12.2013.206
Contratto di assicurazione, furto di autoveicolo, reticenza di assicurato, onere della prova del furto con il grado della verosimiglianza preponderante
4 settembre 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.206
Lugano
4 settembre 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Fiscalini
e Sartori-Lombardi (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa in procedura ordinaria - inc. n. OR.2011.156 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 29 novembre 2011
da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al versamento dell’importo di
fr. 77'421.- oltre interessi di mora del 5 % dal 21 febbraio 2011, domanda alla
quale si è opposta la convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza 6
novembre 2013;
appellante l’attrice con
appello 9 dicembre 2013 con cui chiede in via principale la riforma del
giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione, modificando di
conseguenza anche il dispositivo sulle spese giudiziarie; subordinatamente di
rinviare la causa al Pretore affinché emani una nuova sentenza sulla base dei
considerandi, il tutto con protesta di spese e ripetibili di seconda istanza;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
Fatti
1. Il 3 novembre 2008 AP 1 (in
seguito: l’assicurata) ha sottoscritto un contratto d’assicurazione con AO 1
(in seguito: l’assicurazione) avente per oggetto l’autovettura Volvo XC90 V8
Executive (__________) in leasing (presso la __________ __________) con
copertura dei rischi RC e casco (compreso anche il furto, doc. D, pag. 2). In
precedenza l’automobile era stata assicurata presso la compagnia assicurativa G__________
(doc. 3) per il periodo dal 3 settembre 2007 al 6 novembre 2011, con contratto disdetto
per lettera raccomandata del 30 ottobre 2008 (doc. C1). Il 26 gennaio 2009 AP 1
ha poi assicurato presso AO 1 un secondo autoveicolo marca Volvo XC70 D5 AWD (__________)
anch’esso acquistato in leasing con copertura dei rischi RC e casco (doc. H).
In precedenza, detto veicolo era assicurato presso la compagnia d’assicurazioni
A__________ (doc. 3).
Considerandi
2.
Il 31 dicembre 2010 AP 1 ha
denunciato la rapina/furto dell’automobile Volvo XC90 alla Polizia cantonale.
Nell’ambito del verbale d’interrogatorio reso alla Polizia, AP 1 ha dichiarato
che, il medesimo giorno, verso le 13.30 in Via __________, dopo aver appoggiato
la propria borsetta sul sedile sinistro posteriore, un uomo le si sarebbe
avvicinato da tergo intimandole, in lingua italiana, senza particolari accenti,
di non voltarsi e di consegnargli le chiavi dell’auto e il telefonino (cfr.
verbale d’interrogatorio, doc. E). AP 1 avrebbe eseguito le istruzioni
dell’uomo riferendogli inoltre che il telefonino si trovava nell’automobile.
L’uomo sarebbe poi salito in macchina e, dopo aver acceso il motore, sarebbe
partito. A questo punto AP 1 si sarebbe voltata senza però riuscire a vederlo
in modo tale da poterlo riconoscere (cfr. verbale di interrogatorio Polizia
cantonale, doc. E). Ancora sotto shock, ella si sarebbe immediatamente
incamminata verso il più vicino posto di Polizia per denunciare l’accaduto
(cfr. verbale di interrogatorio Polizia cantonale, doc. E). Lo stesso giorno
l’assicurata ha inoltre annunciato il furto al numero verde della AO 1 e il 3
gennaio 2011 ella ha contattato il settore sinistri dell’agenzia di __________
per comunicare il furto. Il 20 gennaio 2011 l’assicurata ha poi inoltrato
all’assicurazione il formulario “dichiarazione di sinistro”, nel frattempo
trasmessole dalla succursale di __________, debitamente compilato (cfr. doc.
F). Successivamente, il 16 giugno 2011, l’assicurata è stata convocata presso
gli uffici dell’assicurazione per rispondere a diverse domande volte a chiarire
le circostanze del furto/rapina denunciato. Di tale colloquio è stato redatto
un verbale scritto (cfr. doc. 4). Ad esso ha fatto seguito lo scritto 1° luglio
2011.
dell’assicurazione, la quale, rimproverando false dichiarazioni dell’assicurata,
si riservava di rescindere immediatamente i contratti di assicurazione relativi
ai veicoli Volvo XC90 e Volvo XC70 ritenendo si fosse verificato un caso di
reticenza ex art. 6 LCA (cfr. doc. H). L’assicurazione ha pertanto rifiutato le
prestazioni richieste dall’assicurata a seguito dell’asserito furto.
3.
Ottenuta il 18 novembre
2011.
l’autorizzazione ad agire (doc. R, CM.2011.606), con petizione 29 novembre
2011.
AP 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, la
condanna della AO 1 al pagamento di fr. 77'421.- oltre interessi di mora del 5
% dal 21 febbraio 2011, corrispondenti al valore assicurato (maggiorato)
dell’autoveicolo rubato oltre a spese legali pre-processuali e al costo di un
veicolo sostitutivo. La convenuta si è opposta alla domanda con la risposta 5
luglio 2012, postulandone la reiezione. Essa sostiene in primo luogo che
l’asserito furto, in realtà, non è mai avvenuto, in quanto l’attrice non ha
prodotto alcuna prova che dimostri o renda anche solo verosimile che
effettivamente si sia in presenza di un furto-rapina. Inoltre l’attrice avrebbe
sottaciuto l’esistenza di vari danni sia in ambito casco, sia in ambito RC con
le precedenti compagnie assicurative; di conseguenza il comportamento
dell’attrice costituirebbe un caso di reticenza giusta l’art. 6 LCA. In replica
l’attrice argomenta che le modalità utilizzate dal rapinatore non sarebbero
anomale alle nostre latitudini, così come sostenuto dalla convenuta; inoltre,
l’immediato blocco del numero del cellulare rimasto nell’automobile rubata,
comproverebbe l’avvenuto furto, poiché il blocco della scheda SIM rappresenta
per l’utente sicuramente un fastidio, causato dalla perdita di tutti i numeri
della rubrica. Secondo l’attrice, il fatto che non vi siano stati testimoni e
che il veicolo non sia stato più visto né trovato dopo il furto non
significherebbe che esso non sia stato rubato, bensì dimostrerebbe la
scaltrezza del ladro. Infine contesta recisamente il caso di reticenza, avendo
risposto correttamente e in buona fede a tutte le domande rivoltele dalla
convenuta ed avendo informato quest’ultima di aver subito un vandalismo in
precedenza per l’importo di fr. 300.- oltre ad altri danni (doc. C).
Riferendosi alla
giurisprudenza relativa all’art. 6 LCA l’attrice rileva, in particolare, che
non sussiste alcun nesso causale fra la presunta mancata comunicazione relativa
ai danni di parcheggio e l’aver subito un furto, per cui, a mente di
quest’ultima, non è dato il caso di reticenza.
In duplica la
convenuta ha ribadito e precisato le sue argomentazioni, mentre negli allegati
conclusionali le parti si sono confermate nelle rispettive ed opposte tesi di
fatto e di diritto.
4.
Con sentenza 6 novembre
2013.
il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto la petizione ponendo le
spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 2'100.- a carico dell’attrice,
con l’obbligo di rifondere alla convenuta l’importo di fr. 6'200.- a titolo di
ripetibili. In sostanza il giudice di prime cure ha raggiunto il convincimento
che il furto non sia avvenuto, non avendo addotto l’attrice alcuna prova atta a
dimostrarlo, e soprattutto non avendo fatto le cose che avrebbe dovuto
imperativamente fare per potere ambire alla tutela della verosimiglianza
preponderante richiesta dalla giurisprudenza. Venendo meno i necessari
presupposti affinché potesse essere ammesso il furto, il Pretore non ha
ritenuto necessario chinarsi sulla questione della reticenza invocata dalla
convenuta, respingendo di conseguenza la petizione giacché priva di buon
fondamento.
5.
L’attrice è insorta contro
il giudizio pretorile con appello 9 dicembre 2013, nell’ambito del quale
postula la riforma della sentenza di prima istanza nel senso di accogliere la
petizione e di condannare la convenuta al pagamento di fr. 77'241.- oltre
interessi al 5% dal 21 febbraio 2011, nonché l’attribuzione di tasse, spese di
giustizia e ripetibili di prima e seconda istanza a carico di quest’ultima. In
via subordinata l’attrice ha postulato il rinvio della causa al Pretore
affinché emani una nuova sentenza sulla scorta dei considerandi. In
particolare, per quanto attiene al furto, l’attrice rimprovera al Pretore di
essersi fondato su un errato apprezzamento sia dei fatti che del diritto. A suo
dire l’esistenza del furto-rapina sarebbe stata sufficientemente comprovata
oltre ad essere l’unica soluzione oggettivamente possibile in funzione della
documentazione versata agli atti, rispettivamente dello stato emotivo sofferto
ancora a distanza di anni. La tesi del Pretore apparirebbe altresì
insostenibile in considerazione del fatto che l’appellante non trarrebbe alcun
vantaggio diretto dal furto, dovendo l’Assicurazione semmai indennizzare la
società di leasing. In secondo luogo l’appellante contesta puntualmente le
argomentazioni della convenuta relative all’asserita reticenza. La convenuta,
con risposta 17 febbraio 2014, ha concluso per la reiezione dell’appello,
anch’essa con protesta di tasse, spese e ripetibili. Delle rispettive
considerazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi
seguenti.
6.
Il 22 aprile 2015 l’appellata
ha inoltrato a questa Camera un’istanza per la produzione di nuovi mezzi di
prova ai sensi dell’art. 317 CPC, chiedendo l’assunzione agli atti della
dichiarazione spontanea rilasciata dal marito dell’appellante, __________,
oltre all’interrogatorio testimoniale di quest’ultimo e di C__________ e S__________,
presso l’appellata, dinanzi ai quali è stata resa la dichiarazione scritta in
oggetto.
Con osservazioni 18
maggio 2015 l’appellante si oppone integralmente alla richiesta sostenendo che
la dichiarazione scritta del teste non costituisce alcun valido mezzo di prova.
Inoltre le dichiarazioni del marito sarebbero inverosimili oltre che contraddittorie.
L’appellante si oppone altresì all’audizione testimoniale di quest’ultimo, poiché
tardiva, così come di C__________ e S__________, essendo le stesse del tutto
ininfluenti. Nella denegata ipotesi in cui l’istanza dovesse essere ammessa,
l’appellante chiede l’assunzione agli atti dei documenti che permetterebbero di
contraddire le affermazioni del marito, con il quale i rapporti sarebbero
peraltro estremamente tesi, essendo in corso una procedura di separazione
litigiosa.
7.
Preliminarmente occorre
esaminare se siano date le premesse per l’accoglimento dell’istanza per la
produzione di nuovi mezzi di prova presentata dall’appellata il 22 aprile 2015.
Giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se
vengono immediatamente addotti e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto
conto delle circostanze. In concreto appare innegabile che l’appellata abbia
inoltrato diligentemente e tempestivamente la dichiarazione rilasciata il 20
aprile 2015 da __________ chiedendone l’assunzione agli atti. Sennonché, come
osservato dall’appellante, le dichiarazioni testimoniali scritte, di principio,
non hanno alcun valore probatorio, ad eccezione di alcuni casi, del tutto
particolari, ove trattasi di autocertificazioni previste dalla legge o
comportanti la responsabilità del loro autore, alle quali il Tribunale federale
riconosce un chiaro valore probatorio (cfr. Trezzini, Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, ad art. 157, pag. 723, con richiamo alla
sentenza del Tribunale federale del 14 ottobre 2003 4P.139/2003). La dichiarazione
di __________ non rientra in tali casi particolari e non ha di conseguenza
alcun valore probatorio. Il contenuto della stessa è inoltre piuttosto vago e
non permette di dimostrare nulla. Se a ciò si aggiunge la conflittualità dei
rapporti personali fra l’appellante ed il marito, la dichiarazione spontanea di
quest’ultimo lascia adito a diversi dubbi. Per tutte queste considerazioni la
dichiarazione 20 aprile 2015 non può essere assunta agli atti. Di conseguenza
appaiono pure prive di buon fondamento la richiesta di interrogatorio
testimoniale del medesimo A__________ così come dei dipendenti dell’appellata
che hanno raccolto la dichiarazione, i quali non potrebbero dichiarare nulla di
rilevante ai fini della causa. L’istanza di produzione di nuovi mezzi di prova
viene di conseguenza respinta. D’altra parte la stessa risulterebbe del tutto
inutile ritenuto l’esito dell’appello, e meglio come ai considerandi che
seguono.
8.
