12.2013.181
Lavoro - licenziamento in tronco ingiustificato - uso di internet
21 agosto 2015Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.181
Lugano
21 agosto 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.111
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 2
marzo 2009 da
AP
1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 132'500.- oltre interessi al 5%
dal 9 gennaio 2009;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
sentenza 27 settembre 2013 ha respinto;
appellante l'attore con
atto di appello 29 ottobre 2013, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 16 dicembre 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. AP 1 ha
svolto l’attività di analista finanziario a favore di alcune società del gruppo
V__________, dapprima, dal 15 luglio 2007, in virtù del contratto di consulenza
retto dal diritto inglese e firmato il 3/7 luglio 2007 con la società francese V__________
__________ SAS __________ (doc. L) e poi, a far tempo dal 1° gennaio 2009, in
forza del contratto di lavoro - che escludeva espressamente qualsiasi periodo
di prova - retto dal diritto svizzero e sottoscritto il 23 ottobre 2008 con la società
olandese AO 1 (doc. A).
Il 9 gennaio 2009 (doc. C), dopo
aver lavorato un unico giorno - il venerdì 2 gennaio 2009 - per la nuova
datrice di lavoro ed essere poi stato sospeso dal successivo 5 gennaio, egli è
stato licenziato con effetto immediato con l’accusa di aver cercato di ottenere
rimborsi spese ingiustificati, di aver svolto attività private e concorrenziali
durante il tempo di lavoro, di aver abusato del telefono aziendale e di aver
scaricato (tramite “upload”) e visionato molteplici files
pornografici sul posto di lavoro.
2. Con petizione 2 marzo 2009 AP 1, ritenendo ingiustificato il provvedimento adottato nei suoi
confronti, ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr.
132'500.- oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 2009, somma corrispondente al
salario dovuto fino alla scadenza del periodo di disdetta di 3 mesi (fr.
53'000.-) e all’indennità per licenziamento ingiustificato concretamente
quantificata in ragione di 6 mensilità (fr. 79'500.-).
La convenuta si è integralmente
opposta alla petizione.
3. Il Pretore, con la sentenza
27 settembre 2013 qui impugnata, ha respinto la petizione, ponendo la tassa di
giustizia di fr. 3'500.- e le spese di fr. 10’300.- a carico dell’attore,
tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 9'300.- a titolo di ripetibili.
Il giudice di prime cure
ha da una parte ritenuto che i comportamenti anticontrattuali tenuti
dall’attore prima del 2 gennaio 2009 nell’ambito del contratto concluso con la società V__________ __________ SAS __________, segnatamente
il tentativo di ottenere rimborsi spese ingiustificati, lo svolgimento di
attività private e concorrenziali durante il tempo di lavoro e lo scaricamento con
la presumibile visione di 449 files pornografici sul posto di lavoro,
erano rilevanti anche nella presente fattispecie, visto e considerato che i
rapporti contrattuali pregressi riguardavano delle entità facenti parte dello
stesso gruppo societario e che l’attività svolta dall’attore presso la
convenuta era rimasta la stessa; dall’altra ha rilevato che il 2 gennaio 2009,
durante l’orario di lavoro, l’attore aveva visionato 16 files
pornografici invece di lavorare. Egli ha pertanto concluso che i rimproveri
mossi all’attore, per altro preceduti dal formale ammonimento del 24 luglio
2008 (doc. N), ai quali concorreva pure il tenore dello scritto 5 gennaio 2009
del suo legale (doc. B), erano tali da giustificare il suo licenziamento in
tronco.
4. Con l’appello 29 ottobre
2013 che qui ci occupa l'attore chiede di riformare il querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi.
Egli contesta che quanto
da lui eventualmente svolto prima del 2 gennaio 2009 presso un’altra società
del gruppo V__________, per altro non tale da costituire una violazione
contrattuale e nemmeno reiterato dopo un formale ammonimento, potesse essere
rilevante per valutare il carattere giustificato o meno del suo licenziamento
in tronco da parte della convenuta. E nega di aver visionato il 2 gennaio 2009,
durante l’orario di lavoro, dei files pornografici, circostanza a sua
volta non tale da giustificare l’adozione nei suoi confronti di un tale
provvedimento.
