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Decisione

12.2013.196

Riconoscimento ed exequatur di sentenza estera - opposizione a decreto ingiuntivo italiano

27 marzo 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il reclamo 18 novembre 2013 di RE 1 è respinto.

Considerandi

II. Gli oneri processuali in complessivi fr. 500.- sono posti a

carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 1’200.- a titolo di

ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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