12.2013.185
Associazione - mancata iscrizione a RC - ricorso
20 dicembre 2013Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2013.185
Data decisione, Autorità:
20.12.2013, IICCA
Titolo:
Associazione - mancata iscrizione a RC - ricorso
ASSOCIAZIONE
ISCRIZIONE DELLE DITTE
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI COMMERCIO
NULLITÀ DEL CONTRATTO
UFFICIO REGISTRI
art. 71 CC
art. 19 CO
art. 20 CO
art. 940 CO
art. 26 ORC
art. 28 ORC
art. 165 ORC
Incarto n.
12.2013.185
Lugano
20 dicembre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
chiamata a
statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 della
legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso contro l’avviso
di rifiuto di iscrizione a RC emanato il 2 ottobre 2013 dall’Ufficio del
registro di commercio (inc. n. 12408/2013) presentato il 4 novembre 2013 da
RI 1
rappr. dall’avv. RA 1
con cui la
ricorrente (rispettivamente i suoi 9 soci fondatori) chiede di riformare il
querelato giudizio nel senso di far ordine all’Ufficio del registro di
commercio di provvedere alla sua iscrizione a RC, con protesta di spese e
ripetibili;
mentre
l’Ufficio del registro di commercio, con osservazioni 2 dicembre 2013, postula
la reiezione del gravame e in via subordinata il suo parziale accoglimento nel
senso di far dipendere la sua iscrizione a RC all’adempimento delle formalità
indicate al punto 5, il tutto pure protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
istanza 12 settembre 2013 (atto n. 2) l’RI 1, __________ - che in base all’art.
4 del suo statuto si prefigge lo scopo di: a) promuovere l’informazione tra
Fatti
i soci delle attività degli Ordini __________; b) costituire nei limiti
consentiti e possibili mutuo soccorso tra gli associati; c) perseguire finalità
di solidarietà sociale; d) provvedere allo sviluppo e sostentamento della
“Fondazione B__________ e R__________ __________”; il tutto proponendosi in
particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire
in favore di tutta la collettività, di svolgere: 1) la valorizzazione e
diffusione della cultura latina; 2) collaborare con Università, Istituti, Enti
affinché si possano promuovere convegni, simposi, seminari di studio e
quant’altro incoraggi lo sviluppo allo studio del mondo dell’antica Roma -
ha chiesto all’Ufficio del registro di commercio di essere iscritta a RC,
allegando a quel momento copia dello statuto (atto n. 4) e del verbale (atto n.
3) con cui la sua assemblea costitutiva - composta dei 9 soci fondatori __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________
e __________ - aveva approvato lo statuto e nominato i membri della presidenza,
i quali avevano dichiarato di accettare la relativa nomina;
che con
decisione 2 ottobre 2013 l’Ufficio del registro di commercio, riservata la
verifica dell’adempimento delle altre condizioni legali, ha rifiutato
l’iscrizione a RC, rilevando in estrema sintesi che l’associazione istante si
prefiggeva segnatamente lo scopo di suggerire valori che non appartenevano
all’essenza del sistema democratico svizzero;
che con ricorso
4 novembre 2013 l’istante (rispettivamente i suoi 9 soci fondatori, che non
sono però legittimati a ricorrere) chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di far ordine all’Ufficio del registro di commercio di provvedere
alla sua iscrizione a RC, ritenendo che la decisione impugnata, vaga e generica,
ma soprattutto priva di riferimenti al suo statuto, non spiegava in realtà le
ragioni che giustificavano la sua mancata iscrizione a RC, nulla permettendo in
ogni caso di ritenere che il suo scopo fosse in contrasto con il sistema
democratico svizzero;
che con
osservazioni 2 dicembre 2013 l’Ufficio del registro di commercio postula la
reiezione del gravame, aggiungendo che lo scopo indicato era pure problematico
siccome le attività degli Ordini __________ non erano meglio definite e in
quanto non era lecito far riferimento alla “Fondazione B__________ e R__________
__________”, inesistente e non ancora costituita; in via subordinata auspica il
parziale accoglimento del ricorso nel senso di far dipendere l’iscrizione a RC
all’adempimento delle formalità indicate al punto 5 (e meglio alla modifica
degli statuti laddove menzionavano l’obbligo per i soci di versare delle “quote
sociali” anziché dei “contributi”, rispettivamente laddove tra i suoi organi
era stato indicato “l’ufficio di revisione” anziché un “organo di controllo “o
un “revisore interno dei conti”);
che il
ricorso in esame, presentato dall’istante, unica parte legittimata (cfr. art.
