12.2013.2
Azione di accertamento negativo, inesistenza di un debito, interesse alla causa, valutazione dei contrapposti interessi delle parti, onere della prova,
11 marzo 2014Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.2
Lugano
11 marzo 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OA.2010.988 (azione di accertamento negativo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 29 dicembre 2010 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attore ha
chiesto di accertare l'inesistenza del debito di cui al PE n. __________
dell’UE di Lugano di data 13 novembre 2007, domanda alla quale si è opposta la
convenuta e che il Pretore ha accolto con sentenza 16 novembre 2012;
appellante la convenuta
con atto del 2 gennaio 2013 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili in
entrambi i gradi di giudizio;
e di cui l'attore, con
risposta 21 febbraio 2013 all’appello, propone la reiezione in ogni suo punto,
protestate tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 e AP 1 hanno intrattenuto
una relazione, dalla quale è nato il figlio __________ (21 settembre 1996). Nel
novembre 2007 AP 1 ha escusso AO 1 per l’importo di fr. 107'960.50, indicando
nel PE n. __________ come titolo del credito “pagamenti effettuati a favore di AO
1 da AP 1” (doc. C). L’escusso ha interposto tempestiva opposizione.
Fatti
B. Con petizione 29 dicembre
2010 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
3, con un’azione di accertamento negativo ai sensi dell’art. 71 CPC-TI, chiedendo
di accertare l'inesistenza del debito di cui al PE n. __________ dell’UE di
Lugano. L’attore ha rilevato di essere stato oggetto di un’esecuzione
ingiustificata per una pretesa “fantasiosa” di ingente valore, che nuoce alla
sua dignità e al suo credito, donde l’interesse legittimo all’azione per far accertare
l’inesistenza del credito. Nella risposta del 2 marzo 2011 la convenuta ha
esposto le difficoltà nell’ottenere dall’attore il versamento del contributo di
mantenimento per il figlio e ha affermato di aver fatto spiccare l’esecuzione
per salvaguardare i termini di prescrizione delle pretese vantate nel doc. B.
Essa ha addotto di aver pagato fatture di spettanza dell’attore (acquisto dei
veicoli Porsche Carrera e Mitsubishi, pagamento delle rate di leasing del
veicolo Mercedes, pagamento delle tasse di circolazione e dei premi
assicurativi) prelevando gli importi dai propri conti. Nega inoltre il
requisito dell’interesse dell’attore all’azione di accertamento negativo,
trattandosi di un pensionato al quale l’esistenza di un PE notificato oltre tre
anni prima non poteva nuocere.
Nei successivi memoriali
scritti di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le
proprie tesi. Esperita l'istruttoria, la convenuta ha ribadito le proprie
domande di giudizio nel memoriale conclusivo presentato il 28 settembre 2012,
mentre quello dell’attore, tardivo, è stato estromesso dal fascicolo
processuale.
C. Con sentenza del 16 novembre
2012 il Pretore, in accoglimento della petizione, ha accertato l’inesistenza
del credito di fr. 107'960.50 oltre interessi preteso dalla convenuta, ha
annullato il PE n. __________ dell’UE di Lugano, ha fatto ordine all’UE di
Lugano di non dar notizia a terzi di tale esecuzione e ha posto la tassa di
giustizia di fr. 3'000.- e le spese a carico della convenuta, tenuta inoltre a
rifondere al convenuto fr. 6'500.- per ripetibili.
D. Con atto d'appello del 2
gennaio 2013 la convenuta chiede di riformare il giudizio pretorile e di
respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili. Nella risposta del
21 febbraio 2013 l’attore propone di respingere l’appello e di confermare il
giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili. Delle argomentazioni
delle parti si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
e considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008
(CPC: RS 272; RU 2010 1739,1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro
conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al
momento della sua entrata in vigore, si applica il diritto procedurale
previgente. Avviata il 30 dicembre 2010, la vertenza davanti al Pretore resta
così sorretta dal Codice di procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di
procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]) valido fino al 31 dicembre
2010.
Alle impugnazioni si
applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della
decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). In quanto pronunciata e notificata il 16
novembre 2012, alla relativa procedura di ricorso si applica il CPC. Decisioni
finali di prima istanza attinenti controversie patrimoniali sono impugnabili
con l'appello se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione è di almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò è il caso in
concreto, l'attore chiedendo di accertare l'inesistenza di un credito di fr. 107'960.50.