5. Della risposta 16 dicembre
2013 con cui la convenuta postula la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
6. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
7. L'art. 337 CO
dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto
immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la
continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è
il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non
permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata
sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto
immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo
restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 127 III 351 consid. 4a). Manchevolezze
minori possono giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente
malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28
consid. 4.1, 129 III 380 consid. 2.1). Il giudice valuta secondo il suo libero
apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria
gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di
diritto e dell'equità (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 127 III 351 consid. 4a). Il
datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il
licenziamento in tronco, deve in ogni caso recarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar zum
Arbeitsvertragsrecht, 3ª ed., n. 13 ad art. 337 CO; per
tante: II CCA 7 settembre 2007 inc. n. 12.2007.85).
8. Il Pretore non può innanzitutto
essere seguito laddove ritiene che gli eventuali comportamenti anticontrattuali
tenuti dall’attore e gli avvertimenti da lui eventualmente ricevuti prima del 2
gennaio 2009 nell’ambito del contratto concluso con la società V__________
__________ SAS __________ siano rilevanti per stabilire se il suo
successivo licenziamento in tronco ad opera della convenuta fosse giustificato
o meno. Nonostante sia vero che i rapporti contrattuali pregressi riguardavano
un’entità facente parte dello stesso gruppo societario e che l’attività poi
svolta dall’attore presso la convenuta - non così però gran parte delle
condizioni contrattuali (retribuzione, sede di lavoro, grado di subordinazione
e di indipendenza, vacanze, diritto applicabile, ecc.) - era rimasta la stessa,
è però altrettanto vero che si è in presenza di due contratti distinti (doc. A
e L), che soprattutto non concernono le stesse parti (non essendo del resto
provato che la convenuta sia subingredita a V__________ __________
SAS __________, cfr. anzi l’estratto del registro di commercio di __________
del 4 ottobre 2012 prodotto dalla convenuta con scritto alla Pretura dell’8
ottobre 2012 e ancora con comunicazione a questa Camera del 22 aprile 2015).
In tali circostanze è escluso che il 9 gennaio 2009 la convenuta potesse prevalersi
del fatto che l’attore avesse eventualmente violato un precedente contratto -
oltretutto non più in essere dal 31 dicembre 2008 (cfr. doc. M) - che lo legava
a un’altra parte (cfr. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, § 60 n. 39), allo scopo di dipartirsi da quello -
allora in vigore - che lo legava a quest’ultimo. Poco importa se le controparti
nei due contratti fossero entità di un medesimo gruppo societario o ancora se
entrambe avessero un medesimo amministratore nella persona di __________ (cfr.
doc. A e L; cfr. pure testi __________ p. 2, __________ p. 2).
9. Si tratta ora di esaminare
se la circostanza, per altro contestata anche in questa sede dall’attore, che
quest’ultimo il 2 gennaio 2009, durante l’orario di lavoro, possa aver
visionato 16 files pornografici sia tale da giustificare il suo
licenziamento in tronco.
9.1 Come
già rammentato da questa Camera in una fattispecie analoga (cfr. II CCA 26
giugno 2008 inc. n. 12.2006.164), la dottrina e la giurisprudenza hanno avuto
modo solo in pochi casi di pronunciarsi in merito alle possibili conseguenze di
un utilizzo abusivo di internet sul posto di lavoro da parte di un lavoratore, riferito
in particolare alla visita di siti pornografici.
