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Decisione

12.2013.24

Mandato fiduciario - nullità - effetti

9 dicembre 2014Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I convenuti si sono opposti alla

petizione e, per il denegato caso in cui gli attori fossero stati gli effettivi

azionisti di C__________ __________ __________, hanno chiesto in via

riconvenzionale la loro condanna in solido al pagamento di fr. 65'253.15 oltre

interessi a liquidazione dei rapporti di dare/avere relativi alla sua amministrazione.

3. Il Pretore, con la sentenza

7 gennaio 2013 qui oggetto di impugnativa, ha parzialmente accolto la

petizione, nel senso della condanna del convenuto AP 1 al pagamento all’attore AO

1 di fr. 4'253.50 oltre interessi e della condanna dei convenuti in solido al

pagamento all’attore AO 1 di fr. 180’072.95 oltre interessi, ed ha respinto la

domanda riconvenzionale. Statuita l’ammissibilità della mutazione dell’azione

intervenuta in sede conclusionale e riconosciuta la legittimazione attiva unicamente

all’attore AO 1, il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che nell’ambito

dei rapporti di dare/avere inerenti l’amministrazione di C__________ __________

ad opera del convenuto AP 1 quest’ultimo poteva vantare crediti di fr.

43'993.55 (fr. 6'000.- onorario per mandato d’amministrazione, fr. 37'993.55

rimborso spese anticipate riconosciute dalla controparte) a fronte di debiti

per fr. 48'247.05 (anticipi a copertura delle spese), mentre che nell’ambito

dei rapporti di dare/avere relativi alla gestione fiduciaria dell’appartamento da

parte della convenuta AP 2 risultavano crediti a favore di quest’ultima e del

convenuto AP 1 per fr. 298'733.15 (fr. 24'000.- onorario per intestazione

fiduciaria, fr. 245'236.10 rimborso spese anticipate riconosciute dalla

controparte, fr. 6'500.- rimborso fattura anticipata dell’avv. __________, fr.

20'497.05 oneri fiscali caricati alla convenuta AP 2 e fattura avv. __________,

fr. 2'500.- rimborso spese di trasferta) e debiti per fr. 478'806.10 (fr.

188'906.10 acconti versati, fr. 289'900.- saldo della compravendita). Nell’ambito

della domanda riconvenzionale, esclusa la legittimazione passiva dell’attrice AO

2, nulla poteva invece essere riconosciuto ai convenuti, non essendovi da un lato

alcun saldo a loro favore dalla liquidazione dei rapporti di dare/avere tra le

parti e non essendo dall’altro stati provati l’esistenza di eventuali loro

crediti relativi all’amministrazione di altre società, né il conferimento di un

incarico in tal senso da parte dell’attore AO 1.

4. Con l’appello 7 febbraio

2013 che qui ci occupa, avversato dagli attori con risposta 22 marzo 2013, i

convenuti chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere

la petizione e, in via subordinata, nel denegato caso in cui gli attori fossero

risultati essere gli azionisti di C__________ __________, di respingere la

petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale.

5. Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;

RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di

quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal

diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura

civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale

in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile

comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.

405 cpv. 1 CPC).

6. Nella sentenza, per quanto

qui interessa, il Pretore ha anzitutto rilevato che, oltre alle pretese oggetto

della domanda riconvenzionale (poi disattese), parte delle pretese fatte valere

con la petizione, segnatamente la richiesta di versamento del saldo di

liquidazione di C__________ __________ (poi rigettata) e quella di rifusione

del saldo di compravendita dell’appartamento (poi ammessa), trovavano

fondamento nell’asserita qualità di azionisti della stessa degli attori, mentre

che le rimanenti (poi parzialmente riconosciute) si fondavano su due contratti

di mandato da loro conferiti, e meglio quello avente per oggetto

l’amministrazione di quella società e quello relativo alla gestione fiduciaria

dell’appartamento da parte della convenuta AP 2. Egli ha in seguito osservato

che la qualità di azionista del (solo) attore AO 1 risultava dal fatto che le

azioni nominative della società C__________ __________, poi girate in bianco,

erano state detenute per conto dello stesso in qualità di portatore (cfr. doc.

