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Decisione

12.2013.183

Donazione - errore - dolo

14 luglio 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con lettera

8 settembre 2010 AP 1 ha notificato al figlio AO 1 di non voler mantenere il

contratto di donazione immobiliare poiché "viziato da errore e/o dolo,

ai sensi degli art. 23 seg. CO" (doc. E).

Dei motivi invocati, contestati dal donatario (doc. G), così come delle

divergenze sorte in merito alla gestione dei beni del donante si dirà, per

quanto rilevante ai fini del giudizio, nei considerandi successivi.

C. Con

petizione 15 novembre 2010 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 chiedendo al

Pretore di constatare la nullità del contratto di donazione 23 novembre 2009

con il quale ha ceduto al convenuto la quota di un mezzo del fondo part.

mappale n. __________ RF di __________ (ora Comune __________). L'attore ha nel

contempo chiesto al giudice di prime cure di ordinare all'ufficiale del

registro fondiario del Distretto di Locarno una conseguente rettifica

dell'iscrizione, protestando spese e ripetibili.

A mente dell'attore, la donazione sarebbe stata viziata da errore poiché, in

occasione della sottoscrizione della procura conferita alla nuora, circostanza

di cui non avrebbe peraltro ricordo, egli non sarebbe stato capace di discernimento.

Egli non si sarebbe pertanto accorto che l'atto di donazione non conteneva un

diritto di usufrutto a suo favore sull'intero immobile, "contropartita"

che avrebbe preteso in cambio della donazione della sua quota al figlio

(petizione pag. 3 n. 6).

L'attore ha parimenti contestato di aver conferito telefonicamente con il

notaio durante il periodo decorso tra la sottoscrizione della procura e la sua

autenticazione da parte del pubblico ufficiale.

L'attore ha quindi preteso che, tenuto conto delle circostanze, l'atto di

donazione sarebbe nullo per più di un motivo. Anzitutto in virtù dell'art. 18

CC e secondariamente poiché viziato da dolo (art. 20 CO) siccome il donatario avrebbe

agito ben cosciente dell'incapacità di discernimento del donante al momento

della sottoscrizione della procura.

D. Con risposta

24 gennaio 2011 il convenuto ha chiesto di respingere le domande dell'attore.

Con replica e duplica, così come con gli allegati conclusivi, al termine

dell'istruttoria di causa, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle

antitetiche tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto rilevanti,

ai seguenti considerandi.

E. Con giudizio

27 settembre 2013 il Pretore ha integralmente respinto la petizione ponendo

tasse e spese e ripetibili a carico dell'attore.

Il Pretore, accertata preliminarmente la tempestività (art. 31 CO) della

dichiarazione del donante di non voler mantenere il contratto a seguito di

errore e dolo, ha proceduto ad esaminare se l'atto notarile in questione

risultasse in qualche modo viziato.

Con riferimento alla capacità di discernimento del donante, il primo giudice ha

ritenuto che al momento della sottoscrizione della procura egli non fosse privo

della facoltà di agire ragionevolmente, come risulterebbe dagli atti del ricovero

in clinica e da quanto riferito al proposito dai medici curanti. A mente del

Pretore questa deduzione trova altresì conferma nelle dichiarazioni rese dai

testi e in particolare dall'avvocato che ha curato le pratiche di separazione

dell'attore e dal notaio che ha rogato l'atto contestato, così come dal medico

che ha avuto in cura il paziente durante il ricovero in clinica (audizione 28

ottobre 2011 dr. med. __________, pag. 5). Il giudice di prime cure ha quindi

ritenuto che l'attore sia venuto meno all'onere della prova che gli incombeva a

riguardo degli elementi atti a sovvertire la presunzione legale in merito alla

capacità di discernimento in relazione alla donazione effettuata.

Riepilogata la dottrina e il tenore degli art. 24 e 28 CO, il Pretore ha quindi

esaminato le tesi dell'attore a questo riguardo, concludendo che neppure le

circostanze invocate per sostenere l'errore e il dolo sarebbero dimostrate.

