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Decisione

12.2013.209

Responsabilità del proprietario dell'opera; infortunio dovuto a opera difettosa (barriere metalliche riposte sul ciglio di una strada pedonale). Torto morale. Spese preprocessuali

29 marzo 2016Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull’appello principale del

convenuto

3. Con l’appello il AP 1 contesta

in primo luogo l’esistenza di una propria responsabilità sulla base dell’art. 58

CO. Al riguardo l’appellante nega che i tubolari all’origine dell’infortunio

accorso a AO 2 rientrino nella nozione di opera prevista dalla norma. Il AP 1

contesta inoltre la sussistenza di un difetto di costruzione o manutenzione,

come invece ammesso dal Pretore, e ribadisce la tesi secondo cui l’infortunio

sarebbe da imputare esclusivamente all’agire negligente degli attori con conseguente

esclusione di ogni responsabilità per colpa del danneggiato, rispettivamente rottura

del nesso di causalità adeguata.

L’appellante, riprendendo quanto

allegato in prima sede, espone inoltre a titolo abbondanziale le ragioni per

cui non sarebbero date neppure le premesse di una responsabilità ai sensi degli

art. 4 e 10 Lresp e 41 CO.

4. Ai sensi dell’art. 58 CO il

proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a risarcire i danni

cagionati da vizi di costruzione o difetti di manutenzione. La norma sancisce

quindi una responsabilità causale accresciuta per quei danni che intervengono a

seguito di opere difettose.

Per opera si intende ogni oggetto

o insieme di oggetti creati o sistemati dall’uomo e attaccati al suolo. La

nozione si estende anche a parti e accessori ad essa fissati. Per quanto qui

interessa vale la pena ricordare che dottrina e giurisprudenza hanno già avuto

modo di spiegare che muri, barriere e costruzioni di protezione possono

costituire parte o accessorio di una strada e come tali vanno trattati.

La difettosità di un’opera è

determinata in base a criteri oggettivi tenendo in considerazione quello che può

essere sopportato in quel luogo secondo l’esperienza della vita. Un’opera è da

ritenersi difettosa se non offre la sicurezza che è lecito aspettarsi in base

all’uso al quale essa è destinata. L’assenza di un accessorio può costituire un

difetto dell’opera. Nel caso di una strada l’assenza di un segnale può essere

considerato un difetto.

5. Per quanto attiene alla prima

censura relativa alla nozione di opera, l’istruttoria ha permesso di stabilire

che (di norma) le barriere tubolari in questione erano infilate in fori

realizzati nel manto stradale al quale erano assicurate in maniera stabile e

durevole tramite dei lucchetti. Esse costituivano con ogni evidenza un

accessorio caratterizzante della stradina pedonale in cui erano infisse, dove avevano

la funzione di impedire il transito veicolare. Il legame fisico e funzionale di

questi manufatti con la strada è palese.

Ora, vero è che - come

sottolineato a più riprese dall’appellante - al momento dell’infortunio queste

barriere erano state rimosse (provvisoriamente) dalla loro sede naturale per

permettere, come risulta dagli atti, la manutenzione della stradina (cfr.

audizione testimoniale del 14 maggio 2012 di V__________ pag. 6), nondimeno è

opinione di questa Camera che tale spostamento non sia atto a comprometterne la

qualità di accessorio al manufatto stradale, ritenuto oltretutto che, come si

dirà meglio in seguito, nel caso concreto, il difetto dell’opera è da

ricercarsi proprio nella rimozione delle stesse e nel loro posizionamento ai

bordi del passaggio senza che venisse adottata alcuna misura di sicurezza.

Nel caso che qui ci occupa,

diversamente da quelli oggetto della giurisprudenza citata dall’appellante in

cui gli “accessori” non erano mai stati legati in maniera stabile al bene

principale e di riflesso non ne avevano mai fatto parte, i manufatti tubolari

in esame costituivano parte integrante dell’opera stradale a cui erano fissati

in maniera durevole.

Su questo punto la decisione del

Pretore dev’essere condivisa e va tutelata.

