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Decisione

12.2013.206

Contratto di assicurazione, furto di autoveicolo, reticenza di assicurato, onere della prova del furto con il grado della verosimiglianza preponderante

4 settembre 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

1. Il 3 novembre 2008 AP 1 (in

seguito: l’assicurata) ha sottoscritto un contratto d’assicurazione con AO 1

(in seguito: l’assicurazione) avente per oggetto l’autovettura Volvo XC90 V8

Executive (__________) in leasing (presso la __________ __________) con

copertura dei rischi RC e casco (compreso anche il furto, doc. D, pag. 2). In

precedenza l’automobile era stata assicurata presso la compagnia assicurativa G__________

(doc. 3) per il periodo dal 3 settembre 2007 al 6 novembre 2011, con contratto disdetto

per lettera raccomandata del 30 ottobre 2008 (doc. C1). Il 26 gennaio 2009 AP 1

ha poi assicurato presso AO 1 un secondo autoveicolo marca Volvo XC70 D5 AWD (__________)

anch’esso acquistato in leasing con copertura dei rischi RC e casco (doc. H).

In precedenza, detto veicolo era assicurato presso la compagnia d’assicurazioni

A__________ (doc. 3).

Considerandi

2.

Il 31 dicembre 2010 AP 1 ha

denunciato la rapina/furto dell’automobile Volvo XC90 alla Polizia cantonale.

Nell’ambito del verbale d’interrogatorio reso alla Polizia, AP 1 ha dichiarato

che, il medesimo giorno, verso le 13.30 in Via __________, dopo aver appoggiato

la propria borsetta sul sedile sinistro posteriore, un uomo le si sarebbe

avvicinato da tergo intimandole, in lingua italiana, senza particolari accenti,

di non voltarsi e di consegnargli le chiavi dell’auto e il telefonino (cfr.

verbale d’interrogatorio, doc. E). AP 1 avrebbe eseguito le istruzioni

dell’uomo riferendogli inoltre che il telefonino si trovava nell’automobile.

L’uomo sarebbe poi salito in macchina e, dopo aver acceso il motore, sarebbe

partito. A questo punto AP 1 si sarebbe voltata senza però riuscire a vederlo

in modo tale da poterlo riconoscere (cfr. verbale di interrogatorio Polizia

cantonale, doc. E). Ancora sotto shock, ella si sarebbe immediatamente

incamminata verso il più vicino posto di Polizia per denunciare l’accaduto

(cfr. verbale di interrogatorio Polizia cantonale, doc. E). Lo stesso giorno

l’assicurata ha inoltre annunciato il furto al numero verde della AO 1 e il 3

gennaio 2011 ella ha contattato il settore sinistri dell’agenzia di __________

per comunicare il furto. Il 20 gennaio 2011 l’assicurata ha poi inoltrato

all’assicurazione il formulario “dichiarazione di sinistro”, nel frattempo

trasmessole dalla succursale di __________, debitamente compilato (cfr. doc.

F). Successivamente, il 16 giugno 2011, l’assicurata è stata convocata presso

gli uffici dell’assicurazione per rispondere a diverse domande volte a chiarire

le circostanze del furto/rapina denunciato. Di tale colloquio è stato redatto

un verbale scritto (cfr. doc. 4). Ad esso ha fatto seguito lo scritto 1° luglio

2011.

dell’assicurazione, la quale, rimproverando false dichiarazioni dell’assicurata,

si riservava di rescindere immediatamente i contratti di assicurazione relativi

ai veicoli Volvo XC90 e Volvo XC70 ritenendo si fosse verificato un caso di

reticenza ex art. 6 LCA (cfr. doc. H). L’assicurazione ha pertanto rifiutato le

prestazioni richieste dall’assicurata a seguito dell’asserito furto.

3.

Ottenuta il 18 novembre

2011.

l’autorizzazione ad agire (doc. R, CM.2011.606), con petizione 29 novembre

2011.