Per la dottrina, l'utilizzo abusivo a scopi privati di un accesso ad
internet, che nel contempo non viola altre disposizioni del diritto del lavoro (per
esempio relative all’obbligo di discrezione o al divieto di concorrenza) o
norme penali, rientra in linea di principio nella categoria delle manchevolezze
minori, che come tali possono giustificare un licenziamento in tronco del
lavoratore solo in caso di recidiva, dopo un formale avvertimento. Nel caso in
cui internet è però utilizzato dal lavoratore per accedere a siti pornografici
o razzisti, occorre differenziare se si tratta di uso personale rispettivamente
se quei dati sono stati resi accessibili a colleghi o a terze persone, ritenuto
che solo in quest’ultima evenienza, diversamente dall’altra, un preventivo
avvertimento non s’impone; anche in caso di uso personale un preventivo
avvertimento non appare tuttavia necessario qualora il datore di lavoro
costituisca una “Tendenzbetrieb” e il lavoratore ne abbia in tal modo violato
in maniera rilevante gli interessi o non risulti così più idoneo a svolgere
l'attività per cui era stato assunto (Holenstein, Die Benutzung des Internetzuganges
im Arbeitsverhältnis, in: ArbR 2003 p. 96 seg.).
Quanto alla
giurisprudenza, il Tribunale federale ha stabilito che un utilizzo privato di
internet al posto di lavoro e durante gli orari di lavoro non giustifica il
licenziamento in tronco senza preventivo ammonimento qualora detto utilizzo,
sia pure in siti pornografici, sia limitato ad alcune poche occasioni (TF 25
giugno 2003 4C.349/2002 consid. 5), ribadendo poi in un’altra occasione, dopo
aver menzionato quel precedente giudizio, che il datore di lavoro, prima di
adottare direttamente un siffatto drastico provvedimento, dovrebbe, una volta
accertato l’abuso nell’utilizzo degli strumenti informatici - di per sé, in un
caso normale, assimilato a una mancanza di minore importanza -, intervenire
tempestivamente presso il lavoratore e ammonirlo per dargli la possibilità di
correggere questo suo comportamento, essendogli per il resto riservata la
possibilità di bloccare l’accesso internet di quest’ultimo e di chiedergli il
risarcimento per l’eventuale danno subito (DTF 139 II 7 consid. 7.2).
9.2 In questa sede, innanzitutto,
l’attore non contesta che l’hard disk del computer in sua dotazione (doc. 18)
attesti l’avvenuta visione di 16 files pornografici in data 2 gennaio
2009, ma piuttosto l’effettiva veridicità di quella circostanza, rilevando
l’esistenza di manipolazioni di quel supporto informatico da parte della
convenuta. A ragione. Da una parte è pacifico che egli non era stato convocato
in occasione del controllo dell’hard disk effettuato quel giorno dalla
convenuta (testi __________ p. 7, __________ p. 6) e dunque non aveva potuto
assistervi e con ciò confermare il corretto trattamento dei dati in esso
contenuti. Dall’altra è pure vero che il perito giudiziario aveva dato atto nel
suo referto che quell’hard disk era presumibilmente stato oggetto di
cancellazioni intenzionali degli eventi precedenti al 9 gennaio 2009 (perizia
ad 7b, riferite al registro security) - si pensi in particolare alla parziale
distruzione del file RAW riferita dal teste __________ a p. 5 della sua
deposizione (perizia ad 8b) - rispettivamente che la procedura adottata dalla
convenuta per recuperare i files cancellati non era quella che andava
eseguita normalmente (perizia ad 8a). A fronte dell’accertata manipolazione
della prova da parte della convenuta, che per il perito non permetteva di
ricostruire gli accessi al sistema e i relativi account utilizzati (perizia ad
7b) - ciò che teoricamente avrebbe permesso di accedere al computer in
dotazione dell’attore dopo la sua sospensione, di spostare indietro l’orologino
interno del computer stesso alla data del 2 gennaio 2009, di visionare i 16 files
pornografici, di rimettere in avanti l’orologino interno, di uscire dal
computer e di cancellare ogni traccia di tali operazioni - la forza probatoria
dei dati risultanti dall’hard disk deve pertanto essere relativizzata a scapito
della convenuta, gravata dell’onere della prova.
