12.2013.22
Nesso causale naturale - interruzione - onere della prova
29 settembre 2014Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.22
Lugano
29 settembre 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.139
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 27 giugno
2008 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 903'832.- oltre
interessi al 5% dal 13 aprile 1993, somma poi ridotta in sede conclusionale a
fr. 355’456.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2008 su
fr. 172'007.35 e dal 1° luglio 2008 su fr. 355'456.-;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
sentenza 17 dicembre 2012 ha respinto;
appellante l'attrice con
atto di appello 1° febbraio 2013, con cui chiede in via principale la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e in via
subordinata l’annullamento della pronuncia pretorile con rinvio dell’incarto al
primo giudice per una nuova decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 13 marzo 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Il 13 aprile 1993 l’allora
ventenne AP 1 è stata coinvolta in un incidente stradale a __________
(tamponamento da tergo), la cui responsabilità era ascrivibile a __________,
assicurata RC presso AO 1.
Il 25 ottobre 1993, quando era ancora
parzialmente inabile al lavoro in considerazione del sinistro, essa è stata
coinvolta in un nuovo incidente della circolazione a __________ (tamponamento
da tergo), con colpa questa volta imputabile ad __________, assicurato RC
presso __________.
A seguito di questi fatti AP 1, a
quel tempo parrucchiera con un negozio proprio, ha poi dovuto abbandonare
quell’attività e riqualificarsi quale assistente di cura, restando inabile al
lavoro, con alterna incidenza, durante vari periodi.
2. Con petizione 27 giugno
2008, avversata dalla AO 1, AP 1 ha convenuto in giudizio quest’ultima innanzi
alla Pretura del Distretto di Bellinzona, per ottenerne la condanna al
pagamento di una somma poi ridotta in sede conclusionale dagli iniziali fr.
903'832.- a fr. 355’456.-, oltre interessi. Essa, in estrema sintesi, ha addotto
di aver patito un pregiudizio di fr. 710'912.- a seguito dei due incidenti (fr.
172'007.- perdita di guadagno passata, fr. 321'357.- perdita di guadagno
futura, fr. 17'095.- danno domestico passato, fr. 30'711.- danno domestico
futuro, fr. 36'000.- torto morale, fr. 5'000.- spese mediche e cure termali
passate, fr. 10'000.- spese mediche e cure termali future, fr. 7'000.- costi
accessori, fr. 88'213.- danno pensionistico, fr. 10'000.- perdita per chiusura
negozio, fr. 13'529.- spese legali), salvo poi aver ridotto della metà la sua
richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicuratore RC di __________ per
il fatto che al danno così calcolato aveva contribuito anche il secondo sinistro.
3. Con sentenza 17 dicembre
2012 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr.
5'000.- e le spese di fr. 10'000.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a
rifondere alla convenuta fr. 19'000.- per ripetibili. Il giudice di prime cure
ha in sostanza ritenuto che tra il primo incidente e il danno subito
asseritamente dall’attrice non vi era un nesso causale naturale e che
quest’ultima nemmeno aveva provato la chiave di riparto del 50% tra i due
incidenti. Ed ha evidenziato che gran parte delle pretese attoree non avrebbero
in ogni caso potuto essere accolte nella misura auspicata dall’attrice.
4. Con l’appello 1° febbraio
2013 che qui ci occupa, l'attrice chiede in via principale di riformare la
querelata sentenza nel senso dell’accoglimento della petizione e in via
subordinata, qualora la causa non fosse considerata matura per il giudizio, di
annullare la pronuncia pretorile con rinvio dell’incarto al primo giudice per
una nuova decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa
rileva che tra il primo incidente e il danno da lei subito vi era il necessario
nesso di causalità naturale ed esclude che la mancata dimostrazione della
chiave di riparto tra i due incidenti potesse giustificare la reiezione delle
sue pretese. Per il resto contesta che parte delle sue richieste non avrebbero
potuto trovare accoglimento nella misura da lei auspicata.
5. Della risposta 13 marzo
2013 con cui la convenuta postula la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
6. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
7. Con la prima censura
d’appello l’attrice rimprovera al Pretore di aver respinto la petizione già
solo per il fatto che tra il primo incidente e il danno da lei asseritamente
subito non vi era un nesso causale naturale. La censura è fondata.