AP 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, la

condanna della AO 1 al pagamento di fr. 77'421.- oltre interessi di mora del 5

% dal 21 febbraio 2011, corrispondenti al valore assicurato (maggiorato)

dell’autoveicolo rubato oltre a spese legali pre-processuali e al costo di un

veicolo sostitutivo. La convenuta si è opposta alla domanda con la risposta 5

luglio 2012, postulandone la reiezione. Essa sostiene in primo luogo che

l’asserito furto, in realtà, non è mai avvenuto, in quanto l’attrice non ha

prodotto alcuna prova che dimostri o renda anche solo verosimile che

effettivamente si sia in presenza di un furto-rapina. Inoltre l’attrice avrebbe

sottaciuto l’esistenza di vari danni sia in ambito casco, sia in ambito RC con

le precedenti compagnie assicurative; di conseguenza il comportamento

dell’attrice costituirebbe un caso di reticenza giusta l’art. 6 LCA. In replica

l’attrice argomenta che le modalità utilizzate dal rapinatore non sarebbero

anomale alle nostre latitudini, così come sostenuto dalla convenuta; inoltre,

l’immediato blocco del numero del cellulare rimasto nell’automobile rubata,

comproverebbe l’avvenuto furto, poiché il blocco della scheda SIM rappresenta

per l’utente sicuramente un fastidio, causato dalla perdita di tutti i numeri

della rubrica. Secondo l’attrice, il fatto che non vi siano stati testimoni e

che il veicolo non sia stato più visto né trovato dopo il furto non

significherebbe che esso non sia stato rubato, bensì dimostrerebbe la

scaltrezza del ladro. Infine contesta recisamente il caso di reticenza, avendo

risposto correttamente e in buona fede a tutte le domande rivoltele dalla

convenuta ed avendo informato quest’ultima di aver subito un vandalismo in

precedenza per l’importo di fr. 300.- oltre ad altri danni (doc. C).

Riferendosi alla

giurisprudenza relativa all’art. 6 LCA l’attrice rileva, in particolare, che

non sussiste alcun nesso causale fra la presunta mancata comunicazione relativa

ai danni di parcheggio e l’aver subito un furto, per cui, a mente di

quest’ultima, non è dato il caso di reticenza.

In duplica la

convenuta ha ribadito e precisato le sue argomentazioni, mentre negli allegati

conclusionali le parti si sono confermate nelle rispettive ed opposte tesi di

fatto e di diritto.

4.

Con sentenza 6 novembre

2013.

il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto la petizione ponendo le

spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 2'100.- a carico dell’attrice,

con l’obbligo di rifondere alla convenuta l’importo di fr. 6'200.- a titolo di

ripetibili. In sostanza il giudice di prime cure ha raggiunto il convincimento

che il furto non sia avvenuto, non avendo addotto l’attrice alcuna prova atta a

dimostrarlo, e soprattutto non avendo fatto le cose che avrebbe dovuto

imperativamente fare per potere ambire alla tutela della verosimiglianza

preponderante richiesta dalla giurisprudenza. Venendo meno i necessari

presupposti affinché potesse essere ammesso il furto, il Pretore non ha

ritenuto necessario chinarsi sulla questione della reticenza invocata dalla

convenuta, respingendo di conseguenza la petizione giacché priva di buon

fondamento.

5.

L’attrice è insorta contro

il giudizio pretorile con appello 9 dicembre 2013, nell’ambito del quale

postula la riforma della sentenza di prima istanza nel senso di accogliere la

petizione e di condannare la convenuta al pagamento di fr. 77'241.- oltre

interessi al 5% dal 21 febbraio 2011, nonché l’attribuzione di tasse, spese di

giustizia e ripetibili di prima e seconda istanza a carico di quest’ultima. In

via subordinata l’attrice ha postulato il rinvio della causa al Pretore

affinché emani una nuova sentenza sulla scorta dei considerandi. In

particolare, per quanto attiene al furto, l’attrice rimprovera al Pretore di

essersi fondato su un errato apprezzamento sia dei fatti che del diritto. A suo

dire l’esistenza del furto-rapina sarebbe stata sufficientemente comprovata

oltre ad essere l’unica soluzione oggettivamente possibile in funzione della

documentazione versata agli atti, rispettivamente dello stato emotivo sofferto

ancora a distanza di anni. La tesi del Pretore apparirebbe altresì

insostenibile in considerazione del fatto che l’appellante non trarrebbe alcun

vantaggio diretto dal furto, dovendo l’Assicurazione semmai indennizzare la

società di leasing. In secondo luogo l’appellante contesta puntualmente le

argomentazioni della convenuta relative all’asserita reticenza. La convenuta,

con risposta 17 febbraio 2014, ha concluso per la reiezione dell’appello,

anch’essa con protesta di tasse, spese e ripetibili. Delle rispettive

considerazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi

seguenti.