A titolo abbondanziale, si

osserva che, nel caso che qui ci occupa, pare ipotizzabile anche una

responsabilità AP 1 quale proprietario dell’opera giusta l’art. 58 CO per aver

permesso l’utilizzo normale della stradina anche se in quel momento essa era

incompleta in quanto oggetto di lavori di manutenzione (cfr. anche DTF 108 II

184).

6. L’appellante prosegue

negando che i tubolari in questione presentassero dei vizi di costruzione o di

manutenzione e sostenendo che i manufatti erano posti in posizione

sufficientemente sicura. A detto dello stesso travalicherebbe “i limiti della

ragionevolezza” imporre all’ente pubblico che essi vengano sempre “riposti

nella loro sede naturale” per evitare di incorrere nella responsabilità

dell’art. 58 CO (cfr. per i dettagli appello pag. 9).

6.1. Questa tesi non può essere

condivisa. Come si evince dall’incarto, al momento dell’incidente le due barriere

tubolari erano collocate sul ciglio del percorso pedonale addossate a un albero

e a un palo; una di queste poggiava, parzialmente, sul manto stradale, in

posizione obliqua e tutt’altro che stabile (doc. C). L’istruttoria ha permesso

di appurare che i due manufatti non erano né affrancati né segnalati e questo

benché un simile intervento di messa in sicurezza si sarebbe rivelato di facile

e rapida attuazione, oltre che economicamente sopportabile visto il suo costo

minimo. Sarebbe infatti stato sufficiente assicurare le barriere con una catena

o quantomeno provvedere alla delimitazione e segnalazione del potenziale

pericolo, ad esempio, con del nastro o dei coni stradali.

Con ogni evidenza l’omissione di simili

provvedimenti, in considerazione proprio del loro carattere essenziale, costituisce

una palese violazione dell’obbligo di assicurare i passaggi pedonali e

veicolari che compete al proprietario dell’opera.

Nel caso concreto l’adozione di

misure atte a salvaguardare l’utenza si rivela particolarmente doverosa in

ragione proprio del carattere pedonale di questo percorso che per sua natura

dovrebbe garantire una maggiore sicurezza di transito rispetto alle strade

veicolari. Soprattutto per questo motivo, questo tipo di passaggio viene

frequentato anche da bambini che possono percorrerlo con maggiore liberà di

movimento rispetto a quanto avviene, ad esempio, per un marciapiede ai bordi di

una strada carrabile. Aspetto questo che va considerato nell’ambito della

valutazione della sussistenza del difetto dell’opera giusta l’art. 58 CO. Le

allegazioni dell’appellante che cercano di addossare l’intera responsabilità di

quanto accaduto al bambino sono prive di buon fondamento (cfr. appello pag. 8;

cfr. anche consid. 7).

Da ultimo vada aggiunto che, contrariamente

a quanto sostiene l’appellante, le misure da mettere in atto paiono, sia a

livello di tempo che dal punto di vista economico, ragionevoli e proporzionate

e in ogni caso non certo tali da mettere a rischio “lo svolgimento delle

normali attività quotidiane di cui l’ente pubblico si occupa riguardo alle

proprie strutture aperte al pubblico” (cfr. appello pag. 9 a metà).

Sulla base di quanto precede è

pertanto a giusta ragione che il primo giudice ha riconosciuto il carattere

difettoso dell’opera al momento dell’infortunio accorso a AO 2.

7. Neppure può essere accolta

la tesi del AP 1 secondo cui il comportamento negligente di parte attrice sarebbe

stato di gravità tale “da costituire un elemento di esclusione di ogni responsabilità

per colpa del danneggiato medesimo o, comunque, per interruzione del nesso di causalità

adeguata” (cfr. appello pag. 10).

