12.2013.182
Contratto di assicurazione
31 luglio 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.182
Lugano
31 luglio 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. OA.2008.90 della
Pretura del Distretto di Bellinzona – promossa con petizione 13 maggio 2008 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui ha chiesto la
condanna della convenuta al versamento di fr. 23'840.- oltre interessi al 5%
dal 13 aprile 2007;
domanda avversata dalla
controparte che ne ha postulato la reiezione e che con sentenza 27 settembre
2013 il Pretore ha accolto;
appellante la convenuta che
con appello 29 ottobre 2013 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso
di respingere la petizione, con protesta delle spese giudiziarie;
mentre con risposta 28
novembre 2013 l’attrice postula la reiezione del gravame, pure con protesta
delle spese processuali e ripetibili di seconda sede;
ritenuto
in fatto: A. Il 7 marzo 2005 __________ __________
ha acquistato da __________ __________ __________, __________ __________
__________, __________, il motoveicolo __________ __________ corrispondendo
complessivi fr. 23'840.- (doc. A). La motocicletta, messa in circolazione nello
stesso mese, è poi stata trasferita nel 2006 al di lui figlio, AO 1, che il 16
giugno 2006 ha stipulato un contratto di assicurazione per veicoli a motore con
AP 1, __________ __________ __________, __________ (doc. C).
Fatti
B. Il 13 aprile 2007 AO 1 ha
denunciato il furto della motocicletta in questione e, dieci giorni dopo, ha
avvisato la compagnia assicurativa di tale circostanza. Dopo aver consegnato
tre chiavi del motoveicolo all’assicurazione, il 2 luglio 2007 egli ha
compilato il questionario di sinistro. Alla domanda n. 12 di sapere “Quante
chiavi della moto rubata aveva ricevuto al momento dell’acquisto”, egli ha affermato
“3 chiavi” e a quella n. 16 del tenore seguente: “Ha fatto eseguire dei
duplicati o copie delle chiavi? In caso affermativo quante e quando e presso
quale negozio” egli ha risposto “no”. Alla domanda n. 17 gli è stato inoltre
domandato: “Sa se qualcuno altro (p. es. il signor __________ __________) ha
fatto eseguire dei duplicati della moto? In caso affermativo sa quante chiavi e
quando e da chi?” l’assicurato ha asserito: “di mia conoscenza nessuno ha fatto
eseguire dei duplicati” e alla domanda n. 18: “Dall’esame delle chiavi risulta
che la chiave n. 1 è stata utilizzata per creare almeno una copia. Cosa ci può
dire in merito?” egli ha risposto: “non so spiegare assolutamente la copiatura
da voi riscontrata” (doc. I, primi tre fogli).
C. Con missiva 27 luglio 2007
la compagnia assicurativa ha informato AO 1 che non avrebbe erogato alcuna
prestazione assicurativa per quanto concerne il sinistro in questione.
Riferendosi all’art. A 7.3 delle CG per l’assicurazione veicoli – disposizioni
comuni 1.2006, nonché all’art. 39 LCA, essa ha spiegato che questi non avrebbe
comunicato “tutte le indicazioni relative al sinistro e tutti i fatti che
influenzano la determinazione delle circostanze in cui si è verificato il
sinistro (…)”, le quali devono essere trasmesse “spontaneamente, senza alcuna
omissione e in maniera corretta”. Essa ha altresì osservato che l’onere di
provare le circostanze da cui si evinca l’effettiva realizzazione del rischio
coperto spetta all’assicurato (doc. I, foglio 4). Con scritto 25 marzo 2008 il
legale dell’assicurato, RA 2, ha trasmesso per conoscenza all’assicurazione
copia di uno scritto 19 marzo 2008 dell’importatore generale __________ __________,
dal quale a suo avviso emergerebbero “elementi chiari” che chiarirebbero il
motivo per cui vi sono tracce sulla chiave duplicata (doc. L, primo foglio).
D. Con petizione 13 maggio 2008
AO 1 ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona la compagnia
assicurativa AP 1, chiedendo di condannarla al versamento di fr. 23'840.- oltre
interessi al 5% dal 13 aprile 2007. Con risposta 28 agosto 2008 AP 1, ha
postulato la reiezione della petizione. Negli ulteriori allegati preliminari le
parti hanno ribadito le proprie richieste. Esperita l’istruttoria, esse hanno
rinunciato al dibattimento finale. Con conclusioni 15 aprile 2013 la convenuta
ha confermato il proprio punto di vista. Il 27 settembre 2013 il Pretore ha
deciso di accogliere integralmente la petizione.
