12.2013.209
Responsabilità del proprietario dell'opera; infortunio dovuto a opera difettosa (barriere metalliche riposte sul ciglio di una strada pedonale). Torto morale. Spese preprocessuali
29 marzo 2016Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.209
Lugano
29 marzo 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2011.361
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 28
ottobre 2011 da
AO 1
AO 2
patr.
dall’ RA 4
contro
AP
1
rappr. dal suo RA 1
patr. dall’ RA 2
con cui gli attori hanno
chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr.
17'415.60, di cui fr. 735.- per costi di assistenza, fr. 9'000.- per torto
morale e fr. 7'680.60 per spese legali preprocessuali, oltre interessi ed
accessori,
richieste avversate dal
convenuto che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore con sentenza
dell’11 novembre 2013 ha accolto limitatamente all’importo di fr. 735.-,
appellante il convenuto
che con atto di appello del 13 dicembre 2013 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando tasse,
spese e ripetibili,
mentre gli attori con
risposta del 31 gennaio 2014 postulano la reiezione del gravame e con
contestuale appello incidentale chiedono l’accoglimento integrale della
petizione, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,
con risposta all’appello
incidentale di data 20 marzo 2014 il convenuto ha postulato la reiezione integrale
dello stesso,
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. In data 17 agosto 2010 AO
2, nato il 16.11.2005, ha subito un infortunio mentre con la madre percorreva
la strada pedonale comunale che costeggia il lato sud del Cimitero di __________
collegando via __________ a via __________. Più precisamente, alcuni manufatti
tubolari volti ad impedire il passaggio di mezzi motorizzati su predetta via,
rimossi dalla loro sede originaria (munita di lucchetto) e accatastati sul margine
della strada, sono caduti sul capo del bambino procurandogli un trauma cranico
con frattura della base cranica (doc. F, G, H, I, L, M, N).
Il bambino è quindi stato
trasportato in ambulanza dapprima all'Ospedale regionale di __________ (in
seguito: ORL) e poi in elicottero al Kinderspital di Zurigo dove è rimasto
alcuni giorni.
B. In seguito all’infortunio AO
2 e la di lui madre, per il tramite del loro legale, hanno avanzato una
richiesta di risarcimento nei confronti del AP 1 ritenendo lo stesso
responsabile dell’incidente accorso al bambino. Ne è seguito uno scambio di
corrispondenza tra le parti che ha interessato anche la compagnia assicurativa
che copre la responsabilità civile del Comune. Quest’ultima ha rifiutato la
copertura dell’evento.
C. Previo tentativo di
conciliazione (CM.2011.451), il 28 ottobre 2011 AO 1 e AO 2 hanno inoltrato una
petizione con cui hanno chiesto la condanna della controparte al versamento di
complessivi fr. 17'415,60 e meglio fr. 735.- per costi di assistenza della
madre al figlio, fr. 6'000.- per torto morale del figlio, fr. 3'000.- per torto
morale della madre e
fr. 7'680.60 di spese legali preprocessuali. In breve, gli attori hanno invocato
la responsabilità del AP 1 in quanto proprietario della stradina e relativi
manufatti giusta l’art. 58 CO e a titolo sussidiario in base all’art. 41 CO. In
particolare, gli attori rimproverano alla controparte una grave negligenza per aver
lasciato i tubolari non affrancati, in posizione instabile e pericolosa, senza
alcuna segnalazione, venendo così meno al proprio dovere di garantire la
sicurezza dei passanti. Ciò costituirebbe un difetto di manutenzione della
stradina.
Il convenuto si è opposto alla
petizione e ha contestato le pretese creditorie degli attori. In sintesi,
preliminarmente il AP 1 ha contestato la tempestività dell’azione in responsabilità
fondata sugli art. 41 CO e 25 Lresp come pure la propria legittimazione passiva
. Per quanto attiene all’art. 58 CO, lo stesso ha negato che i manufatti in
questione costituissero opera ai sensi della norma e ha affermato che il
comportamento del bambino è stato tale da interrompere il nesso di causalità
adeguata. Egli ha altresì rimproverato alla madre di essere venuta meno ai
propri obblighi di sorveglianza. Nel contempo il convenuto ha negato ogni e
qualsiasi responsabilità per quanto avvenuto e ha contestato l’affermazione
attorea secondo cui sarebbe stato negligente.
Esperita l’istruttoria le parti
hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati
conclusivi esse hanno confermato le proprie antitetiche posizioni.
D. Con
sentenza dell’11 novembre 2013 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione
condannando il convenuto al pagamento di fr. 735.- oltre interessi.
