12.2013.187
Avvocato - responsabilità per pratiche risarcitorie verso una banca
11 novembre 2015Italiano32 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.187
Lugano
11 novembre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.1999.312 (già
inc. n. 1490 e poi inc. n. OA.95.00020) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2 - promossa con petizione 10 settembre 1992 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
,
e per esso, ora defunto, la sua comunione ereditaria composta di:
(in seguito essa pure defunta)
AO 1
AO 2
AO 3
tutti rappr. dall’ RA 2
con cui l’attore ha chiesto
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 6'930'000.-, oltre interessi al
5% dal 15 marzo 1990 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, somma poi ridotta in
occasione dell’udienza per incombenti del 19 ottobre 2007 a fr. 3'425'575.35 (recte:
fr. 3'425'575.45) più interessi al 5% dal 15 marzo 1990, ritenuto che la decorrenza
degli interessi è poi stata procrastinata al 5 aprile 1991 in sede
conclusionale;
domanda avversata dal convenuto,
che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 2
ottobre 2013 ha respinto, ponendo a carico dell’attore la tassa di giustizia di
fr. 45'000.-, le spese di fr. 600.-, le spese peritali e le ripetibili di fr.
230'000.-;
appellante l'attore con
atto di appello 6 novembre 2013, con cui chiede l’annullamento del querelato
giudizio con conseguente rinvio dell’incarto alla giurisdizione inferiore per
nuova decisione e in via subordinata la sua riforma nel senso di accogliere la
petizione per fr. 3'425'575.35 (recte: fr. 3'425'575.45) oltre interessi
al 5% dal 5 maggio 1992 ed accessori, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
appellante incidentalmente
la parte convenuta con allegato datato 31 dicembre 2013, con cui chiede la
reiezione dell’appello principale e la riforma della sentenza pretorile nel
senso di aumentare a fr. 365'000.- le ripetibili a suo favore, protestando
spese e ripetibili di secondo grado;
mentre l’attore con risposta
14 febbraio 2014 postula la reiezione dell’appello incidentale pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nel corso degli anni
Settanta i clienti del C__________ titolari dei conti cifrati “__________” e “__________”
vennero consigliati dagli organi dell’istituto bancario (e meglio dal direttore
__________ e dal vicedirettore __________) di effettuare degli investimenti
tramite la società del Liechtenstein T__________ __________, con la promessa
della corresponsione di un interesse di favore e l’assicurazione che le relative
operazioni non sarebbero state assoggettate all’imposta preventiva né al
pagamento di interessi negativi per investitori stranieri. Poiché tuttavia,
come si è potuto appurare solo negli anni successivi, anche queste operazioni
erano in realtà soggette all’imposta preventiva e al prelevamento degli
interessi negativi, la banca, in data 29 aprile 1977, provvide a trattenere, a
garanzia delle somme non corrisposte allo Stato, parte degli averi dei due clienti,
che in data 5 maggio 1980 ammontavano ancora a fr. 4'305'761.30 per il titolare
del conto “__________” e a fr. 301'061.45 per il titolare del conto “__________”.
2. Nel frattempo, già nel
1979, i titolari dei due conti si erano rivolti all’avv. Ca__________ __________
affinché costui, sia pure tenendo conto delle loro particolari esigenze di
riservatezza, tutelasse i loro interessi nei confronti del C__________ ed in
particolare facesse in modo che le loro pretese non avessero a prescriversi. Fu
così che in una prima fase, dopo aver fatto cedere alla società F__________ __________
(doc. 85) i crediti in questione, l’avvocato, tramite i suoi collaboratori, il
29 maggio 1981 inoltrò una domanda d’esecuzione nei confronti della banca per
fr. 5'755'675.58 più interessi al 5% (dalla data del PE, doc. 6), seguita da
quella datata 27 maggio 1982 (doc. NN2), a cui hanno fatto seguito le
esecuzioni del 20 maggio 1983 (con interessi ora dal 1° giugno 1982, doc. NN4)
e del 22 maggio 1984 (doc. NN5); l’esecuzione del 21 giugno 1985 vedeva un
aumento dell’importo richiesto a fr. 6'000'000.- più interessi (dal 29 aprile
1977, doc. NN6), somma riproposta con le esecuzioni del 20 maggio 1986 (doc.
NN7), del 24 aprile 1987 (doc. NN8) e del 13 aprile 1988 (doc. NN10); con
esecuzione 28 marzo 1989 (doc. 75) l’importo richiesto è quindi stato
ulteriormente aumentato a fr. 20'000'000.- più interessi all’8%.
In una seconda fase, e
meglio dal 1988, dopo aver preso atto, visto anche l’esito di precedenti cause
in fattispecie analoghe approdate fino al Tribunale federale, della modalità di
computo del danno subito dai clienti, che in sostanza corrispondeva alla
differenza tra lo stato attuale dei loro conti e le somme che essi avrebbero
ipoteticamente incassato se, consci delle trattenute, avessero rinunciato ad
investire presso T__________ __________ optando invece per altri investimenti,
l’avvocato si adoperò, facendo pure capo dall’estate del 1989 alla
collaborazione del prof. P__________, nella ricerca di una soluzione
transattiva della vertenza, ottenendo la disponibilità della banca a
transigere, nel luglio 1988 per un importo di circa fr. 1'200'000.- (doc. 36),
nel dicembre 1988 per un importo di fr. 1'900'000.- (doc. 46) ed infine, nel
febbraio 1990, per un importo di fr. 4'000'000.- (doc. 76), soluzione questa
che trovò l’adesione da parte dei clienti e venne adottata con convenzione 23
marzo 1990 (doc. T).
