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Decisione

12.2013.181

Lavoro - licenziamento in tronco ingiustificato - uso di internet

21 agosto 2015Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello

29 ottobre 2013 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza

la sentenza 27 settembre 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta.

Di

conseguenza AO 1, __________ __________, è condannata a pagare a AP 1, __________,

la somma di fr. 43’725.- (da cui dedurre i contributi sociali, salvo la

deduzione LPP) e fr. 53'000.-, oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 2009.

2. La

tassa di giustizia di fr. 3’500.- e le spese, di complessivi fr. 10'300.-, sono

poste per 2/7 a carico dell’attore e per 5/7 a carico della convenuta, che

rifonderà alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili parziali.

Considerandi

II. Le

spese processuali di fr. 5’000.- sono poste per 2/7 a carico dell’appellante e

per 5/7 a carico dell’appellata. Non si attribuiscono ripetibili né indennità

d’inconvenienza.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).