12.2013.186
Esecutività di lodo arbitrale in arbitrato internazionale
13 gennaio 2014Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
12.2013.186
Data decisione, Autorità:
13.01.2014, IICCA
Titolo:
Esecutività di lodo arbitrale in arbitrato internazionale
ESECUZIONE DI DECISIONI STRANIERE
LODO
art. 248 CPC
art. 190 LDIP
Incarto n.
12.2013.186
Lugano
13 gennaio
2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
statuente
quale istanza unica cantonale ai sensi dell’art. 48 lett. b n. 9 LOG
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
vista l’istanza 5 novembre 2013 intesa al deposito e
all’attestazione di esecutività del lodo arbitrale finale emanato il 23
settembre 2013 dall’arbitra unica avv. AR 1, nella procedura di arbitrato
internazionale CCA n. __________ nella vertenza che oppone
IS 1
rappr. dall’ RA
1
a
CO 1
CO 2
tutti rappr. dall’
RA 2
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con
istanza 5 novembre 2013 BSI SA ha chiesto alla Seconda Camera civile del
Tribunale di appello di attestare l’esecutività del lodo arbitrale finale
emanato il 23 settembre 2013 dall’arbitra unica avv. AR 1, nella procedura di
arbitrato internazionale CCA n. __________ nella vertenza che la oppone a CO 1
e CO 2;
che la
procedente ha prodotto l’originale del lodo finale 23 settembre 2013 (composto
di 84 pagine), la lettera di trasmissione del lodo originale a cura
dell’arbitra, la comunicazione del Tribunale federale 25 ottobre 2013 e il
ricorso in materia civile 23 ottobre 2013 presentato da CO 2 e CO 2 (inc. incarto 4A_530/2013);
che CO 1 e CO 2, invitati a esprimersi sull’istanza 5 novembre 2013
(ordinanza 11 novembre 2013 della giudice delegata all’istruzione) vi si sono
opposti con memoriale 29 novembre 2013;
che la
Presidente della I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha respinto
con decisione 10 dicembre 2013 la domanda di effetto sospensivo;
che il
legale di CO 1 e CO 2 ha comunicato il 14 dicembre 2013 di aver presentato al
Tribunale federale una seconda domanda di concessione dell’effetto sospensivo
al ricorso in materia civile, chiedendo a questa Camera di respingere l’istanza
5 novembre 2013, fino alla decisione del Tribunale federale sulla seconda
istanza;
che nella
fattispecie si applica la procedura sommaria giusta l’art. 248 lett. e CPC (Sutter-Somm, Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 2a ed., n. 18 ad art. 386);
che le
parti hanno avuto ampie opportunità di esprimersi sull’istanza 5 novembre 2013;
che è
indubbia la qualità di lodo arbitrale finale della decisione 23 settembre 2013
e la sua spedizione alle parti, di modo che il lodo è definitivo (art. 190 cpv.
1 LDIP);
che il
ricorso in materia civile al Tribunale federale inibisce l’esecutività del lodo
arbitrale solo se il Presidente della Corte conferisce effetto sospensivo al
rimedio (Commentaire romand LDIP, n. 4 ad art. 193), ciò che non è stato il
caso nella fattispecie;
che la
seconda domanda di concessione dell’effetto sospensivo, presentata il 19 dicembre
2013, non risulta essere stata accolta, per quanto noto a questa Camera;
che non
vi è pertanto motivo per negare il rilascio dell’attestato di esecutività,
ritenuto che dovesse il Tribunale federale concedere effetto sospensivo al
ricorso, lo stesso potrà essere revocato o modificato a istanza di parte (art.
256 cpv. 2 CPC);
che le
spese dell’attestazione di esecutività sono a carico della parte istante,
conformemente all’art. 193 LDIP;
che nella
determinazione delle spese processuali si tiene conto del valore della
vertenza, di oltre due milioni di CHF e del tipo di procedura;
che
trattandosi di un provvedimento di volontaria giurisdizione si può prescindere
dall’attribuzione di ripetibili;
in applicazione dell’art. 193 cpv. 2 LDIP,
attesta: 1. Il
lodo arbitrale finale emanato il 23 settembre 2013 dall’arbitra unica avv. AR 1,
nella procedura di arbitrato internazionale CCA n. 500022-2009 nella vertenza
che oppone IS 1 a CO 1 e CO 2 è esecutivo.
Considerandi
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 300.- sono poste a carico dell’istante IS
1.
Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Notificazione:
-
-
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster