12.2013.202
Mandato. Mercede
30 settembre 2014Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.202
Lugano
30 settembre 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa (procedura semplificata) – inc. n. SE.2012.176 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 9 maggio
2012 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 e
AP 2
entrambi
rappr. dall’ RA 1
con cui ha chiesto la
condanna in solido dei convenuti al versamento di fr. 16'150.- oltre interessi,
nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________
e __________ (correttamente: __________);
domande avversate dai
convenuti e sulle quali il Pretore ha statuito con decisione 31 ottobre 2013
con la quale ha accolto la petizione per fr. 4'620.- oltre interessi e ha
rigettato in via definitiva, limitatamente a tale importo, le opposizioni
interposte ai PE summenzionati;
appellanti i convenuti
che con appello 6 dicembre 2013 chiedono la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese
giudiziarie di entrambe le sedi;
mentre con risposta 29
gennaio 2014 l’attrice postula la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese processuali e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 svolge per piccole imprese
commerciali un’attività di consulenza e, al contempo, gestice una piccola
azienda a ragione individuale denominata __________. AP 1 e AP 2, invece,
all’epoca dei fatti di cui alla presente causa erano titolari del ristorante e
pizzeria __________ a __________. Tra l’agosto 2009 e il febbraio 2010 AO 1 ha
eseguito per questi ultimi delle attività di consulenza e contabilità inerenti
alla gestione dell’esercizio pubblico testé menzionato, per le quali ha emesso
il 23 febbraio 2010 una nota d’onorario per complessivi fr. 16'150.- (doc. B).
Con PE n. __________ a AP 1 e __________ a AP 2, fatti spiccare il 6 dicembre
rispettivamente il 20 dicembre 2011 dall’UE di __________, AO 1 ha chiesto il
pagamento dell’importo testé menzionato. Entrambi i precettati hanno interposto
tempestiva opposizione (doc. G e H).
B. Con petizione 9 maggio 2012 AO
1 ha convenuto AP 1 e AP 2 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, chiedendo la loro condanna in solido al versamento di fr. 16'150.-
oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni
interposte ai PE summenzionati. Con risposta 20 giugno 2012 i convenuti si sono
opposti alla richiesta avversaria, chiedendone la reiezione. Esperita
l’istruttoria, nei rispettivi memoriali scritti le parti si sono confermate nei
propri antitetici punti di vista. Con decisione 31 ottobre 2013 il Pretore ha
accolto la petizione per fr. 4'620.- oltre interessi e ha rigettato in via
definitiva, limitatamente a tale importo, le opposizioni interposte ai PE
summenzionati.
C. Con
appello 6 dicembre 2013 i convenuti sono insorti contro il querelato giudizio
chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione. Con
risposta 29 gennaio 2014 l’attrice postula invece la reiezione del gravame.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova
applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura di prima istanza è stata
avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2. Il Pretore ha spiegato, in
sintesi, che tra le parti si era perfezionato per atti concludenti un contratto
di mandato. Egli ha poi ritenuto che esse avevano pattuito la corresponsione di
una mercede senza fissarne l’ammontare. Il primo giudice ha quindi reputato che
una tariffa oraria di fr. 70.- era consona all’uso e ha ridotto la medesima a
fr. 60.- all’ora in ragione del fatto che parte delle prestazioni effettuate
erano inutilizzabili. Di conseguenza, egli ha accolto la petizione limitatamente
a fr. 4'620.- oltre interessi.
3. Gli appellanti sostengono,
in primo luogo, di essere soci al 50% dell’esercizio pubblico in questione e
che l’attrice sapeva che essi avevano diritto di firma a due, sicché avrebbe
dovuto sempre chiedere il consenso di entrambi per lo svolgimento della propria
attività. Essi affermano che AO 1 ha sempre operato in assenza di ordini
congiunti, tant’è che ella non sarebbe riuscita a dimostrarne l’esistenza
(appello pag. 2 in alto). Tale argomentazione è nuova – nel senso che i
convenuti non hanno mai allegato quanto testé indicato dinanzi al Pretore – e
non può quindi essere ammessa in questa sede, non essendo date le condizioni
poste dall’art. 317 CPC, per altro nemmeno invocato dagli appellanti. Su questo
punto l’appello è pertanto irricevibile.
