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Decisione

12.2013.2

Azione di accertamento negativo, inesistenza di un debito, interesse alla causa, valutazione dei contrapposti interessi delle parti, onere della prova,

11 marzo 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con petizione 29 dicembre

2010 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione

3, con un’azione di accertamento negativo ai sensi dell’art. 71 CPC-TI, chiedendo

di accertare l'inesistenza del debito di cui al PE n. __________ dell’UE di

Lugano. L’attore ha rilevato di essere stato oggetto di un’esecuzione

ingiustificata per una pretesa “fantasiosa” di ingente valore, che nuoce alla

sua dignità e al suo credito, donde l’interesse legittimo all’azione per far accertare

l’inesistenza del credito. Nella risposta del 2 marzo 2011 la convenuta ha

esposto le difficoltà nell’ottenere dall’attore il versamento del contributo di

mantenimento per il figlio e ha affermato di aver fatto spiccare l’esecuzione

per salvaguardare i termini di prescrizione delle pretese vantate nel doc. B.

Essa ha addotto di aver pagato fatture di spettanza dell’attore (acquisto dei

veicoli Porsche Carrera e Mitsubishi, pagamento delle rate di leasing del

veicolo Mercedes, pagamento delle tasse di circolazione e dei premi

assicurativi) prelevando gli importi dai propri conti. Nega inoltre il

requisito dell’interesse dell’attore all’azione di accertamento negativo,

trattandosi di un pensionato al quale l’esistenza di un PE notificato oltre tre

anni prima non poteva nuocere.

Nei successivi memoriali

scritti di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le

proprie tesi. Esperita l'istruttoria, la convenuta ha ribadito le proprie

domande di giudizio nel memoriale conclusivo presentato il 28 settembre 2012,

mentre quello dell’attore, tardivo, è stato estromesso dal fascicolo

processuale.

C. Con sentenza del 16 novembre

2012 il Pretore, in accoglimento della petizione, ha accertato l’inesistenza

del credito di fr. 107'960.50 oltre interessi preteso dalla convenuta, ha

annullato il PE n. __________ dell’UE di Lugano, ha fatto ordine all’UE di

Lugano di non dar notizia a terzi di tale esecuzione e ha posto la tassa di

giustizia di fr. 3'000.- e le spese a carico della convenuta, tenuta inoltre a

rifondere al convenuto fr. 6'500.- per ripetibili.

D. Con atto d'appello del 2

gennaio 2013 la convenuta chiede di riformare il giudizio pretorile e di

respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili. Nella risposta del

21 febbraio 2013 l’attore propone di respingere l’appello e di confermare il

giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili. Delle argomentazioni

delle parti si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

e considerando

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008

(CPC: RS 272; RU 2010 1739,1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro

conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al

momento della sua entrata in vigore, si applica il diritto procedurale

previgente. Avviata il 30 dicembre 2010, la vertenza davanti al Pretore resta

così sorretta dal Codice di procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di

procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]) valido fino al 31 dicembre

2010.

Alle impugnazioni si

applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della

decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). In quanto pronunciata e notificata il 16

novembre 2012, alla relativa procedura di ricorso si applica il CPC. Decisioni

finali di prima istanza attinenti controversie patrimoniali sono impugnabili

con l'appello se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione è di almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò è il caso in

concreto, l'attore chiedendo di accertare l'inesistenza di un credito di fr. 107'960.50.

Nulla poi osta all'esame dell'appello, presentato il 2 gennaio 2013 (data sulla

busta d'invio) ritenuto che l'invio della sentenza è stato ritirato il 19

novembre 2012 (esito della ricerca Track&Trace del 6 dicembre 2012). Pure

ammissibile la risposta 21 febbraio 2013, l'appello notificato il 22 gennaio 2013 essendo stato ritirato il giorno 23 (art. 312 cpv. 2 CPC combinato con

l'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC).

