12.2013.180
Procedura sommaria, domande di sospensione di esecuzione irricevibile
29 ottobre 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2013.180
Data decisione, Autorità:
29.10.2013, IICCA
Titolo:
Procedura sommaria, domande di sospensione di esecuzione irricevibile
ESECUZIONE DELLE DECISIONI
art. 126 LTF
Incarto n.
12.2013.180
Lugano
29 ottobre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
richiamato l’incarto n.12.2013.40 nella causa
inc. n. SO.2012.1237 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con istanza (tutela giurisdizionale dei casi manifesti) 12
marzo 2012 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall' RA
1
volta a
ottenere l’espulsione della convenuta dall’intero immobile sito in via __________
e ora sull'istanza presentata il 25 ottobre 2013 da AP 1 intesa a ottenere la
sospensione dell’esecuzione della sentenza 8 maggio 2013 almeno sino al 31
gennaio 2014;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza
12 marzo 2012 AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,
l’espulsione di AP 1 dallo stabile sito in via __________
che il
Pretore ha dichiarato irricevibile la domanda il 14 febbraio 2013 (inc. n.
SO.2012.1237);
che con
sentenza 8 maggio 2013 inc. n. 12.2013.40 questa Camera ha accolto l’appello
dell’istante e ha riformato il giudizio pretorile condannando AP 1 a lasciare
l’intero stabile in via __________ e a riconsegnare le chiavi entro 10 giorni
dal passaggio in giudicato della decisione, disponendone l’esecuzione
effettiva;
che
contro tale decisione AP 1 ha interposto ricorso al Tribunale federale il 17
giugno 2013;
che con
giudizio 17 ottobre 2013 4A_312/2013 la Prima Corte di diritto civile del
Tribunale federale ha respinto il ricorso;
che con
domanda di sospensione dell’esecuzione del 25 ottobre 2013 AP 1 chiede di
accogliere l’istanza di opposizione e di sospendere l’esecuzione della sentenza
8 maggio 2013 almeno fino al 31 gennaio 2014;
che
l’istante adduce di aver chiesto al Tribunale federale la revisione della
sentenza 4A_312/2013 e chiede di sospendere l’esecuzione della sentenza
cantonale 8 maggio 2013 fino a nuova decisione del Tribunale federale;
che l’istanza
25 ottobre 2013 non è stata notificata alla controparte;
che il
Tribunale federale ha deciso nel merito della causa respingendo il ricorso
della convenuta e che la sentenza 17 ottobre 2013 4A_312/2013 può essere modificata
solo dal Tribunale federale medesimo (art. 2 cpv. 2 LTF);
che con
la domanda di revisione presentata al Tribunale federale il 25 ottobre 2013 la
convenuta ha instato per l’attribuzione dell’effetto sospensivo, giusta l’art.
126 LTF;
che
pertanto è manifesta l’incompetenza della Seconda Camera civile del Tribunale
d’appello a decidere sull’istanza di sospensione 25 ottobre 2013, stante la
litispendenza a livello federale;
che di
conseguenza l’istanza di sospensione non può essere esaminata in alcun modo da
questa Camera;
che in
presenza di una domanda improponibile, la Camera può statuire, nella
composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza
notificare l’atto alla controparte e senza necessità di esaminare le argomentazioni
esposte dall’istante, non potendo entrare nel merito della vertenza;
che le
spese processuali vanno poste a carico dell’istante, mentre non si giustifica
di attribuire ripetibili alla controparte, alle quale l’istanza non è stata
notificata.
Per questi motivi,
visto l’art. 48b lett. a n. 2 LOG,
decide: 1. L'istanza
di sospensione 25 ottobre 2013 di AP 1 è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’istante. Non
si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
giudice Epiney-Colombo
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia
di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74
cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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