12.2013.184
Locazione - clausola di divieto di concorrenza - misure cautelari
17 dicembre 2013Italiano9 min
giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, ribadendo in sostanza quanto
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Numero d'incarto:
12.2013.184
Data decisione, Autorità:
17.12.2013, IICCA
Titolo:
Locazione - clausola di divieto di concorrenza - misure cautelari
DIVIETO DI CONCORRENZA
PROVVEDIMENTI CAUTELARI
art. 261 CPC
Incarto n.
12.2013.184
Lugano
17 dicembre
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2013.11
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza supercautelare
e cautelare 23 agosto 2013 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
l’istante ha chiesto di far divieto alla convenuta di perfezionare con S__________
__________ __________ qualsiasi contratto di locazione avente per oggetto gli
immobili sulla part. n. __________ di __________ e in subordine avente per
oggetto il fabbricato sub B (capannone + accesso scale) sulla medesima particella;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il
Pretore aggiunto, dopo averla già respinta in via supercautelare il 26 agosto 2013, ha nuovamente respinto in via cautelare con decisione 22 ottobre 2013;
appellante
l’istante con atto di appello 4 novembre 2013, con cui, previa l’adozione di
misure supercautelari, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere l’istanza cautelare, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre la
convenuta con risposta 19 novembre 2013 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AP 1
conduce in locazione, sulla base del contratto di durata pluriennale sottoscritto
con AO 1 il 18 aprile 2003 (doc. E) e poi rinnovato il 4 luglio 2013 (doc. F), la
superficie (e gli spazi annessi) al pianterreno del capannone sito sulla part.
n. __________ di __________;
che nel
contratto di locazione (doc. E) AO 1 si è tra l’altro impegnata, nella clausola
n. 9.5 (per altro identica alla clausola n. 9.6 del successivo contratto di cui
al doc. F, in vigore solo dal 1° gennaio 2014), “a non locare a ditte
concorrenti della AP 1 gli spazi restanti dell’immobile sito al mapp. nr. __________
[recte: nr. __________] di
__________”;
che venuta
a conoscenza, a seguito della comunicazione 30 luglio 2013 di AO 1 (doc. G), dell’intenzione
di quest’ultima di locare a S__________ __________ gli spazi rimanenti al primo
piano dell’immobile n. __________ di __________ e ritenendo che in tal modo la
locatrice avrebbe senz’altro violato la clausola n. 9.5 del contratto di
locazione (doc. E), AP 1, con istanza supercautelare e cautelare 23 agosto
2013, avversata da AO 1, ha convenuto in giudizio quest’ultima innanzi alla
Pretura del Distretto di Bellinzona per farle divieto di perfezionare con S__________
__________ qualsiasi contratto di locazione avente per oggetto gli immobili
sulla particella in questione e in subordine il fabbricato sub B (capannone +
accesso scale) sulla medesima particella;
che il
Pretore aggiunto, dopo aver già respinto l’istanza in via supercautelare il 26 agosto
2013, con decisione 22 ottobre 2013 l’ha respinta anche in via cautelare,
caricando all’istante la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 350.-
e le ripetibili di fr. 700.-: egli ha ritenuto che nel caso di specie da una
parte faceva già difetto il requisito del buon fondamento dell’azione di
merito, atteso che il divieto per la convenuta di concludere un contratto di
locazione con terzi oggetto della richiesta cautelare non avrebbe potuto essere
ordinato nemmeno con un’azione di merito, e che dall’altra nemmeno erano adempiuti
Fatti
i presupposti dell’urgenza e del danno difficilmente riparabile, visto che nel
caso in cui il nuovo conduttore avesse effettivamente svolto un’attività
concorrenziale l’istante avrebbe potuto usufruire delle misure e delle azioni
legali previste dal diritto della locazione a protezione del conduttore,
postulando a quel momento eventuali misure cautelari conservative;
che con
l’appello 4 novembre 2013 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con
risposta 19 novembre 2013, l’istante, previa adozione di misure supercautelari
(ed in particolare il divieto supercautelare alla convenuta di perfezionare con
S__________ __________ qualsiasi contratto di locazione avente per oggetto gli
immobili sulla particella in questione), chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, ribadendo in sostanza quanto
già addotto in prima sede, ossia che le condizioni dell’art. 261 CPC per ordinare
il provvedimento cautelare erano chiaramente adempiute;
che la
richiesta dell’istante di adottare eventuali misure supercautelari in questa
sede diviene priva d’oggetto a seguito dell’emanazione della presente
decisione;
che, come
evidenziato a giusta ragione dalla convenuta, il gravame deve senz’altro essere
dichiarato irricevibile per carenza di motivazione;
che nel
caso di specie l’istante si è in effetti limitata a ricopiare (con solo
pochissime modifiche e aggiunte di stile) la sua istanza, senza con ciò essersi
minimamente confrontata con la decisione pretorile, quando invece la
giurisprudenza ha costantemente già avuto modo di stabilire che la semplice
trascrizione nell’appello delle conclusioni di causa o di altri allegati di
primo grado oppure anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non
costituisce una sufficiente motivazione d’appello ai sensi dell’art. 311 cpv. 1
CPC (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 27 agosto 2012 5A_438/2012 consid. 2.2;
Considerandi
II CCA 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n.
