12.2013.203
Lavoro. Rinuncia a far valere le proprie pretese. Contratti di lavoro su chiamata
8 luglio 2014Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.203
Lugano
8 luglio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. SE.2013.138
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 25
marzo 2013 da
AO
1
rappr. dall’RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui ha chiesto di
condannare la convenuta al versamento in suo favore di fr. 10'262.10 lordi
oltre interessi;
domanda avversata dalla
controparte e che il Pretore con decisione 4 novembre 2013 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta
che con appello 6 dicembre 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere la petizione, con protesta di spese processuali e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 12
dicembre 2013 l’attrice postula la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 12 ottobre 2010 AO
1 è stata assunta, a partire dalla medesima data, da __________ (correttamente:
AP 1) in qualità di venditrice nel negozio di abbigliamento situato __________
a __________. Le parti hanno previsto che l’impiego della lavoratrice si
sarebbe esteso a 18 ore settimanali, precisando: “Accordi speciali: circa 20
ore la settimana”, pagate a fr. 19.- all’ora. Il contratto di lavoro prevedeva
che il rapporto era di durata indeterminata con possibilità di disdetta per la
fine di un mese con un preavviso di tre mesi durante il primo anno di impiego
(doc. B). Con scritto 6 luglio 2012 la lavoratrice, riferendosi alla comunicazione
ricevuta il giorno precedente secondo la quale la datrice di lavoro non poteva
più permettersi di corrisponderle il salario, ha chiesto alla datrice di lavoro
di versarle “il totale dei salari arretrati” nonché di assicurarle che gli
stipendi dei tre mesi successivi, ovvero fino al 31 ottobre 2012, le sarebbero
stati corrisposti tempestivamente. Ella ha altresì affermato che se entro il 19
luglio 2012 non avesse ricevuto i pagamenti e la garanzia di pagamento
postulate, si sarebbe ritenuta libera, con effetto immediato, da qualsiasi
impegno (doc. C). L’11 luglio 2012 la datrice di lavoro ha contestato di dovere
alcunché alla lavoratrice, con l’argomento che gli accordi prevedevano un
impiego su chiamata secondo la disponibilità della dipendente e le necessità
del negozio. La datrice di lavoro ha contestualmente disdetto “da subito (dal 6
giugno 2012)” il contratto di lavoro, esimendo la lavoratrice dall’impiego
(doc. D).
Fatti
B. Previo infruttuoso tentativo
di conciliazione (CM.2012.810), il 25 marzo 2013 AO 1, rappresentata dall’RA 2,
ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna
di AP 1 al versamento di fr. 10'262.10 lordi oltre interessi a titolo di salari
per il periodo dall’ottobre 2010 e l’ottobre 2012, da intendersi come
retribuzione dell’attività che essa avrebbe dovuto prestare, a suo dire, da
contratto e che invece avrebbe potuto eseguire solo parzialmente a causa della
mancata occupazione da parte della datrice di lavoro. Con risposta 22 aprile
2013 la convenuta si è opposta alla domanda avversaria, affermando, in sintesi,
che le parti avevano pattuito una modifica del contratto di lavoro, nel senso
che la lavoratrice avrebbe dovuto lavorare unicamente su chiamata e secondo la
sua disponibilità, rispettivamente le esigenze del negozio. Seppur non
figurante nelle richieste di giudizio, dalla motivazione del memoriale emerge
che essa ha altresì chiesto la condanna della controparte al versamento di fr.
675.- di oneri sociali, in via subordinata da porre in compensazione con
l’eventuale credito della lavoratrice nei suoi confronti (pag. 5 in basso). Con replica 28 maggio 2013 l’attrice ha invece dichiarato di non aver mai acconsentito a
tale modifica, bensì di aver unicamente dato la propria disponibilità a
lavorare meno in alcuni periodi a patto di poter recuperare in altri le ore
previste contrattualmente e rimaste in sospeso. Esperita l’istruttoria le parti
hanno rinunciato al dibattimento finale, confermandosi negli antitetici punti
di vista coi propri memoriali scritti. Statuendo con decisione 4 novembre 2013
il Pretore ha accolto integralmente la petizione.
