12.2013.204
Azione di disconoscimento di debito: onere della prova; diritto di essere sentito: diritto alla prova, apprezzamento anticipato delle prove
16 maggio 2014Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2013.204
Data decisione, Autorità:
16.05.2014, IICCA
Titolo:
Azione di disconoscimento di debito: onere della prova; diritto di essere sentito: diritto alla prova, apprezzamento anticipato delle prove
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO DI ESSERE SENTITI
art. 53 CPC
art. 152 CPC
Incarto n.
12.2013.204
Lugano
16 maggio
2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa a procedura
semplificata - inc. n. SE.2012.388 della Pretura __________ - promossa con petizione
9 ottobre 2012 (azione di disconoscimento del debito) da
AP 1
patrocinato
dall’ PA 1
contro
AO 1
patrocinata dall’
PA 2
con cui
l'attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 12'000.- e la conferma
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio
esecuzioni di Lugano;
domanda
avversata dal convenuto che con risposta (correttamente: osservazioni) 30
novembre 2012 ha postulato la reiezione integrale della petizione e che il
Pretore, con decisione 5 novembre 2013, ha integralmente respinto;
appellante
l’attore con atto di appello 6 dicembre 2013, con cui chiede, in via
principale, la riforma dell’impugnato giudizio nel senso di accogliere la
petizione e, in via subordinata, di rinviare l’incarto al Pretore per nuovo
giudizio, previa assunzione delle prove respinte, il tutto con protesta di
tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto non ha presentato una risposta all’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto: A. Il 30 giugno 2008 AP 1 e AO 1 hanno sottoscritto un contratto di
locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di AP 1 e di sua
moglie (doc. C). Il 21 gennaio 2010 AP 1 ha disdetto il contratto di locazione per il 28 febbraio 2010, a causa del mancato pagamento delle pigioni (doc. E).
Con decisione 31 marzo 2010 il Pretore del Distretto di Lugano ha ordinato lo
sfratto di AO 1 e di sua moglie dall’appartamento (doc. F).
Nell’ambito
della procedura esecutiva avviata da AP 1 allo scopo di ottenere il pagamento
delle pigioni arretrate, AO 1, rappresentato in quella sede da __________ T__________,
ha inviato il 1° aprile 2010 una lettera all’Ufficio di esecuzione di Lugano,
chiedendone la sospensione siccome creditore nei confronti di AP 1 di un
importo pari a fr. 12'000.- (doc. I). Contestualmente a tale richiesta egli ha
prodotto una dichiarazione datata 22 dicembre 2008, in cui AP 1 si riconosceva debitore nei confronti di AO 1 dell’importo di fr. 12'000.-, somma
che si impegnava a restituire entro fine maggio 2010 (doc. I, doc. 1). Non
essendo stata interposta opposizione, la procedura esecutiva in questione è
sfociata nel pignoramento del salario di AO 1 e di sua moglie (doc. H).
Il 17
maggio 2010, AP 1 ha sporto denuncia penale contro AO 1 per il titolo di
falsità in documenti ex art. 251 CP, asserendo che il documento datato 22
dicembre 2008 prodotto da AO 1 nell’ambito delle procedura esecutiva volta
all’incasso delle pigioni arretrate sarebbe falso. Il 10 settembre 2012 il
Ministero pubblico ha emanato un decreto di abbandono per insufficienza di
prove (inc. n. __________ richiamato sub. doc. II°).
Il 9
marzo 2011 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il precetto esecutivo
n. __________ dell’Ufficio esecuzioni di __________ per l’importo di fr.
12'000.- oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2010, indicando quale titolo di
credito il “prestito del 22.12.2008” (doc. 2). L’opposizione interposta da
AP 1 al precetto esecutivo è stata respinta in via provvisoria dal Pretore del
Distretto di __________, __________, con decisione 18 settembre 2011 (inc. n. __________
richiamato sub. doc. I° e doc. B).