6.

Il 22 aprile 2015 l’appellata

ha inoltrato a questa Camera un’istanza per la produzione di nuovi mezzi di

prova ai sensi dell’art. 317 CPC, chiedendo l’assunzione agli atti della

dichiarazione spontanea rilasciata dal marito dell’appellante, __________,

oltre all’interrogatorio testimoniale di quest’ultimo e di C__________ e S__________,

presso l’appellata, dinanzi ai quali è stata resa la dichiarazione scritta in

oggetto.

Con osservazioni 18

maggio 2015 l’appellante si oppone integralmente alla richiesta sostenendo che

la dichiarazione scritta del teste non costituisce alcun valido mezzo di prova.

Inoltre le dichiarazioni del marito sarebbero inverosimili oltre che contraddittorie.

L’appellante si oppone altresì all’audizione testimoniale di quest’ultimo, poiché

tardiva, così come di C__________ e S__________, essendo le stesse del tutto

ininfluenti. Nella denegata ipotesi in cui l’istanza dovesse essere ammessa,

l’appellante chiede l’assunzione agli atti dei documenti che permetterebbero di

contraddire le affermazioni del marito, con il quale i rapporti sarebbero

peraltro estremamente tesi, essendo in corso una procedura di separazione

litigiosa.

7.

Preliminarmente occorre

esaminare se siano date le premesse per l’accoglimento dell’istanza per la

produzione di nuovi mezzi di prova presentata dall’appellata il 22 aprile 2015.

Giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se

vengono immediatamente addotti e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto

conto delle circostanze. In concreto appare innegabile che l’appellata abbia

inoltrato diligentemente e tempestivamente la dichiarazione rilasciata il 20

aprile 2015 da __________ chiedendone l’assunzione agli atti. Sennonché, come

osservato dall’appellante, le dichiarazioni testimoniali scritte, di principio,

non hanno alcun valore probatorio, ad eccezione di alcuni casi, del tutto

particolari, ove trattasi di autocertificazioni previste dalla legge o

comportanti la responsabilità del loro autore, alle quali il Tribunale federale

riconosce un chiaro valore probatorio (cfr. Trezzini, Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, ad art. 157, pag. 723, con richiamo alla

sentenza del Tribunale federale del 14 ottobre 2003 4P.139/2003). La dichiarazione

di __________ non rientra in tali casi particolari e non ha di conseguenza

alcun valore probatorio. Il contenuto della stessa è inoltre piuttosto vago e

non permette di dimostrare nulla. Se a ciò si aggiunge la conflittualità dei

rapporti personali fra l’appellante ed il marito, la dichiarazione spontanea di

quest’ultimo lascia adito a diversi dubbi. Per tutte queste considerazioni la

dichiarazione 20 aprile 2015 non può essere assunta agli atti. Di conseguenza

appaiono pure prive di buon fondamento la richiesta di interrogatorio

testimoniale del medesimo A__________ così come dei dipendenti dell’appellata

che hanno raccolto la dichiarazione, i quali non potrebbero dichiarare nulla di

rilevante ai fini della causa. L’istanza di produzione di nuovi mezzi di prova

viene di conseguenza respinta. D’altra parte la stessa risulterebbe del tutto

inutile ritenuto l’esito dell’appello, e meglio come ai considerandi che

seguono.

8.

Nella fattispecie il

Pretore è giunto alla conclusione che l’attrice non ha provato con il

necessario grado di verosimiglianza richiesto dagli art. 8 CC e 39 LCA la tesi

del furto da lei sostenuta, venendo quindi meno al suo onere probatorio

riguardo all’esistenza del sinistro assicurato. Secondo gli art. 8 CC e 39 LCA,

la prova del sinistro spetta in principio all’assicurato. Nei casi come quello

in esame, in cui la prova assoluta del sinistro è impossibile – a meno di

sorprendere l’autore del furto in flagranza di reato – giurisprudenza e

dottrina considerano sufficiente una prova indiziaria: non basta tuttavia che

l’assicurato adduca la semplice verosimiglianza dell’ipotesi di furto; egli

deve invece provare la realizzazione dell’evento con un grado di probabilità

elevato, in base all’andamento generale delle cose e alla comune esperienza

della vita (cfr. sentenza del Tribunale federale 1° febbraio 1996 5C.240/1995,

8.