E. Con
appello 29 ottobre 2013 la convenuta è insorta contro il giudizio testé
menzionato, chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione. Con
risposta 28 novembre 2013 l’attrice postula, invece, la reiezione del gravame.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto
che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la
stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale
previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile
ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che,
avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella
data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. AO
1 ha convenuto AP 1. Tale sede concerne, tuttavia, il __________ __________ __________
della società AP 1 (cfr. doc. C, intestazione prima pagina). Che l’attore si
riferisse a quest’ultima società e che questa fosse senz’altro identificabile
risulta già dalla risposta della controparte, presentata da AP 1, seppur con
l’indicazione della precedente sede di __________ anziché quella di __________,
successivamente indicata con l’appello (memoriale, pag. 2 in mezzo). Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
3. Il primo giudice ha
spiegato, in sintesi, che l’assicurazione non era riuscita a dimostrare
l’esistenza di una reticenza dell’assicurato, ossia che questi fosse a
conoscenza dell’esistenza di una o più copie delle chiavi e che avesse
scientemente sottaciuto tale circostanza. Di conseguenza, egli ha accolto la
petizione.
4. La compagnia assicurativa
critica anzitutto il Pretore per aver vagliato la questione della reticenza
nell’ipotesi che essa risiedesse nell’aver comunicato solo in un secondo tempo
la sostituzione di una delle chiavi da parte della società __________ __________.
Essa sostiene di aver invece sempre chiaramente affermato che l’omissione
risiede nella mancata dichiarazione dell’assicurato circa l’esistenza di copie
delle chiavi del motoveicolo, sia al momento della comunicazione del sinistro,
sia allorquando questi ha compilato il questionario sottopostogli
dall’assicurazione (memoriale, pag. 5 in mezzo e 13 seg.). Effettivamente, sebbene dallo scritto 27 luglio 2007 con il quale la compagnia assicurativa ha
negato la prestazione assicurativa alla controparte (doc. I, foglio 4) non
emerga chiaramente ove risiede la reticenza in questione, non vi è dubbio che
l’assicurato fosse a conoscenza che si trattava della mancata comunicazione, al
più tardi al momento della compilazione del formulario, dell’esistenza di una o
più copie delle chiavi. Ciò risulta, infatti, dal contenuto della missiva 7
agosto 2007 di questi alla __________ __________ __________ __________ (doc. L,
foglio 5). Anche con la risposta 28 agosto 2008 la convenuta ha affermato che
la reticenza risiedeva nella mancata comunicazione dell’esistenza di tale/i copia/e
(pag. 6 in mezzo). Sia come sia, va detto che l’analisi pretorile è stata
eseguita in maniera alternativa a quella inerente all’asserita reticenza testé
menzionata. L’appellante non ne ha quindi avuto pregiudizio, nel senso che essa
è stata vagliata dopo aver negato che vi fosse reticenza nel non aver
dichiarato l’esistenza di una o più copie delle chiavi.
5. L’appellante reputa, poi,
che dall’istruttoria, in particolare dalla perizia giudiziaria, è emerso – come
già risultante dalla perizia di parte – che una delle tre chiavi consegnate
all’assicurazione era stata copiata (appello, pag. 5, 8, 10, 14 e 15).
5.1 Il primo giudice ha spiegato, su
questo punto, che unica prova in tal senso è la perizia giudiziaria, che
peraltro si limita a vagliare la possibilità che una chiave sia stata copiata,
a causa dei segni presenti sulla parte metallica, ma che nulla rileva in merito
all’attivazione di un’eventuale copia in quanto per verificarlo occorrerebbe
una perizia sul motoveicolo. Il Pretore ha inoltre precisato che a comprova
dell’impossibilità, allegata dall’attore, di eseguire una copia funzionante delle
chiavi vi è la corrispondenza da questi intrattenuta con diversi negozi che gli
avrebbero confermato che è necessario rivolgersi al venditore della __________
a causa della presenza della componente elettronica (doc. G), rispettivamente
la testimonianza 5 marzo 2009 di __________ __________ (che conosce da diversi
anni l’attore) che avrebbe a sua volta chiesto alla ditta __________ se fosse
possibile eseguire una copia in tal senso, ricevendo analoga risposta. Il primo
giudice ha altresì sottolineato che dall’istruttoria è emerso che unica ditta
di riferimento ufficiale per tale tipo di lavori è la società __________ __________,
che risponde esclusivamente alla richiesta di un concessionario, non
interfacciandosi direttamente coi privati (doc. D, H, J e audizione per
rogatoria 11 dicembre 2009 del teste __________ __________, quesito 5 di parte
attrice) (decisione impugnata, pag. 7 seg.).
