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Decisione

12.2013.204

Azione di disconoscimento di debito: onere della prova; diritto di essere sentito: diritto alla prova, apprezzamento anticipato delle prove

16 maggio 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione 9 ottobre 2012 (azione di disconoscimento del debito) AP 1 ha chiesto di accertare l’inesistenza del debito posto in esecuzione e di confermare

definitivamente l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio esecuzione di __________. Egli contesta di “aver redatto e/o

sottoscritto e/o consegnato al suo presunto e contestato creditore” la

dichiarazione datata 22 dicembre 2008 (doc. 1) e di avere ricevuto l’importo di

fr. 12'000.-, somma che non avrebbe mai richiesto e di cui non avrebbe avuto

bisogno. Egli sostiene che la pretesa posta in esecuzione rappresenterebbe

invece un atto di rivalsa nei suoi confronti dovuto alla procedura di sfratto e

al conseguente pignoramento del salario. A tal proposito rinvia a quanto emerso

dalla procedura penale, evidenziando una serie di circostanze che, a suo dire,

metterebbero in dubbio la credibilità di AO 1 e confermerebbero la falsità

della dichiarazione del 22 dicembre 2008 (doc. 1). Nella propria risposta

(recte: osservazioni) 30 novembre 2012 il convenuto si è opposto alla

petizione, contestando la presunta mancata paternità della dichiarazione del 22

dicembre 2008 (doc. 1) che risulterebbe invece inconfutabilmente dalla

procedura penale. All’udienza di dibattimento del 7 gennaio 2013 le parti, in

replica e duplica, si sono riconfermate nelle rispettive opposte tesi ed

allegazioni e hanno notificato le prove. Esperita l’istruttoria, attore e

convenuto hanno inoltrato il 25 settembre 2013 le rispettive conclusioni

scritte, nelle quali hanno ribadito le loro antitetiche posizioni.

C. Con

sentenza 5 novembre 2013 il Pretore ha integralmente respinto la petizione e

posto a carico dell’attore la tassa di giustizia e le spese. In sintesi, egli ha

qualificato la dichiarazione 22 dicembre 2008 prodotta sub. doc. 1 quale

riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 17 CO e ha rilevato che

l’istruttoria non aveva sostanziato elemento alcuno atto a sovvertirne la

validità e la fedefacenza. In particolare il primo giudice, rinviando alla

perizia calligrafica ordinata in sede penale, ha evidenziato come

dall’istruttoria non fossero emersi elementi atti a inficiare l’autenticità della

firma dell’attore posta su tale documento. Il Pretore ha infine concluso che

l’istruttoria non aveva nemmeno permesso di accertare l’inesistenza della causa

alla base del riconoscimento di debito.

D. Con

appello 6 dicembre 2013 AP 1 ha chiesto, in via principale, la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e, in via subordinata,

il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, in

particolare per assumere le prove notificate dall’attore che sono “state

respinte o non sono state amministrate” (appello pag. 3) con protesta di

tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. La controparte ha rinunciato a

presentare una risposta all’appello entro il termine di 30 giorni (art. 312

cpv. 2 CPC).

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura

innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata

notificata il 5 novembre 2013 e ricevuta dall’appellante il giorno successivo. L’appello

del 6 dicembre 2013 è di conseguenza tempestivo (art. 138 cpv. 2 e 142 cpv. 1

CPC).

2. Preliminarmente

si osserva che l’appellante con l’atto di appello 6 dicembre 2013 si limita a

riproporre le tesi e le allegazioni fatte valere in prima istanza, limitandosi

sostanzialmente a trascrivere quanto contenuto nel proprio memoriale conclusivo

del 25 settembre 2013, senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni

pretorili. Tale modo di procedere è inammissibile in questa sede, dovendo

l’atto di appello contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda

ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve confrontarsi

criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e

di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad

art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz,

n. 92 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 18 aprile

2013 inc. n. 12.2011.119 e riferimenti ivi contenuti), fermo restando che la

semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni di causa o di altri

allegati di prima istanza oppure anche solo la riproduzione di ampi stralci

degli stessi non costituisce una sufficiente motivazione d’appello (DTF 138 III

374 consid. 4.3.1; II CCA 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119; Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1367). Nel presente caso l’atto

di appello rappresenta la quasi totale trascrizione, seppur con qualche

spostamento di alcuni paragrafi, delle conclusioni del 25 settembre 2013. Ciò

vale per quanto riguarda il riassunto dei fatti (pag. 3 e 4 dell’appello

corrispondenti alle pag. 2 - 4 delle conclusioni), le presunte circostanze che

comproverebbero l’inesistenza del debito [in particolare quelle riferite alla

situazione finanziaria dell’attore (punto 5.5 pag. 6 - 7 dell’appello

corrispondenti al punto 13 pag. 5 delle conclusioni), alla procedura in materia

di locazione (punto 5.6 pag. 7 dell’appello corrispondente ai primi tre

paragrafi del punto 14 pag. 7 - 8 delle conclusioni), alla situazione

finanziaria del convenuto (punto 5.8 pag. 8 - 9 corrispondente al quinto

paragrafo del punto 13 pag. 7, al quinto paragrafo del punto 14 a pag. 8 e al punto 16 pag. 9 delle conclusioni), alla paternità del documento del 22 dicembre