Fatti
B. Con
petizione 9 ottobre 2012 (azione di disconoscimento del debito) AP 1 ha chiesto di accertare l’inesistenza del debito posto in esecuzione e di confermare
definitivamente l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione di __________. Egli contesta di “aver redatto e/o
sottoscritto e/o consegnato al suo presunto e contestato creditore” la
dichiarazione datata 22 dicembre 2008 (doc. 1) e di avere ricevuto l’importo di
fr. 12'000.-, somma che non avrebbe mai richiesto e di cui non avrebbe avuto
bisogno. Egli sostiene che la pretesa posta in esecuzione rappresenterebbe
invece un atto di rivalsa nei suoi confronti dovuto alla procedura di sfratto e
al conseguente pignoramento del salario. A tal proposito rinvia a quanto emerso
dalla procedura penale, evidenziando una serie di circostanze che, a suo dire,
metterebbero in dubbio la credibilità di AO 1 e confermerebbero la falsità
della dichiarazione del 22 dicembre 2008 (doc. 1). Nella propria risposta
(recte: osservazioni) 30 novembre 2012 il convenuto si è opposto alla
petizione, contestando la presunta mancata paternità della dichiarazione del 22
dicembre 2008 (doc. 1) che risulterebbe invece inconfutabilmente dalla
procedura penale. All’udienza di dibattimento del 7 gennaio 2013 le parti, in
replica e duplica, si sono riconfermate nelle rispettive opposte tesi ed
allegazioni e hanno notificato le prove. Esperita l’istruttoria, attore e
convenuto hanno inoltrato il 25 settembre 2013 le rispettive conclusioni
scritte, nelle quali hanno ribadito le loro antitetiche posizioni.
C. Con
sentenza 5 novembre 2013 il Pretore ha integralmente respinto la petizione e
posto a carico dell’attore la tassa di giustizia e le spese. In sintesi, egli ha
qualificato la dichiarazione 22 dicembre 2008 prodotta sub. doc. 1 quale
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 17 CO e ha rilevato che
l’istruttoria non aveva sostanziato elemento alcuno atto a sovvertirne la
validità e la fedefacenza. In particolare il primo giudice, rinviando alla
perizia calligrafica ordinata in sede penale, ha evidenziato come
dall’istruttoria non fossero emersi elementi atti a inficiare l’autenticità della
firma dell’attore posta su tale documento. Il Pretore ha infine concluso che
l’istruttoria non aveva nemmeno permesso di accertare l’inesistenza della causa
alla base del riconoscimento di debito.
D. Con
appello 6 dicembre 2013 AP 1 ha chiesto, in via principale, la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e, in via subordinata,
il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, in
particolare per assumere le prove notificate dall’attore che sono “state
respinte o non sono state amministrate” (appello pag. 3) con protesta di
tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. La controparte ha rinunciato a
presentare una risposta all’appello entro il termine di 30 giorni (art. 312
cpv. 2 CPC).
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura
innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
Nelle
controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata
notificata il 5 novembre 2013 e ricevuta dall’appellante il giorno successivo. L’appello
del 6 dicembre 2013 è di conseguenza tempestivo (art. 138 cpv. 2 e 142 cpv. 1
CPC).
2. Preliminarmente
si osserva che l’appellante con l’atto di appello 6 dicembre 2013 si limita a
riproporre le tesi e le allegazioni fatte valere in prima istanza, limitandosi
sostanzialmente a trascrivere quanto contenuto nel proprio memoriale conclusivo
del 25 settembre 2013, senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni
pretorili. Tale modo di procedere è inammissibile in questa sede, dovendo
l’atto di appello contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda
ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve confrontarsi
criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e
di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad
art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz,
n. 92 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 18 aprile
2013 inc. n. 12.2011.119 e riferimenti ivi contenuti), fermo restando che la
semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni di causa o di altri
allegati di prima istanza oppure anche solo la riproduzione di ampi stralci
degli stessi non costituisce una sufficiente motivazione d’appello (DTF 138 III
374 consid. 4.3.1; II CCA 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119; Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1367). Nel presente caso l’atto
di appello rappresenta la quasi totale trascrizione, seppur con qualche
spostamento di alcuni paragrafi, delle conclusioni del 25 settembre 2013. Ciò
vale per quanto riguarda il riassunto dei fatti (pag. 3 e 4 dell’appello
corrispondenti alle pag. 2 - 4 delle conclusioni), le presunte circostanze che
comproverebbero l’inesistenza del debito [in particolare quelle riferite alla
situazione finanziaria dell’attore (punto 5.5 pag. 6 - 7 dell’appello
corrispondenti al punto 13 pag. 5 delle conclusioni), alla procedura in materia
di locazione (punto 5.6 pag. 7 dell’appello corrispondente ai primi tre
paragrafi del punto 14 pag. 7 - 8 delle conclusioni), alla situazione
finanziaria del convenuto (punto 5.8 pag. 8 - 9 corrispondente al quinto
paragrafo del punto 13 pag. 7, al quinto paragrafo del punto 14 a pag. 8 e al punto 16 pag. 9 delle conclusioni), alla paternità del documento del 22 dicembre
2008 (punti 5.7 e 5.9 dell’appello corrispondenti alle pag. 6 - 7 delle
conclusioni)], il fatto che il convenuto non avrebbe mai fatto valere in precedenza
il suo credito (punto 5.10 pag. 10 - 11 corrispondente al terzo e quarto
paragrafo di pag. 8 delle conclusioni), l’onere di collaborazione della
controparte (punto 5.11 dell’appello corrispondente al punto 15 pag. 9 delle
conclusioni) e le conclusioni (punto 6 pag. 11 - 12 dell’appello corrispondente
al punto 16 pag. 9 delle conclusioni). Le ampie citazioni tratte dall’allegato
conclusionale, non essendo al servizio di circostanziate censure al giudizio
pretorile, rendono queste parti dell’appello irricevibili, poiché non conformi
ai requisiti posti dall’art. 311 cpv. 1 CPC. Ne discende che possono essere
esaminate unicamente le rimanenti censure esposte nelle aggiunte originali,
nella misura in cui hanno una valenza autonoma rispetto alla parte ricopiata
dalle conclusioni.