7.1 In base alla dottrina e alla
giurisprudenza un rapporto di causalità naturale tra un pregiudizio e un
determinato evento può essere ammesso, se quest’ultimo ne costituisce la conditio
(o condicio) sine qua non. Esso è da considerare adempiuto
qualora si possa ammettere che senza l’evento in questione il danno non si
sarebbe verificato rispettivamente si sarebbe verificato in un altro modo o in
un altro tempo (TF 17 febbraio 2012 4A_65/2009 consid. 5.1; Brehm, Berner Kommentar, 4ª ed., n. 109
ad art. 41 CO). Non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica
del pregiudizio (DTF 115 IV 199 consid. 5b; Brehm,
op. cit., n. 109a ad art. 41 CO). Se il rapporto di causalità così delimitato
non può essere provato con certezza, è sufficiente un grado di verosimiglianza
preponderante (DTF 132 III 715 consid. 3.2, 128 III 271 consid. 2b/aa, 121 III
358 consid. 5; TF 17 febbraio 2012 4A_65/2009 consid. 5.1; cfr. pure Brehm, op. cit., n. 117 segg. ad art. 41
CO; Rey, Ausservertragliches
Haftpflichtrecht, 4ª ed., n. 518b; II CCA 4 settembre 2007 inc. n. 12.2006.152,
6 ottobre 2006 inc. n. 12.2005.96 pubbl. in: RtiD I-2007 40c p. 796), ritenuto
che la verosimiglianza preponderante viene ammessa quando a sostegno
dell’allegazione di fatto litigiosa vi sono, da un punto di vista oggettivo,
elementi talmente importanti che ogni altra eventuale possibilità non entra più
ragionevolmente in linea di conto (DTF 133 III 81 consid. 4.2.2). L’accertamento della causalità naturale è una questione di fatto (DTF
132 III 715 consid. 2.2, 128 III 174 consid. 2b, 128 III 180 consid. 2d; TF
17 febbraio 2012 4A_65/2009 consid. 5.1, 20 luglio 2009 4A_520/2008 consid.
3.1; cfr. pure Brehm,
op. cit., n. 110 ad art. 41 CO; Rey,
op. cit., n. 521; II CCA 6 ottobre 2006 inc. n. 12.2005.96 pubbl. in: RtiD
I-2007 40c p. 796).
7.2 La convenuta ha
pacificamente riconosciuto, sia nella sede pretorile (risposta p. 12; assunto questo
che la controparte ha già evidenziato a p. 5 delle conclusioni) sia in seconda
istanza (risposta all’appello p. 16, 21, 23, 24), che il primo incidente aveva avuto
almeno in un primo momento (e meglio a suo dire nei primi 6 mesi, prima cioè
dell’insorgenza del secondo sinistro) conseguenze sullo stato valetudinario
dell’attrice, anche commisurate in un’inabilità lavorativa temporanea al 100%. Siccome
l’accertamento della causalità naturale costituisce una questione di fatto
(cfr. supra consid. 7.1), è chiaro che in tal modo essa ha ammesso (in
modo vincolante per il giudice, cfr. II CCA 6 ottobre 2006 inc. n. 12.2005.96 Pubb.
in: RtiD I-2007 40c p. 796) l’esistenza di un nesso di causalità naturale - sia
pure solo in una prima fase ben limitata nel tempo - tra il primo incidente e
il suo danno alla salute, nesso per altro confermato di fatto anche dagli stessi
periti giudiziari, i quali hanno a loro volta dichiarato che i dolori a livello
cervicale rispettivamente la fibromialgia dell’attrice erano stati resi
sintomatici da quell’incidente (cfr. delucidazione peritale ad C1 e C8). Ora,
ritenuto che in base alla giurisprudenza del Tribunale federale nel diritto
della responsabilità civile è sufficiente che il nesso di causalità naturale
fra il sinistro e il danno sussista al momento del sinistro (TF 17 febbraio
2012 4A_65/2009 consid. 5.4; cfr. pure Pribnow,
Kein Wegfall einer einmal gegebenen Haftung, in: HAVE 2010 p. 156), è di per sé
escluso che il Pretore possa respingere la petizione asserendo che il nesso di
causalità naturale sarebbe venuto meno in epoca successiva.
