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Decisione

12.2013.175

Tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore in mora, documenti nuovi in appello inammissibili

2 gennaio 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2013 (doc. C) e di non aver ottenuto la riconsegna dei locali alla fine del

contratto;

che dagli

atti della causa SO.2013.3754 i fatti sono pertanto chiari (mora dei conduttori,

disdetta straordinaria e mancata riconsegna alla scadenza) e la situazione

giuridica è chiara, poiché dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta

straordinaria ai sensi dell’art. 257d CO, i conduttori avendo del resto ammesso

all’udienza del 9 ottobre 2013 l’esistenza di pigioni arretrate;

che il

deposito di garanzia non può essere compensato con la pigione dovuta (sentenza

del Tribunale federale 4C.59/2007 del 25 aprile 2007);

che in un

contratto di locazione comune, come in concreto (cfr. doc. A), i conduttori devono

far valere insieme i diritti derivanti dal contratto, sicché è anche dubbio che

il conduttore AP 1 possa opporsi da solo all’espulsione dall’esercizio

pubblico, alla quale non si sono opposti gli altri due coconduttori;

che a

ragione pertanto il Pretore ha deciso l’espulsione dei conduttori dall’ente

locato con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC);

che la

Considerandi

disdetta straordinaria per mora dei conduttori (art. 257d CO) esclude per legge

ogni possibilità di proroga del contratto di locazione (art. 272a cpv. 1 lett.

a CO);

che una

decisione di espulsione non può essere ritardata, un’eventuale proroga del

termine di riconsegna potendo tuttavia essere accordata dall’istante;

che il

rischio aziendale di cui si prevale l’appellante non rientra nelle circostanze

che possono impedire l’esecuzione dell’ordine di espulsione (art. 341 cpv. 3

CPC), né egli può prevalersi di altre circostanze tali da impedire l’esecuzione

dell’ordine di espulsione;

che

l’appello del convenuto è manifestamente irricevibile e non può essere

esaminato nel merito, di modo che la Camera può deciderlo nella composizione a

giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG;

che le

spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, mentre non si

attribuiscono ripetibili alla parte istante, che non ha presentato una risposta

all’appello;

che il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 176'400.- come accertato dal Pretore;

che nella

commisurazione delle spese processuali si è tenuto conto di tale valore e dei

parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura

sommaria di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG);

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello

21 ottobre 2013 di AP 1 è inammissibile.

2. Le

spese processuali in complessivi fr. 100.- sono a carico dell’appellante. Non

si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

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Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente

Giudice Epiney-Colombo

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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