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Decisione

12.2013.187

Avvocato - responsabilità per pratiche risarcitorie verso una banca

11 novembre 2015Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i doc. UU e TT, che a detta della controparte si riferivano ai conti intestati ai

clienti “__________” e/o “__________” in altre banche e dunque dovevano documentare

gli investimenti “alternativi”, erano riconducibili a quei due clienti.

L’obiezione è ampiamente infondata. L’istruttoria ha in effetti permesso di

accertare che quei documenti, per altro già utilizzati per quantificare il

reddito da investimenti “alternativi” nell’ambito delle trattative con la banca

(doc. 57 tabella 1), erano effettivamente riconducibili ai titolari dei conti “__________”

e/o “__________”, ossia agli eredi __________ (teste __________, verbale 28

aprile 2008 p. 2 e 4). Lo stesso perito giudiziario ha del resto ammesso che almeno

una parte di quei documenti, e meglio il quarto plico del doc. UU, era oggettivamente

riferibile a quei clienti (cfr. prefazione della perizia giudiziaria).

15.2 La parte convenuta può invece

essere seguita laddove rileva che alla luce delle conclusioni del perito

giudiziario il maggior reddito ottenibile dagli investimenti “alternativi”

sarebbe stato di gran lunga inferiore a quello di fr. 7'425'575.45 preteso

dall’attore.

Dai doc. H e 66 si evince

che quest’ultimo importo risultava da un maggior reddito (compresi i relativi interessi

di mora) di

fr. 6'864'582.- per il cliente “__________”, ottenuto deducendo dal reddito da

investimenti “alternativi” di

fr. 7'708'142.- - calcolato sulla base di un tasso d’interesse medio

conseguibile del 7.19% - il risultato conseguito con gli investimenti in T__________

__________ di fr. 3'906'208.95 a cui andava poi sommato il danno sul conto in

US$ di fr. 148'195.25, il tutto aggiungendo poi gli interessi di mora sul

totale [di

fr. 3'950'128.30] ammontanti ad altri fr. 2'469’378.80 e gli interessi di mora

sulle somme a suo tempo bloccate in eccesso di fr. 445'074.90; e da un maggior reddito

(compresi i relativi interessi di mora) di fr. 560'993.45 per il cliente “__________”,

ottenuto aggiungendo al reddito da investimenti “alternativi” di fr. 193’452.- -

calcolato sulla base di un tasso d’interesse conseguibile tra il 6.54% e il

7.19%, ossia del 6.865% - la perdita conseguita con gli investimenti in T__________

__________ di

fr. 83'910.75 a cui andava poi sommato il danno sul conto in US$ di fr. 6'750.70,

il tutto aggiungendo poi gli interessi di mora sul totale [di fr. 284'113.45] ammontanti

ad altri fr. 177’610.- e gli interessi di mora sulle somme a suo tempo bloccate

in eccesso di fr. 99'270.-. Ora, ritenuto che per il perito giudiziario le

percentuali relative al rendimento degli investimenti “alternativi” proposte

dall’attore non avevano trovato sufficiente conferma nei documenti di causa

(audizione del perito nel verbale 27 giugno 2012 p. 1), non potevano essere

verificate in assenza dei movimenti nei conti (perizia giudiziaria ad 4, prefazione

e considerazioni generali nel supplemento peritale, audizione del perito nel

verbale 9 maggio 2011 p. 1) e in ogni caso risultavano troppo alte (perizia giudiziaria

ad 4), potendosi al contrario ammettere un rendimento indicato inizialmente del

6% - 6.5% con deduzione dello 0.2% - 0.3% per spese di gestione (perizia giudiziaria

ad 4 e C), percentuali queste che sono poi state corrette al ribasso in occasione

della sua audizione, ove è per finire stato indicato un rendimento netto del

5.4% - 5.5% (rendimento lordo del 6.4% e costi di gestione dell’1%, audizione

del perito nel verbale 27 giugno 2012 p. 1), si ha che il maggior reddito

(compresi i relativi interessi di mora) conseguibile per il cliente “__________”

può essere quantificato in

fr. 3'833'061.25 (importo ottenuto deducendo dal reddito da investimenti

“alternativi” di fr. 5'842’750.20 - calcolato sulla base di un tasso

d’interesse del 5.45% - il risultato conseguito con gli investimenti in T__________

__________ di fr. 3'906'208.95 a cui va poi sommato il danno sul conto in US$

di fr. 148'195.25, il tutto aggiungendo poi gli interessi di mora sul totale [di

fr. 2'084'736.50] ammontanti proporzionalmente ad altri

fr. 1'303'249.85 e gli interessi di mora sulle somme a suo tempo bloccate in

eccesso di fr. 445'074.90) e quello (compresi i relativi interessi di mora) per

il cliente “__________” in

fr. 496'192.80 (importo ottenuto aggiungendo al reddito da investimenti

“alternativi” di fr. 153'578.05 - calcolato sulla base di un tasso d’interesse del