Dall’appello, a prescindere dalle parti non ammesse, si possono
individuare due censure alla decisione pretorile: quella relativa alla
violazione del diritto di essere sentito per la mancata assunzione di parte
delle prove offerte durante l’udienza di dibattimento del 7 gennaio 2013 e
quella di avere ritenuto a torto adempiuto l’onere probatorio del convenuto “per
il solo e unico fatto di avere prodotto la dichiarazione doc. 1” (appello punti 5.1, 5.2,
5.3 e 5.8 in fine).
3. L’appellante
fa valere in via subordinata la violazione del diritto di essere sentito per la
mancata assunzione da parte del Pretore di alcune prove da lui offerte durante
l’udienza di dibattimento del 7 gennaio 2013 che gli avrebbero permesso di
dimostrare il ben fondato delle sue tesi (appello punto 5.2 e 5.3 pag. 5 - 6 e
punto 5.8 in fine pag. 9). Questa censura, anche se fatta valere in subordine,
deve essere trattata preliminarmente. Se fondata implicherebbe infatti
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo
giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova
decisione, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF
137 I 195 consid. 2.2; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158 consid. 8 e riferimenti,
25 aprile 2014 inc. n. 12.2013.105 consid. 4).
3.1 Il diritto
di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso anche all’art.
53 CPC, garantisce tra l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova
su fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare
alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella
misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid.
5.1, 135 I 279 consid. 2.3; decisione del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; II
CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158 consid. 8.1; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 105). Il diritto
alla prova è stato espressamente codificato nel nuovo codice di diritto
processuale svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC, secondo cui ogni parte può
pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti
tempestivamente e nelle forme prescritte. Tuttavia il diritto alla prova non è
assoluto. Esso è al contrario controbilanciato da uno strumento al servizio
dell’economicità e celerità del processo, ovvero dall’apprezzamento anticipato
delle prove da parte del giudice (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
op. cit., pag. 664; Haberbeck,
Abgrenzung der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der Verletzung des
Rechts auf Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3 febbraio 2014, n. 2, p. 2).
L’apprezzamento
anticipato delle prove è ammesso anche dalla nuova procedura civile federale
(Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC),
in: FF 2006 p. 6684; Haberbeck, op.
cit., n. 1-5, pag. 2 e 3; Hasenböhler,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 35 ad art. 152; DTF 138
III 374 consid. 4.3.2, decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1,
5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1) e permette al giudice di
rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente
assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non
ritiene pertinenti i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,
pag. 664; Haberbeck, op. cit., n.
3, pag. 2, decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1,
5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1).
3.2 Nel caso di
specie l’appellante ritiene che la sentenza impugnata deve essere annullata
poiché il Pretore non ha assunto parte delle prove da lui offerte in occasione
dell’udienza di dibattimento del 7 gennaio 2013 che gli avrebbero permesso di
dimostrare il buon fondamento delle proprie tesi, in particolare l’inesistenza
del prestito (appello punti 5.2, 5.3 e 5.8 in fine). La censura è in realtà irricevibile. Con ordinanza sulle prove 30 gennaio 2013 il Pretore, delle prove
indicate dalle parti, ha ammesso il richiamo dell’incarto relativo alla
procedura esecutiva avviata dal convenuto contro l’appellante per l’incasso
dell’importo di fr. 12'000.- (versato agli atti sub. doc. I°) e il richiamo
dell’incarto penale concernente la denuncia dell’appellante nei confronti del
convenuto per falsità in documenti (versato agli atti sub. doc. II°). Il primo
giudice ha precisato che sulle altre prove avrebbe deciso dopo l’assunzione dei
due incarti richiamati. Con ordinanza sulle prove 31 luglio 2013 egli ha poi
esposto in dettaglio le ragioni che lo hanno indotto a non assumere le altre
prove offerte dalle parti e non ancora ammesse. In particolare, per quanto
concerne le prove offerte dall’attore (edizione da parte del convenuto dei
conti bancari e/o postali e delle notifiche di tassazione per il periodo
2007-2010; richiamo dell’incarto fiscale per il medesimo periodo, assunzione
teste e interrogatorio delle parti), il Pretore le ha ritenute ininfluenti per
dimostrare le circostanze di fatto da lui indicate poiché non avrebbero portato
ulteriori elementi rispetto a quelli già contenuti nell’incarto penale
richiamato. In particolare il Pretore ha considerato che il convenuto aveva già
prodotto agli atti dell’incarto penale la pertinente documentazione bancaria
(doc. II° plico 16) e “spiegato da dove provenivano le sue disponibilità che
gli hanno poi consentito a suo dire di prestare il denaro a controparte”,
che il teste __________ J__________ era già stato sentito in sede penale “alla
presenza anche dei legali delle parti, i quali in tale contesto hanno potuto
porre le domande ritenute pertinenti” e che le parti in causa si erano già
“ampiamente espresse sui fatti oggetto di lite in sede penale”
(ordinanza prove 31 luglio 2013, act. V, pag. 1 e 2).
