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Decisione

12.2013.185

Associazione - mancata iscrizione a RC - ricorso

20 dicembre 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i soci delle attività degli Ordini __________; b) costituire nei limiti

consentiti e possibili mutuo soccorso tra gli associati; c) perseguire finalità

di solidarietà sociale; d) provvedere allo sviluppo e sostentamento della

“Fondazione B__________ e R__________ __________”; il tutto proponendosi in

particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire

in favore di tutta la collettività, di svolgere: 1) la valorizzazione e

diffusione della cultura latina; 2) collaborare con Università, Istituti, Enti

affinché si possano promuovere convegni, simposi, seminari di studio e

quant’altro incoraggi lo sviluppo allo studio del mondo dell’antica Roma -

ha chiesto all’Ufficio del registro di commercio di essere iscritta a RC,

allegando a quel momento copia dello statuto (atto n. 4) e del verbale (atto n.

3) con cui la sua assemblea costitutiva - composta dei 9 soci fondatori __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________

e __________ - aveva approvato lo statuto e nominato i membri della presidenza,

i quali avevano dichiarato di accettare la relativa nomina;

che con

decisione 2 ottobre 2013 l’Ufficio del registro di commercio, riservata la

verifica dell’adempimento delle altre condizioni legali, ha rifiutato

l’iscrizione a RC, rilevando in estrema sintesi che l’associazione istante si

prefiggeva segnatamente lo scopo di suggerire valori che non appartenevano

all’essenza del sistema democratico svizzero;

che con ricorso

4 novembre 2013 l’istante (rispettivamente i suoi 9 soci fondatori, che non

sono però legittimati a ricorrere) chiede di riformare il querelato giudizio

nel senso di far ordine all’Ufficio del registro di commercio di provvedere

alla sua iscrizione a RC, ritenendo che la decisione impugnata, vaga e generica,

ma soprattutto priva di riferimenti al suo statuto, non spiegava in realtà le

ragioni che giustificavano la sua mancata iscrizione a RC, nulla permettendo in

ogni caso di ritenere che il suo scopo fosse in contrasto con il sistema

democratico svizzero;

che con

osservazioni 2 dicembre 2013 l’Ufficio del registro di commercio postula la

reiezione del gravame, aggiungendo che lo scopo indicato era pure problematico

siccome le attività degli Ordini __________ non erano meglio definite e in

quanto non era lecito far riferimento alla “Fondazione B__________ e R__________

__________”, inesistente e non ancora costituita; in via subordinata auspica il

parziale accoglimento del ricorso nel senso di far dipendere l’iscrizione a RC

all’adempimento delle formalità indicate al punto 5 (e meglio alla modifica

degli statuti laddove menzionavano l’obbligo per i soci di versare delle “quote

sociali” anziché dei “contributi”, rispettivamente laddove tra i suoi organi

era stato indicato “l’ufficio di revisione” anziché un “organo di controllo “o

un “revisore interno dei conti”);

che il

ricorso in esame, presentato dall’istante, unica parte legittimata (cfr. art.

165 cpv. 3 ORC), alla scrivente Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1

LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del

registro di commercio (art. 165 cpv. 4 ORC), è senz’altro ricevibile in ordine;

che le

iscrizioni contenute nel registro di commercio devono essere conformi alla

verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico

(art. 26 ORC) e, a tale scopo, prima di procedere all’iscrizione, l’Ufficio del

registro di commercio verifica se sono soddisfatte le condizioni secondo la

legge e l’ordinanza, verificando in particolare se la notificazione e i

documenti giustificativi contengano quanto richiesto dalla legge e

dall’ordinanza e non violino disposizioni di carattere imperativo (art. 28 ORC

e 940 CO): per dottrina e giurisprudenza invalsa, l’Ufficio dispone di un ampio

potere cognitivo per quanto riguarda l’esame delle condizioni formali per

l’iscrizione e di un potere cognitivo limitato nell’esame del diritto materiale

nel senso che deve verificare unicamente il rispetto delle norme imperative di

interesse pubblico o a tutela dei terzi, ritenuto però che solo in presenza di

una loro manifesta e inequivocabile violazione è possibile rifiutare

un’iscrizione (Zihler, SHK-HRegV, n.

2 e 33 ad art. 28 ORC; DTF 132 III 668 consid. 3.1);

che le

obiezioni all’iscrizione a RC sollevate nel caso di specie dall’Ufficio del

registro di commercio riguardano esclusivamente l’ambito dell’esame del diritto

materiale e come tali possono portare alla sanzione da lui adottata solo nel

caso in cui il mancato rispetto delle norme imperative di interesse pubblico o

a tutela dei terzi sia manifesto e inequivocabile (Champeaux, SHK-HRegV, n. 5 e in particolare n. 8 segg. ad

art. 118 ORC), ciò che, come si vedrà, non è assolutamente il caso;

che

l’Ufficio ha innanzitutto ritenuto che lo scopo dell’istante era problematico

(ai sensi degli art. 19 seg. CO e 26 ORC), per tre ragioni: in quanto

quest’ultima si prefiggeva segnatamente lo scopo di suggerire valori che non

appartenevano all’essenza del sistema democratico svizzero; siccome le attività

degli Ordini __________ non erano meglio definite; e per il fatto che non era

lecito far riferimento alla “Fondazione B__________ e R__________ __________”, inesistente

e non ancora costituita;

che -

come giustamente evidenziato dall’istante - il primo rilievo, secondo cui essa avrebbe

