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Decisione

12.2013.207

Contratto di assicurazione. Interpretazione di clausola contrattuale

21 luglio 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i danni cagionati dal sinistro 9/10 dicembre 2006, in particolare di farsi carico delle pretese avanzate nei confronti dell’attore da __________

per

fr. 174'415.-, da __________ per fr. 28'000.- e da __________ per fr.

245'438.15 (importo aumentato con le conclusioni a fr. 258'899.15), oltre

interessi al 5% dal 10 novembre 2006;

domanda avversata dalla

convenuta che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore aggiunto ha

respinto con sentenza 8 novembre 2013;

appellante l’attore che

con appello 11 dicembre 2013 chiede la riforma del giudizio querelato nel senso

di accogliere integralmente la petizione;

mentre la convenuta con

risposta 6 febbraio 2014 postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Nel settembre/ottobre 2004 AO 1

ha stipulato con la __________ : doc. G) un contratto d’assicurazione

responsabilità civile per società e club (doc. I). AP 1 è membro della __________

dal 1984 (scritto 15 aprile 2008 di __________ /AO 1, documento prodotto in

edizione da quest’ultima). La sera del 9 novembre 2006 egli ha acceso una

stufetta elettrica per accelerare il processo di smielatura all’interno di un

capannone denominato __________ a __________, lasciandola poi incustodita.

Nella notte all’interno del locale testé menzionato si è sviluppato un incendio

che ha danneggiato beni mobili e immobili di terzi. Per questi fatti il 23

luglio 2007 è stato emesso a carico di AP 1 un decreto di accusa per incendio

colposo (art. 222 cpv. 1 CP), cresciuto in giudicato (doc. A).

B. Tra agosto 2008 e luglio

2009 __________, __________ e __________ hanno avanzato nei confronti di AP 1

pretese di regresso per fr. 174'415.- la prima,

fr. 28'000.- la seconda e fr. 245'438.15 l’ultima, corrispondenti ai danni

risarciti ai loro assicurati in seguito all’incendio summenzionato (doc. B-E).

Per tali pretese, pur non riconoscendo alcuna responsabilità, AP 1 ha rinunciato

ad avvalersi dell’eccezione di prescrizione (doc. N-S). Nel frattempo, il 25

agosto 2008 AO 1 ha comunicato a quest’ultimo di non godere di alcuna copertura

assicurativa nell’ambito del contrato stipulato con __________ (doc. M).

C. Con petizione 21 dicembre

2009 AP 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di

accertare l’obbligo di AO 1 di garantire la copertura assicurativa per i danni

cagionati dal sinistro in questione, in particolare di farsi carico delle

pretese avanzate nei suoi confronti da __________ per fr. 174'415.-, da __________

per fr. 28'000.- e da __________ per fr. 245'438.15 oltre interessi al 5% dal

10 novembre 2006. Con risposta 30 giugno 2010 la convenuta ha preliminarmente

eccepito l’improponibilità dell’azione di accertamento e la carenza di

legittimazione attiva e ha contestato di avere degli obblighi nel confronti della

controparte. Nell’ulteriore scambio di allegati preliminari le parti hanno

ribadito i loro antitetici punti di vista. Esperita l’istruttoria, con

conclusioni 2 marzo 2012 la convenuta ha confermato la propria posizione,

mentre con il proprio memoriale scritto 8 marzo 2012 l’attore ha aumentato

l’importo rivendicato da __________ a fr. 258'899.15. Statuendo con sentenza 8

novembre 2013 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione.

D. Con

appello 11 dicembre 2013 l’attore è insorto contro il giudizio testé

menzionato, chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente la

petizione. Con risposta 6 febbraio 2014 la convenuta postula invece la

reiezione del gravame.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto

che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa,

fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente

(art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese

(CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo

preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è

retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2. Procedendo a

un’interpretazione letterale della polizza assicurativa il giudice di prime

cure ha spiegato che la copertura controversa non si estende a qualsivoglia

attività dei membri della __________, bensì al loro statuto di proprietari di

colonie d’api, ossia alla loro qualità di detentori di animali giusta l’art. 56

CO. Di conseguenza, egli ha escluso che l’attività di smielatura rientrasse

nella copertura in questione e ha respinto la petizione.

