12.2013.211
Reclamo contro decisione di esecutività (espulsione di conduttore a fine contratto), irricevibile per mancanza di motivazione sufficiente
3 gennaio 2014Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2013.211
Data decisione, Autorità:
03.01.2014, IICCA
Titolo:
Reclamo contro decisione di esecutività (espulsione di conduttore a fine contratto), irricevibile per mancanza di motivazione sufficiente
ESECUZIONE DELLE DECISIONI
RECLAMO
art. 326 CPC
Incarto n.
12.2013.211
Lugano
3 gennaio
2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
per decidere nella causa inc. n. SO.2013.189 (procedura
sommaria, domanda di esecuzione di una decisione giudiziaria) della Pretura del
Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 31 ottobre 2013 da
CO 1
CO 2
contro
RE 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che CO 2
e CO 1 (locatori) hanno concluso con RE 1 (affittuario) il 2 aprile 2005 un
contratto di affitto agricolo per fondi situati nel Comune di __________;
che tra
le parti contrattuali sono sorte divergenze sull’uso dei fondi e il 27 luglio
2007 i locatori hanno notificato all’affittuario la disdetta anticipata del
contratto di affitto agricolo per motivi gravi;
che
nell’ambito della causa giudiziaria avviata dall’affittuario per contestare la
disdetta (inc. AC.2007.1 della Pretura di Vallemaggia) le parti contrattuali,
assistite dai rispettivi legali, si sono accordate per stabilire all’11
novembre 2012, giorno di San Martino, la scadenza definitiva del contratto di
affitto agricolo, senza possibilità di proroga;
che RE 1
si è rivolto il 25 ottobre 2012 alla Pretura del Distretto di Vallemaggia per
far accertare che il contratto di affitto agricolo scadeva nel novembre 2013 e
per chiederne una proroga fino al 10 novembre 2014, domande alle quali si sono
opposti i locatori e che il Pretore ha respinto con decisione del 13 febbraio
2013 (incarto SE.2012.16);
che
l’appello di RE 1 contro il citato giudizio pretorile è stato respinto da
questa Camera con decisione 5 luglio 2013 (inc. 12.2013.50), passata in
giudicato;
che con
istanza 31 ottobre 2013 CO 1 e CO 2 hanno chiesto alla Pretura di Vallemaggia
di eseguire la decisione del 13 febbraio 2013 inc. SE.2012.16, proponendo inoltre
di mettere a carico del convenuto una somma di fr. 1'000.- per ogni giorno
trascorso abusivamente nell’azienda agricola dopo l’ordine di sgombero;
che RE 1 ha chiesto il 14 novembre 2013 di prorogare l’esecuzione della decisione, non avendo ancora trovato
una soluzione alternativa per la stalla dei suoi animali e avendo in corso un
progetto per la costruzione di una nuova stalla;
che con
decisione 11 dicembre 2013 il Pretore ha accertato l’esecutività della sentenza
13 febbraio 2013 inc. SE.2012.16 e ha ordinato l’immediata espulsione di RE 1
dalla particella n. __________, con la comminatoria dell’art. 292 CP, ponendo
poi la tassa di giustizia e le spese di fr. 100.- a carico del convenuto e rinunciando
a ordinare una multa disciplinare;
che con
atto denominato “appello” RE 1 chiede il 19 dicembre 2013 di annullare la
decisione 11 dicembre 2013 del Pretore di Vallemaggia, previa concessione al
rimedio dell’effetto sospensivo;
che
l’atto non è stato notificato alle controparti;
che chi si
pretende titolare di una decisione che però non può essere direttamente
eseguita ha la facoltà di adire il giudice dell’esecuzione - in Ticino il
Pretore (art. 37 cpv. 3 LOG) - con una domanda (art. 338 cpv. 1 CPC) volta ad
ottenerne l’esecuzione;
che il
giudizio che ne segue è emanato nell'ambito della procedura sommaria (art. 339
cpv. 2 CPC) e può essere impugnato solo mediante reclamo (art. 309 lett. a
CPC), da proporre entro 10 giorni dalla notificazione della decisione (art. 321
cpv. 2 CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia
l’applicazione errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei
fatti;
che il
reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), vale a dire che il
reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo
la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera
precisa e dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere
chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente
insostenibile (DTF 134 III 245 consid. 2.1 et 2.2; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);
che nel
caso concreto il Pretore ha accertato l’adempimento delle condizioni di
esecutività della sua sentenza 13 febbraio 2013, sulla base dei documenti
prodotti dagli istanti (art. 338 cpv. 2 CPC);
che con
il reclamo 19 dicembre 2013, proposto entro il termine di 10 giorni e quindi
tempestivo, il convenuto ha ribadito quanto già esposto nelle osservazioni del
14 novembre 2013, vale a dire che non aveva trovato una sistemazione per i
propri animali e che era tuttora in trattative con il Cantone per trovare una
stalla alternativa, producendo diversi documenti;
che i
documenti allegati allo scritto 19 dicembre 2013 non possono essere esaminati, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di
addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione
del Pretore sull'applicazione di norme di diritto o sull'accertamento dei fatti, il reclamo si limita in sostanza a chiedere la sospensione
dell’espulsione;
che
pertanto, a fronte di un reclamo sprovvisto di censure nei confronti del
giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e
giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata
(Trezzini in: Commentario CPC
2011, art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311
e n. 5 ad art 321);
che in
definitiva il reclamo del 19 dicembre 2013 è
manifestamente improponibile e la Camera, nella composizione a giudice unico
prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, può deciderlo con la procedura
prevista dall’art. 322 CPC, senza notificare l’atto alle controparti;
che
l’emanazione del giudizio odierno rende priva di oggetto la domanda di
concedere effetto sospensivo al rimedio;
che un
eventuale ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo automatico
(art. 103 cpv. 1 LTF), riservata una diversa decisione da parte del giudice
dell’istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF);
che le
spese processuali seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) e
possono essere fissate al minimo previsto dall’art. 14 LTG;
che non
vi è motivo di attribuire ripetibili alle controparti, alle quali non è stato
richiesto di esprimersi sul reclamo;
che il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 20'000.- (cfr. sentenza di questa Camera
del 5 luglio 2013 inc. 12.2013.50);
Per questi motivi,
decide:
1. Il
reclamo 19 dicembre 2013 di RE 1 è irricevibile.
2. La domanda
di effetto sospensivo è priva di oggetto.
3. Le
spese processuali del reclamo, in complessivi fr. 100.-, sono poste a carico di
RE 1. Non si attribuiscono ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Giudice Epiney-Colombo
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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