A) - poco importando al proposito i rapporti fiduciari intercorsi tra lui e M__________

__________ (cittadino svizzero menzionato su gran parte dei titoli nominativi,

accanto ad altri due cittadini svizzeri) - e dal fatto che alcuni testimoni

avevano confermato quella sua titolarità (testi __________ p. 1 e __________), ritenuto

che il fatto che il trasferimento a lui delle azioni potesse essere contrario

alla LAFE (siccome avvenuto senza disporre della necessaria autorizzazione) non

era concretamente tale da far decadere la sua proprietà su quei titoli, dato

che né le parti né le autorità preposte avevano provveduto nel termine di

prescrizione a reclamare la restituzione delle reciproche prestazioni ai sensi

degli art. 26 e 27 LAFE. Quanto alla qualifica di mandante del (solo) attore AO

1 nei due contratti di mandato - accordi la cui esistenza non era di per sé

nemmeno stata contestata - avente per oggetto l’amministrazione di C__________ __________

rispettivamente volto alla gestione fiduciaria dell’appartamento da parte della

convenuta AP 2, la stessa era stata dimostrata, oltre che dalla sua qualità di

azionista, dal fatto che egli fosse l’unica persona coinvolta in detto negozio

giuridico (doc. A e testi __________ p. 3, __________ p. 3 e __________ ad domanda

4 rispettivamente testi __________ ad domanda 12 e __________ p. 1).

In questa sede i convenuti

ritengono che tutte le pretese degli attori traevano “ovviamente” il loro

fondamento nell’asserita loro qualità di azionisti di C__________ __________,

sennonché a costoro, ed in particolare anche all’attore AO 1 (e non solo

all’attrice AO 2), non poteva essere riconosciuta la qualità di azionista,

spettante semmai, anche in base alle norme sulla rappresentanza, a M__________ __________:

essi evidenziano che negli allegati preliminari la controparte nemmeno aveva asserito

esplicitamente (ma solo in modo implicito, dando la circostanza per

“sottointesa”) di essere stata azionista della società; osservano che il fatto

che il trasferimento all’attore AO 1 delle azioni potesse essere contrario alla

LAFE e con ciò nullo escludeva che egli potesse essere diventato proprietario

di quei titoli; e rilevano che nemmeno le altre prove menzionate dal Pretore (doc.

A, testi __________, __________ e __________) erano atte a dimostrare la sua

qualità di azionista. I convenuti contestano inoltre che l’attore AO 1 potesse

prevalersi dell’esistenza di un eventuale contratto di mandato autonomo ed

avulso dalla sua qualità di azionista: essi evidenziano che mai gli attori avevano

addotto negli allegati preliminari, né tanto meno dimostrato l’esistenza di un

tale contratto; ritengono che lo stesso sarebbe stato illecito, siccome finalizzato

all’aggiramento della LAFE, e con ciò nullo; rilevano come la posizione di

mandante nemmeno sarebbe spettata all’attore AO 1 ma a M__________ __________; sostengono

che nell’ambito dell’eventuale mandato d’amministrazione e di gestione

fiduciaria dell’appartamento legittimata attivamente sarebbe stata unicamente la

società C__________ __________ direttamente danneggiata, nel frattempo però

stralciata dal Registro di commercio, o l’azionista; e aggiungono che ogni

credito della controparte sarebbe prescritto. Per questi motivi essi ritengono

infine fondata la domanda riconvenzionale.

Delle argomentazioni degli attori

si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

7. Con la prima serie di censure

i convenuti ribadiscono che l’attore AO 1 non era mai stato l’azionista di C__________

__________, per cui allo stesso non poteva essere riconosciuta la

legittimazione attiva, ciò che imponeva la reiezione della petizione nella

misura in cui era stata da lui promossa (e non solo nella misura in cui era

stata inoltrata dall’attrice AO 2, a cui il Pretore aveva negato la

legittimazione attiva, senza che il relativo giudizio fosse stato censurato

dalle parti).

7.1 Il Pretore ha ritenuto che la

qualità di azionista di C__________ __________ era rilevante solo per due

pretese vantate dagli attori, per la richiesta di versamento del saldo di

liquidazione della società e per quella volta alla rifusione del saldo di

compravendita dell’appartamento. In questa sede i convenuti pretendono invece

che tutte le pretese attoree si basavano sulla loro qualità di azionisti della

società, mentre gli attori sono del parere che nessuna di esse traesse il suo

fondamento da tale qualità.