E. Con appello del 13 dicembre
2013 il AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili. Per loro parte gli
attori con risposta del 31 gennaio 2014 postulano la reiezione del gravame e
con contestuale appello incidentale chiedono l’accoglimento integrale della
petizione, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con risposta
all’appello incidentale del 20 marzo 2014 il convenuto postula la reiezione
dell’appello incidentale.
e considerato,
in diritto: 1. Il 1° gennaio
2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile
svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura
innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione
di prima istanza, è tempestivo, così come lo sono la risposta e l’appello
incidentale, inoltrati nel termine di 30
giorni impartito da questa Camera il 23 dicembre 2013, e la risposta
all’appello incidentale inoltrata a sua volta nel termine di 30 giorni
impartito da questa Camera il 13 febbraio 2014. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione dei gravami.
2. Nella propria sentenza il
Pretore, dopo aver esposto la fattispecie, ha da un canto negato che l’agire
della madre potesse essere giudicato negligente o lesivo dei propri doveri di
sorveglianza e dall’altro ritenuto che il convenuto avesse violato l’obbligo di
assicurare i passaggi pedonali e veicolari che compete al proprietario delle
relative opere. Relativamente al danno, il magistrato ha accertato che il
trauma cranico e la paralisi facciale sono interamente guarite e che il bambino
non ha subito danni permanenti a livello fisico. Secondo il primo giudice
neppure risulta che vi siano state delle ripercussioni a livello psichico ascrivibili
all’evento in esame. Il magistrato ha quindi respinto la pretesa per torto
morale giusta l’art. 49 CO ritenendo che non sussistessero i requisiti di
sofferenza particolarmente acuta richiesti dalla giurisprudenza. Egli ha pure
negato il risarcimento dei costi preprocessuali essendo gli stessi connessi
alla bontà della pretesa vantata in causa che, in concreto, è stata giudicata
fondata unicamente per l’importo di
fr. 735.- corrispondente alle spese sopportate dalla madre durante il ricovero
del figlio a __________ e __________. Il primo giudice ha ritenuto che
l’azione, essendo fondata sull’art. 58 CO non fosse né prescritta né perenta. Al
riguardo egli ha spiegato che i manufatti in questione costituivano un
accessorio del fondo a cui erano durevolmente fissati e che il loro stato al
momento dell’incidente era da ritenersi difettoso.
Fatti
I. Sull’appello principale del
convenuto
3. Con l’appello il AP 1 contesta
in primo luogo l’esistenza di una propria responsabilità sulla base dell’art. 58
CO. Al riguardo l’appellante nega che i tubolari all’origine dell’infortunio
accorso a AO 2 rientrino nella nozione di opera prevista dalla norma. Il AP 1
contesta inoltre la sussistenza di un difetto di costruzione o manutenzione,
come invece ammesso dal Pretore, e ribadisce la tesi secondo cui l’infortunio
sarebbe da imputare esclusivamente all’agire negligente degli attori con conseguente
esclusione di ogni responsabilità per colpa del danneggiato, rispettivamente rottura
del nesso di causalità adeguata.
L’appellante, riprendendo quanto
allegato in prima sede, espone inoltre a titolo abbondanziale le ragioni per
cui non sarebbero date neppure le premesse di una responsabilità ai sensi degli
art. 4 e 10 Lresp e 41 CO.
4. Ai sensi dell’art. 58 CO il
proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a risarcire i danni
cagionati da vizi di costruzione o difetti di manutenzione. La norma sancisce
quindi una responsabilità causale accresciuta per quei danni che intervengono a
seguito di opere difettose.
Per opera si intende ogni oggetto
o insieme di oggetti creati o sistemati dall’uomo e attaccati al suolo. La
nozione si estende anche a parti e accessori ad essa fissati. Per quanto qui
interessa vale la pena ricordare che dottrina e giurisprudenza hanno già avuto
modo di spiegare che muri, barriere e costruzioni di protezione possono
costituire parte o accessorio di una strada e come tali vanno trattati.
La difettosità di un’opera è
determinata in base a criteri oggettivi tenendo in considerazione quello che può
essere sopportato in quel luogo secondo l’esperienza della vita. Un’opera è da
ritenersi difettosa se non offre la sicurezza che è lecito aspettarsi in base
all’uso al quale essa è destinata. L’assenza di un accessorio può costituire un
difetto dell’opera. Nel caso di una strada l’assenza di un segnale può essere
considerato un difetto.