Nulla poi osta all'esame dell'appello, presentato il 2 gennaio 2013 (data sulla
busta d'invio) ritenuto che l'invio della sentenza è stato ritirato il 19
novembre 2012 (esito della ricerca Track&Trace del 6 dicembre 2012). Pure
ammissibile la risposta 21 febbraio 2013, l'appello notificato il 22 gennaio 2013 essendo stato ritirato il giorno 23 (art. 312 cpv. 2 CPC combinato con
l'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC).
2. Il Pretore ha dapprima riconosciuto
all'attore l'interesse legittimo a che venisse accertata l'inesistenza del
credito di fr. 107'960.50 alla base del precetto esecutivo fatto spiccare dalla
convenuta a suo carico, tale da arrecargli inconvenienti in materia di
solvibilità e moralità (sentenza impugnata, pag. 4 consid. 10). Il primo
giudice ha rilevato che la convenuta non aveva ritirato il PE né aveva chiesto
il rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso nei tre anni successivi la
notifica dell’esecuzione. L’interesse immediato e rilevante dell’attore a
chiedere l’accertamento dell’inesistenza del credito, prosegue il Pretore, era
dunque evidente. Dopo aver premesso che spettava alla convenuta provare
l’esistenza del credito vantato, il primo giudice ha osservato che nei propri
allegati costei non aveva indicato per quali motivi pretendeva il rimborso
delle somme indicate al doc. B, spiegando solo nel corso del proprio
interrogatorio formale di aver pagato le fatture intestate all’attore che
pervenivano presso di lei. Assodata l’inesistenza di accordi tra le parti, il
Pretore ha trattato la vertenza dal profilo della restituzione dell’indebito ed
è giunto alla conclusione che la convenuta aveva pagato volontariamente e in
piena conoscenza di causa fatture di spettanza dell’attore, che quest’ultimo
lasciava presso di lei. In assenza di accordi tra le parti sul rimborso di tali
pagamenti, secondo il giudice di prima istanza non erano dunque date le
condizioni per ammettere la restituzione dell’indebito e si doveva ammettere
l’inesistenza del credito vantato dalla convenuta. Da qui l’accoglimento della
petizione.
3. In questa sede l’appellante
rimprovera in sostanza al Pretore un errato accertamento dei fatti e un’errata
applicazione del diritto, in particolare delle norme sulla restituzione
dell’indebito. Essa si richiama alle risultanze degli interrogatori formali per
affermare di aver concesso all’attore diversi prestiti, ciò che esclude
l’applicazione delle norme sulla restituzione dell’indebito. Anche se l’accordo
di restituzione non era stato formalizzato, vista la relazione sentimentale
allora in corso tra le parti, prosegue la convenuta, non vi sono validi motivi
per cui essa avrebbe dovuto prendere a suo carico pagamenti di spettanza
dell’attore. Esclusa la ripetizione dell’indebito, si applica a mente
dell’appellante “l’usuale prescrizione in ambito contrattuale di cui all’art.
127 CO”. In seguito l’appellante critica il Pretore per aver ammesso
l’esistenza di un interesse immediato e rilevante dell’attore a promuovere l’azione
di accertamento dell’inesistenza del credito da essa vantato, senza procedere a
una valutazione dei contrapposti interessi. Essa lamenta, infatti, che il primo
giudice non ha nemmeno valutato l’interesse della creditrice a “salvaguardare
Considerandi
il termine di prescrizione” e ritiene che il proprio interesse era
preponderante, in considerazione “dell’accordo raggiunto tra le parti”. Infine
ripercorre i versamenti da essa eseguiti in favore dell’attore, esponendo per quali
motivi non devono restare a suo carico.
4.
Va in primo luogo esaminata
la censura relativa all’inesistenza di un interesse all’azione. Come rilevato
con pertinenza dal Pretore, il fatto stesso dell’esistenza di un’esecuzione per
il rilevante importo di fr. 107'960.50, che l’asserita creditrice non ha
proseguito, comporta inconvenienti per l’escusso dal profilo della sua
solvibilità ed è di principio una circostanza atta a fondare un sufficiente
interesse per introdurre azione di accertamento negativo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice
2000/2004, Lugano 2005, m. 17 e nota 89 ad art. 71; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al
Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 351 n.
5/B/b ad art. 88). Non si può quindi seriamente negare che il PE fatto spiccare
dalla convenuta possa costituire, in un modo o nell'altro, un ostacolo
effettivo alla solvibilità dell’attore. La giurisprudenza del Tribunale
federale ha già avuto modo di stabilire, infatti, che il debitore che ha
interposto opposizione ad un precetto esecutivo senza che il creditore abbia
poi avviato la relativa procedura di rigetto, non disponendo di alcun altro
rimedio giuridico, può far capo, specie se gli importi pretesi dal creditore
sono elevati, all’azione generale di accertamento dell’inesistenza del debito,
a meno che il creditore non renda plausibile che non gli è possibile provare
l’esistenza del proprio credito già nel procedimento avviato dal debitore (DTF
120.
II 20 consid. 3b, 128 III 334, 132 III 277 consid. 4.2; TF 19 ottobre 2011
4A_399/2011 consid. 1.2.2; II CCA 24 giugno 2009 inc. n. 12.2008.146). Nel caso
concreto le condizioni per l’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo
sono senz’altro adempiute, visto che l’attore, escusso per un importo
decisamente importante di fr. 107'960.50, ha interposto opposizione al relativo
PE senza che la convenuta ne abbia poi chiesto il rigetto, tanto più che
quest’ultima non ha mai preteso in causa di essere attualmente impossibilitata
a provare l’esistenza del proprio credito già nell’ambito del procedimento in
corso. Il fatto che la convenuta non abbia chiesto il rigetto dell’opposizione
al PE entro un anno dalla sua emanazione ed abbia con ciò perso il diritto di
continuare l’esecuzione (art. 88 cpv. 2 LEF) non modifica la situazione e non
fa in particolare decadere l’interesse dell’attore all’accertamento
dell’inesistenza del debito, determinante essendo la circostanza che anche in
tal caso l’UE sarebbe tenuto a comunicare agli eventuali terzi interessati
l’esistenza di quel precetto per un periodo di cinque anni (art. 8a LEF),
provocando con ciò all’attore gravi inconvenienti dal profilo della sua
solvibilità. È notorio, infatti, che anche solo per prendere in locazione un
appartamento viene richiesto un certificato di solvibilità all’UE, di modo che
anche un pensionato, come è il caso per l’attore, può essere seriamente
danneggiato dall’esistenza di un’esecuzione.
5.
L’ammissibilità dell'azione
in esame impone senz'altro di considerare i contrapposti interessi delle parti
(Cocchi/ Trezzini, op. cit.,
ibidem, nota 89 ad art. 71; Trezzini, op.
cit., ibidem) con particolare riferimento al credito di cui si postula sia
accertata l'inesistenza. Il Pretore ha preso in considerazione anche l’interesse
dell’asserita creditrice nella propria sentenza (consid. 11, pag. 5), rilevando
che costei non aveva intrapreso nulla nell’arco di tre anni dall’emissione del
precetto esecutivo a tutela del proprio asserito credito. Il primo giudice, in
particolare, ha osservato che il problema dei contributi di mantenimento per il
figlio comune era stato evaso nel 2005, ben prima dell’emissione del PE nel
2007, e che le trattative tra le parti non avevano dato risultati. Il primo
giudice ne ha quindi concluso che l’interesse dell’escusso non poteva essere
negato. Su tale accertamento l’appellante non spende una parola, e l’appello su
questo punto è dunque infondato, nella limitata misura in cui è ricevibile.
6.
L’appellante afferma di
aver provato la causa e la sussistenza del credito, derivante “dall’accordo
venuto in essere tra le parti” e dalla promessa dell’attore di rimborsare i
pagamenti eseguiti per suo conto (appello, pag. 4, 6). Nella lettera del 7
settembre 2007 (doc. B), antecedente l’emissione del noto PE, la convenuta
aveva dettagliato il credito di fr. 107'960.50 (fr. 22'458.- per i pagamenti da
lei effettuati per le rate di fr. 935.75 mensili per il veicolo Mercedes, fr.
33'000.- per il pagamento del veicolo Porsche 911 Carrera, fr. 15'502.50 per i
pagamenti delle targhe e delle assicurazioni del veicolo usato dall’attore, fr.
37'000.- per il pagamento del veicolo Mitsubishi) che vantava nei confronti
dell’attore. Nella risposta 2 marzo 2011 la convenuta aveva spiegato i motivi
per i quali la pretesa di cui al doc. B era “sicuramente dovuta”, prevalendosi
della necessità di “salvaguardare i termini di prescrizione”, senza tuttavia nemmeno
indicare su quale base fondava la propria pretesa, contestata dall’attore. Né
ha fornito maggiori indicazioni nella duplica 18 maggio 2011, salvo
controbattere alle affermazioni della controparte sulla provenienza del denaro
con cui erano stati eseguiti i versamenti per gli acquisti dei veicoli indicati
nel doc. B. In questa sede l’appellante si affanna a spiegare per quale motivo
sarebbero errati gli accertamenti del Pretore, che ha escluso l’esistenza di un
contratto, fornendo la propria interpretazione dell’istruttoria eseguita.
L’argomentazione non trova riscontro nelle risultanze istruttorie. I vari
testimoni sentiti in prima sede non hanno potuto dare alcuna indicazione sui
rapporti esistenti tra le parti e sui loro eventuali accordi, il garagista
ricordando solo che l’attore gli aveva personalmente versato il denaro per
l’acquisto dei veicoli Porsche e Mercedes (deposizione __________, verbale del
14.
febbraio 2012). La copiosa documentazione prodotta (libretti di ricevute
postali, estratti conti bancari, ecc.) non permette di trarre alcuna
indicazione su quanto eventualmente concordato tra le parti, già per il fatto, pacificamente
ammesso dall’appellante, che l’accordo di cui essa si prevale non fu mai
formalizzato (appello, pag. 4). L’attore ha indicato nel corso del proprio
interrogatorio formale di aver consegnato alla convenuta il denaro per
provvedere ai pagamenti delle rate di leasing del veicolo Mercedes, delle
targhe e delle assicurazioni, mentre la convenuta ha riferito nelle medesime
cicostanze di aver corrisposto diversi prestiti all’attore, il quale aveva
promesso di rimborsarla, e di aver provveduto personalmente al pagamento di
fatture intestate all’attore, che costui lasciava presso di lei, senza tuttavia
ricevere nulla a rimborso di quanto corrisposto (deposizioni 23 maggio 2012). Gli
interrogatori formali delle parti hanno dunque fornito versioni del tutto divergenti
sui pagamenti di cui al doc. B e nulla dall’interrogatorio formale dell’attore
permette di dedurre l’esistenza di un contratto di mutuo. La conclusione alla
quale è giunto il Pretore, secondo il quale la convenuta non aveva provato l’esistenza
di un contratto di mutuo con l’attore (sentenza, pag. 6 n. 14) regge dunque
alle critiche dell’appellante. A giusta ragione, pertanto, il primo giudice ha
esaminato la vertenza dal profilo extracontrattuale. In definitiva, quindi, l’appellante
non ha potuto provare l’accordo che avrebbe asseritamente concluso con l’attore
per il rimborso delle somme da lei pagate in suo favore e di conseguenza,
mancando l’accordo sulla restituzione dei pagamenti, non ha provato l’esistenza
del credito da lei vantato nel doc. B. Non è di conseguenza necessario
esaminare le diffuse spiegazioni della convenuta sui flussi di denaro con cui essa
ha eseguito i pagamenti menzionati nel doc. B, mancando il fondamento stesso della
sua pretesa.
7.
Visto quanto si è detto, ne
deriva la reiezione dell'appello con conferma della decisione impugnata (art.
318.
cpv. 1 lett. a CPC). In questa sede di giudizio, le spese processuali,
insieme ad una adeguata indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) seguono
la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di
appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG. L’indennità
ripetibile in favore dell’appellato è stata calcolata seguendo i criteri
indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
(Rtar). Il valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul
piano federale, è stabilito in fr. 107'960.50.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 2 gennaio 2013 di AP 1
è respinto ed è confermata la decisione 16 novembre 2012 OA.2010.988.
2. Le spese processuali del
presente giudizio, di complessivi fr. 1'500.- già anticipate dall'appellante,
restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellato fr. 2'000.- per
ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).