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Decisione

12.2013.203

Lavoro. Rinuncia a far valere le proprie pretese. Contratti di lavoro su chiamata

8 luglio 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

B. Previo infruttuoso tentativo

di conciliazione (CM.2012.810), il 25 marzo 2013 AO 1, rappresentata dall’RA 2,

ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna

di AP 1 al versamento di fr. 10'262.10 lordi oltre interessi a titolo di salari

per il periodo dall’ottobre 2010 e l’ottobre 2012, da intendersi come

retribuzione dell’attività che essa avrebbe dovuto prestare, a suo dire, da

contratto e che invece avrebbe potuto eseguire solo parzialmente a causa della

mancata occupazione da parte della datrice di lavoro. Con risposta 22 aprile

2013 la convenuta si è opposta alla domanda avversaria, affermando, in sintesi,

che le parti avevano pattuito una modifica del contratto di lavoro, nel senso

che la lavoratrice avrebbe dovuto lavorare unicamente su chiamata e secondo la

sua disponibilità, rispettivamente le esigenze del negozio. Seppur non

figurante nelle richieste di giudizio, dalla motivazione del memoriale emerge

che essa ha altresì chiesto la condanna della controparte al versamento di fr.

675.- di oneri sociali, in via subordinata da porre in compensazione con

l’eventuale credito della lavoratrice nei suoi confronti (pag. 5 in basso). Con replica 28 maggio 2013 l’attrice ha invece dichiarato di non aver mai acconsentito a

tale modifica, bensì di aver unicamente dato la propria disponibilità a

lavorare meno in alcuni periodi a patto di poter recuperare in altri le ore

previste contrattualmente e rimaste in sospeso. Esperita l’istruttoria le parti

hanno rinunciato al dibattimento finale, confermandosi negli antitetici punti

di vista coi propri memoriali scritti. Statuendo con decisione 4 novembre 2013

il Pretore ha accolto integralmente la petizione.

C. Con

appello 6 dicembre 2013 AP 1 è insorta contro il querelato giudizio,

chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione. Con risposta 12

dicembre 2013 l’attrice postula invece la reiezione del gravame.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che

trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore

è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

2. Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione è impugnabile

mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311

cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata intimata il 5

novembre 2013 e ricevuta dall’appellante il giorno successivo. L’appello datato

6 dicembre 2013 è di conseguenza tempestivo (art. 138 cpv. 2 CPC). Tempestiva è

anche la risposta 12 dicembre 2013, inoltrata entro trenta giorni dalla

notifica del gravame (art. 312 cpv. 2 CPC).

3. Nell’appello la convenuta

si qualifica come “__________”. Sebbene nella risposta di prima sede appaia la

ragione sociale “AP 1”, anche nelle conclusioni la datrice di lavoro ha

indicato il nome di “__________”. Alla luce del fatto che con l’appello la

convenuta produce un estratto del registro di commercio inerente alla società “AP

1”, delle risultanze del registro di commercio, dal quale emerge l’esistenza

della società “AP 1” e l’inesistenza di una qualsivoglia iscrizione per quanto

concerne “__________”, nonché della circostanza che né con le conclusioni né

con il proprio gravame l’appellante spiega il motivo di tale modifica

nell’indicazione della propria ragione sociale, si reputa che l’indicazione in

appello sia da attribuire a una mera svista. Posto che l’identità

dell’appellante è, ciò malgrado, senz’altro riconoscibile, nulla osta alla

trattazione dell’appello.

4. La datrice di lavoro

produce un nuovo documento, denominato “propaganda di liquidazione totale del

negozio in riferimento all’abbigliamento per bambini” (appello, pag. 10 in basso). L’art. 317 cpv. 1 CPC prevede che nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati

in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinnanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b). In ogni

caso è però necessario che i nuovi mezzi di prova offerti possano essere

considerati rilevanti. L’appellante medesima afferma che tale documento non è influente

per il giudizio e che la relativa produzione è per “informazione della

controparte” (appello, pag. 10 in fondo). Ne consegue l’irricevibilità del

medesimo.