165 cpv. 3 ORC), alla scrivente Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1
LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del
registro di commercio (art. 165 cpv. 4 ORC), è senz’altro ricevibile in ordine;
che le
iscrizioni contenute nel registro di commercio devono essere conformi alla
verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico
(art. 26 ORC) e, a tale scopo, prima di procedere all’iscrizione, l’Ufficio del
registro di commercio verifica se sono soddisfatte le condizioni secondo la
legge e l’ordinanza, verificando in particolare se la notificazione e i
documenti giustificativi contengano quanto richiesto dalla legge e
dall’ordinanza e non violino disposizioni di carattere imperativo (art. 28 ORC
e 940 CO): per dottrina e giurisprudenza invalsa, l’Ufficio dispone di un ampio
potere cognitivo per quanto riguarda l’esame delle condizioni formali per
l’iscrizione e di un potere cognitivo limitato nell’esame del diritto materiale
nel senso che deve verificare unicamente il rispetto delle norme imperative di
interesse pubblico o a tutela dei terzi, ritenuto però che solo in presenza di
una loro manifesta e inequivocabile violazione è possibile rifiutare
un’iscrizione (Zihler, SHK-HRegV, n.
2 e 33 ad art. 28 ORC; DTF 132 III 668 consid. 3.1);
che le
obiezioni all’iscrizione a RC sollevate nel caso di specie dall’Ufficio del
registro di commercio riguardano esclusivamente l’ambito dell’esame del diritto
materiale e come tali possono portare alla sanzione da lui adottata solo nel
caso in cui il mancato rispetto delle norme imperative di interesse pubblico o
a tutela dei terzi sia manifesto e inequivocabile (Champeaux, SHK-HRegV, n. 5 e in particolare n. 8 segg. ad
art. 118 ORC), ciò che, come si vedrà, non è assolutamente il caso;
che
l’Ufficio ha innanzitutto ritenuto che lo scopo dell’istante era problematico
(ai sensi degli art. 19 seg. CO e 26 ORC), per tre ragioni: in quanto
quest’ultima si prefiggeva segnatamente lo scopo di suggerire valori che non
appartenevano all’essenza del sistema democratico svizzero; siccome le attività
degli Ordini __________ non erano meglio definite; e per il fatto che non era
lecito far riferimento alla “Fondazione B__________ e R__________ __________”, inesistente
e non ancora costituita;
che -
come giustamente evidenziato dall’istante - il primo rilievo, secondo cui essa avrebbe
suggerito valori non consoni al sistema democratico svizzero, è eccessivamente vago
e generico (non essendo del resto stato spiegato quali sarebbero questi valori
disattesi) e soprattutto non è riferito ad alcun articolo del suo statuto, e non
può così essere preso in considerazione già per motivi formali (sull’eventuale
contrarietà ai buoni costumi, cfr. quanto si dirà nei prossimi considerandi);
che la
seconda obiezione, secondo cui le attività degli Ordini __________, cui pure si
faceva riferimento nello statuto, non sarebbero meglio definite per cui non
sarebbe chiaro se lo scopo sociale fosse o meno lecito, è inconcludente, la corretta
conseguenza in diritto, in assenza di uno scopo manifestamente illecito,
dovendo semmai essere proprio l’iscrizione a RC; si aggiunga che l’attività
dell’istante, che non coincideva con quelle degli Ordini __________, era
chiaramente definita;
che la
terza argomentazione addotta, e meglio il fatto che non era lecito far
riferimento a una fondazione che non era ancora stata costituita (e meglio la “Fondazione
B__________ e R__________ __________”, alla quale l’Ufficio non muove apparentemente
alcuna obiezione), non è a sua volta rilevante, ciò non permettendo di ritenere
che lo scopo statutario non fosse manifestamente veritiero ai sensi dell’art.
