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Decisione

12.2013.188

Appalto - tempestività della notifica dei difetti - diritti del committente in caso di difetti dell’opera

16 aprile 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti con risposta 2 gennaio 2014 postulano la reiezione del gravame,

pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. AO

1 ed AO 2 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. n. __________

RFD di __________ (ora frazione del Comune di Lugano) in località __________ (doc.

C). Il 14 dicembre 2007/31 marzo 2008 essi hanno sottoscritto, unitamente allo

Studio di architettura __________ in qualità di direzione lavori, con la

società AP 1 un contratto d’appalto per le opere di scavo e da capomastro relative

alla costruzione di uno stabile ad uso abitativo sulla particella sopracitata

per una mercede di fr. 389'017.30 IVA inclusa (doc. A). I lavori, iniziati

nell’agosto del 2008, sono stati ultimati nel luglio 2009 (doc. D, pag. 3).

Il 5 ottobre 2009, dopo l’inoltro della fattura finale da parte dell’appaltatrice,

la direzione lavori ha allestito la liquidazione finale per le opere realizzate

da cui risultava, tenuto conto degli acconti versati, un saldo a favore

dell’imprenditore di fr. 41'451’50 (doc. D, pag. 3). Successivamente con

scritto e-mail 2 novembre 2009 la direzione lavori ha comunicato a AP 1 che

l’ultimo acconto di fr. 90'000.- inserito nella liquidazione finale era stato pagato

dalla committenza limitatamente all’importo di fr. 75'000.- e che quindi il

saldo finale corretto a loro favore era di fr. 56’451.50. Essa ha inoltre annunciato

“la necessità di rettificare alcune esecuzioni già segnalate”, postulando

nel contempo il rilascio della garanzia pattuita (doc. D, pag. 2). Con lettera di

medesima data AP 1 ha restituito la liquidazione finale, con il saldo

rettificato di fr. 56’451.50, controfirmata ed allegato la garanzia

assicurativa, comunicando altresì che avrebbe provveduto “a sistemare la

scala esterna con la lisciatura richiesta” (doc. D, pag. 1). Il 27 novembre

2009 AP 1 ha sollecitato il pagamento del saldo ancora dovuto (doc. F). Con scritto

e-mail 11 dicembre 2009, la direzione lavori ha comunicato all’appaltatrice che

i committenti hanno provveduto a versare fr. 41'451’50, mentre il pagamento del

saldo residuo della mercede sarebbe avvenuto una volta risolte le contestazioni

riguardanti “la qualità di esecuzione della scala esterna, ulteriormente

peggiorata a seguito dell’ultimo intervento; i pozzi luce non eseguiti a regola

d’arte sia riguardo alla posa che alla qualità; il tracciamento e l’esecuzione di

alcune pareti interne, locali 1.3. Bagno e 1.2. Doccia non perpendicolari” (doc.

G).

Con scritto e-mail 19 maggio 2010 la ditta appaltatrice ha dichiarato la sua

intenzione ad eseguire i lavori in garanzia sopra elencati (doc. H). In

medesima data, la committenza ha inviato all’appaltatrice una e-mail,

comunicando di non aver più intenzione di far eseguire altri lavori nella loro

abitazione, visto il risultato degli ultimi interventi (doc. I).

In data 31 maggio 2010 AP 1 ha fatto intimare i precetti esecutivi n. __________

e n. __________ tramite l’UE di Lugano a AO 1 ed AO 2 per l’importo di fr.

15'000.- oltre interessi al 5% dal 22 agosto 2009, nei confronti dei quali gli

escussi hanno interposto opposizione (doc. N).

Con ulteriori scritti del 12 e 13 ottobre 2010, per il tramite del loro legale,

i committenti hanno notificato ulteriori difetti riscontrati nell’immobile

(doc. 4 e 5).

Il successivo scambio di corrispondenza intercorso tra i rispettivi legali delle

parti non ha permesso di ricomporre le divergenze sull’eliminazione dei difetti

delle opere realizzate (doc. O, P e Q).

B. Con

petizione 31 dicembre 2010 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 ed AO 2 innanzi alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al

pagamento in solido di fr. 15'000.- oltre interessi al 5% dal 22 agosto 2009 pari

al saldo della mercede ancora scoperto, nonché il rigetto in via definitiva

dell’opposizione interposta dai convenuti ai rispettivi PE n. __________ e n. __________

dell’UE di Lugano. L’attrice ha sostenuto che la liquidazione finale sarebbe

stata regolarmente verificata ed approvata dalla direzione lavori e che le

pendenze elencate nel doc. D riguardavano unicamente l’esecuzione della scala

esterna. A suo dire solo in seguito le sarebbero stati notificati ulteriori

difetti, e meglio quello indicati nel doc. G, ai quali si sarebbe comunque dichiarata

disponibile a porre rimedio, ma che i convenuti non le avrebbero più permesso

di intervenire nella loro proprietà.

