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Decisione

12.2013.25

Appalto: danno per difetti dell'opera, notifica dei difetti, approvazione dell'opera consegnata

11 novembre 2014Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). Il difetto si considera scoperto al

momento in cui il committente può costatarne indubitabilmente l’esistenza,

ossia è certo della loro esistenza per potere formulare una notifica dei

difetti sufficientemente motivata (DTF 118 II 142 consid. 3b e riferimenti).

Sono difetti apparenti quelli che possono o che avrebbero potuto essere

scoperti al momento della verifica ordinaria e diligente dell’opera; sono

invece difetti occulti quelli che si manifestano dopo la consegna e non

potevano pertanto essere individuati al momento dell’ordinaria verifica

dell’opera (art. 370 cpv. 1 e 367 cpv. 1 CO; Gauch,

op. cit., n. 2073).

4.2 A sostegno della propria tesi

l’appellante rinvia unicamente alla deposizione testimoniale di M__________ F__________,

dipendente della AP 1 e fratello dell’amministratore unico di quest’ultima,

sentito dal Pretore aggiunto con delazione di giuramento. Contrariamente a

quanto pretende l’appellante, tale deposizione è del tutto inconcludente. Il

testimone si limita a riferire ciò che gli attori hanno detto in occasione di

una visita nel magazzino della convenuta e cioè che “il pavimento posato era in

ordine”. Dalla deposizione non si può invece evincere alcuna indicazione

temporale concreta su quando ciò sarebbe avvenuto, in particolare se ciò è

avvenuto prima o dopo la consegna dell’opera, rispettivamente prima o dopo la

ricezione della stessa da parte dei committenti, oppure prima o dopo il

manifestarsi dei primi segni dei difetti lamentati. Le indicazioni di tempo

contenute nell’atto di appello rappresentano delle deduzioni soggettive della

convenuta non supportate da alcun riscontro probatorio. La deposizione del

teste non è sufficiente per desumere con la dovuta certezza che i committenti,

malgrado i graffi al pavimento, abbiano voluto rinunciare ai diritti derivanti

dalla garanzia per i difetti. Ciò non potrebbe in ogni caso valere per i

difetti che si sono manifestati in epoca successiva al primo sopralluogo del 14

febbraio 2007. La tesi dell’appellante appare inoltre poco verosimile in

considerazione delle conclusioni del Pretore, non contestate in questa sede dall’appellante.

In particolare il primo giudice ha accertato che i graffi sono stati

riscontrati dai committenti solamente una volta eseguito il trasloco, vale a

dire ad alcuni giorni di distanza dalla consegna dell’opera avvenuta il 29

gennaio 2007 e che già in data 14 febbraio 2007 (cioè a distanza di 16 giorni

dalla consegna) è stato esperito un sopralluogo al quale hanno partecipato __________

F__________, amministratore unico della AP 1 e __________ M__________, gerente

della ditta che ha fornito i prodotti per il rivestimento del pavimento. Il

Pretore ha pertanto concluso che i committenti avevano manifestato alla AP 1

l’esistenza di questo problema prima di tale data e dopo il trasloco, avvenuto

alcuni giorni dopo la consegna dell’opera. In queste circostanze non si può

certo ritenere che i committenti abbiano voluto rinunciare ai diritti derivanti

dalla garanzia per i difetti e la censura deve essere respinta.

4.3 Sempre in tema di accettazione

dell’opera l’appellante rimprovera il Pretore per avere ritenuto che in ogni

caso l’approvazione da parte dei committenti non poteva essere ritenuta valida,

poiché indirizzata ad un dipendente della AP 1 senza potere di rappresentanza,

e non al suo amministratore unico. A questo stadio della lite la questione può

rimanere indecisa, dovendosi in ogni caso escludere un’accettazione dell’opera

per i motivi esposti al considerando precedente.

5. In tema di tempestività

della notifica dei difetti si rileva che l’appellante non solleva alcuna

censura in merito alla considerazione del Pretore, secondo cui la data di un

sopralluogo può essere considerata quale data di notifica dei difetti.

5.1 Per quanto concerne i

graffi nel pavimento l’appellante si limita a contestare la validità formale

dello scritto 8 marzo 2007, in cui i committenti segnalavano che la

pavimentazione non soddisfava le loro aspettative. L’appellante stessa ammette

che tale censura è ininfluente ai fini del giudizio, non contestando la conclusione

del Pretore, secondo cui la notifica dei difetti relativa ai graffi nel

pavimento è avvenuta in data 14 febbraio 2007, contestualmente al sopralluogo

esperito presso l’appartamento degli appellati alla presenza di __________ F__________

e __________ M__________, ed era da considerare tempestiva. Così stando le cose

non si giustifica entrare nel merito della censura, essendo la stessa

irrilevante ai fini del giudizio.

