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Decisione

12.2013.186

Esecutività di lodo arbitrale in arbitrato internazionale

13 gennaio 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2013.186

Data decisione, Autorità:

13.01.2014, IICCA

Titolo:

Esecutività di lodo arbitrale in arbitrato internazionale

ESECUZIONE DI DECISIONI STRANIERE

LODO

art. 248 CPC

art. 190 LDIP

Incarto n.

12.2013.186

Lugano

13 gennaio

2014/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

statuente

quale istanza unica cantonale ai sensi dell’art. 48 lett. b n. 9 LOG

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

vista l’istanza 5 novembre 2013 intesa al deposito e

all’attestazione di esecutività del lodo arbitrale finale emanato il 23

settembre 2013 dall’arbitra unica avv. AR 1, nella procedura di arbitrato

internazionale CCA n. __________ nella vertenza che oppone

IS 1

rappr. dall’ RA

1

a

CO 1

CO 2

tutti rappr. dall’

RA 2

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che con

istanza 5 novembre 2013 BSI SA ha chiesto alla Seconda Camera civile del

Tribunale di appello di attestare l’esecutività del lodo arbitrale finale

emanato il 23 settembre 2013 dall’arbitra unica avv. AR 1, nella procedura di

arbitrato internazionale CCA n. __________ nella vertenza che la oppone a CO 1

e CO 2;

che la

procedente ha prodotto l’originale del lodo finale 23 settembre 2013 (composto

di 84 pagine), la lettera di trasmissione del lodo originale a cura

dell’arbitra, la comunicazione del Tribunale federale 25 ottobre 2013 e il

ricorso in materia civile 23 ottobre 2013 presentato da CO 2 e CO 2 (inc. incarto 4A_530/2013);

che CO 1 e CO 2, invitati a esprimersi sull’istanza 5 novembre 2013

(ordinanza 11 novembre 2013 della giudice delegata all’istruzione) vi si sono

opposti con memoriale 29 novembre 2013;

che la

Presidente della I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha respinto

con decisione 10 dicembre 2013 la domanda di effetto sospensivo;

che il

legale di CO 1 e CO 2 ha comunicato il 14 dicembre 2013 di aver presentato al

Tribunale federale una seconda domanda di concessione dell’effetto sospensivo

al ricorso in materia civile, chiedendo a questa Camera di respingere l’istanza

5 novembre 2013, fino alla decisione del Tribunale federale sulla seconda

istanza;

che nella

fattispecie si applica la procedura sommaria giusta l’art. 248 lett. e CPC (Sutter-Somm, Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 2a ed., n. 18 ad art. 386);

che le

parti hanno avuto ampie opportunità di esprimersi sull’istanza 5 novembre 2013;

che è

indubbia la qualità di lodo arbitrale finale della decisione 23 settembre 2013

e la sua spedizione alle parti, di modo che il lodo è definitivo (art. 190 cpv.

1 LDIP);

che il

ricorso in materia civile al Tribunale federale inibisce l’esecutività del lodo

arbitrale solo se il Presidente della Corte conferisce effetto sospensivo al

rimedio (Commentaire romand LDIP, n. 4 ad art. 193), ciò che non è stato il

caso nella fattispecie;

che la

seconda domanda di concessione dell’effetto sospensivo, presentata il 19 dicembre

2013, non risulta essere stata accolta, per quanto noto a questa Camera;

che non

vi è pertanto motivo per negare il rilascio dell’attestato di esecutività,

ritenuto che dovesse il Tribunale federale concedere effetto sospensivo al

ricorso, lo stesso potrà essere revocato o modificato a istanza di parte (art.

256 cpv. 2 CPC);

che le

spese dell’attestazione di esecutività sono a carico della parte istante,

conformemente all’art. 193 LDIP;

che nella

determinazione delle spese processuali si tiene conto del valore della

vertenza, di oltre due milioni di CHF e del tipo di procedura;

che

trattandosi di un provvedimento di volontaria giurisdizione si può prescindere

dall’attribuzione di ripetibili;

in applicazione dell’art. 193 cpv. 2 LDIP,

attesta: 1. Il

lodo arbitrale finale emanato il 23 settembre 2013 dall’arbitra unica avv. AR 1,

nella procedura di arbitrato internazionale CCA n. 500022-2009 nella vertenza

che oppone IS 1 a CO 1 e CO 2 è esecutivo.

Considerandi

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 300.- sono poste a carico dell’istante IS

1.

Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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