Nulla emergerebbe dagli atti a sostegno della tesi del donante che pretende di

aver firmato una procura nella convinzione che l'accordo comprendesse pure la

costituzione di un diritto di usufrutto a suo favore sull'intero immobile. A

mente del primo giudice le risultanze istruttorie attesterebbero piuttosto la

tesi contraria, ovvero l'intenzione di entrambi i coniugi comproprietari,

indicata già al momento della procedura di separazione dinanzi alla competente

Pretura, di trasmettere le rispettive quote del fondo in questione al figlio

comune, senza accenno alcuno alla costituzione di diritti di usufrutto sul bene

immobile. Il Pretore ha altresì passato in rassegna le circostanze emerse in

relazione ai rapporti tra le parti e la cerchia dei loro familiari. Pur

sottolineando elementi dei quali risulterebbe difficile cogliere la logica, il

giudice di prime cure ha ritenuto che tali circostanze non siano comunque atte

a mettere in discussione la validità di un contratto redatto da un pubblico

ufficiale e munito di chiara procura, firmata dal donante e autenticata dal

notaio stesso, concludendo che nulla potesse essere censurato, né in merito

alle formalità di sottoscrizione e pubblicazione del rogito, né a proposito

delle modalità di espressione del consenso da parte del donante. Rilevato come

nulla muti al riguardo della capacità di discernimento del donante il suo

ricovero in clinica e la successiva richiesta di tutela volontaria, il Pretore

ha concluso confermando la validità del contratto di donazione immobiliare.

Il giudizio pretorile ha infine rilevato come l'asserito pregiudizio subito di

fr. 14'000.-, ripetutamente ribadito dall'attore, non sia neppure oggetto della

vertenza avendo questi omesso di formulare una formale richiesta in tal senso

in sede di petitum. Tasse, spese e ripetibili sono quindi state poste a carico

dell'attore soccombente.

F. Con appello

30 ottobre 2013 l'attore è insorto contro il giudizio pretorile chiedendone la

riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi.

Con risposta 10 gennaio 2014 l'appellato postula la reiezione del gravame

avversario con protesta di spese e ripetibili.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272).

Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella

data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto

cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura

civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale

in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile

comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.

405 cpv. 1 CPC).

2. Riepilogate

le circostanze che hanno condotto alla stipulazione dell’atto di donazione e

alla sua contestazione (pag. 3, 4 e 5) l'appellante critica il Pretore per aver

valutato la sua capacità di discernimento sulla base "della semplice

capacità di sostenere un colloquio con i medici della clinica" invece

che "alla luce delle capacità necessarie per comprendere contenuti e

portata di un atto dalle rilevanti e irrevocabili conseguenze"

(appello pag. 6 n. 13). La censura è infondata. Anzitutto la conclusione

pretorile in merito alla capacità di discernimento del donante non risulta

affatto supportata da questo solo elemento probatorio. A torto l'appellante

insiste poi nel dare rilievo a circostanze che, a suo dire, dimostrerebbero la

complessità dell'atto notarile stipulato. La donazione immobiliare in questione

può infatti essere ritenuta semplice, sia per la forma, sia per la sostanza, così