2008 (punti 5.7 e 5.9 dell’appello corrispondenti alle pag. 6 - 7 delle

conclusioni)], il fatto che il convenuto non avrebbe mai fatto valere in precedenza

il suo credito (punto 5.10 pag. 10 - 11 corrispondente al terzo e quarto

paragrafo di pag. 8 delle conclusioni), l’onere di collaborazione della

controparte (punto 5.11 dell’appello corrispondente al punto 15 pag. 9 delle

conclusioni) e le conclusioni (punto 6 pag. 11 - 12 dell’appello corrispondente

al punto 16 pag. 9 delle conclusioni). Le ampie citazioni tratte dall’allegato

conclusionale, non essendo al servizio di circostanziate censure al giudizio

pretorile, rendono queste parti dell’appello irricevibili, poiché non conformi

ai requisiti posti dall’art. 311 cpv. 1 CPC. Ne discende che possono essere

esaminate unicamente le rimanenti censure esposte nelle aggiunte originali,

nella misura in cui hanno una valenza autonoma rispetto alla parte ricopiata

dalle conclusioni.

Dall’appello, a prescindere dalle parti non ammesse, si possono

individuare due censure alla decisione pretorile: quella relativa alla

violazione del diritto di essere sentito per la mancata assunzione di parte

delle prove offerte durante l’udienza di dibattimento del 7 gennaio 2013 e

quella di avere ritenuto a torto adempiuto l’onere probatorio del convenuto “per

il solo e unico fatto di avere prodotto la dichiarazione doc. 1” (appello punti 5.1, 5.2,

5.3 e 5.8 in fine).

3. L’appellante

fa valere in via subordinata la violazione del diritto di essere sentito per la

mancata assunzione da parte del Pretore di alcune prove da lui offerte durante

l’udienza di dibattimento del 7 gennaio 2013 che gli avrebbero permesso di

dimostrare il ben fondato delle sue tesi (appello punto 5.2 e 5.3 pag. 5 - 6 e

punto 5.8 in fine pag. 9). Questa censura, anche se fatta valere in subordine,

deve essere trattata preliminarmente. Se fondata implicherebbe infatti

l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo

giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova

decisione, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF

137 I 195 consid. 2.2; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158 consid. 8 e riferimenti,

25 aprile 2014 inc. n. 12.2013.105 consid. 4).

3.1 Il diritto

di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso anche all’art.

53 CPC, garantisce tra l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova

su fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare

alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella

misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid.

5.1, 135 I 279 consid. 2.3; decisione del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; II

CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158 consid. 8.1; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 105). Il diritto

alla prova è stato espressamente codificato nel nuovo codice di diritto

processuale svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC, secondo cui ogni parte può

pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti

tempestivamente e nelle forme prescritte. Tuttavia il diritto alla prova non è

assoluto. Esso è al contrario controbilanciato da uno strumento al servizio

dell’economicità e celerità del processo, ovvero dall’apprezzamento anticipato

delle prove da parte del giudice (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

op. cit., pag. 664; Haberbeck,

Abgrenzung der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der Verletzung des

Rechts auf Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3 febbraio 2014, n. 2, p. 2).

L’apprezzamento

anticipato delle prove è ammesso anche dalla nuova procedura civile federale

(Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC),

in: FF 2006 p. 6684; Haberbeck, op.

cit., n. 1-5, pag. 2 e 3; Hasenböhler,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 35 ad art. 152; DTF 138

III 374 consid. 4.3.2, decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1,

5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1) e permette al giudice di

rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente

assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non

ritiene pertinenti i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,

pag. 664; Haberbeck, op. cit., n.

3, pag. 2, decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1,

5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1).

3.2 Nel caso di

specie l’appellante ritiene che la sentenza impugnata deve essere annullata

poiché il Pretore non ha assunto parte delle prove da lui offerte in occasione

dell’udienza di dibattimento del 7 gennaio 2013 che gli avrebbero permesso di

dimostrare il buon fondamento delle proprie tesi, in particolare l’inesistenza

del prestito (appello punti 5.2, 5.3 e 5.8 in fine). La censura è in realtà irricevibile. Con ordinanza sulle prove 30 gennaio 2013 il Pretore, delle prove