5.2 Al quesito 6 della convenuta di sapere
“se una o più delle tre chiavi di cui al doc. 2 sono state utilizzate quale
modello per creare una copia. In particolare dica il perito se su una delle tre
chiavi sono visibili i segni lasciati dall’inserimento della stessa in una
macchina che l’ha usata quale modello per creare una copia”, il perito giudiziario
ha risposto: “la chiave no. 1 (parte nera)”, perché “esaminando la parte
fresata della chiave no. 1 (parte segnata in nero), ho constatato dei chiari
segni di copiatura” (perizia giudiziaria 27 marzo 2012). Il
referto allestito dalla società __________ __________, __________ __________, __________,
indica che sulla chiave no. 1 vi sono “Spuren, die aus werkzeugspurenkundlicher
Sicht die Feststellung zuliessen, dass dieser Schlüssel als Vorlage zur
Fertigung weiterer Schlüssel auf einer mechanischen Kopierfräsmaschine gedient
hatte (…). Es müsste mindestens ein Nachschlüssel vorhanden sein” (doc. 2, pag.
8); “zusammenfassend wird somit aus werkzeugspurenkundlicher Sicht
festgestellt, dass der mit Nr. 1 gekennzeichnete Schlüssel Spuren eines
mechanischen Abtastvorganges aufwies. Es müsste mindestens
ein Nachschlüssel vorhanden sein” (doc. 2, pag. 9). Alla
domanda 7 di parte convenuta: “Dica il perito se conferma i risultati della
perizia di parte di cui al doc. 2 in particolare per quanto concerne le
affermazioni conclusive e riassuntive contenute negli ultimi tre capoversi della
pagina 9”, il perito giudiziario ha risposto: “Lo confermo integralmente”,
spiegando che “I segni sulla chiave no. 1 (parte nera) risultano chiaramente di
una copiatura meccanica”. Anche alla contro-domanda peritale dell’attore volta
a sapere se “le conclusioni della perizia doc. 2 possono essere ritenute
assolutamente certe”, il perito ha risposto “Sì” con la motivazione che “Dagli
esami effettuati nel mio laboratorio sono arrivato alle medesime conclusioni;
vedi quesito/risposta peritale no. 6 dell’avv. RA 1” (perizia giudiziaria 27
marzo 2012). Come preteso dall’appellante (memoriale, pag. 10 e 12 in alto), quindi, dalla perizia giudiziaria emerge che la chiave 1 agli atti è stata usata quale
modello per produrre una o più copie. Da tali referti non è invece dato di
sapere se la/le copie sono state attivate.
6. L’appellante ribadisce che il
Pretore si è scostato senza alcuna motivazione dalla risultanza testé
illustrata (memoriale, pag. 10). Tuttavia, come indicato dalla convenuta
Considerandi
medesima nel proprio gravame, il primo giudice ha invece spiegato la ragione
per cui non ha ritenuto decisiva la perizia giudiziaria. Invero, egli ha
spiegato che dalla stessa non si rileva alcunché – come accertato sopra
(consid. 5.2) – in merito all’attivazione o registrazione di altre chiavi
(procedimenti inerenti alla parte elettronica delle chiavi e necessari per
azionare il motoveicolo) rispetto a quelle depositate agli atti, dato che per
verificare questo aspetto occorrerebbe una perizia sul motoveicolo (decisione
impugnata, pag. 8 in mezzo). L’appellante sostiene che tale esame è
evidentemente impossibile perché la moto non è a disposizione e reputa che la
circostanza che la chiave 1 sia stata oggetto di copiatura meccanica è
determinante ai fini di causa. Essa censura, infatti, la motivazione pretorile
secondo la quale – pur non escludendo che la produzione di chiavi sofisticate
come quelle in oggetto (quindi anche con l’attivazione) possa essere eseguita
da altre ditte oltre a quella ufficiale (____________________) – non vi sarebbe
“qualsivoglia elemento volto ad accertare l’esistenza di una (4°) chiave
funzionante messa in circolazione dall’assicurato” (decisione impugnata, pag. 8 in mezzo). Come detto, il Pretore fa riferimento, al riguardo, alla corrispondenza intercorsa tra
l’attore e diversi negozi che eseguono copie di chiavi (doc. G), i quali hanno
spiegato che è necessario rivolgersi al venditore della __________ a causa
della presenza della componente elettronica (doc. G). Egli menziona, poi, anche