3. Con petizione 10 settembre
1992 AP 1, agente in qualità di cessionario delle pretese dei titolari dei
conti “__________” e “__________” (doc. B e C), ha convenuto in giudizio
innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, l’avv. Ca__________ __________,
per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 6'930'000.- più interessi al 5%
dal 15 marzo 1990 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. R). Egli ha in estrema sintesi
rimproverato al convenuto di non aver dato tempestivamente seguito alle
richieste dei clienti, formulate il 12 maggio 1980 (doc. D e E), di
interrompere la prescrizione delle loro pretese verso la banca, che allora si
doveva presumere o comunque, nel dubbio o per maggiore prudenza, non si doveva
escludere potesse essere di carattere annuale, rispettivamente di non aver
agito con la necessaria diligenza allorché aveva finalmente proceduto a
spiccare i precetti esecutivi, inoltrati in effetti quando il termine annuale
era ormai trascorso - la scadenza annuale non era stata in ogni caso ossequiata
neppure con il precetto esecutivo del 1985 (doc. NN6) - e contenenti un’errata data
di decorrenza degli interessi rispettivamente un importo in capitale
insufficiente. Queste negligenze avevano di fatto indebolito la posizione dei
clienti nelle trattative, che, confrontati con il rischio, a quel momento
tutt’altro che remoto, che le loro pretese potessero essere in parte o
integralmente prescritte, si erano visti “costretti” ad accettare una
transazione con la banca per soli fr. 4'000'000.-, quando in realtà l’importo a
cui avrebbero potuto legittimamente aspirare, secondo il parere del prof. P__________
(cfr. doc. H), si aggirava tra circa fr. 10'330'000.- (fr. 7'425'575.45 danno
per investimenti “alternativi” + fr. 2'908'680.- perdite su valuta) e circa fr.
10'930'000.- (fr. 8'031'074.75 danno derivante dal pagamento dell’imposta preventiva
e dal prelevamento degli interessi negativi + fr. 2'908'680.- perdite su
valuta).
4. Il convenuto si è opposto
alla petizione, eccependo preliminarmente la carente legittimazione attiva
dell’attore, la prescrizione della pretesa attorea e la falsità di un
documento, questioni queste che nel frattempo sono state evase con decisione 22
febbraio 1999 di questa Camera. Nel merito egli ha invece osservato che le
pretese nei confronti della banca erano chiaramente di carattere contrattuale e
quindi soggette ad un termine di prescrizione decennale, rispettivamente che,
se anche fossero state di natura extracontrattuale, il termine di prescrizione
non sarebbe stato quello di un anno, bensì quello decennale (o eventualmente
quinquennale) del diritto penale; e in ogni caso il mancato ossequio
dell’eventuale termine annuale o quinquennale non sarebbe stato imputabile a
lui, ma ai clienti, che non gli avevano permesso di procedere ai necessari atti
interruttivi della prescrizione. Se i clienti avevano ritenuto di accettare la
transazione, l’avevano poi fatto liberamente e dopo aver valutato ogni aspetto
della fattispecie, in particolare i molteplici rischi - specie in punto
all’ammontare del danno, non però in punto alla prescrizione, che non era
intervenuta e neppure era stata seriamente eccepita dalla controparte - i costi
e i tempi che sarebbero stati legati ad un’eventuale procedura giudiziaria, e
non per “mitigare” il presunto danno più elevato, per altro non comprovato, di
cui si voleva rendere responsabile il convenuto. Responsabili di
quell’eventuale maggior danno erano in realtà altri mandatari dei clienti, che
con il loro comportamento avevano contribuito ad aumentare il rischio
processuale, in particolare sottoscrivendo dichiarazioni di rinuncia ad ogni
pretesa nei confronti della banca e impedendo al convenuto di agire
tempestivamente a tutela delle pretese dei mandanti.
5. Nelle more della causa,
dopo che con decisione 22 giugno 2007 questa Camera aveva provveduto ad
annullare la precedente sentenza 24 aprile 2006 del Pretore (che aveva
integralmente respinto la petizione) e a ritornare a quest’ultimo gli atti per
la continuazione della procedura ai sensi dei considerandi, l’attore ha
provveduto a modificare in due occasioni le sue pretese nei confronti del
convenuto, che nel frattempo era deceduto ed al quale erano subentrati i membri
della sua comunione ereditaria, la moglie __________ (in seguito essa pure
deceduta) e i figli AO 1, AO 2 e AO 3.
