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Decisione

12.2013.190

Appalto

7 luglio 2015Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti esclusivamente con il sig. __________ e in sua assenza con

l’architetto d’interni Roland __________. I contratti venivano per contro

firmati dal sig. __________ della convenuta. Io gli ordini li ricevevo dal sig.

__________ e non da __________ il quale al di là della firma dei contratti non

si è mai occupato di nulla della questione. Non mi risulta che __________ si

occupasse del cantiere. Ricordo che avevo contatti anche con la signora __________

che a quanto mi risulta è la moglie del sig. __________, tuttavia gli ordini li

ricevevo esclusivamente da quest’ultimo” (verbale 14 luglio 2011, pag. 2).

L’appellante nemmeno si confronta con la motivazione pretorile, limitandosi,

come detto, a dichiarare che __________ __________ non sarebbe n.suo organo né

suo azionista, sicché al riguardo il gravame è finanche irricevibile (art. 310

e 311 cpv. 1 CPC). Nemmeno si giustifica di procedere all’audizione di __________

__________, mezzo di prova che a dire dell’appellante le sarebbe stato negato a

torto dal Pretore. La convenuta reputa, infatti, che ciò sia indispensabile per

confermare che egli non è né suo organo né suo azionista, rispettivamente che

egli non avrebbe accettato l’esclusione della garanzia di attecchimento

(appello, pag. 4). Per quanto concerne la prima argomentazione, sempre per i

motivi testé illustrati anche se __________ __________ dovesse confermare tale

circostanza, essa non influenzerebbe l’esito del giudizio. Lo stesso dicasi della

seconda allegazione, dato che tutti gli elementi che emergono dagli atti ed

evidenziati sopra convergono nel senso contrario di quanto prospettato dalla

convenuta. Nell’ipotesi che il teste dovesse affermare che la garanzia non era

stata esclusa, dinanzi alle risultanze convergenti di senso contrario nella

ponderazione delle prove la sua testimonianza avrebbe un ruolo secondario e non

determinante sull’esito del giudizio. Ne consegue che il Pretore ha a ragione

rifiutato l’assunzione di tale mezzo di prova (ordinanza 12 giugno 2012).

6. L’appellante

reputa, altresì, che anche nella denegata ipotesi in cui le parti avessero concordato

l’esclusione della garanzia di attecchimento, l’attrice non avrebbe operato

secondo le regole dell’arte, sicché non deve esserle corrisposto alcunché a

titolo di mercede. La convenuta sostiene che sebbene tale circostanza sia stata

ammessa dalla controparte, il Pretore ne ha fatto astrazione riconoscendo

l’integralità della pretesa postulata dall’attrice (appello, pag. 5 seg.).

6.1 L’appellante rinvia,

al riguardo, alla conferma d’ordine (doc. I), ove è indicato: “I nostri prezzi

s’intendono per un lavoro eseguito a regola d’arte”, nonché al passaggio del

verbale di interrogatorio formale di AO 1 (inerente al doc. I in questione)

seguente: “Si tratta della conferma d’ordine. Confermo di averla redatta io,

l’abbiamo mandata all’arch. __________” (verbale 2 dicembre 2011, risposta n.

8, pag. 3 in basso). La convenuta sembra misconoscere (salvo confrontarsi in un

secondo tempo con l’argomentazione pretorile) che il Pretore ha vagliato la

questione dell’esecuzione della piantumazione. Per quanto concerne il pino

marittimo non defunto dopo il trapianto, egli ha precisato che non poteva

essere rimproverata all’attrice una cattiva esecuzione quando le era stata

preclusa la possibilità di accedere al fondo per svolgere gli usuali e

necessari lavori di manutenzione. Il primo giudice ha, poi, spiegato che determinante

è la “Schlussabrechnung” (doc. L), con la quale il committente si è sia

impegnato a corrispondere quanto dovuto all’attrice anche per il pino in

questione, sia dichiarato d’accordo con la liquidazione e di rinunciare a

sollevare qualsiasi pretesa. Quanto alla pianta morta dopo la piantumazione, il

Pretore ha evidenziato che il relativo pagamento dipendeva dall’esito di una

perizia, che ha poi dato ragione all’attrice, nel senso che alcun rimprovero

poteva esserle mosso (sentenza querelata, pag. 3 seg.).

6.2 Per quanto concerne

il pino marittimo non perito dopo il trapianto l’appellante sostiene che il

doc. L summenzionato non può esserle opposto, poiché non è stato da essa

sottoscritto e nemmeno dalla direzione lavori, bensì unicamente dall’attrice.

L’argomentazione non può essere condivisa. Si tratta, infatti, di una

“Schlussabrechnung” inviata all’attrice il 12 febbraio 2009 da parte degli

arch. __________ __________ e __________

__________, rappresentanti della committenza, ove è indicato, tra le altre

cose, che “Der Unternehmer erklärt sich mit der Abrechnung einverstanden und

verzichtet auf jegliche weitere Forderung”. Di conseguenza

sul medesimo vi è unicamente la firma di AO 1. Al riguardo gli arch. __________

__________ e __________ __________ si sono pronunciati nelle proprie

testimonianze. La prima ha affermato che “I fr. 28'840.- di cui al doc. L erano invece da pagare poiché non riguardavano

il pino morto” (verbale 16 giugno 2011, pag. 2) e il secondo ha dichiarato: “In

riferimento al doc. L posso dire che in questo conteggio fu lasciato in sospeso

il pagamento dell’importo di fr. 25 mila per il pino morto in attesa che la

perizia accertasse le cause della morte. Per contro l’importo di fr. 28'840.- doveva essere pagato dalla convenuta”

(verbale 14 luglio 2011, pag. 3). L’appellante sostiene, al riguardo, che la

detrazione di tale cifra non era una “trattenuta”, men che meno provvisoria,

sul prezzo, bensì era dovuta al fatto che la controparte aveva riconosciuto di

non poter rivendicare alcunché a tale titolo (appello, pag. 17). Tale tesi non

è tuttavia confortata, come testé evidenziato, dalle emergenze processuali. Ne

consegue che sebbene il Pretore abbia attribuito la frase indicata sopra di cui

al doc. L erroneamente al committente (“Besteller” e non “Unternehmer”), non

significa ancora che tale documento non sia rilevante ai fini

dell’argomentazione pretorile. Su questo punto l’appello è pertanto respinto.

6.3 Sempre per quanto concerne

il pino testé citato, l’appellante critica il Pretore per aver reputato che

l’attrice non era stata incaricata della manutenzione del medesimo. A suo dire,

tale circostanza non emerge dagli atti e, in ogni caso, essa non avrebbe mai

impedito alla controparte di provvedervi (memoriale, pag. 7). Il primo giudice

ha rinviato, al riguardo, alla testimonianza di __________ __________

(giardiniere, dipendente dell’attrice che si occupa dell’organizzazione dei

lavori dall’inizio fino alla liquidazione”). Questi ha dichiarato che “dopo la

piantumazione dei due pini non siamo più intervenuti perché, contrariamente a

quanto usuale, non ci è stata affidata la manutenzione degli stessi” (verbale

16 giugno 2011, pag. 5). L’appellante sembra contestare la credibilità di tale

teste, dato che afferma “che fra l’altro, dal 2012, è membro del CdA della

società…” (memoriale, pag. 6). L’audizione testimoniale è tuttavia avvenuta

prima di tale data, ossia nel giugno 2011. In ogni caso, quanto emerge dal doc. L ed evidenziato sopra (consid. 6.2) dimostra che proponendo all’attrice la

“Schlussabrechnung” per sottoscrizione gli arch. __________ __________ e __________

__________, rappresentanti diretti della committente, hanno espresso l’accordo

di quest’ultima al pagamento del pino non morto dopo la piantumazione. Per

questo motivo non vi è nemmeno ragione di approfondire la questione di sapere

le cause che hanno portato allo stato asseritamente agonico di tale pianta e

ipotizzate dall’appellante (memoriale, pag. 7 e 10 seg.).