5. Per quanto attiene alla prima
censura relativa alla nozione di opera, l’istruttoria ha permesso di stabilire
che (di norma) le barriere tubolari in questione erano infilate in fori
realizzati nel manto stradale al quale erano assicurate in maniera stabile e
durevole tramite dei lucchetti. Esse costituivano con ogni evidenza un
accessorio caratterizzante della stradina pedonale in cui erano infisse, dove avevano
la funzione di impedire il transito veicolare. Il legame fisico e funzionale di
questi manufatti con la strada è palese.
Ora, vero è che - come
sottolineato a più riprese dall’appellante - al momento dell’infortunio queste
barriere erano state rimosse (provvisoriamente) dalla loro sede naturale per
permettere, come risulta dagli atti, la manutenzione della stradina (cfr.
audizione testimoniale del 14 maggio 2012 di V__________ pag. 6), nondimeno è
opinione di questa Camera che tale spostamento non sia atto a comprometterne la
qualità di accessorio al manufatto stradale, ritenuto oltretutto che, come si
dirà meglio in seguito, nel caso concreto, il difetto dell’opera è da
ricercarsi proprio nella rimozione delle stesse e nel loro posizionamento ai
bordi del passaggio senza che venisse adottata alcuna misura di sicurezza.
Nel caso che qui ci occupa,
diversamente da quelli oggetto della giurisprudenza citata dall’appellante in
cui gli “accessori” non erano mai stati legati in maniera stabile al bene
principale e di riflesso non ne avevano mai fatto parte, i manufatti tubolari
in esame costituivano parte integrante dell’opera stradale a cui erano fissati
in maniera durevole.
Su questo punto la decisione del
Pretore dev’essere condivisa e va tutelata.
A titolo abbondanziale, si
osserva che, nel caso che qui ci occupa, pare ipotizzabile anche una
responsabilità AP 1 quale proprietario dell’opera giusta l’art. 58 CO per aver
permesso l’utilizzo normale della stradina anche se in quel momento essa era
incompleta in quanto oggetto di lavori di manutenzione (cfr. anche DTF 108 II
184).
6. L’appellante prosegue
negando che i tubolari in questione presentassero dei vizi di costruzione o di
manutenzione e sostenendo che i manufatti erano posti in posizione
sufficientemente sicura. A detto dello stesso travalicherebbe “i limiti della
ragionevolezza” imporre all’ente pubblico che essi vengano sempre “riposti
nella loro sede naturale” per evitare di incorrere nella responsabilità
dell’art. 58 CO (cfr. per i dettagli appello pag. 9).
6.1. Questa tesi non può essere
condivisa. Come si evince dall’incarto, al momento dell’incidente le due barriere
tubolari erano collocate sul ciglio del percorso pedonale addossate a un albero
e a un palo; una di queste poggiava, parzialmente, sul manto stradale, in
posizione obliqua e tutt’altro che stabile (doc. C). L’istruttoria ha permesso
di appurare che i due manufatti non erano né affrancati né segnalati e questo
benché un simile intervento di messa in sicurezza si sarebbe rivelato di facile
e rapida attuazione, oltre che economicamente sopportabile visto il suo costo
minimo. Sarebbe infatti stato sufficiente assicurare le barriere con una catena
o quantomeno provvedere alla delimitazione e segnalazione del potenziale
pericolo, ad esempio, con del nastro o dei coni stradali.
Con ogni evidenza l’omissione di simili
provvedimenti, in considerazione proprio del loro carattere essenziale, costituisce
una palese violazione dell’obbligo di assicurare i passaggi pedonali e
veicolari che compete al proprietario dell’opera.
Nel caso concreto l’adozione di
misure atte a salvaguardare l’utenza si rivela particolarmente doverosa in
ragione proprio del carattere pedonale di questo percorso che per sua natura
dovrebbe garantire una maggiore sicurezza di transito rispetto alle strade
veicolari. Soprattutto per questo motivo, questo tipo di passaggio viene
frequentato anche da bambini che possono percorrerlo con maggiore liberà di
movimento rispetto a quanto avviene, ad esempio, per un marciapiede ai bordi di
una strada carrabile. Aspetto questo che va considerato nell’ambito della
valutazione della sussistenza del difetto dell’opera giusta l’art. 58 CO. Le
allegazioni dell’appellante che cercano di addossare l’intera responsabilità di
quanto accaduto al bambino sono prive di buon fondamento (cfr. appello pag. 8;
cfr. anche consid. 7).
Da ultimo vada aggiunto che, contrariamente
a quanto sostiene l’appellante, le misure da mettere in atto paiono, sia a
livello di tempo che dal punto di vista economico, ragionevoli e proporzionate
e in ogni caso non certo tali da mettere a rischio “lo svolgimento delle
normali attività quotidiane di cui l’ente pubblico si occupa riguardo alle
proprie strutture aperte al pubblico” (cfr. appello pag. 9 a metà).