5. Il Pretore ha spiegato, in

sintesi, che l’istruttoria non ha permesso alla convenuta di dimostrare la

propria tesi circa una modifica del contratto di lavoro 12 ottobre 2010, ovvero

che le parti avessero pattuito un regime flessibile, a dipendenza dei bisogni

del negozio e delle disponibilità della lavoratrice. Quanto, poi, alla pretesa

di fr. 675.- fatta valere dalla convenuta, egli ha precisato che la stessa

sarebbe stata regolata nella quantificazione dell’importo netto dovuto. Di conseguenza,

egli ha accolto integralmente la petizione, condannando la datrice di lavoro al

versamento di fr. 10'262.10 lordi oltre interessi.

6. L’appellante critica, in

primo luogo, la decisione pretorile adducendo che il primo giudice non avrebbe

considerato che dall’aprile 2011 la lavoratrice avrebbe lavorato, su chiamata,

molto limitatamente. Al riguardo essa rinvia al conteggio indicato nello

scritto 16 luglio 2012 della propria patrocinatrice alla lavoratrice (doc. F),

il quale si fonderebbe, a suo dire, su conteggi allestiti dall’attrice medesima

e prodotti agli atti quale doc. 3 (appello, pag. 2 e 8 in fondo). Va rilevato, anzitutto, che al contrario di quanto asserito dalla convenuta il Pretore

ha esaminato tale circostanza, spiegando che essa non era atta a dimostrare che

vi fosse stata una modifica contrattuale per atti concludenti (decisione

impugnata, pag. 3 in atto). Per tacere del fatto che l’appellante non trae

conclusioni dal proprio asserto, di modo che su questo punto l’appello sarebbe

finanche irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Sia come sia, la motivazione

pretorile resiste a critica. Nel contratto 12 ottobre 2010 (doc. B) non vi è alcun

riferimento al fatto che l’esercizio dell’attività lavorativa dipendesse da

chiamate della datrice di lavoro. Si aggiunga che anche se così fosse le parti

hanno stipulato che la lavoratrice avrebbe dovuto lavorare 18 ore alla

settimana, senza spiegare che in realtà l’impiego sarebbe dipeso dalle

necessità della convenuta. Anzi, nel contratto di lavoro è specificato:

“accordi speciali: circa 20 ore la settimana”, mentre non vi è alcun

riferimento al fatto che l’impiego della lavoratrice potesse essere inferiore

alle 18 ore settimanali stabilite (doc. B, clausola n. 6). Compete quindi alla

datrice di lavoro dimostrare che tale pattuizione è stata poi modificata dalle

parti. Sennonché il solo fatto di aver lavorato meno di quanto pattuito non

dimostra che ciò sia da ricondurre, come invece sembra credere l’appellante, a

una modifica contrattuale. Si ricorda, al riguardo, che occorre far prova di

circospezione prima di inferire dal silenzio del lavoratore un suo consenso a

una modifica contrattuale a lui sfavorevole (DTF 109 II 327). La censura

dell’appellante non può quindi essere condivisa.

7. La convenuta critica

inoltre il Pretore per aver reputato che con il contratto di lavoro di cui al

doc. B le parti hanno pattuito un lavoro a tempo parziale, mentre il medesimo

era su chiamata. A suo dire il proprio asserto sarebbe dimostrato dal fatto che

l’attrice non avrebbe mai formulato richieste di versamento di indennità per

ferie o malattia, rispettivamente che i conteggi di cui ai doc. 3, L e N, sottoscritti dalla lavoratrice, non indicano il salario per i periodi di ferie o malattia.