la testimonianza 5 marzo 2009 di __________ __________ (che conosce da diversi
anni l’attore) che avrebbe a sua volta chiesto alla ditta __________ di
eseguire una copia della sua chiave, ricevendo la medesima risposta di quelle
indicate sopra, e che avrebbe poi provato ad azionare il proprio motoveicolo
con tale copia senza buon esito. Tuttavia, il Pretore ha fondato il proprio
giudizio, su questo punto, unicamente su tali risultanze, omettendo di tenere
in debito conto la testimonianza di __________ __________. Questi – a quel
tempo meccanico di motoveicoli per la società __________ __________,
importatrice in esclusiva per la Svizzera – ha sì confermato che se “verliert
man einen Originalschlüssel oder ist er defekt, kann nur der Importeur, also
wir, bei __________ einen neuen Schlüssel beziehen. Wir liefern
diese danach an den Händler”, ma ha anche precisato che
“wir haben festgestellt, dass es noch andere Quellen gibt, die offenbar im
Ausland solche Schlüssel beziehen können. Dies erfolgt via einen anderen
Importeur von einem anderen Land. Dies haben wir kürzlich feststellen müssen
(…)” (testimonianza in via rogatoriale 11 dicembre 2009, risposta 5). Ciò è
stato confermato dal teste anche alla domanda 10, del tenore seguente: “Kann
der Besitzer – in diesem Fall Herr AO 1 – eine Kopie des Schlüssels ausführen
lassen, ohne sich an Sie zu wenden? Warum?”. Egli ha
infatti risposto: “bis vor kurzem waren wir der Meinung, dass dies nicht geht.
Es gibt jedoch Quellen, die ebenfalls Schlüssel nachmachen ohne sich an uns zu
wenden. Wir liefern keine Schlüsselrohlinge aus. Es gibt jedoch Firmen, die
offenbar von ausländischen Importeuren Rohlinge ausgeliefert erhalten”
(verbale, pag. 3 in fondo). Va rilevato, alla luce di
quanto testé indicato, che dev’essere recisamente disattesa l’osservazione
dell’attore secondo la quale tale teste avrebbe affermato che non è possibile
duplicare una chiave funzionante poiché alla domanda 10 avrebbe risposto “dies
nicht geht” (risposta, pag. 7). In presenza di tracce meccaniche di copiatura
così come risultanti dalla perizia giudiziaria e da quella di parte (doc. 2)
nonché dell’esistenza di canali non ufficiali che permettono di ottenere chiavi
funzionanti del motoveicolo, al contrario di quanto reputa il Pretore si può
ritenere che qualora l’attore fosse stato a conoscenza dell’esecuzione di una
copia egli avrebbe taciuto dei fatti senz’altro idonei a influenzare
l’esistenza o l’estensione dell’obbligazione dell’assicuratore. A
nulla muta l’allegazione dell’attore secondo la quale dall’istruttoria sarebbe
emerso che il motoveicolo poteva funzionare unicamente con l’aiuto della chiave
di ri-registrazione del codice (chiave a corpo rosso) detenuta dell’acquirente
(risposta, pag. 3 e 6). Tale circostanza emerge sia dal doc. F sia dalla
testimonianza di __________ __________ (verbale di testimonianza rogatoriale 11
dicembre 2009, risposta 4, pag. 2 seg.). Infatti, ciò non esclude che la/le
copia/e sia/no stata/e programmate in tal senso con la chiave che, come detto,
era detenuta dall’attore. Va rilevato, al riguardo, che
il teste __________ __________ ha precisato che “Es können nur zwei schwarze
Schlüssel gleichzeitig für den Einsatz auf dem Fahrzeug programmiert werden,
einen dritten kann man nicht programmieren”. Ciò
sembrerebbe escludere che una terza chiave nera possa funzionare sul
motoveicolo. Egli ha esemplificato la propria
asserzione nella maniera seguente: “Verliert man z. B. einen, dann wird der
übriggebliebene und der neue neu programmiert, so dass der frühere nicht mehr
funktioniert” (loc. cit.). Sennonché quanto asserito dal
teste concerne le modalità messe in atto dalla società __________ __________ e
non può estendersi ad altre ditte che, come indicato sopra, risultano eseguire
anch’esse copie delle chiavi. Ciò posto occorre verificare se dal carteggio
processuale emerge che l’assicurato fosse a conoscenza dell’esecuzione di una o
più copie della chiave 1 e, quindi, esaminare se si è in presenza della
reticenza allegata dalla convenuta.
