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Decisione

12.2013.182

Contratto di assicurazione

31 luglio 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 13 aprile 2007 AO 1 ha

denunciato il furto della motocicletta in questione e, dieci giorni dopo, ha

avvisato la compagnia assicurativa di tale circostanza. Dopo aver consegnato

tre chiavi del motoveicolo all’assicurazione, il 2 luglio 2007 egli ha

compilato il questionario di sinistro. Alla domanda n. 12 di sapere “Quante

chiavi della moto rubata aveva ricevuto al momento dell’acquisto”, egli ha affermato

“3 chiavi” e a quella n. 16 del tenore seguente: “Ha fatto eseguire dei

duplicati o copie delle chiavi? In caso affermativo quante e quando e presso

quale negozio” egli ha risposto “no”. Alla domanda n. 17 gli è stato inoltre

domandato: “Sa se qualcuno altro (p. es. il signor __________ __________) ha

fatto eseguire dei duplicati della moto? In caso affermativo sa quante chiavi e

quando e da chi?” l’assicurato ha asserito: “di mia conoscenza nessuno ha fatto

eseguire dei duplicati” e alla domanda n. 18: “Dall’esame delle chiavi risulta

che la chiave n. 1 è stata utilizzata per creare almeno una copia. Cosa ci può

dire in merito?” egli ha risposto: “non so spiegare assolutamente la copiatura

da voi riscontrata” (doc. I, primi tre fogli).

C. Con missiva 27 luglio 2007

la compagnia assicurativa ha informato AO 1 che non avrebbe erogato alcuna

prestazione assicurativa per quanto concerne il sinistro in questione.

Riferendosi all’art. A 7.3 delle CG per l’assicurazione veicoli – disposizioni

comuni 1.2006, nonché all’art. 39 LCA, essa ha spiegato che questi non avrebbe

comunicato “tutte le indicazioni relative al sinistro e tutti i fatti che

influenzano la determinazione delle circostanze in cui si è verificato il

sinistro (…)”, le quali devono essere trasmesse “spontaneamente, senza alcuna

omissione e in maniera corretta”. Essa ha altresì osservato che l’onere di

provare le circostanze da cui si evinca l’effettiva realizzazione del rischio

coperto spetta all’assicurato (doc. I, foglio 4). Con scritto 25 marzo 2008 il

legale dell’assicurato, RA 2, ha trasmesso per conoscenza all’assicurazione

copia di uno scritto 19 marzo 2008 dell’importatore generale __________ __________,

dal quale a suo avviso emergerebbero “elementi chiari” che chiarirebbero il

motivo per cui vi sono tracce sulla chiave duplicata (doc. L, primo foglio).

D. Con petizione 13 maggio 2008

AO 1 ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona la compagnia

assicurativa AP 1, chiedendo di condannarla al versamento di fr. 23'840.- oltre

interessi al 5% dal 13 aprile 2007. Con risposta 28 agosto 2008 AP 1, ha

postulato la reiezione della petizione. Negli ulteriori allegati preliminari le

parti hanno ribadito le proprie richieste. Esperita l’istruttoria, esse hanno

rinunciato al dibattimento finale. Con conclusioni 15 aprile 2013 la convenuta

ha confermato il proprio punto di vista. Il 27 settembre 2013 il Pretore ha

deciso di accogliere integralmente la petizione.

E. Con

appello 29 ottobre 2013 la convenuta è insorta contro il giudizio testé

menzionato, chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione. Con

risposta 28 novembre 2013 l’attrice postula, invece, la reiezione del gravame.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto

che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la

stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale

previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile

ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che,

avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella

data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2. AO

1 ha convenuto AP 1. Tale sede concerne, tuttavia, il __________ __________ __________

della società AP 1 (cfr. doc. C, intestazione prima pagina). Che l’attore si

riferisse a quest’ultima società e che questa fosse senz’altro identificabile

risulta già dalla risposta della controparte, presentata da AP 1, seppur con

l’indicazione della precedente sede di __________ anziché quella di __________,

successivamente indicata con l’appello (memoriale, pag. 2 in mezzo). Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

3. Il primo giudice ha

spiegato, in sintesi, che l’assicurazione non era riuscita a dimostrare

l’esistenza di una reticenza dell’assicurato, ossia che questi fosse a

conoscenza dell’esistenza di una o più copie delle chiavi e che avesse

scientemente sottaciuto tale circostanza. Di conseguenza, egli ha accolto la

petizione.

