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Decisione

12.2013.189

Contratto di prestazioni di insegnamento - onorario

8 settembre 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 22 ottobre 2009, per

l’allora corrente anno scolastico 2009/2010, la scuola ha emesso cinque fatture

rateali da pagare a scadenze diverse (doc. D). Più precisamente:

Fr. 8'814.- al 22 ottobre 2009

Fr. 3'584.- al 15 novembre 2009

Fr. 3'584.- al 1. gennaio 2010

Fr. 3'584.- al 1. marzo 2010

Fr. 3'854.- al 1. aprile 2010

Dopo che la bambina aveva già

iniziato la scuola materna, a più riprese, l’amministrazione della scuola ha sollecitato

il pagamento delle rette scadute al padre (doc. E). Il 29 gennaio 2010 infine AO

1 ha notificato a AP 2 di avere deciso di non più ammettere __________ alle

lezioni dall’8 febbraio successivo, se non fossero stati pagati gli scoperti

(doc. S). Dopo quella data la bambina non ha più frequentato la scuola.

C. Dopo alcuni tentativi di

ottenere il versamento della somma complessiva di fr. 24'092.-, corrispondente

alle tasse e spese di un intero anno scolastico (doc. G, I, M, N) il 6

dicembre 2010AO 1 ha promosso una petizione avverso i genitori AP 2 e AP 1 ,

chiedendo la loro condanna in solido al pagamento del medesimo importo,

invocando l’applicazione della clausola di “no refund” contenuta nel

formulario di richiesta di ammissione (doc. C) sottoscritto il 12 maggio 2008. La

clausola, esposta a tratti in prima persona del richiedente, prevedeva riguardo

al pagamento e ai termini di accettazione (“Payment and acceptance terms”)

anche quanto segue: “Acceptance and entrance constitute a contract to pay

the entire year’s tuition, and I understand that there is no reduction or

refund of absence, withdrawal or dismissal”.

D. Con risposta 11 maggio 2011 AP

Considerandi

2.

ha postulato in via principale la reiezione della petizione e in via

subordinata il suo accoglimento limitatamente alle spese d’iscrizione. Mentre AP

1.

con risposta 16 maggio 2010, ha riconosciuto la pretesa creditoria della controparte

limitatamente a tre mesi di frequenza effettiva della scuola da parte della

figlia, per un importo da stabilire in sede giudiziaria.

L’attrice nelle rispettive

repliche ai convenuti ha in sostanza precisato le sue pretese.

Esperita l’istruttoria le

parti hanno rinunciato al dibattimento finale e presentato le rispettive

conclusioni scritte. L’attrice si è riconfermata nella sua richiesta mentre i

convenuti, con un memoriale conclusivo congiunto, manoscritto, hanno allegato

nuove circostanze di fatto e chiesto, in caso di condanna, il condono parziale

o totale del debito, in considerazione della loro situazione finanziaria.

E. Con decisione 9 ottobre 2013

il Pretore ha accolto parzialmente la petizione condannando i convenuti AP 1 e AP

2.

a titolo solidale al pagamento di fr. 15'982.- oltre interessi al 5% dal 9

marzo 2010, ponendo la tassa di giustizia di complessivi fr. 1'240.- a loro

carico per 2/3 e a carico dell’attrice per il rimanente, con l’obbligo di

rifondere a quest’ultima fr. 2'400.- a titolo di ripetibili. Il primo Giudice

ha ritenuto inapplicabile per il periodo il cui la bambina ha frequentato la

scuola materna, la clausola contenuta nel doc. C alla voce “payment and

acceptance terms” riguardo ai pagamenti dovuti, ma ha ammesso a favore

dell’attrice un credito pari alle tre rate fissate dalla scuola il 22 ottobre

2009.

e venute a scadere nel periodo di effettiva frequenza.

F. Avverso la sentenza

pretorile sono insorti i convenuti congiuntamente con atto di appello 6

novembre 2013, chiedendo la riduzione del credito riconosciuto alla controparte

a fr. 8'488.- oltre interessi e una diversa ripartizione di tasse e spese. Tale

importo è stato calcolato sulla base di un quota giornaliera ottenuta dalla

somma totale delle rate di acconto richieste dall’attrice, divisa per dieci

mesi di 30 giorni ciascuno di frequenza scolastica. La retta giornaliera così

stabilita è quindi stata moltiplicata per 3 mesi e 20 giorni, pari ai giorni di

presenza effettiva di __________ nella scuola materna dell’attrice.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto

che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la

stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto previgente

(art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI;

RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo

preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è

retta dalla nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC). Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro un termine di trenta

giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC).

Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 9 ottobre 2013 e

ricevuta il giorno successivo. Il gravame del 6 novembre 2013 è senz’altro

tempestivo, così come la risposta del 12 febbraio 2013, inoltrata nel termine

di 30 giorni impartito da questa Camera il 13 gennaio 2014. Ciò posto nulla

osta alla trattazione del gravame.