6.4 Quanto al pino morto

dopo la piantumazione, l’appellante afferma di non aver accettato le risultanze

della perizia al pari di quella di un arbitratore e, di conseguenza, di essersi

impegnata a corrispondere quanto richiesto dall’attrice a dipendenza del suo

esito (memoriale, pag. 8). Il Pretore ha spiegato che ciò è invece emerso dalla

testimonianza dell’arch. __________ __________. Questa ha dichiarato: “Mi viene

mostrato il doc. L. Posso dire che i fr. 25'000.- relativi al pino morto furono lasciati in sospeso in attesa di

chiarire la questione anche mediante una perizia che è poi stata fatta (…). Se

la perizia avesse stabilito che il pino era morto per cause non imputabili

all’attrice, il suo prezzo avrebbe dovuto essere pagato dalla convenuta” (verbale

26 giugno 2011, pag. 2). L’appellante sottolinea che la teste in questione si è

semplicemente limitata a riferire quanto asseritamente comunicatole dall’arch. __________

__________, che teneva i contatti con la committenza, mentre questi non avrebbe

mai dichiarato che l’esito della perizia sarebbe stato vincolante per il

pagamento del pino morto dopo la piantumazione. Sennonché, il primo giudice ha

precisato che sebbene la teste __________ __________ abbia affermato: “Posso

dire di non aver sentito personalmente il sig. __________ dire che se la

perizia avesse dato ragione all’attrice il pino morto sarebbe stato pagato, ciò

mi è però stato riferito dal mio collega arch. __________ che teneva lui

prevalentemente i rapporti con __________” (verbale 16 giugno 2011, pag. 2),

ciò importa poco ai fini di causa, perché questo era comunque l’accordo

raggiunto con l’attrice quando la direzione lavori, ossia gli arch. __________ __________

e __________ __________, discussero con essa – nella loro veste di direzione

lavori e di rappresentanti della convenuta – la “Schlussabrechnung” di cui al

doc. L (sentenza impugnata, pag. 4). In effetti, dalla testimonianza dell’arch.

__________ __________ emerge che il contenuto della “Schlussabrechnung” (doc.

L) e portato quindi dalla direzione lavori – si ribadisce rappresentante

diretta della convenuta – a conoscenza dell’attrice e accettato da quest’ultima

corrisponde a quanto indicato sopra. Ciò è confermato peraltro dal teste __________

__________, che per quanto concerne il doc. L ha riferito: “L’accordo era che

se il pino risultasse morto per cause non imputabili all’attrice la committenza

avrebbe dovuto pagarne il prezzo mentre in caso contrario no” (verbale 16

giugno 2011, pag. 4). Di conseguenza, poco importa che a intrattenere i

rapporti con la convenuta fosse, come asserito dall’appellante, prevalentemente

l’arch. __________ __________. Per sconfessare quanto asserito dal teste __________

__________ l’appellante rinvia, infine, alla testimonianza dell’arch. __________

__________. A suo dire quest’ultimo mai avrebbe manifestato il proprio accordo sul

fatto che le risultanze della perizia sarebbero state vincolanti per la

convenuta, tant’è che questi avrebbe riferito che la decisione di eseguire una

perizia era stata solo di AO 1. Il teste ha dichiarato: “A fine agosto __________

mi chiamò dicendomi che le piante erano morte. Mi recai allora in loco e

costatai che una era morta e l’altra era sofferente. Ricordo che AO 1 era

meravigliato di questo stato delle piante in base alla sua esperienza e decise

allora di fare allestire una perizia per stabilire le cause di questo stato

delle piante. Era presente anche __________ quando AO 1 disse che avrebbe fatto

questa perizia, non so se egli fosse d’accordo con la perizia comunque non si

oppose per lo meno in mia presenza. A __________ importava avere le piante in

ordine”. Ciò che è tuttavia determinante ai fini di causa è, va ribadito, quanto

risulta dal doc. L. Al riguardo il medesimo teste ha dichiarato: “In

riferimento al doc. L posso dire che in questo conteggio fu lasciato in sospeso

il pagamento dell’importo di fr. 25 mila per il pino morto in attesa che la

perizia accertasse le cause della morte” (verbale 14 luglio 2011). Alla luce di

questa risultanza e della testimonianza di __________ __________

l’argomentazione dell’appellante non può quindi essere condivisa. Per gli

stessi motivi il Pretore ha, inoltre, a ragione rifiutato di esperire

l’audizione di __________ __________ (cfr. anche sopra, consid. 5). Anche su

questo punto il gravame è pertanto respinto.

