12.2013.193
Atto illecito - prescrizione prolungata del diritto penale (violazione di domicilio)
2 ottobre 2015Italiano34 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.193
Lugano
2 ottobre 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Bozzini,
vicepresidente,
Fiscalini
e Epiney-Colombo, (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.123
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione
(azione di accertamento negativo) 16 febbraio 2007 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
volta ad accertare che
l’attore non era debitore dell’importo di fr. 2’765'000.- vantato dal convenuto
con il PE n. __________ dell’UE di __________ e che l’esecuzione in questione
era nulla, nonché a far ordine all’Ufficiale delle esecuzioni di __________ di
cancellare l’esecuzione e di non comunicarne a terzi l’esistenza, domanda
avversata dal convenuto, che con domanda riconvenzionale 24 maggio 2007 ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 5'852'387.20 più
interessi ed il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE;
ed ora sull’eccezione di
prescrizione sollevata dal convenuto riconvenzionale relativamente alle sole pretese
di risarcimento danni azionate dall’attore riconvenzionale per i fatti accaduti
nell’ottobre 2002, che il Pretore ha accolto con decisione 11 ottobre 2013, respingendo
su questo punto la domanda riconvenzionale;
appellante l’attore
riconvenzionale con atto di appello 18 novembre 2013 con cui chiede di riformare
il querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto riconvenzionale
con risposta 23 maggio 2014 postula la reiezione del gravame pure con protesta
di spese e ripetibili;
richiamata la decisione 24
febbraio 2014 con cui l’allora presidente di questa Camera ha fatto ordine
all’appellante di prestare una cauzione processuale di fr. 8’800.- per la
procedura d’appello, poi tempestivamente fornita;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. Nel corso del 1984 AO 1 ha
acquistato l’immobile denominato “Villa __________” sito sulla part. n. __________
RFD di __________, che da allora risulta essere occupato da un suo cliente, il
cittadino __________ AP 1.
B. Dal 1998 AO 1 si è attivato
in diversi modi per cercare di riprendere possesso dell’immobile. Invano.
Dopo aver innanzitutto notificato
nel settembre 1999 all’occupante e alla moglie la disdetta di un presunto
contratto di locazione in essere, egli ha promosso nei loro confronti
un’istanza di sfratto (inc. n. SF.2000.119), accolta dal Pretore, ma respinta
dalla seconda Camera civile del Tribunale di appello con sentenza 23 ottobre
2000 (inc. n. 12.2000.119).
L’8/9 ottobre 2002, preso atto
dell’assenza dell’occupante dalla villa, egli si è quindi introdotto
nell’immobile e ha provveduto a far cambiare i cilindri delle porte, cercando
di impedire a quest’ultimo di accedervi. L’iniziativa non ha però dato l’esito
sperato ed anzi l’occupante ha reagito, inoltrando una denuncia penale per
furto, danneggiamento e violazione di domicilio.
Il 7 ottobre 2003 ha poi
inoltrato un’azione possessoria nei confronti dell’occupante (inc. n.
DI.2003.735 rich.), che è stata tuttavia respinta dal Pretore con sentenza 21
ottobre 2005.
Il 28 novembre 2003 ha in seguito
inoltrato nei confronti dell’occupante un’azione petitoria (inc. n. OA.2003.766
rich.), nell’ambito della quale quest’ultimo, in via riconvenzionale, ha
chiesto che la controparte fosse tenuta a fornirgli tutta la documentazione in
merito all’utilizzo delle somme asseritamente versatele e in particolare di DM
1'300'000.- per l’acquisto della villa e fr. 8'500'000.- confluiti su un conto.
Il 1° settembre 2004 il Pretore ha respinto l’eccezione di improponibilità
della domanda riconvenzionale, decisione questa che è stata parzialmente
riformata il 7 settembre 2005 dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello
(inc. n. 11.2004.166) nel senso della sola improponibilità dell’azione di
rendiconto relativa alla pretesa di fr. 8'500'000.-, pronunzia che è stata
confermata dal Tribunale federale con sentenza 21 marzo 2006 (inc. n.
4C.356/2005).
Tra le parti è pure pendente
un’azione volta al disconoscimento di un debito di fr. 957'516.- vantato dal
proprietario, promossa dall’occupante (inc. n. OA.2002.695 rich.).
C. Il 24/30 maggio 2006 AP 1 ha
escusso AO 1 con il PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. B) al fine di
ottenere il pagamento di un importo di fr. 2'765'000.- oltre interessi. A
giustificazione del suo credito egli ha indicato la seguente causale: “1)
fr. 2'750'000.- risarcimento danni materiali e morali a seguito della
violazione di domicilio [e] della razzia compiuta dal detentore [l’]
8/9 ottobre 2002 a __________ e dell’inesecuzione del mandato di
amministrazione patrimoniale; 2) fr. 15'000.- ripetibili a [recte:
e] tassa di giustizia come alle sentenze 23 ottobre 2000 della Seconda Camera
civile [del] Tribunale di appello; 21 ottobre 2005 del Pretore del
Distretto di Lugano; 7 settembre 2005 della Prima Camera civile del Tribunale
di appello e 21 marzo 2006 del Tribunale federale svizzero”.
