12.2013.26
Riconoscimento ed esecutività di sentenza estera - condanna provvisionale al pagamento in procedura penale italiana
25 novembre 2013Italiano13 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2013.26
Data decisione, Autorità:
25.11.2013, IICCA
Titolo:
Riconoscimento ed esecutività di sentenza estera - condanna provvisionale al pagamento in procedura penale italiana
ESECUZIONE
RICONOSCIMENTO
art. 32 CLUG 2007
Incarto n.
12.2013.26
Lugano
25 novembre
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2012.5525
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di
riconoscimento e di exequatur 14 dicembre 2012 da
CO 1
rappr. dagli RA
3 e RA 4
contro
RE 1
rappr. dallo RA
1
con cui
l’istante ha chiesto di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il
dispositivo di cui alla pagina 1015 della sentenza n. __________ del 20
dicembre 2011 del Tribunale di __________ nella parte in cui condanna il convenuto
in via solidale con altri imputati al pagamento a favore delle parti civili
rappresentate dal dott. __________ B__________ di una provvisionale di €
120'000'000.- e di decretare, fino a concorrenza di tale credito (pari a fr.
145'398'000.-), vantato dall’istante, rappresentata dal predetto dott. __________
B__________, il blocco (sequestro) dei conti correnti, conti di investimento,
conti deposito, beni depositati in cassette di sicurezza di cui il convenuto
risulta proprietario, specificatamente del conto presso __________ relazione n.
__________ (e relativi sottoconti), intestata a __________, domanda che il
Pretore, con decisione 14 dicembre 2012, ha accolto;
ed ora sul
reclamo 14 febbraio 2013 con cui il convenuto ha chiesto di revocare la
dichiarazione di riconoscimento e di esecutività in Svizzera del dispositivo
della sentenza italiana in questione e di annullare il sequestro, al quale
l’istante si è integralmente opposta con osservazioni 3 maggio 2013;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
sentenza n. __________ del 20 dicembre 2011 (doc. A), il Tribunale di __________,
Sezione penale, ha condannato 19 imputati a varie pene privative della libertà
per i reati commessi a danno di numerose parti civili, tra le quali le società
del gruppo __________ e correlate ivi menzionate, rappresentate
dall’amministratore straordinario dott. __________ B__________. In quella
pronuncia (a p. 1015) il Tribunale, tra le varie disposizioni, ha in
particolare condannato 14 di questi imputati - tra i quali RE 1 - al
risarcimento, in via solidale tra loro, dei danni subiti dalle parti civili rappresentate
dall’amministratore straordinario, da liquidarsi in separato giudizio, nonché
al pagamento di una provvisionale di € 120'000'000.- sempre a favore delle stesse
parti civili. L’11 ottobre 2012 al dispositivo relativo alla provvisionale,
immediatamente esecutivo, è stata rilasciata la formula esecutiva (cfr. doc. K,
doc. A ultima pagina).
2. Con
istanza 14 dicembre 2012 CO 1, che era stata ammessa alla procedura di
amministrazione straordinaria con nomina ad amministratore straordinario del
dott. __________ B__________ e della quale era stato accertato lo stato di
insolvenza con decisioni nel frattempo già riconosciute in Svizzera (cfr. doc.
C), ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, RE 1, chiedendo che fosse riconosciuto e dichiarato esecutivo in
Svizzera il dispositivo di cui alla pagina 1015 della sentenza n. __________
del 20 dicembre 2011 del Tribunale di __________ (doc. A) nella parte in cui
condannava il convenuto in via solidale con altri 13 imputati - tutti responsabili
civilmente in base all’art. 2049 CC/It. (per la cosiddetta “responsabilità dei
padroni e dei committenti”, cfr. p. 1005 segg.) - al pagamento a favore delle
parti civili, tra cui l’istante, di una provvisionale di € 120'000'000.- e che
fosse decretato, fino a concorrenza di tale credito (pari a fr. 145'398'000.-),
il blocco (sequestro) dei conti correnti, conti di investimento, conti
deposito, beni depositati in cassette di sicurezza di cui il convenuto risultava
proprietario, specie del conto presso __________ relazione n. __________ (e
relativi sottoconti), intestata a __________, domanda che il Pretore ha accolto
quel medesimo giorno.