gennaio 2001 5C.79/2000; JdT 1997 I 811; RUA XVII n. 31; II CCA sentenza inc.

no. 12.98.185 del 7 gennaio 1999; Nef, Kommentar zum schweizerischen

Privatrecht, VGG 2001, no. 21 ad art. 39 LCS e n. 56 ad art. 40 LCA; Suter,

L’assurance des choses, Zurigo 1984, pag. 178; Hauswirth/Suter,

Sachversicherung, Berna 1990, pag. 271). Peraltro, di fronte a una prova che

non è assoluta, l’assicuratore ha il diritto di fornire e dimostrare

circostanze di fatto atte a porre seriamente in dubbio la correttezza e

l’esattezza dei fatti così presunti (diritto alla controprova: DTF 115 II 305,

120.

II 393 consid. 4b;TF 21 agosto 2001 5C. 162/2001; Kummer, Berner Kommentar,

n. 362 segg. e in particolare n. 366 ad art. 8 CC; Gaugler, Der

prima-facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, in RSA 26 pag. 306

segg., 309; Nef, op. cit. n. , 22 e 38 ad art. 39 LCA).

Il Tribunale federale ha poi

ulteriormente precisato che colui il quale fa valere pretese nei confronti

della compagnia di assicurazione è gravato dall’onere della prova per quanto

concerne le circostanze che giustificano il suo credito, mentre l’assicuratore

deve provare i fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione

contrattuale (DTF 133 III 121 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale del

25.

febbraio 2004 5C.261/2003 consid. 3.2). Atteso che, con riferimento al

verificarsi dell’evento assicurato – segnatamente nell’ambito

dell’assicurazione contro i furti – una prova rigorosa non può di regola essere

apportata, rispettivamente non può essere ragionevolmente esatta, la

giurisprudenza ritiene giustificata una facilitazione della prova (DTF 133 III

121.

consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 25 febbraio 2004 5C.261/2003

consid. 3.2). Il grado della prova richiesta all’avente diritto è pertanto

ridotto alla verosimiglianza preponderante. Quest’ultima, che non deve essere

confusa con la semplice verosimiglianza, non esclude la possibilità che un fatto

si sia realizzato in modo diverso o solo parziale o non si sia del tutto

prodotto; tuttavia la possibilità di un diverso svolgimento dei fatti non deve

entrare ragionevolmente in linea di conto (DTF 133 III 121 consid. 3.3.;

sentenza del Tribunale federale 25 febbraio 2004 5C.26172003 consid. 3.2.). Il

Tribunale federale ha però esplicitamente rifiutato l’applicazione di un

cosiddetto grado della prova variabile, giusta il quale le esigenze da porre

alla prova di un fatto diverrebbero tanto più elevate quanto più inverosimile

appaia la versione dell’assicurato (DTF 133 III 121 consid. 3.3 cpv. 3 e 3.4

cpv. 3; sentenza del Tribunale federale 25 febbraio 2004 5C.261/2003 consid.

3.

). Ha infine rilevato che l’art. 8 CC include anche il diritto alla controprova

dell’assicurazione: a quest’ultima deve essere permesso di apportare prove su

circostanze atte a suscitare notevoli dubbi sulla versione fornita dall’avente

diritto, in modo da impedire che tale versione venga considerata come

preponderantemente verosimile (DTF 133 III 121 consid. 3.4; sentenza del

Tribunale federale 25 febbraio 2004 5C.261/2003 consid. 3.2).

9.