3. L’interpretazione di un

contratto assicurativo segue i principi che valgono generalmente per qualsiasi

altro contratto, a meno che la legge non preveda disposizioni particolari. Le CGA

che sono state esplicitamente incorporate nel contratto vanno interpretate come

le altre clausole contrattuali (DTF 135 III 1 consid. 2 pag. 6, 133 III 675

consid. 3.3 pag. 681). In presenza di divergenze sul contenuto di una clausola

contrattuale il giudice deve dapprima determinare la reale e comune volontà

delle parti, senza limitarsi alle espressioni che le stesse hanno utilizzato

(art. 18 cpv. 1 CO). Se questa – come in concreto – non può essere determinata

o diverge, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti

delle parti secondo il principio dell’affidamento; le dichiarazioni delle parti

vengono quindi interpretate come potrebbe comprenderle un terzo di buona fede

che si trovasse nelle medesime circostanze (Brulhart,

Droit des assurances privées, Berna 2008, pag. 125, n. 276). Il principio

dell’affidamento permette quindi di imputare ad una parte il senso oggettivo

della sua dichiarazione o del suo comportamento, anche se non corrisponde alla

sua intima volontà (cfr. DTF 135 III 410, consid. 3.2, pag. 412-413; Brulhart, op. cit., pag. 124, n. 276). Seppure

la giurisprudenza non ammetta più di fondarsi esclusivamente sul tenore

letterale di una clausola, questo assume comunque un ruolo prioritario rispetto

agli altri mezzi di interpretazione. Così, se gli ulteriori elementi di

interpretazione non consentono con certezza di concludere diversamente ci si

atterrà al tenore letterale (sentenza del Tribunale federale 5C.21/2007 del 20 aprile 2007 consid. 3.1; Jäggi/Gauch,

Zürcher Kommentar, N. 369 all'art. 18 CO; Franz

Hasenböhler, Zur Auslegung von Versicherungspolicen, in: Festschrift

Ernst A. Kramer, Basilea 2004, pag. 849). Qualora, al termine di

siffatta operazione, permanga un dubbio sul significato da attribuire alle

clausole contrattuali, queste devono essere interpretate in sfavore del loro

autore (“Unklarheitsregel”, DTF 122 III 118 consid. 2a). Secondo la dottrina e

la giurisprudenza, per l'applicazione di questo principio, non basta che le

parti siano in disaccordo sul senso da dare a una dichiarazione, ma è anche

necessario che questa possa essere compresa in modi diversi e che sia

impossibile togliere il dubbio con un'interpretazione ordinaria (DTF 122 III

118 consid. 2d; 118 III 342 consid. 1a). Ciò che non è il caso nella fattispecie.

4. In

particolare per quanto concerne l’estensione del rischio assicurato l’art. 33

LCA precisa che salvo disposizione contraria della presente legge,

l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del

rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conchiusa, eccetto

che il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo

preciso, non equivoco. Di conseguenza, lo stipulante è coperto contro il

rischio che egli può comprendere in buona fede leggendo il contratto di

assicurazione e le condizioni generali connesse. Se l’assicuratore intende

apportare delle limitazioni alla copertura deve infatti indicarlo in maniera

chiara (sentenza del Tribunale federale inc.4A_644/2014 del 27 aprile 2015 con

rinvii).

5. Nella fattispecie la

clausola controversa sull’estensione della copertura ha il tenore seguente

(doc. I, pag. 4 in fondo):

“La copertura si estende a

tutti i membri della __________ per le pretese di terzi avanzate contro di

loro, in qualità di proprietari di colonie d’api.

Viene pure coperto l’eventuale

danno causato dal prodotto stesso: miele, propoli, polline, cera, pappa reale”.

6. Secondo l’appellante il

tenore della clausola summenzionata lascia intendere il contrario di quanto

reputato dal Pretore aggiunto, ossia che la copertura si estende all’attività

di apicoltore (appello, pag. 8 segg.). Egli si appella sia alla frase “in

qualità di proprietari di colonie d’api”, sia a quella inerente ai danni

causati dal prodotto stesso, ove il richiamo a tale attività sarebbe

ineluttabile oltre che logico ed evidente. Tuttavia, l’interpretazione

letterale della clausola testé menzionata non lascia spazio a una simile

interpretazione. Da un lato, l’accento sullo statuto di proprietario è evidente,

così come è altrettanto chiaro che le pretese di terzi devono fondarsi su tale

qualità. Nella fattispecie è pacifico, poi, che le pretese di regresso di cui

ai doc. B-E non sono rivolte all’attore nella sua qualità di proprietario delle

colonie, bensì perché ha negligentemente causato un incendio lasciando

incustodita una stufetta elettrica accesa. Tale agire è indipendente dal suo

statuto di proprietario di api. Dall’altro lato, la seconda frase della

clausola testé menzionata (ossia quella inerente al danno causato dal prodotto)

costituisce, semmai, un ulteriore indizio nel senso che la copertura non si

estende all’attività di apicoltore. Se così fosse, allora non ci sarebbe stata

la necessità di specificare la copertura inerente all’ultimo stadio

dell’attività di apicoltore, ossia a quella del prodotto finale.

7. L’attore sostiene, inoltre,

che il primo giudice si sarebbe dovuto in ogni caso scostare dal tenore della

clausola controversa. A suo dire la sua tesi sarebbe confortata dal fatto che

lo scopo della __________ era ed è quello di “organizzare gli apicoltori”,

ossia di “riunire nell’associazione tutti gli apicoltori (…), di promuovere la

continuità dell’apicoltura, stimolando la produzione di miele” (doc. G)

(appello, pag. 10 seg.). A parte il fatto che l’appellante riunisce, nella sua

allegazione, scopi sociali inerenti a epoche diverse e che ai fini

dell’interpretazione della clausola assicurativa occorrerebbe, semmai,

confrontarsi esclusivamente con lo scopo indicato a Registro di commercio nel

momento in cui la polizza è stata stipulata, va detto che non si intravvede in

che misura quanto testé indicato possa comportare la riforma del giudizio

pretorile. Infatti, non si comprende il motivo per cui l’interpretazione della

clausola così come indicato (sopra, consid. 6) non sia conciliabile con lo

scopo che si prefigge la __________. Secondo l’appellante, invece, siccome la polizza

assicurativa è per “società e club” sarebbe evidente che essa si rivolge

(anche) ai membri della __________ quali proprietari di colonie d’api senza che

si comprenda il motivo per cui si debba escludere dalla copertura la fase di

lavorazione del prodotto, tant’è che nelle proposte assicurative 16 settembre

2004, 21 maggio 1997 e 17 dicembre 1998 vi è l’indicazione che l’impresa da

assicurare è una società d’apicoltura (appello, pag. 10). Una cosa, tuttavia, è

lo statuto della società, un’altra è l’estensione della copertura a beneficio

dei propri membri, frutto di una contrattazione con la società di assicurazione.

A dire dell’attore, poi, l’assicurazione stipulata è denominata “assicurazione

responsabilità civile, Società e club” (doc. I), sicché equivale a un’assicurazione

responsabilità civile aziendale. In caso contrario essa sarebbe dovuta essere

definita quale “assicurazione responsabilità civile per detentori di animali”

(appello, pag. 10). La censura non può essere seguita già per il motivo che la

polizza in questione comprende anche la responsabilità indicata al punto 1

delle condizioni particolari (doc, I pag. 3), sicché la restrizione alla sua

denominazione così come indicata dall’appellante non si giustificava. Che,

infine, un proprietario di colonie di api si occupi, in tale veste, anche della

produzione di miele (appello, pag. 11) non implica automaticamente – come

invece allega l’appellante – che la copertura debba estendersi anche

all’attività in questione.

8. Secondo l’appellante, poi,

la sua tesi sarebbe confortata dalla testimonianza di __________ __________

(dipendente della convenuta), laddove ha dichiarato quanto segue: “la polizza

in questione riguarda la responsabilità civile in prima battuta della __________

e con estensione anche ai membri di tale società ossia agli apicoltori”

(memoriale, pag. 8 seg.). La censura non può essere seguita. Infatti, il

medesimo teste ha specificato che “tale sinistro non era coperto dalla polizza

esistente. I motivi di questa conclusione erano che noi avevamo assicurato una

società per la sua attività e per i prodotti finiti, mentre nel caso del

sinistro in questione si trattava di un danno causato da chi stava lavorando il

prodotto” (verbale 13 settembre 2011, pag. 2 in fondo e 3 in alto).

9. L’attore sostiene, altresì,

che la controparte mai avrebbe affermato che la copertura non era data poiché

limitata alla responsabilità del detentore di animali così come intesa all’art.

56 CO (appello, pag. 9 seg.). La convenuta si sarebbe, infatti, limitata a

evidenziare che l’insorgente non era membro (ossia organo) della __________ e

che l’evento era prevedibile (doc. M). La circostanza, per l’assicurazione, di

aver negato la copertura indicando unicamente tali motivi non significa ancora

che non ve ne siano stati altri del tutto legittimi. Nemmeno sussiste un

obbligo, per l’assicurazione, di indicare nella sua risposta negativa tutte le

possibili ragioni di diniego della copertura postulata, pena la loro

infondatezza. Per il resto, va osservato che dinanzi al primo giudice la

convenuta ha sollevato nella risposta anche tale censura (cfr. risposta, pag. 9 in mezzo).

10. L’appellante sostiene, poi,

che nell’ipotesi che la clausola controversa sia interpretata nel senso

attribuitole dal primo giudice, allora non si comprende quali rischi

effettivamente sarebbero coperti dalla polizza (memoriale, pag. 10). A suo

dire, il richiamo all’art. 56 CO sarebbe del tutto fuori luogo per delle api,

poiché da un lato non vi sarebbe alcuna possibilità di adottare delle misure di

sorveglianza, dall’altro sarebbe impossibile, in caso di sinistro, risalire al

detentore delle medesime. Secondo l’attore ciò comporta, in definitiva, che un

simile rischio non potrebbe nemmeno essere assicurato. Sebbene sia vero che il

disposto summenzionato è applicabile unicamente in presenza di animali che

possono essere “detenuti” (ovvero che sottostanno almeno in parte alla volontà

umana), ciò è reputato essere il caso per colonie di api, cosicché il detentore

di alveari rientra nel suo campo di applicazione (cfr. Schnyder in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art.

1-529 OR, 4ª ed., n. 7 ad art. 56 CO; Brehm,

Berner Kommentar, Obligationenrecht, Die Entstehung durch unerlaubte

Handlungen, Art. 41-61 OR, 4ª ed., n. 5 ad art. 56 CO). Ne consegue che

l’argomentazione dell’appellante non può essere condivisa.

11. Secondo l’attore, inoltre,

il primo giudice avrebbe accertato in maniera erronea che la controparte non

era a conoscenza del regolamento annesso agli statuti della __________ (doc.

L), secondo il quale essa ha l’obbligo di garantire, attraverso una compagnia

d’assicurazioni, la copertura assicurativa dei suoi soci riguardo alla

responsabilità civile per danni che questi causano a terzi in relazione

all’esercizio dell’apicoltura (memoriale, pag. 12 seg.) L’attore rinvia, al

riguardo, alla missiva 20 agosto 1998 di __________ a AO 1 (documenti prodotti in

edizione dalla convenuta, secondo plico, foglio 3). Lo scritto in questione ha

il tenore seguente: “La __________ ha conosciuto un periodo di gravi difficoltà

dovute in modo preponderante alla problematica dello smercio del miele. In

Direttiva della Società sono stati nominati soci che si impegnano per dare alla

stessa nuovi scopi. È stata data priorità alla sistemazione delle precedenti

gestioni. L’assemblea del mese di giugno ha accettato la nuova impostazione. Di

conseguenza, anche gli statuti devono essere riveduti. Degli statuti fa parte

anche l’assicurazione responsabilità civile, stipulata dalla Società, alla

quale i soci, facoltativamente e a dipendenza della grandezza della loro

attività come apicoltori, potevano aderire. A scopo cautelativo il contratto

stipulato il 1.5.1997 è disdetto per il 31.12. 1998”. Dallo stesso emerge, quindi, semmai la volontà della __________ di sistemare questo punto,

sicché tale documento non può assurgere a prova della tesi appellatoria. Ne

consegue che anche il riferimento dell’appellante alla missiva 7 settembre 1998

di __________ __________, AO 1, a __________ __________ (documenti prodotti in

edizione dalla convenuta, plico 2, foglio 1) non è pertinente ai fini del

giudizio. Infatti, si tratta della risposta allo scritto 31 agosto 1998 di __________

__________, __________ __________, con il quale quest’ultimo ha significato a __________

__________, AO 1 – __________, quanto richiesto dalla __________ nella lettera

20 agosto 1998 summenzionata (documenti prodotti in edizione dalla convenuta,

plico 2, foglio 2). L’attore sostiene, altresì, che la controparte non poteva

in buona fede ignorare l’obbligo per la __________ di assicurare i suoi membri

contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile, poiché la polizza

sarebbe di “antichissima data, tanto che occorre far richiamo e risalire fino

al contratto del 24 marzo 1917, di cui alla polizza collettiva n. __________

concernente l’“Assicurazione della responsabilità civile dei soci”,

conformemente a quanto previsto dal mandato statutario” (appello, pag. 13

seg.). Alla clausola 1 di tale contratto è indicato che l’assicurazione

concerne “la responsabilità civile, secondo il CO e il CC, che loro potesse

incombere nella loro qualità di apicoltori ed in seguito a infortuni (…) di

terze persone, inclusi gli impiegati dell’apicoltore stesso (…)” (documento

prodotto in edizione dalla convenuta). Anche se tale polizza era nota alla

convenuta, non significa ancora che il suo contenuto debba essere identico a

quello del contratto d’assicurazione settembre/ottobre 2004 (doc. I). Anzi, la

circostanza di aver omesso la qualità di “apicoltori” assurge a ulteriore

indizio che le stesse avessero un contenuto diverso. L’attore rinvia, al

riguardo, anche allo scritto 15 aprile 2008 di __________ __________, __________,

a __________ __________, AO 1. Lo stesso è la risposta alla lettera 14 aprile

2008 di __________ __________, nella quale questi ha chiesto delucidazioni in

merito al contenuto del colloquio avuto da __________ __________ con __________

__________ di __________, in occasione del quale secondo quest’ultimo il primo

avrebbe confermato che tutti gli affiliati di __________ sarebbero al beneficio

della copertura estesa. Con la lettera 15 aprile 2008 testé menzionata __________

__________ ha dichiarato che “Quanto riferito al signor __________ __________ è

in effetti la mia interpretazione dello statuto, ultima pagina «Regolamenti

interni __________ paragrafo 4». Questa disposizione fu ripresa dallo statuto

antecedente del 1957 sul quale è riportato il contratto con la AO 1 del 24

marzo 1917” (documenti prodotti in edizione dalla convenuta, plico 14, foglio 1

e plico 15, foglio 3). Il rinvio a tale contratto è quindi riferito al

contenuto del regolamento in questione e non al contratto di assicurazione di

cui alla presente controversia. L’appellante conclude, al riguardo, sostenendo

che la convenuta non poteva non sapere il contenuto di tale regolamento poiché

desumibile dagli atti pubblici depositati presso l’Ufficio del Registro di

commercio. Tuttavia, non compete alla convenuta dover verificare al momento

della stipulazione di un’assicurazione gli eventuali obblighi statutari

dell’assicurato. Ne consegue che anche su questo punto l’appello è respinto.

12. L’attore rinvia (appello,

pag. 12 seg.), inoltre, all’email 21 ottobre 2009 di __________ __________ a __________

__________ (documenti prodotti in edizione dalla convenuta, plico 7, foglio 1,

pag. 2), ove si fa riferimento agli apicoltori (“Imkers”): “(…) Wir sind uns gestossen auf die obengenannte Police wo wir mit einer

Prämie von

CHF 700.- alle Mitglieder der __________ im __________ versichern. Es handelt

sich hier um einen Verein mit rund 500 Mitglieder und insgesamt rund 8'000.- Bienehaus. Meiner Meinung nach müssen

wir hier etwas vornehmen, da diesen Vertrag nicht mehr so laufen darf. Gemäss

bestehende BVB sind hier alle Produkte und Imkers, sowie Bienen mitversichert!!

(…)„. Alla luce della polizza di cui al doc. I egli non

può che essersi riferito non già al deperimento dei prodotti o delle api, bensì

agli eventuali danni da queste/i causati a terzi (cfr. clausola sull’estensione

della copertura). Alla luce, come evidenziato sopra, del chiaro tenore della

clausola in questione e in assenza di altre emergenze processuali di segno

contrario, l’indicazione nell’email che gli apicoltori sono assicurati non

significa ancora che con ciò __________ __________ non volesse intendere,

seppur con una formulazione approssimativa, i proprietari di colonie d’api.

