12.2013.205
Tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore in mora, inammissibili nuovi documenti in appello
2 gennaio 2014Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2013.205
Data decisione, Autorità:
02.01.2014, IICCA
Titolo:
Tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore in mora, inammissibili nuovi documenti in appello
DISDETTA STRAORDINARIA
TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CASI MANIFESTI
art. 257d CO
art. 257 CPC
Incarto n.
12.2013.205
Lugano
2 gennaio
2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2013.4635
(tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 5 novembre 2013 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
chiedente
l’espulsione del conduttore dopo disdetta straordinaria dall’appartamento n. 30
di 4 ½ locali al quarto piano nello stabile in via __________ a __________, di
sua proprietà, domanda alla quale si è opposto il convenuto e che il Pretore ha
accolto con decisione 28 novembre 2013 facendo ordine al convenuto di mettere a
disposizione dell’istante i locali in questione entro 10 giorni dalla
notificazione della decisione, disponendone l’esecuzione effettiva;
appellante
il convenuto, che con atto non datato, pervenuto alla Cancelleria civile del Tribunale
d’appello il 9 dicembre 2013, chiede di dichiarare nulla la decisione del
Pretore, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che AO 1
rappresentata dalla società immobiliare RA 1, ha concesso in locazione a AP 1
(in seguito: conduttore), con contratto del 16 febbraio 2004, un appartamento
di 4 ½ locali di 130 mq al quarto piano dello stabile denominato __________, in
via __________ a __________, per una pigione mensile di fr. 1'580.- oltre spese
accessorie (doc. A);
che il 16
luglio 2013 l’amministrazione dello stabile ha diffidato il conduttore
invitandolo a pagare entro 30 giorni le pigioni di giugno e luglio 2013 e il
conguaglio delle spese accessorie 2012, con la comminatoria della disdetta
straordinaria del contratto ai sensi dell’art. 257d CO in caso di mancato
pagamento (doc. B);
che il 26
agosto 2013 l’amministratrice ha inviato al conduttore, mediante il formulario
ufficiale, la disdetta straordinaria del contratto di locazione per il 30
settembre 2013 (doc. C);
che con
istanza 4 novembre 2013 l’amministratrice dello stabile ha convenuto il
conduttore davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per
ottenerne l’immediata espulsione dai locali ancora occupati;
che il
Pretore ha convocato le parti per l’udienza del 27 novembre 2013, nel corso
della quale l’istante ha confermato la domanda di espulsione chiedendone
l’esecuzione effettiva, mentre il convenuto ha chiesto di concedergli un
“ragionevole lasso di tempo di almeno 4 mesi” per sgomberare i locali, non
contestando la situazione di mora, dovuta a problemi indipendenti dalla sua
volontà;
che con
decisione 28 novembre 2013 il Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta
straordinaria per mora del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO e ha accolto
la domanda di espulsione nei suoi confronti, disponendone l’esecuzione
effettiva e ponendo a carico del convenuto la tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 100.- e un’indennità ripetibile di fr. 100.- in favore della
parte istante;
che con
atto giunto alla Cancelleria civile del Tribunale d’appello il 9 dicembre 2013 AP
1 ha chiesto di dichiarare la nullità della decisione pretorile, per il motivo
che le azioni processuali dell’istante non erano state firmate da persone con
valido potere di rappresentanza;
che l’appello non è stato
notificato alla controparte;
che
contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti
e il cui valore è di fr. 56’880.- come accertato dal Pretore, è dato il rimedio
dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e che ha per legge
effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);
che il
giudice chiamato a decidere sulla tutela giurisdizionale dei casi manifesti può
pronunciarsi sulla validità della disdetta del contratto di locazione,
esaminando se la contestazione sollevata dal conduttore sia verosimile o se
essa sia priva di fondamento (Messaggio concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero, FF 2006 pag. 6724, Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1442,
1448);
che
l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre,
anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del
Pretore (DTF 137 III 317, Bohnet,
Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le
droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);
che il
Pretore ha accertato che alla scadenza della comminatoria di pagamento di 30
giorni fissata il 16 luglio 2013 (doc. B) il conduttore non aveva versato le
pigioni di giugno e luglio 2013 e il conguaglio delle spese accessorie 2012,
che la disdetta straordinaria era stata notificata al conduttore il 26 agosto
2013 (doc. C) e che quest’ultimo non aveva riconsegnato i locali alla scadenza
del contratto;
che
l’appellante non ha contestato di essere in mora, giustificando il ritardo nei
pagamenti con la sua situazione bancaria e fiscale in Italia, che gli impediva
di eseguire i bonifici tramite banca (verbale 27 novembre 2013);
che le
nuove argomentazioni sviluppate in questa sede dal convenuto (mancanza di
valido potere di rappresentanza delle persone che hanno redatto l’istanza di
espulsione e sono comparse in udienza in rappresentanza della locatrice) e i
nuovi documenti prodotti in questa sede non possono essere ammessi, i giudici
d’appello dovendo decidere solo sulla base delle argomentazioni e delle prove
assunte dal giudice di prima sede (sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012
del 7 novembre 2012, pubb. in SJ 2013 I 129, II CCA 12 marzo 2013, inc.
12.2013.30);
che dagli
atti della causa SO.2013.4635 i fatti sono chiari (mora del conduttore,
disdetta straordinaria e mancata riconsegna dell’ente locato alla scadenza) e
la situazione giuridica è chiara, poiché dall’incarto risulta la fondatezza
della disdetta straordinaria ai sensi dell’art. 257d CO, il conduttore ammettendo
pacificamente di essere in mora dal giugno 2013;
che a
ragione pertanto il Pretore ha deciso l’espulsione del convenuto dall’ente
locato con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC);
che di
conseguenza l’appello del convenuto, fondato su nuove argomentazioni e nuovi
mezzi di prova, è irricevibile e non può essere esaminato nel merito;
che in
tali circostanze la Camera può statuire, nella composizione a giudice unico
prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare l’atto alla
controparte;
che
l’appellante non può prevalersi di circostanze tali da impedire l’esecuzione
dell’ordine di espulsione (art. 341 cpv. 3 CPC);
che le
spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, mentre non si
attribuiscono ripetibili alla parte istante, alla quale non è stato chiesto di
esprimersi sull’appello;
che il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 56’880.- come accertato dal Pretore;
che nella
commisurazione delle spese processuali si è tenuto conto di tale valore e dei
parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura
sommaria di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG);
Per questi motivi,
decide:
Fatti
1. L’appello
9 dicembre 2013 di AP 1 è inammissibile.
2. Le
spese processuali in complessivi fr. 100.- sono a carico di AP 1. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Considerandi
Giudice Epiney-Colombo
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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