D. Con petizione (azione di
accertamento negativo) 16 febbraio 2007 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1
innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per far accertare che
egli non era debitore dell’importo di fr. 2’765'000.- vantato dal convenuto con
il PE e che l’esecuzione era nulla, nonché per far ordine all’Ufficiale delle
esecuzioni di cancellare l’esecuzione e di non comunicarne a terzi l’esistenza.
E. Con domanda riconvenzionale
24 maggio 2007 il convenuto ha a sua volta chiesto la condanna della
controparte al pagamento di fr. 5'852'387.20 più interessi ed il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE. Egli, in sintesi, ha preteso il
risarcimento di fr. 5'300'000.- per il danno causatogli nell’ambito del mandato
di gestione patrimoniale svolto dall’attore e di fr. 552'387.20 per il danno
procuratogli a seguito dei fatti accaduti il 7/8 ottobre 2002 presso la villa
di __________ (fr. 500'000.- a titolo di danno alla salute e torto morale, fr.
2'387.20 per la sostituzione dei cilindri, fr. 20'000.- per la sistemazione
della casa, compreso il danno subito a seguito dello spegnimento dell’alimentazione
di tre acquari con conseguente moria di tutti i 250 pesci, e fr. 30'000.- per
l’assistenza legale nell’ambito del procedimento penale non ancora concluso).
Il convenuto riconvenzionale si è
opposto alla domanda riconvenzionale, eccependo tra le altre cose - nel
frattempo evase - l’avvenuta prescrizione delle pretese di risarcimento danni
azionate dall’attore riconvenzionale con riferimento ai fatti accaduti
nell’ottobre 2002 presso la villa di __________.
F. Dopo aver limitato
l’udienza preliminare e l’istruttoria all’esame dell’eccezione (art. 181 CPC/TI,
cfr. verbale 13 novembre 2007), il Pretore, con decreto 30 luglio 2009, l’ha in
un primo tempo respinta, caricando al convenuto riconvenzionale la tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 1’500.- nonché le ripetibili di fr.
2'000.-, sennonché, dopo aver preso atto della sentenza 18 giugno 2010 della
seconda Camera civile del Tribunale di appello (inc. n. 12.2009.149) che aveva
annullato quella pronuncia e rinviato gli atti per la continuazione della
procedura ai sensi dei considerandi, con il decreto 11 ottobre 2013 qui oggetto
di impugnativa, l’ha in un secondo momento accolta, con conseguente reiezione,
su quel punto, della domanda riconvenzionale, ponendo la tassa di giustizia e
le spese di complessivi fr. 4’000.- a carico dell’attore riconvenzionale,
tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 8'000.- a titolo di ripetibili.
G. Con l’appello 18 novembre
2013 che qui ci occupa, avversato dal convenuto riconvenzionale con risposta 23
maggio 2014, l’attore riconvenzionale chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere l’eccezione, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario,
nei prossimi considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2.
Secondo l’art. 6 n. 1 CEDU,
ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile. Il Tribunale federale ha stabilito che l’obbligo di
organizzare un dibattimento pubblico ai sensi della citata norma presuppone una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte, aggiungendo che il giudice
cantonale deve di principio ordinare un dibattimento pubblico qualora ne sia
stata chiesta l’organizzazione e che solo a titolo eccezionale può rifiutarlo,
segnatamente, oltre che in presenza dei motivi indicati all’art. 6 n. 1 secondo
periodo CEDU, in caso di intempestività della richiesta (ciò che non è di
principio il caso se la richiesta è formulata durante lo scambio ordinario
degli allegati scritti), di mancato rispetto dei principi della buona fede e
del divieto dell’abuso di diritto, in particolare quando l’istanza appaia
vessatoria, improntata a una mera tattica dilatoria o, infine, in presenza di
un ricorso manifestamente infondato o inammissibile (TF 20 giugno 2013
1C_50/2013 consid. 2.2).
Nell’appello (p. 2) l’attore
riconvenzionale si è limitato ad affermare che “ci si riserva di
chiedere lo svolgimento di un’udienza giusta l’art. 316 cpv. 1 CPC”, ma non
ha poi sciolto quella riserva, né ha poi formalizzato in altro modo la domanda
di organizzare un pubblico dibattimento, per cui non si può ammettere
l’esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile in tal senso (II CCA 15
luglio 2014 inc. n. 12.2012.173). In tali circostanze non vi è motivo di effettuare
una tale udienza.
3.
3.1
Per quanto riguarda le
pretese in esame, relative ai fatti avvenuti nell’ottobre 2002 e rette dagli
art. 41 e 49 CO, il Pretore, nel decreto 30 luglio 2009, aveva osservato che
giusta l’art. 60 CO l’azione di risarcimento o di riparazione del danno si
prescriveva di principio in un anno decorribile dal giorno in cui il
danneggiato aveva conosciuto il danno e la persona responsabile e in ogni caso
nel termine di 10 anni dal giorno dell’atto che aveva causato il danno (cpv. 1),
fermo restando che, se l’azione derivava da un atto punibile, a riguardo del
quale la legislazione penale stabiliva una prescrizione più lunga, questa si
applicava anche all’azione civile (cpv. 2). Ciò premesso, nel caso di specie il
giudice di prime cure aveva dapprima rilevato che a seguito dei fatti in parola
l’attore riconvenzionale aveva sporto querela nei confronti del convenuto
riconvenzionale per i reati di furto, danneggiamento e violazione di domicilio,
per i quali il Codice penale contemplava una prescrizione compresa fra i 7 e i
15.