3. Con
il reclamo 14 febbraio 2013, che qui ci occupa, il convenuto chiede di revocare
la dichiarazione di riconoscimento e di esecutività in Svizzera del dispositivo
della sentenza italiana in questione e con ciò di annullare il sequestro. Egli,
in estrema sintesi, ritiene che la provvisionale decretata dal Tribunale di __________,
costitutiva di un provvedimento cautelare o provvisorio del diritto processuale
penale italiano, non era stata preceduta dal contraddittorio, per altro nemmeno
previsto da quelle norme di procedura, per cui secondo la dottrina e la giurisprudenza
non poteva essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in base alla Convenzione
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug; RS
0.275.12).
4. Della
risposta 3 maggio 2013 con cui l’istante postula la reiezione del gravame si
dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
5. Giusta
l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi
dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante
reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla
Camera civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b
n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con
cognizione piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa
possibilità per le parti di addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (cfr.
art. 326 cpv. 2 CPC; Hofmann/Kunz,
Basler Kommentar, n. 56 seg. ad art. 43 CLug; Staehelin, Kommentar
zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 16 e 18 ad art. 36 CL; DTF 138 III
82 consid. 3.5.3; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc.
n. 12.2012.90, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.197/220) -
rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi
contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in nessun caso
la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2; II
CCA 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120). Per
costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera
eccessivamente restrittiva (Hofmann/Kunz,
op. cit., n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione
anche i presupposti per l’exequatur, i presupposti per la decisione di
exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni
procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Staehelin, op. cit.,
n. 11 ad art. 34 CL;
Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 segg., 24 seg. e 26 seg.
ad art. 45 CLug.; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA 7 novembre
2011 inc. n. 12.2011.138, 3 aprile 2013 inc. n. 12.2012.135).
6. La
censura del convenuto, secondo cui la provvisionale qui oggetto di riconoscimento
e di exequatur non costituiva una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug e perciò
non poteva essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera (e con ciò
giustificare il sequestro dei suoi beni, a suo dire adottato quale provvedimento
conservativo ai sensi dell’art. 47 n. 2 CLug), in quanto si trattava di una semplice
decisione cautelare o provvisoria non preceduta dal contraddittorio, è
infondata.
6.1 Il
convenuto ha in teoria ragione laddove sostiene che una decisione cautelare o
provvisoria non preceduta dal contraddittorio non è passibile di essere
riconosciuta e dichiarata esecutiva in base alla CLug. Nella sentenza del 21
maggio 1980 n. 125/79 Denilauer (Racc. 1980 p. 1553) la Corte di
giustizia delle Comunità europee ha in effetti dichiarato che le decisioni
giurisdizionali contenenti autorizzazione di provvedimenti provvisori o
cautelari, rese senza che la parte contro cui si rivolgono sia stata citata a
comparire e destinate ad essere eseguite senza essere state prima notificate,
non fruiscono del regime di riconoscimento e di esecuzione della Convenzione di
Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e il Tribunale
federale ha già avuto modo di precisare, proprio con riferimento alla CLug - nell’applicazione
della quale per costante prassi va tenuto conto della giurisprudenza attinente
sia alla Convenzione di Bruxelles, sia al Regolamento CE 44/2001 del Consiglio
del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(GU L 12 del 16 gennaio 2001 p. 1), che ha sostituito quest’ultima Convenzione
(DTF 139 III 232 consid. 2.2, 137 III 261 consid. 1.1.1) -, di non veder motivo
per dipartirsi da tale giurisprudenza (DTF 139 III 232 consid. 2.3, 129 III 626
consid. 5.2.1).
6.2 Sennonché,
contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto, non è affatto vero che la
provvisionale prevista dall’art. 539 cpv. 2 CPP/It. (disposizione secondo cui
“a richiesta della parte civile, l’imputato e il responsabile civile sono
condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si
ritiene già raggiunta la prova”) altro non sia che una semplice decisione
cautelare o provvisoria. La dottrina italiana ha in effetti già avuto modo di stabilire
che l’istituto della provvisionale di cui all’art. 278 cpv. 2 CPC/It. - poi concretizzato
anche dall’art. 539 cpv. 2 CPP/It. - diversamente da quello della condanna
generica di cui all’art. 278 cpv. 1 CPC/It. - previsto anche dall’art. 539 cpv.
