12.2013.190
Appalto
7 luglio 2015Italiano30 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.190
Lugano
7 luglio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. OA.2009.688
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 3
novembre 2009 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui ha chiesto la
condanna della convenuta al versamento di fr. 55'740.- oltre interessi al 5%
dal 29 aprile 2009, nonché, limitatamente a tale importo, il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 4 giugno 2009 dell’UE
di Lugano;
richiesta avversata
dalla convenuta che con domanda riconvenzionale 10 febbraio 2010 ha postulato la condanna della controparte al pagamento di fr. 6'160.- oltre all’IVA del 7.6% e
oltre interessi dal 9 luglio 2009;
sulle quali il Pretore ha
deciso con sentenza 17 ottobre 2013 con la quale ha accolto la petizione, condanna
della convenuta al versamento di fr. 55'740.- oltre interessi al 5% dal 22
aprile 2009, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE
summenzionato, e ha invece respinto integralmente la domanda riconvenzionale;
appellante la convenuta
con appello 15 novembre 2013 con cui chiede di riformare il giudizio impugnato:
I) in via principale nel senso di respingere integralmente la petizione, di denunciare
la lite agli architetti __________ __________ e __________ __________, __________,
e di accogliere la domanda riconvenzionale, con protesta delle spese
processuali e delle ripetibili di appello, queste ultime quantificate quo alla
petizione in fr. 3'000.- e quo alla domanda riconvenzionale in fr. 500.-; II)
in via subordinata nel senso di annullare il giudizio querelato e di rinviare
la causa al Pretore, affinché questi proceda all’assunzione delle testimonianze
di __________ __________, __________ __________ e __________ __________, nonché
ordini un sopralluogo, una perizia giudiziaria, l’edizione dalla controparte di
tutti i bollettini di lavoro, di trasporto come pure delle fatture di acquisto
e di trasporto delle piante e l’edizione da __________ __________ dei campioni
prelevati e delle analisi di laboratorio effettuate, così come dei prodotti da
lui usati onde cercare di mantenere in vita la pianta, con protesta di spese
processuali e ripetibili di appello, queste ultime quantificate in fr. 3'000.-;
mentre con risposta 2
dicembre 2013 l’attrice postula di dichiarare irricevibile il gravame, in via
subordinata di respingerlo, pure con protesta di spese processuali e ripetibili
di appello, queste ultime quantificate in almeno fr. 5'000.-;
ritenuto
in fatto: A. Il 7 settembre 2007 AP 1, in
qualità di committente, e AO 1, come appaltatrice, hanno sottoscritto un
contratto d’appalto avente per oggetto delle opere da giardiniere e di
irrigazione automatica sul fondo situato in via __________ e denominato
“ristrutturazione __________” (doc. 3). Tra le varie opere supplementari
commissionate figura quella relativa alla fornitura e alla posa di due pini
marittimi avvenuta nell’aprile 2008, di cui uno è morto alla fine del mese di
agosto del medesimo anno. Il 12 febbraio 2009 la committente, rappresentata
dagli arch. __________ __________ e __________ __________, ha inviato
all’appaltatrice un conteggio definitivo (“Schlussabrechnung”) di fr. 28'840.- (doc.
L). Il 12 marzo 2009 quest’ultima ha emesso una fattura di fr. 29'977.40 (doc.
O). Dopo un copioso scambio di corrispondenza con scritto 29 aprile 2009
l’appaltatrice ha sollecitato il pagamento del conteggio e della fattura testé
menzionate (doc. U). Il 5 giugno 2009 ha quindi fatto spiccare il precetto esecutivo n. __________ nei confronti dell’appaltatrice per fr. 58'817.40 oltre
interessi e accessori, al quale quest’ultima ha interposto tempestiva
opposizione (doc. V).
B. Con petizione 3 novembre
2009 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la
condanna di AP 1 al versamento di fr. 55'740.- oltre interessi al 5% dal 29
aprile 2009, nonché, limitatamente a tale importo, il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo summenzionato. Con risposta
10 febbraio 2010 la convenuta ha postulato invece la reiezione della domanda
avversaria, chiedendo con domanda riconvenzionale di condannare l’attrice al
pagamento di fr. 6'160.- oltre all’IVA del 7.6% e interessi dal 9 luglio 2009.
Essa ha altresì denunciato la lite agli architetti __________ __________ e __________
__________, che non sono intervenuti nella lite. Con risposta riconvenzionale 8
marzo 2010 AO 1 si è opposta alla domanda riconvenzionale. Negli ulteriori
allegati preliminari le parti si sono confermate nei rispettivi antitetici
punti di vista. Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale, producendo conclusioni scritte con le quali hanno ribadito
le proprie richieste. Statuendo con sentenza 17 ottobre 2013 il Pretore ha accolto
la petizione, condannando la convenuta al versamento di fr. 55'740.- oltre
interessi al 5% dal 22 aprile 2009 e rigettando in via definitiva l’opposizione
interposta al precetto esecutivo citato sopra, e ha invece respinto
integralmente la domanda riconvenzionale.