anni. Egli aveva quindi osservato che il successivo decreto di abbandono (recte:
di non luogo a procedere) del 28 ottobre 2004 (doc. C) era stato parzialmente
annullato il 13 dicembre 2005 dalla Camera dei ricorsi penali (doc. D), la
quale, segnatamente con riferimento al reato di violazione di domicilio, aveva
ritenuto di dover rinviare l’incarto al Procuratore Pubblico affinché
completasse le informazioni preliminari con riferimento all’applicazione degli
art. 19 CP (errore sui fatti) e/o 20 CP (errore di diritto), e che con decreto
11.
febbraio 2009 (doc. II° inc. n. DI.2003.735 rich.) il Procuratore Pubblico
aveva in seguito posto il convenuto riconvenzionale in stato d’accusa siccome
ritenuto colpevole di violazione di domicilio. Ora, nonostante il convenuto
riconvenzionale avesse interposto opposizione al decreto d’accusa e l’incarto
fosse allora pendente presso la Pretura Penale, il Pretore aveva ritenuto
innegabile che già prima dei fatti dell’ottobre 2002 il convenuto
riconvenzionale aveva visto respinta la sua domanda di sfratto, non risultando
adempiuti i presupposti per ritenere illecita l’occupazione della casa da parte
dell’attore riconvenzionale. A suo giudizio il convenuto riconvenzionale, nella
sua veste di avvocato, non poteva dunque ignorare la portata di tale decisione,
né risultava altrimenti dimostrato che egli potesse affermare che la casa era
stata abbandonata, tanto più che tutti gli effetti personali dell’attore riconvenzionale
si trovavano ancora presso la villa. Tali accertamenti lo avevano indotto ad
escludere l’eventualità di un errore di fatto o di diritto, ex art. 19 e 20 CP,
cosicché, dovendosi ritenere adempiuti i requisiti soggettivi e oggettivi del
reato di violazione di domicilio, risultava applicabile il termine di
prescrizione penale di 7 anni, con la conseguente reiezione dell’eccezione di
prescrizione fatta valere dal convenuto riconvenzionale.
3.2
Con la sentenza 18 giugno
2010.
(inc. n. 12.2009.149) questa Camera aveva invece rilevato che nel caso di
specie il procedimento penale nei confronti del convenuto riconvenzionale per i
fatti avvenuti nell’ottobre 2002 era già in corso al momento dell’inoltro della
domanda riconvenzionale e lo era ancora al momento dell’emanazione della
decisione sull’eccezione di prescrizione. In tali circostanze la decisione con
cui il Pretore aveva ritenuto che il convenuto riconvenzionale fosse senz’altro
colpevole del reato di violazione di domicilio appariva innanzitutto prematura:
a parte il fatto che non sembrava neppure che egli si fosse fondato sulle
risultanze del procedimento penale, si osservava in effetti che al momento
dell’emanazione della decisione allora impugnata il convenuto riconvenzionale aveva
ancora la possibilità di far assumere altre prove in occasione del pubblico
dibattimento innanzi alla Pretura Penale, sicché nemmeno si poteva ritenere che
al momento del giudizio sull’eccezione l’istruttoria fosse conclusa. Anzi,
visto il carattere vincolante della decisione del giudice penale, che
oltretutto si preannunciava imminente, il Pretore nemmeno avrebbe potuto
pronunciarsi a titolo pregiudiziale, ma avrebbe dovuto sospendere d’ufficio la
causa in attesa della decisione di quest’ultimo. Nelle particolari circostanze
il fatto che il Pretore non avesse sospeso la causa civile andava dunque
sanzionato quale eccesso del suo pur ampio potere di apprezzamento, sicché
appariva giustificato annullare, su questo punto, la decisione impugnata e
ritornare l’incarto al giudice di prime cure, affinché, dopo aver sospeso la
causa in attesa dell’esito finale del procedimento penale promosso nei
confronti del convenuto riconvenzionale, avesse nuovamente a statuire
sull’eccezione.
3.3
Con il decreto 11 ottobre
2013.
qui impugnato, emanato dopo la sospensione della causa e la conclusione
del procedimento penale promosso nei confronti del convenuto riconvenzionale,
il Pretore ha dapprima accertato che dalle decisioni rese in ambito penale
emergeva che quest’ultimo, dopo essere stato condannato il 22 settembre 2009 in
via contumaciale dal giudice della Pretura Penale (doc. II° inc. n. DI.2003.735
rich.) ed essere poi stato nuovamente condannato il 14 ottobre 2009 nell’ambito
di una procedura di spurgo della contumacia ex art. 277 CPP/TI sempre dal
giudice della Pretura Penale, il 26 aprile 2011 era invece stato prosciolto
dalla Corte di appello e di revisione penale, la quale, pur avendo respinto il
ricorso contro la sentenza contumaciale, aveva pure ritenuto, accogliendo ai
sensi dei considerandi quello contro la decisione nella procedura di spurgo, che
l’attore riconvenzionale non era legittimato a inoltrare la querela penale
(doc. I°-1 rich.), ritenuto che l’11 aprile 2013 la Corte di diritto penale del
Tribunale federale aveva infine annullato la decisione della Corte di appello e
di revisione penale in merito alla procedura contumaciale, ritenendo che,
stante la nullità del giudizio emanato il 22 settembre 2009, al momento
dell’emanazione della sentenza del 14 ottobre 2009 l’azione penale fosse ormai prescritta.