Essa rinvia, poi, alla testimonianza di __________, secondo la quale non vi

sarebbero state, prima del 6 luglio 2012, contestazioni della lavoratrice circa

l’entità delle ore effettuate (memoriale, pag. 3 in alto e penultimo paragrafo, pag. 4 in alto, pag. 5 in fondo, pag. 6 in mezzo e in basso, 8 in fondo e 9 in alto e in basso). L’appellante sottolinea, altresì, che la

controparte era cosciente dei suoi diritti, tanto da aver preparato lei stessa

il contratto di lavoro 12 ottobre 2010, di modo che avrebbe dovuto dolersi

della situazione lavorativa già a partire dall’aprile 2011 (appello, pag. 4 in mezzo). Le censure non possono essere seguite. Invero, giurisprudenza e dottrina sono unanimi

nel ritenere che, in genere, dal semplice decorso del tempo non può risultare

né una rinuncia a far valere le proprie pretese né un abuso di diritto (DTF 126

III 337; JAR 2002 pag. 160; Streiff/Von

Kaenel, Arbeitsvertrag : Praxiskommentar zu

Art 319-362 OR, pag. 882, 7ª ediz., n. 4 ad art. 341 CO; Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3ª ediz.,

pag. 289). Ne consegue che il fatto di non aver vantato pretese non comporta,

perlomeno automaticamente, la comprova che il contenuto del contratto di cui al

doc. B corrisponda a quanto asserito dalla datrice di lavoro, rispettivamente

che vi sia stata una modifica contrattuale e non, invece, una semplice

omissione della lavoratrice nel far valere le proprie pretese. Per lo stesso

motivo non può essere condivisa la tesi dell’appellante che vorrebbe far

dipendere la prova di tale modifica dalla mancata contestazione, da parte della

lavoratrice, della riduzione dell’orario pattuito contrattualmente (memoriale,

pag. 3 in alto). La datrice di lavoro sembra, poi, voler rovesciare l’onere

della prova dell’esistenza di una modifica contrattuale, asserendo che il

Pretore avrebbe dovuto tenere conto dell’onere della prova dell’attrice “in

relazione alla richiesta del mantenimento del pensum previsto

inizialmente” (appello, pag. 3 in mezzo). La convenuta dimentica, tuttavia, che

alla luce dell’esistenza del contratto di cui al doc. B le compete dimostrare

l’esistenza della modifica da essa asserita. Su questo punto l’appellante

soggiunge che qualificando il contratto di lavoro come a tempo parziale e non

su chiamata il Pretore ha deciso ultra pentita (correttamente: ultra petita),

dato che nemmeno l’attrice l’avrebbe mai preteso. L’allegazione è tuttavia, a

ben vedere, ininfluente ai fini del giudizio e non necessita pertanto

approfondimento. Invero, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire

che la legge non vieta la stipulazione di contratti di lavoro su chiamata, ma

questa forma lavorativa deve rispettare le norme legali imperative. Qualora

preveda, in particolare, una diminuzione brutale del volume mensile di attività

il contratto di lavoro su chiamata svuota di significato la protezione dalla

disdetta sancita dall'art. 335c CO, alla quale il lavoratore non può

rinunciarvi validamente (DTF 125 III 65 consid. 4b). D'altra parte, come

spiegato dal Pretore il rischio d'impresa spetta al datore di lavoro (DTF 124

III 346 consid. 2a). Se quest’ultimo non può fornire sufficiente lavoro al

dipendente cade in mora e ha l'obbligo di versare lo stipendio fino al termine

del periodo di disdetta. Invero, il legislatore non ha voluto consentire al

datore di lavoro di determinare in modo unilaterale, in funzione delle sue sole

necessità, la durata del lavoro e la retribuzione del dipendente (DTF 125

III 65 consid. 4b/aa). Ne consegue che la censura dell’appellante è infondata.

8. L’appellante si lamenta del

giudizio pretorile laddove è affermato che la teste __________ ha riferito per

sentito dire e, quindi, le sue dichiarazioni sono sprovviste di portata

probatoria (memoriale, pag. 3 in fondo e 5 in mezzo). Riferendosi al contratto di lavoro 12 ottobre 2010 (doc. B) la teste citata ha dichiarato: “So che questo

contratto è stato in seguito modificato verbalmente dalle parti, non so

esattamente che cosa riguardassero i cambiamenti, mi sembra che si riferissero

al fatto che quando la sig.ra __________ non era impegnata nella scuola dove insegnava,