L’esame delle pretese attoree qui

ancora litigiose - esclusa dunque la domanda di versamento del saldo di

liquidazione di quella società, che è stata comunque disattesa dal Pretore per

altre ragioni, qui non censurate - permette di concludere che le stesse, costituite

in sostanza dal rimborso di anticipi forniti alla società C__________ __________

a copertura delle spese di amministrazione della stessa e dell’appartamento

(fr. 48'247.05), dal rimborso di acconti versati alla convenuta AP 2 a

copertura delle spese di amministrazione di quest’ultima e dell’appartamento

(fr. 188'906.10) e dal saldo della vendita dell’appartamento a terzi da parte

di quest’ultima (fr. 289'900.-), non erano fondate necessariamente sulla

qualità di azionista di C__________ __________, ma su altri rapporti giuridici

(cfr. infra, consid. 8). Detto altrimenti, nessuna norma di legge, del

resto neppure menzionata dai convenuti, faceva sì che quelle pretese, oltretutto

in larga parte riferite alla convenuta AP 2, dovessero senz’altro essere di

spettanza dell’azionista di una delle società così coinvolte, tanto meno poi dell’azionista

di C__________ __________. La questione della titolarità delle azioni di

quest’ultima società non è pertanto decisiva per l’esito della lite.

7.2 In tali circostanze non è

necessario accertare se la qualità di azionista di C__________ __________

andasse riconosciuta a M__________ __________, persona inizialmente menzionata

su 48 delle 50 azioni nominative (cfr. doc. 9; cfr. atto di costituzione di C__________

__________ nel plico doc. I° rich.), oppure all’attore AO 1, per conto del

quale quei titoli nominativi, poi girati in bianco (cfr. doc. 9 a retro), erano asseritamente (cfr. duplica riconvenzionale p. 3) poi stati detenuti in qualità di

portatore fiduciario dal convenuto AP 1 (cfr. doc. A, teste __________ ad

controdomanda 4), accertamento questo che non potrebbe a sua volta prescindere

dal chiarire se il fatto che la girata in bianco delle azioni all’attore AO 1 potesse

essere contraria alla LAFE (siccome avvenuta senza disporre della necessaria

autorizzazione) fosse in concreto tale da far decadere la sua proprietà sui

titoli a favore del precedente proprietario indicato nominativamente.

8. Con la seconda serie di

censure i convenuti contestano che l’attore AO 1 potesse fondare le sue

pretese, ritenute prescritte, su due eventuali contratti di mandato autonomi ed

avulsi dalla sua qualità di azionista (segnatamente quello avente per oggetto

l’amministrazione della società C__________ __________, intestataria

dell’appartamento, e quello relativo alla gestione fiduciaria dell’appartamento

da parte della convenuta AP 2), mai addotti, non provati e comunque nulli, che del

resto nemmeno gli attribuivano la relativa legittimazione attiva.

8.1 La censura secondo cui gli

attori mai avrebbero preteso negli allegati preliminari l’esistenza di questi

due contratti è infondata.

L’esistenza del mandato avente

per oggetto l’amministrazione da parte del convenuto AP 1 della società C__________

__________, ivi compreso del suo appartamento a __________ (che pacificamente

ne costituiva l’unico attivo), è in effetti stata addotta in petizione (p. 1

segg., 5 e 9) e in replica (p. 3).

L’esistenza del mandato relativo alla

gestione fiduciaria dell’appartamento da parte della convenuta AP 2 - comprensivo

dell’ulteriore accordo secondo cui quella società, invece di pagare il saldo

del prezzo di acquisto di fr. 145'000.-, avrebbe dovuto corrispondere al

mandante il maggior importo ricavato dalla successiva rivendita del bene

immobile (e meglio l’importo eccedente l’onere ipotecario assunto dal futuro

acquirente) - è stata per contro evocata nell’allegato petizionale (p. 4, 5, 6

seg. e 9 seg.) e in replica (p. 9 e 10).

8.2 Pure infondata è la censura

secondo cui l’esistenza di questi due contratti, qualificabili come mandati

(sul mandato di consigliere d’amministrazione, cfr. in particolare II CCA 16

giugno 2010 inc. n. 12.2009.104), non sarebbe stata sufficientemente

dimostrata.