Nell’ambito dell’udienza
per incombenti del 19 ottobre 2007 egli ha dapprima ridotto le sue richieste a
fr. 3'425'575.35 (recte:
fr. 3'425'575.45) oltre interessi al 5% dal 15 marzo 1990, rinunciando al
risarcimento del danno per le perdite su valuta e ribadendo che senza gli
errori del convenuto avrebbe potuto ottenere dalla banca un risarcimento di fr.
7'425'575.35 (recte:
fr. 7'425'575.45, cfr. doc. 66) per gli investimenti “alternativi”.
In sede conclusionale ha quindi
chiesto che gli interessi al 5% sul capitale iniziassero a decorrere solo dal 5
aprile 1991.
6. Con la sentenza 2 ottobre
2013 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha nuovamente respinto la petizione,
ponendo la tassa di giustizia di fr. 45'000.-, le spese di fr. 600.- e le spese
peritali a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte
fr. 230'000.- per ripetibili. Il giudice di prime cure, richiamate in diritto
le norme sulla responsabilità del mandatario (art. 398 CO), ha innanzitutto rilevato
che nel momento topico, ossia nel 1980/1981, la qualifica giuridica dei
rapporti tra il C__________ __________ e i loro clienti per gli investimenti effettuati
tramite la T__________ __________ non era ancora stata definitivamente chiarita
per cui si poteva e doveva ipotizzare sia una responsabilità di tipo
contrattuale sia una responsabilità di tipo extracontrattuale, e che in simili
circostanze un avvocato prudente e diligente avrebbe dovuto ipotizzare entrambe
le varianti ed assicurarsi la possibilità di tutelare gli interessi del cliente
sia nell’una che nell’altra, preoccupandosi anche di interrompere il decorso
del termine annuale di prescrizione di cui all’art. 60 CO applicabile nel caso
di responsabilità extracontrattuale. Ciò premesso, egli ha quindi ritenuto che
il convenuto non aveva però agito in tal modo, visto che la prima esecuzione era
stata da lui inoltrata solo il 29 maggio 1981 (doc. 6) quando il danno era già
noto sin dal 24 aprile 1980 (teste avv. RA 2), il che costituiva di principio
una violazione del suo dovere di diligenza. A suo giudizio, ciò non bastava
tuttavia ancora per innescare una responsabilità del convenuto, visto e
considerato che l’istruttoria (le deposizioni dei testi __________ e RA 2
essendo preferibili a quelle dei testi __________ e __________) aveva permesso
di accertare che il mancato rispetto del termine annuale non era imputabile a
lui ma ai clienti che non gli avevano permesso di procedere ai necessari atti
interruttivi della prescrizione, avendo sottoscritto l’atto di cessione a F__________
__________ solo il 29 maggio 1981 (doc. 2 e 3). A titolo abbondanziale ha
infine rilevato che sulla decisione di accettare la transazione con la banca
per un importo (fr. 4'000'000.-) inferiore a quanto preteso (fr. 7'500'000.-)
avevano pesato non solo il rischio della prescrizione, ma anche altri
importanti fattori, quali il rischio e i costi di una causa, la durata e il
peso psicologico del processo, gli interessi che sarebbero venuti a mancare nonché
la questione della “prassi del Tribunale di commercio cantonale di Zurigo molto
severa ed esigente relativamente alla prova nel richiedere un interesse che
andasse oltre il 5%” (teste prof. P__________ __________). Ai fini del calcolo
degli oneri processuali e delle ripetibili, egli si è fondato su un valore di
causa determinato dalla ponderazione della domanda iniziale
(fr. 6'930'000.-) e l’ammontare della pretesa poi ridotta in corso di causa
(fr. 3'425'575.35, recte: fr. 3'425'575.45).
7. Entrambe le parti hanno
impugnato la decisione pretorile.
Con appello 6 novembre 2013
l'attore ha chiesto di annullare il querelato giudizio, rilevando che il
riserbo richiesto dai clienti non avrebbe impedito al convenuto di effettuare
atti interruttivi della prescrizione e che in ogni caso quest’ultimo non aveva
chiaramente informato i clienti dei rischi che si sarebbero potuti presentare
in caso di mancata tempestiva interruzione della prescrizione, se del caso
sollecitandoli a rilasciargli per tempo la cessione, ciò che innescava la sua responsabilità
ed imponeva un rinvio dell’incarto al primo giudice affinché si esprimesse
sulle conseguenze della violazione del mandato; in via subordinata, qualora l’incarto
fosse considerato maturo per essere deciso nel merito, ha chiesto di riformare la
sentenza di prima istanza nel senso di accogliere la petizione per fr.
3'425'575.35 (recte:
fr. 3'425'575.45) oltre interessi al 5% dal 5 maggio 1992 (anche se nei
considerandi ha poi riproposto la decorrenza del 5 aprile 1991) ed accessori, per
le ragioni esposte in sede conclusionale; il tutto protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi.
Con risposta e appello
incidentale 31 dicembre 2013 la parte convenuta ha chiesto di respingere
l’appello principale e di modificare il giudizio pretorile nel senso di
aumentare a
fr. 365'000.- le ripetibili a suo favore, con protesta di spese e ripetibili di
secondo grado, rilevando che la particolarità della lite giustificava di tener
conto di un valore di causa ponderato di
fr. 6'070'000.- e di applicare l’aliquota massima del 6%.