aveva più tempo a disposizione e stava lei in negozio, sicché non aveva bisogno

dell’attrice. So questo in quanto me l’ha detto la sig.ra __________, non ho

però mai sentito la sig.ra __________ e l’attrice discutere di questo fatto tra

di loro” (verbale di audizione testimoniale 11 luglio 2013, pag. 2 in alto). Su questo aspetto la teste ha ulteriormente precisato: “Tutte le informazioni relative a

cambiamenti del contratto di lavoro mi sono state riferite dalla signora __________,

non ho mai sentito le parti discutere tra di loro di ciò” (loc. cit., pag. 3 in basso). Come correttamente spiegato dal primo giudice, anche sotto l’egida del CPC chi non è

parte può testimoniare unicamente sui fatti che ha percepito in modo diretto

(art. 169 CPC). Ciò significa che il teste che riporta un’affermazione fatta da

un terzo, perché l’ha sentita con le sue orecchie, ha valore probatorio su

questo specifico fatto che ha percepito direttamente con il suo udito, mentre

non prova che quella affermazione sia conforme alla realtà (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 819). Quanto

testé illustrato comporta, nella fattispecie, che il contenuto del passaggio

testimoniale menzionato sopra non dimostra l’esistenza di una modifica al

contratto di lavoro di cui al doc. B, bensì solo una comunicazione in tal senso

alla teste da parte della datrice di lavoro. Su questo aspetto l’appellante

soggiunge che siccome la teste __________ ha affermato: “Capitava che andassi

in negozio e rimanessi a parlare uno o due minuti con l’attrice” (loc. cit.,

pag. 3 in fondo), la lavoratrice “avrebbe potuto manifestarle le sue idee (e

anche eventuali proteste)” (appello, pag. 3 in basso e 4 in alto). Non si comprende, tuttavia, come l’appellante possa credere di dedurre la prova del proprio

asserto da tale circostanza. Il fatto che la lavoratrice non abbia confidato

alla teste __________ – che si occupava all’epoca della contabilità della

convenuta (loc. cit., pag. 1) – alcunché sulla questione è invero del tutto

privo di rilevanza probatoria. Quanto, infine, all’attestato del datore di

lavoro 6 agosto 2012, ove è indicato, circa la durata normale del lavoro

nell’azienda e secondo contratto “fino a 18 ore settimanali secondo bisogno”,

rispettivamente “idem secondo fabbisogno” (doc. 8, punto n. 5 seg.), e al punto

18: “pagata a ore effettivamente lavorate”, va detto che la teste __________ ha

affermato di averlo compilato lei e “la signora __________ insieme inclusi i

punti 5 e 6 dello stesso. Con riferimento al punto 18 confermo che l’attrice

era pagata a ore effettivamente lavorate”. Anche in tal caso, quindi, esso non

si distingue da una mera allegazione di parte, sprovvista di portata

probatoria. Circa, poi, la circostanza che a essere retribuite sono state

unicamente le ore eseguite, essa non è contestata dall’attrice, che rimprovera

alla controparte di non aver adempiuto il contratto di lavoro 12 ottobre 2010

non permettendole di eseguire le ore pattuite. In definitiva, anche su questo

punto l’appello è respinto.

9. La convenuta contesta, poi,

che la lavoratrice fosse stata a sua completa disposizione. A questo proposito

l’appellante sostiene che unicamente il 5 ottobre 2012 l’attrice, per il

tramite dell’RA 2, le avrebbe fatto pervenire per la prima volta dei conteggi

dai quali risulterebbe che aveva lavorato meno rispetto a quanto previsto nel

contratto di lavoro, segnatamente 199 ore in meno nel 2011 e 212 ore nei primi

sei mesi del 2012 (appello, pag. 4 in fondo). Il materiale probatorio invocato

dalla convenuta non è tuttavia atto a dimostrare la tesi circa il fatto che la

lavoratrice non si fosse messa a disposizione della datrice di lavoro. Quanto

alla circostanza, asserita dall’appellante, di aver tardato nel vantare le

proprie pretese, si rinvia a quanto già spiegato (sopra, consid. 7). La datrice

di lavoro critica, poi, il Pretore per aver omesso di considerare che la tesi

avversaria, secondo la quale le ore di lavoro mancanti sarebbero dovute essere

recuperate nei mesi successivi, non sarebbe sostenibile poiché, a suo dire, era

impossibile il recupero di 540 ore in un piccolo negozio (appello, pag. 5 in alto). La lavoratrice ha affermato di aver pattuito con la convenuta che il calo di lavoro

occorso tra aprile e agosto 2011 sarebbe stato recuperato nei mesi successivi.

Ella ha poi affermato che ciò non si è avverato e che, anzi, dal dicembre 2011

le ore di lavoro richieste dalla convenuta sono state sempre di meno

(petizione, pag. 2 in alto). Con la propria censura la datrice di lavoro indica

il totale delle ore, a suo dire, mancanti, dimenticando tuttavia che la

lavoratrice ha affermato che la diminuzione delle ore, il cui recupero era

stato pattuito dover essere effettuato nei mesi seguenti, concerne il periodo tra

aprile e agosto 2011 e che la lamentela di quest’ultima concerne, per

l’appunto, il fatto di non essere poi stata messa nella condizione di poter

effettuare quanto pattuito. A nulla muta il passaggio della testimonianza di __________

laddove questa afferma: “Ho però sentito l’attrice discutere con la signora AO

1 accordandosi sugli orari in cui l’attrice doveva venire a lavorare in una

determinata settimana” (verbale di audizione testimoniale 11 luglio 2013, pag. 3 in basso). L’accordo menzionato non scalfisce, invero, minimamente la tesi attorea. Anche al

riguardo l’appello è pertanto respinto.

10. Secondo l’appellante la

lavoratrice non avrebbe, altresì, contestato le allegazioni da essa formulate negli

allegati preliminari (appello, pag. 5 in alto). A torto. L’attrice ha ribadito con la replica l’inesistenza di qualsivoglia modifica contrattuale e di

essere sempre rimasta a completa disposizione della controparte,

rispettivamente di aver concordato con la datrice di lavoro di lavorare di meno

durante un periodo limitato per poi recuperare le ore restanti nei mesi

successivi.

11. La convenuta sostiene che

l’asserita modifica contrattuale è avvenuta per tenere in considerazione anche

le esigenze della lavoratrice (memoriale, pag. 5 in fondo). Al riguardo, essa rinvia alla testimonianza di __________, e meglio ai seguenti

passaggi: “Ricordo che quando l’attrice non poteva venire in negozio, avvertiva

telefonicamente la sig.ra __________, la quale poi mi chiamava chiedendomi se

potevo andare io ad aprire il negozio (…). È successo diverse volte che la

sig.ra __________ mi chiamasse all’ultimo momento per dirmi che l’attrice non

veniva a lavorare e se potevo aprire io il negozio per evitare che rimanesse

chiuso” (verbale di audizione testimoniale 11 luglio 2013, pag. 3 in mezzo). La stessa teste, tuttavia, ha anche dichiarato che “l’attrice non mi ha mai chiamata per

dirmi che era malata o che per altri impedimenti non poteva venire in negozio”

(loc. cit.). Non vi è quindi alcuna prova che le assenze dell’attrice fossero a

lei imputabili. D’altra parte la stessa teste, riferendosi alla modifica

contrattuale asserita dalla datrice di lavoro, ha dichiarato che i cambiamenti

“mi sembra che si riferissero al fatto che quando la signora __________ non era

impegnata nella scuola dove insegnava, aveva più tempo a disposizione e stava

lei in negozio, sicché non aveva bisogno dell’attrice. So questo in quanto me

l’ha detto la signora __________, non ho però mai sentito la signora __________

e l’attrice discutere di questo fatto tra loro. La signora __________ aveva

assunto l’attrice come venditrice in negozio, perché essendo impegnata a

insegnare in una scuola, non poteva essere sempre in negozio” (verbale di

audizione testimoniale 11 luglio 2013, pag. 2 in alto). Dalla testimonianza emerge pertanto, semmai, che la riduzione delle ore fosse da

attribuire al maggior tempo a disposizione della datrice di lavoro per

occuparsi della gestione del negozio. Sempre su questo punto l’appellante

sottolinea che nei periodi di festività in cui vi era clientela straniera

l’attrice non poteva lavorare in negozio perché non conosceva le lingue

straniere. Al riguardo essa rinvia nuovamente alla testimonianza di __________

(memoriale, pag. 6 in alto). Sennonché la teste ha dichiarato: “non so se il

fatto che l’attrice non sapesse il tedesco e l’inglese fosse un limite per il

suo lavoro nel negozio della convenuta. So però che il negozio, specialmente

d’estate e sotto Natale, era frequentato dalla clientela straniera” (verbale di

audizione testimoniale 11 luglio 2013, pag. 2 in mezzo). Non vi è quindi alcuna prova agli atti di quanto asserito dalla convenuta. Per tacere

del fatto che un’eventuale riduzione delle ore prestate durante il periodo tra

aprile e agosto 2011, asserito dalla lavoratrice, non comporta la mancata

applicazione del totale delle ore stabilite nel contratto di cui al doc. B,

ovvero il recupero delle medesime, come asserito dall’attrice, nei mesi

successivi. Anche su questo punto l’appello è, quindi, respinto.

12. L’appellante contesta, poi,

l’argomentazione pretorile secondo la quale con lo scritto 6 luglio 2012 (doc.

C) la lavoratrice non ha inteso disdire in tronco il contratto di lavoro

(memoriale, pag. 6 in basso e 7). Secondo il Pretore dalla missiva testé

menzionata emerge chiaramente che l’attrice si era semplicemente riservata la possibilità

di considerarsi libera da ogni impegno lavorativo a partire dal 20 luglio 2012.

Tant’è che nella lettera 27 agosto 2012 (doc. G) la stessa ha ribadito di

essere a disposizione della controparte fino al 31 ottobre 2012 compreso

(decisione impugnata, pag. 3 in mezzo). Come evidenziato sopra (lett. A), il 6

luglio 2012 la lavoratrice ha informato la datrice di lavoro che se “entro il

19 luglio p.v. non avrò ricevuto il pagamento degli arretrati nonché la

garanzia dello stipendio fino alla fine di ottobre, mi riterrò libera da

qualsiasi impegno, con effetto immediato”. Ella ha tuttavia premesso di

riferirsi al colloquio del giorno precedente in occasione del quale la datrice

di lavoro le aveva comunicato di non “più permettersi di pagarmi in qualità di

commessa, visto l’andamento degli affari in negozio”. Al riguardo, ella ha

soggiunto che sebbene il contratto di lavoro prevedeva 18 ore settimanali, da alcuni

mesi non era stata messa nella condizione di poterle eseguire “data la

situazione”, di modo che ha rivendicato, sempre nella medesima missiva, il

“totale del salari arretrati” nonché ha chiesto l’“assicurazione che lei potrà

pagarmi il salario per i prossimi tre mesi (fino al 31.10.2012)” (doc. C). Riferendosi

alla comunicazione della convenuta secondo la quale non avrebbe più potuto

permettersi di pagarla, l’attrice si è quindi riservata tale eventualità

nell’ipotesi che la controparte avrebbe, di fatto, disdetto il rapporto di

lavoro o, meglio – per i motivi tosto illustrati – confermato la sua volontà di

disdetta. D’altra parte, che tale missiva non fosse da considerarsi come

disdetta emerge anche dallo scritto 11 luglio 2012 della patrocinatrice della

datrice di lavoro, ove è indicato che il “contratto è stato risolto e Lei è

libera da subito (dal 6 giugno 2012) da qualsiasi impegno lavorativo”. Dal

medesimo emerge invero chiaramente che la datrice di lavoro aveva disdetto il

rapporto già precedentemente, ovvero con effetto a più di un mese prima. A

nulla muta l’argomentazione dell’appellante secondo la quale lo scritto di cui

al doc. C non può essere interpretato diversamente da quanto da essa sostenuto,

poiché la controparte sapeva che non avrebbe ricevuto il pagamento degli arretrati

siccome, a suo dire, la sua richiesta era assurda, e tantomeno il pagamento

dello stipendio fino a ottobre 2012. Alla luce di quanto illustrato ai punti

precedenti, invero, emerge che la pretesa vantata dalla lavoratrice in questa

sede è provvista di buon fondamento. In definitiva, anche su questo punto

l’appello è quindi respinto.

13. La convenuta, che non

contesta la mancata compensazione con la pretesa da essa formulata in prima

sede, critica invece il primo giudice per aver indicato, nella motivazione del

giudizio, che essa è di fr. 675.- anziché i fr. 723.02 riconosciuti dalla

controparte (appello, pag. 8 in alto). Il Pretore ha precisato che tale pretesa

andrà regolata nella quantificazione dell’importo netto dovuto. Al riguardo

egli ha rinviato a quanto illustrato dalla lavoratrice nella propria replica 28

maggio 2013, ove è indicato un importo di fr. 723.02 (pag. 2; decisione

impugnata, pag. 3 in basso). Di conseguenza i fraintendimenti paventati

dall’appellante non sussistono. Anche al riguardo l’appello è quindi respinto.

14. La datrice di lavoro

conclude invocando in modo generico una violazione del principio dell’indipendenza

del giudice, affermando che questi non ha seguito personalmente la causa

(memoriale, pag. 8 in mezzo). Effettivamente, sia il dibattimento 28 maggio

2013 sia l’udienza di audizione testimoniale 11 luglio 2013 sono stati condotti

dal Pretore aggiunto, mentre la decisione querelata è stata emessa dal Pretore.

A ben vedere, l’appellante si duole di una violazione, semmai, del principio

dell’immediatezza. Invero, a istruire la causa è stato comunque un magistrato, ossia

il Pretore aggiunto. Sulla base dell’art. 34 LOG quest’ultimo tratta in modo

autonomo e sotto la propria responsabilità le cause attribuitegli dal Pretore,

rispettivamente, secondo l’art. 36 cpv. 1 LOG, in caso di impedimento legale o

di assenza per malattia o per altro motivo, il Pretore e il Pretore aggiunto si

suppliscono a vicenda. Nella fattispecie la sostituzione del Pretore da parte

del Pretore aggiunto è senz’altro attribuibile a un caso di applicazione

dell’art. 36 cpv. 1 LOG summenzionato – seppur non indicato a verbale come

invece sarebbe auspicabile – poiché se ci si trovasse in presenza di un caso di

applicazione dell’art. 34 LOG il Pretore aggiunto non si sarebbe limitato a

seguire la procedura bensì avrebbe emanato anche il giudizio di merito. La

sostituzione del Pretore da parte del Pretore aggiunto non è quindi avvenuta

senza motivo. Inoltre, l’appellante non trae conclusioni dal proprio asserto,

nel senso che non spiega in che misura l’asserita violazione le abbia arrecato

pregiudizio, rispettivamente nemmeno afferma che qualora la decisione fosse

stata emanata dal Pretore aggiunto il risultato sarebbe stato diverso, o

viceversa se il Pretore avesse condotto l’istruttoria personalmente. Anche su

questo punto l’appello, finanche irricevibile, è quindi respinto.

15. Ne consegue

che nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Non sono prelevate

spese processuali, trattandosi di una causa derivante da un rapporto di lavoro

con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC).

Nonostante la soccombenza dell’appellante non si giustifica di attribuire

ripetibili alla controparte, che con la sua risposta oltremodo succinta non si

è confrontata con il gravame. Il valore di causa ai fini di un eventuale

ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 10'262.10 e non

raggiunge quindi la soglia di fr. 15'000.- prevista

dall’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per le controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione.

Per i quali motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 6 dicembre 2013 di AP 1 è

respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese processuali. Non si attribuiscono ripetibili

di appello.

3.

Notificazione:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta ad almeno

fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).