4. Secondo i convenuti, poi,
l’attrice avrebbe rivendicato il versamento dell’importo di fr. 16'150.- per
attività contabile e di altro genere che avrebbe svolto per l’esercizio
pubblico, di modo che non potrebbe chiedere il pagamento dell’attività eseguita
in favore di un singolo convenuto. A loro dire, essa avrebbe ammesso che parte
della nota d’onorario concernerebbe un’attività volta al miglioramento della
situazione finanziaria di AP 2 (appello, pag. 2 in fondo). Va precisato, anzitutto, che non è a pag. 8 delle conclusioni 27 giugno 2013, bensì a
pag. 4 in alto che l’attrice ha affermato: “Quest’ultima ha eseguito anche
operazioni volte al miglioramento della situazione finanziaria di uno dei
convenuti, il signor AP 2”, rispettivamente a pag. 4 in fondo: “L’attrice non solo si occupava del pagamento delle diverse fatture obbligatorie (come
l’affitto) e quelle legate alle gestione del ristorante, ma anche della fatture
legate alla mobilità (acquisto e riparazione __________ del convenuto AP 2) e al
miglioramento/mantenimento della situazione finanziaria di quest’ultimo, legata
indirettamente anche all’andamento del ristorante stesso”. L’attrice ha
ribadito tale circostanza anche a pag. 6 in mezzo delle proprie conclusioni (cfr. anche pag. 7 in alto). Gli appellanti dimenticano, tuttavia, che nella nota
d’onorario 23 febbraio 2010 (doc. B) non vi è alcun riferimento ad attività
svolte dall’attrice a favore di un unico convenuto. L’importo da ella
rivendicato sulla base di tale fattura, quindi, non si fonda su quanto asserito
dagli appellanti. Nemmeno, d’altra parte, questi ultimi indicano quali
prestazioni nella nota d’onorario sarebbero da ricondurre ad atti eseguiti in
favore di un singolo convenuto, in spregio all’obbligo di motivazione del
gravame (art. 311 cpv. 1 CPC). Ne consegue che su questo punto l’appello,
finanche irricevibile, è respinto.
5. I convenuti affermano, inoltre,
che il Pretore avrebbe erroneamente omesso di considerare che eventuali pretese
della società __________, della quale l’attrice è amministratrice unica, non
possono essere validamente vantate da quest’ultima (appello, pag. 2 in fondo, 3, 5 in mezzo, 7 in mezzo e 8 in mezzo). Essi rinviano, al riguardo, al passaggio dell’interrogatorio
di AO 1 laddove ella ha riferito: “Quando ho aperto il conto bancario per la
società che gestiva il ristorante pizzeria __________, io, la banca e i
convenuti, ci siamo accordati nel senso che la corrispondenza relativa al conto
venisse inviata al recapito della __________” (verbale 19 aprile 2013, pag. 6 in fondo). Tuttavia, l’attrice ha dichiarato quanto testé riportato dopo aver spiegato che: “Per le
mie prestazioni fornite ai convenuti non è stato steso alcun contratto scritto,
non di meno le mie prestazioni dovevano essere retribuite, non era un gesto di
amicizia verso i convenuti. Per me era chiaro che i convenuti sapessero che le
mie prestazioni dovevano essere retribuite (…). __________ è il nome della mia
ditta individuale. I convenuti sapevano che __________ era la mia ditta
individuale. La __________ è un’altra mia ditta individuale che si occupa di
dichiarazioni fiscali. La __________ è una mia società che si occupa di
consulenze fiscali e aziendali” (loc. cit.). Di conseguenza, il riferimento
alla ditta __________ è unicamente in relazione all’invio della corrispondenza
e non necessariamente a chi gestisse il ristorante. A nulla muta il rinvio degli
appellanti all’audizione del convenuto AP 1, nell’intento di dimostrare che le
operazioni contabili in base agli estratti bancari ricevuti sarebbero state
eseguite da __________. Invero, egli ha affermato: “Le operazioni contabili e
gli estratti conti bancari andavano all’attrice, in quanto la stessa aveva la
procura sui conti bancari e doveva anche provvedere a fare i pagamenti via
internet” (verbale 19 aprile 2013, pag. 4 in alto). Egli fa quindi riferimento all’attrice e non alla società in questione. Anche al riguardo l’appello è
pertanto respinto.