Con risposta 22 aprile 2011 i convenuti si sono opposti alla petizione, sostenendo che il saldo rivendicato dall’attrice è stato trattenuto quale garanzia per

la corretta eliminazione di una serie di difetti (v. elenco pag. 3 della

risposta) prontamente segnalati all’attrice, la quale si sarebbe però rifiutata

di porvi rimedio, vincolando il proprio intervento al preventivo saldo

integrale della mercede. Essi hanno poi rilevato che in ogni caso il minor

valore dell’opera a seguito dei difetti compenserebbe ampiamente la pretesa di

controparte.

L’attrice non ha replicato. All’udienza preliminare del 24 agosto 2011 le parti

si sono confermate nelle rispettive antitetiche posizioni di fatto e di

diritto.

Esperita l’istruttoria, nell’ambito della quale è stata in particolare assunta

la perizia giudiziaria dell’arch. __________, le parti hanno rinunciato al

dibattimento finale e presentato dei memoriali conclusivi scritti. Con le

proprie conclusioni 31 maggio 2013 l’attrice ha contestato la tempestività

della notifica dei difetti addotti dalla convenuta (a parte quello inerente l’esecuzione

della scala esterna) rilevando inoltre che il difetto della mancata ortogonalità

della parete interna nei locali bagno e doccia non è stato nemmeno allegato in

sede di risposta. Essa ha poi ritenuto che la pretesa di rifusione del minore

valore sarebbe comunque inammissibile, poiché i committenti avevano optato, come

previsto dal contratto d’appalto, per il rifacimento dell’opera, impedendo poi però

alla ditta appaltatrice di procedervi. Con conclusioni scritte 29 maggio 2013 i

convenuti, dal canto loro, hanno sostenuto che i difetti invocati sono stati

tempestivamente segnalati all’attrice e che la riduzione della mercede in proporzione

del minor valore dell’opera da loro formulata era ammissibile.

C. Con

sentenza 4 ottobre 2013 il Pretore ha integralmente respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'200.- e le spese già anticipate a carico

dell’attrice, tenuta altresì a rifondere ai convenuti l’importo di fr. 1'600.-

a titolo di ripetibili.

Constatato che tra le parti è sorto un valido contratto d’appalto, il Pretore

ha dapprima escluso l’applicazione della norma SIA 118, benché il contratto

d’appalto vi rinvii esplicitamente, siccome le parti non l’hanno né invocata né

prodotta. Il primo giudice, dopo aver richiamato la dottrina e giurisprudenza

sviluppate intorno agli art. 367 e 370 CO, ha quindi respinto l’eccezione sulla

tempestività della notifica dei difetti sollevata dall’attrice in sede

conclusionale poiché contraria ai principi della buona fede e ha considerato valida

e tempestiva solo la notifica dei difetti elencati nel doc. G. In seguito il

giudice di prime cure, accertato che le parti avevano pattuito la riparazione dei

difetti e che nonostante gli interventi eseguiti dall’appaltatrice i difetti

non erano stati eliminati, ha ritenuto che il diritto di scelta dei committenti

era stato ripristinato, i quali hanno optato nuovamente per la riparazione

dell’opera difettosa, ma l’appaltatrice ha rifiutato di darvi seguito, ciò che

faceva rinascere il diritto di opzione dei committenti di chiedere la riduzione

della mercede. Il Pretore, sulla base della perizia giudiziaria, ha poi quantificato

in fr. 47'830.- IVA inclusa il minor valore per i difetti validamente notificati

(pari ai costi di ripristino per l’eliminazione degli stessi stabiliti dalla

perizia) e di conseguenza, tenuto conto che tale importo è tale da compensare ampiamente

la pretesa attorea, egli ha respinto integralmente la petizione.

D. Con

appello 6 novembre 2013 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato, nel

senso di accogliere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e

ripetibili di entrambe le sedi.

Gli appellati nella risposta 2 gennaio 2014 propongono di respingere l’appello,

pure con protesta di spese e ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si

dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto: 1. Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è

stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta

disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio

dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece

la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una

decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove

disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

Considerandi

2.