I convenuti hanno

pacificamente ammesso negli allegati preliminari che il convenuto AP 1 avesse a

suo tempo assunto l’incarico di amministrare la società C__________ __________,

ivi compreso l’appartamento a lei intestato (risposta p. 3 segg., duplica p. 2,

3 segg., conclusioni p. 2 segg.), sicché il tema non necessita di essere

approfondito. Anche in questa sede essi ribadiscono del resto questa circostanza,

aggiungendo tuttavia per la prima volta - e con ciò irritualmente (art. 317

cpv. 1 CPC) - che in quell’incarico non poteva essere intravisto “alcun

contratto di mandato speciale che vada oltre quello che lega gli azionisti

(recte: la società anonima) ed il proprio amministratore” (appello p. 18), aggiunta

questa che, per quanto comprensibile, neppure sembra comunque escludere

l’esistenza di un contratto, che ha in ogni caso trovato puntuale conferma in

sede istruttoria (cfr. teste __________ ad controdomanda 4, __________ p. 3).

L’esistenza del mandato relativo alla

gestione fiduciaria dell’appartamento da parte della convenuta AP 2 - comprensivo

dell’ulteriore accordo secondo cui il maggior prezzo di vendita dell’appartamento

sarebbe poi stato riversato al mandante (nei termini di cui si è detto) - è

stata a sua volta ammessa dai convenuti (risposta p. 5 segg. e 10 seg., duplica

p. 9 seg., conclusioni p. 5 seg. e 10) ed ha in ogni caso trovato conferma

anche in sede istruttoria (cfr. doc. 18, teste __________ ad domanda 10, 13 e

14).

8.3 I convenuti ritengono poi

che la posizione di mandante nei due eventuali contratti sarebbe spettata a M__________

__________ e non all’attore AO 1, a cui difettava nuovamente la necessaria

legittimazione attiva. La censura è ancora una volta infondata.

I convenuti hanno pacificamente

ammesso negli allegati preliminari che l’incarico di amministrare la società C__________

__________, con l’appartamento a lei intestato, era stato conferito, tramite

l’attore AO 1, dall’azionista della società, da essi individuato in M__________

__________ (duplica p. 3), oppure per conto di quest’ultimo (risposta p. 2

segg., duplica p. 2 segg.). In tal modo essi hanno innanzitutto escluso che quell’incarico

possa essere stato conferito direttamente dalla società. Contrariamente a quanto

preteso dai convenuti, nulla permette poi di ritenere o dimostra che l’incarico

possa essere stato conferito direttamente da M__________ __________, questi non

essendo mai entrato in contatto con il convenuto AP 1. Essi, gravati del

relativo onere della prova (art. 8 CC), non hanno infine indicato in questa

sede alcuna prova a sostegno del fatto che l’incarico sia stato conferito in

rappresentanza di M__________ __________, e in ogni caso nulla agli atti prova

che l’attore AO 1, oltretutto l’unica persona coinvolta nell’affare con il

convenuto AP 1 (come già rilevato dal Pretore sulla base delle prove risultanti

dall’istruttoria, senza che tale assunto sia stato puntualmente censurato in

questa sede, non bastando al proposito e non essendo comunque vero che lo

stesso sarebbe “del tutto impertinente”), abbia nell’occasione agito a nome e

per conto di terzi (negli allegati preliminari i convenuti si erano del resto

in larga misura limitati ad indicare, senza per altro averlo provato, che egli

avrebbe agito solo “per conto” dell’azionista) ed in particolare di M__________

__________, che neppure è stato menzionato come possibile mandante dai

testimoni assunti; anzi proprio il fatto che al convenuto AP 1 fossero state

consegnate in deposito le azioni nominative della società (per lo più a nome di

M__________ __________), munite di girata in bianco, indiziava per l’assenza di

qualsiasi coinvolgimento di quest’ultimo.

Analoghe considerazioni possono

essere fatte anche per quanto riguarda il mandato relativo alla gestione

fiduciaria dell’appartamento da parte della convenuta AP 2 - comprensivo dell’accordo

secondo cui il maggior prezzo di vendita del bene immobile sarebbe poi stato

riversato al mandante (nei termini precisati sopra) -, che per i convenuti era

a sua volta stato conferito, tramite l’attore AO 1, dall’azionista della

società, da essi individuato sempre in M__________ __________, oppure per conto

di quest’ultimo (risposta p. 2 e 5 segg., duplica p. 9 seg.). Anche in questo

caso, nulla permette in effetti di ritenere che l’incarico possa essere stato

conferito direttamente da M__________ __________, mai entrato in contatto con il

convenuto AP 1 o con la convenuta AP 2. Ed anche qui i convenuti, gravati dell’onere

della prova, non hanno addotto in questa sede alcuna prova a sostegno del fatto

che l’incarico sia stato conferito in rappresentanza di M__________ __________,

e comunque nulla agli atti prova che l’attore AO 1, unica persona intervenuta

nell’affare (come già rilevato dal Pretore sulla base delle prove risultanti

dall’istruttoria, non censurate in questa sede), abbia nell’occasione agito a

nome e per conto di terzi ed in particolare di M__________ __________, che

neppure è stato menzionato come possibile mandante dai testimoni sentiti.