Nella fattispecie il
Pretore è giunto alla conclusione che l’attrice non ha provato con il
necessario grado di verosimiglianza richiesto dagli art. 8 CC e 39 LCA la tesi
del furto da lei sostenuta, venendo quindi meno al suo onere probatorio
riguardo all’esistenza del sinistro assicurato. Secondo gli art. 8 CC e 39 LCA,
la prova del sinistro spetta in principio all’assicurato. Nei casi come quello
in esame, in cui la prova assoluta del sinistro è impossibile – a meno di
sorprendere l’autore del furto in flagranza di reato – giurisprudenza e
dottrina considerano sufficiente una prova indiziaria: non basta tuttavia che
l’assicurato adduca la semplice verosimiglianza dell’ipotesi di furto; egli
deve invece provare la realizzazione dell’evento con un grado di probabilità
elevato, in base all’andamento generale delle cose e alla comune esperienza
della vita (cfr. sentenza del Tribunale federale 1° febbraio 1996 5C.240/1995,
8.
gennaio 2001 5C.79/2000; JdT 1997 I 811; RUA XVII n. 31; II CCA sentenza inc.
no. 12.98.185 del 7 gennaio 1999; Nef, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, VGG 2001, no. 21 ad art. 39 LCS e n. 56 ad art. 40 LCA; Suter,
L’assurance des choses, Zurigo 1984, pag. 178; Hauswirth/Suter,
Sachversicherung, Berna 1990, pag. 271). Peraltro, di fronte a una prova che
non è assoluta, l’assicuratore ha il diritto di fornire e dimostrare
circostanze di fatto atte a porre seriamente in dubbio la correttezza e
l’esattezza dei fatti così presunti (diritto alla controprova: DTF 115 II 305,
120.
II 393 consid. 4b;TF 21 agosto 2001 5C. 162/2001; Kummer, Berner Kommentar,
n. 362 segg. e in particolare n. 366 ad art. 8 CC; Gaugler, Der
prima-facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, in RSA 26 pag. 306
segg., 309; Nef, op. cit. n. , 22 e 38 ad art. 39 LCA).
Il Tribunale federale ha poi
ulteriormente precisato che colui il quale fa valere pretese nei confronti
della compagnia di assicurazione è gravato dall’onere della prova per quanto
concerne le circostanze che giustificano il suo credito, mentre l’assicuratore
deve provare i fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione
contrattuale (DTF 133 III 121 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale del
25.
febbraio 2004 5C.261/2003 consid. 3.2). Atteso che, con riferimento al
verificarsi dell’evento assicurato – segnatamente nell’ambito
dell’assicurazione contro i furti – una prova rigorosa non può di regola essere
apportata, rispettivamente non può essere ragionevolmente esatta, la
giurisprudenza ritiene giustificata una facilitazione della prova (DTF 133 III
121.
consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 25 febbraio 2004 5C.261/2003
consid. 3.2). Il grado della prova richiesta all’avente diritto è pertanto
ridotto alla verosimiglianza preponderante. Quest’ultima, che non deve essere
confusa con la semplice verosimiglianza, non esclude la possibilità che un fatto
si sia realizzato in modo diverso o solo parziale o non si sia del tutto
prodotto; tuttavia la possibilità di un diverso svolgimento dei fatti non deve
entrare ragionevolmente in linea di conto (DTF 133 III 121 consid. 3.3.;
sentenza del Tribunale federale 25 febbraio 2004 5C.26172003 consid. 3.2.). Il
Tribunale federale ha però esplicitamente rifiutato l’applicazione di un
cosiddetto grado della prova variabile, giusta il quale le esigenze da porre
alla prova di un fatto diverrebbero tanto più elevate quanto più inverosimile
appaia la versione dell’assicurato (DTF 133 III 121 consid. 3.3 cpv. 3 e 3.4
cpv. 3; sentenza del Tribunale federale 25 febbraio 2004 5C.261/2003 consid.
3.
). Ha infine rilevato che l’art. 8 CC include anche il diritto alla controprova
dell’assicurazione: a quest’ultima deve essere permesso di apportare prove su
circostanze atte a suscitare notevoli dubbi sulla versione fornita dall’avente
diritto, in modo da impedire che tale versione venga considerata come
preponderantemente verosimile (DTF 133 III 121 consid. 3.4; sentenza del
Tribunale federale 25 febbraio 2004 5C.261/2003 consid. 3.2).
9.