Sulla scorsa degli accertamenti

fattuali, infatti, l’agire della madre non può essere ritenuto negligente e tantomeno

lesivo del suo dovere di sorveglianza. Come esposto nei considerandi che

precedono a cui si rinvia, al momento dell’infortunio gli attori stavano

passeggiando su una stradina pedonale, zona che per sua natura e in assenza di

segnalazioni di segno opposto (che in concreto facevano difetto), essi potevano

ritenere sicura. In virtù di questo l’attrice ha permesso al figlio di correre

liberamente e di allontanarsi di alcuni metri da lei, comportamento che non può

essere ritenuto biasimevole. Essa non poteva certo aspettarsi, in assenza di

qualsiasi indicazione di pericolo, che i manufatti posti sul ciglio del

passaggio e a cui si è poi aggrappato il bambino non fossero assicurati ma

unicamente appoggiati, per altro in maniera poco stabile, a un albero e a un

palo che si trovavano a fianco del percorso. L’agire della madre non va pertanto

stigmatizzato.

Anche su questo punto la sentenza

pretorile merita pertanto conferma.

8. Alla luce di quanto precede

ne discende pertanto che il ricorso deve essere respinto e la responsabilità

del AP 1 quale proprietario dell’opera ai sensi dell’art. 58 CO confermata,

così come stabilito dal Pretore.

Così stando le cose non è

necessario entrare nel merito delle altre argomentazioni sollevate a titolo

sussidiario dall’appellante in relazione agli art. 4 e 10 Lresp e 41 CO.

Considerandi

II. Sull’appello incidentale degli

attori

9.

RA 1 e AO 2 contestano la

decisione pretorile nella misura in cui non ha riconosciuto loro né un

risarcimento per il torto morale né il rimborso delle spese preprocessuali. In

merito alla pretesa per torto morale gli attori sottolineano la gravità

dell’infortunio accorso al bambino, il rischio di possibili complicazioni, la

necessità di trasportare la piccola vittima a __________ in elicottero e il grave

trauma da loro subito.

9.1

L’art.

47.

CO fa dipendere dalla sussistenza di particolari circostanze la possibilità

di riconoscere, in caso di lesione corporale di una persona, un’equa indennità

pecuniaria a titolo di riparazione. Al danneggiato non è di conseguenza sempre

riconosciuto un risarcimento, ancora essendo necessaria l’esistenza di

particolari circostanze che lo giustifichino. In materia di lesione della

personalità (art. 49 CO), il Tribunale federale ha stabilito che per suffragare

una pretesa a titolo di torto morale la parte lesa deve provare le circostanze

soggettive dalle quali si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva subita, la

sua sofferenza morale; non è sufficiente invece che in base alla comune

esperienza una violazione della personalità possa comportare una certa

sofferenza (DTF 120 II 98 consid. 2b).

La prova di una sofferenza morale è

difficilmente dimostrabile (SJ 1995 352), ma ciò non dispensa il richiedente

dall’addurre e circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98 consid. 2b). Le lesioni corporali, fisiche o psichiche che

siano, devono comportare, di principio, un importante dolore fisico o morale,

oppure aver causato una lesione durevole della salute. Un lungo periodo di

sofferenza e d’incapacità al lavoro, oppure dei danni psichici importanti,

quali uno stato post-traumatico con modifica durevole della personalità,

possono così giustificare il riconoscimento di un’indennità. Qualora, invece,

si tratta di una lesione temporanea, essa deve essere grave, comportante, per

esempio, un’esposizione al rischio di morte, una lunga ospedalizzazione oppure

dei dolori particolarmente intensi (sentenza del Tribunale federale inc.

4A_307/2013 del 6 gennaio 2014, consid. 3.2 con rinvii).

9.2

Il primo giudice ha accertato

che dal punto di vista fisico AO 2 non ha subito conseguenze permanenti; sia il

trauma cranico subito dal bambino che la paralisi del nervo facciale destro

sono perfettamente guarite. Egli ha inoltre ricordato che il periodo di

guarigione è durato circa un mese. In relazione alle invocate ripercussioni a

livello psichico il magistrato ha ritenuto che non vi fossero prove in tal

senso e che le problematiche addotte fossero da ricondurre alla situazione di

fragilità relazionale e caratteriale delle parti e non specificatamente

all’incidente.

