12.2013.198
Procedura civile, non entrata nel merito per mancato pagamento della cauzione processuale, necessità di assegnare il secondo termine perentorio prima di stralciare la causa
7 luglio 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2013.198
Lugano
7 luglio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2012.101 (azione
di rendiconto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione
14 maggio 2012 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 14
maggio 2012 CO 1 ha chiesto che RE 1 sia obbligata a rendere conto in
merito ai beni attribuiti a lei e alla sorella V__________ nell’ambito della
liquidazione della successione del padre H__________, fondando la richiesta su
una promessa di donazione del 19 maggio 2009 (doc. C, inc. OR.2012.101);
che la convenuta si è opposta
alla petizione con risposta 22 agosto 2012 e, in via riconvenzionale, ha
chiesto di accertare che la promessa di donazione non è vincolante per vizio di
dolo e timore, rispettivamente perché validamente revocata;
che l’attrice si è opposta alla
domanda riconvenzionale con risposta riconvenzionale 16 ottobre 2012;
che unitamente alla duplica
riconvenzionale 6 febbraio 2013 CO 1 ha chiesto al Pretore di condannare RE 1 a
prestare una cauzione di fr. 10'000.- per tasse, spese e ripetibili, giusta
l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, ritenendo la medesima oberata dai debiti;
che dopo aver sentito la
convenuta e attrice riconvenzionale, con decisione 8 maggio 2013 il Pretore ha
assegnato a RE 1 un termine di 30 giorni per prestare una cauzione di fr.
5'000.- per le spese ripetibili;
che il reclamo 21 maggio 2013
della convenuta contro tale decisione è stato stralciato dai ruoli dalla Terza
Camera civile del Tribunale d’appello;
che con decisione 25 ottobre 2013
il Pretore, preso atto del mancato versamento della cauzione processuale nel
termine impartito l’8 maggio 2013, ha stralciato dai ruoli l’azione riconvenzionale
del 22 agosto 2012;
Considerandi
che l’attrice riconvenzionale ha
chiesto con appello 25 novembre 2013 di annullare la decisione di stralcio, per
mancata assegnazione del termine suppletorio previsto dall’art. 101 cpv. 3 CPC;
che su istanza dell’appellata la
Presidente di questa Camera ha fissato con decisione 1° aprile 2014 in fr. 300.- la cauzione per ripetibili a carico dell’appellante;
che dopo il versamento della
cauzione l’appellata ha presentato la risposta, chiedendo di respingere l’appello
con protesta di spese e ripetibili;
che giusta l'art. 101 cpv. 3 CPC
il giudice non entra nel merito dell’azione se l’anticipo o la cauzione non
sono versati nemmeno entro un termine suppletorio;
che
nella fattispecie l’appello verte sul tema di sapere se la decisione di
stralcio del Pretore è conforme all’art. 101 cpv. 3 CPC;
che come risulta dagli atti
l’attrice riconvenzionale non ha versato la cauzione nel termine impartito dal
Pretore l’8 maggio 2013;
che il Pretore ha stralciato
l’azione riconvenzionale dai ruoli senza aver assegnato all’attrice riconvenzionale
un nuovo termine suppletorio per il versamento;
che l’attrice riconvenzionale, come
rileva l’appellata, non ha chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo al
reclamo presentato il 21 maggio 2013, né ha formulato istanza di proroga del
termine fissato l’8 maggio 2013;
che nella propria decisione 8
maggio 2013 il Pretore aveva avvertito l’attrice riconvenzionale delle
conseguenze previste dall’art. 101 cpv. 3 CPC, così come imposto dall’art. 147
cpv. 3 CPC;
che secondo l’appellata tale avvertimento
equivaleva alla fissazione di un termine supplementare per il pagamento della
cauzione ed era quindi inutile l’assegnazione di un nuovo termine;
che l’argomentazione è infondata,
poiché anche in assenza di una domanda di proroga il giudice deve fissare
d’ufficio un secondo e nuovo termine suppletorio prima di stralciare la causa
dai ruoli (Tappy, CPC commenté, n.
21.
ad art. 101; Sterchi, Berner
Kommentar ZPO vol. I. n. 3c ad art. 101) e solo alla scadenza infruttuosa del
secondo termine il giudice non entra nel merito dell’azione (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 101);
che nella fattispecie il Pretore non
ha fissato un secondo termine e tale omissione non può essere sanata dal trascorrere
del tempo o dalla richiesta della controparte di versare la cauzione, come
ritiene l’appellata;
che a torto l’appellata imputa poi
all’appellante il manifesto abuso del proprio diritto per aver impugnato la
decisione 8 maggio 2013 dopo aver omesso di chiedere la concessione
dell’effetto sospensivo al reclamo e la proroga di un termine;
che non abusa del proprio diritto
la parte che impugna una decisione del giudice e neppure l’asserita inattività
dell’appellante nel corso della procedura per il versamento della cauzione di
prima sede costituisce un manifesto abuso, già per il fatto che spetta al
giudice e non alle parti dirigere il procedimento (art. 124 cpv. 1 CPC);
che in definitiva il Pretore ha
emanato la decisione 25 ottobre 2013 senza aver assegnato il secondo termine di
pagamento, con la conseguenza che non erano dati i presupposti per una
decisione di non entrata in materia ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC e che l’appello,
fondato, deve essere accolto;
che
le spese giudiziarie della decisione odierna seguono la soccombenza delle parti
(art. 106 CPC) e sono stabilite in funzione dell’art. 2 cpv. 1 LTG, in considerazione
del valore, della natura e della complessità della causa;
che
la cauzione processuale versata in sede di appello sarà liberata in favore
dell’appellante a passaggio in giudicato dell’odierna decisione;
che
la decisione odierna è una decisione incidentale e i rimedi di diritto seguono la
via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF), per un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 99 CPC e,
per le spese, l’art. 106 cpv. 2 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
1. L’appello
25 novembre 2013 di AP 1 è accolto. Di conseguenza è annullata la decisione di
stralcio 25 ottobre 2013 dell’azione riconvenzionale.
2. Le spese processuali di complessivi
fr. 500.- sono poste a carico di AO 1, che rifonderà inoltre a AP 1 l’importo
di fr. 600.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione alla
Pretura di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il
ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile
o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione
finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).