4. La compagnia assicurativa

critica anzitutto il Pretore per aver vagliato la questione della reticenza

nell’ipotesi che essa risiedesse nell’aver comunicato solo in un secondo tempo

la sostituzione di una delle chiavi da parte della società __________ __________.

Essa sostiene di aver invece sempre chiaramente affermato che l’omissione

risiede nella mancata dichiarazione dell’assicurato circa l’esistenza di copie

delle chiavi del motoveicolo, sia al momento della comunicazione del sinistro,

sia allorquando questi ha compilato il questionario sottopostogli

dall’assicurazione (memoriale, pag. 5 in mezzo e 13 seg.). Effettivamente, sebbene dallo scritto 27 luglio 2007 con il quale la compagnia assicurativa ha

negato la prestazione assicurativa alla controparte (doc. I, foglio 4) non

emerga chiaramente ove risiede la reticenza in questione, non vi è dubbio che

l’assicurato fosse a conoscenza che si trattava della mancata comunicazione, al

più tardi al momento della compilazione del formulario, dell’esistenza di una o

più copie delle chiavi. Ciò risulta, infatti, dal contenuto della missiva 7

agosto 2007 di questi alla __________ __________ __________ __________ (doc. L,

foglio 5). Anche con la risposta 28 agosto 2008 la convenuta ha affermato che

la reticenza risiedeva nella mancata comunicazione dell’esistenza di tale/i copia/e

(pag. 6 in mezzo). Sia come sia, va detto che l’analisi pretorile è stata

eseguita in maniera alternativa a quella inerente all’asserita reticenza testé

menzionata. L’appellante non ne ha quindi avuto pregiudizio, nel senso che essa

è stata vagliata dopo aver negato che vi fosse reticenza nel non aver

dichiarato l’esistenza di una o più copie delle chiavi.

5. L’appellante reputa, poi,

che dall’istruttoria, in particolare dalla perizia giudiziaria, è emerso – come

già risultante dalla perizia di parte – che una delle tre chiavi consegnate

all’assicurazione era stata copiata (appello, pag. 5, 8, 10, 14 e 15).

5.1 Il primo giudice ha spiegato, su

questo punto, che unica prova in tal senso è la perizia giudiziaria, che

peraltro si limita a vagliare la possibilità che una chiave sia stata copiata,

a causa dei segni presenti sulla parte metallica, ma che nulla rileva in merito

all’attivazione di un’eventuale copia in quanto per verificarlo occorrerebbe

una perizia sul motoveicolo. Il Pretore ha inoltre precisato che a comprova

dell’impossibilità, allegata dall’attore, di eseguire una copia funzionante delle

chiavi vi è la corrispondenza da questi intrattenuta con diversi negozi che gli

avrebbero confermato che è necessario rivolgersi al venditore della __________

a causa della presenza della componente elettronica (doc. G), rispettivamente

la testimonianza 5 marzo 2009 di __________ __________ (che conosce da diversi

anni l’attore) che avrebbe a sua volta chiesto alla ditta __________ se fosse

possibile eseguire una copia in tal senso, ricevendo analoga risposta. Il primo

giudice ha altresì sottolineato che dall’istruttoria è emerso che unica ditta

di riferimento ufficiale per tale tipo di lavori è la società __________ __________,

che risponde esclusivamente alla richiesta di un concessionario, non

interfacciandosi direttamente coi privati (doc. D, H, J e audizione per

rogatoria 11 dicembre 2009 del teste __________ __________, quesito 5 di parte

attrice) (decisione impugnata, pag. 7 seg.).