6. Gli appellanti criticano l’attrice
per aver affermato che solo nelle conclusioni essi hanno allegato l’esistenza
di un rapporto di amicizia come fondamento dell’attività da ella svolta. Essi
sostengono di aver sollevato tale questione già nella risposta (memoriale, pag.
3 in fondo e 4 in alto). La censura non è utile ai fini del giudizio, dato che
il Pretore ha vagliato la circostanza asserita dai convenuti. Gli appellanti
reputano, poi, che in assenza di un contratto scritto competeva all’attrice
dimostrare la sussistenza di un rapporto contrattuale e concludono affermando
che “Era dovere del Pretore dichiarare che senza questa prova non è possibile
vantare alcuna pretesa” (appello, pag. 4 in mezzo). Il primo giudice ha diffusamente illustrato i motivi per cui ha ritenuto che nella fattispecie vi fossero
chiari elementi che confermano l’esistenza di un contratto di mandato
perfezionato per atti concludenti (decisione impugnata, pag. 3 seg.). Con la
propria allegazione gli appellanti non si confrontano minimamente con la
motivazione pretorile, sicché anche su questo punto l’appello è inammissibile
(art. 311 cpv. 1 CPC).
7. Gli appellanti ribadiscono
il proprio punto di vista circa l’assenza di prove sull’esistenza di un
contratto di mandato anche per quanto concerne la questione della retribuzione.
Essi sottolineano che nonostante tale circostanza non fosse stata dimostrata il
Pretore avrebbe “arbitrariamente” considerato “esistente la volontà di entrambi
Fatti
i soci d’impegnarsi giuridicamente” (appello, pag. 4 in basso). Ancora una volta gli appellanti non si confrontano minimamente con la motivazione
pretorile (decisione impugnata, pag. 3 segg.), con la conseguenza che anche al
riguardo l’appello è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). I convenuti affermano
nuovamente quanto già indicato in relazione al fatto che la mandataria sarebbe
stata, semmai, __________ e non l’attrice (memoriale, pag. 4 in fondo e 5 in alto). Su questo punto si rinvia a quanto già illustrato (sopra, consid. 5). Secondo
i convenuti, poi, il Pretore avrebbe “affrettatamente” concluso “a favore della
mercede, semplicemente in quanto le parti non l’hanno esclusa” (appello, pag. 5 in alto). La censura non può essere seguita. In realtà, il primo giudice ha correttamente spiegato
che incombe al mandante che afferma la gratuità del mandato dimostrare il
proprio asserto. Egli ha, al riguardo, pertinentemente sottolineato che la sola
circostanza della mancanza di accordo esplicito sulla rimunerazione non è
sufficiente a far inferire la gratuità del medesimo, così come l’esistenza di
un rapporto di amicizia tra le parti (DTF 135 III 259 consid. 2.2). Il Pretore
ha poi ritenuto che vi fosse un’incongruenza tra quanto affermato da AP 2 sul
fatto che “non è vero che l’attrice, dopo un mese mi ha chiesto che le sue
prestazioni venissero retribuite con un importo mensile” e la circostanza di
aver chiesto al suo socio quanto potevano dare all’attrice per il lavoro svolto
presso il ristorante. A nulla muta, al riguardo, la censura secondo la quale
essi avevano ipotizzato una retribuzione “amichevole” (appello, pag. 7 in mezzo). Invero, il primo giudice ha altresì spiegato che il 10 dicembre 2009 l’attrice aveva
prelevato fr. 3'000.- quale acconto per il suo onorario e che i convenuti non
avevano mai contestato alla banca tale prelevamento, accettando così tale
procedere (decisione, pag. 4 in fondo e 5). Su questo punto gli appellanti
affermano che la circostanza di non aver contestato l’operazione in questione
non significa ancora che avessero accettato di versare una retribuzione alla
controparte (memoriale, pag. 9). Sennonché sono stati i convenuti a concedere
all’attrice la firma individuale sul conto corrente del ristorante e come
rilevato dal Pretore risulta anomalo l’affidamento della contabilità di un
ristorante a una persona con la quale, come sostenuto dai convenuti, vi era un
semplice rapporto di amicizia, senza che i medesimi controllassero e
contestassero i relativi movimenti del conto. Il primo giudice ha altresì
spiegato che risulta sorprendente l’affermazione del convenuto circa la sua
inconsapevolezza del diritto di firma in questione tenuto conto che egli
conosceva l’attrice da una decina di anni e che era stato proprio lui a chiederle
di eseguire le attività per il ristorante. È alla luce di queste risultanze
istruttorie che il Pretore ha ritenuto inverosimile che i convenuti non sapessero
l’utilizzo dei soldi prelevati dalla controparte (decisione impugnata, pag. 7 in fondo e 8 in alto). Gli appellanti sostengono che la mancanza di controllo sarebbe da ricondurre
proprio al rapporto di fiducia che legava le parti, fondato a loro dire
sull’amicizia (appello, pag. 10). Il primo giudice ha sottolineato che
l’esistenza di verifiche dei movimenti emerge dalla dichiarazione del convenuto
AP 2, secondo cui i convenuti tutte le sere facevano la contabilità delle
entrate e delle uscite e portavano i contanti in banca (decisione impugnata,
pag. 7 in fondo). Essi reputano che il Pretore avrebbe dato troppo peso a tale
affermazione e che in realtà non erano costantemente al corrente della
situazione (appello, pag. 10 in alto). Essi contestano, quindi, proprie allegazioni,
segnatamente di AP 2. Tale contraddizione non può certo giovare alla
credibilità della loro tesi. Per il resto, mal si comprende come i convenuti
possano credere di influenzare l’esito del giudizio affermando apoditticamente
che malgrado sia stato conferito all’attrice il diritto di firma individuale
sul conto (poco importa da quale convenuto) questa non fosse autorizzata alle
operazioni (compreso l’acconto in questione) ivi eseguite (appello, pag. 10 in fondo) e non contestate dai medesimi nei termini impartiti a tal fine dalla banca, malgrado
ogni giorno, come indicato, avessero la possibilità di verificarne il saldo al
momento del versamento del fatturato giornaliero. Alla luce di quanto
illustrato su questo punto la motivazione pretorile resiste alla critica.
8. Gli appellanti affermano,
inoltre, che l’attività svolta dall’attrice sarebbe “inutilizzabile”. Al
riguardo essi rinviano allo scritto 13 febbraio 2012 di __________ __________ e
affermano che il primo giudice non avrebbe considerato nemmeno questo aspetto
(appello, pag. 5 in mezzo, 7 in fondo e 8 in fondo). A torto. Invero, il Pretore ha vagliato anche tale questione, riducendo la tariffa oraria da egli
reputata usuale. Egli ha al proposito spiegato la ragione per cui ha ritenuto
che parte delle prestazioni eseguite dall’attrice non poteva considerarsi
inutilizzabile (decisione impugnata, pag. 6). Ancora una volta gli appellanti
non si confrontano, quindi, con l’esauriente motivazione pretorile. Anche su
questo punto l’appello è quindi irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).
9. I convenuti reputano
(memoriale, pag. 5 in mezzo e 7 in mezzo), altresì, che la tariffa oraria di
fr. 100.- rivendicata dall’attrice sarebbe in ogni caso eccessiva e
sottolineano di non aver mai dato il proprio assenso in relazione al contenuto
della fattura 23 febbraio 2010 (doc. B). Gli appellanti sembrano non
ricordarsi, tuttavia, che il Pretore ha ridotto tale importo a fr. 70.- all’ora
proprio perché non consono all’uso nelle circostanze concrete (decisione
impugnata, pag. 6 in alto), salvo poi essi lodare il primo giudice per la
motivazione testé menzionata (appello, pag. 6 in alto). Unica critica che gli viene riservata è quella inerente alla già citata attività
contabile eseguita, a detta degli appellanti, da __________, che renderebbe
anche la tariffa oraria di fr. 70.- eccessiva (memoriale, pag. 6 in alto). La censura non può essere condivisa per i motivi già illustrati, ai quali si rinvia
(sopra, consid. 5).
