12.2013.201
Reclamo indipendente sulle spese giudiziarie, calcolo delle ripetibili in caso di stralcio di azione riconvenzionale, valore dell'azione
21 agosto 2014Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.201
Lugano
21 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2001.559
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 17
agosto 2001 da
RE 1
rappr. dall’ RA 1
contro
CC 1 al decesso della quale sono subentrate in causa le eredi (con
beneficio d’inventario)
CO 1
CO 2
rappr. dallo RA 2
CO 3
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 360'000.-
più interessi e la liberazione della garanzia bancaria di pari importo prestata
da quest’ultima, domanda avversata dalla controparte che ha nel contempo
presentato una domanda riconvenzionale;
e ora
sulla decisione 7 novembre 2013 con cui il Pretore ha respinto l’azione
riconvenzionale e ha posto la tassa di giustizia e le spese di fr. 5'000.- a
carico delle attrici riconvenzionali, tenute inoltre a rifondere all’attrice e
convenuta riconvenzionale l’importo di fr. 21'600.- a titolo di ripetibili
(dispositivo n. 2);
reclamante l’attrice, la
quale con reclamo 5 dicembre 2013 ha chiesto di riformare il dispositivo n. 2,
riconoscendole un importo di fr. 101'502.60 a titolo di ripetibili;
mentre nella risposta 31
gennaio 2014 le attrici riconvenzionali CO 1 e CO 2 propongono di respingere il
reclamo, con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto e in diritto:
1. Con
petizione 17 agosto 2001 AP 1, B__________ __________, ha chiesto la condanna
di CC 1 al pagamento di fr. 360'000.- più accessori, pretendendo in sostanza il
risarcimento del danno asseritamente subito a seguito dell’ingiustificata
adozione di alcuni provvedimenti cautelari (art. 383 CPC-TI). La convenuta si è
opposta alla petizione e con azione riconvenzionale del 4 luglio 2002 ha chiesto che fosse accertata la nullità del contratto di pegno del 16 luglio 1997 (doc. 28),
l’inesistenza del contratto di pegno del 20 luglio 1998 (doc. Y) e la nullità
della clausola di garanzia da lei sottoscritta in calce ai doc. 28 e Y. Alla
convenuta, deceduta il 28 settembre 2002, sono subentrate, in qualità di eredi,
le figlie AO 3, AO 2 ed AO 1. In occasione dell’udienza per incombenti del 6
ottobre 2005, le convenute hanno sollevato diverse eccezioni, alle quali si è
opposta l’attrice. Il Pretore ha respinto le eccezioni con decisione 10 maggio
2006. Questa Camera ha respinto il 13 agosto 2007 (inc. 12.2006.118) l’appello
interposto dalle convenute CO 1 e CO 2. Con successivo decreto 20 dicembre 2006
il Pretore ha respinto una domanda processuale 19 settembre 2006 dell’attrice,
il cui appello è stato respinto da questa Camera il 16 agosto 2007 (inc.
12.2007.5). Il procedimento di prima sede è proseguito e con decisione 6
ottobre 2008 il Pretore ha dapprima ammesso, d’ufficio, l’assunzione dei
documenti prodotti il 7 e 11 febbraio 2008 dall’attrice; ha in seguito
riconosciuto a quest’ultima il presupposto della qualità di parte e la capacità
di essere parte; ed ha infine disposto il prosieguo della causa nel merito.
L’appello 28 ottobre 2008 di CO 1 e CO 2 contro quest’ultima decisione è stato
respinto il 24 giugno 2009 da questa Camera (inc. 12.2008.200).
2. Nella
risposta riconvenzionale del 22 ottobre 2009 l’attrice ha rilevato che il
valore di tale azione, alla quale si è opposta, era di fr. 5'415'469.-. Con la
replica riconvenzionale le convenute e attrici riconvenzionali hanno dato atto
che il valore dell’azione riconvenzionale era superiore a fr. 50’000.- e hanno
ribadito la loro posizione. Altrettanto ha fatto l’attrice e convenuta
riconvenzionale nella duplica riconvenzionale del 14 gennaio 2010. Con
ordinanza del 26 luglio 2010 il Pretore ha disgiunto il giudizio sull’azione
riconvenzionale. Esperita l’istruttoria riconvenzionale, con l’audizione di un
testimone l’8 novembre 2010, le parti hanno presentato il 7 settembre 2012 le
conclusioni sull’azione riconvenzionale e al dibattimento finale del 14
settembre 2012, anch’esso limitato all’azione riconvenzionale, si sono
confermate nelle rispettive domande di giudizio, le attrici riconvenzionali modificando
le domande di giudizio nel senso di accertare la nullità di qualsivoglia
credito vantato dall’attrice nei loro confronti fondato sulla clausola
sottoscritta dall’attrice in calce al contratto di pegno del 16 luglio 1997 e a
quello del 24 luglio 1998, e di accertare la nullità dei contratti di pegno 16
luglio 1997 e 24 luglio 1998.
3. Con
sentenza 7 novembre 2013 il Pretore ha respinto l’azione riconvenzionale,
ritenendola tra l’altro sprovvista di un interesse degno di protezione e senza
connessione con l’azione principale (pag. 4). Egli ha ritenuto che il valore di
causa dell’azione riconvenzionale equivaleva a quello dell’azione principale,
vale a dire fr. 360'000.-, “essendo palese che non è intenzione dell’attrice di
chiedere altro, stante le condizioni finanziarie problematiche della debitrice
e delle convenute” (pag. 5). Su tali basi ha fissato in fr. 5'000.- la tassa di
giustizia e in fr. 21'600.- l’indennità ripetibile in favore dell’attrice e
convenuta riconvenzionale, che ha posto a carico delle attrici riconvenzionali.
4. Con reclamo 5 dicembre 2013
l’attrice ha impugnato il dispositivo sulle ripetibili, chiedendo di riformarlo
nel senso di attribuirle un’indennità per ripetibili di fr. 101'502.60, con
protesta di spese e ripetibili di seconda sede. Nella risposta 31 gennaio 2014
le attrici riconvenzionali CO 1 e CO 2 propongono di respingere il reclamo in
ordine e nel merito, con protesta di tasse, spese e ripetibili. L’attrice
riconvenzionale CO 3 non si è espressa sul reclamo. Delle ulteriori
argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
5. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
L’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che, fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in
vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Ne segue
che il procedimento che ci occupa, essendo stato avviato con petizione del 17
agosto 2001, è retto dalle norme del CPC-TI. L’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce
tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione. Pertanto, essendo stata intimata il 7 novembre 2013,
all’impugnazione della decisione torna applicabile il CPC.
6. La decisione con la quale
il giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di
regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile
unitamente alla sentenza finale mediante appello, se il merito è appellabile
(art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30
giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure
mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a e art.
321 cpv. 1 CPC), qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-.
Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato
in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a
prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante
appello o reclamo (Trezzini,
Commentario CPC, pag. 447), da proporre nel medesimo termine del rimedio
ordinario, in concreto 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC);
rilevato che la competenza a statuire su quel rimedio giuridico spetterà alla
Camera d’appello competente per il merito, nel primo caso quindi, a dipendenza
della materia, alla prima o alla seconda Camera civile, nel secondo caso alla
Camera civile dei reclami (sentenza della III CCA del 22 giugno 2011, inc. n.
13.2011.34; sentenza della II CCA del 28 ottobre 2011, inc. n. 12.2011.137). Nella
fattispecie è data la competenza di questa Camera a statuire sul reclamo,
essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile sulle
ripetibili in una vertenza di responsabilità con valore litigioso superiore a
fr. 10'000.-. Il reclamo è stato inoltrato tempestivamente e nulla osta alla
sua trattazione nel merito.
7. Di regola il giudice non
deve motivare la decisione con la quale fissa le ripetibili dovute a una parte
totalmente o parzialmente vincente e in presenza di una tariffa cantonale con
minimi e massimi deve motivare la sua decisione solo se esce da tali limiti o
se una parte invoca elementi straordinari (DTF 139 V 496 consid. 5.1). Per
giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle
ripetibili il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, censurabile
unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi
attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile
(sentenza della II CCA 11 agosto 2005, inc. n. 12.2005.5, consid. 7, sentenza
della III CCA 20 agosto 2012, inc. n. 13.2012.43).
8. Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve
essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione
del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del
litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei
fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio,
ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la
decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso
gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella
del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara
e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
2.8).
9. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha obbligato le attrici riconvenzionali a
versare alla convenuta riconvenzionale l’importo di fr. 21'600.- a titolo di
ripetibili per l’azione riconvenzionale, che ha respinto dopo averla disgiunta
da quella principale. Nella motivazione (cinque righe a pag. 5), il primo
giudice si è limitato a indicare che il valore dell’azione riconvenzionale
equivaleva a quello dell’azione principale, vale a dire fr. 360'000.-, “essendo
palese che non è intenzione dell’attrice di chiedere altro, stante le
condizioni finanziarie problematiche della debitrice e delle convenute”. Il
Pretore non ha fornito maggiori ragguagli sulle modalità di calcolo da lui
seguite per stabilire l’importo di fr. 21'600.-.
10. La reclamante rimprovera al
Pretore di aver erroneamente fissato in fr. 360'000.- il valore dell’azione
riconvenzionale e rileva che gli impegni a suo tempo assunti dalla defunta
attrice riconvenzionale il 14 luglio 1997 e il 24 luglio 1998 (doc. 28, Y)
ammontano a complessivi fr. 5'075'130.-. Contrariamente a quanto affermano le
attrici riconvenzionali in questa sede, la contestazione della reclamante non è
per nulla generica ed è precisa e circostanziata. Gli atti di pegno di cui
l’attrice riconvenzionale originaria aveva chiesto di accertare la nullità,
unitamente alle clausole di garanzia personali, portavano su un credito
concesso dall’attrice di LIT 2'225'600’000 (doc. 28) e di fr. 3'660'000.- (doc.
Y). Il valore dell’azione riconvenzionale, tendente a far accertare la nullità
degli impegni doc. 28 e Y, aveva quindi un valore superiore a fr. 5'000'000.-
(cinque milioni), come prevedeva l’art. 5 CPC-TI, e precisamente fr.
5'075'130.-, come affermato dalla reclamante e non contestato dalle attrici
riconvenzionali in questa sede. L’accertamento del Pretore, secondo il quale
l’attrice non avrebbe fatto valere i crediti derivanti dai doc. 28 e Y, “essendo
palese che non è intenzione dell’attrice di chiedere altro, stante le
condizioni finanziarie problematiche della debitrice e delle convenute”, è
frutto di una sua convinzione personale e non trova riscontro in alcun atto del
voluminoso fascicolo processuale, dal quale anzi emerge l’esistenza di numerose
procedure giudiziarie, in Svizzera e in altri Stati, per l’incasso dei crediti
vantati dall’attrice (come del resto indicato a pag. 4 e 5 della decisione 7
novembre 2013). Si deve dunque concludere che il primo giudice ha erroneamente
fissato in fr. 360'000.- il valore dell’azione riconvenzionale, che si attesta
invece a oltre fr. 5'000'000.- (doc. 28, Y). Le ripetibili spettanti
all’attrice devono dunque essere calcolate sulla base di quest’ultimo valore,
come avrebbe dovuto esserlo, per altro, anche la tassa di giustizia.
11. La reclamante fonda la
propria pretesa di fr. 101'502,60 sull’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione di ripetibili del 19 dicembre 2007 (Regolamento sulle ripetibili,
RTar; RL. 3.1.1.7.1), in base al quale per una causa con un valore litigioso superiore
a fr. 5'000'000.- l’indennità piena in favore della parte vincente può essere
stabilita nel 2% del valore di causa, ritenuto che le ripetibili sono fissate,
entro tali limiti, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà,
l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello
svolgimento del patrocinio (cpv. 2). Se non che, l’azione riconvenzionale è
stata presentata il 4 luglio 2002 e l’indennità per ripetibili di prima sede
deve dunque essere determinata sulla base della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 7 dicembre 1984 (TOA,
RL 3.2.1.1.2, abrogata con effetto al 1° gennaio 2008), applicabile in virtù
del rinvio dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulle ripetibili del 19 dicembre
2007 (RTar). Ora, l’art. 9 TOA
prevedeva per una causa del valore oltre i fr. 1'500'000.- un onorario variabile
dal 3% al 6 %, ritenuto che, nel fissare la somma dovuta, si doveva avere
riguardo alla complessità, all’importanza, al valore, all’estensione della
pratica, alla competenza professionale e alla responsabilità dell’avvocato, al
tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione sociale e patrimoniale delle
parti, all’esito conseguito e alla sua prevedibilità (art. 8 TOA). La
procedura relativa all’azione riconvenzionale ha impegnato il legale della reclamante
sull’arco di cinque anni (senza contare gli anni in cui il procedimento è
rimasto sospeso in seguito alla morte dell’attrice riconvenzionale) con un
doppio scambio di allegati scritti, la partecipazione a due udienze preliminari
e all’audizione di un teste che aveva partecipato alla firma dei doc. 28 e Y,
la redazione del memoriale conclusivo e infine la partecipazione al
dibattimento finale. La retribuzione sulla base della TOA può dunque essere
stabilita almeno nel 3% di fr. 5'075'130.-, vale a dire in fr. 152'253.90. Non
vi sono infatti motivi per ridurre tale importo, la procedura essendo stata
portata a termine. La reclamante chiede in questa sede l’importo di fr.
101'502.60, che limita tuttavia questa Camera (art. 58 CPC). Le attrici
riconvenzionali adducono in questa sede che il Pretore avrebbe fatto uso del
potere di apprezzamento concessogli dall’art. 107 CPC e che la reclamante non
avrebbe motivato compiutamente i motivi per i quali il primo giudice avrebbe
ecceduto in tale uso. Per quanto si può ricostruire dalla lapidaria decisione 7
novembre 2013 sul tema delle ripetibili, il Pretore si è fondato – erroneamente
– sul Regolamento citato e ha attribuito alla convenuta riconvenzionale
ripetibili sulla base del minimo previsto (6%) per il valore – errato – di fr.
360'000.-, senza esporre alcuna considerazione in equità. Non si ravvisano
quindi motivi per ridurre l’importo delle ripetibili stabilite in base al
valore di causa dell’azione riconvenzionale e alle norme della TOA. Tenuto
anche conto dell’ingente valore di causa dell’azione riconvenzionale, della
complessità della vertenza che oppone le parti sin dal 2002 e del volume
considerevole del fascicolo processuale, l’importo di fr. 101'502.60 appare
adeguato alla fattispecie.
12. Visto quanto si è detto, il
reclamo va dunque accolto e il dispositivo n. 2 della decisione 7 novembre 2013
va riformato nel senso di attribuire alla convenuta riconvenzionale l’importo
di fr. 101'502.60 a titolo di ripetibili. Il valore litigioso della presente
procedura è di fr. 79'902.60, pari alla differenza tra quanto richiesto con il
reclamo e quanto attribuito dal Pretore. Le spese processuali di seconda sede
sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010
(LTG), la quale prevede per decisioni su reclamo del Tribunale d’appello una
tassa di giustizia fissata tra fr. 100.- e 10'000.- (art. 14). Ne segue che le
spese processuali per questa decisione sono fissate a fr. 2'000.- e che esse
seguono l’integrale soccombenza delle attrici riconvenzionali CO 1 e CO 2. Alla
reclamante è assegnata un’indennità per ripetibili di fr. 2’500.- calcolata
secondo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi
di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili.
Per questi motivi,
richiamata la LTG e il Regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili (Rtar),
decide:
Fatti
I. Il reclamo 5 dicembre 2013
di RE 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione 7
novembre 2013 inc. OA.2011.559 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,
è così modificato:
2.
La tassa di giustizia e le spese, di fr. 5'000.-, sono poste a carico delle
attrici riconvenzionali, le quali sono condannate a versare alla convenuta
riconvenzionale l’importo di fr. 101'502.60 a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese processuali del
reclamo, in complessivi fr. 2'000.-, già anticipate da RE 1, sono poste a
carico in solido di CO 1 e CO 2, che con il medesimo vincolo rifonderanno alla
reclamante fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
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-
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Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è
ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo
di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).