26 ORC;
che in
definitiva, nonostante l’Ordine civile e militare __________ cui fa riferimento
l’istante fosse un ordine cavalleresco del Regno d’Italia e della Repubblica
sociale italiana fondato nell’ambito dell’Italia fascista (ormai soppresso, cfr.
la voce “Ordine civile e militare __________” nell’enciclopedia online wikipedia)
e nonostante l’istante sia tra l’altro finalizzata allo sviluppo e
sostentamento della non ancora costituita “Fondazione B__________ e R__________
__________” (di cui non è così noto lo scopo effettivo, ma che a detta dell’istante
dovrebbe essere solo una fondazione di famiglia) che pure rimanda a personaggi
storici (gerarchi) dell’epoca fascista, non vi è tutto sommato motivo di
ritenere, da un esame complessivo dello statuto (cfr. in particolare il suo art.
2, in cui viene affermato che l’istante, apolitica e aconfessionale, faceva tra
l’altro suoi i principi enunciati nella “Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo”, proclamata nel 1948 dall’ONU), che l’attività dell’istante quale
associazione internazionale - un’analoga associazione, a livello nazionale, denominata
Ordine __________, è per altro già esistente in Italia dal 1997 (cfr. __________)
- fra insigniti di tale onorificenza miri in realtà all’apologia del fascismo e
come tale abbia per oggetto uno scopo manifestamente illecito o contrario
all’ordine pubblico e sia con ciò sanzionabile con il rifiuto dell’iscrizione a
RC (Zihler, op. cit., n. 70 ad
art. 28 ORC, con riferimento all’ideologia nazista o razzista), tanto più che neppure
risulta, tanto meno in modo evidente ed univoco, che le finalità dell’istante esposte
all’art. 4 dello statuto siano contrarie al diritto cogente italiano e possano con
ciò essere contrarie ai buoni costumi (cfr. Kramer,
Berner Kommentar, n. 162 e 185 ad art. 19-20 CO; Huguenin, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 42 ad art. 19/20 CO);
che
nemmeno è poi possibile far dipendere l’iscrizione a RC all’adempimento delle
formalità indicate dall’Ufficio al punto 5 delle sue osservazioni (e meglio
alla modifica degli statuti, laddove menzionavano l’obbligo per i soci di
versare delle “quote sociali” anziché dei “contributi”, rispettivamente laddove
tra gli organi era stato indicato “l’ufficio di revisione” anziché un “organo
di controllo” o un “revisore interno dei conti”), il cui mancato ossequio, non
trattandosi chiaramente di norme imperative di interesse pubblico o a tutela
dei terzi, non poteva in ogni caso giustificare il rifiuto dell’iscrizione;
che il
fatto che nello statuto (art. 8, 10, 11, 15 e 16) si parli di “quote sociali”
anziché di “contributi” come stabilito all’art. 71 CC non è in effetti di
particolare rilievo, essendo in ogni caso chiaro, nonostante una formulazione giuridica
parzialmente imprecisa, che le “quote sociali annuali” menzionate agli art. 10,
11, 15 e 16 dello statuto altro non erano proprio che i contributi periodici previsti
dalla norma di legge (cfr. Foëx,
Commentaire Romand, n. 7 ad art. 71 CC);
che
analoghe considerazioni valgono per il fatto che agli art. 13, 14, 16 e 19
dello statuto tra gli organi dell’istante era stato indicato “l’ufficio di
revisione” anziché, come avrebbe dovuto essere, un “organo di controllo” o un
“revisore interno dei conti”;
che in
tali circostanze il ricorso deve pertanto essere accolto, ritenuto che gli
oneri processuali e le ripetibili di secondo grado - nella prima sede non ne
sono stati prelevati rispettivamente assegnate - seguono la soccombenza (art.
31 LPamm, applicabile in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 14 OTRC e l’art. 31 LPamm
decide:
1. Il ricorso 4 novembre 2013 dell’RI 1 è accolto.
Di
conseguenza l’Ufficio del registro di commercio provvederà alla sua iscrizione
a RC.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 500.- sono a carico
dell’Ufficio del registro di commercio, che rifonderà alla controparte fr. 500.-
per ripetibili.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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