12.2013.20
Tutela dei casi manifesti, appello contro espulsione di conduttore in mora inammissibile per mancato versamento anticipo
8 marzo 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2013.20
Data decisione, Autorità:
08.03.2013, IICCA
Titolo:
Tutela dei casi manifesti, appello contro espulsione di conduttore in mora inammissibile per mancato versamento anticipo
ANTICIPO
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
art. 101 CPC
Incarto n.
12.2013.20
Lugano
8 marzo 2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
visto l'appello 1° febbraio 2013 presentato da
AP 1
contro
la
decisione di espulsione 16 gennaio 2013 (inc. SO.2012.5622) del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa a procedura sommaria di tutela dei
casi manifesti (espulsione di conduttore in mora) promossa nei suoi confronti il
19 dicembre 2012 da
AO 1
AO 2
entrambe rappr. da RA 1 Lugano
premesso che con decisione 16 gennaio 2013, emanata
nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale dei casi manifesti, il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accolto la domanda di espulsione della conduttrice presentata il 19 dicembre 2012 e ha posto la tassa di
giustizia e le spese a carico della convenuta, tenuta a rifondere alle istanti
fr. 100.- a titolo di indennità;
preso atto che AP 1 ha presentato appello il 1°
febbraio 2013 contro la citata decisione pretorile, chiedendone l’annullamento
per difetto di valida notificazione;
constatato che l’appellante è stata invitata il 4
febbraio 2013 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti
AGITI- entro l’8 febbraio 2013 l’importo di fr. 200.- in garanzia delle spese
processuali presumibili;
accertato che l’importo non è stato pagato entro il
termine assegnato e che il 22 febbraio 2013 all’appellante è stato assegnato un
secondo e ultimo termine scadente il 5 marzo 2013 per versare l’anticipo di fr.
200.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe
entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;
preso atto che nel frattempo le locatrici hanno
chiesto con istanza 15 febbraio 2013 l’autorizzazione all’esecuzione anticipata
della decisione 16 gennaio 2013 e che l’appellante, invitata a esprimersi il 18
febbraio 2013, non ha reagito nel termine impartitole dalla giudice delegata
all’istruzione;
preso atto che l’ultimo termine di pagamento è scaduto
infruttuoso il 5 marzo 2013 e che pertanto la Camera non può entrare nel merito
dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;
constatato che in tali circostanze l’istanza per
l’ottenimento dell’autorizzazione all’esecuzione anticipata della decisione
impugnata diventa priva di oggetto;
rilevato che le spese processuali vanno a carico di
chi le ha provocate, mentre non si giustifica di attribuire spese ripetibili
alla controparte, alla quale l’appello non è stato notificato per la risposta;
considerato che il valore litigioso ammonta ad almeno
fr. 64'800.-, come accertato dal Pretore, e che nella commisurazione delle
spese giudiziarie di appello si tiene conto dell’inammissibilità del gravame;
ricordato che un ricorso al Tribunale federale non ha
effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata una diversa
decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF);
decide: 1. L'appello
1° febbraio 2013 di AP 1 è inammissibile per mancato versamento
dell'anticipo.
2. L’istanza
15 febbraio 2013 delle appellate è priva di oggetto.
3. Le
spese processuali dell’appello per complessivi fr. 100.- sono poste a carico di
AP 1. Non si attribuiscono ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia
di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74
cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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