L’appellante

rimprovera anzitutto al Pretore di non aver tenuto conto della carenza di

allegazione dei convenuti del difetto relativo alla mancata ortogonalità della

parete interna nei locali bagno e doccia. Essa è dell’avviso che se la parte appellata

intendeva prevalersi di tale difetto avrebbe dovuto indicarlo nella propria

risposta, sostenendo inoltre che la mancata allegazione non può essere sanata

dal fatto che il difetto sia menzionato in un documento di causa. Essa chiede

quindi la riforma della sentenza impugnata con l’esclusione di tutte le pretese

che si fondano su fatti non debitamente addotti negli allegati di causa

(appello pag. 3 e 4 in alto).

La questione, già posta in prima istanza (la prima volta con l’allegato

conclusivo del 31 maggio 2013, pag. 6) non è stata oggetto di esame da parte

del Pretore, che ha di fatto però ritenuto di entrare nel merito di tutti

difetti, anche quello relativo alla non perpendicolarità della parete interna nei

locali bagno e doccia.

Nel codice di procedura civile ticinese (CPC-TI), applicabile come già evidenziato

alla procedura di prima istanza – riservate successive modifiche di dettaglio

(art. 75 CPC-TI) e in casi di restituzione in intero (art. 138 CPC-TI) –

l’oggetto della lite viene determinato allo stadio dello scambio degli allegati

introduttivi. L’attore con la petizione ed eventualmente con la replica, e il

convenuto con la risposta ed eventualmente con la duplica, devono pertanto

sottoporre al giudice in forma compiuta le proprie tesi di fatto, le domande,

le eccezioni e le contestazioni (art. 78 CPC-TI). Fatti, domande e eccezioni

proposti dopo questo limite sono per principio tardivi, inammissibili dal

profilo procedurale e pertanto da respingere in ordine, e sfuggono a un esame

di merito (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, m. 22, 23, 24 e 28 ad art. 78).

In concreto i convenuti con la risposta 22 aprile 2011 quale ragione della

trattenuta di fr. 15'000.- sul pagamento della mercede hanno indicato una serie

di difetti ai quali non sarebbe mai stato posto rimedio (v. atto citato elenco pag.

3). Tra questi non figura quello concernente la mancata ortogonalità della

parete interna nei locali bagno e doccia. Quindi se da un lato occorre

riconoscere che i convenuti sono venuti meno ai loro obblighi di allegazione è

altrettanto vero che il difetto risulta da un documento prodotto dalla stessa

attrice (doc. G), la quale inoltre a fronte delle argomentazioni e dei fatti di

risposta non ha ritenuto opportuno replicare e neppure, successivamente, opporsi

ai quesiti peritali formulati dai convenuti aventi per oggetto il citato

difetto. In tali circostanze il comportamento dell’attrice, che ha atteso ad

eccepire la carenza di allegazione solo in sede conclusionale, si scontra con

il principio della buona fede processuale, in virtù del quale la parte che

contesta un (asserito) vizio di procedura è tenuta a segnalarlo immediatamente,

in un momento ove ancora sia possibile rimediarvi (DTF 119 Ia 221 consid. 5a; sentenza

del Tribunale federale 4A_486/2009 del 3 febbraio 2010 consid. 4.1).

3.

L’appellante

contesta la conclusione del Pretore riguardante la tempestiva notifica dei

difetti elencati nel doc. G. Egli sostiene che il primo giudice, dando un’errata

interpretazione all’art. 9.3 delle condizioni generali del contratto d’appalto,

ha ritenuto tempestiva ogni notifica fatta nei due anni dal collaudo anche se riferita

a difetti visibili il giorno dopo lo stesso (appello, pag. 5).

L’appellante dimentica tuttavia la parte di motivazione pretorile illustrata a

pag. 8 in alto del querelato giudizio. Il Pretore ha invero ritenuto che

siccome l’attrice, dopo aver dichiarato di essere disposta ad intervenire per

sistemare i lavori indicati al doc. G, non ha sollevato riserve riguardo la

tempestività della notifica dei difetti, l’eccezione da essa sollevata,

peraltro solo in sede conclusionale, risultava contraria ai principi della

buona fede (sentenza 4 ottobre 2013 consid. 16.2).

Su questo punto la decisione va senz'altro condivisa.

In effetti, l’appellante, avendo con scritto e-mail del 19 maggio 2005 (doc. H)

dichiarato senza riserve la propria disponibilità a porre rimedio ai difetti

elencati nel doc. G, ha implicitamente rinunciato a prevalersi di una eventuale

tardività della loro notifica (sentenza del Tribunale federale 4A_275/2009 del 12

agosto 2009 consid. 3; Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., n. 2163, Chaix, Commentaire Romand CO I, n. 24 ad art. 370) e quindi

l’aver invocato in causa l’eccezione di tardività della stessa è chiaramente contrario

alla buona fede.