Rilevando che l’applicazione del termine di prescrizione previsto dall’art. 60
cpv. 2 CO non si giustificava laddove da una sentenza penale risultava che uno
degli elementi - oggettivi o soggettivi - dell’infrazione penale non era
adempiuto e che nella sentenza 26 aprile 2011 la Corte di appello e di
revisione penale aveva passato in rassegna le premesse, sia oggettive che
soggettive, per il riconoscimento di una violazione di domicilio negando che le
stesse fossero date, il giudice di prime cure ha ritenuto che la problematica
della prescrizione delle pretese in parola non potesse essere esaminata alla
luce di quella disposizione, ma solo in virtù dell’art. 60 cpv. 1 CO. Ora,
ritenuto da una parte che i pretesi danni alla salute dell’attore riconvenzionale
si erano verosimilmente manifestati se non immediatamente (timore di uscire di
casa) quanto meno nell’anno successivo agli episodi del 2002 (incapacità di
lavarsi), che lo stesso valeva per i costi di sistemazione della casa, per il
danno legato alla moria dei pesci negli acquari e per la sostituzione dei
cilindri e che le spese per l’assistenza legale nell’ambito del procedimento
penale avrebbero potuto essere stimate entro un anno dalla presentazione della
querela, e preso atto dall’altra che tra l’ottobre 2003 e il 28 giugno 2007,
data dell’inoltro della domanda riconvenzionale, non erano stati compiuti atti
suscettibili di sospendere o interrompere la prescrizione annuale - non potendo
essere considerati tali la denuncia penale dell’8 ottobre 2002, né i successivi
procedimenti in ambito penale, avendo l’attore riconvenzionale omesso di
costituirsi parte civile e di far valere in tale sede pretese risarcitorie, o
ancora in occasione degli altri procedimenti civili qui richiamati - ha
concluso che le pretese in esame erano prescritte.
4.
In questa sede l’attore
riconvenzionale ritiene che il Pretore non fosse in realtà vincolato né dalla
sentenza 26 aprile 2011 della Corte di appello e di revisione penale, per altro
annullata l’11 aprile 2013 dalla Corte di diritto penale del Tribunale
federale, né dall’estinzione dell’azione penale nei confronti del convenuto
riconvenzionale per intervenuta prescrizione decisa da quest’ultima, ma avrebbe
dovuto esaminare se sussisteva o meno un atto punibile tale da rendere
applicabile il termine di prescrizione previsto dall’art. 60 cpv. 2 CO, ciò che
a suo dire era senz’altro il caso, non potendosi condividere la diversa
conclusione della Corte di appello e di revisione penale. Del tutto errato era
in ogni caso l’assunto pretorile secondo cui il termine di prescrizione di cui
all’art. 60 cpv. 1 CO fosse concretamente scaduto: il giudice di prime cure
aveva innanzitutto omesso di considerare che egli si era costituito parte
civile già con la querela dell’8 ottobre 2002 e che con la decisione di
condanna del 14 ottobre 2009 le pretese erano state rinviate al foro civile; in
ogni caso non era affatto vero che i pretesi danni alla sua salute, che non si
era ancora stabilizzata, si fossero verosimilmente manifestati entro un anno
dagli episodi del 2002, né era vero che le spese per l’assistenza legale
nell’ambito del procedimento penale, che aveva preso un’ampiezza inusitata solo
a partire dal 2009, avrebbero potuto essere stimate entro un anno dalla
presentazione della querela.
5.
Giusta l'art. 60 cpv. 2 CO
se l'azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione
penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche
all'azione civile.
Affinché si possa applicare la
disposizione, occorre che le pretese civili si lascino effettivamente
ricondurre, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, ad un illecito penale
(Brehm, Berner Kommentar, 3ª ed., n.
69.
ad art. 60 CO; Werro, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 31 ad art. 60 CO), ritenuto che se non vi sono
accertamenti da parte dell’autorità penale, il giudizio sulla questione
spetterà al giudice civile (Brehm, op. cit.,
n. 71 ad art. 60 CO), che si pronuncerà in merito a titolo
pregiudiziale, con la stessa cognizione di un giudice penale (DTF 122 III 225
consid. 4; Werro, op. cit., n. 32 ad art. 60 CO; II CCA 6
ottobre 2006 inc. n. 12.2005.96 pubb. in RtiD I-2007 40c 796, 23 novembre 2007
inc. n. 12.2006.204, 29 agosto 2008 inc. n. 12.2006.214). Diversa è invece la
situazione nel caso in cui il giudice penale abbia in precedenza già reso il
suo giudizio. In tal caso il giudice civile è di principio vincolato dalla
decisione di condanna (Brehm, op. cit., n. 73 ad art. 60 CO; Werro, op. cit., ibidem) o di proscioglimento (Brehm,
op. cit., n. 79 segg. ad art. 60 CO; Werro,
op. cit., ibidem; II CCA 18 giugno 2010 inc. n. 12.2009.149 pubb. in RtiD
I-2011 42c pag. 730), sempre però che la stessa sia stata resa previo esame
degli elementi oggettivi e soggettivi del reato (DTF 136 III 502 consid. 6.3.1,
106.