5.2 Per quanto concerne lo spessore

del pavimento il Pretore ha considerato che tale difetto non poteva essere

rilevato dai committenti senza esperire una perizia rispettivamente un

sopralluogo. Egli ha pertanto ritenuto tempestiva la notifica di tale difetto avvenuta

contestualmente al sopralluogo del 17 dicembre 2007. Il primo giudice ha

spiegato che i committenti non solo avevano omesso di allegare e provare

l’esistenza e la validità delle notifiche dei difetti emersi durante i

sopralluoghi esperiti ai fini dell’allestimento delle perizie giudiziarie (tra

cui anche la questione dello spessore del pavimento) ma avevano anche omesso di

specificare il momento in cui erano venuti a conoscenza di questi difetti,

ritenuti occulti. Egli ha tuttavia considerato che per quei difetti, per i

quali era ammissibile considerare che il committente poteva rilevarli

unicamente attraverso le perizie o i relativi sopralluoghi, le notifiche erano

da ritenersi tempestive. Per quanto concerne lo spessore del pavimento il

Pretore ha poi concluso che il perito aveva potuto verificare lo spessore solo

attraverso misure effettuate sul posto e attraverso un esame alla lente

binoculare di campioni prelevati nella stanza matrimoniale (decisione

impugnata, pag. 13). Per gli attori era pertanto impossibile identificare il

difetto mediante una verifica ordinaria e il primo giudice ha quindi ritenuto

tempestiva la notifica. L’appellante rimprovera al Pretore di non avere tenuto

conto del fatto che il difetto poteva essere riconosciuto dai committenti prima

della perizia poiché “la conseguenza di questo presunto difetto…ha comportato

un disturbo estetico del pavimento in corrispondenza dei giunti di supporto

cementizio. Ciò che era perfettamente visibile dai committenti e poteva essere

riconosciuto dagli stessi prima della perizia” (appello, ad 4.1.4, pag. 16). La

censura è infondata. Come ritenuto al considerando 4.1 nel caso di difetti

Considerandi

occulti, il difetto si considera scoperto al momento in cui il committente può

costatarne indubitabilmente l’esistenza, ciò che non è il caso quando appaiono

i primi segni ma il committente non può ancora rendersi conto della portata e

del loro significato (DTF 117 II 425; Gauch,

op. cit. 2182). Nel caso concreto è evidente che la costatazione del difetto (cioè

l’insufficiente spessore dei diversi strati che compongono il pavimento di

resina) presupponeva delle conoscenze tecniche e degli strumenti specialistici

che andavano oltre quanto poteva essere preteso da una verifica ordinaria. Il

solo disturbo estetico non costituiva ancora un indizio sufficiente per

ritenere indubitabilmente che il rivestimento non fosse stato eseguito

conformemente alle schede tecniche e non avesse uno spessore sufficiente. Ne

discende che la conclusione del Pretore secondo cui la notifica del difetto

relativa allo spessore del pavimento è da considerarsi tempestiva regge alle

critiche.

6.

L’appellante censura la

conclusione del Pretore secondo cui i difetti riscontrati erano da imputare

alla AP 1.

6.1

Per quanto concerne i graffi nel

pavimento l’appellante, rinviando alla perizia 6 dicembre 2010 ritiene che

questi siano dovuti “unicamente ad azioni meccaniche degli appellati” (appello,

pag. 17). La censura è manifestamente infondata. Il perito si limita a

evidenziare che “la densità dei graffi è maggiore laddove le azioni meccaniche

sono più frequenti” (rapporto peritale 6 dicembre 2010, punto g, pag. 6).

Contrariamente a quanto vuol fare credere l’appellante, ciò non significa che i

graffi sono dovuti a un’errata utilizzazione del pavimento da parte degli

appellati. Questa affermazione non è sorretta da alcun riscontro probatorio e

risulta pertanto infondata.

6.2

Per quanto concerne lo spessore del

pavimento l’appellante rimprovera il Pretore per avere tenuto conto delle

risultanze peritali, le quali sarebbero erronee poiché il perito non avrebbe

tenuto conto, nel calcolo degli spessori, del primo strato posato da AP 1,

ovvero quello relativo al prodotto StoPox WG 100 (appello, pag. 18).

Preliminarmente si osserva che la

censura è irricevibile, limitandosi l’appellante a trascrivere testualmente

quanto già espresso con le conclusioni (conclusioni 9 ottobre 2012, consid.

10.

, pag. 9-11, corrispondenti all’appello 12 febbraio 2013, consid. 4.2.3,

pag. 17-19), ciò che non adempie ai requisiti di motivazione dell’art. 311 CPC (DTF

138.

III 374 consid. 4.3.1; II CCA 9 settembre 2013 inc. n. 12.2012.188 e

riferimenti ivi contenuti). La stessa risulta ad ogni modo anche infondata.