6.5 L’appellante critica, poi, il

Pretore per aver reputato che invece di assumere ulteriori referti di parte la

convenuta avrebbe dovuto, semmai, contro questionare il perito che ha allestito

il doc. M di cui si è detto sopra. Essa reputa che il suo agire dimostrerebbe,

invece, che anche tale perizia era di parte e, quindi, non vi era motivo di

approfondire la medesima (memoriale, pag. 9). Il primo giudice ha spiegato che

le parti avevano dato a tale referto il valore di perizia di un arbitratore,

subordinando l’esigibilità o meno della mercede per la pianta morta all’esito

della stessa (sentenza impugnata, pag. 4). L’argomentazione pretorile è

confortata dalle emergenze processuali di cui si è detto sopra (consid. 6.2 e

6.4), sicché la censura dell’appellante non può essere condivisa. Essa

sottolinea, inoltre, che le conclusioni del doc. M sono state comunque sempre

contestate, dimenticando, tuttavia, ancora una volta il valore attribuitole

dalle parti e testé evidenziato. La convenuta soggiunge, infine, che la perizia

in questione non sarebbe esaustiva, poiché si fonderebbe unicamente sulle

asserzioni di AO 1 e sulla documentazione da questi fornita al perito. Sennonché,

dalla testimonianza per rogatoria di __________ __________ (che ha allestito la

perizia di cui al doc. M) emerge che questi ha anche effettuato un sopralluogo

(“Ich habe vor Ort dies angeschaut (…) Danach

haben wir vor Ort die Besichtigung gemacht (…)” (verbale di audizione per

rogatoria 19 marzo 2012, pag. 3). Sebbene sia vero che il

teste ha fondato il referto anche sulla documentazione fornita dall’attrice (“und habe Dokumente vom Auftraggeber AO 1 erhalten”),

ciò non significa ancora che essa fosse fuorviante. Dalla

perizia in questione è emerso che “Als Ursache des schnellen, plötzlichen

Absterben des Baumes vermuteten wir eine physikalischen Beschädigung wir z. Bsp.

In einem Blitzeinschlag”. Al riguardo l’appellante

sostiene che non vi è alcuna prova, agli atti, di tale circostanza. Sennonché,

essa dimentica che ciò è peraltro stato confortato dalla constatazione seguente:

“Anzeichen für einen Blitzeinschlag war eine schwarze

Stelle im Stamm auf ca. drei Meter Höhe und zwei Stellen wo die Rinde des

Baumes weggesprengt war” (verbale, pag. 3). L’appellante

critica, inoltre, la perizia perché non eseguita in contraddittorio e, a suo

dire, non si fonderebbe su analisi scientifiche ma su mere ipotesi (memoriale,

pag. 10). Il Pretore ha spiegato che ciò è da ricondurre a una sua scelta, poiché

invece di contro-questionare il perito ha preferito far allestire dei referti

di parte (sentenza impugnata, pag. 5). La convenuta reputa che sia invece stato

__________ __________ a decidere di non interpellarla. Anche dipartendosi da

tale ipotesi, non si comprende tuttavia il motivo per cui la convenuta non si

sia prodigata a sottoporre al perito delle domande di delucidazione o di

completazione. L’appellante conclude, al riguardo, sostenendo che __________ __________