Con risposta 14 febbraio 2014
l’attore ha postulato la reiezione dell’appello incidentale pure protestando
spese e ripetibili.
8. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
sull’appello principale
9. L’attività dell’avvocato
soggiace alle norme del mandato (art. 394 segg. CO). In quanto mandatario
l’avvocato non è tenuto a fornire un risultato, ma è responsabile verso il
mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398
cpv. 2 CO). L’estensione del suo dovere di diligenza si determina secondo
criteri oggettivi. Le esigenze che devono essere poste al proposito non possono
essere stabilite una volta per tutte, dato che la qualità dei servizi che il
mandante può attendersi dall’avvocato dipende dalle circostanze e dalle difficoltà
cui questi è confrontato. L’esercizio della sua professione diverrebbe
impossibile se il mandante potesse renderlo responsabile per ogni insuccesso,
tenuto conto, da una parte, della complessità della legislazione e dei fatti,
delle incognite derivanti dall’istruttoria e, dall’altra, di certe imperfezioni
umane minori che si manifestano necessariamente in occasione dell’esercizio di
una tale professione, di per sé tale da comportare dei rischi. Nondimeno, da un
mandatario al beneficio di un certificato di capacità professionale, che si è
visto rilasciare un’autorizzazione ufficiale a praticare ed esercita la sua
attività a pagamento, si deve poter attendere una diligenza particolare in
relazione con le sue conoscenze specifiche e confidare in particolare che abbia
a consigliare ed orientare il suo cliente in merito alle possibilità giuridiche
e pratiche che gli si presentano in determinate situazioni. In definitiva
l’avvocato viene meno al suo dovere di diligenza unicamente se la mancanza che
gli è rimproverata rappresenta la violazione di regole generalmente
riconosciute e ammesse, quali ad esempio il rispetto dei termini di perenzione
o di prescrizione (DTF 117 II 563 consid. 2a; JdT 1984 I p. 146). La violazione
da parte dell’avvocato del suo dovere di diligenza costituisce, da un punto di
vista giuridico, un’inesecuzione o una cattiva esecuzione del suo obbligo di
mandatario. Essa comporta la perdita del diritto agli onorari e al rimborso
delle spese assunte per l’esecuzione del mandato. Se essa causa un danno al
mandante, questi, in caso di colpa del mandatario, potrà pretenderne il
risarcimento (DTF 117 II 563 consid. 2a), fermo restando, con particolare
riferimento proprio alle conseguenze dell’inosservanza di un termine da parte
del mandatario, che quest’ultimo potrà essere tenuto al risarcimento solo nel
caso in cui sia dimostrato che il mandante molto verosimilmente avrebbe vinto l’eventuale
causa, qualora il termine non fosse stato disatteso (cfr. Fellmann, Die Haftung des Anwaltes für
die Unkenntnis klaren Rechts, in: recht 2001 p. 195 con rif.; DTF 87 II 364
consid. 2; cfr. pure TF 18 marzo 2003 4C.284/2002 consid. 1, 26 novembre 2003 4C.231/2003 consid. 1; II CCA 11 giugno 2003 inc. n. 12.2003.84), ciò che
impone di esaminare quale sarebbe stato il destino di quell’eventuale causa
senza l’omissione (Fellmann, op.
cit., ibidem; DTF 87 II 364 consid. 2).
10. L’esame della lite, e con
ciò dell’appello principale, non può prescindere dal chiarire se le pretese
vantate a suo tempo nei confronti del C__________ __________ dai suoi clienti
titolari dei conti cifrati “__________” e “__________” fossero di natura
contrattuale, e dunque soggette al termine di prescrizione decennale dell’art.
127 CO pacificamente ossequiato, oppure fossero di natura extracontrattuale, e
dunque soggette al termine di prescrizione annuale dell’art. 60 cpv. 1 CO pacificamente
non rispettato (in questa sede non viene per contro più preteso che esso
potesse essere quinquennale o decennale in applicazione dell’art. 60 cpv. 2 CO
siccome derivante dalla più lunga prescrizione del diritto penale). Ebbene, come
per altro già rilevato da questa Camera nella sua decisione 22 gennaio 1999, la
questione è stata risolta nel 1984 dal Tribunale federale che, in una
fattispecie del tutto analoga, ha inequivocabilmente deciso nel senso della loro
natura contrattuale (TF 13 marzo 1984 C 251/83 = DTF 110 II 360 consid. 5a e b
= doc. 11 e 2a; II CCA 28 febbraio 1992 inc. n. 2412 = doc. 92), ritenuto che l’apparente
diversa conclusione resa dall’Alta Corte nel 1989 (TF 10 marzo 1989 C.527/1987 consid.
5 = doc. DD3) riguardava invece una fattispecie diversa (in cui non vi era in
particolare traccia di consigli agli investimenti al cliente) e comunque, in
assenza di una qualsiasi motivazione sulla particolare tematica, non poteva assolutamente
essere considerata un cambiamento dell’opposta giurisprudenza da poco pubblicata
nella raccolta ufficiale (in tal senso, pure, il parere giuridico reso dal
prof. __________ di cui al doc. 91), che in effetti è stata successivamente
confermata anche in altre decisioni (per esempio TF 21 febbraio 2007
4C.205/2006 consid. 3.4.1).