Nel suo complemento peritale 29

aprile 2011 il perito a titolo di considerazioni generali ha spiegato che per

l’elaborazione delle risposte si è avvalso delle schede tecniche dei prodotti e

dei risultati ottenuti dalle prove eseguite sui campioni cilindrici prelevati

nell’abitazione dei committenti. Dall’indagine visiva dei campioni è risultato

che il pavimento comprendeva quattro diversi strati (strato di fondo e di

ancoraggio con sabbia di quarzo; rivestimento pigmentato; vetrificazione;

protezione del rivestimento). In applicazione della norma SIA 252, tenuto conto

del grado di sollecitazione e del prodotto usato, egli ha considerato che lo

spessore minimo complessivo del rivestimento avrebbe dovuto raggiungere almeno 2 mm. Rispondendo al quesito posto dall’appellante stessa concernente la misurazione dello spessore

dei differenti strati che componevano il rivestimento del pavimento, egli ha spiegato

di avere confrontato lo spessore rilevato dalle misurazioni effettuate sui

campioni con lo spessore fornito dalle schede tecniche o con quello minimo

calcolato dai consumi ed ha concluso che lo spessore dei prodotti StoBox CR B

50.

e StoPox WL 100/200 fosse nettamente inferiore a quello ordinato dalle

schede tecniche e da una corretta applicazione degli stessi. Il perito non ha

invece potuto valutare il prodotto StoDivers P 120 per mancanza di indicazioni

nelle schede tecniche di uno spessore di riferimento. Sulla base di tali

risultanze il Pretore ha concluso come il difetto fosse da attribuire

unicamente ad una cattiva esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice

(complemento peritale 29 aprile 2011, pag. 6 e 7).

Preliminarmente si osserva come

il perito abbia risposto in maniera esaustiva alle domande poste

dall’appellante stessa in sede di complemento peritale (cfr. quesito 1, in cui il prodotto StoPox WG 100 non viene nemmeno menzionato). L’appellante è mal venuta a

criticare ora il lavoro svolto dal perito. Contrariamente a quanto vuol far

credere l’appellante non corrisponde al vero l’affermazione secondo cui lo

spessore relativo al prodotto StoPox WG 100 “deve essere incluso nel calcolo

finale dello spessore del pavimento” (appello 12 febbraio 2013). In particolare

non lo dicono né i rapporti peritali né la scheda tecnica del prodotto a cui

l’appellante fa riferimento. E’ vero che nel caso concreto il prodotto è stato

steso e il suo spessore non è stato valutato dal perito. Ciò non è comunque un

motivo valido per scostarsi dalla sua conclusione, tenuto conto del fatto che lo

spessore medio misurato degli strati dei due prodotti considerati è comunque nettamente

inferiore allo spessore minimo. Abbondanzialmente si rileva che anche sommando lo

spessore massimo dello strato riferito al prodotto StoPox WG 100 indicato nella

scheda tecnica allegata al rapporto peritale 21 gennaio 2009 (pari a 500 µm) a

quelli massimi degli altri prodotti misurati dal perito (rapporto peritale 29

aprile 2011, pag. 6), non si raggiunge comunque lo spessore minimo di 2 mm ritenuto da quest’ultimo e non contestato dall’appellante. Questo problema era peraltro già

stato evidenziato nel rapporto peritale 21 gennaio 2009, dal quale risulta che

lo spessore complessivo dei vari prodotti applicati sul betoncino, calcolato

considerando la massa complessiva dei prodotti messi in opera, risultava di soli

0,660 mm (rapporto peritale 21 gennaio 2009, quesito 2 pag. 9).

Ne discende che la censura

dell’appellante, per quanto ricevibile, è infondata e va respinta.

7.

L’appellante contesta il

minor valore considerato dal Pretore per il risanamento dell’opera. Essa si

limita tuttavia a riproporre la tesi già contenuta nella conclusioni, senza

confrontarsi compiutamente con le esaustive argomentazioni pretorili. In

particolare essa non spiega per quale motivo il Pretore non avrebbe dovuto

ammettere, sulla base delle risultanze peritali, un rifacimento totale

dell’opera. La censura deve essere dichiarata irricevibile, siccome non

ossequia il dovere di motivazione dell’art. 311 CPC.

8.

Ne discende che per i

motivi su esposti a giusta ragione il Pretore ha integralmente respinto la

domanda riconvenzionale, e anche su questo punto l’appello va respinto.

Di conseguenza nella misura in

cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese processuali, calcolate in virtù

dell’art. 94 cpv. 2 CPC sulla base di un valore litigioso di fr. 27'081.85 (fr.

2'295.- + fr. 24'786.85), sono poste interamente a carico dell’appellante (art.

106.

cpv. 1 CPC), con l’obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata

indennità per spese ripetibili di appello. Quanto agli eventuali rimedi

giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle conclusioni

rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo

l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello

della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della domanda principale

e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una delle due

domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto

anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 2).

Nella fattispecie il valore litigioso della domanda principale è di fr. 2’295.-

(importo stabilito dal Pretore). Quello della domanda riconvenzionale è di fr.

24'786.85 (richiesti in appello). Nessuno dei due valori raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 30'000.- previsto dall’art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 12 febbraio

2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 15 gennaio 2013 della Pretura del Distretto di Bellinzona è

confermata.

2. Le spese processuali della

procedura di appello di complessivi fr. 1'500.- sono poste a carico di AP 1,

con l’obbligo di rifondere a AO 1 e AO 2 fr. 1'000.- complessivi per ripetibili

d’appello.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici (valore

superiore o inferiore)

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).