come per le conseguenze che ne derivano per l'alienante. La tesi è peraltro

viziata, come gran parte delle successive censure d'appello, da un'esposizione

errata della realtà fattuale e giuridica, tendente a qualificare la cessione

immobiliare come la rinuncia alla "propria abitazione", bene immobile

definito come indispensabile per il sostentamento, quale fonte di sicurezza e

protezione e parimenti quale luogo di rilevante valore affettivo. Sennonché

l'alienante omette così di considerare di aver in realtà donato solo una quota

di comproprietà di un mezzo dell'immobile, come ha peraltro contemporaneamente

fatto la moglie separata con l'altra quota di un mezzo. Nulla è stato allegato,

e gli atti attestano semmai il contrario, in merito al diritto dell'appellante

di utilizzare anche quest'altra quota non di sua proprietà. Detto altrimenti,

anche solo con il perfezionamento della donazione immobiliare della quota di un

mezzo della moglie, l'attore comproprietario non avrebbe comunque potuto

vantare diritto alcuno su questa nei confronti del figlio nuovo proprietario. A

torto le tesi d'appello insistono pertanto sulle gravose conseguenze di una

pretesa rinuncia a vivere nel rustico in questione, invocando ripetutamente un

diritto che comunque non sarebbe stato garantito anche nel caso di mancata

donazione della quota di comproprietà litigiosa. Il regime di comproprietà

(art. 646 segg. CC) non avrebbe infatti consentito all'appellante di pretendere

un uso e un godimento esclusivo dell'abitazione, dovendo egli aver riguardo del

pari diritto del figlio comproprietario dell'altra quota (art. 648 CC).

Irrilevanti risultano pertanto gli ampi riferimenti alle discussioni e alle

pretese intenzioni e aspettative dei coniugi nell'ambito della procedura di

separazione giudiziale, procedimento che peraltro non ha visto coinvolto il

donatario convenuto. L'aspettativa di poter continuare a vivere nel rustico anche

dopo la donazione risulta pertanto irrilevante per l’esito del presente giudizio;

evocata a più riprese con riferimento anche alle discussioni in tal senso tra i

parenti durante il periodo di degenza (come riferito dalla teste Y__________ R__________,

verbale deposizione del 28 ottobre 2011 pag. 4), riguardano semmai l'ambito delle

disponibilità d'aiuto volontario tra familiari, il figlio avendo peraltro

prospettato pure l'intenzione di accogliere il padre in un appartamento

appositamente ristrutturato all'interno della casa d'abitazione familiare di __________

(comune di __________), come riferito dalla teste __________ R__________ (verbale

audizione 28 ottobre 2011 pag. 4) e precisato dal convenuto (risposta a domanda

n. 2 dell’interrogatorio formale, verbale 17 aprile 2012, Atto XVII). Invano

l’appellante cerca quindi a questo proposito di attribuire alle affermazioni

rese dal convenuto (in merito all’assenza di un progetto preciso per la

soluzione abitativa) il significato di esplicito riconoscimento dell’incapacità

di discernimento del donante.

Se ne deve concludere che, già per questo evidente equivoco alla base del

ragionamento dell'appellante, oltre che irricevibile per carente motivazione

(non confrontandosi adeguatamente con la tesi pretorile), la censura risulta

pertanto infondata.

3. L'appellante,

seguendo la stessa logica che tende a contrapporre alla tesi pretorile una

diversa lettura degli eventi e soprattutto una serie di elementi

soggettivamente ritenuti rilevanti, insiste nel ribadire di non aver avuto

adeguate spiegazioni in merito alle conseguenze della cessione della sua

proprietà al figlio e lamenta il fatto di non aver più incontrato il legale che

si era occupato della pratica di separazione, dal quale si attendeva “la

necessaria consulenza di un avvocato in merito all’eventuale trasferimento del

rustico al figlio” (appello pag. 6 n. 16). Oltre ad essere irricevibile per

carente motivazione (art. 311 CPC) la censura affronta semmai la questione

delle valutazioni personali alla base della decisione di donare o meno un bene

immobile al figlio, e non indica quale sarebbe la rilevanza in relazione alla

capacità di discernimento al momento della firma della procura o all’invocato

errore. L’appellante non pretende di essere stato in qualche modo impedito dal

chiedere spiegazioni o consulenze al legale in questione o ad altre persone di

sua fiducia durante i dieci mesi trascorsi dalla sentenza pretorile di

separazione al momento della donazione litigiosa. In tali circostanze aver

sottoscritto la procura, pur persistendo simili soggettive esigenze di

chiarimento, non costituisce un vizio di volontà ai sensi degli art. 23 e 28

CO, risultando addirittura contraria alla buona fede l’invocazione di tale

vizio da parte del donatore che ha coscientemente omesso di approfondire le

questioni che ora pretende di rilievo.