C. Con
appello 15 novembre 2013 AP 1 è insorta contro il giudizio querelato,
chiedendone la riforma nel senso di: I) in via principale respingere
integralmente la petizione, denunciare la lite agli architetti __________ __________
e __________ __________, __________, e accogliere la domanda riconvenzionale,
con protesta delle spese processuali e ripetibili di appello, queste ultime
quantificate quo alla petizione in fr. 3'000.- e quo alla domanda riconvenzionale
in fr. 500.-; II) in via subordinata annullare il giudizio querelato e rinviare
la causa al Pretore, affinché questi proceda all’assunzione dei testi __________
__________, __________ __________ e __________ __________, nonché ordini un
sopralluogo, una perizia giudiziaria, l’edizione dalla controparte di tutti i
bollettini di lavoro, di trasporto come pure delle fatture di acquisto e di trasporto
delle piante e l’edizione da __________ __________ dei campioni prelevati e
delle analisi di laboratorio effettuate, così come dei prodotti da lui usati
onde cercare di mantenere in vita la pianta, con protesta di spese processuali
e ripetibili di appello, queste ultime quantificate in fr. 3'000.-. Con risposta
2 dicembre 2013 l’attrice postula invece di dichiarare il gravame irricevibile,
in via subordinata di respingerlo, pure con protesta di spese processuali e
ripetibili di appello, queste ultime quantificate in almeno fr. 5'000.-.
e considerato
In diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto
che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di tale data, la
stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale
previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile ticinese
(CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso
avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta
dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. La convenuta chiede la reiezione
della petizione e l’accoglimento della domanda riconvenzionale. Il valore di
causa della prima è di fr. 55'740.- e quello della seconda di fr. 6'160.-. Quando
a un’azione è contrapposta una domanda riconvenzionale il valore litigioso per
determinare l’appellabilità è determinato dalla più elevata delle due pretese
(art. 94 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la pretesa attorea supera ampiamente la
soglia in questione. Ne consegue che la sentenza 17 ottobre 2013 è senz’altro
impugnabile mediante appello.
3. Il Pretore ha spiegato, in
sintesi, che dall’istruttoria emerge l’assenza di garanzia relativa alla fornitura
dei due pini di cui alla presente controversia (doc. I). Per quanto concerne la
pianta asseritamente in stato terminale, il primo giudice ha poi soggiunto che
l’appaltatrice non era stata incaricata della sua manutenzione. Egli ha
soggiunto che dal doc. L (“Schlussabrechnung”) emerge che il committente si era
impegnato sia a pagare quanto dovuto all’attrice anche per il pino in questione
sia a rinunciare a sollevare qualsiasi pretesa in merito. Circa, invece, la
pianta morta alla fine di agosto 2008, il Pretore ha evidenziato che le parti
avevano subordinato il pagamento della relativa fattura all’esito di una
perizia sull’esistenza di eventuali carenze a livello di trasporto o di
piantumazione del pino e che dalla stessa non è emerso alcun rimprovero
all’attrice. Di conseguenza, egli ha condannato la convenuta a versare
all’attrice complessivi fr. 55'740.- e ha respinto l’azione riconvenzionale volta
alla rifusione dei costi di rimozione dei due pini e di rifacimento del
giardino.
4. L’appellante contesta,
anzitutto, che gli arch. __________ __________ e __________ __________, che si
sono occupati della direzione lavori, abbiano accettato un’esclusione della
garanzia di attecchimento dei pini marittimi.
