Lexipedia

Decisione

12.2013.202

Mandato. Mercede

30 settembre 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i soci d’impegnarsi giuridicamente” (appello, pag. 4 in basso). Ancora una volta gli appellanti non si confrontano minimamente con la motivazione

pretorile (decisione impugnata, pag. 3 segg.), con la conseguenza che anche al

riguardo l’appello è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). I convenuti affermano

nuovamente quanto già indicato in relazione al fatto che la mandataria sarebbe

stata, semmai, __________ e non l’attrice (memoriale, pag. 4 in fondo e 5 in alto). Su questo punto si rinvia a quanto già illustrato (sopra, consid. 5). Secondo

i convenuti, poi, il Pretore avrebbe “affrettatamente” concluso “a favore della

mercede, semplicemente in quanto le parti non l’hanno esclusa” (appello, pag. 5 in alto). La censura non può essere seguita. In realtà, il primo giudice ha correttamente spiegato

che incombe al mandante che afferma la gratuità del mandato dimostrare il

proprio asserto. Egli ha, al riguardo, pertinentemente sottolineato che la sola

circostanza della mancanza di accordo esplicito sulla rimunerazione non è

sufficiente a far inferire la gratuità del medesimo, così come l’esistenza di

un rapporto di amicizia tra le parti (DTF 135 III 259 consid. 2.2). Il Pretore

ha poi ritenuto che vi fosse un’incongruenza tra quanto affermato da AP 2 sul

fatto che “non è vero che l’attrice, dopo un mese mi ha chiesto che le sue

prestazioni venissero retribuite con un importo mensile” e la circostanza di

aver chiesto al suo socio quanto potevano dare all’attrice per il lavoro svolto

presso il ristorante. A nulla muta, al riguardo, la censura secondo la quale

essi avevano ipotizzato una retribuzione “amichevole” (appello, pag. 7 in mezzo). Invero, il primo giudice ha altresì spiegato che il 10 dicembre 2009 l’attrice aveva

prelevato fr. 3'000.- quale acconto per il suo onorario e che i convenuti non

avevano mai contestato alla banca tale prelevamento, accettando così tale

procedere (decisione, pag. 4 in fondo e 5). Su questo punto gli appellanti

affermano che la circostanza di non aver contestato l’operazione in questione

non significa ancora che avessero accettato di versare una retribuzione alla

controparte (memoriale, pag. 9). Sennonché sono stati i convenuti a concedere

all’attrice la firma individuale sul conto corrente del ristorante e come

rilevato dal Pretore risulta anomalo l’affidamento della contabilità di un

ristorante a una persona con la quale, come sostenuto dai convenuti, vi era un

semplice rapporto di amicizia, senza che i medesimi controllassero e

contestassero i relativi movimenti del conto. Il primo giudice ha altresì

spiegato che risulta sorprendente l’affermazione del convenuto circa la sua

inconsapevolezza del diritto di firma in questione tenuto conto che egli

conosceva l’attrice da una decina di anni e che era stato proprio lui a chiederle

di eseguire le attività per il ristorante. È alla luce di queste risultanze

istruttorie che il Pretore ha ritenuto inverosimile che i convenuti non sapessero

l’utilizzo dei soldi prelevati dalla controparte (decisione impugnata, pag. 7 in fondo e 8 in alto). Gli appellanti sostengono che la mancanza di controllo sarebbe da ricondurre

proprio al rapporto di fiducia che legava le parti, fondato a loro dire

sull’amicizia (appello, pag. 10). Il primo giudice ha sottolineato che

l’esistenza di verifiche dei movimenti emerge dalla dichiarazione del convenuto

AP 2, secondo cui i convenuti tutte le sere facevano la contabilità delle

entrate e delle uscite e portavano i contanti in banca (decisione impugnata,

pag. 7 in fondo). Essi reputano che il Pretore avrebbe dato troppo peso a tale

affermazione e che in realtà non erano costantemente al corrente della

situazione (appello, pag. 10 in alto). Essi contestano, quindi, proprie allegazioni,

segnatamente di AP 2. Tale contraddizione non può certo giovare alla

credibilità della loro tesi. Per il resto, mal si comprende come i convenuti

possano credere di influenzare l’esito del giudizio affermando apoditticamente

che malgrado sia stato conferito all’attrice il diritto di firma individuale

sul conto (poco importa da quale convenuto) questa non fosse autorizzata alle

operazioni (compreso l’acconto in questione) ivi eseguite (appello, pag. 10 in fondo) e non contestate dai medesimi nei termini impartiti a tal fine dalla banca, malgrado

ogni giorno, come indicato, avessero la possibilità di verificarne il saldo al

momento del versamento del fatturato giornaliero. Alla luce di quanto

illustrato su questo punto la motivazione pretorile resiste alla critica.

8. Gli appellanti affermano,

inoltre, che l’attività svolta dall’attrice sarebbe “inutilizzabile”. Al

riguardo essi rinviano allo scritto 13 febbraio 2012 di __________ __________ e

affermano che il primo giudice non avrebbe considerato nemmeno questo aspetto

(appello, pag. 5 in mezzo, 7 in fondo e 8 in fondo). A torto. Invero, il Pretore ha vagliato anche tale questione, riducendo la tariffa oraria da egli

reputata usuale. Egli ha al proposito spiegato la ragione per cui ha ritenuto

che parte delle prestazioni eseguite dall’attrice non poteva considerarsi

inutilizzabile (decisione impugnata, pag. 6). Ancora una volta gli appellanti

non si confrontano, quindi, con l’esauriente motivazione pretorile. Anche su

questo punto l’appello è quindi irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

9. I convenuti reputano

(memoriale, pag. 5 in mezzo e 7 in mezzo), altresì, che la tariffa oraria di

fr. 100.- rivendicata dall’attrice sarebbe in ogni caso eccessiva e

sottolineano di non aver mai dato il proprio assenso in relazione al contenuto

della fattura 23 febbraio 2010 (doc. B). Gli appellanti sembrano non

ricordarsi, tuttavia, che il Pretore ha ridotto tale importo a fr. 70.- all’ora

proprio perché non consono all’uso nelle circostanze concrete (decisione

impugnata, pag. 6 in alto), salvo poi essi lodare il primo giudice per la

motivazione testé menzionata (appello, pag. 6 in alto). Unica critica che gli viene riservata è quella inerente alla già citata attività

contabile eseguita, a detta degli appellanti, da __________, che renderebbe

anche la tariffa oraria di fr. 70.- eccessiva (memoriale, pag. 6 in alto). La censura non può essere condivisa per i motivi già illustrati, ai quali si rinvia

(sopra, consid. 5).

10. I convenuti sostengono (appello,

pag. 6 in basso) che l’attrice non avrebbe dimostrato di aver eseguito le ore

indicate nella fattura 23 febbraio 2010 (doc. B). Il primo giudice ha spiegato

che i convenuti, in sede di interrogatorio, hanno riconosciuto tutta una serie

di attività eseguite dalla controparte per un totale di 18 ore. Per il restante

egli ha reputato che una parte delle attività (equivalente a 59 ore) doveva

essere stata svolta dall’attrice, poiché in caso contrario le persone – quali ad

esempio i dipendenti – avrebbero sollevato problematiche inerenti a quanto loro

dovuto (decisione impugnata, pag. 7 in alto). Gli appellanti non si confrontano

con tale motivazione, se non per affermare che non vi era molto da fare e che

la gerenza del ristorante era affidata al signor __________ __________. Entrambe

le allegazioni testé riportate si fondano su quanto asserito dal convenuto AP 2

in sede di interrogatorio 19 aprile 2013 (pag. 8), sicché si esauriscono in

mere allegazioni di parte. Inoltre, la circostanza che alla sera “noi facevamo

la contabilità delle entrate e delle uscite” rispettivamente che “la gerenza

del ristorante è affidata al sig. __________ __________” (loc. cit.) non

esclude ancora l’esecuzione delle prestazioni così come stabilito dal Pretore.

Nemmeno inficiano la motivazione pretorile le censure secondo le quali

l’attività svolta dall’attrice concernerebbe solo un periodo di circa sei mesi,

rispettivamente che la presenza di quest’ultima nell’esercizio pubblico non

implica necessariamente che essa stesse eseguendo un’attività (appello, pag. 6 in fondo, 7 in alto e in mezzo). A pag. 8 in alto del gravame i convenuti sostengono, infine, che

il Pretore avrebbe considerato il dispendio di tempo pari a 18 ore e indicato

sopra “senza valida e sufficiente motivazione”. Per i motivi testé illustrati

l’argomentazione non può essere condivisa. Anche su questo punto l’appello è

quindi respinto.

11. Gli appellanti reputano,

poi, che il primo giudice avrebbe computato due volte “il logo e il conteggio

per gli oneri sociali, senza dare la debita motivazione di questo doppio

calcolo” (memoriale, pag. 9 in alto). In realtà, il Pretore ha calcolato due

poste diverse per la creazione del nuovo logo, ovvero quella “interventi per

logo nuovo” di 6.50 ore e quella “logo nuovo preparato da __________ senza

compenso” di 10.00 ore, rispettivamente ha calcolato da una parte il “conteggio

di fine anno per oneri sociali AVS/AD, LAINF, ass. IPG malattia, ass.

commercio” di 2.50 ore e dall’altra “compilazione formulari di fine anno per

ass. sociali allestimento conteggio paghe al lordo per tutti i dipendenti x 2009” per 3.00 ore (12 febbraio 2010) (doc. B). Anche su questo punto l’appello non può quindi essere

accolto.

12. Gli appellanti sostengono,

infine, che sarebbe giustificata “ogni eccezione di compensazione” in ragione

dei fr. 50'000.- che l’attrice avrebbe ricevuto dal convenuto AP 1 e che ella

non avrebbe dimostrato aver restituito a __________ __________, rispettivamente

aver usato per costituire la società e per le varie spese annesse (appello,

pag. 11). Sennonché nella propria risposta 20 giugno 2012 i convenuti hanno

menzionato la circostanza in questione, ma per affermare che la controparte

avrebbe chiesto il versamento della fattura di cui al doc. B unicamente per

“intorbidire le acque” e “cercare di diminuire la sua responsabilità per il

danno causato alla società e a AP 2 anche in relazione alla somma” in questione

(pag. 3 in fondo). Non vi è alcun accenno alla volontà di porre tale importo in

compensazione. Nemmeno nelle conclusioni 13 giugno 2013 vi è un riferimento

all’obiezione di compensazione (cfr. pag. 2). Già per questo motivo tale argomentazione,

formulata per la prima volta in appello, è irricevibile (sopra, consid. 3).

13. Di conseguenza nella misura

in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese giudiziarie sono poste a

carico dell’appellante in virtù del principio della soccombenza (art. 106 cpv.

1 CPC). Il valore di causa ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al

Tribunale federale è di fr. 4'620.-.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile

l’appello 6 dicembre 2013 di AP 2 e AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali di fr.

500.

-, già anticipate dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo di

rifondere alla controparte, con il vincolo della solidarietà, fr. 450.- per

ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).