10. I convenuti sostengono (appello,
pag. 6 in basso) che l’attrice non avrebbe dimostrato di aver eseguito le ore
indicate nella fattura 23 febbraio 2010 (doc. B). Il primo giudice ha spiegato
che i convenuti, in sede di interrogatorio, hanno riconosciuto tutta una serie
di attività eseguite dalla controparte per un totale di 18 ore. Per il restante
egli ha reputato che una parte delle attività (equivalente a 59 ore) doveva
essere stata svolta dall’attrice, poiché in caso contrario le persone – quali ad
esempio i dipendenti – avrebbero sollevato problematiche inerenti a quanto loro
dovuto (decisione impugnata, pag. 7 in alto). Gli appellanti non si confrontano
con tale motivazione, se non per affermare che non vi era molto da fare e che
la gerenza del ristorante era affidata al signor __________ __________. Entrambe
le allegazioni testé riportate si fondano su quanto asserito dal convenuto AP 2
in sede di interrogatorio 19 aprile 2013 (pag. 8), sicché si esauriscono in
mere allegazioni di parte. Inoltre, la circostanza che alla sera “noi facevamo
la contabilità delle entrate e delle uscite” rispettivamente che “la gerenza
del ristorante è affidata al sig. __________ __________” (loc. cit.) non
esclude ancora l’esecuzione delle prestazioni così come stabilito dal Pretore.
Nemmeno inficiano la motivazione pretorile le censure secondo le quali
l’attività svolta dall’attrice concernerebbe solo un periodo di circa sei mesi,
rispettivamente che la presenza di quest’ultima nell’esercizio pubblico non
implica necessariamente che essa stesse eseguendo un’attività (appello, pag. 6 in fondo, 7 in alto e in mezzo). A pag. 8 in alto del gravame i convenuti sostengono, infine, che
il Pretore avrebbe considerato il dispendio di tempo pari a 18 ore e indicato
sopra “senza valida e sufficiente motivazione”. Per i motivi testé illustrati
l’argomentazione non può essere condivisa. Anche su questo punto l’appello è
quindi respinto.
11. Gli appellanti reputano,
poi, che il primo giudice avrebbe computato due volte “il logo e il conteggio
per gli oneri sociali, senza dare la debita motivazione di questo doppio
calcolo” (memoriale, pag. 9 in alto). In realtà, il Pretore ha calcolato due
poste diverse per la creazione del nuovo logo, ovvero quella “interventi per
logo nuovo” di 6.50 ore e quella “logo nuovo preparato da __________ senza
compenso” di 10.00 ore, rispettivamente ha calcolato da una parte il “conteggio
di fine anno per oneri sociali AVS/AD, LAINF, ass. IPG malattia, ass.
commercio” di 2.50 ore e dall’altra “compilazione formulari di fine anno per
ass. sociali allestimento conteggio paghe al lordo per tutti i dipendenti x 2009” per 3.00 ore (12 febbraio 2010) (doc. B). Anche su questo punto l’appello non può quindi essere
accolto.
12. Gli appellanti sostengono,
infine, che sarebbe giustificata “ogni eccezione di compensazione” in ragione
dei fr. 50'000.- che l’attrice avrebbe ricevuto dal convenuto AP 1 e che ella
non avrebbe dimostrato aver restituito a __________ __________, rispettivamente
aver usato per costituire la società e per le varie spese annesse (appello,
pag. 11). Sennonché nella propria risposta 20 giugno 2012 i convenuti hanno
menzionato la circostanza in questione, ma per affermare che la controparte
avrebbe chiesto il versamento della fattura di cui al doc. B unicamente per
“intorbidire le acque” e “cercare di diminuire la sua responsabilità per il
danno causato alla società e a AP 2 anche in relazione alla somma” in questione
(pag. 3 in fondo). Non vi è alcun accenno alla volontà di porre tale importo in
compensazione. Nemmeno nelle conclusioni 13 giugno 2013 vi è un riferimento
all’obiezione di compensazione (cfr. pag. 2). Già per questo motivo tale argomentazione,
formulata per la prima volta in appello, è irricevibile (sopra, consid. 3).
13. Di conseguenza nella misura
in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese giudiziarie sono poste a
carico dell’appellante in virtù del principio della soccombenza (art. 106 cpv.
1 CPC). Il valore di causa ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al
Tribunale federale è di fr. 4'620.-.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile
l’appello 6 dicembre 2013 di AP 2 e AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese processuali di fr.
500.
-, già anticipate dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo di
rifondere alla controparte, con il vincolo della solidarietà, fr. 450.- per
ripetibili di appello.
3.
Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).