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Decisione

12.2013.184

Locazione - clausola di divieto di concorrenza - misure cautelari

17 dicembre 2013Italiano9 min

giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, ribadendo in sostanza quanto

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Numero d'incarto:

12.2013.184

Data decisione, Autorità:

17.12.2013, IICCA

Titolo:

Locazione - clausola di divieto di concorrenza - misure cautelari

DIVIETO DI CONCORRENZA

PROVVEDIMENTI CAUTELARI

art. 261 CPC

Incarto n.

12.2013.184

Lugano

17 dicembre

2013/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2013.11

della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza supercautelare

e cautelare 23 agosto 2013 da

AP 1

rappr. dall’ RA

1

contro

AO 1

rappr. dall’ RA

2

con cui

l’istante ha chiesto di far divieto alla convenuta di perfezionare con S__________

__________ __________ qualsiasi contratto di locazione avente per oggetto gli

immobili sulla part. n. __________ di __________ e in subordine avente per

oggetto il fabbricato sub B (capannone + accesso scale) sulla medesima particella;

domanda

avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il

Pretore aggiunto, dopo averla già respinta in via supercautelare il 26 agosto 2013, ha nuovamente respinto in via cautelare con decisione 22 ottobre 2013;

appellante

l’istante con atto di appello 4 novembre 2013, con cui, previa l’adozione di

misure supercautelari, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di

accogliere l’istanza cautelare, protestando spese e ripetibili di entrambe le

sedi;

mentre la

convenuta con risposta 19 novembre 2013 postula la reiezione del gravame pure

con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che AP 1

conduce in locazione, sulla base del contratto di durata pluriennale sottoscritto

con AO 1 il 18 aprile 2003 (doc. E) e poi rinnovato il 4 luglio 2013 (doc. F), la

superficie (e gli spazi annessi) al pianterreno del capannone sito sulla part.

n. __________ di __________;

che nel

contratto di locazione (doc. E) AO 1 si è tra l’altro impegnata, nella clausola

n. 9.5 (per altro identica alla clausola n. 9.6 del successivo contratto di cui

al doc. F, in vigore solo dal 1° gennaio 2014), “a non locare a ditte

concorrenti della AP 1 gli spazi restanti dell’immobile sito al mapp. nr. __________

[recte: nr. __________] di

__________”;

che venuta

a conoscenza, a seguito della comunicazione 30 luglio 2013 di AO 1 (doc. G), dell’intenzione

di quest’ultima di locare a S__________ __________ gli spazi rimanenti al primo

piano dell’immobile n. __________ di __________ e ritenendo che in tal modo la

locatrice avrebbe senz’altro violato la clausola n. 9.5 del contratto di

locazione (doc. E), AP 1, con istanza supercautelare e cautelare 23 agosto

2013, avversata da AO 1, ha convenuto in giudizio quest’ultima innanzi alla

Pretura del Distretto di Bellinzona per farle divieto di perfezionare con S__________

__________ qualsiasi contratto di locazione avente per oggetto gli immobili

sulla particella in questione e in subordine il fabbricato sub B (capannone +

accesso scale) sulla medesima particella;

che il

Pretore aggiunto, dopo aver già respinto l’istanza in via supercautelare il 26 agosto

2013, con decisione 22 ottobre 2013 l’ha respinta anche in via cautelare,

caricando all’istante la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 350.-

e le ripetibili di fr. 700.-: egli ha ritenuto che nel caso di specie da una

parte faceva già difetto il requisito del buon fondamento dell’azione di

merito, atteso che il divieto per la convenuta di concludere un contratto di

locazione con terzi oggetto della richiesta cautelare non avrebbe potuto essere

ordinato nemmeno con un’azione di merito, e che dall’altra nemmeno erano adempiuti

Fatti

i presupposti dell’urgenza e del danno difficilmente riparabile, visto che nel

caso in cui il nuovo conduttore avesse effettivamente svolto un’attività

concorrenziale l’istante avrebbe potuto usufruire delle misure e delle azioni

legali previste dal diritto della locazione a protezione del conduttore,

postulando a quel momento eventuali misure cautelari conservative;

che con

l’appello 4 novembre 2013 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con

risposta 19 novembre 2013, l’istante, previa adozione di misure supercautelari

(ed in particolare il divieto supercautelare alla convenuta di perfezionare con

S__________ __________ qualsiasi contratto di locazione avente per oggetto gli

immobili sulla particella in questione), chiede di riformare il querelato

giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, ribadendo in sostanza quanto

già addotto in prima sede, ossia che le condizioni dell’art. 261 CPC per ordinare

il provvedimento cautelare erano chiaramente adempiute;

che la

richiesta dell’istante di adottare eventuali misure supercautelari in questa

sede diviene priva d’oggetto a seguito dell’emanazione della presente

decisione;

che, come

evidenziato a giusta ragione dalla convenuta, il gravame deve senz’altro essere

dichiarato irricevibile per carenza di motivazione;

che nel

caso di specie l’istante si è in effetti limitata a ricopiare (con solo

pochissime modifiche e aggiunte di stile) la sua istanza, senza con ciò essersi

minimamente confrontata con la decisione pretorile, quando invece la

giurisprudenza ha costantemente già avuto modo di stabilire che la semplice

trascrizione nell’appello delle conclusioni di causa o di altri allegati di

primo grado oppure anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non

costituisce una sufficiente motivazione d’appello ai sensi dell’art. 311 cpv. 1

CPC (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 27 agosto 2012 5A_438/2012 consid. 2.2;

Considerandi

II CCA 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n.