5.2 Al quesito 6 della convenuta di sapere

“se una o più delle tre chiavi di cui al doc. 2 sono state utilizzate quale

modello per creare una copia. In particolare dica il perito se su una delle tre

chiavi sono visibili i segni lasciati dall’inserimento della stessa in una

macchina che l’ha usata quale modello per creare una copia”, il perito giudiziario

ha risposto: “la chiave no. 1 (parte nera)”, perché “esaminando la parte

fresata della chiave no. 1 (parte segnata in nero), ho constatato dei chiari

segni di copiatura” (perizia giudiziaria 27 marzo 2012). Il

referto allestito dalla società __________ __________, __________ __________, __________,

indica che sulla chiave no. 1 vi sono “Spuren, die aus werkzeugspurenkundlicher

Sicht die Feststellung zuliessen, dass dieser Schlüssel als Vorlage zur

Fertigung weiterer Schlüssel auf einer mechanischen Kopierfräsmaschine gedient

hatte (…). Es müsste mindestens ein Nachschlüssel vorhanden sein” (doc. 2, pag.

8); “zusammenfassend wird somit aus werkzeugspurenkundlicher Sicht

festgestellt, dass der mit Nr. 1 gekennzeichnete Schlüssel Spuren eines

mechanischen Abtastvorganges aufwies. Es müsste mindestens

ein Nachschlüssel vorhanden sein” (doc. 2, pag. 9). Alla

domanda 7 di parte convenuta: “Dica il perito se conferma i risultati della

perizia di parte di cui al doc. 2 in particolare per quanto concerne le

affermazioni conclusive e riassuntive contenute negli ultimi tre capoversi della

pagina 9”, il perito giudiziario ha risposto: “Lo confermo integralmente”,

spiegando che “I segni sulla chiave no. 1 (parte nera) risultano chiaramente di

una copiatura meccanica”. Anche alla contro-domanda peritale dell’attore volta

a sapere se “le conclusioni della perizia doc. 2 possono essere ritenute

assolutamente certe”, il perito ha risposto “Sì” con la motivazione che “Dagli

esami effettuati nel mio laboratorio sono arrivato alle medesime conclusioni;

vedi quesito/risposta peritale no. 6 dell’avv. RA 1” (perizia giudiziaria 27

marzo 2012). Come preteso dall’appellante (memoriale, pag. 10 e 12 in alto), quindi, dalla perizia giudiziaria emerge che la chiave 1 agli atti è stata usata quale

modello per produrre una o più copie. Da tali referti non è invece dato di

sapere se la/le copie sono state attivate.

6. L’appellante ribadisce che il

Pretore si è scostato senza alcuna motivazione dalla risultanza testé

illustrata (memoriale, pag. 10). Tuttavia, come indicato dalla convenuta

Considerandi

medesima nel proprio gravame, il primo giudice ha invece spiegato la ragione

per cui non ha ritenuto decisiva la perizia giudiziaria. Invero, egli ha

spiegato che dalla stessa non si rileva alcunché – come accertato sopra

(consid. 5.2) – in merito all’attivazione o registrazione di altre chiavi

(procedimenti inerenti alla parte elettronica delle chiavi e necessari per

azionare il motoveicolo) rispetto a quelle depositate agli atti, dato che per

verificare questo aspetto occorrerebbe una perizia sul motoveicolo (decisione

impugnata, pag. 8 in mezzo). L’appellante sostiene che tale esame è

evidentemente impossibile perché la moto non è a disposizione e reputa che la

circostanza che la chiave 1 sia stata oggetto di copiatura meccanica è

determinante ai fini di causa. Essa censura, infatti, la motivazione pretorile

secondo la quale – pur non escludendo che la produzione di chiavi sofisticate

come quelle in oggetto (quindi anche con l’attivazione) possa essere eseguita

da altre ditte oltre a quella ufficiale (____________________) – non vi sarebbe

“qualsivoglia elemento volto ad accertare l’esistenza di una (4°) chiave

funzionante messa in circolazione dall’assicurato” (decisione impugnata, pag. 8 in mezzo). Come detto, il Pretore fa riferimento, al riguardo, alla corrispondenza intercorsa tra