suggerito valori non consoni al sistema democratico svizzero, è eccessivamente vago

e generico (non essendo del resto stato spiegato quali sarebbero questi valori

disattesi) e soprattutto non è riferito ad alcun articolo del suo statuto, e non

può così essere preso in considerazione già per motivi formali (sull’eventuale

contrarietà ai buoni costumi, cfr. quanto si dirà nei prossimi considerandi);

che la

seconda obiezione, secondo cui le attività degli Ordini __________, cui pure si

faceva riferimento nello statuto, non sarebbero meglio definite per cui non

sarebbe chiaro se lo scopo sociale fosse o meno lecito, è inconcludente, la corretta

conseguenza in diritto, in assenza di uno scopo manifestamente illecito,

dovendo semmai essere proprio l’iscrizione a RC; si aggiunga che l’attività

dell’istante, che non coincideva con quelle degli Ordini __________, era

chiaramente definita;

che la

terza argomentazione addotta, e meglio il fatto che non era lecito far

riferimento a una fondazione che non era ancora stata costituita (e meglio la “Fondazione

B__________ e R__________ __________”, alla quale l’Ufficio non muove apparentemente

alcuna obiezione), non è a sua volta rilevante, ciò non permettendo di ritenere

che lo scopo statutario non fosse manifestamente veritiero ai sensi dell’art.

26 ORC;

che in

definitiva, nonostante l’Ordine civile e militare __________ cui fa riferimento

l’istante fosse un ordine cavalleresco del Regno d’Italia e della Repubblica

sociale italiana fondato nell’ambito dell’Italia fascista (ormai soppresso, cfr.

la voce “Ordine civile e militare __________” nell’enciclopedia online wikipedia)

e nonostante l’istante sia tra l’altro finalizzata allo sviluppo e

sostentamento della non ancora costituita “Fondazione B__________ e R__________

__________” (di cui non è così noto lo scopo effettivo, ma che a detta dell’istante

dovrebbe essere solo una fondazione di famiglia) che pure rimanda a personaggi

storici (gerarchi) dell’epoca fascista, non vi è tutto sommato motivo di

ritenere, da un esame complessivo dello statuto (cfr. in particolare il suo art.

2, in cui viene affermato che l’istante, apolitica e aconfessionale, faceva tra

l’altro suoi i principi enunciati nella “Dichiarazione Universale dei Diritti

dell’Uomo”, proclamata nel 1948 dall’ONU), che l’attività dell’istante quale

associazione internazionale - un’analoga associazione, a livello nazionale, denominata

Ordine __________, è per altro già esistente in Italia dal 1997 (cfr. __________)

- fra insigniti di tale onorificenza miri in realtà all’apologia del fascismo e

come tale abbia per oggetto uno scopo manifestamente illecito o contrario

all’ordine pubblico e sia con ciò sanzionabile con il rifiuto dell’iscrizione a

RC (Zihler, op. cit., n. 70 ad

art. 28 ORC, con riferimento all’ideologia nazista o razzista), tanto più che neppure

risulta, tanto meno in modo evidente ed univoco, che le finalità dell’istante esposte

all’art. 4 dello statuto siano contrarie al diritto cogente italiano e possano con

ciò essere contrarie ai buoni costumi (cfr. Kramer,

Berner Kommentar, n. 162 e 185 ad art. 19-20 CO; Huguenin, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 42 ad art. 19/20 CO);

che

nemmeno è poi possibile far dipendere l’iscrizione a RC all’adempimento delle

formalità indicate dall’Ufficio al punto 5 delle sue osservazioni (e meglio

alla modifica degli statuti, laddove menzionavano l’obbligo per i soci di

versare delle “quote sociali” anziché dei “contributi”, rispettivamente laddove

tra gli organi era stato indicato “l’ufficio di revisione” anziché un “organo

di controllo” o un “revisore interno dei conti”), il cui mancato ossequio, non

trattandosi chiaramente di norme imperative di interesse pubblico o a tutela

dei terzi, non poteva in ogni caso giustificare il rifiuto dell’iscrizione;

che il

fatto che nello statuto (art. 8, 10, 11, 15 e 16) si parli di “quote sociali”

anziché di “contributi” come stabilito all’art. 71 CC non è in effetti di

particolare rilievo, essendo in ogni caso chiaro, nonostante una formulazione giuridica

parzialmente imprecisa, che le “quote sociali annuali” menzionate agli art. 10,

11, 15 e 16 dello statuto altro non erano proprio che i contributi periodici previsti

dalla norma di legge (cfr. Foëx,

Commentaire Romand, n. 7 ad art. 71 CC);

che

analoghe considerazioni valgono per il fatto che agli art. 13, 14, 16 e 19

dello statuto tra gli organi dell’istante era stato indicato “l’ufficio di

revisione” anziché, come avrebbe dovuto essere, un “organo di controllo” o un

“revisore interno dei conti”;

che in

tali circostanze il ricorso deve pertanto essere accolto, ritenuto che gli

oneri processuali e le ripetibili di secondo grado - nella prima sede non ne

sono stati prelevati rispettivamente assegnate - seguono la soccombenza (art.

31 LPamm, applicabile in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 14 OTRC e l’art. 31 LPamm

decide:

1. Il ricorso 4 novembre 2013 dell’RI 1 è accolto.

Di

conseguenza l’Ufficio del registro di commercio provvederà alla sua iscrizione

a RC.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 500.- sono a carico

dell’Ufficio del registro di commercio, che rifonderà alla controparte fr. 500.-

per ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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