Sulla base di quanto precede è
pertanto a giusta ragione che il primo giudice ha riconosciuto il carattere
difettoso dell’opera al momento dell’infortunio accorso a AO 2.
7. Neppure può essere accolta
la tesi del AP 1 secondo cui il comportamento negligente di parte attrice sarebbe
stato di gravità tale “da costituire un elemento di esclusione di ogni responsabilità
per colpa del danneggiato medesimo o, comunque, per interruzione del nesso di causalità
adeguata” (cfr. appello pag. 10).
Sulla scorsa degli accertamenti
fattuali, infatti, l’agire della madre non può essere ritenuto negligente e tantomeno
lesivo del suo dovere di sorveglianza. Come esposto nei considerandi che
precedono a cui si rinvia, al momento dell’infortunio gli attori stavano
passeggiando su una stradina pedonale, zona che per sua natura e in assenza di
segnalazioni di segno opposto (che in concreto facevano difetto), essi potevano
ritenere sicura. In virtù di questo l’attrice ha permesso al figlio di correre
liberamente e di allontanarsi di alcuni metri da lei, comportamento che non può
essere ritenuto biasimevole. Essa non poteva certo aspettarsi, in assenza di
qualsiasi indicazione di pericolo, che i manufatti posti sul ciglio del
passaggio e a cui si è poi aggrappato il bambino non fossero assicurati ma
unicamente appoggiati, per altro in maniera poco stabile, a un albero e a un
palo che si trovavano a fianco del percorso. L’agire della madre non va pertanto
stigmatizzato.
Anche su questo punto la sentenza
pretorile merita pertanto conferma.
8. Alla luce di quanto precede
ne discende pertanto che il ricorso deve essere respinto e la responsabilità
del AP 1 quale proprietario dell’opera ai sensi dell’art. 58 CO confermata,
così come stabilito dal Pretore.
Così stando le cose non è
necessario entrare nel merito delle altre argomentazioni sollevate a titolo
sussidiario dall’appellante in relazione agli art. 4 e 10 Lresp e 41 CO.
Considerandi
II. Sull’appello incidentale degli
attori
9.
RA 1 e AO 2 contestano la
decisione pretorile nella misura in cui non ha riconosciuto loro né un
risarcimento per il torto morale né il rimborso delle spese preprocessuali. In
merito alla pretesa per torto morale gli attori sottolineano la gravità
dell’infortunio accorso al bambino, il rischio di possibili complicazioni, la
necessità di trasportare la piccola vittima a __________ in elicottero e il grave
trauma da loro subito.
9.1
L’art.
47.
CO fa dipendere dalla sussistenza di particolari circostanze la possibilità
di riconoscere, in caso di lesione corporale di una persona, un’equa indennità
pecuniaria a titolo di riparazione. Al danneggiato non è di conseguenza sempre
riconosciuto un risarcimento, ancora essendo necessaria l’esistenza di
particolari circostanze che lo giustifichino. In materia di lesione della
personalità (art. 49 CO), il Tribunale federale ha stabilito che per suffragare
una pretesa a titolo di torto morale la parte lesa deve provare le circostanze
soggettive dalle quali si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva subita, la
sua sofferenza morale; non è sufficiente invece che in base alla comune
esperienza una violazione della personalità possa comportare una certa
sofferenza (DTF 120 II 98 consid. 2b).
La prova di una sofferenza morale è
difficilmente dimostrabile (SJ 1995 352), ma ciò non dispensa il richiedente
dall’addurre e circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98 consid. 2b). Le lesioni corporali, fisiche o psichiche che
siano, devono comportare, di principio, un importante dolore fisico o morale,
oppure aver causato una lesione durevole della salute. Un lungo periodo di
sofferenza e d’incapacità al lavoro, oppure dei danni psichici importanti,
quali uno stato post-traumatico con modifica durevole della personalità,
possono così giustificare il riconoscimento di un’indennità. Qualora, invece,
si tratta di una lesione temporanea, essa deve essere grave, comportante, per
esempio, un’esposizione al rischio di morte, una lunga ospedalizzazione oppure
dei dolori particolarmente intensi (sentenza del Tribunale federale inc.
4A_307/2013 del 6 gennaio 2014, consid. 3.2 con rinvii).