4.

L’appellante

rimprovera poi al Pretore un’errata applicazione del diritto per aver riconosciuto

il diritto di scelta dei committenti - che come previsto dal contratto dovevano

optare per la riparazione dell’opera difettosa - validamente ripristinato, nel

senso di proteggere la loro successiva richiesta di minor valore dell’opera. A suo

dire il primo giudice avrebbe a torto protetto un atteggiamento palesemente

contraddittorio degli appellati i quali “a seconda dell’umore (e

della convenienza)… chiedono la refezione, rifiutano l’intervento proposto

dall’impresa, chiedono il minor valore dell’opera e chi più ne ha più ne

metta, il tutto in violazione della dottrina e giurisprudenza in materia di diritti

del committente in caso di difetti d’opera” (appello pag. 8).

4.1

I

diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art.

368.

CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di rifiutare

l’opera, postulando in caso di colpa dell’appaltatore anche il risarcimento del

danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di

diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell’opera, o chiedere, se

ciò non cagioni all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita

dell’opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv.

2.

CO).

Per consolidata giurisprudenza il committente è di principio legato alla scelta

di uno dei mezzi di difesa previsti dall’art. 368 CO tosto che ne ha dato

comunicazione all’appaltatore, trattandosi di un diritto costitutivo

unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o

nell’altro, è irrevocabile e implica necessariamente la rinuncia definitiva

alle alternative scartate (DTF 116 II 311, 109 II 41, 107 III 108 e riferimenti;

Rep. 1999, pag. 215, 1993, pag. 197, 1985, pag. 133; Gauch, op. cit., n. 1581, 1688 e 1835). Il diritto di scelta

del committente viene ripristinato solo qualora l'appaltatore sia in mora con

l'esecuzione dei lavori di riparazione, quando tali lavori si rivelino

oggettivamente impossibili, e se - nonostante la loro esecuzione - l'opera

rimane difettosa (Gauch, op. cit.,

n. 1797, 1843 e 1846), oppure ancora, in applicazione dell’art. 2 CC, se in

conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare

l’equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (DTF 107 II 348).

4.2

Nel caso

concreto, non può essere rimproverato al primo giudice di aver ritenuto i

convenuti legittimati ad optare per la riduzione delle mercede in proporzione

al minor valore dell’opera.

Come rilevato nel giudizio pretorile, infatti, le parti nel loro contratto avevano

pattuito che per ogni difetto la committenza poteva far valere dapprima

unicamente il diritto all’eliminazione. Tuttavia, malgrado gli interventi di

riparazione eseguiti dall’appaltatrice, i difetti non sono stati eliminati; ciò

ha quale conseguenza che il diritto di opzione dei committenti è stato

ripristinato. In seguito, secondo la cronologia degli eventi esposta nella

decisione impugnata, i committenti hanno rinnovato la loro volontà di avvalersi

del diritto alla riparazione dell’opera, ma la ditta appaltatrice non ha dato

seguito alla riparazione, né si è offerta di procedervi, facendo così rinascere

il diritto di scelta dei committenti, che ben potevano quindi chiedere la

riduzione della mercede.

La conclusione a cui è giunto il Pretore regge pertanto alle critiche mosse

dall’appellante.

5.

A

detta dell’appellante errata sarebbe inoltre la quantificazione del minor valore

riconosciuta dal Pretore riguardo al difetto della mancata ortogonalità della parete

interna nei locali bagno e doccia, avvenuta considerando per semplicità il minor

valore dell’opera pari ai costi di ripristino della stessa.

A suo dire il perito non ha rilevato alcun inconveniente nel fatto che la

parete interna del bagno sia fuori squadra se non l’effetto desolante che il

telaio della porta di accesso del locale doccia risulta parzialmente murato. Quindi,

in presenza di un mero difetto estetico qual’è quello in esame, il Pretore

avrebbe dovuto procedere all’applicazione del metodo relativo come base per il

calcolo del minor valore, escludendo eventuali costi di ripristino.

Preliminarmente si osserva che la censura, riproponendo le argomentazioni già esposte

nell’allegato conclusivo e rinviandovi (appello pag. 9 in mezzo), sarebbe finanche irricevibile, non adempiendo ai requisiti di motivazione dell’art. 311

CPC (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; II CCA del 3 ottobre 2014 inc. n.

12.2013.29

consid. 6 e riferimenti ivi contenuti). La stessa risulta in ogni

modo anche infondata.