7.3 A prescindere da quanto precede,
si osserva in ogni caso che la convenuta negli allegati preliminari aveva a più
riprese pure ammesso che il primo incidente aveva contribuito ai danni della
salute che avevano afflitto l’attrice (risposta p. 11, 13, 14, 30 e duplica p. 5,
6, 14) almeno fino al 2002 (risposta p. 14 e duplica p. 14; a p. 25 della
risposta all’appello essa ammette nuovamente l’esistenza della causalità,
almeno fino al maggio 1995), le sue contestazioni riguardando semmai l’influenza
del sinistro sullo stato valetudinario “attuale” dell’attrice (cfr. duplica p.
6, 15, 16, 30), e che l’istruttoria non ha al proposito permesso di dimostrare con
il necessario grado probatorio se e quando il relativo nesso di causalità
naturale sia poi effettivamente venuto meno. Se da una parte è in effetti vero
che i periti giudiziari hanno dichiarato che il nesso naturale tra l’incidente
e l’attuale stato clinico dell’attrice era solo possibile ma non verosimile o probabile
tanto meno in modo proponderante (cfr. perizia giudiziaria ad A4, consulto
reumatologico dr. med. __________ [allegato alla perizia giudiziaria] ad A4 e
A7, delucidazione peritale ad C3, C6 e C8), è però altrettanto vero che essi hanno
pure evidenziato che l’attrice soffriva in pratica di una sindrome
cervicovertebrale sino a cervicospondilogena a destra iniziata proprio dopo il
duplice trauma distorsivo dato dai due incidenti (cfr. perizia giudiziaria p.
20 e ad 2.1), aggiungendo poi che lo stato attuale, sostanzialmente stabile dal
2002 (cfr. perizia giudiziaria p. 20, consulto reumatologico dr. med. __________
p. 6), era l’insieme di più fattori (cfr. consulto reumatologico dr. med. __________
ad A4 e A8, delucidazione peritale ad C3), che lo stesso non dipendeva solo
dagli incidenti - ritenuti con ciò rilevanti - ma anche dalla fibromialgia e
dalla tendenza a una generalizzazione dei dolori (cfr. consulto reumatologico
dr. med. __________ ad A7) e che tra l’attuale diagnosi reumatologica e lo
stato clinico dell’attrice riscontrato prima del secondo incidente vi era
ancora una relazione, sia pure ritenuta minima (cfr. consulto reumatologico dr.
med. __________ ad A4, delucidazione peritale ad C2). In tali circostanze,
anche per il periodo successivo al 2002 s’imponeva di decidere a sfavore della
convenuta, gravata dell’onere della prova (cfr. Pribnow,
op. cit., p. 157; Herzog-Zwitter/Haas/Neuhaus-Descuves,
Haftpflichtrecht: Wegfall einer einmal gegebenen natürlichen Kausalität, in:
HAVE 2011 p. 36 seg.; identica soluzione nell’ambito del diritto delle
assicurazioni sociali, cfr. TF 20 agosto 2009 8C_363/2009 consid. 1; Herzog-Zwitter/Haas/Neuhaus-Descuves,
op. cit., p. 35 seg.; Angelozzi,
La dualité de la causalité adéquate en assurance accidents et en responsabilité
civile sous l’angle des traumatismes de la colonne cervicale et des troubles
psychiques, in: SJ 2009 p. 189).
7.4 Ciò non
significa, beninteso, che nel diritto della responsabilità civile lo stato
patologico preesistente della vittima (cosiddetta “predisposizione
costituzionale”) non venga tenuto in nessun conto. Tutt’altro. Esso dovrà in
effetti essere preso in considerazione nel quadro della determinazione del
danno (art. 42 CO) e della commisurazione del risarcimento (art. 44 CO), se ha
contribuito all’insorgere del danno o ad aggravarlo (cfr. TF 17 febbraio 2012
4A_65/2009 consid. 5.5; cfr. pure TF 28 agosto 2007 4C.49/2007 consid. 5.1.1 e 5.1.2).