5.45% - la perdita conseguita con gli investimenti in T__________ __________ di

fr. 83'910.75 a cui va poi sommato il danno sul conto in US$ di fr. 6'750.70,

il tutto aggiungendo poi gli interessi di mora sul totale [di fr. 244’239.50] ammontanti

proporzionalmente ad altri fr. 152'683.30 e gli interessi di mora sulle somme a

suo tempo bloccate in eccesso di fr. 99'270.-), per complessivi fr. 4'329'254.05.

Il danno subito dall’attore risulta così di fr. 329'254.05.

16. Resta da esaminare se la

violazione contrattuale commessa dal convenuto, per non aver provveduto ad

inoltrare atti interruttivi della prescrizione entro un anno dal 24 aprile

1980, sia in nesso di causalità naturale ed adeguata con il danno di fr. 329'254.05

subito dall’attore, ossia, come da questi preteso, possa averlo ragionevolmente

indotto a concludere la transazione con la banca per un importo di fr.

4'000'000.- a fronte di sue legittime pretese di fr. 4'329'254.05. Il quesito

va risolto negativamente. L’avvocato può in effetti essere reso responsabile,

in caso di comprovato errore professionale, solo nel caso in cui il cliente avrebbe

perso l’eventuale causa contro la sua controparte e senza quell’errore l’avrebbe

invece vinta (RVJ 1982 p. 99).

Ora, come si è visto, il

fatto, coerentemente sempre ribadito dal convenuto (ancora 3 giorni prima della

conclusione della transazione, cfr. doc. 81), che le pretese dei clienti “__________”

e “__________” fossero poi effettivamente di natura contrattuale e fossero dunque

soggette al termine di prescrizione decennale dell’art. 127 CO è di per sé tale

da far venir meno il rischio causato a suo tempo dal convenuto a seguito dell’omissione

di atti interruttivi della prescrizione il 24 aprile 1981, che è dunque rimasta

priva di qualsiasi rilevanza pratica. In tali circostanze, ritenuto che la

conclusione di una transazione costituisce una semplice facoltà e non certo un

obbligo, è incontestabile che se i clienti, invece di decidere di transigere (e

di riservarsi di azionare il convenuto per la differenza), avessero proceduto

in causa contro la banca, avrebbero verosimilmente ottenuto i loro fr. 4'329'254.05

e nulla avrebbero potuto ottenere dal convenuto (quand’anche fosse stato

convenuto in giudizio con la banca). Il danno subito dai clienti non è dunque

stato causato dalla violazione dei doveri di diligenza imputata al convenuto,

che non può pertanto essere obbligato al suo risarcimento.

17. Ma a prescindere da quanto

precede, è in ogni caso a ragione che il Pretore ha evidenziato che sulla

decisione di accettare la transazione con la banca avevano pesato anche altri

importanti fattori, quali il rischio e i costi di una causa, la durata e il

peso psicologico del processo e gli interessi che sarebbero venuti a mancare

nonché la questione della “prassi del Tribunale di commercio cantonale di

Zurigo molto severa ed esigente relativamente alla prova nel richiedere un

interesse che andasse oltre il 5%”. Ritenuto che già solo applicando

quest’ultima percentuale il maggior reddito da investimenti “alternativi”

(compresi i relativi interessi di mora) per il cliente “__________” e “__________”

sarebbe stato inferiore all’importo di fr. 4'000'000.- poi oggetto della

transazione, la decisione di transigere immediatamente per una tale ingente

somma appare senz’altro provvida, anche perché altrimenti l’attore avrebbe

verosimilmente dovuto avviare una causa per un valore di fr. 7'500'000.- (teste

prof. P__________ __________, verbale 6 febbraio 2008 p. 3 seg.), con i rischi,

i tempi e soprattutto i costi, in particolare per anticipi, mancati interessi

ecc., che questo avrebbe comportato (tanto più che, come detto, essa verosimilmente

non sarebbe stata fondata che per

fr. 4'329'254.05). L’attore sembra oltretutto scordare che la transazione è un

contratto con il quale le parti mettono fine, con rinunce reciproche, a una

lite o a un’incertezza relativa ad un rapporto di diritto (TF 5 agosto 2013

4A_191/2013 consid. 3), per cui la controparte avrebbe a sua volta accettato di

concluderlo, senza attendere l’esito di una futura lite, solo in presenza di rinunce

anche importanti da parte sua, che per l’appunto sono inerenti alla scopo di quell’istituto

giuridico (TF 5 agosto 2009 4A_259/2009 consid. 2.1.2).

sull’appello incidentale

18. Con l’appello incidentale la

parte convenuta ritiene insufficienti le ripetibili riconosciutele dal giudice

di prime cure (fr. 230'000.-), rilevando che le particolarità del caso giustificavano

l’attribuzione di un’indennità di fr. 365'000.-, calcolata applicando

l’aliquota massima del 6% al valore di causa ponderato di fr. 6'070'000.-.