C. Con
appello 6 dicembre 2013 AP 1 è insorta contro il querelato giudizio,
chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione. Con risposta 12
dicembre 2013 l’attrice postula invece la reiezione del gravame.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che
trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore
è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2. Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione è impugnabile
mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311
cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata intimata il 5
novembre 2013 e ricevuta dall’appellante il giorno successivo. L’appello datato
6 dicembre 2013 è di conseguenza tempestivo (art. 138 cpv. 2 CPC). Tempestiva è
anche la risposta 12 dicembre 2013, inoltrata entro trenta giorni dalla
notifica del gravame (art. 312 cpv. 2 CPC).
3. Nell’appello la convenuta
si qualifica come “__________”. Sebbene nella risposta di prima sede appaia la
ragione sociale “AP 1”, anche nelle conclusioni la datrice di lavoro ha
indicato il nome di “__________”. Alla luce del fatto che con l’appello la
convenuta produce un estratto del registro di commercio inerente alla società “AP
1”, delle risultanze del registro di commercio, dal quale emerge l’esistenza
della società “AP 1” e l’inesistenza di una qualsivoglia iscrizione per quanto
concerne “__________”, nonché della circostanza che né con le conclusioni né
con il proprio gravame l’appellante spiega il motivo di tale modifica
nell’indicazione della propria ragione sociale, si reputa che l’indicazione in
appello sia da attribuire a una mera svista. Posto che l’identità
dell’appellante è, ciò malgrado, senz’altro riconoscibile, nulla osta alla
trattazione dell’appello.
4. La datrice di lavoro
produce un nuovo documento, denominato “propaganda di liquidazione totale del
negozio in riferimento all’abbigliamento per bambini” (appello, pag. 10 in basso). L’art. 317 cpv. 1 CPC prevede che nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati
in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinnanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b). In ogni
caso è però necessario che i nuovi mezzi di prova offerti possano essere
considerati rilevanti. L’appellante medesima afferma che tale documento non è influente
per il giudizio e che la relativa produzione è per “informazione della
controparte” (appello, pag. 10 in fondo). Ne consegue l’irricevibilità del
medesimo.
5. Il Pretore ha spiegato, in
sintesi, che l’istruttoria non ha permesso alla convenuta di dimostrare la
propria tesi circa una modifica del contratto di lavoro 12 ottobre 2010, ovvero
che le parti avessero pattuito un regime flessibile, a dipendenza dei bisogni
del negozio e delle disponibilità della lavoratrice. Quanto, poi, alla pretesa
di fr. 675.- fatta valere dalla convenuta, egli ha precisato che la stessa
sarebbe stata regolata nella quantificazione dell’importo netto dovuto. Di conseguenza,
egli ha accolto integralmente la petizione, condannando la datrice di lavoro al
versamento di fr. 10'262.10 lordi oltre interessi.
6. L’appellante critica, in
primo luogo, la decisione pretorile adducendo che il primo giudice non avrebbe
considerato che dall’aprile 2011 la lavoratrice avrebbe lavorato, su chiamata,
molto limitatamente. Al riguardo essa rinvia al conteggio indicato nello
scritto 16 luglio 2012 della propria patrocinatrice alla lavoratrice (doc. F),
il quale si fonderebbe, a suo dire, su conteggi allestiti dall’attrice medesima
e prodotti agli atti quale doc. 3 (appello, pag. 2 e 8 in fondo). Va rilevato, anzitutto, che al contrario di quanto asserito dalla convenuta il Pretore
ha esaminato tale circostanza, spiegando che essa non era atta a dimostrare che
vi fosse stata una modifica contrattuale per atti concludenti (decisione
impugnata, pag. 3 in atto). Per tacere del fatto che l’appellante non trae
conclusioni dal proprio asserto, di modo che su questo punto l’appello sarebbe
finanche irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Sia come sia, la motivazione
pretorile resiste a critica. Nel contratto 12 ottobre 2010 (doc. B) non vi è alcun
riferimento al fatto che l’esercizio dell’attività lavorativa dipendesse da
chiamate della datrice di lavoro. Si aggiunga che anche se così fosse le parti
hanno stipulato che la lavoratrice avrebbe dovuto lavorare 18 ore alla
settimana, senza spiegare che in realtà l’impiego sarebbe dipeso dalle
necessità della convenuta. Anzi, nel contratto di lavoro è specificato:
“accordi speciali: circa 20 ore la settimana”, mentre non vi è alcun
riferimento al fatto che l’impiego della lavoratrice potesse essere inferiore
alle 18 ore settimanali stabilite (doc. B, clausola n. 6). Compete quindi alla
datrice di lavoro dimostrare che tale pattuizione è stata poi modificata dalle
parti. Sennonché il solo fatto di aver lavorato meno di quanto pattuito non
dimostra che ciò sia da ricondurre, come invece sembra credere l’appellante, a
una modifica contrattuale. Si ricorda, al riguardo, che occorre far prova di
circospezione prima di inferire dal silenzio del lavoratore un suo consenso a
una modifica contrattuale a lui sfavorevole (DTF 109 II 327). La censura
dell’appellante non può quindi essere condivisa.
7. La convenuta critica
inoltre il Pretore per aver reputato che con il contratto di lavoro di cui al
doc. B le parti hanno pattuito un lavoro a tempo parziale, mentre il medesimo
era su chiamata. A suo dire il proprio asserto sarebbe dimostrato dal fatto che
l’attrice non avrebbe mai formulato richieste di versamento di indennità per
ferie o malattia, rispettivamente che i conteggi di cui ai doc. 3, L e N, sottoscritti dalla lavoratrice, non indicano il salario per i periodi di ferie o malattia.
Essa rinvia, poi, alla testimonianza di __________, secondo la quale non vi
sarebbero state, prima del 6 luglio 2012, contestazioni della lavoratrice circa
l’entità delle ore effettuate (memoriale, pag. 3 in alto e penultimo paragrafo, pag. 4 in alto, pag. 5 in fondo, pag. 6 in mezzo e in basso, 8 in fondo e 9 in alto e in basso). L’appellante sottolinea, altresì, che la
controparte era cosciente dei suoi diritti, tanto da aver preparato lei stessa
il contratto di lavoro 12 ottobre 2010, di modo che avrebbe dovuto dolersi
della situazione lavorativa già a partire dall’aprile 2011 (appello, pag. 4 in mezzo). Le censure non possono essere seguite. Invero, giurisprudenza e dottrina sono unanimi
nel ritenere che, in genere, dal semplice decorso del tempo non può risultare
né una rinuncia a far valere le proprie pretese né un abuso di diritto (DTF 126
III 337; JAR 2002 pag. 160; Streiff/Von
Kaenel, Arbeitsvertrag : Praxiskommentar zu
Art 319-362 OR, pag. 882, 7ª ediz., n. 4 ad art. 341 CO; Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3ª ediz.,
pag. 289). Ne consegue che il fatto di non aver vantato pretese non comporta,
perlomeno automaticamente, la comprova che il contenuto del contratto di cui al
doc. B corrisponda a quanto asserito dalla datrice di lavoro, rispettivamente
che vi sia stata una modifica contrattuale e non, invece, una semplice
omissione della lavoratrice nel far valere le proprie pretese. Per lo stesso
motivo non può essere condivisa la tesi dell’appellante che vorrebbe far
dipendere la prova di tale modifica dalla mancata contestazione, da parte della
lavoratrice, della riduzione dell’orario pattuito contrattualmente (memoriale,
pag. 3 in alto). La datrice di lavoro sembra, poi, voler rovesciare l’onere
della prova dell’esistenza di una modifica contrattuale, asserendo che il
Pretore avrebbe dovuto tenere conto dell’onere della prova dell’attrice “in
relazione alla richiesta del mantenimento del pensum previsto
inizialmente” (appello, pag. 3 in mezzo). La convenuta dimentica, tuttavia, che
alla luce dell’esistenza del contratto di cui al doc. B le compete dimostrare
l’esistenza della modifica da essa asserita. Su questo punto l’appellante
soggiunge che qualificando il contratto di lavoro come a tempo parziale e non
su chiamata il Pretore ha deciso ultra pentita (correttamente: ultra petita),
dato che nemmeno l’attrice l’avrebbe mai preteso. L’allegazione è tuttavia, a
ben vedere, ininfluente ai fini del giudizio e non necessita pertanto
approfondimento. Invero, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire
che la legge non vieta la stipulazione di contratti di lavoro su chiamata, ma
questa forma lavorativa deve rispettare le norme legali imperative. Qualora
preveda, in particolare, una diminuzione brutale del volume mensile di attività
il contratto di lavoro su chiamata svuota di significato la protezione dalla
disdetta sancita dall'art. 335c CO, alla quale il lavoratore non può
rinunciarvi validamente (DTF 125 III 65 consid. 4b). D'altra parte, come
spiegato dal Pretore il rischio d'impresa spetta al datore di lavoro (DTF 124
III 346 consid. 2a). Se quest’ultimo non può fornire sufficiente lavoro al
dipendente cade in mora e ha l'obbligo di versare lo stipendio fino al termine
del periodo di disdetta. Invero, il legislatore non ha voluto consentire al
datore di lavoro di determinare in modo unilaterale, in funzione delle sue sole
necessità, la durata del lavoro e la retribuzione del dipendente (DTF 125
III 65 consid. 4b/aa). Ne consegue che la censura dell’appellante è infondata.