4.1 Essa fa riferimento (appello, pag.
4), in primo luogo, a quanto affermato dall’arch. __________ __________ in
occasione della sua audizione quale teste e verbalizzato a pag. 3: “Posso dire
di non aver mai sentito __________ dire di accettare la fornitura delle piante
che sono poi state fornite senza garanzia di attecchimento. Io personalmente
non ho accettato la fornitura delle piante in questione senza garanzia di
attecchimento. Io ero dell’avviso che bisognasse acquistare delle piante più
piccole e quindi con garanzia di attecchimento piuttosto che delle piante più
alte ma senza garanzia di attecchimento. Ricordo che AO 1 mi disse che per le
piante più alte non poteva fornire alcuna garanzia perché a sua volta non ne
poteva ricevere dal fornitore e che quindi vi era un grosso rischio. Tale
rischio poteva essere superato con la fornitura di piante più piccole con
garanzia di attecchimento. Posso dire che io non sono stato coinvolto nella scelta
finale delle piante che è avvenuta a opera di __________ e di __________”. Il
Pretore ha spiegato che dalla deposizione dell’arch. __________ __________
emerge chiaramente che egli era stato informato sull’esclusione di tale
garanzia, che aveva a sua volta informato di ciò i committenti e che aveva
infine ricevuto la conferma d’ordine di cui al doc I. Secondo il primo giudice
mal si comprende, quindi, come la convenuta possa affermare che l’architetto in
questione non avesse accettato l’esclusione testé menzionata (sentenza
impugnata, pag. 5). L’arch. __________ __________ ha infatti dichiarato che “il
sig. AO 1 mi inviò delle fotografie di diverse piante tra cui ve ne erano
alcune di 7-8 metri di altezza e con un prezzo di fr. 13'600.- a cui doveva poi
aggiungersi l’IVA, il trasporto e i costi di piantumazione. Vi erano anche
fotografie di piante di 7 metri aventi un costo netto di fr. 7'600.-. Ricordo
che le piante più grandi ossia quelle di 7-8 metri e del prezzo di fr. 13'600.- erano offerte da AO 1 senza garanzia di attecchimento. Con
l’e-mail di cui al doc. E avvertivo appunto il sig. __________ che le piante
più alte erano fornite dall’attrice senza garanzia di attecchimento. I 3 punti
esclamativi al punto 3 dell’e-mail doc. E sono riferiti a questo fatto. A
questo e-mail doc. E il sig. __________ rispose allo stesso giorno con l’e-mail
doc. I in cui manifestava perplessità circa il prezzo delle piante più alte e
circa il fatto che le stesse fossero fornite senza garanzia di attecchimento.
Da parte mia dissi al sig. __________ che doveva discutere la cosa con __________
e AO 1. Alla fine so che AO 1 mi inviò il 6.12.2007, una conferma d’ordine
(doc. I) per i pini più alti di 6-7 metri al prezzo netto di fr. 13'600.- ciascuno a cui andavano aggiunti i costi di trasporti e piantumazione oltre
l’IVA. Il doc. I corrisponde a quello che io rinvengo nei miei atti dove
risulta anche in calce al documento la dicitura cpc. __________ e __________. __________
è in riferimento alla ditta dove lavora il sig. __________” (verbale di udienza
testimoniale 14 luglio 2011, pag. 2). Nell’e-mail 16 novembre 2007 (doc. E)
inviato dagli arch. __________ __________ e __________ __________ a __________ __________
e __________ __________, con copia per conoscenza a __________ __________ e AO
1, è indicato, tra l’altro, che “Pinienbäume: gemäß nachfolgenden
Mails von AO 1; Pinienbäume (4.50/5.00m) im Topf mit Pflanzgarantie, die
Restlichen ohne Garantie!!!” (punto 3). Essi hanno altresì
attirato l’attenzione dei destinatari sul fatto che nei mail successivi vi
sarebbero state le foto, tra le altre, delle piante in questione. Contestualmente
essi hanno infatti inviato alle medesime persone un e-mail con le fotografie
testé menzionate e ove è indicato: “Zu Pos. 3: Pinien im
Boden ohne Pflanzgarantie. H-600/700 cm, Stammhöhe 280/300 cm. Preis Fr. 13'600.- + Transport” (doc. H).
Agli atti vi è, poi, la “conferma d’ordine” 6 dicembre 2007 ove sono indicati
due pini dal prezzo di fr. 13'600.- l’uno e ove è riportato che il
trasporto e la piantagione sono esclusi (doc. I). L’appellante sostiene che
queste mail sarebbero delle mere richieste dell’attrice di esclusione di
garanzia che la convenuta mai avrebbe accettato. Su questo punto essa evidenzia
che, del resto, sul doc. I non vi è alcuna sua firma per accettazione (appello,
pag. 5). Sebbene sia vero che in fondo allo scritto citato è indicato che
“qualora la nostra offerta riscontrasse il suo consenso, voglia cortesemente
restituirci copia della presente offerta firmata per accettazione”, alla luce
di quanto illustrato sopra l’accordo in tal senso è comunque avvenuto per atti
concludenti. Infatti, da un lato dal carteggio processuale emerge in maniera
chiara, come indicato sopra, che la piantumazione dei pini in questione avveniva
senza garanzia di attecchimento, dall’altro lato non risulta che all’atto di
piantumazione in loco dei pini (avvenuta in presenza dell’arch. __________ __________:
verbale di audizione testimoniale 16 giugno 2011, pag. 2) vi sia stata una
reazione negativa del committente o dei suoi rappresentanti diretti e, nemmeno,
successiva alla “conferma d’ordine”.