9.3 Ma, quand’anche si volesse
ammettere che a quel momento l’attore avesse effettivamente visionato i 16 files
pornografici in questione, l’esito della lite non sarebbe stato diverso.
In effetti, non
essendo da una parte stato provato che l’eventuale visione di quei files
da parte del solo attore (senza cioè una sua condivisione con colleghi o terzi,
neppure pretesa) violasse nel contempo altre disposizioni del
diritto del lavoro o norme penali (ritenuto per altro che la semplice
visione di filmati di pornografia dura, pur effettuata mediante scaricamento
deliberato da internet, non può ancora essere considerata operazione illegale a
norma dell'art. 197 n. 3 o 3bis vCP, non costituendo né fabbricazione di pornografia
dura - in quanto le immagini visionate non sono poi state registrate su un
supporto informatico né comunque lo era stato preteso [cfr. DTF 137 IV 208
consid. 2.2, 131 IV 16 consid. 1.5; TF 11 ottobre 2004 6S.311/2004 consid.
5.1.4, 26 settembre 2014 6B_544/2014 consid. 3; II CCA 26
giugno 2008 inc. n. 12.2006.164] - né possesso di pornografia dura - in quanto
quelle immagini non sono poi state consapevolmente lasciate nella memoria cache
da un utente esperto né comunque lo era stato preteso [cfr. DTF 137 IV 208
consid. 2.2 e 4.2.2] -), non potendosi dall’altra ammettere che
la convenuta, attiva quale società di consulenza e trading finanziario,
fosse una “Tendenzbetrieb” (ossia un’impresa con uno scopo non
necessariamente di natura lucrativa che esercita un'attività di carattere spirituale
o intellettuale, ovvero politica, confessionale, sindacale, scientifica,
artistica, caritatevole o simile, cfr. DTF 130 III 699 consid. 4.1, 122 V 267
consid. 4a; II CCA 26 giugno 2008 inc. n. 12.2006.164), ed essendo infine escluso che l’attore, attivo quale analista
finanziario, non fosse in tal modo più idoneo a svolgere l'attività per cui era
stato assunto, in base alla dottrina e alla giurisprudenza citate in precedenza
(cfr. consid. 9.1) il suo licenziamento in tronco per aver visionato in
un’unica giornata quei files
avrebbe dovuto essere preceduto da un formale ammonimento, che in realtà non è
mai avvenuto (il doc. N, per altro relativo ad altre questioni e comunque
relativo al solo contratto con V__________ __________ SAS (__________, non
potendo neppure essere considerato un avvertimento ai sensi della norma, siccome
non conteneva alcuna comminatoria di un licenziamento in tronco, del resto inutile
in presenza di un semplice contratto di collaborazione).
Il fatto che nel
regolamento denominato “V__________ __________ Compliance Manual __________
Employees 2007” (doc. 8), a cui l’attore aveva dichiarato di aderire già a far
tempo dal 16 dicembre 2008 (doc. 9), sia stato previsto che “Use of the
internet is limited to business purposes. In particular, use of V__________ __________’s
internet facilities to search for, view or disseminate indecent or otherwise
inappropriate material is strictly prohibited” (art. 13 cpv. 2 del “Code of
Ethics”) e che “… Employees are hereby informed that violation of the spirit
or letter of this prohibition is considered a serious matter, and V__________ __________
reserves the right to take such actions against violators as it deemes fit,
including summary dismissal” (art. 13 cpv. 3 del “Code of Ethics”),
rispettivamente che nel contratto (doc. A) le parti si siano date atto che “in
particolar, the Employee shall respect all legal and regulatory provisions (…)
as well as the V__________ __________ Group compliance manual applicable to the
Employee’s activity from time to time on national and international level”
(art. 5 cpv. 2) e che “the Employee acknowledges that any violation of his
duty of care shall be considered a valid reason according to art. 337 of the
Swiss Code of Obligations, allowing the Employer to dismiss the Employee with
immediate effect” (art. 5 cpv. 3) non migliora la posizione della convenuta,
stante l’assenza di rilevanza giuridica di tali pattuizioni. La giurisprudenza
ha in effetti già avuto modo di stabilire, in considerazione del carattere
imperativo delle disposizioni sulla disdetta immediata per motivi gravi, che le
pattuizioni, che prevedono che solo alcune fattispecie e non altre sono tali da
giustificare un licenziamento in tronco, possono essere giuridicamente
rilevanti solo nella misura in cui dalle stesse, a dipendenza delle circostanze,
si può evincere che alla parte che vorrebbe dare una tale disdetta per un
motivo che era stato pattuito tra quelli non gravi può invece essere imposta la
continuazione del contratto fino alla durata concordata o al termine di
disdetta, ritenuto che non è possibile attribuire a tali clausole una portata
più ampia (DTF 89 II 30 consid. 5a).