Gli accadimenti di quel giorno come

pure le conseguenze dell’infortunio emergono in maniera chiara dall’incarto. Senza

voler minimizzare lo spavento subito dagli attori al momento dell’incidente e

il coinvolgimento emotivo degli stessi durante il trasferimento in elicottero e

il successivo ricovero al Kinderspital di Zurigo, risulta che la guarigione di AO

2.

è avvenuta senza particolari complicazioni e in tempi tutto sommato

contenuti. Il ricovero in ospedale è durato infatti alcuni giorni e il recupero

totale è avvenuto in circa un mese, durante il quale il bambino non ha subito restrizioni

particolari se non per quanto attiene allo svolgimento di attività sportive e

alla frequentazione di parchi giochi che durante quel periodo sono stati

sconsigliati. Come si evince dagli atti AO 2 si è ripreso completamente

dall’infortunio e questo senza che il percorso di guarigione presentasse

elementi di sofferenza particolari o carattere eccezionale.

Anche per la di lui madre, al di

là di quanto menzionato poc’anzi, non sono ravvisabili sofferenze straordinarie

per quanto accorso al figlio.

Con ogni evidenza, per entrambi

le sofferenze patite non raggiungono le premesse, molto restrittive, fissate

dall’ art. 49 CO ricordate qui sopra (cfr. anche Werro, Commentaire Romand CO-I, n. 2 ad art. 47 CO, n. 9 ad

art. 49 CO).

In merito alle addotte

conseguenze psichiche, a giusta ragione il Pretore ha ritenuto che, in assenza

di un referto peritale e di riscontri testimoniali specifici, le stesse non

fossero debitamente comprovate e non potessero essere riconosciute.

Sulla base di quanto precede, la

richiesta degli attori di un risarcimento a titolo di torto morale va pertanto

disattesa.

9.3

Analogo destino deve essere

riservato alla richieste di rifusione delle spese preprocessuali in quanto

connesse alla bontà delle pretese fatte valere in giudizio qui ammesse unicamente

in misura di fr. 735.-.

Ne consegue pertanto che

l’appello incidentale non può essere accolto.

III. Sulle spese giudiziarie

10.

Alla luce di quanto

suesposto sia l’appello del convenuto che l’appello incidentale degli attori

vanno respinti. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la

soccombenza delle parti.

Per quanto attiene alla determinazione

delle stesse in relazione all’appello principale si terrà conto del fatto che AP

1.

ha impugnato la decisione di prima istanza per una mera questione di

principio a fronte di un valore di causa irrisorio.

Il valore litigioso

giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF è determinato da tutte le conclusioni

ricevibili rimaste controverse davanti all'autorità cantonale (sentenza del

Tribunale federale inc.5A_765/2008 del 29 giugno 2009, consid. 1.2.1 e rif.).

Di conseguenza, qualora siano fatte valere domande in via principale e adesiva,

i rispettivi valori vanno sommati, senza riguardo a quanto l'autorità cantonale

ha aggiudicato, né al valore della pretesa della parte che agisce davanti al

Tribunale federale (sentenza inc.5A_500/2009 del 19 novembre 2009, consid. 1).

È fatto salvo il caso in cui con l'appello incidentale sia riproposta una

domanda riconvenzionale; in questa ipotesi - non realizzata in concreto - trova

applicazione l'art. 53 cpv. 1 LTF (sentenza del Tribunale federale inc.

4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 1.2.1). Nella fattispecie

il valore di causa determinante ai fini di un eventuale ricorso in

materia civile al Tribunale federale è fissato in fr. 17'415.60.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

Rtar

decide:

I. L’appello

principale 13 dicembre 2013 del AP 1 è respinto.

II. Le spese processuali dell’appello principale di fr. 2'500.-, già

parzialmente anticipate dall’appellante, sono poste a carico dello stesso, con

obbligo di rifondere a controparte fr. 2'500.- a titolo di ripetibili di appello principale.

III. L’appello

incidentale 31 gennaio 2014 di AO 1 e di AO 2 è respinto.

IV. Le

spese processuali dell’appello incidentale di fr. 500.-, già anticipate dagli

appellanti, sono poste a loro carico, con obbligo di rifondere alla controparte

fr. 500.- per ripetibili di appello incidentale.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).