l’attore e diversi negozi che eseguono copie di chiavi (doc. G), i quali hanno

spiegato che è necessario rivolgersi al venditore della __________ a causa

della presenza della componente elettronica (doc. G). Egli menziona, poi, anche

la testimonianza 5 marzo 2009 di __________ __________ (che conosce da diversi

anni l’attore) che avrebbe a sua volta chiesto alla ditta __________ di

eseguire una copia della sua chiave, ricevendo la medesima risposta di quelle

indicate sopra, e che avrebbe poi provato ad azionare il proprio motoveicolo

con tale copia senza buon esito. Tuttavia, il Pretore ha fondato il proprio

giudizio, su questo punto, unicamente su tali risultanze, omettendo di tenere

in debito conto la testimonianza di __________ __________. Questi – a quel

tempo meccanico di motoveicoli per la società __________ __________,

importatrice in esclusiva per la Svizzera – ha sì confermato che se “verliert

man einen Originalschlüssel oder ist er defekt, kann nur der Importeur, also

wir, bei __________ einen neuen Schlüssel beziehen. Wir liefern

diese danach an den Händler”, ma ha anche precisato che

“wir haben festgestellt, dass es noch andere Quellen gibt, die offenbar im

Ausland solche Schlüssel beziehen können. Dies erfolgt via einen anderen

Importeur von einem anderen Land. Dies haben wir kürzlich feststellen müssen

(…)” (testimonianza in via rogatoriale 11 dicembre 2009, risposta 5). Ciò è

stato confermato dal teste anche alla domanda 10, del tenore seguente: “Kann

der Besitzer – in diesem Fall Herr AO 1 – eine Kopie des Schlüssels ausführen

lassen, ohne sich an Sie zu wenden? Warum?”. Egli ha

infatti risposto: “bis vor kurzem waren wir der Meinung, dass dies nicht geht.

Es gibt jedoch Quellen, die ebenfalls Schlüssel nachmachen ohne sich an uns zu

wenden. Wir liefern keine Schlüsselrohlinge aus. Es gibt jedoch Firmen, die

offenbar von ausländischen Importeuren Rohlinge ausgeliefert erhalten”

(verbale, pag. 3 in fondo). Va rilevato, alla luce di

quanto testé indicato, che dev’essere recisamente disattesa l’osservazione

dell’attore secondo la quale tale teste avrebbe affermato che non è possibile

duplicare una chiave funzionante poiché alla domanda 10 avrebbe risposto “dies

nicht geht” (risposta, pag. 7). In presenza di tracce meccaniche di copiatura

così come risultanti dalla perizia giudiziaria e da quella di parte (doc. 2)

nonché dell’esistenza di canali non ufficiali che permettono di ottenere chiavi

funzionanti del motoveicolo, al contrario di quanto reputa il Pretore si può

ritenere che qualora l’attore fosse stato a conoscenza dell’esecuzione di una

copia egli avrebbe taciuto dei fatti senz’altro idonei a influenzare

l’esistenza o l’estensione dell’obbligazione dell’assicuratore. A

nulla muta l’allegazione dell’attore secondo la quale dall’istruttoria sarebbe

emerso che il motoveicolo poteva funzionare unicamente con l’aiuto della chiave

di ri-registrazione del codice (chiave a corpo rosso) detenuta dell’acquirente

(risposta, pag. 3 e 6). Tale circostanza emerge sia dal doc. F sia dalla

testimonianza di __________ __________ (verbale di testimonianza rogatoriale 11

dicembre 2009, risposta 4, pag. 2 seg.). Infatti, ciò non esclude che la/le

copia/e sia/no stata/e programmate in tal senso con la chiave che, come detto,

era detenuta dall’attore. Va rilevato, al riguardo, che

il teste __________ __________ ha precisato che “Es können nur zwei schwarze

Schlüssel gleichzeitig für den Einsatz auf dem Fahrzeug programmiert werden,

einen dritten kann man nicht programmieren”. Ciò

sembrerebbe escludere che una terza chiave nera possa funzionare sul

motoveicolo. Egli ha esemplificato la propria

asserzione nella maniera seguente: “Verliert man z. B. einen, dann wird der

übriggebliebene und der neue neu programmiert, so dass der frühere nicht mehr

funktioniert” (loc. cit.). Sennonché quanto asserito dal

teste concerne le modalità messe in atto dalla società __________ __________ e

non può estendersi ad altre ditte che, come indicato sopra, risultano eseguire

anch’esse copie delle chiavi. Ciò posto occorre verificare se dal carteggio

processuale emerge che l’assicurato fosse a conoscenza dell’esecuzione di una o

più copie della chiave 1 e, quindi, esaminare se si è in presenza della

reticenza allegata dalla convenuta.

7.

