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Decisione

12.2013.173

Appello irricevibile per mancanza di motivazione conforme

19 novembre 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti, i quali con atto 15 ottobre 2013, integrato il 21 ottobre 2013 con

la produzione di nuovi documenti, hanno chiesto la revoca dei dispositivi 1.2,

1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 della decisione 4 ottobre 2013, il riconoscimento della

proprietà dei server __________ in capo alla __________ e il riconoscimento dei

crediti da loro vantati con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in

fatto e in diritto:

che con

istanza di misure cautelari e supercautelari inaudita parte del 20 febbraio

2013 la società CO 1 di Zürich ha convenuto in causa davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 1, IS 1, N__________, IS 2 e A__________,

chiedendo di vietar loro una serie di comportamenti, con la comminatoria

dell’azione penale e di una multa disciplinare;

che con

provvedimento supercautelare del 21 febbraio 2013 (CA.2013.58) il Pretore ha

accolto l’istanza e ha fatto divieto ai convenuti: di trasferire fisicamente

direttamente o indirettamente o di staccare dalla rete Internet direttamente o

indirettamente o di spegnere direttamente o indirettamente i server o i servizi

attivi della parte istante che si trovano presso la società __________, o di

impedire in qualsiasi altro modo che si possa accedere ai predetti server tramite

Internet (dispositivo 2.1), di trasferire fisicamente direttamente o

indirettamente o di staccare dalla rete Internet direttamente o indirettamente

o di spegnere direttamente o indirettamente i server o i servizi attivit di IS

1 che si trovano presso la società __________, o di impedire in qualsiasi altro

modo che si possa accedere ai predetti servizi tramite Internet (dispositivo

Considerandi

2.

), di modificare o di cancellare, direttamente o indirettamente, i servizi e

i dati che in qualsiasi modo sono collegati o riconducibili a CO 1 e che si

trovano sui server della parte istante o di IS 1 presso la società __________

(dispositivo 2.3), in genere di accedere in qualsiasi modo ai server

conducibili a CO 1 e che si trovano sui server della parte istante o di IS 1

presso la società __________ USA (dispositivo 2.4); ha inoltre fatto divieto ad

Al__________ di accedere, modificare o cancellare direttamente o indirettamente

qualsasi dato di CO 1, di __________ o di altre società appartenenti a __________

che si trovano sui server di CO 1 o di IS 1 presso la società __________ o su

qualsiasi server situato nel mondo (dispositivo 3); infine ha fatto divieto a IS

2.

e ad Al__________ di trasferire ulteriormente o di intestare a se stessi o a

terzi o di modificare in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, i

dominii __________ e ogni altro dominio riconducibile a CO 1 o ad altra società

appartenente al gruppo __________ (dispositivo n. 4), disponendo l’immediata

esecutività della decisione supercautelare, con la comminatoria dell’azione

penale e della multa disiciplinare prevista dall’art. 343 cpv. 1 lett. b CPC e

convocando le parti per la discussione il giorno di giovedì 14 marzo 2013;

che

all’udienza del 14 marzo 2013 il Pretore ha reso attente le parti convenute

all’opportunità di essere rappresentate e ha rinviato la discussione al 25

marzo 2013 (inc. CA.2013.57 e CA.2013.58);

che in

occasione della discussione tenutasi il 25 marzo 2013 alla presenza delle parti

e dei rispettivi patrocinatori il Pretore ha proposto di risolvere il

procedimento cautelare nel senso che la decisione supercautelare 21 febbraio

2013.

(inc. CA.2013.58) valeva come come assetto cautelare, l’istante versava a IS

1.

fr. 4'000.- mensili anticipatamente entro il 31 di ogni mese, la prima volta

il 31 marzo 2013, a presentazione della fattura, ritenuto che il mancato

pagamento comportava la decadenza dell’assetto cautelare, mentre la violazione

del provvedimento cautelare da parte dei convenuti comportava una multa di fr.

1'000.- giornalieri fino al ripristino dello stato anteriore;

che le

parti, assistite dai rispettivi patrocinatori, hanno accettato seduta stante la

proposta, limitata “alla vita del provvedimento cautelare” e il Pretore ha assegnato

alla parte istante un termine di 60 giorni per promuovere la causa di merito al

foro competente;

che con petizione

27.

maggio 2013 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, a conferma dei provvedimenti cautelari già ottenuti, l’accertamento dell’inesistenza di relazioni

contrattuali tra IS 1 e/o IS 2 e CO 1, di far ordine ai convenuti IS 1 e IS 2

di consegnare i dati di accesso ai server situati presso la società __________,

di permettere a CO 1 il completo trasferimento dei dati presenti sui server __________

situati presso la società __________, di permettere a CO 1 il completo

trasferimento dei server fisici __________ situati presso la società __________,

di consegnare i dati di accesso (nome utente e password) al servizio DNS

concernente i dominii __________ e ogni altro dominio riconducibile a CO 1 o ad

altra società appartenente al gruppo __________ di non accedere in alcun modo

ai server e ai servizi riconducibili a CO 1 e che si trovano sui server presso

la società __________, o in qualsiasi altra parte del mondo, il tutto con la

comminatoria dell’art. 292 CP e comunicazione in lingua inglese alla società __________