Si aggiunga, per
completezza di motivazione, che lo stesso attore, pur avendo sostenuto che le
pretese vantate nei confronti del C__________ __________ dai titolari dei conti
“__________” e “__________” fossero di natura extracontrattuale (appello p. 9),
ha per finire ammesso che la responsabilità della banca era ed è pacificamente data
sulla base della sentenza TF 13 marzo 1984 C 251/83 consid. 5b di cui al doc.
11 (appello p. 15), che però, come si è appena detto, concludeva proprio per un
suo chiaro fondamento contrattuale.
11. Escluso con ciò, sia pure
solo con un giudizio ex post, che il convenuto, non avendo provveduto ad
avviare nei confronti del C__________ __________ un’esecuzione entro il 24
aprile 1981, avesse lasciato prescrivere le pretese dei clienti “__________” e
“__________”, si tratta ora di esaminare (consid. 12-16) se egli, come pure
rimproveratogli dall’attore, non possa in ogni caso essere reso responsabile per
il fatto che, richiesto di agire in tal senso nell’aprile 1980 (doc. D e E),
non aveva ritenuto di interrompere, in presenza di una situazione di
insicurezza giuridica e comunque per maggior prudenza, il termine annuale di
prescrizione, ciò che di fatto aveva permesso alla banca di evocare nelle successive
trattative l’eventualità, ritenuta nel 1989-1990 tutt’altro che remota dallo
stesso prof. P__________ (cfr. doc. 66, 70, 73, H, PP28 e PP30; cfr. pure la
sua testimonianza, verbale 6 febbraio 2008 p. 2 seg.), che la prescrizione,
annuale, potesse essere intervenuta (doc. I, L e M) con le gravi conseguenze
che sarebbero potute derivare ai clienti, argomento questo di cui essa non
avrebbe ovviamente potuto prevalersi se il termine annuale fosse stato
interrotto tempestivamente nel 1980, prima dell’inoltro del PE di cui al doc.
6, e ancora in seguito nel 1985, con il PE di cui al doc. NN6.
12. Al proposito, nel querelato
giudizio il Pretore ha innanzitutto ritenuto che il convenuto, omettendo di
inoltrare atti interruttivi della prescrizione entro un anno dal 24 aprile 1980
in una situazione di incertezza giuridica, aveva di principio violato il suo
dovere di diligenza. Questo assunto non è qui stato censurato dalle parti e
deve pertanto essere considerato assodato.
13. Il giudice di prime cure ha in
seguito aggiunto, passando implicitamente ad esaminare il tema della colpa, che
ciò non bastava però ancora per innescare una responsabilità del convenuto, siccome
l’istruttoria aveva permesso di accertare che il mancato rispetto del termine
annuale non era imputabile a lui ma ai clienti che non gli avevano permesso di
procedere ai necessari atti interruttivi della prescrizione, avendo sottoscritto
l’atto di cessione a F__________ __________ solo il 29 maggio 1981.
In questa sede l’attore obietta che
il riserbo richiesto dai clienti non avrebbe in ogni caso impedito al convenuto
di effettuare entro l’anno atti interruttivi della prescrizione, segnatamente
di inoltrare un PE indicandoli con gli pseudonimi “__________” e “__________” o
di chiedere alla banca di sottoscrivere un atto di rinuncia alla prescrizione, e
che in ogni caso costui non aveva informato i clienti dei rischi che si
sarebbero potuti presentare in caso di inazione entro quel termine, se del caso
sollecitandoli a rilasciargli per tempo la cessione a F__________ __________. Il
rilievo è fondato. A prescindere dalla questione a sapere se il particolare riserbo
richiesto dai clienti fosse effettivamente tale da impedire al convenuto di
effettuare entro l’anno i senz’altro ammissibili atti interruttivi della
prescrizione menzionati nel gravame (ciò che pare invero contraddetto dal
chiaro tenore dei doc. D e E), si osserva in effetti che il convenuto, gravato
dell’onere della prova (art. 8 CC), non è stato in grado di dimostrare di aver a
suo tempo informato i clienti dei rischi che si sarebbero potuti presentare in assenza
di atti interruttivi della prescrizione entro l’anno e di averli perciò resi
attenti a dargli istruzioni precise su come comportarsi entro il 24 aprile 1981
ritenuto che in caso contrario egli avrebbe omesso qualsiasi iniziativa in tal
senso.
14. Ammessa con ciò l’esistenza
di una violazione del dovere di diligenza da parte del convenuto e di un
comportamento colpevole a lui imputabile, il giudizio con cui il Pretore aveva
negato una sua responsabilità non può di per sé essere ancora confermato (ma
non può neanche essere ritenuto errato).
Contrariamente a quanto
preteso in via principale dall’attore, non potendosi però ritenere che in tal
modo una parte essenziale dell’azione non sia stata giudicata (art. 318 cpv. 1
lett. c n. 1 CPC) o i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art.
318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC), la circostanza non impone tuttavia di annullare
la sentenza pretorile e di rinviare l’incarto al giudice di prime cure affinché
abbia ad esprimersi sugli altri requisiti di un’eventuale responsabilità, ossia
sul danno e sulla questione del nesso di causalità. In conseguenza dell’effetto
devolutivo dell’appello, spetta dunque a questa Camera, come per altro
richiesto comunque in via subordinata dall’attore, esaminare se gli stessi
siano o meno adempiuti.
15. Nel caso di specie è
incontestato che il danno rivendicabile dall’attore nei confronti del convenuto
consiste nella differenza tra quanto egli avrebbe potuto incassare dalla banca
in presenza di atti interruttivi della prescrizione entro un anno dal 24 aprile
1980, in realtà colpevolmente omessi, e quanto ha da lei effettivamente
incassato. Mentre quest’ultimo importo è pacificamente pari a fr. 4'000'000.-, si
tratta di esaminare se la prima somma, corrispondente al maggior risultato allora
ottenibile con gli investimenti “alternativi” - ossia con quelli che sarebbero
stati effettuati dai clienti “__________” e “__________” con le somme investite
in T__________ __________ sulla base degli altri investimenti che in quello
stesso periodo essi avevano fatto con il loro rimanente patrimonio - rispetto a
quello ottenuto con gli investimenti in T__________ __________, ammonti effettivamente
a fr. 7'425'575.45 come preteso dall’attore.
15.1 Per la parte convenuta
l’attore non poteva pretendere alcun risarcimento già per il fatto di non aver
dimostrato l’entità del danno da lui subito, e meglio per non aver dimostrato che
Fatti
i doc. UU e TT, che a detta della controparte si riferivano ai conti intestati ai
clienti “__________” e/o “__________” in altre banche e dunque dovevano documentare
gli investimenti “alternativi”, erano riconducibili a quei due clienti.
L’obiezione è ampiamente infondata. L’istruttoria ha in effetti permesso di
accertare che quei documenti, per altro già utilizzati per quantificare il
reddito da investimenti “alternativi” nell’ambito delle trattative con la banca
(doc. 57 tabella 1), erano effettivamente riconducibili ai titolari dei conti “__________”
e/o “__________”, ossia agli eredi __________ (teste __________, verbale 28
aprile 2008 p. 2 e 4). Lo stesso perito giudiziario ha del resto ammesso che almeno
una parte di quei documenti, e meglio il quarto plico del doc. UU, era oggettivamente
riferibile a quei clienti (cfr. prefazione della perizia giudiziaria).
15.2 La parte convenuta può invece
essere seguita laddove rileva che alla luce delle conclusioni del perito
giudiziario il maggior reddito ottenibile dagli investimenti “alternativi”
sarebbe stato di gran lunga inferiore a quello di fr. 7'425'575.45 preteso
dall’attore.
Dai doc. H e 66 si evince
che quest’ultimo importo risultava da un maggior reddito (compresi i relativi interessi
di mora) di
fr. 6'864'582.- per il cliente “__________”, ottenuto deducendo dal reddito da
investimenti “alternativi” di
fr. 7'708'142.- - calcolato sulla base di un tasso d’interesse medio
conseguibile del 7.19% - il risultato conseguito con gli investimenti in T__________
__________ di fr. 3'906'208.95 a cui andava poi sommato il danno sul conto in
US$ di fr. 148'195.25, il tutto aggiungendo poi gli interessi di mora sul
totale [di
fr. 3'950'128.30] ammontanti ad altri fr. 2'469’378.80 e gli interessi di mora
sulle somme a suo tempo bloccate in eccesso di fr. 445'074.90; e da un maggior reddito
(compresi i relativi interessi di mora) di fr. 560'993.45 per il cliente “__________”,
ottenuto aggiungendo al reddito da investimenti “alternativi” di fr. 193’452.- -
calcolato sulla base di un tasso d’interesse conseguibile tra il 6.54% e il
7.19%, ossia del 6.865% - la perdita conseguita con gli investimenti in T__________
__________ di
fr. 83'910.75 a cui andava poi sommato il danno sul conto in US$ di fr. 6'750.70,
il tutto aggiungendo poi gli interessi di mora sul totale [di fr. 284'113.45] ammontanti
ad altri fr. 177’610.- e gli interessi di mora sulle somme a suo tempo bloccate
in eccesso di fr. 99'270.-. Ora, ritenuto che per il perito giudiziario le
percentuali relative al rendimento degli investimenti “alternativi” proposte
dall’attore non avevano trovato sufficiente conferma nei documenti di causa
(audizione del perito nel verbale 27 giugno 2012 p. 1), non potevano essere
verificate in assenza dei movimenti nei conti (perizia giudiziaria ad 4, prefazione
e considerazioni generali nel supplemento peritale, audizione del perito nel
verbale 9 maggio 2011 p. 1) e in ogni caso risultavano troppo alte (perizia giudiziaria
ad 4), potendosi al contrario ammettere un rendimento indicato inizialmente del
6% - 6.5% con deduzione dello 0.2% - 0.3% per spese di gestione (perizia giudiziaria
ad 4 e C), percentuali queste che sono poi state corrette al ribasso in occasione
della sua audizione, ove è per finire stato indicato un rendimento netto del
5.4% - 5.5% (rendimento lordo del 6.4% e costi di gestione dell’1%, audizione
del perito nel verbale 27 giugno 2012 p. 1), si ha che il maggior reddito