Prima di

vagliare l’aspetto della reticenza, tuttavia, bisogna valutare se i segni

presenti su tale chiave possano essere riconducibili all’effettuazione di un

duplicato eseguito il 30 marzo 2005 dalla ditta __________ __________ su

richiesta della società __________ __________ __________, __________ __________

__________, __________. Tale circostanza è stata annunciata all’assicurazione

dall’attore un mese dopo aver ricevuto dall’assicurazione il rifiuto della

prestazione (teste __________ __________, verbale 5 marzo 2009, pag. 6 in mezzo). Va precisato, su questo punto, che l’appellante ribadisce di non reputare quale seconda

ipotesi di reticenza la circostanza che tale comunicazione è avvenuta solo in

un secondo tempo e critica il Pretore per aver invece vagliato tale questione

(memoriale, pag. 13). Essa sottolinea, per l’appunto, che la reticenza invocata

è sempre stata quella circa l’esecuzione di una copia della chiave.

Il teste __________

__________ ha confermato che la società __________ __________ ha chiesto alla

ditta __________ __________ l’esecuzione di due chiavi il 30 marzo 2005.

Tuttavia, egli spiega di non essere in misura di confermare che si trattava del

motoveicolo in questione poiché a quel tempo non erano ancora registrati i

numeri di telaio (verbale di audizione rogatoriale 11 dicembre 2009, risposta

6, pag. 3). Il teste ha altresì dichiarato che “wenn

der Originalschlüssel für ein Kopie eingelesen wird, können Spuren auf dem

Originalschlüssel sichtbar sein. Auf dem duplizieren Schlüssel sind sicher

Spuren sichtbar, dass er dupliziert worden ist. Einerseits sieht man durch

Frässpuren, dass er dupliziert ist, andererseits ist auf dem Duplikat eine

Typennummer eingraviert, die besagt, dass es sich nicht um einen original mit

dem Fahrzeug mitgelieferten Schlüssel handelt“ (verbale, risposta 9). Al

quesito 15 di sapere se “Ist es möglich, dass auf dem von Ihnen kopierten

Schlüssel, den Sie funktionierend der __________ geschickt haben, Zeichen von

einem Werkzeug vorhanden sind, welche beweisen, dass dieser Schlüssel als

Vorlage zur Herstellung weiterer Schlüssel benutzt worden ist”, il teste ha

risposto: “Allgemein kann ich sagen, dass, wenn ein kopierter Schlüssel als

Vorlage zur Herstellung weiterer Schlüssel dient, auf der Vorlage weitere

Spuren entstehen. Hierbei handelt es sich um mikroskopisch kleine Spuren. Dies

gilt, wie gesagt, allgemein, nicht spezifisch bezogen auf den erwähnten

Schlüssel, da ich nicht weiss, ob dieser weiterkopiert worden ist” (verbale, pag.

5).

Al contro-quesito peritale 3 dell’attore del tenore seguente: “Tra le

chiavi in esame vi è un duplicato, si può escludere che sulla chiave «sorgente» o sul duplicato siano visibili tracce del gruppo morsetto

della macchina duplicatrice (vedi doc. H)? Su una delle chiavi vi sono tali

tracce? ”, il perito giudiziario ha

risposto “sì”, precisando: “A mia disposizione vi era unicamente la chiave «originale» no. 1 sulla quale sono visibili delle tracce di copiatura e

segni di fissaggio, il che significa che è stata prodotta una copia”. Egli ha

soggiunto che “dall’esame del profilo della chiave no. 1, parte nera,

effettuato nel mio laboratorio, ho constatato chiari segni di copiatura (…)”. L’attore

ha poi chiesto al perito di delucidare la sua risposta affermativa, nel senso

che gli erano state poste due domande. Di conseguenza, egli ha chiesto: “si può

escludere che sul duplicato vi siano tracce del gruppo morsetto?” e il perito giudiziario

ha risposto: “no”, precisando che “solo la chiave no. 1 presenta dei segni di

morsetto”. Alla domanda, poi, di sapere se “su una delle chiavi vi sono tali

tracce?”, con riferimento alle tracce di morsetto, il perito ha risposto “sì”,

ribadendo che la “chiave no. 1 presenta dei segni di copiatura” (delucidazione

peritale 31 ottobre 2012). Al contrario di quanto sostenuto dall’attore (risposta,