Nel caso concreto si tratta
quindi in primo luogo di stabilire se la versione del furto fornita
dall’attrice risulti preponderantemente verosimile, come correttamente
esaminato dal primo giudice. Abbondanzialmente si rileva che la tesi
dell’appellante, stante la quale la parte convenuta non avrebbe apportato
alcuna controprova atta a demolire la tesi del furto, non merita tutela. L’onere
probatorio incombeva infatti all’attrice e non viceversa. Nella sentenza 6
novembre 2013 il Pretore ha concluso che i presupposti necessari affinché
l’asserito furto possa essere ammesso non si sono realizzati. Secondo il giudice
di prime cure, malgrado l’attrice abbia denunciato il furto alla Polizia e
all’assicurazione, abbia bloccato la carta SIM del telefonino e il veicolo non
sia più stato ritrovato, il necessario grado di verosimiglianza atto a
comprovare l’avvenuto furto non è stato raggiunto. Nemmeno lo stato d’animo
angosciato espresso in Polizia (al momento della denuncia) e anche in Pretura
(in occasione del suo interrogatorio) può essere ritenuto determinante ai fini
dell’onere probatorio. In effetti, sebbene l’appellante insista nel sostenere
che gli atti da essa compiuti subito dopo l’asserito furto, così come lo stato
emozionale, apparso ancora turbato, a oltre tre anni di distanza, siano
sufficienti a dimostrare l’avvenuto furto, e rimproveri al Pretore di essere
incorso in un erroneo apprezzamento dei fatti, oggettivamente gli stessi non
permettono di concludere che il furto si sia effettivamente realizzato, senza
che un diverso svolgimento dei fatti possa essere tenuto ragionevolmente in
considerazione. Anche nell’ambito della propria censura l’appellante non
fornisce elementi tali che possano permettere a questa Camera di scostarsi dagli
accertamenti e dalle conclusioni del Pretore.
10.
Secondo il Pretore
sarebbero, però, le cose che l’attrice non ha fatto e che invece avrebbe dovuto
imperativamente fare per poter tentare di ambire alla tutela della
verosimiglianza, motivo determinante affinché non possa essere accolta la tesi
del furto.
10.1
La prima di tali motivazioni
riguarda la questione delle chiavi. A detta del primo giudice appare infatti
del tutto inverosimile che per il veicolo in questione, acquistato a un prezzo
considerevole da un rivenditore ufficiale, non siano state consegnate all’acquirente
le due chiavi di fabbrica, nemmeno in un secondo tempo, a richiesta
dell’attrice. Come rettamente argomentato dalla convenuta la questione non è
sicuramente irrilevante e lascia spazio a parecchi dubbi. Nemmeno la
dichiarazione di D__________, dipendente del __________, presso il quale il
veicolo era stato acquistato, e prodotta dall’appellante ai sensi dell’art. 317
CPC, contribuisce in qualche modo a fare chiarezza. A prescindere
dall’improponibilità della dichiarazione testimoniale scritta (cfr. consid. 7)
come mezzo di prova, la tempestività e la diligenza nella presentazione della
nuova prova in appello non sono date, poiché la rilevanza del tema delle chiavi
era noto all’assicurata fin dal colloquio 16 giugno 2011 (cfr. doc. 4, pag. 7).
A ogni modo la dichiarazione in questione non sarebbe nemmeno utile per il
giudizio anche se fosse proponibile, in quanto il suo estensore si è limitato a
indicare che poteva “essere possibile” la consegna di una sola chiave
all’acquirente e che, nonostante la richiesta dell’interessata, non le era
stata fornita una seconda chiave. Contrariamente a quanto preteso
dell’appellante, tale dichiarazione lascia spazio a diverse ipotesi e non si
rivela quindi decisiva per il giudizio.
10.2
Per il Pretore il grado di
prova richiesto non è stato raggiunto nemmeno per quanto attiene alla somma di
fr. 3'000.- in contanti, che l’appellante sostiene di avere avuto in borsetta
al momento del furto poiché destinati al pagamento delle fatture di fine anno.
Secondo quanto dichiarato dall’attrice (cfr. doc. 4, pag. 2) si tratterebbe di
denaro ricevuto quel medesimo giorno da un cliente. Ora, l’attrice non ha
citato come teste il cliente in questione né ha prodotto una ricevuta
attestante tale versamento. Le argomentazioni del Pretore su questo punto
resistono pertanto alle censure dell’appellante, che si limitano a contestare
la sussistenza di una contraddizione fra quanto indicato nel suo interrogatorio
e quanto indicato dall’assicurazione. Se da un lato è vero che non vi è stata
contraddizione da parte dell’appellante, la stessa è però rimasta completamente
inattiva nel documentare le proprie affermazioni. Del resto, come rileva con
pertinenza l’appellata, l’attrice era dipendente a tempo pieno del Dicastero
del territorio della Città di __________ e appariva dunque strano l’incasso di
denaro in contanti da un cliente privato.