2.

AP 1 e AP 2 hanno affidato

la loro figlia __________ per il periodo 19 ottobre 2009 - 8 febbraio 2010

all’istituto scolastico dell’attrice. Tra le parti è quindi venuto in essere

un contratto di prestazioni di insegnamento. Per quanto le trattative in vista

dell’ammissione della bambina alla scuola fossero già state iniziate per l’anno

scolastico precedente (doc. C), per il periodo di effettiva frequenza, come

rettamente concluso anche dal Pretore, non è stato concluso alcun contratto

scritto, dal quale si possano desumere con chiarezza gli accordi intervenuti

tra le parti e in particolare gli obblighi dei convenuti riguardo all’ammontare

effettivamente dovuto per le prestazioni della scuola, per il cui incasso è

stato promossa la causa in esame.

Si deve pertanto concludere che AO

1.

e AP 2 e AP 1 si sono accordati per atti concludenti soprattutto facendo

seguito a reciproche comunicazioni e-mail, laddove l’attrice ha proposto le sue

condizioni, confermando la data di entrata della bambina alla scuola materna e

un piano di pagamenti delle rette (doc. E), e i convenuti hanno portato la figlia

nell’istituto per seguire le lezioni e hanno preso atto, nella persona del

padre, che rappresentava anche la madre in virtù dell’art. 166 cpv. 1 CC, delle

rette richieste e dichiarato di volere fare fronte ai relativi pagamenti (doc.

F).

2.1

Il contratto di insegnamento

non è codificato come tale dal Codice delle obbligazioni, esso è comunque

trattato nella dottrina e giurisprudenza, in particolare per la sua affinità

con i rapporti di mandato (pierre

Wessner, Le contrat d’enseignement: nature juridique et caractéristiques

in ZSR I/2013, pag. 153 e segg.). I problemi principali di questo tipo di

contratto sussistono quando coloro che offrono prestazioni di insegnamento,

organizzati in forma professionale, propongono e impongono contrattualmente delle

condizioni generali con delle clausole che in caso di revoca o disdetta

anticipata del contratto da parte del fruitore dei loro servizi, lo obbligano

al pagamento di tutti i costi in relazione alle prestazioni di insegnamento

previste per la durata contrattuale, come se queste fossero state svolte per

intero e fino alla data di scadenza contrattuale. Di fatto tali clausole

limitano il principio codificato all’art. 404 cpv. 1 CO, applicabile per

analogia in virtù dell’art. 394 cpv. 2 CO alle forme contrattuali affini,

secondo il quale, il contratto di mandato può avere fine per volontà di

ciascuno dei contraenti in ogni tempo senza indicare motivo o versare indennità

(pierre Wessner, op. cit., pag.

154). Fatto salvo il caso in cui la disdetta sia avvenuta intempestivamente per

la controparte con conseguente danno da risarcire in virtù dell’art. 404 cpv. 2

CO.

Nella fattispecie in esame, siccome

difetta un contratto scritto per il periodo in cui sono state impartite le

prestazioni scolastiche, l’esame giuridico non necessita di un’analisi

approfondita in tal senso, dovendosi escludere, per i motivi già esposti dal

primo giudice, che vanno qui riconfermati, l’applicabilità alla fattispecie del

doc. C e in particolare della clausola di “no refund” esposta nello

stesso.

3.

E’ pacifico, e neppure più

contestato in appello, che le prestazioni scolastiche impartite alla figlia dei

convenuti dovessero essere onorate. Rimane perciò da stabilire sulla base di

quale criterio e in che misura e se, a tal proposito, le conclusioni cui è

giunto il Pretore sono corrette e reggono alle censure sollevate in appello.

3.1

Gli appellanti lamentano che

il Pretore avrebbe erroneamente dedotto dal fatto che i convenuti, prima della

causa, non avevano mai eccepito di non dovere pagare le rette scolastiche

corrispondenti al periodo di effettiva frequenza della scuola, l’obbligo di

farvi fronte.

Tale censura non è fondata e

dimentica che il Pretore ha anche rilevato dagli atti che i convenuti hanno

fatto “plurime promesse al riguardo”.

Intanto corrisponde al vero che i

convenuti prima di entrare in causa non hanno mai contestato né il fatto di

dovere pagare gli importi fatturati dalla scuola né l’ammontare da questa

richiesto per le prestazioni. Le promesse a cui alludeva il Pretore si rilevano

poi chiaramente dagli atti.

Il 22 ottobre 2010 AP 2 riceveva

dalla segretaria della scuola via mail cinque fatture, a seguito di una sua

precedente e-mail (doc D), in cui aveva richiesto “il piano pagamenti con

gli importi concordati secondo gli accordi con il signor __________ E__________”,

in “cinque rate”. Dal che si deve dedurre, in assenza di altra

documentazione scritta, che la parti si fossero accordate almeno verbalmente sul

dovuto e che il convenuto avesse accettato gli importi richiestigli e si fosse

assunto l’impegno di farvi fronte. Ma v’è di più. Ai richiami di pagamento egli

rispondeva di “avere dato l’ordine di pagamento da banca estera delle

fatture n. 1014040 e 101405” (doc. E). E ancora l’8 febbraio 2010,

successivamente alla comunicazione della scuola che la figlia sarebbe stata

sospesa (doc. S), assicurava l’attrice in questi termini: “la mia banca vi

manderà il documento comprovante il pagamento della scuola, come concordato”.