8.4 I convenuti, sempre allo

scopo di negare la legittimazione attiva dell’attore AO 1, sostengono inoltre

che in base agli art. 754 segg. CO le pretese derivanti dall’amministrazione di

una società anonima, in concreto da quella di C__________ __________, avrebbero

in ogni caso dovuto essere azionate dalla società direttamente danneggiata, nel

frattempo però stralciata dal Registro di commercio, oppure dall’azionista

danneggiato. La censura è infondata. La dottrina ha in effetti già avuto modo

di stabilire che la responsabilità di cui all’art. 754 segg. CO è data a

prescindere dall’esistenza di un rapporto contrattuale tra l’organo della

società, la società stessa o terzi, ritenuto che in ogni caso le pretese

contrattuali coesistono accanto alla responsabilità prevista dalla disposizione

legale (Widmer/Gericke/Waller, Basler

Kommentar, 3ª ed., n. 5 vor art. 754-761 CO).

8.5 I convenuti ritengono infine

che i contratti di mandato eventualmente venuti in essere sarebbero stati in

ogni caso illeciti, siccome finalizzati all’aggiramento della LAFE, e con ciò

nulli, aggiungendo poi che in tale ipotesi ogni eventuale credito della

controparte sarebbe prescritto. La censura è infondata.

8.5.1 Contrariamente a quanto

ritenuto dai convenuti, i due mandati sui quali sono fondate le pretese di causa,

quello volto all’amministrazione della società C__________ __________, ivi

compreso l’appartamento a lei intestato, rispettivamente quello finalizzato

alla gestione dell’appartamento da parte di AP 2 (con l’ulteriore accordo

secondo cui il maggior prezzo di vendita del bene immobile sarebbe poi stato

riversato al mandante nei termini già precisati), non hanno per oggetto una

cosa impossibile, contraria alla legge od ai buoni costumi, e non possono

pertanto essere considerati nulli ai sensi degli art. 19 e 20 CO (come in

particolare stabilito dall’art. 26 cpv. 2-4 LAFE): l’obiettivo (lecito) del

primo mandato era in effetti, né più né meno, quello di cambiare

l’amministratore della società C__________ __________ (teste __________ p. 2) fino

all’auspicata vendita dell’appartamento; lo scopo (pure lecito) del secondo

mandato era invece quello di liquidare quella società, la cui gestione

risultava troppo onerosa (risposta p. 5 e 10, conclusioni p. 5), e di

continuare a lavorare con il medesimo amministratore, ora tramite una sua

società. Nonostante siano stati conclusi temporalmente dopo l’effettuazione di

operazioni (da una parte la girata in bianco delle azioni nominative di C__________

__________ all’attore AO 1 e il trasferimento delle stesse a titolo fiduciario

al convenuto AP 1, rispettivamente dall’altra la vendita dell’appartamento

fiduciariamente alla convenuta AP 2) dubbie in base alla LAFE (segnatamente ai

sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. d, e e g LAFE; in particolare, sui negozi

fiduciari effettuati in ambito LAFE, cfr. pure DTF 113 Ib 289 consid. 4a; TF 4

maggio 2004 2A.510/2003 consid. 2), essi non erano dunque volti ad aggirare le

disposizioni di ordine pubblico della LAFE. Ma se anche, per ipotesi, si

volesse ammettere che la conclusione del primo mandato costituiva il tassello di

un unico “accordo” comprendente pure l’effettuazione di alcune operazioni

dubbie in base alla LAFE (la girata in bianco delle azioni nominative di C__________

__________ all’attore AO 1 e il trasferimento delle stesse a titolo fiduciario

al convenuto AP 1), rispettivamente che la conclusione del secondo mandato

costituiva il tassello di un ulteriore unico “accordo” comprendente pure

l’effettuazione di altre operazioni dubbie (la vendita dell’appartamento

fiduciariamente alla convenuta AP 2), la soluzione non sarebbe stata diversa,

l’applicazione dell’art. 20 cpv. 2 CO imponendo in tal caso, ove il contratto

fosse viziato solo in alcune parti, di ritenere nulle solo queste ultime, ossia

le operazioni dubbie, non potendosi ammettere che senza la parte nulla il

mandato volto sostanzialmente all’amministrazione dell’immobile non sarebbe

stato concluso (cfr. in ogni caso quanto si dirà al prossimo considerando).