12.2012.123, 31 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.19, 14 dicembre 2012 inc. n.
12.2011.172, 8 aprile 2013 inc. n. 12.2011.41, 18 aprile 2013 inc. n.
12.2011.119, 19 giugno 2013 inc. n. 12.2011.165; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, p. 1367); tanto più che nell’istanza, così
riproposta, le argomentazioni (sopra menzionate) che avevano indotto il giudice
di prime cure a respingere la domanda non erano state confutate;
che ad
ogni buon conto, quand’anche fosse stato ricevibile, l’appello sarebbe stato
destinato all’insuccesso anche nel merito, oltre che per le pertinenti ragioni
già esposte dal Pretore aggiunto, per il fatto che non si può ammettere -
nell’ambito di un giudizio di mera verosimiglianza che regge la procedura
cautelare - che la futura sottoscrizione di un contratto di locazione tra la
convenuta e S__________ __________ sia costitutiva di una violazione della
clausola n. 9.5 del contratto di cui al doc. E, e ciò per il fatto che non
risulta quest’ultima entità sia una “ditta concorrente” dell’istante ai sensi
di quel contratto;
che in
effetti già lo scopo delle due società risultante da RC è assai diverso: mentre
quello dell’istante è l’acquisto, la vendita, il commercio, l’importazione ed
esportazione di materiali di costruzione, ferramenta, utensili, legname, il commercio
di macchinari agricoli e pezzi di ricambio, prodotti e articoli per
l’agricoltura, il commercio di articoli per il bricolage, nonché la gestione di
centri di vendita per detta merce e l’assunzione di rappresentanze (cfr. doc.
B), lo scopo di S__________ __________ è invece sostanzialmente l’importazione,
l’esportazione, la compera, la vendita, il commercio in genere, la vendita al
dettaglio di articoli per la casa, giocattoli, mobili, arredamenti,
bigiotteria, articoli sanitari e di bellezza, abbigliamento, pelletteria,
borse, valigie, calzature, articoli e accessori per la scuola, l’ufficio, di
elettronica e per computer, articoli e alimenti per animali domestici, articoli
da regalo, oggettistica e articoli vari (cfr. doc. C); ma, soprattutto, l’attività
quale centro del “fai da te”, che l’istante avrebbe dovuto svolgere
rispettivamente continuare a svolgere nell’immobile in questione in base al
contratto di locazione (cfr. le premesse contrattuali nei doc. E e F) e che era
perciò determinante per stabilire quale fosse l’attività con lei in concorrenza
(a prescindere dalla gamma di prodotti fors’anche più ampia che essa vi
vendeva, cfr. doc. H1-H7), era in tal modo profondamente differente da quella
di S__________ __________, la quale oltretutto - circostanza non contestata
dall’istante (cfr. anzi appello p. 4) - aveva precisato di essere intenzionata
a gestire un’attività di vendita di oggetti a basso costo (paragonabile a quella
della catena di negozi “Tutto a 2 franchi”, cfr. doc. G e 1), in tal modo non
concorrenziale con quella svolta dall’istante;
che, in
tali circostanze, l’appello dell’istante deve pertanto essere respinto nella
misura in cui è ricevibile;
che gli
oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati
sulla base di un valore litigioso ampiamente superiore a fr. 15'000.- (atteso
da una parte che la pigione annuale del contratto di locazione dell’istante era
di fr. 321'000.- fino al 31 dicembre 2013 e di fr. 330'000.- in seguito, cfr.
doc. E e F, e dall’altra che l’istante aveva evocato l’insorgenza di non meglio
quantificati pregiudizi sia in considerazione del danno a lei risarcibile
derivatole dall’eventuale attività concorrenziale di S__________ __________ sia
per l’eventuale necessità di disdire per motivi gravi il contratto di locazione
con la convenuta), seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che per la
fissazione delle ripetibili si è pure tenuto conto del fatto che, nel merito,
la risposta all’appello è in definitiva costituita dalla ricopiatura quasi
integrale delle osservazioni all’istanza.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e gli art. 10 e 13 LTG
decide:
I. L’appello 4 novembre 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui
è ricevibile.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’000.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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