si è fondato su fatti e tempistica che sono contestati, e meglio sulla

circostanza che il pino inizialmente cresceva “in ordine” per poi

improvvisamente, nell’agosto del 2008, perire nell’arco di due settimane

(memoriale, pag. 9 e 17). Il perito ha indicato nel referto che “Am 29. 2008

Mai fand di Abnahme statt. In den darauf folgenden

Monaten konnte festgestellt werden, dass der Baum vital war, austreibt und

somit anwächst. Im August 2008 fand ein abruptes Ende statt, indem der Baum

innerhalb von nur 2 Wochen komplett dürr wurde und gleichzeitig an 2 Stellen

des Baumes die Rinde weggesprent wurde. Die darunter liegend Kambiumschicht war

schwarz und wies Brandmerkmale auf” (doc. M). Tale

evoluzione è tuttavia anche confermata dal teste __________ __________, che ha

dichiarato: “alla fine di luglio 2008 ci fu una riunione a cui partecipai io,

il sig. AO 1 e il sig. __________ dove abbiamo potuto vedere che da entrambe le

piante spuntavano dei germogli verdi, anche se entrambe le piante avevano perso

ulteriormente vecchi aghi. A fine agosto __________ mi chiamò dicendomi che le

piante erano morte. Mi recai allora in loco e costatai che una era morta e

l’altra era sofferente” (verbale 14 luglio 2011, pag. 3). Ne consegue che anche

su questo punto l’appello è respinto.

6.6 L’appellante sostiene,

infine, che i referti di parte (ossia quello 6 maggio 2009 di __________ __________

__________ __________ __________ – doc. S e 5 – e quello 14 giugno 2009 di __________

__________ – doc. 6) (memoriale, pag. 11 segg.) dimostrano che la controparte

ha violato le regole dell’arte e, quindi, nulla dev’esserle corrisposto per i

pini marittimi in questione. Alla luce di quanto illustrato sopra, a cui si

rinvia (consid. 6.4 seg.), essi non sono tuttavia rilevanti ai fini del

giudizio. Per gli stessi motivi dev’essere disattesa la richiesta

dell’appellante di procedere all’assunzione delle testimonianze di __________ __________

e di __________ __________, di esperire un sopralluogo, di ordinare una perizia

giudiziaria e l’edizione dalla controparte dei bollettini di lavoro, di trasporto

e delle fatture di acquisto, di trasporto delle piante, nonché l’edizione da __________

__________ dei campioni prelevati, delle analisi di laboratorio e dei prodotti

usati onde cercare di mantenere in vita la pianta (appello, pag. 13 segg.). Non

occorre quindi nemmeno chinarsi sulla questione, sollevata dalla convenuta,

della tempestività della notifica dei difetti secondo le norme SIA (memoriale,

pag. 17), né su quella circa l’“incongruità” dell’“ammontare di fr. 50'000.- e sulla riduzione della mercede inerente al

secondo pino nella misura stimata del 75%” (appello, pag. 18).

7. La convenuta

critica, infine, il Pretore per aver respinto la sua domanda riconvenzionale.

Il primo giudice ha reputato che per le ragioni evidenziate in relazione all’accoglimento

della petizione i costi di rimozione dei due pini e di rifacimento del giardino

non potevano essere caricati all’attrice (sentenza impugnata, pag. 6).

L’appellante si riallaccia alle argomentazioni sviluppate sopra affermando che

i pini devono invece essere rimossi (memoriale, pag. 18). Per i motivi

illustrati, anche tali censure non possono essere condivise.

8. In

definitiva, l’appello è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza

dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia è stabilita in

base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG. L’appellata chiede il versamento di

almeno fr. 5'000.- per ripetibili di

appello. Non vi è alcuna motivazione della sua pretesa. In applicazione

dell’art. 11 Regolamento sulle ripetibili a tale titolo le sono assegnate fr. 3'000.-. Quanto agli eventuali rimedi

giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), l’art. 53 LTF prevede che l’importo della domanda

riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1).

Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda

riconvenzionale si escludano a vicenda e una delle due domande non raggiunga il

valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima

se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 2). Nella fattispecie

l’importo relativo alla petizione è di fr. 55'740.- mentre quello inerente alla domanda

riconvenzionale è di fr. 6'160.-.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 15 novembre 2013 di AP

1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese giudiziarie di fr.

4'000.-, già parzialmente anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico,

con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 3'000.- per ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).