La censura dell’appellante si fonda infatti sul presupposto che il difetto rilevato

dal perito sia di natura estetica e si identifichi con la parziale immuratura

del telaio della porta d’accesso del locale doccia. Sennonché il perito giudiziario

non ha rilevato la presenza di un mero difetto estetico. Egli ha invero dichiarato

che la parete interna del locale bagno è “assolutamente fuori squadra di

oltre 6 cm” e ha soggiunto che “nell’attiguo locale doccia si è voluta “raddrizzare”

la parete di separazione tra i due locali ottenendo il desolante risultato per

cui il telaio della porta del locale doccia risulta ora parzialmente immurato”

(perizia 28 novembre 2012, risposta 9.1, pag. 21). Quindi, contrariamente a

quanto asserisce l’appellante, il difetto rilevato dal perito è la non

perpendicolarità della parete di separazione tra i locali bagno e doccia, mentre

la parziale immuratura del telaio della porta d’accesso del locale doccia è la

conseguenza per aver cercato di porvi rimedio. A detta del perito per rimediare

a tale difetto appare invece necessario provvedere alla demolizione e

ricostruzione della parete in questione (perizia cit., risposta 9.2., pag. 21),

per un costo stimato di fr. 41'580.- IVA inclusa; importo che in pari tempo è

stato considerato dal perito quale minor valore dell’edificio (perizia cit.,

pag. 23).

Di tutto ciò il Pretore ne ha correttamente tenuto conto, identificando di

conseguenza il minor valore derivante ai committenti dai difetti dell’opera nei

costi di riparazione della parete in questione così come stabilito nel referto peritale.

6.

L’appellante

contesta infine l’accollo delle tasse, spese e ripetibili sancite con la

sentenza impugnata, in via principale in considerazione del postulato

accoglimento della petizione e in via subordinata perché a suo dire nella ripartizione di tasse e spese giudiziarie il Pretore avrebbe dovuto tener conto del fatto che la

perizia per due terzi si è occupata di questioni sollevate dagli appellati ma

poi non ritenute pertinenti o rilevanti a fini del giudizio (appello pag. 10 in alto).

La prima critica non può essere accolta, in quanto non essendo in realtà mutato

l’esito della petizione non vi è motivo di modificare il dispositivo pretorile

in materia di tasse, spese e ripetibili. La seconda censura, peraltro inammissibile

(art. 317 CPC) poggiandosi su allegazioni nuove mai sostenute nelle precedenti comparse

scritte, va respinta.

Giusta l’art. 148 CPC-TI, il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare

all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1),

ritenuto che la condanna al loro pagamento in deroga al principio della

soccombenza può eccezionalmente essere imposta alla parte che le ha inutilmente

cagionate (cpv. 3). La giurisprudenza ha stabilito che la facoltà prevista da

quest’ultimo disposto dev’essere applicata con cautela ed ai soli casi

flagranti (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 38 e ss. ad art. 148), ciò che non è il caso nella fattispecie, visto e

considerato che la richiesta dei convenuti di allestire una perizia sul minor

valore dell’opera rientrava nei loro diritti, permettendo altresì al Pretore di

disporre di quegli elementi tecnici che consentissero di accertare l’esistenza

dei difetti e di quantificare l'ammontare della riduzione della mercede (sulla

necessità di fare capo ad una perizia quando il giudice non dispone delle

necessarie conoscenze tecniche, cfr. DTF 132 III 83 consid. 3.5) e che del

resto l’appellante non ha sollevato obiezioni ai quesiti peritali formulati dai

convenuti.

Quindi la decisione del Pretore che, preso atto dell’integrale soccombenza

dell’attrice, ha posto gli oneri processuali e le ripetibili a suo carico dev’essere

confermata.

7.

In

definitiva, la sentenza del Pretore resiste alle critiche dell’appellante e di

conseguenza l’appello, nella misura in cui è ricevibile, va respinto con

conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). In questa

sede di giudizio, le spese processuali, insieme ad un un’adeguata indennità per

ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza dell’appellante (art.

106.

cpv. 1 CPC) e sono calcolate su un valore litigioso di fr. 15'000.-. Detto

importo è determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale Federale.

La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7

e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale

delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità per ripetibili

in favore degli appellati è determinata seguendo i criteri indicati dall’art.

11.

del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese giudiziarie gli

art. 95 e 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello

6 novembre 2013 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Le

spese processuali di appello di fr. 1'500.-, già anticipate dall’appellante,

rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere agli appellati fr. 1'000.- a

titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente la vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso

inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)