12.2012.123, 31 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.19, 14 dicembre 2012 inc. n.

12.2011.172, 8 aprile 2013 inc. n. 12.2011.41, 18 aprile 2013 inc. n.

12.2011.119, 19 giugno 2013 inc. n. 12.2011.165; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, p. 1367); tanto più che nell’istanza, così

riproposta, le argomentazioni (sopra menzionate) che avevano indotto il giudice

di prime cure a respingere la domanda non erano state confutate;

che ad

ogni buon conto, quand’anche fosse stato ricevibile, l’appello sarebbe stato

destinato all’insuccesso anche nel merito, oltre che per le pertinenti ragioni

già esposte dal Pretore aggiunto, per il fatto che non si può ammettere -

nell’ambito di un giudizio di mera verosimiglianza che regge la procedura

cautelare - che la futura sottoscrizione di un contratto di locazione tra la

convenuta e S__________ __________ sia costitutiva di una violazione della

clausola n. 9.5 del contratto di cui al doc. E, e ciò per il fatto che non

risulta quest’ultima entità sia una “ditta concorrente” dell’istante ai sensi

di quel contratto;

che in

effetti già lo scopo delle due società risultante da RC è assai diverso: mentre

quello dell’istante è l’acquisto, la vendita, il commercio, l’importazione ed

esportazione di materiali di costruzione, ferramenta, utensili, legname, il commercio

di macchinari agricoli e pezzi di ricambio, prodotti e articoli per

l’agricoltura, il commercio di articoli per il bricolage, nonché la gestione di

centri di vendita per detta merce e l’assunzione di rappresentanze (cfr. doc.

B), lo scopo di S__________ __________ è invece sostanzialmente l’importazione,

l’esportazione, la compera, la vendita, il commercio in genere, la vendita al

dettaglio di articoli per la casa, giocattoli, mobili, arredamenti,

bigiotteria, articoli sanitari e di bellezza, abbigliamento, pelletteria,

borse, valigie, calzature, articoli e accessori per la scuola, l’ufficio, di

elettronica e per computer, articoli e alimenti per animali domestici, articoli

da regalo, oggettistica e articoli vari (cfr. doc. C); ma, soprattutto, l’attività

quale centro del “fai da te”, che l’istante avrebbe dovuto svolgere

rispettivamente continuare a svolgere nell’immobile in questione in base al

contratto di locazione (cfr. le premesse contrattuali nei doc. E e F) e che era

perciò determinante per stabilire quale fosse l’attività con lei in concorrenza

(a prescindere dalla gamma di prodotti fors’anche più ampia che essa vi

vendeva, cfr. doc. H1-H7), era in tal modo profondamente differente da quella

di S__________ __________, la quale oltretutto - circostanza non contestata

dall’istante (cfr. anzi appello p. 4) - aveva precisato di essere intenzionata

a gestire un’attività di vendita di oggetti a basso costo (paragonabile a quella

della catena di negozi “Tutto a 2 franchi”, cfr. doc. G e 1), in tal modo non

concorrenziale con quella svolta dall’istante;

che, in

tali circostanze, l’appello dell’istante deve pertanto essere respinto nella

misura in cui è ricevibile;

che gli

oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati

sulla base di un valore litigioso ampiamente superiore a fr. 15'000.- (atteso

da una parte che la pigione annuale del contratto di locazione dell’istante era

di fr. 321'000.- fino al 31 dicembre 2013 e di fr. 330'000.- in seguito, cfr.

doc. E e F, e dall’altra che l’istante aveva evocato l’insorgenza di non meglio

quantificati pregiudizi sia in considerazione del danno a lei risarcibile

derivatole dall’eventuale attività concorrenziale di S__________ __________ sia

per l’eventuale necessità di disdire per motivi gravi il contratto di locazione

con la convenuta), seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che per la

fissazione delle ripetibili si è pure tenuto conto del fatto che, nel merito,

la risposta all’appello è in definitiva costituita dalla ricopiatura quasi

integrale delle osservazioni all’istanza.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e gli art. 10 e 13 LTG

decide:

I. L’appello 4 novembre 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui

è ricevibile.

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’000.- sono a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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