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Decisione

12.2013.18

Responsabilità contrattuale - appello irricevibile

1 luglio 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

10. L'appello prosegue quindi con

il rimprovero al Pretore di essere partito da un punto di vista errato, ritenendo

a torto che la clausola in questione avrebbe se del caso dovuto essere contestata

nell’ambito dell’impugnazione del bando di concorso. A mente dell’appellante

ciò non è avvenuto poiché la questione “va affrontata esclusivamente da un

punto di vista civilistico” (appello pag. 9 n. 12).

Anche su questo aspetto la critica al giudizio pretorile si esaurisce però in

considerazioni soggettive su quanto il bando di concorso avrebbe dovuto fornire

come indicazioni necessarie per l’allestimento dell’offerta e sul fatto che,

sempre a mente dell'appellante, la clausola in questione “non stabilisce che

l’aggiudicatario dovrà fornire dei distributori compatibili con il sistema vigente”

(appello pag. 9 n. 12), ma semmai addirittura il contrario imponendo

adattamenti a futuri sistemi di controllo degli accessi. La censura risulta pertanto

irricevibile (art. 311 CPC) non potendo bastare l’esposizione di tesi

contrapposte e di una possibile diversa interpretazione della clausola inserita

nel capitolato di concorso a sovvertire la differente e motivata conclusione

pretorile. Se anche si esamina il merito della censura, l’interpretazione della

suddetta clausola data dal Pretore regge comunque alle critiche, emergendo

chiaramente dal suo tenore l’esigenza del convenuto di garantire un periodo

transitorio con apparecchi distributori eventualmente diversi (a dipendenza dell'eventuale

cambiamento del fornitore a seguito di nuova concessione), ma dotati di sistemi

di pagamento senza contanti identici a quelli in uso. La tesi sostenuta in

appello risulta inoltre parzialmente contraddetta da quanto la stessa attrice

ha argomentato nelle prime comparse scritte con le quali, in merito al sistema

di prepagamento richiesto dal capitolato, aveva sollevato piuttosto obiezioni a

proposito della mancata informazione e alla malafede di una simile richiesta

siccome, a suo dire, la controparte già sapeva delle difficoltà nel reperire sul

mercato analoghi dispositivi non più disponibili presso la ditta fornitrice (vedi

petizione pag. 5 e conclusioni pag. 5).

Anche su questo punto il censurato giudizio merita pertanto conferma.

11. Ribaditi i motivi per i quali

Considerandi

il sistema di pagamento richiesto non sarebbe più disponibile, imponendo quindi

di dotare i distributori di un nuovo e diverso sistema, l’appellante censura le

argomentazioni pretorili al riguardo qualificate come “ben lontane

dall’apparire solide” (appello pag. 10 n. 14). A queste contrappone quindi considerazioni

a suo dire imposte dalla logica. Ancora una volta le censure si esauriscono però

in mere allegazioni di parte irricevibili per carente motivazione poiché

finalizzate a proporre una diversa interpretazione dei fatti e soggettive

valutazioni e conclusioni in merito, senza esaminare e confrontarsi

compiutamente con le diverse conclusioni a cui è giunto il Pretore. Questi ha infatti

indicato, con una valutazione che regge quindi anche ad un esame di merito,

come non siano emersi elementi atti a suffragare la tesi dell’attrice a

proposito della pretesa impossibilità o irragionevolezza di far elaborare da

parte di ditte terze un sistema di prepagamento compatibile con quello

esistente, così da predisporre di conseguenza anche i nuovi distributori

forniti dall'attrice. Il Pretore ha anzi tratto un convincimento contrario sulla

base della deposizione resa dal teste R (verbale del 8 novembre 2012 a pag. 11). Con questa conclusione del primo giudice l’appellante neppure si confronta,

limitandosi a contrapporvi apoditticamente la pretesa impossibilità di dotare i

suoi distributori di un sistema quale quello richiesto dal convenuto, tesi questa

ribadita a più riprese, ma che l’istruttoria non ha permesso di appurare,

avendo di conseguenza l'attrice mancato la prova su una circostanza per la

quale le incombeva l’onere probatorio (art. 8 CC).

12.

In conclusione, per quanto

ricevibile, l’appello è respinto e la decisione del Pretore confermata.

Visto l’esito del giudizio, può rimanere indecisa la questione sollevata dal resistente,

nella forma peraltro insolita del quesito, in merito al fatto che, in mancanza

di sottoscrizione di un contratto a seguito di una procedura di delibera, il

mancato adempimento di una condizione vincolante contenuta nel bando

costituisca semmai una decisione di annullamento della procedura di concorso,

atto questo da impugnare secondo i rimedi di diritto amministrativo offerti da

tale procedura, con conseguente incompetenza del giudice civile a statuire

sulla lite.

13.

Le spese processuali, calcolate

sulla base di un valore litigioso complessivo di 159'240.- come indicato dal

Pretore, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al

Tribunale federale, sono poste interamente a carico dell’appellante, risultata

soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà alla controparte

un’adeguata indennità per spese ripetibili di appello, calcolate in

applicazione dell’art. 11 Regolamento sulle ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese

gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. Nella misura in cui è

ammissibile, l'appello 31 gennaio 2013 della AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali della

procedura di appello di complessivi fr. 3'000.-, già anticipate

dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla

controparte fr. 4'000.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).