8. L’appellante si lamenta del
giudizio pretorile laddove è affermato che la teste __________ ha riferito per
sentito dire e, quindi, le sue dichiarazioni sono sprovviste di portata
probatoria (memoriale, pag. 3 in fondo e 5 in mezzo). Riferendosi al contratto di lavoro 12 ottobre 2010 (doc. B) la teste citata ha dichiarato: “So che questo
contratto è stato in seguito modificato verbalmente dalle parti, non so
esattamente che cosa riguardassero i cambiamenti, mi sembra che si riferissero
al fatto che quando la sig.ra __________ non era impegnata nella scuola dove insegnava,
aveva più tempo a disposizione e stava lei in negozio, sicché non aveva bisogno
dell’attrice. So questo in quanto me l’ha detto la sig.ra __________, non ho
però mai sentito la sig.ra __________ e l’attrice discutere di questo fatto tra
di loro” (verbale di audizione testimoniale 11 luglio 2013, pag. 2 in alto). Su questo aspetto la teste ha ulteriormente precisato: “Tutte le informazioni relative a
cambiamenti del contratto di lavoro mi sono state riferite dalla signora __________,
non ho mai sentito le parti discutere tra di loro di ciò” (loc. cit., pag. 3 in basso). Come correttamente spiegato dal primo giudice, anche sotto l’egida del CPC chi non è
parte può testimoniare unicamente sui fatti che ha percepito in modo diretto
(art. 169 CPC). Ciò significa che il teste che riporta un’affermazione fatta da
un terzo, perché l’ha sentita con le sue orecchie, ha valore probatorio su
questo specifico fatto che ha percepito direttamente con il suo udito, mentre
non prova che quella affermazione sia conforme alla realtà (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 819). Quanto
testé illustrato comporta, nella fattispecie, che il contenuto del passaggio
testimoniale menzionato sopra non dimostra l’esistenza di una modifica al
contratto di lavoro di cui al doc. B, bensì solo una comunicazione in tal senso
alla teste da parte della datrice di lavoro. Su questo aspetto l’appellante
soggiunge che siccome la teste __________ ha affermato: “Capitava che andassi
in negozio e rimanessi a parlare uno o due minuti con l’attrice” (loc. cit.,
pag. 3 in fondo), la lavoratrice “avrebbe potuto manifestarle le sue idee (e
anche eventuali proteste)” (appello, pag. 3 in basso e 4 in alto). Non si comprende, tuttavia, come l’appellante possa credere di dedurre la prova del proprio
asserto da tale circostanza. Il fatto che la lavoratrice non abbia confidato
alla teste __________ – che si occupava all’epoca della contabilità della
convenuta (loc. cit., pag. 1) – alcunché sulla questione è invero del tutto
privo di rilevanza probatoria. Quanto, infine, all’attestato del datore di
lavoro 6 agosto 2012, ove è indicato, circa la durata normale del lavoro
nell’azienda e secondo contratto “fino a 18 ore settimanali secondo bisogno”,
rispettivamente “idem secondo fabbisogno” (doc. 8, punto n. 5 seg.), e al punto
18: “pagata a ore effettivamente lavorate”, va detto che la teste __________ ha
affermato di averlo compilato lei e “la signora __________ insieme inclusi i
punti 5 e 6 dello stesso. Con riferimento al punto 18 confermo che l’attrice
era pagata a ore effettivamente lavorate”. Anche in tal caso, quindi, esso non
si distingue da una mera allegazione di parte, sprovvista di portata
probatoria. Circa, poi, la circostanza che a essere retribuite sono state
unicamente le ore eseguite, essa non è contestata dall’attrice, che rimprovera
alla controparte di non aver adempiuto il contratto di lavoro 12 ottobre 2010
non permettendole di eseguire le ore pattuite. In definitiva, anche su questo
punto l’appello è respinto.
9. La convenuta contesta, poi,
che la lavoratrice fosse stata a sua completa disposizione. A questo proposito
l’appellante sostiene che unicamente il 5 ottobre 2012 l’attrice, per il
tramite dell’RA 2, le avrebbe fatto pervenire per la prima volta dei conteggi
dai quali risulterebbe che aveva lavorato meno rispetto a quanto previsto nel
contratto di lavoro, segnatamente 199 ore in meno nel 2011 e 212 ore nei primi
sei mesi del 2012 (appello, pag. 4 in fondo). Il materiale probatorio invocato
dalla convenuta non è tuttavia atto a dimostrare la tesi circa il fatto che la
lavoratrice non si fosse messa a disposizione della datrice di lavoro. Quanto
alla circostanza, asserita dall’appellante, di aver tardato nel vantare le
proprie pretese, si rinvia a quanto già spiegato (sopra, consid. 7). La datrice
di lavoro critica, poi, il Pretore per aver omesso di considerare che la tesi
avversaria, secondo la quale le ore di lavoro mancanti sarebbero dovute essere
recuperate nei mesi successivi, non sarebbe sostenibile poiché, a suo dire, era
impossibile il recupero di 540 ore in un piccolo negozio (appello, pag. 5 in alto). La lavoratrice ha affermato di aver pattuito con la convenuta che il calo di lavoro
occorso tra aprile e agosto 2011 sarebbe stato recuperato nei mesi successivi.
Ella ha poi affermato che ciò non si è avverato e che, anzi, dal dicembre 2011
le ore di lavoro richieste dalla convenuta sono state sempre di meno
(petizione, pag. 2 in alto). Con la propria censura la datrice di lavoro indica
il totale delle ore, a suo dire, mancanti, dimenticando tuttavia che la
lavoratrice ha affermato che la diminuzione delle ore, il cui recupero era
stato pattuito dover essere effettuato nei mesi seguenti, concerne il periodo tra
aprile e agosto 2011 e che la lamentela di quest’ultima concerne, per
l’appunto, il fatto di non essere poi stata messa nella condizione di poter
effettuare quanto pattuito. A nulla muta il passaggio della testimonianza di __________
laddove questa afferma: “Ho però sentito l’attrice discutere con la signora AO
1 accordandosi sugli orari in cui l’attrice doveva venire a lavorare in una
determinata settimana” (verbale di audizione testimoniale 11 luglio 2013, pag. 3 in basso). L’accordo menzionato non scalfisce, invero, minimamente la tesi attorea. Anche al
riguardo l’appello è pertanto respinto.
10. Secondo l’appellante la
lavoratrice non avrebbe, altresì, contestato le allegazioni da essa formulate negli
allegati preliminari (appello, pag. 5 in alto). A torto. L’attrice ha ribadito con la replica l’inesistenza di qualsivoglia modifica contrattuale e di
essere sempre rimasta a completa disposizione della controparte,
rispettivamente di aver concordato con la datrice di lavoro di lavorare di meno
durante un periodo limitato per poi recuperare le ore restanti nei mesi
successivi.
11. La convenuta sostiene che
l’asserita modifica contrattuale è avvenuta per tenere in considerazione anche
le esigenze della lavoratrice (memoriale, pag. 5 in fondo). Al riguardo, essa rinvia alla testimonianza di __________, e meglio ai seguenti
passaggi: “Ricordo che quando l’attrice non poteva venire in negozio, avvertiva
telefonicamente la sig.ra __________, la quale poi mi chiamava chiedendomi se
potevo andare io ad aprire il negozio (…). È successo diverse volte che la
sig.ra __________ mi chiamasse all’ultimo momento per dirmi che l’attrice non
veniva a lavorare e se potevo aprire io il negozio per evitare che rimanesse
chiuso” (verbale di audizione testimoniale 11 luglio 2013, pag. 3 in mezzo). La stessa teste, tuttavia, ha anche dichiarato che “l’attrice non mi ha mai chiamata per
dirmi che era malata o che per altri impedimenti non poteva venire in negozio”
(loc. cit.). Non vi è quindi alcuna prova che le assenze dell’attrice fossero a
lei imputabili. D’altra parte la stessa teste, riferendosi alla modifica
contrattuale asserita dalla datrice di lavoro, ha dichiarato che i cambiamenti
“mi sembra che si riferissero al fatto che quando la signora __________ non era
impegnata nella scuola dove insegnava, aveva più tempo a disposizione e stava
lei in negozio, sicché non aveva bisogno dell’attrice. So questo in quanto me
l’ha detto la signora __________, non ho però mai sentito la signora __________
e l’attrice discutere di questo fatto tra loro. La signora __________ aveva
assunto l’attrice come venditrice in negozio, perché essendo impegnata a
insegnare in una scuola, non poteva essere sempre in negozio” (verbale di
audizione testimoniale 11 luglio 2013, pag. 2 in alto). Dalla testimonianza emerge pertanto, semmai, che la riduzione delle ore fosse da
attribuire al maggior tempo a disposizione della datrice di lavoro per
occuparsi della gestione del negozio. Sempre su questo punto l’appellante
sottolinea che nei periodi di festività in cui vi era clientela straniera
l’attrice non poteva lavorare in negozio perché non conosceva le lingue
straniere. Al riguardo essa rinvia nuovamente alla testimonianza di __________
(memoriale, pag. 6 in alto). Sennonché la teste ha dichiarato: “non so se il
fatto che l’attrice non sapesse il tedesco e l’inglese fosse un limite per il
suo lavoro nel negozio della convenuta. So però che il negozio, specialmente
d’estate e sotto Natale, era frequentato dalla clientela straniera” (verbale di
audizione testimoniale 11 luglio 2013, pag. 2 in mezzo). Non vi è quindi alcuna prova agli atti di quanto asserito dalla convenuta. Per tacere
del fatto che un’eventuale riduzione delle ore prestate durante il periodo tra
aprile e agosto 2011, asserito dalla lavoratrice, non comporta la mancata
applicazione del totale delle ore stabilite nel contratto di cui al doc. B,
ovvero il recupero delle medesime, come asserito dall’attrice, nei mesi
successivi. Anche su questo punto l’appello è, quindi, respinto.
12. L’appellante contesta, poi,
l’argomentazione pretorile secondo la quale con lo scritto 6 luglio 2012 (doc.
C) la lavoratrice non ha inteso disdire in tronco il contratto di lavoro
(memoriale, pag. 6 in basso e 7). Secondo il Pretore dalla missiva testé
menzionata emerge chiaramente che l’attrice si era semplicemente riservata la possibilità
di considerarsi libera da ogni impegno lavorativo a partire dal 20 luglio 2012.
Tant’è che nella lettera 27 agosto 2012 (doc. G) la stessa ha ribadito di
essere a disposizione della controparte fino al 31 ottobre 2012 compreso
(decisione impugnata, pag. 3 in mezzo). Come evidenziato sopra (lett. A), il 6
luglio 2012 la lavoratrice ha informato la datrice di lavoro che se “entro il
19 luglio p.v. non avrò ricevuto il pagamento degli arretrati nonché la
garanzia dello stipendio fino alla fine di ottobre, mi riterrò libera da
qualsiasi impegno, con effetto immediato”. Ella ha tuttavia premesso di
riferirsi al colloquio del giorno precedente in occasione del quale la datrice
di lavoro le aveva comunicato di non “più permettersi di pagarmi in qualità di
commessa, visto l’andamento degli affari in negozio”. Al riguardo, ella ha
soggiunto che sebbene il contratto di lavoro prevedeva 18 ore settimanali, da alcuni
mesi non era stata messa nella condizione di poterle eseguire “data la
situazione”, di modo che ha rivendicato, sempre nella medesima missiva, il
“totale del salari arretrati” nonché ha chiesto l’“assicurazione che lei potrà
pagarmi il salario per i prossimi tre mesi (fino al 31.10.2012)” (doc. C). Riferendosi
alla comunicazione della convenuta secondo la quale non avrebbe più potuto
permettersi di pagarla, l’attrice si è quindi riservata tale eventualità
nell’ipotesi che la controparte avrebbe, di fatto, disdetto il rapporto di
lavoro o, meglio – per i motivi tosto illustrati – confermato la sua volontà di
disdetta. D’altra parte, che tale missiva non fosse da considerarsi come
disdetta emerge anche dallo scritto 11 luglio 2012 della patrocinatrice della
datrice di lavoro, ove è indicato che il “contratto è stato risolto e Lei è
libera da subito (dal 6 giugno 2012) da qualsiasi impegno lavorativo”. Dal
medesimo emerge invero chiaramente che la datrice di lavoro aveva disdetto il
rapporto già precedentemente, ovvero con effetto a più di un mese prima. A
nulla muta l’argomentazione dell’appellante secondo la quale lo scritto di cui
al doc. C non può essere interpretato diversamente da quanto da essa sostenuto,
poiché la controparte sapeva che non avrebbe ricevuto il pagamento degli arretrati
siccome, a suo dire, la sua richiesta era assurda, e tantomeno il pagamento
dello stipendio fino a ottobre 2012. Alla luce di quanto illustrato ai punti
precedenti, invero, emerge che la pretesa vantata dalla lavoratrice in questa
sede è provvista di buon fondamento. In definitiva, anche su questo punto
l’appello è quindi respinto.
13. La convenuta, che non
contesta la mancata compensazione con la pretesa da essa formulata in prima
sede, critica invece il primo giudice per aver indicato, nella motivazione del
giudizio, che essa è di fr. 675.- anziché i fr. 723.02 riconosciuti dalla
controparte (appello, pag. 8 in alto). Il Pretore ha precisato che tale pretesa
andrà regolata nella quantificazione dell’importo netto dovuto. Al riguardo
egli ha rinviato a quanto illustrato dalla lavoratrice nella propria replica 28
maggio 2013, ove è indicato un importo di fr. 723.02 (pag. 2; decisione
impugnata, pag. 3 in basso). Di conseguenza i fraintendimenti paventati
dall’appellante non sussistono. Anche al riguardo l’appello è quindi respinto.
14. La datrice di lavoro
conclude invocando in modo generico una violazione del principio dell’indipendenza
del giudice, affermando che questi non ha seguito personalmente la causa
(memoriale, pag. 8 in mezzo). Effettivamente, sia il dibattimento 28 maggio
2013 sia l’udienza di audizione testimoniale 11 luglio 2013 sono stati condotti
dal Pretore aggiunto, mentre la decisione querelata è stata emessa dal Pretore.
A ben vedere, l’appellante si duole di una violazione, semmai, del principio
dell’immediatezza. Invero, a istruire la causa è stato comunque un magistrato, ossia
il Pretore aggiunto. Sulla base dell’art. 34 LOG quest’ultimo tratta in modo
autonomo e sotto la propria responsabilità le cause attribuitegli dal Pretore,
rispettivamente, secondo l’art. 36 cpv. 1 LOG, in caso di impedimento legale o
di assenza per malattia o per altro motivo, il Pretore e il Pretore aggiunto si
suppliscono a vicenda. Nella fattispecie la sostituzione del Pretore da parte
del Pretore aggiunto è senz’altro attribuibile a un caso di applicazione
dell’art. 36 cpv. 1 LOG summenzionato – seppur non indicato a verbale come
invece sarebbe auspicabile – poiché se ci si trovasse in presenza di un caso di
applicazione dell’art. 34 LOG il Pretore aggiunto non si sarebbe limitato a
seguire la procedura bensì avrebbe emanato anche il giudizio di merito. La
sostituzione del Pretore da parte del Pretore aggiunto non è quindi avvenuta
senza motivo. Inoltre, l’appellante non trae conclusioni dal proprio asserto,
nel senso che non spiega in che misura l’asserita violazione le abbia arrecato
pregiudizio, rispettivamente nemmeno afferma che qualora la decisione fosse
stata emanata dal Pretore aggiunto il risultato sarebbe stato diverso, o
viceversa se il Pretore avesse condotto l’istruttoria personalmente. Anche su
questo punto l’appello, finanche irricevibile, è quindi respinto.
15. Ne consegue
che nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Non sono prelevate
spese processuali, trattandosi di una causa derivante da un rapporto di lavoro
con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC).
Nonostante la soccombenza dell’appellante non si giustifica di attribuire
ripetibili alla controparte, che con la sua risposta oltremodo succinta non si
è confrontata con il gravame. Il valore di causa ai fini di un eventuale
ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 10'262.10 e non
raggiunge quindi la soglia di fr. 15'000.- prevista
dall’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per le controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione.
Per i quali motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 6 dicembre 2013 di AP 1 è
respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese processuali. Non si attribuiscono ripetibili
di appello.
3.
Notificazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta ad almeno
fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).