9.2
Il primo giudice ha accertato
che dal punto di vista fisico AO 2 non ha subito conseguenze permanenti; sia il
trauma cranico subito dal bambino che la paralisi del nervo facciale destro
sono perfettamente guarite. Egli ha inoltre ricordato che il periodo di
guarigione è durato circa un mese. In relazione alle invocate ripercussioni a
livello psichico il magistrato ha ritenuto che non vi fossero prove in tal
senso e che le problematiche addotte fossero da ricondurre alla situazione di
fragilità relazionale e caratteriale delle parti e non specificatamente
all’incidente.
Gli accadimenti di quel giorno come
pure le conseguenze dell’infortunio emergono in maniera chiara dall’incarto. Senza
voler minimizzare lo spavento subito dagli attori al momento dell’incidente e
il coinvolgimento emotivo degli stessi durante il trasferimento in elicottero e
il successivo ricovero al Kinderspital di Zurigo, risulta che la guarigione di AO
2.
è avvenuta senza particolari complicazioni e in tempi tutto sommato
contenuti. Il ricovero in ospedale è durato infatti alcuni giorni e il recupero
totale è avvenuto in circa un mese, durante il quale il bambino non ha subito restrizioni
particolari se non per quanto attiene allo svolgimento di attività sportive e
alla frequentazione di parchi giochi che durante quel periodo sono stati
sconsigliati. Come si evince dagli atti AO 2 si è ripreso completamente
dall’infortunio e questo senza che il percorso di guarigione presentasse
elementi di sofferenza particolari o carattere eccezionale.
Anche per la di lui madre, al di
là di quanto menzionato poc’anzi, non sono ravvisabili sofferenze straordinarie
per quanto accorso al figlio.
Con ogni evidenza, per entrambi
le sofferenze patite non raggiungono le premesse, molto restrittive, fissate
dall’ art. 49 CO ricordate qui sopra (cfr. anche Werro, Commentaire Romand CO-I, n. 2 ad art. 47 CO, n. 9 ad
art. 49 CO).
In merito alle addotte
conseguenze psichiche, a giusta ragione il Pretore ha ritenuto che, in assenza
di un referto peritale e di riscontri testimoniali specifici, le stesse non
fossero debitamente comprovate e non potessero essere riconosciute.
Sulla base di quanto precede, la
richiesta degli attori di un risarcimento a titolo di torto morale va pertanto
disattesa.
9.3
Analogo destino deve essere
riservato alla richieste di rifusione delle spese preprocessuali in quanto
connesse alla bontà delle pretese fatte valere in giudizio qui ammesse unicamente
in misura di fr. 735.-.
Ne consegue pertanto che
l’appello incidentale non può essere accolto.
III. Sulle spese giudiziarie
10.
Alla luce di quanto
suesposto sia l’appello del convenuto che l’appello incidentale degli attori
vanno respinti. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la
soccombenza delle parti.
Per quanto attiene alla determinazione
delle stesse in relazione all’appello principale si terrà conto del fatto che AP
1.
ha impugnato la decisione di prima istanza per una mera questione di
principio a fronte di un valore di causa irrisorio.
Il valore litigioso
giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF è determinato da tutte le conclusioni
ricevibili rimaste controverse davanti all'autorità cantonale (sentenza del
Tribunale federale inc.5A_765/2008 del 29 giugno 2009, consid. 1.2.1 e rif.).
Di conseguenza, qualora siano fatte valere domande in via principale e adesiva,
i rispettivi valori vanno sommati, senza riguardo a quanto l'autorità cantonale
ha aggiudicato, né al valore della pretesa della parte che agisce davanti al
Tribunale federale (sentenza inc.5A_500/2009 del 19 novembre 2009, consid. 1).
È fatto salvo il caso in cui con l'appello incidentale sia riproposta una
domanda riconvenzionale; in questa ipotesi - non realizzata in concreto - trova
applicazione l'art. 53 cpv. 1 LTF (sentenza del Tribunale federale inc.
4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 1.2.1). Nella fattispecie
il valore di causa determinante ai fini di un eventuale ricorso in
materia civile al Tribunale federale è fissato in fr. 17'415.60.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
Rtar
decide:
I. L’appello
principale 13 dicembre 2013 del AP 1 è respinto.
II. Le spese processuali dell’appello principale di fr. 2'500.-, già
parzialmente anticipate dall’appellante, sono poste a carico dello stesso, con
obbligo di rifondere a controparte fr. 2'500.- a titolo di ripetibili di appello principale.
III. L’appello
incidentale 31 gennaio 2014 di AO 1 e di AO 2 è respinto.
IV. Le
spese processuali dell’appello incidentale di fr. 500.-, già anticipate dagli
appellanti, sono poste a loro carico, con obbligo di rifondere alla controparte
fr. 500.- per ripetibili di appello incidentale.
V. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).