10. Nemmeno può
infine assurgere a valido motivo giustificante il licenziamento immediato
dell’attore il tenore dello scritto 5 gennaio 2009 (doc. B) con cui il
suo patrocinatore si era limitato a contestare l’indebita sospensione del proprio
cliente a seguito dei fatti venuti alla luce. Del resto nemmeno la convenuta aveva
mai preteso che quello scritto potesse essere tale da giustificare il
successivo licenziamento in tronco dell’attore.
Quanto all’abuso del telefono
aziendale da parte dell’attore, che lo avrebbe utilizzato il 2 gennaio 2009 per
4 brevi telefonate private (cfr. doc. 12), lo stesso, non preceduto da un
formale avvertimento, non costituisce a sua volta un motivo sufficiente per
adottare un provvedimento così incisivo (e ciò anche se fosse provata la
visione quel giorno dei 16 files pornografici).
11. Ammesso con ciò il carattere
ingiustificato del licenziamento in tronco notificato all’attore, resta da
esaminare quali siano le conseguenze di tale accertamento.
11.1 Giusta l’art.
337c cpv. 1 CO il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha
innanzitutto diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse
cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata
determinata del contratto.
Sulla base di questa norma l’attore ha preteso il pagamento di
fr. 53'000.-, pari a 4 mensilità, rilevando come il contratto di lavoro (doc.
A) avesse preso inizio il 1° gennaio 2009 e fosse terminato il successivo 9
gennaio a seguito del licenziamento in tronco, prevedesse un preavviso di
disdetta di 3 mesi (art. 2) e come il suo salario annuo ammontasse a fr.
159'000.- lordi (art. 8a), senza che egli avesse mai ricevuto alcuna retribuzione.
La pretesa può in realtà
essere riconosciuta solo limitatamente a fr. 43'725.-, pari al salario per 3
mesi e 9 giorni, considerato che l’attore non era stato pagato per i 9 giorni -
dal 1° al 9 gennaio 2009 - in cui aveva lavorato rispettivamente era stato
impedito a farlo per motivi che si sono poi rilevati ingiustificati e che dal
contratto non risultava che il preavviso di disdetta trimestrale concordato dovesse
aver effetto per la fine di un mese.
Atteso che l’indennità
sostitutiva ai sensi dell’art. 337c cpv. 1 CO è di natura salariale, dalla
stessa devono essere dedotti i contributi sociali usuali (Streiff/Von Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag,
7ª ed., n. 15 e 17 ad art. 337c CO; Wyler,
Droit du travail, 2ª ed., p. 514; DTF 123 V 5 consid. 5; II CCA 20 ottobre 2005
inc. n. 12.2005.34), tranne che per quanto concerne la deduzione LPP (Streiff/Von Känel/Rudolph, op. cit.,
ibidem; Wyler, op. cit., p. 515; TFA
8 novembre 2001 B55/99; II CCA 25 giugno 2009 inc. n. 12.2008.236). Questa
indennità è esigibile, e dunque matura interessi, con la fine del contratto di
lavoro (Streiff/Von Känel/Rudolph,
op. cit., n. 3 e 14 ad art. 337c CO; Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª ed., n. 2 ad art. 337c CO; Aubert, Quatre-cents arrêts sur le
contrat de travail, n. 272; DTF 103 II 274 consid. 3b; II CCA 9 novembre 1999
inc. n. 12.99.92).