Tali dichiarazioni del convenuto, almeno per quelle rate già scadute nel

momento in cui le dichiarazioni sono state rilasciate, sono assimilabili ad un

riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 17 CO, per il quale il codice non

pone alcuna condizione di forma, purché secondo il principio dell’affidamento

risulti chiaramente che il debitore si sia assunto l’obbligo di pagare il

proprio debito (Thévanez, werro,

Commentaire romand, Code des obligations, Basilea, 2012, pag. 129, n. 3, pag.

130.

n. 5). Ciò che è qui il caso.

In questa sede gli appellanti

hanno spiegato che le predette dichiarazioni rilasciate da AP 2 non dovrebbero

essere ritenute valide a titolo di riconoscimento di debito in quanto in quel

periodo soffriva di depressione per problemi familiari e finanziari. Tale

censura, sollevata per la prima volta in appello, è irricevibile, in quanto non

sono date le condizioni di cui all’art. 317 CPC. Comunque, anche se così fosse

stato, l’eccezione non sarebbe tale da provare senz’altro un’incapacità di

discernimento riguardo ad obbligazioni assunte dal convenuto.

3.2

Gli appellanti ravvisano

un’errata applicazione del diritto, genericamente esposta, per il fatto che il

Pretore non ha calcolato l’importo effettivo pro-rata in base all’intera retta

annuale per il periodo di frequenza effettiva della scuola, ma ha ammesso

senz’altro l’addebito ai convenuti delle prime tre rate fissate dall’attrice. In

prima istanza tale argomentazione, fatto salvo un accenno nella risposta della

convenuta AP 1, senza però quantificazione né proposta di concreti criteri di

calcolo, non era stata formulata. Essa non costituisce una valida motivazione

d’appello conforme all’art. 311 CPC, perché gli appellanti non criticano nella

sostanza la decisione del Pretore, spiegando per quale motivo la stessa sarebbe

errata nell’applicazione del diritto e nell’accertamento dei fatti (Reetz/Theiler in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36

ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,

n. 92 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011, consid. 4; II CCA

18.

aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti, CCA 26 settembre 2013 inc.

n. 12.2013.80). Piuttosto essi propongono un nuovo metodo di calcolo, a loro di

fatto più favorevole dal punto di vista economico, che ritengono più corretto

di quello adottato dal Pretore, senza spiegare in concreto sulla base di quale

fondamento giuridico, non ravvisato dal primo giudice, esso andrebbe applicato.

Si tratta perciò di una nuova allegazione proposta irritualmente in questa sede

e come tale irricevibile, in quanto non sono dati i presupposti dell’art. 317

CPC.

Si osserva comunque a titolo di

complemento che la quantificazione del credito operata dal Pretore è corretta,

perché poggia giuridicamente sul principio del riconoscimento del debito per

gli importi delle rate scadute al termine della relazione contrattuale e in

assenza di prove concludenti non ammette altro, nemmeno nel senso di una

eventuale “penale” a favore della scuola per conclusione anticipata del

contratto. Diversamente il metodo indicato dagli appellanti non avrebbe nella

concreta fattispecie alcun fondamento contrattuale e ancor meno troverebbe una

spiegazione giuridica.

3.3

Siccome i convenuti sono

integralmente soccombenti nel merito, con conseguente conferma della decisione

pretorile, non è necessario esaminare la richiesta di diversa attribuzione di

spese processuali e ripetibili di prima sede, pure avanzata in appello.

4.

Visto quanto precede, il

gravame, nella misura in cui è ricevibile, va respinto e il giudizio di prima

istanza confermato (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le tasse e spese per la

procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di

fr. 7'494.-, ottenuto dalla sottrazione dell’importo riconosciuto dagli

appellanti in sede di appello di fr. 8'488.- da quello posto a loro carico in

prima sede dal Pretore di fr. 15'982, sono addebitate agli appellanti,

risultati soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso stabilito per

questa sede risulta pure determinante ai fini di un eventuale ricorso al

Tribunale Federale. I convenuti sono tenuti a rifondere alla controparte

un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC).

Per i quali motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 7 novembre 2013

di AP 1 e AP 2 è respinto. Di conseguenza la sentenza 9 ottobre 2013 del

Pretore del Distretto di Lugano è confermata.

2.

La spese processuali di fr.

1'300.- sono poste a carico degli appellanti in solido, i quali rifonderanno

alla controparte fr. 1'200.- per ripetibili d’appello, sempre con vincolo di

solidarietà.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).