1 CPP/It. -, dà luogo ad un provvedimento di condanna vero e proprio, che
presuppone la valutazione positiva del giudice di merito circa il
raggiungimento della prova su una certa quantità del danno, nei cui limiti essa
costituisce titolo esecutivo ed è di per sé irrevocabile nonché modificabile
solo mediante l’esperimento dei normali mezzi di impugnazione (Carpi/Colesanti/Taruffo, Commentario
breve al Codice di procedura civile - complemento giurisprudenziale, 4ª ed., n. X/1 seg. ad art. 278 CPC/It. e
Appendice 2005, n. X/1 ad art. 278 CPC/It.; in tal senso pure Picardi, Codice di procedura civile, 3ª ed., n. 6 ad art. 278 CPC/It.). Lo stesso
Tribunale federale in una recente sentenza ha per altro confermato che la
provvisionale di cui all’art. 539 cpv. 2 CPP/It. ha un carattere definitivo, ancorché
parziale e anticipato, e come tale è senz’altro suscettibile di essere
riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera in base alla CLug (TF 4 marzo
2013 4A_501/2012 consid. 4.3 e 6.2; cfr. pure TF 26 settembre 2013
5A_366-367/2013).
6.3 E in
ogni caso pure infondato è l’altro assunto (cumulativo) del convenuto, secondo
cui la provvisionale in esame non sarebbe stata preceduta dal necessario contraddittorio,
a suo parere nemmeno previsto dal codice di procedura penale italiano.
È
innanzitutto falso che la procedura penale italiana non dia all’imputato la facoltà
di esprimersi preventivamente sulle pretese civili fatte valere nei suoi
confronti dalle parti civili (in tal senso pure II CCA 31 luglio 2012 inc. n.
12.2012.30): l’art. 523 CPP/It., riprendendo in sostanza quanto già riportato
all’art. 421 CPP/It. relativo all’udienza preliminare, prescrive in effetti che
in occasione della discussione finale, esaurita l’assunzione delle prove, il
pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del
responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
e dell’imputato formulino ed illustrino le rispettive conclusioni (cpv. 1), che
la parte civile presenti le sue conclusioni scritte (cpv. 2) e che il pubblico
ministero e i difensori delle parti possano replicare (cpv. 4), ritenuto che in
ogni caso l’imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola
per ultimi se la domandano (cpv. 5).
Per
quanto riguarda poi in particolare la presente fattispecie, dagli atti di causa
si evince in primo luogo che in occasione dell’udienza preliminare del 9
gennaio 2007 le parti civili si erano costituite in tal senso, riservandosi di
quantificare i loro danni in sede di presentazione delle conclusioni (cfr. istanza
di costituzione di parte civile, doc. D p. 40 seg., e verbale d’udienza del 9
gennaio 2007, doc. E p. 9), senza per altro che il difensore del convenuto,
presente all’udienza (verbale d’udienza del 9 gennaio 2007, doc. E p. 2),
avesse poi avuto da ridire a quel proposito (verbale d’udienza preliminare,
doc. E p. 10).
Come
risulta dai considerandi della sentenza del Tribunale di __________, in occasione
dell’udienza di discussione del 24 ottobre 2011 le parti civili hanno in
seguito provveduto ad esporre la loro richiesta di condanna provvisionale (cfr.
doc. A p. LXXII; cfr. pure conclusioni della parte civile, doc. F), mentre il
difensore del convenuto ha pronunciato la sua arringa successivamente, in
occasione dell’udienza dell’11 novembre 2011 (cfr. doc. A p. LXXIII segg.): a
quel momento questi - diversamente da quanto fatto da altri difensori (le cui
contestazioni sugli aspetti civili sono in effetti poi state evase in sede di sentenza,
cfr. doc. A p. 1002 segg. e 1005 segg.) - si è espresso perlopiù sugli aspetti
penali della vicenda (cfr. doc. A p. LXXIII segg.; cfr. pure verbale d’udienza
dell’11 novembre 2011, doc. M [prodotto con le
osservazioni] p. 9 segg. e verbale d’udienza di pari
data redatto in forma stenotipica, doc. N [prodotto con
le osservazioni] p. 26 segg.), ritenuto che in merito
alle pretese civili egli si è più che altro limitato ad una vaga e generica contestazione
(cfr. verbale d’udienza dell’11 novembre 2011 redatto in forma stenotipica,
doc. N [prodotto con le osservazioni] p. 163).
7. Ne
discende che il gravame, del tutto infondato ed al limite del temerario, dev’essere
integralmente respinto.
Gli oneri
processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolati tenendo conto di
quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del
reclamante (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle
ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del
Regolamento sulle ripetibili, segnatamente l’importanza della lite, le sue
difficoltà e l’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento
sulle ripetibili,§
decide:
Fatti
I. Il reclamo 14 febbraio 2013 di RE 1 è respinto.
Considerandi
II. Gli oneri processuali in complessivi fr. 10’000.- sono posti
a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 10'000.- a titolo
di ripetibili.
III. Notificazione:
-
- e
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso
superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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