4. Irricevibili,

per carente motivazione (art. 311 CPC) e poiché in parte addirittura nuove

(art. 317 CPC), risultano una serie di lamentele, appena accennate

dall’appellante sotto forma di elenco schematico (appello pag. 8), in merito

alla mancata conoscenza personale del firmatario della procura da parte del

notaio, alla data di sottoscrizione della procura e della relativa conferma

telefonica del 4 novembre 2009, al preteso “conflitto di interesse fra

l’attore e la nuora, moglie del beneficiario della donazione”, alla mancata

precauzione da parte dell’avvocato che aveva curato la procedura di divorzio e

del notaio rogante che avrebbero omesso di chiedere al donante “se fosse

veramente convinto di donare al figlio il rustico senza conservare il benché

minimo diritto sulla propria abitazione”, al pericolo che il rustico

potesse finire in mano di terze persone creditrici a seguito di pignoramento, e

infine alla mancata “consueta ed obbligatoria lettura del rogito da parte

del notaio” (appello pag. 8 n. 21).

5. L’appellante

prosegue lamentandosi del fatto di essere stato ingannato per trarre vantaggio

dalla sua degenza per problemi di salute e rimprovera al Pretore di non aver

considerato tale circostanza. Il rimprovero è carente dal punto di vista della

motivazione, e finanche irricevibile, poiché invoca un inganno senza indicare

quali sarebbero le singole personali responsabilità in questa azione, tra una

pluralità di soggetti coinvolti. In ogni modo è l’appellante stesso ad

affermare che la preparazione del rogito a cura del notaio rogante è avvenuta

ben prima della degenza in clinica, come si deduce dall'invio alle parti di una

bozza del contratto il 27 ottobre 2009 (incarto richiamato dal notaio avv. __________

__________ __________ doc. n. II ).

Le circostanze del ricovero in clinica, che l’appellante riconosce di aver

accettato in occasione della riunione di famiglia del 3 novembre 2009 (appello

pag. 3 n. 5), già bastano peraltro a smentire la tesi secondo la quale già al

momento del conferimento dell'incarico al notaio il donatario, o gli altri

familiari coinvolti, potessero contare sul fatto che a partire dal 3 novembre 2009 l'attore si sarebbe sottoposto alle cure stazionarie e potesse in qualche modo essere di

conseguenza limitato nelle sue facoltà di disporre, in particolare a seguito

delle "precarie condizioni psicologiche (grave sindrome di dipendenza

da alcool, sindrome cognitiva persistente su base alcolica e disturbo di

personalità evitante), e in uno stato di umiliazione nei confronti della

famiglia" (appello pag. 9 n. 23).

Risultano pertanto semplici affermazioni di parte, non sorrette da riscontri

probatori, le categoriche dichiarazioni riproposte in appello secondo le quali

“al momento della firma della procura e del brevissimo colloquio telefonico

con il notaio, la facoltà conoscitiva e la capacità di agire secondo la propria

volontà dell’attore facevano difetto, in relazione ad un atto di tale natura e

importanza”, circostanza questa nota al convenuto che ne avrebbe appunto

tratto vantaggio facendo in modo “che il padre, nel momento di massima

confusione, debolezza e umiliazione, firmasse in fretta e furia una procura e

parlasse per pochi secondi con il notaio, evitando così ogni necessario

approfondimento e l’aggiunta di condizioni che avrebbero garantito i diritti

del padre in relazione alla propria abitazione” (appello, pag. 9 e 10 n.

24).

Ne consegue che il giudizio pretorile relativo alla capacità di discernimento

del donante merita conferma e le censure dell’appellante a questo riguardo

(capitolo “Capacità di discernimento” da pag. 5 a pag. 10, n. 11-24) non sono atte a scalfire la conclusione del giudice di prime cure che ha

ritenuto non provati gli elementi invocati per sovvertire la presunzione legale

in merito alla capacità di discernimento in relazione alla donazione

controversa.