Nel caso concreto si tratta

quindi in primo luogo di stabilire se la versione del furto fornita

dall’attrice risulti preponderantemente verosimile, come correttamente

esaminato dal primo giudice. Abbondanzialmente si rileva che la tesi

dell’appellante, stante la quale la parte convenuta non avrebbe apportato

alcuna controprova atta a demolire la tesi del furto, non merita tutela. L’onere

probatorio incombeva infatti all’attrice e non viceversa. Nella sentenza 6

novembre 2013 il Pretore ha concluso che i presupposti necessari affinché

l’asserito furto possa essere ammesso non si sono realizzati. Secondo il giudice

di prime cure, malgrado l’attrice abbia denunciato il furto alla Polizia e

all’assicurazione, abbia bloccato la carta SIM del telefonino e il veicolo non

sia più stato ritrovato, il necessario grado di verosimiglianza atto a

comprovare l’avvenuto furto non è stato raggiunto. Nemmeno lo stato d’animo

angosciato espresso in Polizia (al momento della denuncia) e anche in Pretura

(in occasione del suo interrogatorio) può essere ritenuto determinante ai fini

dell’onere probatorio. In effetti, sebbene l’appellante insista nel sostenere

che gli atti da essa compiuti subito dopo l’asserito furto, così come lo stato

emozionale, apparso ancora turbato, a oltre tre anni di distanza, siano

sufficienti a dimostrare l’avvenuto furto, e rimproveri al Pretore di essere

incorso in un erroneo apprezzamento dei fatti, oggettivamente gli stessi non

permettono di concludere che il furto si sia effettivamente realizzato, senza

che un diverso svolgimento dei fatti possa essere tenuto ragionevolmente in

considerazione. Anche nell’ambito della propria censura l’appellante non

fornisce elementi tali che possano permettere a questa Camera di scostarsi dagli

accertamenti e dalle conclusioni del Pretore.

10.

Secondo il Pretore

sarebbero, però, le cose che l’attrice non ha fatto e che invece avrebbe dovuto

imperativamente fare per poter tentare di ambire alla tutela della

verosimiglianza, motivo determinante affinché non possa essere accolta la tesi

del furto.

10.1

La prima di tali motivazioni

riguarda la questione delle chiavi. A detta del primo giudice appare infatti

del tutto inverosimile che per il veicolo in questione, acquistato a un prezzo

considerevole da un rivenditore ufficiale, non siano state consegnate all’acquirente

le due chiavi di fabbrica, nemmeno in un secondo tempo, a richiesta

dell’attrice. Come rettamente argomentato dalla convenuta la questione non è

sicuramente irrilevante e lascia spazio a parecchi dubbi. Nemmeno la

dichiarazione di D__________, dipendente del __________, presso il quale il

veicolo era stato acquistato, e prodotta dall’appellante ai sensi dell’art. 317

CPC, contribuisce in qualche modo a fare chiarezza. A prescindere

dall’improponibilità della dichiarazione testimoniale scritta (cfr. consid. 7)

come mezzo di prova, la tempestività e la diligenza nella presentazione della

nuova prova in appello non sono date, poiché la rilevanza del tema delle chiavi

era noto all’assicurata fin dal colloquio 16 giugno 2011 (cfr. doc. 4, pag. 7).

A ogni modo la dichiarazione in questione non sarebbe nemmeno utile per il

giudizio anche se fosse proponibile, in quanto il suo estensore si è limitato a

indicare che poteva “essere possibile” la consegna di una sola chiave

all’acquirente e che, nonostante la richiesta dell’interessata, non le era

stata fornita una seconda chiave. Contrariamente a quanto preteso

dell’appellante, tale dichiarazione lascia spazio a diverse ipotesi e non si

rivela quindi decisiva per il giudizio.

10.2

Per il Pretore il grado di

prova richiesto non è stato raggiunto nemmeno per quanto attiene alla somma di

fr. 3'000.- in contanti, che l’appellante sostiene di avere avuto in borsetta

al momento del furto poiché destinati al pagamento delle fatture di fine anno.

Secondo quanto dichiarato dall’attrice (cfr. doc. 4, pag. 2) si tratterebbe di

denaro ricevuto quel medesimo giorno da un cliente. Ora, l’attrice non ha

citato come teste il cliente in questione né ha prodotto una ricevuta

attestante tale versamento. Le argomentazioni del Pretore su questo punto

resistono pertanto alle censure dell’appellante, che si limitano a contestare

la sussistenza di una contraddizione fra quanto indicato nel suo interrogatorio

e quanto indicato dall’assicurazione. Se da un lato è vero che non vi è stata

contraddizione da parte dell’appellante, la stessa è però rimasta completamente

inattiva nel documentare le proprie affermazioni. Del resto, come rileva con

pertinenza l’appellata, l’attrice era dipendente a tempo pieno del Dicastero

del territorio della Città di __________ e appariva dunque strano l’incasso di

denaro in contanti da un cliente privato.

10.3

Il comportamento

dell’appellante subito dopo aver subito l’asserito furto/rapina costituirebbe, secondo

il Pretore, un’ulteriore motivazione per denegare la verosimiglianza

preponderante. In particolare la mancata richiesta di aiuto, così come il non

aver interpellato i vicini a sapere se avessero visto qualcosa e, soprattutto,

il fatto di non aver cambiato la serratura dell’appartamento e dell’ufficio

(doc. 4, pag. 3), ritenuto che le chiavi erano tra gli oggetti rubati

unitamente all’automobile, renderebbero del tutto inverosimile la tesi

dell’asserito furto. Le argomentazioni dell’appellante, la quale insiste nel

giustificare il proprio comportamento con lo stato di shok in cui si sarebbe

trovata dopo la rapina, appaiono infondate. Come correttamente rilevato dal

Pretore, il fatto di non aver pensato a cambiare le serrature dell’appartamento

e dell’ufficio risulta del tutto ingiustificato, quando il comune buon senso

avrebbe imposto a chiunque, nella medesima circostanza, di provvedere al più presto

a cambiare i cilindri e le chiavi. Se l’attrice fosse rimasta davvero profondamente

turbata dall’avvenuto furto, a maggior ragione avrebbe dovuto adottare tutte le

necessarie precauzioni a tutela della propria sicurezza. Tutti questi elementi

fanno ritenere poco credibile quanto affermato dall’appellante.

11.

L’appellante contesta

inoltre le circostanze, definite “di contorno”, indicate dal Pretore a supporto

della propria motivazione. Ella ribadisce in appello che le circostanze del

furto/rapina non erano anomale, riferendosi ad alcuni articoli di giornale

prodotti agli atti (doc. T, U) e rilevando che la stradina in cui era avvenuto

il fatto criminale era in una zona residenziale “certamente deserta” il 31

dicembre 2010 sul mezzogiorno. Se non che, l’argomentazione non è sufficiente

per contrastare gli accertamenti del Pretore. L’articolo doc. T si riferisce a

un tentativo di rapina all’alba a un distributore di benzina, del tutto diverso

dalla fattispecie, mentre il doc. U menziona solo le statistiche sull’aumento

dei furti nel 2011. Non si vede quindi come possano dimostrare con

verosimiglianza preponderante l’esistenza del furto/rapina denunciato

dall’attrice. Per quel che concerne la situazione finanziaria dell’assicurata,

definita “problematica” dal Pretore, l’appellante sostiene che essa non aveva

nulla da guadagnare con il furto, poiché l’indennizzo assicurativo sarebbe

andato a beneficio della società concedente il leasing. L’argomentazione non è

sufficiente, ancora una volta, per adempiere i requisiti della verosimiglianza

preponderante. Nella situazione finanziaria “problematica” accertata dal

Pretore, consistente in esecuzioni pendenti per fr. 432'401.60 e 18 attestati

di carenza di beni (cfr. fascicolo cauzione processuale), l’attrice avrebbe

avuto, infatti, un vantaggio finanziario già solo con il venir meno delle rate

mensili del leasing dell’autoveicolo di cui ha denunciato il furto.

12.

In considerazione di quanto

esposto, la sentenza pretorile resiste alle censure dell’appellante e va

pertanto confermata. La modalità dell’asserito furto/rapina, così come il

comportamento dell’appellante e la mancata produzione di prove, suscitano

notevoli dubbi sulla versione fornita da quest’ultima, in modo tale da impedire

che la stessa venga considerata come preponderatamente verosimile ai sensi

degli art. 8 CC e 39 LCA.

L’appello risulta quindi

infondato e deve essere respinto, senza che sia necessario esaminare

ulteriormente le censure dell’appellante sull’esistenza di una sua reticenza.

Anche su questo punto la sentenza pretorile deve essere confermata.

13.

Le spese processuali seguono

la soccombenza dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata

indennità per ripetibili. Nella commisurazione delle spese giudiziarie si tiene

conto di un valore di fr. 77'421.-. La tassa di giustizia di appello è

stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in vigore

dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi,

pag. 38 e 39). L’indennità per ripetibili in favore dell’appellata è

determinata seguendo i criteri indicati dall’art. 11 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar).

Per i quali motivi,

decide:

1.

L’appello 9 dicembre 2013

di AP 1 è respinto.

2.

Le spese processuali di appello

in complessivi fr. 4'000.-, già parzialmente anticipate dall’appellante,

restano a suo carico, la quale rifonderà alla controparte un importo di fr.

3'100.- a titolo di ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro

30.

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF).