12.2013.189
Contratto di prestazioni di insegnamento - onorario
8 settembre 2014Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.189
Lugano
8 settembre 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Walser
vicecancelliera
Canepa
Meuli
sedente
per statuire nella causa inc. n. OA.2010.880
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 6
dicembre 2010 da
AO 1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1
AP 2
entrambi
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna dei convenuti al versamento di fr. 24’092.-, oltre
interessi al 5% a partire dal 9 marzo 2010;
domanda avversata dalla
convenuta AP 1, che ha postulato la condanna parziale limitatamente a tre rette
mensili della scuola da determinare, e parimenti dal convenuto AP 2, che ha
chiesto in via principale la reiezione integrale della petizione e in via
subordinata il suo accoglimento parziale per l’importo corrispondente alle
spese di iscrizione alla scuola e che il Pretore, con sentenza 9 ottobre 2013, ha parzialmente accolto per l’importo di fr. 15'982.- oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2010;
appellanti i convenuti i
quali, con atto di appello congiunto 6 novembre 2013, chiedono la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere parzialmente la petizione per
l’importo di fr. 8'488.- oltre accessori e di aggiudicare tasse e spese fissate
dal Pretore per un terzo all’attrice e per due terzi ai convenuti, con
attribuzione di ripetibili a quest’ultimi;
mentre l’attrice con
risposta 12 febbraio 2014 postula la reiezione del gravame, con protesta di
tasse, spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Nel maggio 2008 AP 1 ha
sottoscritto un formulario in inglese di richiesta di ammissione alla scuola AO
1 definito come “Application for elementary school admission” (doc. C) per
la figlia __________ S__________, nata il 28 maggio 2004, in cui veniva chiesta l’ammissione per il livello denominato “Pre-K full day” per l’anno
scolastico 2008/2009.
La piccola __________ non
ha potuto frequentare la scuola materna nell’anno 2008/2009 per carenza di
posti (doc. Q). Lo ha invece fatto l’anno scolastico successivo, a partire dal
19 ottobre 2009 (doc. E), quando è stata autorizzata a iniziare i corsi, senza
ulteriore formalità da parte dell’istituto scolastico e dopo indicazione via
mail al padre AP 2 delle rette da pagare (doc. D).
Fatti
B. Il 22 ottobre 2009, per
l’allora corrente anno scolastico 2009/2010, la scuola ha emesso cinque fatture
rateali da pagare a scadenze diverse (doc. D). Più precisamente:
Fr. 8'814.- al 22 ottobre 2009
Fr. 3'584.- al 15 novembre 2009
Fr. 3'584.- al 1. gennaio 2010
Fr. 3'584.- al 1. marzo 2010
Fr. 3'854.- al 1. aprile 2010
Dopo che la bambina aveva già
iniziato la scuola materna, a più riprese, l’amministrazione della scuola ha sollecitato
il pagamento delle rette scadute al padre (doc. E). Il 29 gennaio 2010 infine AO
1 ha notificato a AP 2 di avere deciso di non più ammettere __________ alle
lezioni dall’8 febbraio successivo, se non fossero stati pagati gli scoperti
(doc. S). Dopo quella data la bambina non ha più frequentato la scuola.
C. Dopo alcuni tentativi di
ottenere il versamento della somma complessiva di fr. 24'092.-, corrispondente
alle tasse e spese di un intero anno scolastico (doc. G, I, M, N) il 6
dicembre 2010AO 1 ha promosso una petizione avverso i genitori AP 2 e AP 1 ,
chiedendo la loro condanna in solido al pagamento del medesimo importo,
invocando l’applicazione della clausola di “no refund” contenuta nel
formulario di richiesta di ammissione (doc. C) sottoscritto il 12 maggio 2008. La
clausola, esposta a tratti in prima persona del richiedente, prevedeva riguardo
al pagamento e ai termini di accettazione (“Payment and acceptance terms”)
anche quanto segue: “Acceptance and entrance constitute a contract to pay
the entire year’s tuition, and I understand that there is no reduction or
refund of absence, withdrawal or dismissal”.