(inc. OR.2013.104);

che nel

frattempo l’attrice CO 1 ha chiesto con istanza 3 giugno 2013 la modifica, già

in via supercautelare, dell’assetto cautelare vigente (inc. CA.2013.185 per i

provvedimenti supercautelari e CA.2013.186 per i provvedimenti cautelari);

che con

decisione supercautelare 3 giugno 2013 il Pretore ha designato un perito per

chiarire le problematiche tecniche e ha convocato le parti all’udienza di

discussione del 20 giugno 2013 (inc. CA.2013.186);

che con

successiva decisione supercautelare del 13 giugno 2013 (inc. CA.2013.185 e

CA.2013.186) il Pretore ha designato la ditta __________ per provvedere alla

manutenzione del DNS server e di scegliere un nuovo DNS Hosting Provider,

nell’entità della ditta __________, sita negli USA, con ordine a __________ di

modificare 4 Domain Name Servers (dispositivo 1), sui quali solo __________

avrà accesso esclusivo, come anche sul DNS Server (dispositivo 2), e ha

regolato la situazione in caso di “shutdown” dell’Internet server (dispositivi

3.

a 6), disponendo una multa giornaliera di fr. 1'000.- in caso di mancato

ossequio dell’ordine da parte di __________ (dispositivo n. 7), una multa

giornaliera di fr. 1'000.- a carico di __________ e di ognuno dei convenuti in

caso di mancato ossequio dell’ordine (dispositivo n. 8);

che

all’udienza di discussione cautelare (CA.2013.185 e CA.2013.186) CO 1 ha confermato le proprie domande 3 giugno 2013, mentre le parti convenute sono rimaste assenti

senza giustificazione;

che con

istanza di modifica dell’assetto cautelare del 1° luglio 2013, promossa nei

confronti di IS 1, N__________, IS 2 e Al__________, CO 1 ha chiesto al Pretore provvedimenti urgenti, già in via supercautelare, in relazione ai server,

invocando violazioni dell’assetto cautelare approvato il 25 marzo 2013 (inc.

CA.2013.56 e CA.2013.57);

che il

Pretore ha accolto parzialmente le domande con decisione supercautelare 2

luglio 2013 (inc. CA.2013.228), assegnando alle parti convenute un termine di

15.

giorni per presentare osservazioni alla domanda;

che con

decisione 2 luglio 2013 il Pretore, preso atto della contumacia delle parti

convenute, ha confermato il provvedimento supercautelare del 13 giugno 2013

(inc. CA.2013.185 e CA.2013.186) quale assetto cautelare fino a definizione

della causa di merito (OR.2013.104) o fino a un’eventuale modifica, ponendo la

tassa di giustizia di complessivi fr. 4'500.- a carico dei convenuti in solido,

tenuti inoltre a versare all’istante fr. 2'000.- a titolo di ripetibili;

che

contro la decisione 2 luglio 2013 del Pretore (inc. CA.2013.185 e CA.2013.186) IS

1, N__________, IS 2 e Al__________, hanno presentato ricorso il 16 luglio

2013, sostenendo di non avere la legittimazione passiva (inc. 12.2013.120 di

questa Camera);

che le

parti convenute hanno presentato il 1° ottobre 2013 nell’ambito delle procedure

CA.2013.227 e CA.2013.228 richiesta di annullare tutti i provvedimenti a favore

di CO 1, postulando il pagamento di quanto dovuto a IS 1 in fr. 931.60, il pagamento per hosting service di fr. 193'431.- e l’invio degli atti al

Tribunale penale per quanto riguarda la posizione del patrocinatore di

controparte;

che con

decisione cautelare 4 ottobre 2013 (inc. CA.2013.227 e CA.2013.228) il Pretore

ha confermato il provvedimento supercautelare del 2 luglio 2013 “a valere quale

misura cautelare sino a definizione del processo di merito o sino ad eventuale

modifica ex art. 268 CPC”, ha condannato i convenuti al pagamento di una multa disciplinare

di fr. 5'000.- in favore dello Stato, i convenuti IS 1 e IS 2 oltre a __________,

in solido per una multa disciplinare di fr. 1'000.- giornalieri dal 23 agosto

2013, e infine ha respinto l’istanza 1° ottobre 2013 dei convenuti;

che con

richiesta 14 ottobre 2013 a questa Camera (inc. 12.2013.174) IS 1, N__________,

IS 2 e Al__________, hanno proposto l’annullamento della decisione 4 ottobre

2013.

nelle cause CA.2013.277 (correttamente: 227) e CA.2013.228;

che nella

causa di merito OR.2013.104 i convenuti IS 1 e IS 2non hanno presentato la

risposta di causa nei termini impartiti dal Pretore;

che con

decisione 4 ottobre 2013 il Pretore ha accertato nella causa di merito inc.