In tali circostanze, non è

necessario esaminare se ogni credito degli attori potesse essere eventualmente prescritto,

la relativa eccezione essendo stata sollevata dai convenuti unicamente per il

caso in cui la nullità dei mandati avesse trovato conferma. L’eccezione di

prescrizione, non esaminabile d’ufficio (art. 142 CO), sarebbe stata in ogni

caso destinata all’insuccesso, essendo stata sollevata, in manifesta violazione

della massima eventuale (art. 78 CPC/TI), per la prima volta, e con ciò

irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), solo in questa sede.

8.5.2 Ad ogni buon conto l’esito

della lite non sarebbe stato - per i convenuti - più favorevole nemmeno nel

caso in cui, per ipotesi, si volesse ammettere l’illiceità e dunque la nullità (gli

attori non potendosi in effetti prevalere del fatto che l’operato della

controparte potesse eventualmente essere costitutivo di un abuso di diritto,

cfr. DTF 109 II 428 consid. 2; Kolly,

L’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger - Aspects de droit

privé de la Lex Friedrich, in: Journées du droit de la construction 1987 p. 135

e 145) dei due “accordi” ai quali si è accennato sopra (entrambi comprendenti

l’effettuazione di operazioni dubbie in base alla LAFE e il conferimento di un

mandato di amministrazione dell’appartamento), ritenuto che ciò comporterebbe di

principio che le prestazioni non ancora fornite non potrebbero essere pretese e

quelle già effettuate andrebbero restituite, quelle in denaro in base alle norme

sull’indebito arricchimento e quelle in natura in virtù delle norme sulla

rivendicazione della proprietà (DTF 129 III 320 consid. 7.1.1, 132 III 242

consid. 4.1, 134 III 438 consid. 2.4; cfr. in particolare, per le conseguenze

della nullità in ambito LAFE, art. 26 cpv. 4 LAFE; Mühlebach/Geissmann, Lex F. - Kommentar zum Bundesgesetz

über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, n. 10 ad art. 26

LAFE; Kolly, op. cit., p. 135

segg.), fatti salvi eventuali casi particolari - come ad esempio qualora la

restituzione in natura non sia più possibile (DTF 129 III 320 consid. 7.1.2,

134 III 438 consid. 2.4, ove gli effetti della nullità sono stati riconosciuti ex

nunc, ossia come quelli di una disdetta, anziché ex tunc) -

in cui tale soluzione non risulterebbe adeguata (cfr. Huguenin, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 55 e 57 ad art. 19/20

CO; Guillod/Steffen, Commentaire

Romand, n. 93 e 97 segg. ad art. 19 e 20 CO; II CCA 15 novembre 2012 inc. n.

12.2011.25). In effetti, in conseguenza dell’annullamento del primo accordo -

per intenderci quello relativo all’amministrazione fiduciaria della società C__________

__________ - il convenuto AP 1, non essendo più possibile una restituzione in

natura delle azioni di C__________ __________ a seguito dello stralcio della

società dal Registro di commercio nel frattempo intervenuto, dovrebbe rifondere

alla controparte gli anticipi ricevuti (fr. 48'247.05) e potrebbe pretendere da

lei il pagamento dell’onorario (fr. 6'000.-) e il rimborso delle spese

anticipate (fr. 37'993.55), con la conseguenza che il suo debito complessivo

corrisponderebbe proprio a quello riconosciuto dal Pretore (di fr. 4'253.50);

mentre in conseguenza dell’annullamento del secondo accordo - quello relativo

alla vendita dell’appartamento alla convenuta AP 2 ed alla sua amministrazione

da parte della stessa (con l’ulteriore accordo secondo cui il maggior prezzo di

vendita del bene immobile sarebbe poi stato riversato al mandante) - i

convenuti, non essendo più possibile una restituzione in natura

dell’appartamento nel frattempo acquistato in buona fede da __________, dovrebbero

rifondere alla controparte gli acconti ricevuti (fr. 188'906.10) e il maggior prezzo

della vendita (fr. 289’900.-) e potrebbero pretendere da lei il pagamento dell’onorario

(fr. 24'000.-), il rimborso delle spese anticipate (fr. 245'236.10), il rimborso

della fattura dell’avv. __________ (fr. 6'500.-), il rimborso degli oneri

fiscali caricati alla convenuta AP 2 (fr. 20'497.05) ed il rimborso delle spese

di trasferta (fr. 2'500.-), con la conseguenza che il loro debito complessivo corrisponderebbe

nuovamente a quello riconosciuto dal Pretore (di fr. 180’072.95).