La censura è infondata. Per

giurisprudenza invalsa (ritenuta del tutto sostenibile dal Tribunale federale,

cfr. TF 26 gennaio 2009 4A_143/2008 consid. 8.3), nella fissazione delle

ripetibili il Pretore gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento,

censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola

non è se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della

tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 19 ad art. 150; II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.47, 22

gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22, 10 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.162, 27

febbraio 2014 inc. n. 12.2012.19, 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.87, 26 marzo

2015 inc. n. 12.2013.23), che in concreto, come giustamente indicato nella

sentenza di primo grado, è la ora abrogata Tariffa dell’Ordine degli avvocati

del Cantone Ticino (vTOA; RL 3.2.1.1.2; cfr. la norma transitoria di cui

all’art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulle ripetibili). Ora, volendosi anche

ammettere che il valore litigioso ponderato della lite sia effettivamente quello

di fr. 6'070'000.- indicato dalla parte convenuta e rammentato che in presenza

di un tale valore l’art. 9 cpv. 1 vTOA prevede un’aliquota dal 3% al 6%, si

osserva che il giudice di prime cure, attribuendo un’indennità per ripetibili

di

fr. 230’000.- (pari a circa il 3.79% del valore litigioso), è in definitiva

rimasto entro i limiti della tariffa applicabile, per cui quel suo giudizio,

del tutto congruo, sfugge a qualsiasi critica, tanto più che per i precedenti “incidenti

processuali” il Pretore aveva già riconosciuto alle parti altri fr. 30'500.- per

ripetibili (fr. 500.- in occasione del decreto 23 novembre 1994 sulla cauzione

e

fr. 30'000.- in occasione del giudizio 23 settembre 1998 [poi così riformato

dalla decisione 22 febbraio 1999 di questa Camera] sulle eccezioni di carenza

di legittimazione attiva e di prescrizione). Nulla permette del resto di

ritenere che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, le particolarità

del caso imponessero di applicare la percentuale massima del 6%: in effetti, se

è vero che la causa si è protratta per una durata decisamente inusuale (21 anni

al momento della sentenza pretorile), è però altrettanto vero che ciò non basta

ancora per concludere che la causa, sicuramente non di immediata soluzione,

fosse “di grande complessità tanto a livello fattuale quanto sul piano

giuridico”, affermazione questa che la parte convenuta, venendo meno al suo

obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha minimamente provveduto ad

illustrare e che ad ogni buon conto è smentita, oltre che dalle allegazioni che

precedono, dal fatto che, a parte l’allestimento di corposi allegati

preliminari (specie la risposta di 67 pagine, la replica di 60 pagine e la

duplica di 97 pagine, per altro comprensive la prima di almeno 5 pagine, la

seconda di almeno 6 pagine e la terza di almeno 10 pagine relative agli “incidenti

processuali” di cui si è detto) e la produzione di ingente documentazione (110

documenti della parte convenuta e almeno altrettanti dell’attore),

l’istruttoria si è in definitiva limitata all’assunzione di 7 testimoni,

all’allestimento di una breve perizia giudiziaria con il suo relativo

complemento e alla duplice audizione del perito, ritenuto che gli allegati

conclusivi sono poi risultati essere tutto sommato contenuti (di 17

rispettivamente 27 pagine).

conclusione

19. Da quanto precede, discende

che entrambi gli appelli devono essere respinti nella misura in cui sono

ricevibili.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore

litigioso di

fr. 3'425'575.45 per l’appello principale e di fr. 135’000.- per l’appello

incidentale, seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 6 novembre 2013

di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali della

procedura di appello di fr. 40’000.- sono a carico dell’appellante, che

rifonderà alla controparte

fr. 40’000.- per ripetibili.

III. L’appello incidentale 31

dicembre 2013 di AO 1, AO 2 e AO 3 è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

IV. Le spese processuali della

procedura di appello incidentale di

fr. 5’000.- sono a carico degli appellanti incidentalmente in solido, che

rifonderanno alla controparte, sempre in solido,

fr. 5’000.- per ripetibili.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).