(compresi i relativi interessi di mora) conseguibile per il cliente “__________”
può essere quantificato in
fr. 3'833'061.25 (importo ottenuto deducendo dal reddito da investimenti
“alternativi” di fr. 5'842’750.20 - calcolato sulla base di un tasso
d’interesse del 5.45% - il risultato conseguito con gli investimenti in T__________
__________ di fr. 3'906'208.95 a cui va poi sommato il danno sul conto in US$
di fr. 148'195.25, il tutto aggiungendo poi gli interessi di mora sul totale [di
fr. 2'084'736.50] ammontanti proporzionalmente ad altri
fr. 1'303'249.85 e gli interessi di mora sulle somme a suo tempo bloccate in
eccesso di fr. 445'074.90) e quello (compresi i relativi interessi di mora) per
il cliente “__________” in
fr. 496'192.80 (importo ottenuto aggiungendo al reddito da investimenti
“alternativi” di fr. 153'578.05 - calcolato sulla base di un tasso d’interesse del
5.45% - la perdita conseguita con gli investimenti in T__________ __________ di
fr. 83'910.75 a cui va poi sommato il danno sul conto in US$ di fr. 6'750.70,
il tutto aggiungendo poi gli interessi di mora sul totale [di fr. 244’239.50] ammontanti
proporzionalmente ad altri fr. 152'683.30 e gli interessi di mora sulle somme a
suo tempo bloccate in eccesso di fr. 99'270.-), per complessivi fr. 4'329'254.05.
Il danno subito dall’attore risulta così di fr. 329'254.05.
16. Resta da esaminare se la
violazione contrattuale commessa dal convenuto, per non aver provveduto ad
inoltrare atti interruttivi della prescrizione entro un anno dal 24 aprile
1980, sia in nesso di causalità naturale ed adeguata con il danno di fr. 329'254.05
subito dall’attore, ossia, come da questi preteso, possa averlo ragionevolmente
indotto a concludere la transazione con la banca per un importo di fr.
4'000'000.- a fronte di sue legittime pretese di fr. 4'329'254.05. Il quesito
va risolto negativamente. L’avvocato può in effetti essere reso responsabile,
in caso di comprovato errore professionale, solo nel caso in cui il cliente avrebbe
perso l’eventuale causa contro la sua controparte e senza quell’errore l’avrebbe
invece vinta (RVJ 1982 p. 99).
Ora, come si è visto, il
fatto, coerentemente sempre ribadito dal convenuto (ancora 3 giorni prima della
conclusione della transazione, cfr. doc. 81), che le pretese dei clienti “__________”
e “__________” fossero poi effettivamente di natura contrattuale e fossero dunque
soggette al termine di prescrizione decennale dell’art. 127 CO è di per sé tale
da far venir meno il rischio causato a suo tempo dal convenuto a seguito dell’omissione
di atti interruttivi della prescrizione il 24 aprile 1981, che è dunque rimasta
priva di qualsiasi rilevanza pratica. In tali circostanze, ritenuto che la
conclusione di una transazione costituisce una semplice facoltà e non certo un
obbligo, è incontestabile che se i clienti, invece di decidere di transigere (e
di riservarsi di azionare il convenuto per la differenza), avessero proceduto
in causa contro la banca, avrebbero verosimilmente ottenuto i loro fr. 4'329'254.05
e nulla avrebbero potuto ottenere dal convenuto (quand’anche fosse stato
convenuto in giudizio con la banca). Il danno subito dai clienti non è dunque
stato causato dalla violazione dei doveri di diligenza imputata al convenuto,
che non può pertanto essere obbligato al suo risarcimento.
17. Ma a prescindere da quanto
precede, è in ogni caso a ragione che il Pretore ha evidenziato che sulla
decisione di accettare la transazione con la banca avevano pesato anche altri
importanti fattori, quali il rischio e i costi di una causa, la durata e il
peso psicologico del processo e gli interessi che sarebbero venuti a mancare
nonché la questione della “prassi del Tribunale di commercio cantonale di
Zurigo molto severa ed esigente relativamente alla prova nel richiedere un
interesse che andasse oltre il 5%”. Ritenuto che già solo applicando
quest’ultima percentuale il maggior reddito da investimenti “alternativi”
(compresi i relativi interessi di mora) per il cliente “__________” e “__________”
sarebbe stato inferiore all’importo di fr. 4'000'000.- poi oggetto della
transazione, la decisione di transigere immediatamente per una tale ingente
somma appare senz’altro provvida, anche perché altrimenti l’attore avrebbe
verosimilmente dovuto avviare una causa per un valore di fr. 7'500'000.- (teste
prof. P__________ __________, verbale 6 febbraio 2008 p. 3 seg.), con i rischi,
i tempi e soprattutto i costi, in particolare per anticipi, mancati interessi
ecc., che questo avrebbe comportato (tanto più che, come detto, essa verosimilmente
non sarebbe stata fondata che per
fr. 4'329'254.05). L’attore sembra oltretutto scordare che la transazione è un
contratto con il quale le parti mettono fine, con rinunce reciproche, a una
lite o a un’incertezza relativa ad un rapporto di diritto (TF 5 agosto 2013
4A_191/2013 consid. 3), per cui la controparte avrebbe a sua volta accettato di
concluderlo, senza attendere l’esito di una futura lite, solo in presenza di rinunce
anche importanti da parte sua, che per l’appunto sono inerenti alla scopo di quell’istituto
giuridico (TF 5 agosto 2009 4A_259/2009 consid. 2.1.2).