8. L’attrice ha pure ragione
laddove ritiene che la mancata dimostrazione da parte sua della chiave di
riparto dell’influenza dei due incidenti (con la conseguente spontanea
riduzione del 50% delle sue pretese risarcitorie) non era a sua volta tale da giustificare
la reiezione della petizione, decisa dal Pretore. A parte il fatto che la
stessa convenuta aveva di principio dato il suo accordo a tale chiave di
riparto (sia pure con le riserve del caso, specialmente qualora fosse risultato
che il secondo sinistro aveva “pesato” in modo maggiore, cfr. risposta p. 5
seg., 29 e duplica p. 7 seg., 16, 31 seg.) e soprattutto alla conseguente
riduzione delle pretese fatte valere nei suoi confronti (cfr. risposta p. 29 e
duplica p. 16), si osserva in effetti che quest’ultima, gravata del relativo
onere della prova, non ha assolutamente dimostrato con il necessario grado
probatorio che il secondo incidente avesse annichilito gli effetti del primo e
fosse con ciò tale da farne venir meno la rilevanza (così da poter essere
considerata una cosiddetta “cause naturelle dépassante” o una “Überholende
Kausalität”, cfr. Brehm, op.
cit., n. 147 ad art. 41 CO; Angelozzi,
op. cit., p. 200), i periti giudiziari non essendo stati in grado di confermare
quella circostanza (cfr. perizia giudiziaria ad A7).
9. Nel prosieguo del suo
esposto il Pretore ha aggiunto che gran parte delle pretese attoree - ma non
tutte - non avrebbero in ogni caso potuto essere accolte nella misura auspicata
dall’attrice.
9.1 Il giudice di prime cure ha dapprima
rilevato che l’incapacità lavorativa dell’attrice era quella accertata
peritalmente in ragione del 20% per le attività leggere (con possibilità di
cambiare regolarmente la postura e senza sollevare pesi superiori ai 10-15 kg) e non quella stabilita in ragione del 50% per l’attività di parrucchiera o di assistente di
cura, che l’attrice aveva posto alla base - sia pure apportandovi poi alcuni
correttivi in determinati periodi - del calcolo della perdita di guadagno
passata e futura. In questa sede l’attrice non ha assolutamente preso posizione
sulla particolare circostanza, che deve con ciò essere considerata assodata
(art. 311 cpv. 1 CPC).
9.2 Il Pretore ha quindi
ritenuto, con riferimento al calcolo del reddito dell’attrice al momento
dell’incidente ed alla sua conseguente perdita di guadagno, che costei non
poteva fondarsi sul reddito lordo da lei dichiarato alla propria assicurazione
nel doc. H. In questa sede l’attrice rimprovera al giudice di prime cure di non
aver indicato sulla base di quali considerazioni era giunto a tale conclusione.
Il rilievo è perfettamente fondato. Privo di qualsiasi motivazione, il giudizio
su tale questione deve pertanto essere annullato (art. 285 cpv. 2 lett. e
CPC/TI).
9.3 A detta del primo giudice,
nemmeno andava poi tralasciato che l’attrice nel 1995 aveva sottoscritto con la
convenuta un accordo di indennità per lo scoperto LAINF del 20% (doc. 3), nel
quale era a suo dire indicata la tacitazione almeno per quanto riguardava la
pretese di medesima natura, ovvero le differenze fra guadagno in caso di grado
di occupazione effettivo e il 20% di incapacità lavorativa, indicata dall’attrice
sino al 2000. In questa sede l’attrice obietta, con pertinenza, che la
controparte, oltre a non aver in realtà mai dedotto nulla da quel documento (cfr.
risposta p. 26 e duplica p. 4, circostanza per altro evidenziata anche dal
Pretore [a p. 4 della sentenza], il quale, contraddittoriamente, vorrebbe ciononostante
trarne le conclusioni ora censurate), aveva pacificamente dato atto in causa che
il versamento da lei effettuato a suo tempo per quel titolo costituiva un
semplice acconto sulle pretese attoree (risposta p. 2, 19, duplica p. 21 e
conclusioni p. 11, 13). L’assunto pretorile non può pertanto essere seguito.