indicate dalle parti, ha ammesso il richiamo dell’incarto relativo alla

procedura esecutiva avviata dal convenuto contro l’appellante per l’incasso

dell’importo di fr. 12'000.- (versato agli atti sub. doc. I°) e il richiamo

dell’incarto penale concernente la denuncia dell’appellante nei confronti del

convenuto per falsità in documenti (versato agli atti sub. doc. II°). Il primo

giudice ha precisato che sulle altre prove avrebbe deciso dopo l’assunzione dei

due incarti richiamati. Con ordinanza sulle prove 31 luglio 2013 egli ha poi

esposto in dettaglio le ragioni che lo hanno indotto a non assumere le altre

prove offerte dalle parti e non ancora ammesse. In particolare, per quanto

concerne le prove offerte dall’attore (edizione da parte del convenuto dei

conti bancari e/o postali e delle notifiche di tassazione per il periodo

2007-2010; richiamo dell’incarto fiscale per il medesimo periodo, assunzione

teste e interrogatorio delle parti), il Pretore le ha ritenute ininfluenti per

dimostrare le circostanze di fatto da lui indicate poiché non avrebbero portato

ulteriori elementi rispetto a quelli già contenuti nell’incarto penale

richiamato. In particolare il Pretore ha considerato che il convenuto aveva già

prodotto agli atti dell’incarto penale la pertinente documentazione bancaria

(doc. II° plico 16) e “spiegato da dove provenivano le sue disponibilità che

gli hanno poi consentito a suo dire di prestare il denaro a controparte”,

che il teste __________ J__________ era già stato sentito in sede penale “alla

presenza anche dei legali delle parti, i quali in tale contesto hanno potuto

porre le domande ritenute pertinenti” e che le parti in causa si erano già

“ampiamente espresse sui fatti oggetto di lite in sede penale”

(ordinanza prove 31 luglio 2013, act. V, pag. 1 e 2).

L’appellante

in questa sede, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 CPC), non

si è assolutamente confrontato con le precise argomentazioni del Pretore e non

ha spiegato per quali motivi le stesse non potrebbero essere condivise. Egli si

è invece limitato a contestare in maniera del tutto generica la violazione del

diritto alla prova e a ribadire le finalità delle singole prove richieste, riproducendo

ampi stralci delle conclusioni del 25 settembre 2013 (cfr. supra consid. 2). In

queste circostanze la censura dell’appellante in merito alla violazione del suo

diritto di essere sentito è irricevibile.

In ogni

caso la censura si appalesa comunque infondata. Nella misura in cui i mezzi di

prova richiesti dall’attore sono già stati acquisiti agli atti nella precedente

procedura penale e il realtivo incarto è stato richiamato e versato agli atti

nella procedura innanzi al Pretore, non si capisce in che maniera (e

l’appellante nemmeno lo spiega) la loro ulteriore assunzione sarebbe stata

suscettibile di portare elementi a sostegno della tesi attorea.

4. L’appellante

critica poi il Pretore per avere ritenuto adempiuto l’onere probatorio del

convenuto “per il solo e unico fatto di avere prodotto la dichiarazione doc.

1” (appello punto 5.1 pag. L’appellante

non motiva e non specifica ulteriormente la sua censura. Così come espressa

essa è pertanto ancora una volta irricevibile poiché non adempie alle

condizioni di motivazione poste dall’art. 311 CPC. La stessa andrebbe in ogni

caso anche respinta nel merito poiché infondata. Qualora il creditore derivi la

sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore, spetta a

quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa dell’obbligazione, se essa non

viene citata nell’atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento

poggia su di una causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO), invalidata (art.

31 CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (cfr. sulla questione: DTF 105

Considerandi

II 183 consid. 4a, 131 III 268 consid. 3.2; TF 22 febbraio 2000 4C.244/1999, 18 maggio 2006 4C.30/2006, 14 aprile 2009 4A_17/2009; II CCA 3 aprile 2007 inc. n.

12.2005

). Il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito può

dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di

regola, a fondare la sua pretesa. Ciò indipendentemente dalla natura astratta o

causale dello scritto (decisione del TF 4C.433/1999 del 22 febbraio 2000; II CCA 25 aprile 2014 inc. n. 12.2013.105 e riferimenti). Come rettamente

considerato dal Pretore, spettava all’appellante l’onere di dimostrare

l’inesistenza del prestito, avendo il convenuto e creditore prodotto il

riconoscimento di debito. Quest’ ultimo, in quanto scrittura privata, configura

un titolo che pone il creditore al beneficio della presunzione dell’esistenza

del suo credito, indipendentemente dalla natura causale o astratta dello

stesso. Per costante giurisprudenza spetta dunque al debitore l’onere di

addurre le prove atte a determinare l’inesistenza o l’inesigibilità del debito

risultante dal titolo (decisione del TF 4C.433/1999 del 22 febbraio 2000). Ne discende che la censura, priva di fondamento, deve essere respinta.

5.

Visto

quanto si è detto, l’appello, nella limitata misura in cui è ricevibile, deve

essere respinto con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a

CPC). Le spese processuali di appello, calcolate sulla base di un valore

litigioso di fr. 12'000.- (determinante anche per stabilire i rimedi giuridici

esperibili sul piano federale), sono poste interamente a carico

dell’appellante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Al

convenuto non vengono attribuite ripetibili per la procedura di appello poiché

egli ha rinunciato a presentare osservazioni al gravame.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese

gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello

di AP 1 del 6 dicembre 2013 è respinto nella limitata misura in cui è

ricevibile.

2. Le spese processuali del presente giudizio di complessivi fr. 600.-,

già anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono

ripetibili.

3. Notificazione:

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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