II 213 consid. 3 e 4); una decisione di abbandono o di proscioglimento
fondata sull’estinzione dell’azione penale per intervenuta prescrizione non
impedisce invece al giudice civile di esaminare liberamente se esista un atto
punibile (Werro, op. cit., ibidem;
DTF 136 III 502 consid. 6.3.1, 101 II 321 consid. 3, 93 II 498 consid. 1); in
presenza di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere fondato su altre
ragioni, il giudizio risulta invece vincolante solo nella misura in cui ciò sia
stato previsto dal diritto processuale cantonale (Brehm, op.
cit., n. 86 seg. ad art. 60 CO; Werro,
op. cit., ibidem).
6.
Nel caso di
specie, alla luce di quanto si è appena detto ed in particolare a fronte del
giudizio 11 aprile 2013 (inc. n.6B_411/2011 -6B_419/2011 -6B_420/2011,
prodotto sub doc. I°-3 rich.) con cui la Corte di diritto penale del Tribunale
federale aveva in sostanza deciso il proscioglimento del convenuto
riconvenzionale per intervenuta prescrizione dell’azione penale (una tale
conclusione si sarebbe del resto imposta seguendo l’insegnamento delle sentenze
TF 2 ottobre 2002 1P.258/2002 consid. 3.4 e 11 gennaio 2005 6P.157/2004 -
6S.422/2004 consid. 2.1), il Pretore, non vincolato in
alcun modo da quella pronuncia (anche perché la relativa azione civile era
stata inoltrata ben prima del 14 ottobre 2009, data considerata in sede penale),
avrebbe dovuto esaminare liberamente se il reato di violazione di
domicilio fosse o meno adempiuto. Sennonché nel querelato giudizio egli non ha effettuato
un tale esame, ritenendosi senz’altro vincolato dalla sentenza 26 aprile
2011.
della Corte di appello e di revisione penale (inc. n. 17.2009.62+67,
prodotta sub doc. I°-2 rich.), secondo cui l’attore riconvenzionale non era
legittimato a inoltrare la querela penale. L’operato del giudice di prime cure
non può essere condiviso, già per il solo fatto che quella decisione è in
seguito stata annullata dalla già menzionata decisione dell’11 aprile 2013
dalla Corte di diritto penale del Tribunale federale (cfr. il chiaro tenore del
suo consid. 5 e soprattutto del suo dispositivo n. 2), rispettivamente, se per
ipotesi si volesse anche ammettere che l’annullamento riguardava solo il
Dispositivo
dispositivo d’appello relativo alla procedura contumaciale (come invece indicato
dal Pretore), per il fatto che l’Alta Corte non si era confrontata con la
motivazione addotta dalla Corte di appello e di revisione penale, ma, al
consid. 4 della sua decisione, aveva - come già detto - ritenuto che il
proscioglimento si giustificava a seguito della prescrizione dell’azione
penale, per cui “in siffatte circostanze, è superfluo esaminare se anche la
decisione del 14 ottobre 2009, emanata da un giudice designato in maniera
irrita, sia nulla” e soprattutto - per quanto qui interessa - “se la decisione
della Corte di appello e di revisione penale che l’annulla sia corretta”.
7. In
conseguenza dell’effetto devolutivo dell’appello, spetta pertanto a questa
Camera esaminare se il reato di violazione di domicilio
fosse o meno adempiuto.
7.1 Secondo
l’art. 186 CP chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto,
s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od
in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un
cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne
ha diritto è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni
o con una pena pecuniaria.
Bene protetto è la libertà di
domicilio (“Hausrecht”), che comprende la facoltà di vivere in luoghi
determinati indisturbatamente e di manifestarvi liberamente la propria volontà
(DTF 128 IV 81 consid. 3a, 118 IV 167 consid. 1c). Il diritto all'inviolabilità
del domicilio spetta alla persona che può disporre degli spazi protetti in
virtù di un diritto reale o personale oppure di un rapporto di diritto pubblico
(DTF 128 IV 81 consid. 3, 118 IV 167 consid. 1c, 112 IV 31 consid. 3; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 25 ad art. 186 CP).
Ne discende che l’avente diritto
non è necessariamente il proprietario (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 186 CP):
può esserlo l’inquilino, il sublocatario, l’affittuario, ecc. (DTF 121 IV 31
consid. 3). A questo proposito, il Tribunale federale ha avuto modo di
precisare che, concludendo un contratto di locazione, il locatore rinuncia alla
sua libertà di domicilio sul bene oggetto del contratto di modo che, per la
durata del contratto, soltanto l’inquilino possiede la qualità di avente
diritto ai sensi dell’art. 186 CP (DTF 87 IV 120 consid. 1, 83 IV 154 consid.
