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Decisione

12.2013.197

Riconoscimento ed exequatur di decreto ingiuntivo italiano immediatamente esecutivo, emanato senza contraddittorio, irrilevanza della procedura di opposizione

26 agosto 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il reclamo 26 marzo 2012

di RE 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 24 febbraio 2012 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è così riformata:

1. L'istanza

volta ad ottenere il riconoscimento e l'esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo

30 settembre 2011 del Tribunale ordinario di Milano (n. 32435/2011) è respinta.

Considerandi

2.

È annullato il sequestro di:

a) ogni

avere patrimoniale depositato su conti o in cassette di sicurezza, nonché

crediti riferiti a relazioni bancarie intestate o cointestate a RE 1, Lugano,

presso la __________ Banque(__________) SA, __________, Ginevra e presso la

succursale in __________, 6900 Lugano, in particolare il Conto __________ che

era detenuto presso la __________ di Lugano;

b) ogni

avere patrimoniale depositato su conti o in cassette di sicurezza, nonché

crediti riferiti a relazioni bancarie intestate cointestate a RE 1, Lugano,

presso la spettabile ____________________ in __________, 8001 Zurigo, in

particolare il Conto __________.

c) ogni

avere patrimoniale depositato su conti o in cassette di sicurezza, nonché

crediti riferiti a relazioni bancarie intestate o cointestate a RE 1, Lugano,

presso la Banque __________ & Cie SA, __________, 1206 Ginevra ed in

particolare il Conto __________, presso la sua succursale in __________, __________;

d) ogni

avere patrimoniale depositato su conti o in cassette di sicurezza, nonché

crediti riferiti a relazioni bancarie intestate cointestate a RE 1, Lugano,

presso la __________ SA, __________, 6900 Lugano, in particolare il conto __________

ed il conto __________, quest'ultimo intrattenuto a suo tempo presso la

Spettabile Banca __________ di Lugano, sino a concorrenza dell'importo di fr.

327'234.03 pari a € 272'046.16.

3.

(invariato)

4.

La tassa di giustizia comprensiva delle spese, per il

Dispositivo

dispositivo n. 1, fissata in fr. 500.-, da anticipare dall'istante, è posta a

carico di quest'ultimo. Non si assegnano ripetibili.

5. La tassa di giustizia comprensiva delle spese, per il

dispositivo n. 2, fissata in fr. 500.-, da anticipare dall'istante, è posta a

carico di quest'ultimo. Non si assegnano ripetibili.

6. (invariato)

II. Le spese processuali di

complessivi fr. 2’000.-, in parte già anticipate dalla reclamante, sono poste a

carico di CO 1, che le rifonderà fr. 5'000.- per ripetibili.

III. La domanda di gratuito

patrocinio presentata il 29 gennaio 2014 da RE 1 è respinta.

IV. Non si prelevano spese

giudiziarie per la procedura incidentale sulla domanda di gratuito patrocinio.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

- alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5

- all'Ufficio esecuzione di Lugano (a quest'ultimo solo a crescita

in giudicato della presente decisione)

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 30'000; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine

al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le

stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).