10.3
Il comportamento
dell’appellante subito dopo aver subito l’asserito furto/rapina costituirebbe, secondo
il Pretore, un’ulteriore motivazione per denegare la verosimiglianza
preponderante. In particolare la mancata richiesta di aiuto, così come il non
aver interpellato i vicini a sapere se avessero visto qualcosa e, soprattutto,
il fatto di non aver cambiato la serratura dell’appartamento e dell’ufficio
(doc. 4, pag. 3), ritenuto che le chiavi erano tra gli oggetti rubati
unitamente all’automobile, renderebbero del tutto inverosimile la tesi
dell’asserito furto. Le argomentazioni dell’appellante, la quale insiste nel
giustificare il proprio comportamento con lo stato di shok in cui si sarebbe
trovata dopo la rapina, appaiono infondate. Come correttamente rilevato dal
Pretore, il fatto di non aver pensato a cambiare le serrature dell’appartamento
e dell’ufficio risulta del tutto ingiustificato, quando il comune buon senso
avrebbe imposto a chiunque, nella medesima circostanza, di provvedere al più presto
a cambiare i cilindri e le chiavi. Se l’attrice fosse rimasta davvero profondamente
turbata dall’avvenuto furto, a maggior ragione avrebbe dovuto adottare tutte le
necessarie precauzioni a tutela della propria sicurezza. Tutti questi elementi
fanno ritenere poco credibile quanto affermato dall’appellante.
11.
L’appellante contesta
inoltre le circostanze, definite “di contorno”, indicate dal Pretore a supporto
della propria motivazione. Ella ribadisce in appello che le circostanze del
furto/rapina non erano anomale, riferendosi ad alcuni articoli di giornale
prodotti agli atti (doc. T, U) e rilevando che la stradina in cui era avvenuto
il fatto criminale era in una zona residenziale “certamente deserta” il 31
dicembre 2010 sul mezzogiorno. Se non che, l’argomentazione non è sufficiente
per contrastare gli accertamenti del Pretore. L’articolo doc. T si riferisce a
un tentativo di rapina all’alba a un distributore di benzina, del tutto diverso
dalla fattispecie, mentre il doc. U menziona solo le statistiche sull’aumento
dei furti nel 2011. Non si vede quindi come possano dimostrare con
verosimiglianza preponderante l’esistenza del furto/rapina denunciato
dall’attrice. Per quel che concerne la situazione finanziaria dell’assicurata,
definita “problematica” dal Pretore, l’appellante sostiene che essa non aveva
nulla da guadagnare con il furto, poiché l’indennizzo assicurativo sarebbe
andato a beneficio della società concedente il leasing. L’argomentazione non è
sufficiente, ancora una volta, per adempiere i requisiti della verosimiglianza
preponderante. Nella situazione finanziaria “problematica” accertata dal
Pretore, consistente in esecuzioni pendenti per fr. 432'401.60 e 18 attestati
di carenza di beni (cfr. fascicolo cauzione processuale), l’attrice avrebbe
avuto, infatti, un vantaggio finanziario già solo con il venir meno delle rate
mensili del leasing dell’autoveicolo di cui ha denunciato il furto.
12.
In considerazione di quanto
esposto, la sentenza pretorile resiste alle censure dell’appellante e va
pertanto confermata. La modalità dell’asserito furto/rapina, così come il
comportamento dell’appellante e la mancata produzione di prove, suscitano
notevoli dubbi sulla versione fornita da quest’ultima, in modo tale da impedire
che la stessa venga considerata come preponderatamente verosimile ai sensi
degli art. 8 CC e 39 LCA.
L’appello risulta quindi
infondato e deve essere respinto, senza che sia necessario esaminare
ulteriormente le censure dell’appellante sull’esistenza di una sua reticenza.
Anche su questo punto la sentenza pretorile deve essere confermata.
13.
Le spese processuali seguono
la soccombenza dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata
indennità per ripetibili. Nella commisurazione delle spese giudiziarie si tiene
conto di un valore di fr. 77'421.-. La tassa di giustizia di appello è
stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in vigore
dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi,
pag. 38 e 39). L’indennità per ripetibili in favore dell’appellata è
determinata seguendo i criteri indicati dall’art. 11 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar).
Per i quali motivi,
decide:
1.
L’appello 9 dicembre 2013
di AP 1 è respinto.
2.
Le spese processuali di appello
in complessivi fr. 4'000.-, già parzialmente anticipate dall’appellante,
restano a suo carico, la quale rifonderà alla controparte un importo di fr.
3'100.- a titolo di ripetibili.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF).