.2013.173
Appello irricevibile per mancanza di motivazione conforme
19 novembre 2013Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2013.173
Data decisione, Autorità:
19.11.2013, IICCA
Ricorso:
TF,4A_16/2014, 5.2.2014
Titolo:
Appello irricevibile per mancanza di motivazione conforme
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
art. 311 CPC
Incarto n.
12.2013.173
Lugano
19 novembre
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria
inc. n. OR. 2013.104 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa
con petizione 27 maggio 2013 da
CO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
IS 1
IS 2
chiedente
l’accertamento dell’inesistenza di relazioni contrattuali tra IS 1 e/o IS 2 e CO
1 di far ordine a IS 1 e IS 2 di consegnare i dati di accesso ai server situati
presso la società __________, di permettere all’attrice il completo
trasferimento dei dati presenti sui server __________ situati presso la società
__________ di permettere a CO 1 il completo trasferimento dei server fisici __________
situati presso la società __________, di consegnare i dati di accesso (nome
utente e password) al servizio DNS concernente i dominii __________ e ogni
altro dominio riconducibile a CO 1 o ad altra società appartenente al gruppo __________
di non accedere in alcun modo ai server e ai servizi riconducibili a CO 1 e che
si trovano sui server presso la società __________, o in qualsiasi altra parte
del mondo, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP e comunicazione in
lingua inglese alla società __________;
domande
sulle quali i convenuti non si sono espressi, non avendo presentato la risposta
nemmeno nel termine perentorio assegnato l’8 luglio 2013 dal Pretore;
e sulle
quali il Pretore ha deciso il 4 ottobre 2013, accogliendo la petizione e
ponendo a carico dei convenuti la tassa di giustizia e le spese in complessivi
fr. 500.-, con l’obbligo di pagare all’attrice un’indennità per ripetibili di
fr. 2'000.-;
appellanti
Fatti
i convenuti, i quali con atto 15 ottobre 2013, integrato il 21 ottobre 2013 con
la produzione di nuovi documenti, hanno chiesto la revoca dei dispositivi 1.2,
1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 della decisione 4 ottobre 2013, il riconoscimento della
proprietà dei server __________ in capo alla __________ e il riconoscimento dei
crediti da loro vantati con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che con
istanza di misure cautelari e supercautelari inaudita parte del 20 febbraio
2013 la società CO 1 di Zürich ha convenuto in causa davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, IS 1, N__________, IS 2 e A__________,
chiedendo di vietar loro una serie di comportamenti, con la comminatoria
dell’azione penale e di una multa disciplinare;
che con
provvedimento supercautelare del 21 febbraio 2013 (CA.2013.58) il Pretore ha
accolto l’istanza e ha fatto divieto ai convenuti: di trasferire fisicamente
direttamente o indirettamente o di staccare dalla rete Internet direttamente o
indirettamente o di spegnere direttamente o indirettamente i server o i servizi
attivi della parte istante che si trovano presso la società __________, o di
impedire in qualsiasi altro modo che si possa accedere ai predetti server tramite
Internet (dispositivo 2.1), di trasferire fisicamente direttamente o
indirettamente o di staccare dalla rete Internet direttamente o indirettamente
o di spegnere direttamente o indirettamente i server o i servizi attivit di IS
1 che si trovano presso la società __________, o di impedire in qualsiasi altro
modo che si possa accedere ai predetti servizi tramite Internet (dispositivo
Considerandi
2.
), di modificare o di cancellare, direttamente o indirettamente, i servizi e
i dati che in qualsiasi modo sono collegati o riconducibili a CO 1 e che si
trovano sui server della parte istante o di IS 1 presso la società __________
(dispositivo 2.3), in genere di accedere in qualsiasi modo ai server
conducibili a CO 1 e che si trovano sui server della parte istante o di IS 1
presso la società __________ USA (dispositivo 2.4); ha inoltre fatto divieto ad
Al__________ di accedere, modificare o cancellare direttamente o indirettamente
qualsasi dato di CO 1, di __________ o di altre società appartenenti a __________
che si trovano sui server di CO 1 o di IS 1 presso la società __________ o su
qualsiasi server situato nel mondo (dispositivo 3); infine ha fatto divieto a IS
2.
e ad Al__________ di trasferire ulteriormente o di intestare a se stessi o a
terzi o di modificare in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, i
dominii __________ e ogni altro dominio riconducibile a CO 1 o ad altra società
appartenente al gruppo __________ (dispositivo n. 4), disponendo l’immediata
esecutività della decisione supercautelare, con la comminatoria dell’azione
penale e della multa disiciplinare prevista dall’art. 343 cpv. 1 lett. b CPC e
convocando le parti per la discussione il giorno di giovedì 14 marzo 2013;
che
all’udienza del 14 marzo 2013 il Pretore ha reso attente le parti convenute
all’opportunità di essere rappresentate e ha rinviato la discussione al 25
marzo 2013 (inc. CA.2013.57 e CA.2013.58);
che in
occasione della discussione tenutasi il 25 marzo 2013 alla presenza delle parti
e dei rispettivi patrocinatori il Pretore ha proposto di risolvere il
procedimento cautelare nel senso che la decisione supercautelare 21 febbraio
2013.
(inc. CA.2013.58) valeva come come assetto cautelare, l’istante versava a IS
1.
fr. 4'000.- mensili anticipatamente entro il 31 di ogni mese, la prima volta
il 31 marzo 2013, a presentazione della fattura, ritenuto che il mancato
pagamento comportava la decadenza dell’assetto cautelare, mentre la violazione
del provvedimento cautelare da parte dei convenuti comportava una multa di fr.
1'000.- giornalieri fino al ripristino dello stato anteriore;
che le
parti, assistite dai rispettivi patrocinatori, hanno accettato seduta stante la
proposta, limitata “alla vita del provvedimento cautelare” e il Pretore ha assegnato
alla parte istante un termine di 60 giorni per promuovere la causa di merito al
foro competente;
che con petizione
27.
maggio 2013 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, a conferma dei provvedimenti cautelari già ottenuti, l’accertamento dell’inesistenza di relazioni
contrattuali tra IS 1 e/o IS 2 e CO 1, di far ordine ai convenuti IS 1 e IS 2
di consegnare i dati di accesso ai server situati presso la società __________,
di permettere a CO 1 il completo trasferimento dei dati presenti sui server __________
situati presso la società __________, di permettere a CO 1 il completo
trasferimento dei server fisici __________ situati presso la società __________,
di consegnare i dati di accesso (nome utente e password) al servizio DNS
concernente i dominii __________ e ogni altro dominio riconducibile a CO 1 o ad
altra società appartenente al gruppo __________ di non accedere in alcun modo
ai server e ai servizi riconducibili a CO 1 e che si trovano sui server presso
la società __________, o in qualsiasi altra parte del mondo, il tutto con la
comminatoria dell’art. 292 CP e comunicazione in lingua inglese alla società __________
(inc. OR.2013.104);
che nel
frattempo l’attrice CO 1 ha chiesto con istanza 3 giugno 2013 la modifica, già
in via supercautelare, dell’assetto cautelare vigente (inc. CA.2013.185 per i
provvedimenti supercautelari e CA.2013.186 per i provvedimenti cautelari);
che con
decisione supercautelare 3 giugno 2013 il Pretore ha designato un perito per
chiarire le problematiche tecniche e ha convocato le parti all’udienza di
discussione del 20 giugno 2013 (inc. CA.2013.186);
che con
successiva decisione supercautelare del 13 giugno 2013 (inc. CA.2013.185 e
CA.2013.186) il Pretore ha designato la ditta __________ per provvedere alla
manutenzione del DNS server e di scegliere un nuovo DNS Hosting Provider,
nell’entità della ditta __________, sita negli USA, con ordine a __________ di
modificare 4 Domain Name Servers (dispositivo 1), sui quali solo __________
avrà accesso esclusivo, come anche sul DNS Server (dispositivo 2), e ha
regolato la situazione in caso di “shutdown” dell’Internet server (dispositivi
3.
a 6), disponendo una multa giornaliera di fr. 1'000.- in caso di mancato
ossequio dell’ordine da parte di __________ (dispositivo n. 7), una multa
giornaliera di fr. 1'000.- a carico di __________ e di ognuno dei convenuti in
caso di mancato ossequio dell’ordine (dispositivo n. 8);
che
all’udienza di discussione cautelare (CA.2013.185 e CA.2013.186) CO 1 ha confermato le proprie domande 3 giugno 2013, mentre le parti convenute sono rimaste assenti
senza giustificazione;
che con
istanza di modifica dell’assetto cautelare del 1° luglio 2013, promossa nei
confronti di IS 1, N__________, IS 2 e Al__________, CO 1 ha chiesto al Pretore provvedimenti urgenti, già in via supercautelare, in relazione ai server,
invocando violazioni dell’assetto cautelare approvato il 25 marzo 2013 (inc.
CA.2013.56 e CA.2013.57);
che il
Pretore ha accolto parzialmente le domande con decisione supercautelare 2
luglio 2013 (inc. CA.2013.228), assegnando alle parti convenute un termine di
15.
giorni per presentare osservazioni alla domanda;
che con
decisione 2 luglio 2013 il Pretore, preso atto della contumacia delle parti
convenute, ha confermato il provvedimento supercautelare del 13 giugno 2013
(inc. CA.2013.185 e CA.2013.186) quale assetto cautelare fino a definizione
della causa di merito (OR.2013.104) o fino a un’eventuale modifica, ponendo la
tassa di giustizia di complessivi fr. 4'500.- a carico dei convenuti in solido,
tenuti inoltre a versare all’istante fr. 2'000.- a titolo di ripetibili;
che
contro la decisione 2 luglio 2013 del Pretore (inc. CA.2013.185 e CA.2013.186) IS
1, N__________, IS 2 e Al__________, hanno presentato ricorso il 16 luglio
2013, sostenendo di non avere la legittimazione passiva (inc. 12.2013.120 di
questa Camera);
che le
parti convenute hanno presentato il 1° ottobre 2013 nell’ambito delle procedure
CA.2013.227 e CA.2013.228 richiesta di annullare tutti i provvedimenti a favore
di CO 1, postulando il pagamento di quanto dovuto a IS 1 in fr. 931.60, il pagamento per hosting service di fr. 193'431.- e l’invio degli atti al
Tribunale penale per quanto riguarda la posizione del patrocinatore di
controparte;
che con
decisione cautelare 4 ottobre 2013 (inc. CA.2013.227 e CA.2013.228) il Pretore
ha confermato il provvedimento supercautelare del 2 luglio 2013 “a valere quale
misura cautelare sino a definizione del processo di merito o sino ad eventuale
modifica ex art. 268 CPC”, ha condannato i convenuti al pagamento di una multa disciplinare
di fr. 5'000.- in favore dello Stato, i convenuti IS 1 e IS 2 oltre a __________,
in solido per una multa disciplinare di fr. 1'000.- giornalieri dal 23 agosto
2013, e infine ha respinto l’istanza 1° ottobre 2013 dei convenuti;
che con
richiesta 14 ottobre 2013 a questa Camera (inc. 12.2013.174) IS 1, N__________,
IS 2 e Al__________, hanno proposto l’annullamento della decisione 4 ottobre
2013.
nelle cause CA.2013.277 (correttamente: 227) e CA.2013.228;
che nella
causa di merito OR.2013.104 i convenuti IS 1 e IS 2non hanno presentato la
risposta di causa nei termini impartiti dal Pretore;
che con
decisione 4 ottobre 2013 il Pretore ha accertato nella causa di merito inc.
OR.2013.104 la contumacia dei convenuti IS 1 e IS 2, ha ritenuto che il procedimento di merito era maturo per il giudizio sulla base dei documenti
prodotti dall’attrice e dalle risultanze della perizia da lui ordinata
nell’ambito del procedimento cautelare e ha accolto la petizione, ponendo la
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.- a carico dei convenuti
in solido, tenuti inoltre a rifondere all’attrice l’importo di fr. 2'000.- per
ripetibili;
che con
atto 15 ottobre 2013, denominato “domanda”, IS 1 e IS 2 chiedono a questa
Camera la revoca dei provvedimenti di cui ai punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6
della decisione 4 ottobre 2013 (OR.2013.104), il riconoscimento della proprietà
di __________ sui server __________ e dei loro crediti, con protesta di
spese e ripetibili;
che con
la memoria aggiuntiva prodotta il 21 ottobre 2013 ancora nel termine di
appello, i convenuti nelle procedure provvisionali IS 1, N__________, IS 2 e Al__________
hanno fatto valere nuova documentazione, relativa alla proprietà dei server,
sia per la causa di merito sia per le cause provvisionali;
che gli atti non sono
stati notificati alla controparte;
che nella fattispecie né
le parti né il Pretore hanno indicato quale è il valore litigioso, che può
essere stabilito in almeno fr. 100'000.-, viste le pretese vantate per lo hosting
service;
che l’atto denominato
“domanda” del 15 ottobre 2013 va quindi trattato come appello;
che
l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre,
anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del
Pretore (DTF 137 III 317);
che
secondo il Pretore la proprietà dell’attrice sui server ospitati da __________
era provata dai documenti agli atti (B, C, D), dai quali risultavano altresì le
manovre attuate dai convenuti per annientare i diritti dell’attrice con
continue domande finanziarie per non sospendere i servizi da questa offerti ai
propri clienti e per offrire ai clienti dell’attrice un servizio sostitutivo, e
in tali circostanze la petizione era da accogliere, per consentire all’attrice
di recuperare il possesso dei propri server e dei propri servizi che vi girano,
interrompendo le illecite iniziative dei convenuti;
che gli
appellanti non hanno presentato la risposta di causa nemmeno nel termine
suppletorio previsto dall’art. 223 cpv. 2 CPC, di modo che non hanno contestato
le allegazioni dell’attrice, sulle quali il Pretore poteva quindi fondarsi per
decidere la vertenza (art. 234 cpv. 1 CPC);
che con
la domanda 15 ottobre 2013 IS 1 e IS 2 hanno prodotto 7 nuovi allegati e hanno
chiesto di revocare i dispositivi della sentenza OR.2013.104, affermando che
l’attrice non aveva alcun titolo per vantare la proprietà dei server e che un
rapporto contrattuale era esistito in precedenza tra CO 1 e IS 2, il quale
vantava un credito di fr. 104'487.50 per prestazioni professionali;
che nuovi
mezzi di prova e nuovi fatti sono ammessi solo alle condizioni poste dall’art.
317.
CPC, qui manifestamente non adempiute, poiché le allegazioni e i documenti
di cui vorrebbero prevalersi gli appellanti nei loro scritti 15 e 21 ottobre
2013.
potevano essere presentati al Pretore nell’ambito della procedura di prima
istanza, dove i convenuti hanno lasciato decorrere infruttuosi i termini per la
presentazione della risposta, come essi medesimi ammettono in questa sede;
che nei
loro scritti, inoltre, i convenuti non contestano gli accertamenti del Pretore
né spiegano per quali motivi sarebbe errata la decisione presa dal primo
giudice sulla base degli atti e delle allegazioni presentate nei tempi e nei
modi previsti dal codice di procedura civile, e si limitano a presentare la
loro versione dei fatti, sulla base di nuovi documenti;
che di
conseguenza l’appello 15 ottobre 2013 con il memoriale aggiuntivo del 21
ottobre 2013 non soddisfa i requisiti di motivazione posti dall’art. 311 CPC ed
è di conseguenza manifestamente irricevibile, di modo che la Camera può
statuire, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n.
2.
LOG, senza notificare gli atti alla controparte;
che le
spese processuali dell’appello vanno a carico degli appellanti IS 1 IS 2, con
vincolo di solidarietà, mentre non si attribuiscono ripetibili all’attrice qui
appellata, alla quale non è stato chiesto di esprimersi sull’appello;
che il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 100'000.-;
che nella
commisurazione delle spese processuali si è tenuto conto di tale valore e dei
parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura ordinaria
di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG), ridotta per tenere conto del fatto che non
si entra nel merito dell’appello;
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. La
domanda 15 ottobre 2013, con l’aggiunta 21 ottobre 2013, trattata come appello,
è irricevibile.
2. Le
spese processuali in complessivi fr. 1’000.- sono a carico di IS 1 e IS 2, con
vincolo di solidarietà. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente:
giudice Epiney-Colombo
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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