D. Con risposta 11 maggio 2011 AP
Considerandi
2.
ha postulato in via principale la reiezione della petizione e in via
subordinata il suo accoglimento limitatamente alle spese d’iscrizione. Mentre AP
1.
con risposta 16 maggio 2010, ha riconosciuto la pretesa creditoria della controparte
limitatamente a tre mesi di frequenza effettiva della scuola da parte della
figlia, per un importo da stabilire in sede giudiziaria.
L’attrice nelle rispettive
repliche ai convenuti ha in sostanza precisato le sue pretese.
Esperita l’istruttoria le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale e presentato le rispettive
conclusioni scritte. L’attrice si è riconfermata nella sua richiesta mentre i
convenuti, con un memoriale conclusivo congiunto, manoscritto, hanno allegato
nuove circostanze di fatto e chiesto, in caso di condanna, il condono parziale
o totale del debito, in considerazione della loro situazione finanziaria.
E. Con decisione 9 ottobre 2013
il Pretore ha accolto parzialmente la petizione condannando i convenuti AP 1 e AP
2.
a titolo solidale al pagamento di fr. 15'982.- oltre interessi al 5% dal 9
marzo 2010, ponendo la tassa di giustizia di complessivi fr. 1'240.- a loro
carico per 2/3 e a carico dell’attrice per il rimanente, con l’obbligo di
rifondere a quest’ultima fr. 2'400.- a titolo di ripetibili. Il primo Giudice
ha ritenuto inapplicabile per il periodo il cui la bambina ha frequentato la
scuola materna, la clausola contenuta nel doc. C alla voce “payment and
acceptance terms” riguardo ai pagamenti dovuti, ma ha ammesso a favore
dell’attrice un credito pari alle tre rate fissate dalla scuola il 22 ottobre
2009.
e venute a scadere nel periodo di effettiva frequenza.
F. Avverso la sentenza
pretorile sono insorti i convenuti congiuntamente con atto di appello 6
novembre 2013, chiedendo la riduzione del credito riconosciuto alla controparte
a fr. 8'488.- oltre interessi e una diversa ripartizione di tasse e spese. Tale
importo è stato calcolato sulla base di un quota giornaliera ottenuta dalla
somma totale delle rate di acconto richieste dall’attrice, divisa per dieci
mesi di 30 giorni ciascuno di frequenza scolastica. La retta giornaliera così
stabilita è quindi stata moltiplicata per 3 mesi e 20 giorni, pari ai giorni di
presenza effettiva di __________ nella scuola materna dell’attrice.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto
che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la
stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto previgente
(art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI;
RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo
preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è
retta dalla nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC). Nelle
controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro un termine di trenta
giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC).
Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 9 ottobre 2013 e
ricevuta il giorno successivo. Il gravame del 6 novembre 2013 è senz’altro
tempestivo, così come la risposta del 12 febbraio 2013, inoltrata nel termine
di 30 giorni impartito da questa Camera il 13 gennaio 2014. Ciò posto nulla
osta alla trattazione del gravame.
2.
AP 1 e AP 2 hanno affidato
la loro figlia __________ per il periodo 19 ottobre 2009 - 8 febbraio 2010
all’istituto scolastico dell’attrice. Tra le parti è quindi venuto in essere
un contratto di prestazioni di insegnamento. Per quanto le trattative in vista
dell’ammissione della bambina alla scuola fossero già state iniziate per l’anno
scolastico precedente (doc. C), per il periodo di effettiva frequenza, come
rettamente concluso anche dal Pretore, non è stato concluso alcun contratto
scritto, dal quale si possano desumere con chiarezza gli accordi intervenuti
tra le parti e in particolare gli obblighi dei convenuti riguardo all’ammontare
effettivamente dovuto per le prestazioni della scuola, per il cui incasso è
stato promossa la causa in esame.
Si deve pertanto concludere che AO
1.
e AP 2 e AP 1 si sono accordati per atti concludenti soprattutto facendo
seguito a reciproche comunicazioni e-mail, laddove l’attrice ha proposto le sue
condizioni, confermando la data di entrata della bambina alla scuola materna e
un piano di pagamenti delle rette (doc. E), e i convenuti hanno portato la figlia
nell’istituto per seguire le lezioni e hanno preso atto, nella persona del
padre, che rappresentava anche la madre in virtù dell’art. 166 cpv. 1 CC, delle
rette richieste e dichiarato di volere fare fronte ai relativi pagamenti (doc.