6. L’appello

prosegue con una serie di censure, raggruppate sotto il capitolo denominato

“Errore e dolo” (da pag. 10 a pag. 15, n. 25-38), che a ben vedere, malgrado la

sistematica scelta, sono in buona parte la ripetizione delle medesime

considerazioni esposte in precedenza. L’appellante rimprovera sostanzialmente

al Pretore di non averne colto la duplice rilevanza, sia nell’ottica del

giudizio sulla capacità di discernimento, sia in merito all’accertamento di un

vizio di volontà.

7. L’appellante

rimprovera anzitutto al Pretore di aver erroneamente dedotto la volontà di

donare il rustico al figlio senza condizioni da due elementi, ovvero

dall’accordo di separazione dei coniugi e dalle dichiarazioni rese dal notaio.

In relazione a questi elementi le censure d’appello lamentano una serie di

mancati accertamenti pretorili, segnatamente in merito a pretesi errori ed

inadempienze del legale che ha curato la procedura di separazione e del notaio

rogante. Il giudice di prime cure avrebbe quindi omesso di accertare “che

secondo la normale esperienza della vita e il corso ordinario delle cose nessun

essere umano, per di più in situazione di estrema difficoltà, si priverebbe

incondizionatamente della propria abitazione” (appello pag. 11 n. 30).

Sennonché questa asserzione non ha che il valore di una convinzione personale,

poggiata come detto su premesse fattuali in parte errate (considerando n. 2), e

come tale non è in grado di sovvertire le conclusioni pretorili.

Il primo giudice ha infatti anzitutto imputato all’attore la mancata

dimostrazione delle circostanze invocate per sostenere l'errore e il

dolo. Già questa lacuna probatoria, correttamente rilevata nel giudizio

pretorile e in questa sede neppure adeguatamente contestata, basta infatti da

sola a giustificare il mancato accoglimento della domanda attorea. Le ulteriori

criticate deduzioni sono state invocate dal Pretore a titolo abbondanziale per sottolineare

come le risultanze istruttorie attestino addirittura la tesi contraria.

8. A sostegno

dell’errore e del dolo, che avrebbero viziato l’agire del donatore,

l’appellante invoca circostanze da questi scoperte dopo la sottoscrizione della

procura e che il Pretore avrebbe a torto omesso di considerare. Anche su questo

punto l’appello risulta irricevibile siccome in parte invoca fatti nuovi (art. 317

CPC) e per carente motivazione (art. 311 CPC), poiché la serie di lamentele si

riduce nuovamente ad un elenco succinto e schematico (appello pag. 11 e 12 n.

31) senza un minimo confronto con il giudizio impugnato. Si tratta peraltro di

circostanze senza evidente rilevanza, non fosse che per il fatto di essersi

verificate dopo la cessione immobiliare contestata e situabili nell’ambito del

conflitto personale sorto tra le parti e in relazione alle complesse e problematiche

dinamiche familiari, coinvolgenti i parenti e gli affetti personali.

9. L’appellante

ritiene che il Pretore sarebbe giunto ad altra conclusione in merito

all’esistenza di un errore essenziale se solo avesse correttamente valutato le

circostanze e applicato il diritto, chiedendosi in particolare “se l’attore,

in possesso di tutti gli elementi di cui disponeva il 4 novembre 2009 in relazione a contenuto e conseguenze di una donazione incondizionata, avrebbe comunque firmato

quella procura” (appello pag. 12, n. 34). Sennonché anche in questa sede

gli elementi invocati non hanno valore probatorio al riguardo, limitandosi

l’appellante sostanzialmente a ribadire di non aver ricevuto le necessarie

spiegazioni da parte del legale dopo la separazione, e di aver firmato la

procura nella convinzione “di poter tranquillamente continuare ad abitare

nel rustico”, trovandosi così “in una situazione di errore essenziale al

momento della firma della procura e del brevissimo colloquio con il notaio“

(appello pag. 13 n. 34). Ancora una volta la censura si fonda sull’erronea

convinzione in merito alla facoltà di disporre dell’immobile sulla base del suo

titolo di proprietà (considerando n. 2), tesi ben riassunta nell’eloquente

espressione secondo la quale “a prescindere da chiacchiere, documenti e

procure, per l’attore casa sua era sempre stata, e rimaneva, il rustico di __________”.