1). L’Alta Corte ha, poi, precisato che, fintantoché ha la disponibilità
effettiva dei locali occupati, l’inquilino (così come l’affittuario) rimane il
solo titolare della libertà di domicilio anche se, in virtù di una valida
disdetta, è venuto meno il rapporto contrattuale tra lui e il proprietario (DTF
112 IV 31 consid. 3a; TF 18 marzo 2010 6B_806/2009 -6B_807/2009 -6B_818/2009
consid. 2, 16 novembre 2012 1B_510/2012 consid. 2.3, 20 agosto 2014 consid. 1.1
6B_1056/2013; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 186 CP; Favre/ Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, n. 1.1 ad art. 186; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie
spéciale, n. 2719, p. 812). In altri termini, alla fine del contratto, il
proprietario dell’immobile non torna automaticamente ad essere titolare del
diritto di domicilio: l’inquilino (rispettivamente l’affittuario) che non
restituisce la cosa locata alla fine del contratto non si rende, quindi, per
questo colpevole di violazione di domicilio e rimane avente diritto ai sensi
dell’art. 186 CP (DTF 112 IV 31 consid. 3a; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 186
CP). Quest’estensione temporale del diritto di domicilio è stata motivata con
il principio della sussidiarietà del diritto penale, ritenuto come i diritti
del proprietario della cosa locata siano sufficientemente tutelati dalla
procedura civile che offre al locatore la possibilità di ritornare in tempi
brevi in possesso della cosa locata con procedure appositamente definite, in
particolare le procedure di sfratto ed esecutive (DTF 112 IV 31 consid. 3b).
7.2 Nel caso di
specie il convenuto riconvenzionale ha pacificamente ammesso in questa sede di
aver a suo tempo autorizzato l’attore riconvenzionale ad abitare nella villa di
__________ e di avergli in seguito chiesto di lasciare l’immobile, senza
successo (“inizialmente il AO 1 aveva concesso a AP 1 di abitare la villa.
Dopo qualche anno, i rapporti fra le parti si sono incrinati. … Il AO 1 ha
chiesto a AP 1 di lasciare l’immobile. Purtroppo invano”, risposta
all’appello p. 3).
A fronte di questa
chiara ammissione è evidente che il convenuto riconvenzionale abbia a suo tempo
conferito contrattualmente all’attore riconvenzionale il diritto di abitare
l’immobile in questione (senza che sia qui necessario qualificare
giuridicamente questo rapporto contrattuale, che a p. 4 della replica il
convenuto riconvenzionale aveva indicato essere un contratto di locazione).
Alla luce della giurisprudenza appena menzionata, il fatto che in seguito quel
rapporto contrattuale possa essere stato disdetto o sia comunque terminato
senza che vi sia stata restituzione dell’immobile non toglie che l’attore
riconvenzionale sia rimasto il titolare del diritto di domicilio e
dunque l’avente diritto della libertà di domicilio protetta dall’art. 186 CP,
legittimato a denunciare chi violava il suo diritto.
7.3 Incontestabile e
incontestato che la circostanza che il convenuto riconvenzionale l’8/9 ottobre
2002, preso atto dell’assenza dell’attore riconvenzionale dalla villa, si sia
introdotto nell’immobile ed abbia provveduto a far cambiare i cilindri delle
porte, cercando di impedire a quest’ultimo di accedervi, sia costitutiva, dal
punto di vista oggettivo, del reato di violazione di domicilio di cui all’art.
186 CPC, si tratta di esaminare se anche le condizioni soggettive del reato
siano adempiute. È così.
È in effetti evidente che
il convenuto riconvenzionale abbia agito intenzionalmente, allo scopo di recuperare
il possesso sull’immobile in questione, che l’attore riconvenzionale continuava
a non volergli restituire nonostante le richieste e le varie procedure sino ad
allora avviate nei suoi confronti.
Resta ancora da esaminare se il
convenuto riconvenzionale non si sia allora trovato in una situazione di errore
di diritto o di fatto. Non è il caso. In merito alla prima questione si osserva
che il convenuto riconvenzionale, in quanto legale professionista - oltretutto
asseritamente noto sulla piazza degli avvocati di __________ (replica p. 8) -,
era tenuto a conoscere la legge (in particolare l’art. 186 CP) e la giurisprudenza
pubblicata del Tribunale federale (segnatamente DTF 112 IV 31), per cui non
poteva misconoscere il fatto che un tale modo di procedere fosse costituivo del
reato di violazione di domicilio. Quanto alla seconda questione, non è
assolutamente stato provato che egli abbia agito in tal modo nell’erronea
convenzione che l’attore riconvenzionale si fosse nel frattempo trasferito
altrove e l’immobile fosse stato con ciò abbandonato, tutt’altro. Mentre
l’ipotesi di un trasferimento dell’attore riconvenzionale non ha trovato alcun
riscontro (se non forse nella deposizione resa dallo stesso convenuto
riconvenzionale nei verbali di polizia 25 febbraio 2003 e 27 agosto 2003 nel
plico doc. II° rich. dell’inc. n. DI.2003.735 rich., ove egli afferma di aver allora
saputo che l’attore riconvenzionale avrebbe lasciato la casa a tempo
indeterminato), l’ipotesi che l’immobile fosse in uno stato di abbandono è
stata ampiamente sconfessata dall’istruttoria, da cui risulta che lo scopo
dell’intervento fosse di “sloggiare” l’attore riconvenzionale: il teste __________,