F).
2.1
Il contratto di insegnamento
non è codificato come tale dal Codice delle obbligazioni, esso è comunque
trattato nella dottrina e giurisprudenza, in particolare per la sua affinità
con i rapporti di mandato (pierre
Wessner, Le contrat d’enseignement: nature juridique et caractéristiques
in ZSR I/2013, pag. 153 e segg.). I problemi principali di questo tipo di
contratto sussistono quando coloro che offrono prestazioni di insegnamento,
organizzati in forma professionale, propongono e impongono contrattualmente delle
condizioni generali con delle clausole che in caso di revoca o disdetta
anticipata del contratto da parte del fruitore dei loro servizi, lo obbligano
al pagamento di tutti i costi in relazione alle prestazioni di insegnamento
previste per la durata contrattuale, come se queste fossero state svolte per
intero e fino alla data di scadenza contrattuale. Di fatto tali clausole
limitano il principio codificato all’art. 404 cpv. 1 CO, applicabile per
analogia in virtù dell’art. 394 cpv. 2 CO alle forme contrattuali affini,
secondo il quale, il contratto di mandato può avere fine per volontà di
ciascuno dei contraenti in ogni tempo senza indicare motivo o versare indennità
(pierre Wessner, op. cit., pag.
154). Fatto salvo il caso in cui la disdetta sia avvenuta intempestivamente per
la controparte con conseguente danno da risarcire in virtù dell’art. 404 cpv. 2
CO.
Nella fattispecie in esame, siccome
difetta un contratto scritto per il periodo in cui sono state impartite le
prestazioni scolastiche, l’esame giuridico non necessita di un’analisi
approfondita in tal senso, dovendosi escludere, per i motivi già esposti dal
primo giudice, che vanno qui riconfermati, l’applicabilità alla fattispecie del
doc. C e in particolare della clausola di “no refund” esposta nello
stesso.
3.
E’ pacifico, e neppure più
contestato in appello, che le prestazioni scolastiche impartite alla figlia dei
convenuti dovessero essere onorate. Rimane perciò da stabilire sulla base di
quale criterio e in che misura e se, a tal proposito, le conclusioni cui è
giunto il Pretore sono corrette e reggono alle censure sollevate in appello.
3.1
Gli appellanti lamentano che
il Pretore avrebbe erroneamente dedotto dal fatto che i convenuti, prima della
causa, non avevano mai eccepito di non dovere pagare le rette scolastiche
corrispondenti al periodo di effettiva frequenza della scuola, l’obbligo di
farvi fronte.
Tale censura non è fondata e
dimentica che il Pretore ha anche rilevato dagli atti che i convenuti hanno
fatto “plurime promesse al riguardo”.
Intanto corrisponde al vero che i
convenuti prima di entrare in causa non hanno mai contestato né il fatto di
dovere pagare gli importi fatturati dalla scuola né l’ammontare da questa
richiesto per le prestazioni. Le promesse a cui alludeva il Pretore si rilevano
poi chiaramente dagli atti.
Il 22 ottobre 2010 AP 2 riceveva
dalla segretaria della scuola via mail cinque fatture, a seguito di una sua
precedente e-mail (doc D), in cui aveva richiesto “il piano pagamenti con
gli importi concordati secondo gli accordi con il signor __________ E__________”,
in “cinque rate”. Dal che si deve dedurre, in assenza di altra
documentazione scritta, che la parti si fossero accordate almeno verbalmente sul
dovuto e che il convenuto avesse accettato gli importi richiestigli e si fosse
assunto l’impegno di farvi fronte. Ma v’è di più. Ai richiami di pagamento egli
rispondeva di “avere dato l’ordine di pagamento da banca estera delle
fatture n. 1014040 e 101405” (doc. E). E ancora l’8 febbraio 2010,
successivamente alla comunicazione della scuola che la figlia sarebbe stata
sospesa (doc. S), assicurava l’attrice in questi termini: “la mia banca vi
manderà il documento comprovante il pagamento della scuola, come concordato”.