Come correttamente concluso dal Pretore non risulta quindi provata l’esistenza

di un vizio di volontà (errore e dolo ai sensi degli art. 23 e 28 CO) o

di circostanze atte a mettere in discussione la validità di un contratto

redatto da un pubblico ufficiale e munito di chiara procura, firmata dal

donante e autenticata dal notaio stesso, nulla potendo essere censurato in

merito alle formalità di sottoscrizione e pubblicazione del rogito o a

proposito delle modalità di espressione del consenso da parte del donante.

10. Irricevibile, poiché

invocata per la prima volta (art. 317 CPC) a sostegno dell’errore essenziale al

momento della sottoscrizione della procura, risulta l’erronea valutazione che

il padre donatore avrebbe fatto a proposito della personalità del figlio,

risultato inaspettatamente fare parte di una specie di "cerchio magico"

di persone che si sarebbero arrogati il diritto di disporre a piacimento sulla

sua vita (appello pag. 13 n. 34). A mente dell’appellante tale sconosciuta

personalità del convenuto avrebbe giustificato l’invocazione di un errore

essenziale anche nel caso in cui la donazione immobiliare avesse previsto la

costituzione dell’auspicato diritto di usufrutto e avrebbe addirittura rimesso

in discussione pure l’ipotesi di una trasmissione del bene immobile per via

testamentaria.

11. L’appellante conclude le sue

lamentele con un terzo capitolo denominato “Dolo” (pag. 15 n. 39-43).

Senza un vero e proprio significato autonomo rispetto a quanto già rilevato in

precedenza a proposito del dolo ai sensi dell’art. 28 CO, l’appellante invoca

il medesimo istituto in relazione al fatto che il convenuto avrebbe “sottaciuto

all’attore che in caso di donazione senza condizioni si sarebbe riservato la facoltà

di sbatterlo fuori casa senza nemmeno due righe scritte di disdetta, come in

effetti è accaduto” (appello pag. 15 n. 40). La censura è irricevibile già

per carente motivazione, omettendo di confrontarsi con quanto indicato dal

Pretore a proposito degli sforzi profusi in tal senso dal convenuto e del

mancato accordo tra membri della famiglia in merito ad aspetti rilevanti come

quello dell’alloggio in una fase delicata della vita personale e familiare

delle persone coinvolte. A torto l’appellante ritiene peraltro scontata una

simile tutela qualora la donazione immobiliare al convenuto si fosse limitata

alla quota di comproprietà della di lui madre (considerando n. 2).

12. In conclusione

l’appello, per quanto ricevibile, deve essere respinto e la sentenza impugnata

confermata.

Gli oneri processuali e le ripetibili della procedura d'appello seguono la

soccombenza (art. 106 CPC). Il valore litigioso della procedura di appello,

importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale,

ammonta a fr. 60’000.- come calcolato

dal Pretore. La tassa di giustizia è stabilita in

base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in vigore dal 10 febbraio

2015). L’indennità per ripetibili è calcolata seguendo i criteri indicati

all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

1. Nella misura

in cui è ricevibile l’appello 30 ottobre 2013 di AP 1 è respinto e di

conseguenza la decisione 27 settembre 2013 del Pretore del Distretto di

Vallemaggia è confermata.

Considerandi

2.

Le spese

processuali della procedura di appello di complessivi fr. 2'000.- sono poste a

carico dell’appellante che verserà all’appellato fr. 2'000.- per ripetibili di

appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Vallemaggia

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).