sull’appello incidentale
18. Con l’appello incidentale la
parte convenuta ritiene insufficienti le ripetibili riconosciutele dal giudice
di prime cure (fr. 230'000.-), rilevando che le particolarità del caso giustificavano
l’attribuzione di un’indennità di fr. 365'000.-, calcolata applicando
l’aliquota massima del 6% al valore di causa ponderato di fr. 6'070'000.-.
La censura è infondata. Per
giurisprudenza invalsa (ritenuta del tutto sostenibile dal Tribunale federale,
cfr. TF 26 gennaio 2009 4A_143/2008 consid. 8.3), nella fissazione delle
ripetibili il Pretore gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento,
censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola
non è se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della
tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 19 ad art. 150; II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.47, 22
gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22, 10 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.162, 27
febbraio 2014 inc. n. 12.2012.19, 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.87, 26 marzo
2015 inc. n. 12.2013.23), che in concreto, come giustamente indicato nella
sentenza di primo grado, è la ora abrogata Tariffa dell’Ordine degli avvocati
del Cantone Ticino (vTOA; RL 3.2.1.1.2; cfr. la norma transitoria di cui
all’art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulle ripetibili). Ora, volendosi anche
ammettere che il valore litigioso ponderato della lite sia effettivamente quello
di fr. 6'070'000.- indicato dalla parte convenuta e rammentato che in presenza
di un tale valore l’art. 9 cpv. 1 vTOA prevede un’aliquota dal 3% al 6%, si
osserva che il giudice di prime cure, attribuendo un’indennità per ripetibili
di
fr. 230’000.- (pari a circa il 3.79% del valore litigioso), è in definitiva
rimasto entro i limiti della tariffa applicabile, per cui quel suo giudizio,
del tutto congruo, sfugge a qualsiasi critica, tanto più che per i precedenti “incidenti
processuali” il Pretore aveva già riconosciuto alle parti altri fr. 30'500.- per
ripetibili (fr. 500.- in occasione del decreto 23 novembre 1994 sulla cauzione
e
fr. 30'000.- in occasione del giudizio 23 settembre 1998 [poi così riformato
dalla decisione 22 febbraio 1999 di questa Camera] sulle eccezioni di carenza
di legittimazione attiva e di prescrizione). Nulla permette del resto di
ritenere che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, le particolarità
del caso imponessero di applicare la percentuale massima del 6%: in effetti, se
è vero che la causa si è protratta per una durata decisamente inusuale (21 anni
al momento della sentenza pretorile), è però altrettanto vero che ciò non basta
ancora per concludere che la causa, sicuramente non di immediata soluzione,
fosse “di grande complessità tanto a livello fattuale quanto sul piano
giuridico”, affermazione questa che la parte convenuta, venendo meno al suo
obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha minimamente provveduto ad
illustrare e che ad ogni buon conto è smentita, oltre che dalle allegazioni che
precedono, dal fatto che, a parte l’allestimento di corposi allegati
preliminari (specie la risposta di 67 pagine, la replica di 60 pagine e la
duplica di 97 pagine, per altro comprensive la prima di almeno 5 pagine, la
seconda di almeno 6 pagine e la terza di almeno 10 pagine relative agli “incidenti
processuali” di cui si è detto) e la produzione di ingente documentazione (110
documenti della parte convenuta e almeno altrettanti dell’attore),
l’istruttoria si è in definitiva limitata all’assunzione di 7 testimoni,
all’allestimento di una breve perizia giudiziaria con il suo relativo
complemento e alla duplice audizione del perito, ritenuto che gli allegati
conclusivi sono poi risultati essere tutto sommato contenuti (di 17
rispettivamente 27 pagine).
conclusione
19. Da quanto precede, discende
che entrambi gli appelli devono essere respinti nella misura in cui sono
ricevibili.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
litigioso di
fr. 3'425'575.45 per l’appello principale e di fr. 135’000.- per l’appello
incidentale, seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 6 novembre 2013
di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali della
procedura di appello di fr. 40’000.- sono a carico dell’appellante, che
rifonderà alla controparte
fr. 40’000.- per ripetibili.
III. L’appello incidentale 31
dicembre 2013 di AO 1, AO 2 e AO 3 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
IV. Le spese processuali della
procedura di appello incidentale di
fr. 5’000.- sono a carico degli appellanti incidentalmente in solido, che
rifonderanno alla controparte, sempre in solido,
fr. 5’000.- per ripetibili.
V. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).