Tali dichiarazioni del convenuto, almeno per quelle rate già scadute nel
momento in cui le dichiarazioni sono state rilasciate, sono assimilabili ad un
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 17 CO, per il quale il codice non
pone alcuna condizione di forma, purché secondo il principio dell’affidamento
risulti chiaramente che il debitore si sia assunto l’obbligo di pagare il
proprio debito (Thévanez, werro,
Commentaire romand, Code des obligations, Basilea, 2012, pag. 129, n. 3, pag.
130.
n. 5). Ciò che è qui il caso.
In questa sede gli appellanti
hanno spiegato che le predette dichiarazioni rilasciate da AP 2 non dovrebbero
essere ritenute valide a titolo di riconoscimento di debito in quanto in quel
periodo soffriva di depressione per problemi familiari e finanziari. Tale
censura, sollevata per la prima volta in appello, è irricevibile, in quanto non
sono date le condizioni di cui all’art. 317 CPC. Comunque, anche se così fosse
stato, l’eccezione non sarebbe tale da provare senz’altro un’incapacità di
discernimento riguardo ad obbligazioni assunte dal convenuto.
3.2
Gli appellanti ravvisano
un’errata applicazione del diritto, genericamente esposta, per il fatto che il
Pretore non ha calcolato l’importo effettivo pro-rata in base all’intera retta
annuale per il periodo di frequenza effettiva della scuola, ma ha ammesso
senz’altro l’addebito ai convenuti delle prime tre rate fissate dall’attrice. In
prima istanza tale argomentazione, fatto salvo un accenno nella risposta della
convenuta AP 1, senza però quantificazione né proposta di concreti criteri di
calcolo, non era stata formulata. Essa non costituisce una valida motivazione
d’appello conforme all’art. 311 CPC, perché gli appellanti non criticano nella
sostanza la decisione del Pretore, spiegando per quale motivo la stessa sarebbe
errata nell’applicazione del diritto e nell’accertamento dei fatti (Reetz/Theiler in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36
ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,
n. 92 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011, consid. 4; II CCA
18.
aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti, CCA 26 settembre 2013 inc.
n. 12.2013.80). Piuttosto essi propongono un nuovo metodo di calcolo, a loro di
fatto più favorevole dal punto di vista economico, che ritengono più corretto
di quello adottato dal Pretore, senza spiegare in concreto sulla base di quale
fondamento giuridico, non ravvisato dal primo giudice, esso andrebbe applicato.
Si tratta perciò di una nuova allegazione proposta irritualmente in questa sede
e come tale irricevibile, in quanto non sono dati i presupposti dell’art. 317
CPC.
Si osserva comunque a titolo di
complemento che la quantificazione del credito operata dal Pretore è corretta,
perché poggia giuridicamente sul principio del riconoscimento del debito per
gli importi delle rate scadute al termine della relazione contrattuale e in
assenza di prove concludenti non ammette altro, nemmeno nel senso di una
eventuale “penale” a favore della scuola per conclusione anticipata del
contratto. Diversamente il metodo indicato dagli appellanti non avrebbe nella
concreta fattispecie alcun fondamento contrattuale e ancor meno troverebbe una
spiegazione giuridica.
3.3
Siccome i convenuti sono
integralmente soccombenti nel merito, con conseguente conferma della decisione
pretorile, non è necessario esaminare la richiesta di diversa attribuzione di
spese processuali e ripetibili di prima sede, pure avanzata in appello.
4.
Visto quanto precede, il
gravame, nella misura in cui è ricevibile, va respinto e il giudizio di prima
istanza confermato (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le tasse e spese per la
procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di
fr. 7'494.-, ottenuto dalla sottrazione dell’importo riconosciuto dagli
appellanti in sede di appello di fr. 8'488.- da quello posto a loro carico in
prima sede dal Pretore di fr. 15'982, sono addebitate agli appellanti,
risultati soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso stabilito per
questa sede risulta pure determinante ai fini di un eventuale ricorso al
Tribunale Federale. I convenuti sono tenuti a rifondere alla controparte
un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC).
Per i quali motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 7 novembre 2013
di AP 1 e AP 2 è respinto. Di conseguenza la sentenza 9 ottobre 2013 del
Pretore del Distretto di Lugano è confermata.
2.
La spese processuali di fr.
1'300.- sono poste a carico degli appellanti in solido, i quali rifonderanno
alla controparte fr. 1'200.- per ripetibili d’appello, sempre con vincolo di
solidarietà.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).