12.2013.196
Riconoscimento ed exequatur di sentenza estera - opposizione a decreto ingiuntivo italiano
27 marzo 2014Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2013.196
Data decisione, Autorità:
27.03.2014, IICCA
Titolo:
Riconoscimento ed exequatur di sentenza estera - opposizione a decreto ingiuntivo italiano
ESECUZIONE
RICONOSCIMENTO
art. 46 CLUG 2007
Incarto n.
12.2013.196
Lugano
27 marzo 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2013.4166
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di
riconoscimento e di exequatur rispettivamente di sequestro 9 ottobre 2013 da
CO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
RE 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’istante ha chiesto di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il
dispositivo della decisione n. __________ del Tribunale civile di __________
nella parte in cui ingiungeva alla convenuta di pagare in suo favore l’importo
di € 23'857.25 (pari a fr. 28'685.95), e di decretare, fino a concorrenza di quel
credito, il blocco (sequestro) dei conti correnti, conti di investimento, conti
deposito, beni depositati in cassette di sicurezza di cui la convenuta
risultava proprietaria, e specificatamente del conto presso __________,
relazione n. __________ IBAN __________ intestata alla convenuta, domanda che
il Pretore, con decisione 10 ottobre 2013 ha accolto;
ed ora sul
reclamo 18 novembre 2013 con cui la convenuta ha chiesto in via principale di
annullare (recte: revocare) la dichiarazione di riconoscimento e di
esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo __________ in questione e di
annullare il sequestro, e in via subordinata di condizionare la conferma della
decisione di exequatur al deposito presso il Tribunale di appello di una
garanzia di fr. 28'685.95 (pari a € 23'857.25), al quale l’istante si è
integralmente opposta con risposta 7 gennaio 2013 (recte: 2014);
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
decreto ingiuntivo n. __________ del 19 aprile 2012 (doc. A, penultima pagina),
il Tribunale civile di __________, su ricorso 2 aprile 2012 della società __________
CO 1, ha ingiunto alla società __________ RE 1 di pagare a quest’ultima entro
60 giorni dalla notifica di quell’atto la somma di € 23'101.25, oltre interessi
maturati dalla notifica al saldo, oltre spese, diritti ed onorari della
procedura che ha liquidato in € 756.-, avvertendo nel contempo la debitrice che
entro il predetto termine di 60 giorni dalla notifica poteva proporre opposizione
contro il decreto e che, in difetto, il decreto sarebbe diventato definitivamente
esecutivo e si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
Con
ordinanza 11 gennaio 2013 (doc. D, ultima pagina) al decreto ingiuntivo in
questione è poi stata concessa provvisoria esecutività (ai sensi dell’art. 648
CPCIt), come per altro risulta anche dall’attestazione rilasciata dal Tribunale
il 20 settembre 2013 (contenuta nei plichi doc. A e D, prima pagina) in forza degli
art. 54 e 58 del Regolamento CEE n. 44/2001.
2. Con
istanza 9 ottobre 2013, fondata sugli art. 38 segg. della Convenzione
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug]), CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo che il menzionato decreto ingiuntivo
del Tribunale civile di __________, relativo a una pretesa contrattuale (e
meglio il pagamento del saldo del prezzo di vendita di una fornitura di pellame),
fosse riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera e che nel contempo fosse
ordinato il sequestro dei beni di pertinenza della convenuta indicati in
ingresso sino a concorrenza del credito risultante dal decreto, di complessivi €
23'857.25 (pari a fr. 28'685.95), domanda che il Pretore ha accolto l’indomani,
riconoscendo e dichiarando esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo e
ordinando, fino a concorrenza di € 23'857.25, corrispondenti a fr. 28'685.95,
il sequestro presso __________ del conto relazione n. __________ IBAN __________.
3. Con
il reclamo 18 novembre 2013 che qui ci occupa, la convenuta chiede in via
principale di annullare la dichiarazione di riconoscimento e di esecutività in
Svizzera del decreto ingiuntivo __________ in questione e di annullare il
sequestro, rilevando da una parte che il procedimento doveva essere sospeso
fino ad evasione della procedura d’opposizione tempestivamente promossa in __________
e dall’altra che la decisione oggetto di riconoscimento e di exequatur era in
ogni caso contraria all’ordine pubblico svizzero. In via subordinata chiede se
non altro di condizionare la conferma della decisione di exequatur al deposito
presso il Tribunale di appello di una garanzia da lei quantificata in fr. 28'685.95
(pari a € 23'857.25).
4. Della risposta 7 gennaio 2014 con cui l’istante postula la
reiezione del gravame si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
5. Confrontata
con una decisione estera da riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera ed
oggetto di impugnazione nello Stato d’origine con un rimedio di diritto
ordinario, qual è l’opposizione al decreto ingiuntivo del diritto __________
(GVP/ZG 2007 213 segg. consid. 5e/bb citata in:
Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 46 CLug; II CCA 14 giugno
2012 inc. n. 12.2012.55), questa Camera, competente a statuire sul ricorso ai
sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso
mediante reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino
dalla Camera civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8,
lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC),
con cognizione piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa
possibilità per le parti di addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (cfr.
art. 326 cpv. 2 CPC; Hofmann/Kunz,
op. cit., n. 56 seg. ad art. 43 CLug; Staehelin/Bopp, Kommentar zum
Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 14 e 19
ad art. 43 CLug; DTF 138 III 82 consid. 3.5.3; II CCA 31 luglio 2012 inc. n.
12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 14 agosto 2012 inc. n.
12.2011.197/220, 3 aprile 2013 inc. n. 12.2012.135, 14 agosto 2013 inc. n.
12.2012.61, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26) - può, sulla
base del suo potere di apprezzamento (DTF 129 III 574 consid. 3; TF 14
luglio 2006 5P.402/2005 consid. 6.1.1; Kropholler/Von
Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 5 ad art. 37 EuGVO; Hofmann/Kunz, op.
cit., n. 49 ad art. 46 CLug), decidere in 3 modi (cfr. Staehelin/Bopp, op. cit., n. 5 ad art. 46
CLug; Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 1 ad art. 46 EuGVO; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 48 ad art. 46
CLug), sospendere la procedura di riconoscimento e di exequatur (art. 37
paragrafo 1 e 46 paragrafo 1 CLug), riconoscere e dichiarare esecutiva la
decisione estera senza condizioni oppure subordinare l’esecuzione alla
costituzione di una garanzia da parte del creditore (art. 46 paragrafo 3 CLug; cfr.
pure sull’intera problematica II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216, 2 dicembre
2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30).
6. Nel
caso di specie la sospensione del procedimento di riconoscimento e di exequatur
(art. 37 paragrafo 1 e 46 paragrafo 1 CLug) non può entrare in linea di conto.
La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di precisare che la sospensione
del riconoscimento e dell’exequatur, che per altro costituisce una misura
eccezionale, può essere decretata dal tribunale adito solo sulla base di motivi
che non erano stati sottoposti o non avevano potuto essere sottoposti al
giudice straniero che aveva emanato la decisione oggetto dell’exequatur (NJW
1994 p. 2156; Hofmann/Kunz, op.
cit., n. 60 ad art. 46 CLug; Plutschow, in:
Schnyder, Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht
Kommentar, n. 8 ad art. 46 CLug; DTF 137 III 261 consid. 3.2 e 3.3; II CCA 8
luglio 2011 inc. n. 12.2009.216, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno
2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 22 ottobre 2013
inc. n. 12.2013.77), ritenuto che tali motivi devono riferirsi alla
procedura pendente nello Stato d’origine siccome è precisamente il rischio che
questi possano ribaltare la decisione delibata che giustifica la sospensione
della procedura di riconoscimento e d’exequatur in attesa della crescita in
giudicato della decisione estera: occorre in definitiva che vi
siano seri dubbi circa l’esito definitivo della causa all’estero oppure che la decisione
da riconoscere e da dichiarare esecutiva sia riconoscibilmente carente (PKG
2005 p. 72; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 22 ottobre 2013 inc. n.
12.2013.77). Ora, per stessa ammissione della convenuta
(reclamo p. 3 seg. e 7), il primo motivo da lei addotto a sostegno della sua
richiesta - l’incompetenza del Tribunale civile di __________ per
l’esistenza di una clausola compromissoria - era invece già stato
sottoposto al giudizio del Tribunale civile di __________ nell’ambito della
procedura di opposizione e meglio con l’atto di citazione 27 settembre 2012
(cfr. doc. D prodotto con reclamo), sennonché il tribunale __________, dopo
aver dato alla debitrice la facoltà di ulteriormente esprimersi sul tema in
occasione delle udienze del 7 dicembre 2012 e dell’11 gennaio 2013 (cfr. i
relativi verbali pure versati agli atti dalla convenuta con scritto 5 dicembre
2013; cfr. pure reclamo p. 4) - dal che tra l’altro l’infondatezza del
rimprovero della convenuta circa una violazione del suo diritto di essere
sentita -, lo aveva poi implicitamente disatteso, emanando l’ordinanza 11 gennaio 2013. Quanto al secondo motivo da lei addotto -
l’incompetenza internazionale per territorio del Tribunale civile di __________ - lo
stesso, evocato nella procedura __________ solo con l’allegato di
replica 18 febbraio 2013 (doc. F1 prodotto con reclamo), avrebbe a sua volta
potuto essere sottoposto al giudizio del Tribunale civile di __________ prima
dell’emanazione dell’ordinanza 11 gennaio 2013 e non può pertanto essere
considerato in questa sede. Oltretutto nel caso concreto
nemmeno sarebbe stato possibile procedere al controllo della competenza dei
giudici dello Stato d’origine, ostandovi il chiaro tenore dell’art. 35
paragrafo 3 CLug, come meglio si dirà nel prossimo considerando. Entrambi i motivi non possono in definitiva giustificare una
sospensione della procedura, che, del resto, riveste un carattere eccezionale.
7. Ciò
posto, si tratta di stabilire se la decisione del Tribunale
civile di __________ possa essere riconosciuta e resa esecutiva in Svizzera,
come stabilito dal Pretore, ritenuto che giusta l’art. 45 paragrafo 1 CLug il
giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug
rigetta o revoca la dichiarazione di riconoscimento e di esecutività solo per
uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug. Nel caso di specie l’unico
impedimento al giudizio di riconoscimento e di exequatur evocato in questa sede
dalla convenuta è quello definito dall’art. 34 paragrafo 1 CLug, disposizione
secondo cui le decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute
se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato
richiesto, essa ravvisando nel fatto che il Tribunale civile di __________ non
aveva dichiarato la propria incompetenza nonostante le eccezioni da lei
sollevate il mancato rispetto delle regole fondamentali di procedura dedotte dagli
art. 29 e 30 Cost. e dell’art. 6 CEDU. La censura non può trovare accoglimento.
Giusta l’art. 35 paragrafo 3 CLug, fatta salva l’applicazione delle
disposizioni del paragrafo 1 di quella disposizione, non si può procedere al
controllo della competenza dei giudici dello Stato d’origine, ritenuto che le
norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’art.
34 paragrafo 1 CLug. Nel caso di specie, la convenuta non pretende - a ragione
- che sia stata lesa una delle norme sulla competenza menzionate all'art. 35
paragrafo 1 CLug, per cui, anche a fronte di un’eventuale chiara ed evidente
incompetenza del giudice __________ (non solo per territorio, ma anche per
l’esistenza di una clausola compromissoria, cfr. Kropholler/Von Hein, op.
cit., n. 47 ad art. 1 e n. 5 ad art. 35 EuGVO; Walther, Kommentar zum
Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 28 ad
art. 35 CLug) - censurabile con rimedio di diritto nello Stato
di origine (Schuler, Basler
Kommentar, n. 8 ad art. 35 CLug) - il decreto ingiuntivo in parola sarebbe
comunque stato da riconoscere e da dichiarare esecutivo in Svizzera in applicazione
dell’art. 35 paragrafo 3 CLug (Domej/Oberhammer,
in: Schnyder, Lugano-Übereinkommen zum internationalen
Zivilverfahrensrecht Kommentar, n. 24 ad art. 34 CLug e n. 21 ad art. 35 CLug; Kropholler/Von Hein, op.
cit., n. 1 segg. ad art. 35 EuGVO; Walther, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4a ed., §10 IV 1 p. 440; Schuler,
op. cit., n. 8 ad art. 34 CLug e n. 5 seg. ad art. 35 CLug; II CCA 14
giugno 2012 inc. n. 12.2012.55).
8. Resta
ancora da esaminare se, in applicazione dell’art. 46 paragrafo 3 CLug, la convenuta
possa subordinare l’esecuzione della decisione in Svizzera alla costituzione di
una garanzia da depositarsi presso lo scrivente Tribunale, che essa ha provveduto
a quantificare in fr. 28'685.95 (pari a € 23'857.25).
Le
condizioni per poter subordinare l'esecuzione della
decisione straniera alla costituzione di una garanzia a carico della parte
creditrice sono meno restrittive di quelle per la sospensione della
procedura di riconoscimento e di exequatur (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 116 ad art. 46
CLug; Plutschow, op. cit., n. 10
ad art. 46 CLug; Kropholler/Von Hein, op.
cit., n. 7 ad art. 46 EuGVO), ritenuto che in tale evenienza il
tribunale adito deve apprezzare tutte le circostanze rilevanti del caso (Hofmann/Kunz,
op. cit., ibidem; Plutschow, op.
cit., ibidem; Geimer/Schütze,
Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2ª ed., n. 10 ad art. 46 CLug), ed in
particolare le probabilità di accoglimento del rimedio di diritto all'estero
(senza la limitazione dei motivi che giustificherebbero la sospensione del
procedimento; cfr. NJW 1994 p. 2156; Hofmann/Kunz, op. cit., ibidem; Kropholler/Von Hein, op.
cit., ibidem), la capacità finanziaria e la solvibilità del creditore
nonché gli eventuali altri impedimenti che potrebbero opporsi alla restituzione
della somma nel frattempo posta in esecuzione (Hofmann/Kunz, op. cit.,
n. 118 seg. ad art. 46 CLug; Rauscher,
Europäisches Zivilprozessrecht Kommentar, n. 17 ad art. 46 EuGVO; Geimer/Schütze, op. cit., ibidem; BlSchK
2009 p. 120; II CCA 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14
giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 22
ottobre 2013 inc. n. 12.2013.77).
Nella
fattispecie, a prescindere dalla probabilità o meno di esito favorevole dell’opposizione
presentata in __________ - che dipende in sostanza dal buon fondamento della
già menzionata eccezione di incompetenza del tribunale
italiano per territorio e per l’esistenza di una clausola compromissoria,
rispettivamente di inesistenza del credito (cfr. doc. D e F prodotti con il
reclamo), sulle quali non è però possibile esprimersi in questa sede con
cognizione di causa, non essendo state versate agli atti le prove necessarie al
loro esame -, le condizioni per subordinare l’esecuzione della decisione in
Svizzera alla costituzione di una garanzia non sono in ogni caso date, non
essendo stato sufficientemente allegato e provato che l’eventuale rimborso
delle prestazioni risultanti dal decreto ingiuntivo oggetto di riconoscimento e
di exequatur possa essere dubbio a seguito dell’insufficiente capacità
finanziaria e solvibilità dell’istante. Pur avendo sì evocato in
questa sede (reclamo p. 8) il “concreto rischio di non riottenere la somma”
contenuta nella decisione __________, la convenuta non ha in effetti meglio
precisato né tanto meno dimostrato questa sua affermazione, contestata dalla
controparte (cfr. risposta p. 8). In tali circostanze, nemmeno si giustifica subordinare
la prosecuzione della sola procedura esecutiva alla costituzione di una
garanzia.
9. Ne
discende che il gravame, infondato, dev’essere respinto.
Gli oneri
processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolati tenendo conto di
quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza della convenuta
reclamante (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle
ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del
Regolamento sulle ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, delle
sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di
reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un
valore litigioso di fr. 28'685.95.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento
sulle ripetibili
decide:
Fatti
I. Il reclamo 18 novembre 2013 di RE 1 è respinto.
Considerandi
II. Gli oneri processuali in complessivi fr. 500.- sono posti a
carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 1’200.- a titolo di
ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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