4.2 Per i motivi testé illustrati ai
fini del giudizio è irrilevante, inoltre, il contenuto dell’e-mail 16 novembre
2007 (doc. P), dal quale, secondo l’appellante,
emergerebbe la “contrarietà” di __________ __________ sulla questione. In tale
scritto egli ha comunicato all’arch. Roger __________ che “Es kann nicht sein, das der AO 1 nun Pinien
anbietet die das 6 fache (Angeboten fr. 2'800.-, nun fr. 17'000.-) der angebotenen Beträge
kosten. Die Größe und Art der Pinien war von Anfang an genau definiert.
Weiterhin will er keine Garantie übernehmen??!! Was soll das sein? Wann sind
seine Leistungen terminiert? Welche Überraschungen kommen noch von dieser
Firma? Was ist mit den Olivenbäumen? Stellen Sie bitte sicher, das diese
Pflanzen/Bäume garantiert bis 3.12. auf der Baustelle gepflanzt in den von
Roland beigestellten Vasen sind“. Tale
scritto è infatti chiaramente precedente alla conferma d’ordine (doc. I) e alla
piantumazione. Per tacere del fatto che lo stesso è stato inviato alle 12.48 ed
è quindi precedente anche quello di cui al doc. E e menzionato sopra, spedito
alle 15.09. In quest’ultimo e-mail l’arch. __________ __________ ha ribadito
l’assenza di garanzia, cosa che è stata sottolineata anche nella conferma
d’ordine testé citata. Va sottolineato, al riguardo, che come indicato dal
Pretore (sentenza impugnata, pag. 3) e non contestato dall’appellante
(memoriale, pag. 4), gli arch. __________ __________ e __________ __________
curavano la direzione dei lavori. Essi fungevano, quindi, da rappresentanti
diretti, sicché quanto da essi disposto o acconsentito era imputabile ai
committenti. L’appellante soggiunge, infine, che la controparte mai avrebbe
evidenziato l’esistenza di pericoli di mancato attecchimento delle piante in
questione (memoriale, pag. 11). Alla luce delle emergenze di causa di cui sopra
l’argomentazione non può essere condivisa. Su questo punto
l’appello è quindi respinto.
5. La convenuta
sottolinea, inoltre, di non aver accettato l’esclusione della garanzia per
mezzo dei suoi organi e nemmeno tramite il sig. __________ __________,
evidenziando, peraltro, che quest’ultimo non è né suo organo né suo azionista
(appello, pag. 4). Per quanto concerne l’accordo delle parti sull’esclusione
della garanzia si rinvia a quanto illustrato sopra (consid. 4). Per il resto, il
Pretore ha spiegato: “in merito al ruolo di __________ e __________, che in
modo assai poco convincente, la convenuta vorrebbe del tutto annichilire,
contrariamente ai fatti (…), il tema non merita invero di ulteriore
approfondimento” (sentenza impugnata, pag. 5). Egli rinvia, al riguardo, in
particolare alla testimonianza di __________ __________. Questa ha, in effetti,
affermato che “i rapporti con la committenza li tenevo nelle persone dei signori
__________ e __________ che è sua moglie nonché con il sig. __________ che è
l’architetto di interni e che era persona di fiducia di __________ e __________.
È giusto dire che noi come DL prendevamo ordini e facevamo riferimento al sig. __________,
che tenevamo sempre al corrente di tutto quanto capitava” (verbale 16 giugno
2011, pag. 1 seg.). Anche l’arch. __________ __________ ha affermato: “(…) il
nostro studio di architettura è stato incaricato della progettazione e DL dal
sig. __________ quale committente. Preciso che proprietaria dell’immobile in
questione è invece la convenuta. Nell’ambito dei lavori in questione io tenevo
Fatti
i rapporti esclusivamente con il sig. __________ e in sua assenza con
l’architetto d’interni Roland __________. I contratti venivano per contro
firmati dal sig. __________ della convenuta. Io gli ordini li ricevevo dal sig.
__________ e non da __________ il quale al di là della firma dei contratti non
si è mai occupato di nulla della questione. Non mi risulta che __________ si
occupasse del cantiere. Ricordo che avevo contatti anche con la signora __________
che a quanto mi risulta è la moglie del sig. __________, tuttavia gli ordini li
ricevevo esclusivamente da quest’ultimo” (verbale 14 luglio 2011, pag. 2).
L’appellante nemmeno si confronta con la motivazione pretorile, limitandosi,
come detto, a dichiarare che __________ __________ non sarebbe n.suo organo né
suo azionista, sicché al riguardo il gravame è finanche irricevibile (art. 310
e 311 cpv. 1 CPC). Nemmeno si giustifica di procedere all’audizione di __________
__________, mezzo di prova che a dire dell’appellante le sarebbe stato negato a
torto dal Pretore. La convenuta reputa, infatti, che ciò sia indispensabile per
confermare che egli non è né suo organo né suo azionista, rispettivamente che
egli non avrebbe accettato l’esclusione della garanzia di attecchimento
(appello, pag. 4). Per quanto concerne la prima argomentazione, sempre per i
motivi testé illustrati anche se __________ __________ dovesse confermare tale
circostanza, essa non influenzerebbe l’esito del giudizio. Lo stesso dicasi della
seconda allegazione, dato che tutti gli elementi che emergono dagli atti ed
evidenziati sopra convergono nel senso contrario di quanto prospettato dalla
convenuta. Nell’ipotesi che il teste dovesse affermare che la garanzia non era
stata esclusa, dinanzi alle risultanze convergenti di senso contrario nella
ponderazione delle prove la sua testimonianza avrebbe un ruolo secondario e non
determinante sull’esito del giudizio. Ne consegue che il Pretore ha a ragione
rifiutato l’assunzione di tale mezzo di prova (ordinanza 12 giugno 2012).
6. L’appellante
reputa, altresì, che anche nella denegata ipotesi in cui le parti avessero concordato
l’esclusione della garanzia di attecchimento, l’attrice non avrebbe operato
secondo le regole dell’arte, sicché non deve esserle corrisposto alcunché a
titolo di mercede. La convenuta sostiene che sebbene tale circostanza sia stata
ammessa dalla controparte, il Pretore ne ha fatto astrazione riconoscendo
l’integralità della pretesa postulata dall’attrice (appello, pag. 5 seg.).
6.1 L’appellante rinvia,
al riguardo, alla conferma d’ordine (doc. I), ove è indicato: “I nostri prezzi
s’intendono per un lavoro eseguito a regola d’arte”, nonché al passaggio del
verbale di interrogatorio formale di AO 1 (inerente al doc. I in questione)
seguente: “Si tratta della conferma d’ordine. Confermo di averla redatta io,
l’abbiamo mandata all’arch. __________” (verbale 2 dicembre 2011, risposta n.
8, pag. 3 in basso). La convenuta sembra misconoscere (salvo confrontarsi in un
secondo tempo con l’argomentazione pretorile) che il Pretore ha vagliato la
questione dell’esecuzione della piantumazione. Per quanto concerne il pino
marittimo non defunto dopo il trapianto, egli ha precisato che non poteva
essere rimproverata all’attrice una cattiva esecuzione quando le era stata
preclusa la possibilità di accedere al fondo per svolgere gli usuali e
necessari lavori di manutenzione. Il primo giudice ha, poi, spiegato che determinante
è la “Schlussabrechnung” (doc. L), con la quale il committente si è sia
impegnato a corrispondere quanto dovuto all’attrice anche per il pino in
questione, sia dichiarato d’accordo con la liquidazione e di rinunciare a
sollevare qualsiasi pretesa. Quanto alla pianta morta dopo la piantumazione, il
Pretore ha evidenziato che il relativo pagamento dipendeva dall’esito di una
perizia, che ha poi dato ragione all’attrice, nel senso che alcun rimprovero
poteva esserle mosso (sentenza querelata, pag. 3 seg.).
6.2 Per quanto concerne
il pino marittimo non perito dopo il trapianto l’appellante sostiene che il
doc. L summenzionato non può esserle opposto, poiché non è stato da essa
sottoscritto e nemmeno dalla direzione lavori, bensì unicamente dall’attrice.
L’argomentazione non può essere condivisa. Si tratta, infatti, di una
“Schlussabrechnung” inviata all’attrice il 12 febbraio 2009 da parte degli
arch. __________ __________ e __________
__________, rappresentanti della committenza, ove è indicato, tra le altre
cose, che “Der Unternehmer erklärt sich mit der Abrechnung einverstanden und
verzichtet auf jegliche weitere Forderung”. Di conseguenza
sul medesimo vi è unicamente la firma di AO 1. Al riguardo gli arch. __________
__________ e __________ __________ si sono pronunciati nelle proprie
testimonianze. La prima ha affermato che “I fr. 28'840.- di cui al doc. L erano invece da pagare poiché non riguardavano
il pino morto” (verbale 16 giugno 2011, pag. 2) e il secondo ha dichiarato: “In
riferimento al doc. L posso dire che in questo conteggio fu lasciato in sospeso
il pagamento dell’importo di fr. 25 mila per il pino morto in attesa che la
perizia accertasse le cause della morte. Per contro l’importo di fr. 28'840.- doveva essere pagato dalla convenuta”
(verbale 14 luglio 2011, pag. 3). L’appellante sostiene, al riguardo, che la
detrazione di tale cifra non era una “trattenuta”, men che meno provvisoria,
sul prezzo, bensì era dovuta al fatto che la controparte aveva riconosciuto di
non poter rivendicare alcunché a tale titolo (appello, pag. 17). Tale tesi non
è tuttavia confortata, come testé evidenziato, dalle emergenze processuali. Ne
consegue che sebbene il Pretore abbia attribuito la frase indicata sopra di cui
al doc. L erroneamente al committente (“Besteller” e non “Unternehmer”), non
significa ancora che tale documento non sia rilevante ai fini
dell’argomentazione pretorile. Su questo punto l’appello è pertanto respinto.
6.3 Sempre per quanto concerne
il pino testé citato, l’appellante critica il Pretore per aver reputato che
l’attrice non era stata incaricata della manutenzione del medesimo. A suo dire,
tale circostanza non emerge dagli atti e, in ogni caso, essa non avrebbe mai
impedito alla controparte di provvedervi (memoriale, pag. 7). Il primo giudice
ha rinviato, al riguardo, alla testimonianza di __________ __________
(giardiniere, dipendente dell’attrice che si occupa dell’organizzazione dei
lavori dall’inizio fino alla liquidazione”). Questi ha dichiarato che “dopo la
piantumazione dei due pini non siamo più intervenuti perché, contrariamente a
quanto usuale, non ci è stata affidata la manutenzione degli stessi” (verbale
16 giugno 2011, pag. 5). L’appellante sembra contestare la credibilità di tale
teste, dato che afferma “che fra l’altro, dal 2012, è membro del CdA della
società…” (memoriale, pag. 6). L’audizione testimoniale è tuttavia avvenuta
prima di tale data, ossia nel giugno 2011. In ogni caso, quanto emerge dal doc. L ed evidenziato sopra (consid. 6.2) dimostra che proponendo all’attrice la
“Schlussabrechnung” per sottoscrizione gli arch. __________ __________ e __________
__________, rappresentanti diretti della committente, hanno espresso l’accordo
di quest’ultima al pagamento del pino non morto dopo la piantumazione. Per
questo motivo non vi è nemmeno ragione di approfondire la questione di sapere
le cause che hanno portato allo stato asseritamente agonico di tale pianta e
ipotizzate dall’appellante (memoriale, pag. 7 e 10 seg.).
6.4 Quanto al pino morto
dopo la piantumazione, l’appellante afferma di non aver accettato le risultanze
della perizia al pari di quella di un arbitratore e, di conseguenza, di essersi
impegnata a corrispondere quanto richiesto dall’attrice a dipendenza del suo
esito (memoriale, pag. 8). Il Pretore ha spiegato che ciò è invece emerso dalla
testimonianza dell’arch. __________ __________. Questa ha dichiarato: “Mi viene
mostrato il doc. L. Posso dire che i fr. 25'000.- relativi al pino morto furono lasciati in sospeso in attesa di
chiarire la questione anche mediante una perizia che è poi stata fatta (…). Se
la perizia avesse stabilito che il pino era morto per cause non imputabili
all’attrice, il suo prezzo avrebbe dovuto essere pagato dalla convenuta” (verbale
26 giugno 2011, pag. 2). L’appellante sottolinea che la teste in questione si è
semplicemente limitata a riferire quanto asseritamente comunicatole dall’arch. __________
__________, che teneva i contatti con la committenza, mentre questi non avrebbe
mai dichiarato che l’esito della perizia sarebbe stato vincolante per il
pagamento del pino morto dopo la piantumazione. Sennonché, il primo giudice ha
precisato che sebbene la teste __________ __________ abbia affermato: “Posso
dire di non aver sentito personalmente il sig. __________ dire che se la
perizia avesse dato ragione all’attrice il pino morto sarebbe stato pagato, ciò
mi è però stato riferito dal mio collega arch. __________ che teneva lui
prevalentemente i rapporti con __________” (verbale 16 giugno 2011, pag. 2),
ciò importa poco ai fini di causa, perché questo era comunque l’accordo
raggiunto con l’attrice quando la direzione lavori, ossia gli arch. __________ __________
e __________ __________, discussero con essa – nella loro veste di direzione
lavori e di rappresentanti della convenuta – la “Schlussabrechnung” di cui al
doc. L (sentenza impugnata, pag. 4). In effetti, dalla testimonianza dell’arch.
__________ __________ emerge che il contenuto della “Schlussabrechnung” (doc.
L) e portato quindi dalla direzione lavori – si ribadisce rappresentante
diretta della convenuta – a conoscenza dell’attrice e accettato da quest’ultima
corrisponde a quanto indicato sopra. Ciò è confermato peraltro dal teste __________
__________, che per quanto concerne il doc. L ha riferito: “L’accordo era che
se il pino risultasse morto per cause non imputabili all’attrice la committenza
avrebbe dovuto pagarne il prezzo mentre in caso contrario no” (verbale 16
giugno 2011, pag. 4). Di conseguenza, poco importa che a intrattenere i
rapporti con la convenuta fosse, come asserito dall’appellante, prevalentemente
l’arch. __________ __________. Per sconfessare quanto asserito dal teste __________
__________ l’appellante rinvia, infine, alla testimonianza dell’arch. __________
__________. A suo dire quest’ultimo mai avrebbe manifestato il proprio accordo sul
fatto che le risultanze della perizia sarebbero state vincolanti per la
convenuta, tant’è che questi avrebbe riferito che la decisione di eseguire una
perizia era stata solo di AO 1. Il teste ha dichiarato: “A fine agosto __________
mi chiamò dicendomi che le piante erano morte. Mi recai allora in loco e
costatai che una era morta e l’altra era sofferente. Ricordo che AO 1 era
meravigliato di questo stato delle piante in base alla sua esperienza e decise
allora di fare allestire una perizia per stabilire le cause di questo stato
delle piante. Era presente anche __________ quando AO 1 disse che avrebbe fatto
questa perizia, non so se egli fosse d’accordo con la perizia comunque non si
oppose per lo meno in mia presenza. A __________ importava avere le piante in
ordine”. Ciò che è tuttavia determinante ai fini di causa è, va ribadito, quanto
risulta dal doc. L. Al riguardo il medesimo teste ha dichiarato: “In
riferimento al doc. L posso dire che in questo conteggio fu lasciato in sospeso
il pagamento dell’importo di fr. 25 mila per il pino morto in attesa che la
perizia accertasse le cause della morte” (verbale 14 luglio 2011). Alla luce di
questa risultanza e della testimonianza di __________ __________
l’argomentazione dell’appellante non può quindi essere condivisa. Per gli
stessi motivi il Pretore ha, inoltre, a ragione rifiutato di esperire
l’audizione di __________ __________ (cfr. anche sopra, consid. 5). Anche su
questo punto il gravame è pertanto respinto.
6.5 L’appellante critica, poi, il
Pretore per aver reputato che invece di assumere ulteriori referti di parte la
convenuta avrebbe dovuto, semmai, contro questionare il perito che ha allestito
il doc. M di cui si è detto sopra. Essa reputa che il suo agire dimostrerebbe,
invece, che anche tale perizia era di parte e, quindi, non vi era motivo di
approfondire la medesima (memoriale, pag. 9). Il primo giudice ha spiegato che
le parti avevano dato a tale referto il valore di perizia di un arbitratore,
subordinando l’esigibilità o meno della mercede per la pianta morta all’esito
della stessa (sentenza impugnata, pag. 4). L’argomentazione pretorile è
confortata dalle emergenze processuali di cui si è detto sopra (consid. 6.2 e
6.4), sicché la censura dell’appellante non può essere condivisa. Essa
sottolinea, inoltre, che le conclusioni del doc. M sono state comunque sempre
contestate, dimenticando, tuttavia, ancora una volta il valore attribuitole
dalle parti e testé evidenziato. La convenuta soggiunge, infine, che la perizia
in questione non sarebbe esaustiva, poiché si fonderebbe unicamente sulle
asserzioni di AO 1 e sulla documentazione da questi fornita al perito. Sennonché,
dalla testimonianza per rogatoria di __________ __________ (che ha allestito la
perizia di cui al doc. M) emerge che questi ha anche effettuato un sopralluogo
(“Ich habe vor Ort dies angeschaut (…) Danach
haben wir vor Ort die Besichtigung gemacht (…)” (verbale di audizione per
rogatoria 19 marzo 2012, pag. 3). Sebbene sia vero che il
teste ha fondato il referto anche sulla documentazione fornita dall’attrice (“und habe Dokumente vom Auftraggeber AO 1 erhalten”),
ciò non significa ancora che essa fosse fuorviante. Dalla
perizia in questione è emerso che “Als Ursache des schnellen, plötzlichen
Absterben des Baumes vermuteten wir eine physikalischen Beschädigung wir z. Bsp.
In einem Blitzeinschlag”. Al riguardo l’appellante
sostiene che non vi è alcuna prova, agli atti, di tale circostanza. Sennonché,
essa dimentica che ciò è peraltro stato confortato dalla constatazione seguente:
“Anzeichen für einen Blitzeinschlag war eine schwarze
Stelle im Stamm auf ca. drei Meter Höhe und zwei Stellen wo die Rinde des
Baumes weggesprengt war” (verbale, pag. 3). L’appellante
critica, inoltre, la perizia perché non eseguita in contraddittorio e, a suo
dire, non si fonderebbe su analisi scientifiche ma su mere ipotesi (memoriale,
pag. 10). Il Pretore ha spiegato che ciò è da ricondurre a una sua scelta, poiché
invece di contro-questionare il perito ha preferito far allestire dei referti
di parte (sentenza impugnata, pag. 5). La convenuta reputa che sia invece stato
__________ __________ a decidere di non interpellarla. Anche dipartendosi da
tale ipotesi, non si comprende tuttavia il motivo per cui la convenuta non si
sia prodigata a sottoporre al perito delle domande di delucidazione o di
completazione. L’appellante conclude, al riguardo, sostenendo che __________ __________
si è fondato su fatti e tempistica che sono contestati, e meglio sulla
circostanza che il pino inizialmente cresceva “in ordine” per poi
improvvisamente, nell’agosto del 2008, perire nell’arco di due settimane
(memoriale, pag. 9 e 17). Il perito ha indicato nel referto che “Am 29. 2008
Mai fand di Abnahme statt. In den darauf folgenden
Monaten konnte festgestellt werden, dass der Baum vital war, austreibt und
somit anwächst. Im August 2008 fand ein abruptes Ende statt, indem der Baum
innerhalb von nur 2 Wochen komplett dürr wurde und gleichzeitig an 2 Stellen
des Baumes die Rinde weggesprent wurde. Die darunter liegend Kambiumschicht war
schwarz und wies Brandmerkmale auf” (doc. M). Tale
evoluzione è tuttavia anche confermata dal teste __________ __________, che ha
dichiarato: “alla fine di luglio 2008 ci fu una riunione a cui partecipai io,
il sig. AO 1 e il sig. __________ dove abbiamo potuto vedere che da entrambe le
piante spuntavano dei germogli verdi, anche se entrambe le piante avevano perso
ulteriormente vecchi aghi. A fine agosto __________ mi chiamò dicendomi che le
piante erano morte. Mi recai allora in loco e costatai che una era morta e
l’altra era sofferente” (verbale 14 luglio 2011, pag. 3). Ne consegue che anche
su questo punto l’appello è respinto.
6.6 L’appellante sostiene,
infine, che i referti di parte (ossia quello 6 maggio 2009 di __________ __________
__________ __________ __________ – doc. S e 5 – e quello 14 giugno 2009 di __________
__________ – doc. 6) (memoriale, pag. 11 segg.) dimostrano che la controparte
ha violato le regole dell’arte e, quindi, nulla dev’esserle corrisposto per i
pini marittimi in questione. Alla luce di quanto illustrato sopra, a cui si
rinvia (consid. 6.4 seg.), essi non sono tuttavia rilevanti ai fini del
giudizio. Per gli stessi motivi dev’essere disattesa la richiesta
dell’appellante di procedere all’assunzione delle testimonianze di __________ __________
e di __________ __________, di esperire un sopralluogo, di ordinare una perizia
giudiziaria e l’edizione dalla controparte dei bollettini di lavoro, di trasporto
e delle fatture di acquisto, di trasporto delle piante, nonché l’edizione da __________
__________ dei campioni prelevati, delle analisi di laboratorio e dei prodotti
usati onde cercare di mantenere in vita la pianta (appello, pag. 13 segg.). Non
occorre quindi nemmeno chinarsi sulla questione, sollevata dalla convenuta,
della tempestività della notifica dei difetti secondo le norme SIA (memoriale,
pag. 17), né su quella circa l’“incongruità” dell’“ammontare di fr. 50'000.- e sulla riduzione della mercede inerente al
secondo pino nella misura stimata del 75%” (appello, pag. 18).
7. La convenuta
critica, infine, il Pretore per aver respinto la sua domanda riconvenzionale.
Il primo giudice ha reputato che per le ragioni evidenziate in relazione all’accoglimento
della petizione i costi di rimozione dei due pini e di rifacimento del giardino
non potevano essere caricati all’attrice (sentenza impugnata, pag. 6).
L’appellante si riallaccia alle argomentazioni sviluppate sopra affermando che
i pini devono invece essere rimossi (memoriale, pag. 18). Per i motivi
illustrati, anche tali censure non possono essere condivise.
8. In
definitiva, l’appello è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza
dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia è stabilita in
base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG. L’appellata chiede il versamento di
almeno fr. 5'000.- per ripetibili di
appello. Non vi è alcuna motivazione della sua pretesa. In applicazione
dell’art. 11 Regolamento sulle ripetibili a tale titolo le sono assegnate fr. 3'000.-. Quanto agli eventuali rimedi
giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), l’art. 53 LTF prevede che l’importo della domanda
riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1).
Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda
riconvenzionale si escludano a vicenda e una delle due domande non raggiunga il
valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima
se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 2). Nella fattispecie
l’importo relativo alla petizione è di fr. 55'740.- mentre quello inerente alla domanda
riconvenzionale è di fr. 6'160.-.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 15 novembre 2013 di AP
1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese giudiziarie di fr.
4'000.-, già parzialmente anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico,
con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 3'000.- per ripetibili di appello.
3.
Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).