L’appellante
in questa sede, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 CPC), non
si è assolutamente confrontato con le precise argomentazioni del Pretore e non
ha spiegato per quali motivi le stesse non potrebbero essere condivise. Egli si
è invece limitato a contestare in maniera del tutto generica la violazione del
diritto alla prova e a ribadire le finalità delle singole prove richieste, riproducendo
ampi stralci delle conclusioni del 25 settembre 2013 (cfr. supra consid. 2). In
queste circostanze la censura dell’appellante in merito alla violazione del suo
diritto di essere sentito è irricevibile.
In ogni
caso la censura si appalesa comunque infondata. Nella misura in cui i mezzi di
prova richiesti dall’attore sono già stati acquisiti agli atti nella precedente
procedura penale e il realtivo incarto è stato richiamato e versato agli atti
nella procedura innanzi al Pretore, non si capisce in che maniera (e
l’appellante nemmeno lo spiega) la loro ulteriore assunzione sarebbe stata
suscettibile di portare elementi a sostegno della tesi attorea.
4. L’appellante
critica poi il Pretore per avere ritenuto adempiuto l’onere probatorio del
convenuto “per il solo e unico fatto di avere prodotto la dichiarazione doc.
1” (appello punto 5.1 pag. L’appellante
non motiva e non specifica ulteriormente la sua censura. Così come espressa
essa è pertanto ancora una volta irricevibile poiché non adempie alle
condizioni di motivazione poste dall’art. 311 CPC. La stessa andrebbe in ogni
caso anche respinta nel merito poiché infondata. Qualora il creditore derivi la
sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore, spetta a
quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa dell’obbligazione, se essa non
viene citata nell’atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento
poggia su di una causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO), invalidata (art.
31 CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (cfr. sulla questione: DTF 105
Considerandi
II 183 consid. 4a, 131 III 268 consid. 3.2; TF 22 febbraio 2000 4C.244/1999, 18 maggio 2006 4C.30/2006, 14 aprile 2009 4A_17/2009; II CCA 3 aprile 2007 inc. n.
12.2005
). Il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito può
dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di
regola, a fondare la sua pretesa. Ciò indipendentemente dalla natura astratta o
causale dello scritto (decisione del TF 4C.433/1999 del 22 febbraio 2000; II CCA 25 aprile 2014 inc. n. 12.2013.105 e riferimenti). Come rettamente
considerato dal Pretore, spettava all’appellante l’onere di dimostrare
l’inesistenza del prestito, avendo il convenuto e creditore prodotto il
riconoscimento di debito. Quest’ ultimo, in quanto scrittura privata, configura
un titolo che pone il creditore al beneficio della presunzione dell’esistenza
del suo credito, indipendentemente dalla natura causale o astratta dello
stesso. Per costante giurisprudenza spetta dunque al debitore l’onere di
addurre le prove atte a determinare l’inesistenza o l’inesigibilità del debito
risultante dal titolo (decisione del TF 4C.433/1999 del 22 febbraio 2000). Ne discende che la censura, priva di fondamento, deve essere respinta.
5.
Visto
quanto si è detto, l’appello, nella limitata misura in cui è ricevibile, deve
essere respinto con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a
CPC). Le spese processuali di appello, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 12'000.- (determinante anche per stabilire i rimedi giuridici
esperibili sul piano federale), sono poste interamente a carico
dell’appellante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Al
convenuto non vengono attribuite ripetibili per la procedura di appello poiché
egli ha rinunciato a presentare osservazioni al gravame.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese
gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello
di AP 1 del 6 dicembre 2013 è respinto nella limitata misura in cui è
ricevibile.
2. Le spese processuali del presente giudizio di complessivi fr. 600.-,
già anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono
ripetibili.
3. Notificazione:
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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