OR.2013.104 la contumacia dei convenuti IS 1 e IS 2, ha ritenuto che il procedimento di merito era maturo per il giudizio sulla base dei documenti

prodotti dall’attrice e dalle risultanze della perizia da lui ordinata

nell’ambito del procedimento cautelare e ha accolto la petizione, ponendo la

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.- a carico dei convenuti

in solido, tenuti inoltre a rifondere all’attrice l’importo di fr. 2'000.- per

ripetibili;

che con

atto 15 ottobre 2013, denominato “domanda”, IS 1 e IS 2 chiedono a questa

Camera la revoca dei provvedimenti di cui ai punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6

della decisione 4 ottobre 2013 (OR.2013.104), il riconoscimento della proprietà

di __________ sui server __________ e dei loro crediti, con protesta di

spese e ripetibili;

che con

la memoria aggiuntiva prodotta il 21 ottobre 2013 ancora nel termine di

appello, i convenuti nelle procedure provvisionali IS 1, N__________, IS 2 e Al__________

hanno fatto valere nuova documentazione, relativa alla proprietà dei server,

sia per la causa di merito sia per le cause provvisionali;

che gli atti non sono

stati notificati alla controparte;

che nella fattispecie né

le parti né il Pretore hanno indicato quale è il valore litigioso, che può

essere stabilito in almeno fr. 100'000.-, viste le pretese vantate per lo hosting

service;

che l’atto denominato

“domanda” del 15 ottobre 2013 va quindi trattato come appello;

che

l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre,

anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del

Pretore (DTF 137 III 317);

che

secondo il Pretore la proprietà dell’attrice sui server ospitati da __________

era provata dai documenti agli atti (B, C, D), dai quali risultavano altresì le

manovre attuate dai convenuti per annientare i diritti dell’attrice con

continue domande finanziarie per non sospendere i servizi da questa offerti ai

propri clienti e per offrire ai clienti dell’attrice un servizio sostitutivo, e

in tali circostanze la petizione era da accogliere, per consentire all’attrice

di recuperare il possesso dei propri server e dei propri servizi che vi girano,

interrompendo le illecite iniziative dei convenuti;

che gli

appellanti non hanno presentato la risposta di causa nemmeno nel termine

suppletorio previsto dall’art. 223 cpv. 2 CPC, di modo che non hanno contestato

le allegazioni dell’attrice, sulle quali il Pretore poteva quindi fondarsi per

decidere la vertenza (art. 234 cpv. 1 CPC);

che con

la domanda 15 ottobre 2013 IS 1 e IS 2 hanno prodotto 7 nuovi allegati e hanno

chiesto di revocare i dispositivi della sentenza OR.2013.104, affermando che

l’attrice non aveva alcun titolo per vantare la proprietà dei server e che un

rapporto contrattuale era esistito in precedenza tra CO 1 e IS 2, il quale

vantava un credito di fr. 104'487.50 per prestazioni professionali;

che nuovi

mezzi di prova e nuovi fatti sono ammessi solo alle condizioni poste dall’art.

317.

CPC, qui manifestamente non adempiute, poiché le allegazioni e i documenti

di cui vorrebbero prevalersi gli appellanti nei loro scritti 15 e 21 ottobre

2013.

potevano essere presentati al Pretore nell’ambito della procedura di prima

istanza, dove i convenuti hanno lasciato decorrere infruttuosi i termini per la

presentazione della risposta, come essi medesimi ammettono in questa sede;

che nei

loro scritti, inoltre, i convenuti non contestano gli accertamenti del Pretore

né spiegano per quali motivi sarebbe errata la decisione presa dal primo

giudice sulla base degli atti e delle allegazioni presentate nei tempi e nei

modi previsti dal codice di procedura civile, e si limitano a presentare la

loro versione dei fatti, sulla base di nuovi documenti;

che di

conseguenza l’appello 15 ottobre 2013 con il memoriale aggiuntivo del 21

ottobre 2013 non soddisfa i requisiti di motivazione posti dall’art. 311 CPC ed

è di conseguenza manifestamente irricevibile, di modo che la Camera può

statuire, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n.

2.

LOG, senza notificare gli atti alla controparte;

che le

spese processuali dell’appello vanno a carico degli appellanti IS 1 IS 2, con

vincolo di solidarietà, mentre non si attribuiscono ripetibili all’attrice qui

appellata, alla quale non è stato chiesto di esprimersi sull’appello;

che il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 100'000.-;

che nella

commisurazione delle spese processuali si è tenuto conto di tale valore e dei

parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura ordinaria

di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG), ridotta per tenere conto del fatto che non

si entra nel merito dell’appello;

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

1. La

domanda 15 ottobre 2013, con l’aggiunta 21 ottobre 2013, trattata come appello,

è irricevibile.

2. Le

spese processuali in complessivi fr. 1’000.- sono a carico di IS 1 e IS 2, con

vincolo di solidarietà. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente:

giudice Epiney-Colombo

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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