7.
Prima di
vagliare l’aspetto della reticenza, tuttavia, bisogna valutare se i segni
presenti su tale chiave possano essere riconducibili all’effettuazione di un
duplicato eseguito il 30 marzo 2005 dalla ditta __________ __________ su
richiesta della società __________ __________ __________, __________ __________
__________, __________. Tale circostanza è stata annunciata all’assicurazione
dall’attore un mese dopo aver ricevuto dall’assicurazione il rifiuto della
prestazione (teste __________ __________, verbale 5 marzo 2009, pag. 6 in mezzo). Va precisato, su questo punto, che l’appellante ribadisce di non reputare quale seconda
ipotesi di reticenza la circostanza che tale comunicazione è avvenuta solo in
un secondo tempo e critica il Pretore per aver invece vagliato tale questione
(memoriale, pag. 13). Essa sottolinea, per l’appunto, che la reticenza invocata
è sempre stata quella circa l’esecuzione di una copia della chiave.
Il teste __________
__________ ha confermato che la società __________ __________ ha chiesto alla
ditta __________ __________ l’esecuzione di due chiavi il 30 marzo 2005.
Tuttavia, egli spiega di non essere in misura di confermare che si trattava del
motoveicolo in questione poiché a quel tempo non erano ancora registrati i
numeri di telaio (verbale di audizione rogatoriale 11 dicembre 2009, risposta
6, pag. 3). Il teste ha altresì dichiarato che “wenn
der Originalschlüssel für ein Kopie eingelesen wird, können Spuren auf dem
Originalschlüssel sichtbar sein. Auf dem duplizieren Schlüssel sind sicher
Spuren sichtbar, dass er dupliziert worden ist. Einerseits sieht man durch
Frässpuren, dass er dupliziert ist, andererseits ist auf dem Duplikat eine
Typennummer eingraviert, die besagt, dass es sich nicht um einen original mit
dem Fahrzeug mitgelieferten Schlüssel handelt“ (verbale, risposta 9). Al
quesito 15 di sapere se “Ist es möglich, dass auf dem von Ihnen kopierten
Schlüssel, den Sie funktionierend der __________ geschickt haben, Zeichen von
einem Werkzeug vorhanden sind, welche beweisen, dass dieser Schlüssel als
Vorlage zur Herstellung weiterer Schlüssel benutzt worden ist”, il teste ha
risposto: “Allgemein kann ich sagen, dass, wenn ein kopierter Schlüssel als
Vorlage zur Herstellung weiterer Schlüssel dient, auf der Vorlage weitere
Spuren entstehen. Hierbei handelt es sich um mikroskopisch kleine Spuren. Dies
gilt, wie gesagt, allgemein, nicht spezifisch bezogen auf den erwähnten
Schlüssel, da ich nicht weiss, ob dieser weiterkopiert worden ist” (verbale, pag.
5).
Al contro-quesito peritale 3 dell’attore del tenore seguente: “Tra le
chiavi in esame vi è un duplicato, si può escludere che sulla chiave «sorgente» o sul duplicato siano visibili tracce del gruppo morsetto
della macchina duplicatrice (vedi doc. H)? Su una delle chiavi vi sono tali
tracce? ”, il perito giudiziario ha
risposto “sì”, precisando: “A mia disposizione vi era unicamente la chiave «originale» no. 1 sulla quale sono visibili delle tracce di copiatura e
segni di fissaggio, il che significa che è stata prodotta una copia”. Egli ha
soggiunto che “dall’esame del profilo della chiave no. 1, parte nera,
effettuato nel mio laboratorio, ho constatato chiari segni di copiatura (…)”. L’attore
ha poi chiesto al perito di delucidare la sua risposta affermativa, nel senso
che gli erano state poste due domande. Di conseguenza, egli ha chiesto: “si può
escludere che sul duplicato vi siano tracce del gruppo morsetto?” e il perito giudiziario
ha risposto: “no”, precisando che “solo la chiave no. 1 presenta dei segni di
morsetto”. Alla domanda, poi, di sapere se “su una delle chiavi vi sono tali
tracce?”, con riferimento alle tracce di morsetto, il perito ha risposto “sì”,
ribadendo che la “chiave no. 1 presenta dei segni di copiatura” (delucidazione
peritale 31 ottobre 2012). Al contrario di quanto sostenuto dall’attore (risposta,
pag. 8 seg. e 15), dalle risultanze testé illustrate emerge che una cosa sono i
segni del morsetto della macchina duplicatrice della ditta __________ __________,
presenti sulla chiave 1, e un’altra sono quelli inerenti a un altro procedimento
di copiatura di tale chiave, chiaramente riscontrabili anche dall’esame del
materiale fotografico prodotto con la perizia giudiziaria. Ne consegue che come
affermato dall’appellante (pag. 14) i segni sulla chiave 1 indicano l’esistenza
di un ulteriore procedimento di copiatura. Resta da esaminare, come già
evidenziato, la questione di sapere se l’attore fosse a
conoscenza dell’esecuzione di un’ulteriore copia della chiave.