pag. 8 seg. e 15), dalle risultanze testé illustrate emerge che una cosa sono i

segni del morsetto della macchina duplicatrice della ditta __________ __________,

presenti sulla chiave 1, e un’altra sono quelli inerenti a un altro procedimento

di copiatura di tale chiave, chiaramente riscontrabili anche dall’esame del

materiale fotografico prodotto con la perizia giudiziaria. Ne consegue che come

affermato dall’appellante (pag. 14) i segni sulla chiave 1 indicano l’esistenza

di un ulteriore procedimento di copiatura. Resta da esaminare, come già

evidenziato, la questione di sapere se l’attore fosse a

conoscenza dell’esecuzione di un’ulteriore copia della chiave.

8.

L’appellante

sostiene che l’assicurato doveva essere forzatamente a conoscenza dell’ulteriore

procedimento di copiatura, dato che la chiave in questione era usata

regolarmente da quest’ultimo oppure tenuta in cassaforte e l’esecuzione di una

o più copie avrebbe richiesto del tempo (memoriale, pag. 9, 11, 14 in basso e 15 in alto). Dal formulario assicurativo (doc. I) emerge quanto segue. Alla domanda 13

di sapere se “per condurre la moto utilizzava sempre la stessa chiave”, l’assicurato

ha risposto “sempre la stessa” indicando che si trattava “probabilmente no. 1

con manico nero” (risposta 14). Che questa sia la chiave che egli normalmente

utilizzava per avviare il motoveicolo emerge anche dal referto di cui al doc.

2: “Die Schlüssel Nr. 2 und 3 wiesen schwache und der

Schlüssel Nr. 1 wies starke Gebrauchsspuren auf” (pag. 8 in basso). Si aggiunga che egli ha dichiarato di usare lo stesso “tutte le stagioni ma non tutti i

giorni” (doc. I, risposta 1) e “sia per andare al lavoro che per tempo libero”

(doc. I, risposta 2). Le risposte non corroborano la tesi

dell’appellante. La copiatura della chiave potrebbe infatti aver avuto luogo

nel periodo tra il marzo 2005 e il marzo 2006 (doc. B), quando il motoveicolo

non era detenuto dall’attore. Nel questionario di sinistro (doc. I), alla

domanda “Sa se qualcuno altro (p. es. il signor __________) ha fatto eseguire

dei duplicati della moto? In caso affermativo sa quante chiavi e quando e da

chi?”, l’attore ha risposto: “di mia conoscenza nessuno ha fatto eseguire dei

duplicati”. Ora, per negare prestazioni assicurative prevalendosi di una

reticenza dell’assicurato, l’assicurazione doveva provare non solo l’esistenza

di una copia della chiave, ma anche e soprattutto che l’attore ne era a

conoscenza e che aveva fornito una risposta errata nel questionario di

sinistro. Nulla dall’istruttoria consente tuttavia di giungere a tale

conclusione.

9.

Alla luce di

quanto illustrato nei considerandi precedenti si deve ritenere che l’assicurato

non ha omesso di informare l’assicurazione di un fatto a lui noto che poteva

servire ad accertare le circostanze nelle quali il sinistro era accaduto o a

determinare le conseguenze di questo. In applicazione dell’art. A 7.3 delle CG

(doc. C) e dell’art. 39 cpv. 2 cfr. 2 LCA l’assicurazione non può quindi

validamente rifiutare le prestazioni richieste dall’attore.

10.

La sentenza

del Pretore regge quindi alla critiche dell’appellante e può essere confermata.

L’appello deve dunque essere respinto. Le spese giudiziarie sono poste a

carico dell’appellante, interamente soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono

commisurate al valore di causa di fr. 23'840.-, valido anche per un eventuale

ricorso in materia civile al Tribunale federale. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in

vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti

esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità per ripetibili in favore dell’appellato è

determinata seguendo i criteri indicati dall’art. 11 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese giudiziarie la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili,

decide: 1. L’appello 29 ottobre 2013 di AP

1, è respinto.

2. Le spese processuali di

appello di fr. 1'000.-, anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con

l’obbligo di rifondere all’appellato fr. 2'000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).