9.4 Analoghe considerazioni
possono essere fatte con riferimento all’altro accordo sottoscritto con la
convenuta nel 1998 (doc. 4) per quanto riguardava l’indennità per torto morale,
somma che la convenuta non ha mai preteso sia stata corrisposta a titolo di
liquidazione (cfr. risposta p. 26 e duplica p. 4, circostanza come detto già
evidenziata anche dal Pretore), ma solo a titolo di acconto (risposta p. 2, 20,
duplica p. 25 e conclusioni p. 11). Il Pretore non poteva pertanto concludere
che la somma di fr. 36'000.- richiesta dall’attrice per questa posizione, già
ridotta a seguito dell’indennità ricevuta nel 1998, non fosse dovuta.
9.5 Il giudice di prime cure ha
infine rilevato, con riferimento in particolare alle spese mediche e cure
termali, ai costi accessori, alla perdita per chiusura negozio e alle spese
legali, che le stesse non erano state dimostrate e nemmeno era stato provato
che fossero riconducibili al primo incidente. In questa sede l’attrice obietta
innanzitutto a ragione che quelle pretese non potevano essere disattese adducendo
l’assenza del nesso causale naturale: la questione è in effetti già stata
risolta a suo favore nei considerandi precedenti. Per il resto rileva di aver
provato, per quanto possibile, i relativi esborsi: mentre l’ammontare delle
spese mediche e cure termali, della perdita per chiusura negozio (spesa questa
che per la stessa convenuta sembrava per altro ammissibile, cfr. duplica p. 28
e conclusioni p. 16, 18) e delle spese legali pare effettivamente evincibile,
almeno in parte, dai doc. AM, R e AN da lei ora menzionati, sicché il giudice
non poteva liquidare quelle posizioni siccome non provate ignorando bellamente
quelle prove, nulla permette invece di confermare l’attuale assunto
dell’attrice secondo cui il danno per i costi accessori (auto, tempo,
spostamenti, ecc.), non documentato, avrebbe comunque dovuto essere determinato
in via equitativa in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, la stessa attrice
avendo del resto ammesso in precedenza che quelle spese avrebbero dovuto essere
da lei dimostrate nel corso dell’istruttoria attraverso la documentazione richiamata
e le testimonianze, fermo restando che in caso contrario essa vi avrebbe
rinunciato in sede di conclusioni (replica p. 20).
10. Il giudizio pretorile di
reiezione della petizione, non sorretto così da valide argomentazioni, deve
pertanto essere annullato. Ritenuto che i fatti alla base del giudizio devono
essere ancora accertati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC)
e che soprattutto la petizione non è stata oggetto di un giudizio completo sui
suoi aspetti rilevanti (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC; in tal senso pure II
CCA 25 maggio 2010 inc. n. 12.2009.85, 15 marzo 2013 inc. n. 12.2012.219), in
particolare sulla determinazione del danno effettivamente subito dall’attrice (ritenuto
che sinora non vi è stato un esame di tutte le numerose e complesse obiezioni sollevate
dalla convenuta alle singole posizioni di danno azionate nei suoi confronti, che,
nella limitata misura in cui sono state trattate dal giudice di prime cure con
una decisione sufficientemente motivata, hanno qui trovato solo parziale conferma)
e sulla successiva commisurazione del risarcimento a suo favore, la causa va in
definitiva rinviata al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
11. L’appello in esame deve così
essere parzialmente accolto come alla richiesta di giudizio subordinata
dell’attrice, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili della
procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr.
355’456.-, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 106 CPC e la TG
decide:
Fatti
I. L’appello 1° febbraio 2013
di AP 1 è accolto.
§ Di conseguenza la sentenza 17
dicembre 2012 della Pretura del Distretto di Bellinzona è annullata e gli atti
sono ritornati al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di
complessivi fr. 5’000.- sono a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante
fr. 10’000.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi. Il ricorso è ammissibile contro le decisioni
che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro
una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono
essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento
soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse
possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).