intervenuto su richiesta del convenuto riconvenzionale per cambiare i cilindri,
ha riferito che la villa era chiusa a chiave e che all’interno vi era roba
dappertutto e forsanche la luce accesa (verbale 22 settembre 2009 nel plico
doc. II° rich. dell’inc. n. DI.2003.735 rich.; in tal senso pure verbale di
polizia 27 maggio 2003 nel plico doc. II° rich. dell’inc. n. DI.2003.735
rich.); il teste Luca Caltieri, consulente privato in sicurezza, ha dichiarato
che il convenuto riconvenzionale si era rivolto alla sua società in quanto
intenzionato a cambiare i cilindri della sua villa a __________ per impedire
l’accesso all’abitazione all’attore riconvenzionale (verbale di polizia 17
dicembre 2002 nel plico doc. II° rich. dell’inc. n. DI.2003.735 rich.); il
teste __________, agente di sicurezza poi ingaggiato dal convenuto
riconvenzionale a suo dire proprio per impedire l’accesso all’attore
riconvenzionale, ha dichiarato che la casa era arredata e si vedeva che era
abitata, ma soprattutto ha riferito che a quel momento il convenuto
riconvenzionale gli aveva detto che il suo compito sarebbe stato quello di
aspettare l’arrivo del proprietario della villa, che gli era stato riferito
essere assente in __________ per la festa della birra, e di intervenire nel
caso in cui questi avesse cercato di entrare nella villa, a cui erano appena
stati cambiati i cilindri, avvisando la polizia (verbale 22 settembre 2009 nel
plico doc. II° rich. dell’inc. n. DI.2003.735 rich.); il teste __________,
collega di __________ e intervenuto dopo di lui, ha pure dichiarato di essere
stato incaricato di non lasciare entrare nella proprietà l’attore
riconvenzionale se non per prendere le sue cose e trasferirsi in albergo, che
sui mobili all’interno della casa vi erano dei post-it e che l’attore
riconvenzionale, impedito di accedere al suo ritorno, si era lamentato,
segnatamente per il fatto che l’acquario con i pesci - che comunque non erano
morti - era stato spento (verbale 21 aprile 2004 nell’inc. n. DI.2003.735
rich.; in tal senso pure verbale di polizia 17 dicembre 2002 nel plico doc. II°
rich. dell’inc. n. DI.2003.735 rich.); il teste __________, legale del
convenuto riconvenzionale, ha a sua volta dichiarato che costui nell’ottobre
2002 gli aveva comunicato di aver ripreso possesso della sua abitazione
approfittando dell’assenza dell’attore riconvenzionale (verbale di polizia 20
maggio 2003 nel plico doc. II° rich. dell’inc. n. DI.2003.735 rich.). In tali
circostanze è manifestamente a torto e in modo pretestuoso che il convenuto
riconvenzionale pretende invece di aver in buona fede desunto un abbandono
dell’immobile da parte dell’attore riconvenzionale dal fatto che nello stesso
erano allora presenti due persone sconosciute, tali __________ e __________,
che stavano ritirando alcuni oggetti dalla casa (cfr. il suo verbale di polizia
25 febbraio 2003 nel plico doc. II° rich. dell’inc. n. DI.2003.735 rich.),
tanto più che, per sua stessa ammissione, quelle persone gli avevano riferito
che l’attore riconvenzionale aveva lasciato loro la casa “zum campieren”.
8. La
circostanza, così accertata, che il convenuto
riconvenzionale si sia reso colpevole del reato di violazione di domicilio non
implica però ancora che a tutte le pretese in esame si possa applicare il
termine di prescrizione prolungato dell’art. 60 cpv. 2 CO, in concreto di 7
anni. Affinché ciò sia il caso, occorre in effetti ancora che le stesse siano
in un rapporto di causalità naturale ed adeguata con il reato commesso (Brehm,
op. cit. n. 74 ad art. 60 CO; Werro, op. cit., n. 30 e 34 ad art. 60 CO).
Ora, è indubbio che siano
riconducibili alla violazione di domicilio e dunque non siano prescritte
(siccome azionate prima del termine di 7 anni) la pretesa dell’attore
riconvenzionale a titolo di danno alla salute e di torto morale (di fr.
500'000.-), che in effetti è in relazione al suo timore di uscire di casa (per
paura di non potervi più tornare) e alla sua incapacità di lavarsi causata
proprio da quella situazione di ansia, quella per l’assistenza legale
nell’ambito del procedimento penale “non ancora concluso” (di fr. 30'000.-),
ritenuto da una parte che il legale dell’attore riconvenzionale aveva in un
primo tempo svolto solo prestazioni congiunte e non distinte (si pensi all’inoltro
della querela, alla partecipazione ai vari interrogatori e al ricorso contro il
decreto di non luogo a procedere del 28 ottobre 2004, cfr. doc. D e plico doc.
II° rich. dell’inc. n. DI.2003.735 rich.) per tutti i tre reati allora
ipotizzati - quello di furto, danneggiamento e violazione di domicilio - e
dall’altra che il procedimento penale non ancora concluso al momento dell’avvio
della domanda riconvenzionale era proprio quello relativo al reato di
violazione di domicilio, e infine quella per la sostituzione dei cilindri (di
fr. 2'387.20), atteso che quella spesa si è resa necessaria per poter
permettere all’attore riconvenzionale di rientrare al suo domicilio. La pretesa
relativa alla sistemazione della casa, comprendente anche il danno subito a
seguito dello spegnimento dell’alimentazione di tre acquari con conseguente
moria di tutti i 250 pesci (di fr. 20'000.-), non è invece in relazione di
causalità con la violazione di domicilio.
9. Per queste ultime due
pretese, si tratta dunque ancora di esaminare se le stesse non siano
eventualmente riconducibili al reato di furto o di danneggiamento, ciò che
implicherebbe nuovamente l’applicazione del termine di prescrizione prolungato
di 7 anni dell’art. 60 cpv. 2 CO, rispettivamente, nella negativa, se per le
stesse sia stato in ogni caso rispettato il termine annuale di prescrizione
dell’art. 60 cpv. 1 CO.
9.1 Come detto, in presenza di
un decreto di abbandono o di non luogo a procedere non fondato sulla
prescrizione dell’azione penale, il giudizio penale risulta vincolante per il
giudice civile solo nella misura in cui ciò sia stato previsto dal diritto
processuale cantonale, ritenuto che nel Cantone Ticino un tale giudizio non è
considerato vincolante (II CCA 4 febbraio 2002 inc. n. 12.2001.45, 8 febbraio
2012 inc. n. 12.2010.233, 28 agosto 2012 inc. n. 12.2011.14).
Nulla impedisce quindi a questa Camera di esaminare se nel caso di specie, a
prescindere dal decreto di non luogo a procedere emanato sul tema dal
Procuratore Pubblico (doc. C), il convenuto riconvenzionale si sia reso
responsabile del reato di furto o di danneggiamento.
La pretesa
non meglio precisata relativa alla sistemazione della casa, comprensiva anche
del danno subito a seguito dello spegnimento dell’alimentazione di tre acquari
con conseguente moria di tutti i 250 pesci, non si lascia tuttavia ricondurre a
questi reati: dal semplice termine “sistemazione della casa” indicato
dall’attore riconvenzionale non è in effetti possibile capire se il pregiudizio
da lui subito sia stato causato da un eventuale furto o da un eventuale
danneggiamento; la moria dei pesci, e con ciò il danneggiamento, non è invece
stata dimostrata ed è anzi stata smentita dall’istruttoria, dalla quale risulta
che al momento dei fatti i pesci erano ancora vivi (teste __________, verbale
21 aprile 2004 nell’inc. n. DI.2003.735 rich.; in tal senso pure verbale di
polizia 17 dicembre 2002 nel plico doc. II° rich. dell’inc. n. DI.2003.735
rich.), tanto più che nemmeno vi è motivo di ritenere che il convenuto
riconvenzionale, quand’anche per ipotesi avesse provocato quel danno, avesse
allora agito intenzionalmente (cfr. il suo verbale di polizia 25 febbraio 2003
nel plico doc. II° rich. dell’inc. n. DI.2003.735 rich.).
9.2 Esaminata alla
luce dell’art. 60 cpv. 1 CO, la pretesa relativa alla sistemazione della
casa, comprendente anche il danno subito a seguito dello spegnimento
dell’alimentazione di tre acquari con conseguente moria di tutti i 250 pesci,
risulta prescritta. Come giustamente rilevato dal Pretore, e neppure contestato
in questa sede dall’attore riconvenzionale, quei danni si erano verosimilmente
manifestati se non immediatamente quanto meno nell’anno successivo agli episodi
del 2002, ritenuto che tra l’ottobre 2003 e l’ottobre 2004 non erano stati
compiuti atti suscettibili di sospendere o interrompere la prescrizione
annuale, l’inoltro della denuncia penale dell’8 ottobre 2002, con la
conseguente costituzione di parte civile, essendo irrilevante (dato che le
pretese qui ancora in discussione non erano costitutive dei reati per cui era
stata inoltrata la denuncia).
10. Ne
discende, in parziale accoglimento dell’appello, che l’eccezione può essere
accolta solo per quanto riguarda la pretesa di fr.
20'000.- relativa alla sistemazione della casa, comprendente anche il danno
subito a seguito dello spegnimento dell’alimentazione di tre acquari con
conseguente moria di tutti i 250 pesci. L’esito della lite impone di modificare
il giudizio su spese e ripetibili della sede pretorile.
La spese processuali e le ripetibili
della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso
di fr. 552'387.20, vanno caricate all’appellato, risultato soccombente in
misura pressoché integrale (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I. L’appello 18 novembre 2013
di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la decisione 11 ottobre 2013
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
è così riformata:
1. L’eccezione di prescrizione delle pretese risarcitorie
fatte valere dall’attore riconvenzionale relativamente ai fatti avvenuti il 7/8
ottobre 2002 presso __________ a __________ è accolta limitatamente alla pretesa di fr. 20'000.- relativa alla sistemazione della casa,
comprendente anche il danno subito a seguito dello spegnimento
dell’alimentazione di tre acquari con conseguente moria di tutti i 250 pesci;
per il resto è respinta.
2. La domanda riconvenzionale è respinta per intervenuta prescrizione
limitatamente alla pretesa di fr. 20'000.-
relativa alla sistemazione della casa, comprendente anche il danno subito a
seguito dello spegnimento dell’alimentazione di tre acquari con conseguente
moria di tutti i 250 pesci.
3. La
tassa di giustizia e le spese del presente giudizio ammontanti a fr. 4’000.-
sono poste a carico del convenuto riconvenzionale, il quale rifonderà pure alla
controparte fr. 8'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese processuali di complessivi fr. 5’000.-
sono a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 8’800.- per ripetibili
di appello.
§ Ad
avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione
processuale di fr. 8’800.- prestata dall’appellante a seguito della decisione 24
febbraio 2014 dell’allora presidente di questa Camera sarà liberata a suo favore.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale
unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che
pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una
decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere
giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento
soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni
pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).