11.2 Secondo
l’art. 337c cpv. 3 CO, in caso di licenziamento in tronco senza motivo grave il
giudice può pure obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un'indennità
che non può superare l’equivalente di 6 mesi di salario. Per quel che concerne
la determinazione dell’indennità il giudice gode di un largo potere di
apprezzamento e prende in considerazione tutti gli elementi del caso concreto,
in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, la sua età, le
conseguenze personali e economiche del licenziamento, il tipo e la durata dei
rapporti contrattuali, le modalità in cui la disdetta è stata significata, come
pure la natura e l’importanza delle mancanze (DTF 123 III 391 consid. 3c, 121
III 64 consid. 3c). Essa è di principio dovuta in ogni caso di licenziamento
immediato ingiustificato (DTF 133 III 657 consid. 3.2). L’esenzione del datore
di lavoro dal pagamento dell’indennità costituisce un caso eccezionale in cui -
nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato - vi è l’assenza di un
comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 121 III 64 consid. 3c)
oppure in presenza, ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale
risultato, di una grave concolpa del dipendente (II CCA 21 giugno 2007 inc. n. 12.2007.11).
Nel caso concreto la convenuta ha
licenziato con effetto immediato l’attore prevalendosi, come detto, di
circostanze irrilevanti (quelle attinenti al contratto concluso con V__________ __________ SAS __________) rispettivamente di fatti (la
visione di 16 files pornografici in data 2 gennaio 2009) che non sono stati
provati e che comunque (al pari del tenore della lettera di cui al doc. B e
dell’abuso del telefono aziendale) non sarebbero stati tali da giustificare un
licenziamento in tronco. Il provvedimento da lei preso
si è rilevato estremamente gravoso per l’attore: la circostanza che esso sia
stato notificato dopo solo un giorno di lavoro e dopo la sua immediata
sospensione durata 4 giorni era in effetti tale da far apparire l’attore
responsabile di fatti gravissimi di fronte ai 4 colleghi di lavoro formanti il team
di __________ - praticamente tutti a conoscenza dei rimproveri mossigli, sia
per aver partecipato al controllo del computer in sua dotazione (__________, __________
e __________, cfr. le relative testimonianze), sia per essere stati informati
per altre vie dalla convenuta (__________) - con cui aveva
già avuto modo di collaborare nell’ambito del contratto concluso con V__________ __________ SAS __________ (si pensi per esempio ai pesanti
commenti resi su skype dalla collega __________ riportati nel doc. U, da
lei ammessi a p. 4 della sua testimonianza) e ai terzi; a seguito del
licenziamento quest’ultimo ha sofferto di una sindrome depressiva (doc. P e V);
ed ha potuto trovare un nuovo impiego solo a far tempo dall’aprile 2009 presso la
neocostituita società __________ (cfr. doc. 3), che per altro, a fine agosto
2009 (doc. Z) rispettivamente a gennaio 2010 (cfr. doc. rich. I°), non risultava
aver ancora conseguito ricavi o utili, né aveva ancora provveduto a versare
delle retribuzioni all’attore socio e gerente. Non va d’altro canto nemmeno
dimenticato che per adempiere al contratto, che prevedeva una sede di lavoro a __________
(doc. A, art. 1), l’attore aveva di fatto dovuto lasciare il suo domicilio in __________,
per trasferirsi, con moglie e figlia di 3 anni, in Ticino. Anche il fatto che
la convenuta, dopo aver per altro già denunciato penalmente l’attore per
diffamazione, calunnia e ingiuria (cfr. doc. rich. II°), l’8 giugno 2009 abbia poi
segnalato all’Agenzia delle Entrate, a sua insaputa, i salari da lui percepiti
dal luglio 2007 - anche quelli mai versati dal 1° al 5 gennaio 2009 - e che
quest’ultima abbia provveduto ad aprire un contenzioso nei confronti
dell’attore, segnalandogli il provvedimento con due invii raccomandati ricevuti
il 3 ottobre 2013, che l’attore ha prodotto in questa sede (con i relativi
allegati, tra cui il menzionato scritto 8 giugno 2009) in applicazione
dell’art. 317 cpv. 1 CPC, è infine emblematico dell’accanimento dimostrato nei
suoi confronti.