9. La richiesta dei convenuti

di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda

riconvenzionale, ossia di condannare in solido gli attori al pagamento di fr.

65'253.15 (risultanti dal conteggio di cui al doc. 8) oltre interessi al 9%,

deve a sua volta essere disattesa. Essa è innanzitutto irricevibile nella

misura in cui è rivolta nei confronti dell’attrice AO 2, ritenuto che in questa

sede essi, venendo meno al loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

non hanno censurato l’assunto pretorile che le aveva negato la legittimazione passiva.

Essa dev’essere in ogni caso disattesa anche nella misura in cui è rivolta nei

confronti dell’attore AO 1: a parte il fatto che in questa sede i convenuti,

nuovamente in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

non hanno assolutamente censurato l’assunto pretorile secondo cui non erano

stati provati l’esistenza di eventuali loro crediti relativi all’amministrazione

di altre società contenuti nel doc. 8 (fr. 14'968.90 con riferimento a __________

e fr. 20'480.35 con riferimento a __________, come del resto ammesso a p. 9

della risposta), il conferimento di un incarico in tal senso da parte

dell’attore AO 1 e il tasso d’interesse del 9%, e neppure hanno spiegato per

quali ragioni di fatto e di diritto fosse errata la conclusione del Pretore secondo

cui il conteggio contenuto in quel documento - che, contrariamente a quanto da

loro sostenuto, era stato oggetto di puntuale contestazione da parte degli

attori negli allegati preliminari (cfr. replica p. 8 e 11, risposta

riconvenzionale p. 2, duplica riconvenzionale p. 2 segg.; si aggiunga che il

conteggio di cui al doc. L, sostanzialmente analogo al doc. 8, da cui differisce

per un importo complessivo di soli fr. 7'865.15 [relativo alla sola posizione

“interessi”], era a sua volta stato contestato a p. 5, 6, 7 e 8 segg. della

petizione e a p. 6 della replica) - doveva in realtà essere corretto nel senso

dell’attribuzione a favore della controparte di complessivi fr. 184'326.45 (fr.

180’072.95 + fr. 4'253.50), si osserva in effetti che, alla luce di quanto si è

visto, non esiste né potrebbe in ogni caso esistere alcun saldo a loro favore

dalla liquidazione dei rapporti di dare/avere tra le parti. In tali circostanze

nemmeno è necessario esaminare se l’attore AO 1 fosse effettivamente stato

l’azionista di C__________ __________, circostanza per altro contestata dagli

stessi convenuti, e disponesse con ciò della legittimazione passiva.

10. Ne discende che l’appello dei

convenuti deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese

processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla

base di un valore litigioso di fr. 249'579.60 (fr. 184'326.45 per la petizione

e fr. 65'253.15 per la domanda riconvenzionale), seguono la soccombenza (art.

106 CPC). Tenuto conto della difficoltà della lite e dell’estensione delle relative

allegazioni esposte dagli attori con la risposta all’appello, le ripetibili inerenti

l’appello sulla petizione possono pertanto essere quantificate in fr. 6’500.- (art.

11 cpv. 1 e 2 Rtar [percentuale media del 7.5% poi ridotta al 45%], a fronte

dei fr. 10’000.- richiesti dagli attori applicando il massimo della tariffa),

mentre quelle concernenti l’appello sulla domanda riconvenzionale possono

essere determinate in fr. 1’600.- (art. 11 cpv. 1 e 2 Rtar [percentuale minima

dell’8% poi ridotta al 30%], a fronte dei fr. 3'600.- richiesti dagli attori).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 7 febbraio 2013 di

AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di

fr. 6’000.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno, sempre

con vincolo di solidarietà, fr. 6’500.- all’appellato AO 1 per ripetibili

relative all’appello sulla petizione e fr. 1’600.- agli appellati per

ripetibili relative all’appello sulla domanda riconvenzionale.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).