L’appellante rinvia, altresì, alle annotazioni scritte a mano sull’email 22

aprile 2009 di __________ __________ a __________ __________: “Rischio:

api, prodotti, produzione, professione/hobby” (documenti

prodotti in edizione dalla convenuta, plico 7, foglio 4). Nello scritto sul

quale esse sono state riportate il mittente ha inviato al destinatario la

richiesta per assicurare l’attività dell’associazione e dei suoi affiliati per

l’attività “dell’associazione durante le attività associative e dei membri

durante la loro attività di apicoltori”. Al riguardo, tuttavia, __________ __________

si è interrogato di che RC si tratta (“RC dell’apicoltore e RC delle api nonché

RC del prodotto??). Va ricordato che la polizza di cui alla clausola qui

controversa è stata stipulata nel settembre/ottobre 2004 (doc. I), sicché le

annotazioni alle quali l’appellante fa riferimento possono concernere la nuova

polizza prospettata nella lettera sulla quale sono state riportate. Esse non

sono quindi in alcun modo sufficienti a suffragare la tesi attorea. Nemmeno è

di aiuto all’appellante il rinvio al contenuto dell’email 21 ottobre 2009 di __________

__________ a __________ __________, con copia per conoscenza a __________ __________,

ove riferendosi alla richiesta di assicurare tutti gli affiliati alla __________

__________ __________ ha affermato che “esiste già una polizza presso la nostra

Società per questo tipo di rischio (…)” (documenti prodotti in edizione dalla

convenuta, plico 7, foglio 3). In effetti, esso è la risposta all’email 22 aprile

2009 menzionato sopra (cfr. inoltro 22 aprile 2009 per conoscenza di tale

scritto a __________ __________ da parte di __________ __________: documenti

prodotti in edizione dalla convenuta, plico 7, foglio 4). Anche su questo punto

l’appello è pertanto respinto.

13. L’attore conclude

rinviando (appello, pag. 13) alla testimonianza di __________ __________,

laddove questi ha affermato: “nell’ambito del rinnovo di questa polizza, sono

state raccolte informazioni riguardo al numero di questi membri e alla quantità

di prodotto smerciato (…) e ciò per valutare il rischio. Evidentemente il

rischio si ripercuote sul premio, ricordo che, in proposito alla polizza in

questione, fu chiesto un parere alla centrale di __________, e meglio al sig. __________

__________, per stabilire il premio e mi sembra che ci fu detto che lo stesso

doveva aggirarsi sui fr. 8000.-/anno. Questo premio era per il rinnovo della

copertura già esistente” (verbale di audizione 13 settembre 2011, pag. 2).

L’appellante sembra sostenere che l’importo citato (da egli sottolineato)

dimostra l’estensione della copertura nel senso da egli auspicato. Tuttavia, il

riferimento a tale cifra, peraltro in assenza di termini di paragone, non è in

alcun modo sufficiente ad assurgere a rango di prova della tesi attorea.

14. L’appellata invoca con la risposta l’inammissibilità dell’azione di

accertamento dell’attore e la prescrizione giusta l’art. 46 cpv. 1 prima frase

LCA. Su questo punto AP 1 aveva rilevato con la replica che la prescrizione era

stata interrotta dall’introduzione dell’istanza di conciliazione, rinviando al

relativo inc. DI2008.2411 e specificando che lo stesso era richiamato nella

presente procedura (pag. 13 in alto). Sennonché tale incarto non figura agli

atti. Dato l’esito del giudizio è tuttavia superfluo chinarsi su tali

questioni.

15. In definitiva,

l’appello è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art.

106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate su un valore di causa di fr. 461'314.15 (fr.

174'415.- + fr. 28'000.- +

fr. 258'899.15), determinante anche per un eventuale ricorso in materia civile

al Tribunale federale. La tassa di giustizia è stabilita in base ai criteri

degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità

ripetibile in favore dell’appellata è calcolata seguendo i criteri indicati

all’art. 11 del Rtar.

Per i quali motivi,

decide: 1. L’appello 11 dicembre 2013 di AP

1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali di

complessivi fr. 8'000.-, già parzialmente anticipate dall’appellante, sono poste

a suo carico, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 8'000.- per

ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).