2. Il Pretore ha dapprima riconosciuto

all'attore l'interesse legittimo a che venisse accertata l'inesistenza del

credito di fr. 107'960.50 alla base del precetto esecutivo fatto spiccare dalla

convenuta a suo carico, tale da arrecargli inconvenienti in materia di

solvibilità e moralità (sentenza impugnata, pag. 4 consid. 10). Il primo

giudice ha rilevato che la convenuta non aveva ritirato il PE né aveva chiesto

il rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso nei tre anni successivi la

notifica dell’esecuzione. L’interesse immediato e rilevante dell’attore a

chiedere l’accertamento dell’inesistenza del credito, prosegue il Pretore, era

dunque evidente. Dopo aver premesso che spettava alla convenuta provare

l’esistenza del credito vantato, il primo giudice ha osservato che nei propri

allegati costei non aveva indicato per quali motivi pretendeva il rimborso

delle somme indicate al doc. B, spiegando solo nel corso del proprio

interrogatorio formale di aver pagato le fatture intestate all’attore che

pervenivano presso di lei. Assodata l’inesistenza di accordi tra le parti, il

Pretore ha trattato la vertenza dal profilo della restituzione dell’indebito ed

è giunto alla conclusione che la convenuta aveva pagato volontariamente e in

piena conoscenza di causa fatture di spettanza dell’attore, che quest’ultimo

lasciava presso di lei. In assenza di accordi tra le parti sul rimborso di tali

pagamenti, secondo il giudice di prima istanza non erano dunque date le

condizioni per ammettere la restituzione dell’indebito e si doveva ammettere

l’inesistenza del credito vantato dalla convenuta. Da qui l’accoglimento della

petizione.

3. In questa sede l’appellante

rimprovera in sostanza al Pretore un errato accertamento dei fatti e un’errata

applicazione del diritto, in particolare delle norme sulla restituzione

dell’indebito. Essa si richiama alle risultanze degli interrogatori formali per

affermare di aver concesso all’attore diversi prestiti, ciò che esclude

l’applicazione delle norme sulla restituzione dell’indebito. Anche se l’accordo

di restituzione non era stato formalizzato, vista la relazione sentimentale

allora in corso tra le parti, prosegue la convenuta, non vi sono validi motivi

per cui essa avrebbe dovuto prendere a suo carico pagamenti di spettanza

dell’attore. Esclusa la ripetizione dell’indebito, si applica a mente

dell’appellante “l’usuale prescrizione in ambito contrattuale di cui all’art.

127 CO”. In seguito l’appellante critica il Pretore per aver ammesso

l’esistenza di un interesse immediato e rilevante dell’attore a promuovere l’azione

di accertamento dell’inesistenza del credito da essa vantato, senza procedere a

una valutazione dei contrapposti interessi. Essa lamenta, infatti, che il primo

giudice non ha nemmeno valutato l’interesse della creditrice a “salvaguardare

Considerandi

il termine di prescrizione” e ritiene che il proprio interesse era

preponderante, in considerazione “dell’accordo raggiunto tra le parti”. Infine

ripercorre i versamenti da essa eseguiti in favore dell’attore, esponendo per quali

motivi non devono restare a suo carico.

4.

Va in primo luogo esaminata

la censura relativa all’inesistenza di un interesse all’azione. Come rilevato

con pertinenza dal Pretore, il fatto stesso dell’esistenza di un’esecuzione per

il rilevante importo di fr. 107'960.50, che l’asserita creditrice non ha

proseguito, comporta inconvenienti per l’escusso dal profilo della sua

solvibilità ed è di principio una circostanza atta a fondare un sufficiente

interesse per introdurre azione di accertamento negativo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice

2000/2004, Lugano 2005, m. 17 e nota 89 ad art. 71; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al

Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 351 n.

5/B/b ad art. 88). Non si può quindi seriamente negare che il PE fatto spiccare

dalla convenuta possa costituire, in un modo o nell'altro, un ostacolo

effettivo alla solvibilità dell’attore. La giurisprudenza del Tribunale

federale ha già avuto modo di stabilire, infatti, che il debitore che ha

interposto opposizione ad un precetto esecutivo senza che il creditore abbia

poi avviato la relativa procedura di rigetto, non disponendo di alcun altro

rimedio giuridico, può far capo, specie se gli importi pretesi dal creditore

sono elevati, all’azione generale di accertamento dell’inesistenza del debito,

a meno che il creditore non renda plausibile che non gli è possibile provare

l’esistenza del proprio credito già nel procedimento avviato dal debitore (DTF

120.

II 20 consid. 3b, 128 III 334, 132 III 277 consid. 4.2; TF 19 ottobre 2011

4A_399/2011 consid. 1.2.2; II CCA 24 giugno 2009 inc. n. 12.2008.146). Nel caso

concreto le condizioni per l’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo

sono senz’altro adempiute, visto che l’attore, escusso per un importo

decisamente importante di fr. 107'960.50, ha interposto opposizione al relativo

PE senza che la convenuta ne abbia poi chiesto il rigetto, tanto più che

quest’ultima non ha mai preteso in causa di essere attualmente impossibilitata

a provare l’esistenza del proprio credito già nell’ambito del procedimento in

corso. Il fatto che la convenuta non abbia chiesto il rigetto dell’opposizione

al PE entro un anno dalla sua emanazione ed abbia con ciò perso il diritto di

continuare l’esecuzione (art. 88 cpv. 2 LEF) non modifica la situazione e non

fa in particolare decadere l’interesse dell’attore all’accertamento

dell’inesistenza del debito, determinante essendo la circostanza che anche in

tal caso l’UE sarebbe tenuto a comunicare agli eventuali terzi interessati

l’esistenza di quel precetto per un periodo di cinque anni (art. 8a LEF),

provocando con ciò all’attore gravi inconvenienti dal profilo della sua

solvibilità. È notorio, infatti, che anche solo per prendere in locazione un

appartamento viene richiesto un certificato di solvibilità all’UE, di modo che

anche un pensionato, come è il caso per l’attore, può essere seriamente

danneggiato dall’esistenza di un’esecuzione.

5.

L’ammissibilità dell'azione

in esame impone senz'altro di considerare i contrapposti interessi delle parti

(Cocchi/ Trezzini, op. cit.,

ibidem, nota 89 ad art. 71; Trezzini, op.

cit., ibidem) con particolare riferimento al credito di cui si postula sia

accertata l'inesistenza. Il Pretore ha preso in considerazione anche l’interesse

dell’asserita creditrice nella propria sentenza (consid. 11, pag. 5), rilevando

che costei non aveva intrapreso nulla nell’arco di tre anni dall’emissione del

precetto esecutivo a tutela del proprio asserito credito. Il primo giudice, in

particolare, ha osservato che il problema dei contributi di mantenimento per il

figlio comune era stato evaso nel 2005, ben prima dell’emissione del PE nel

2007, e che le trattative tra le parti non avevano dato risultati. Il primo

giudice ne ha quindi concluso che l’interesse dell’escusso non poteva essere

negato. Su tale accertamento l’appellante non spende una parola, e l’appello su

questo punto è dunque infondato, nella limitata misura in cui è ricevibile.

6.

L’appellante afferma di

aver provato la causa e la sussistenza del credito, derivante “dall’accordo

venuto in essere tra le parti” e dalla promessa dell’attore di rimborsare i

pagamenti eseguiti per suo conto (appello, pag. 4, 6). Nella lettera del 7

settembre 2007 (doc. B), antecedente l’emissione del noto PE, la convenuta

aveva dettagliato il credito di fr. 107'960.50 (fr. 22'458.- per i pagamenti da

lei effettuati per le rate di fr. 935.75 mensili per il veicolo Mercedes, fr.

33'000.- per il pagamento del veicolo Porsche 911 Carrera, fr. 15'502.50 per i

pagamenti delle targhe e delle assicurazioni del veicolo usato dall’attore, fr.

37'000.- per il pagamento del veicolo Mitsubishi) che vantava nei confronti

dell’attore. Nella risposta 2 marzo 2011 la convenuta aveva spiegato i motivi

per i quali la pretesa di cui al doc. B era “sicuramente dovuta”, prevalendosi

della necessità di “salvaguardare i termini di prescrizione”, senza tuttavia nemmeno

indicare su quale base fondava la propria pretesa, contestata dall’attore. Né

ha fornito maggiori indicazioni nella duplica 18 maggio 2011, salvo

controbattere alle affermazioni della controparte sulla provenienza del denaro

con cui erano stati eseguiti i versamenti per gli acquisti dei veicoli indicati

nel doc. B. In questa sede l’appellante si affanna a spiegare per quale motivo

sarebbero errati gli accertamenti del Pretore, che ha escluso l’esistenza di un

contratto, fornendo la propria interpretazione dell’istruttoria eseguita.

L’argomentazione non trova riscontro nelle risultanze istruttorie. I vari

testimoni sentiti in prima sede non hanno potuto dare alcuna indicazione sui

rapporti esistenti tra le parti e sui loro eventuali accordi, il garagista

ricordando solo che l’attore gli aveva personalmente versato il denaro per

l’acquisto dei veicoli Porsche e Mercedes (deposizione __________, verbale del

14.

febbraio 2012). La copiosa documentazione prodotta (libretti di ricevute

postali, estratti conti bancari, ecc.) non permette di trarre alcuna

indicazione su quanto eventualmente concordato tra le parti, già per il fatto, pacificamente

ammesso dall’appellante, che l’accordo di cui essa si prevale non fu mai

formalizzato (appello, pag. 4). L’attore ha indicato nel corso del proprio

interrogatorio formale di aver consegnato alla convenuta il denaro per

provvedere ai pagamenti delle rate di leasing del veicolo Mercedes, delle

targhe e delle assicurazioni, mentre la convenuta ha riferito nelle medesime

cicostanze di aver corrisposto diversi prestiti all’attore, il quale aveva

promesso di rimborsarla, e di aver provveduto personalmente al pagamento di

fatture intestate all’attore, che costui lasciava presso di lei, senza tuttavia

ricevere nulla a rimborso di quanto corrisposto (deposizioni 23 maggio 2012). Gli

interrogatori formali delle parti hanno dunque fornito versioni del tutto divergenti

sui pagamenti di cui al doc. B e nulla dall’interrogatorio formale dell’attore

permette di dedurre l’esistenza di un contratto di mutuo. La conclusione alla

quale è giunto il Pretore, secondo il quale la convenuta non aveva provato l’esistenza

di un contratto di mutuo con l’attore (sentenza, pag. 6 n. 14) regge dunque

alle critiche dell’appellante. A giusta ragione, pertanto, il primo giudice ha

esaminato la vertenza dal profilo extracontrattuale. In definitiva, quindi, l’appellante

non ha potuto provare l’accordo che avrebbe asseritamente concluso con l’attore

per il rimborso delle somme da lei pagate in suo favore e di conseguenza,

mancando l’accordo sulla restituzione dei pagamenti, non ha provato l’esistenza

del credito da lei vantato nel doc. B. Non è di conseguenza necessario

esaminare le diffuse spiegazioni della convenuta sui flussi di denaro con cui essa

ha eseguito i pagamenti menzionati nel doc. B, mancando il fondamento stesso della

sua pretesa.

7.

Visto quanto si è detto, ne

deriva la reiezione dell'appello con conferma della decisione impugnata (art.

318.

cpv. 1 lett. a CPC). In questa sede di giudizio, le spese processuali,

insieme ad una adeguata indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) seguono

la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di

appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG. L’indennità

ripetibile in favore dell’appellato è stata calcolata seguendo i criteri

indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

(Rtar). Il valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul

piano federale, è stabilito in fr. 107'960.50.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 2 gennaio 2013 di AP 1

è respinto ed è confermata la decisione 16 novembre 2012 OA.2010.988.

2. Le spese processuali del

presente giudizio, di complessivi fr. 1'500.- già anticipate dall'appellante,

restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellato fr. 2'000.- per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).