8.
L’appellante
sostiene che l’assicurato doveva essere forzatamente a conoscenza dell’ulteriore
procedimento di copiatura, dato che la chiave in questione era usata
regolarmente da quest’ultimo oppure tenuta in cassaforte e l’esecuzione di una
o più copie avrebbe richiesto del tempo (memoriale, pag. 9, 11, 14 in basso e 15 in alto). Dal formulario assicurativo (doc. I) emerge quanto segue. Alla domanda 13
di sapere se “per condurre la moto utilizzava sempre la stessa chiave”, l’assicurato
ha risposto “sempre la stessa” indicando che si trattava “probabilmente no. 1
con manico nero” (risposta 14). Che questa sia la chiave che egli normalmente
utilizzava per avviare il motoveicolo emerge anche dal referto di cui al doc.
2: “Die Schlüssel Nr. 2 und 3 wiesen schwache und der
Schlüssel Nr. 1 wies starke Gebrauchsspuren auf” (pag. 8 in basso). Si aggiunga che egli ha dichiarato di usare lo stesso “tutte le stagioni ma non tutti i
giorni” (doc. I, risposta 1) e “sia per andare al lavoro che per tempo libero”
(doc. I, risposta 2). Le risposte non corroborano la tesi
dell’appellante. La copiatura della chiave potrebbe infatti aver avuto luogo
nel periodo tra il marzo 2005 e il marzo 2006 (doc. B), quando il motoveicolo
non era detenuto dall’attore. Nel questionario di sinistro (doc. I), alla
domanda “Sa se qualcuno altro (p. es. il signor __________) ha fatto eseguire
dei duplicati della moto? In caso affermativo sa quante chiavi e quando e da
chi?”, l’attore ha risposto: “di mia conoscenza nessuno ha fatto eseguire dei
duplicati”. Ora, per negare prestazioni assicurative prevalendosi di una
reticenza dell’assicurato, l’assicurazione doveva provare non solo l’esistenza
di una copia della chiave, ma anche e soprattutto che l’attore ne era a
conoscenza e che aveva fornito una risposta errata nel questionario di
sinistro. Nulla dall’istruttoria consente tuttavia di giungere a tale
conclusione.
9.
Alla luce di
quanto illustrato nei considerandi precedenti si deve ritenere che l’assicurato
non ha omesso di informare l’assicurazione di un fatto a lui noto che poteva
servire ad accertare le circostanze nelle quali il sinistro era accaduto o a
determinare le conseguenze di questo. In applicazione dell’art. A 7.3 delle CG
(doc. C) e dell’art. 39 cpv. 2 cfr. 2 LCA l’assicurazione non può quindi
validamente rifiutare le prestazioni richieste dall’attore.
10.
La sentenza
del Pretore regge quindi alla critiche dell’appellante e può essere confermata.
L’appello deve dunque essere respinto. Le spese giudiziarie sono poste a
carico dell’appellante, interamente soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono
commisurate al valore di causa di fr. 23'840.-, valido anche per un eventuale
ricorso in materia civile al Tribunale federale. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in
vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità per ripetibili in favore dell’appellato è
determinata seguendo i criteri indicati dall’art. 11 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese giudiziarie la LTG e il Regolamento sulle
ripetibili,
decide: 1. L’appello 29 ottobre 2013 di AP
1, è respinto.
2. Le spese processuali di
appello di fr. 1'000.-, anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con
l’obbligo di rifondere all’appellato fr. 2'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).