In queste circostanze, ritenuto pure
che il contratto prevedeva una durata massima di 12 mesi (cfr. doc. A), la
concessione di un’indennità per licenziamento in tronco ingiustificato di fr.
53'000.-, pari a 4 mensilità, appare congrua. Tale indennità non è soggetta a
prelievi di contributi delle assicurazioni sociali, vista la sua natura
particolare, e l’importo in questione va pertanto versato integralmente all’attore
senza deduzioni sociali (Streiff/Von
Känel/Rudolph, op. cit., n. 15 e 17 ad art. 337c CO; Wyler, op. cit., p. 518; DTF 123 V 5
consid. 5; TF 6 luglio 2005 4C.155/2005 consid. 5.2.1; II CCA 10 settembre 2010
inc. n. 12.2010.74, 31 gennaio 2011 inc. n. 12.2010.60, 18 febbraio 2013 inc.
n. 12.2012.5, 7 luglio 2014 inc. n. 12.2013.74). Anche questa indennità è
esigibile, e dunque matura interessi, con la fine del contratto di lavoro (Streiff/Von Känel/Rudolph, op. cit., n. 14
ad art. 337c CO; Wyler, op. cit.,
p. 519).
12. Ne discende,
in parziale accoglimento dell’appello, che la petizione deve essere
parzialmente accolta nel senso che la convenuta va condannata a pagare
all’attore fr. 43'725.- (da cui dedurre i contributi sociali, salvo la
deduzione LPP) e fr. 53'000.-, il tutto oltre interessi al 5% dal 9 gennaio
2009, ritenuto che gli oneri processuali e anche le ripetibili (essendo
l’attore stato patrocinato durante gran parte della procedura di primo grado)
della sede pretorile seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI).
Le spese processuali della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
132'500.-, seguono a loro volta la soccombenza (art. 106 CPC), fermo restando
che all’attore appellante, che in questa sede è risultato vincente in misura
preponderante e che non si è più avvalso di un rappresentante professionale ed
ha agito personalmente, non può però essere attribuita alcuna indennità per
ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC); allo stesso non può nemmeno essere
riconosciuta alcuna indennità d’inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3
lett. c CPC, da lui per altro neppure pretesa, non avendo egli provveduto a
motivare la sua domanda come invece richiesto dalla legge (TF 22 ottobre 2013
4A_355/2013 consid. 4.2; II CCA 26 aprile 2013 inc. n. 12.2012.78, 30 giugno
2014 inc. n. 12.2012.208).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la
TG
decide:
Fatti
I. L’appello
29 ottobre 2013 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza
la sentenza 27 settembre 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza AO 1, __________ __________, è condannata a pagare a AP 1, __________,
la somma di fr. 43’725.- (da cui dedurre i contributi sociali, salvo la
deduzione LPP) e fr. 53'000.-, oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 2009.
2. La
tassa di giustizia di fr. 3’500.- e le spese, di complessivi fr. 10'300.-, sono
poste per 2/7 a carico dell’attore e per 5/7 a carico della convenuta, che
rifonderà alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili parziali.
Considerandi
II. Le
spese processuali di fr. 5’000.- sono poste per 2/7 a carico dell’appellante e
per 5/7 a carico dell’appellata. Non si attribuiscono ripetibili né indennità
d’inconvenienza.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).